Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-09-2011) 18-10-2011, n. 37508 Frode nell’esercizio del commercio Indicazioni obbligatorie

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 28 giugno 2010, la Corte d’Appello di Lecce riformava parzialmente, ordinando la non menzione della condanna nel certificato penale, la sentenza in data 13 marzo 2008 con la quale il Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Ostuni condannava P.C. per il reato di cui agli artt. 56 e 515 c.p..

Lo stesso era accusato di avere, quale presidente dell’oleificio sociale "(OMISSIS)", detenuto per la vendita 401 lattine di olio recanti l’etichetta "Prodotto e confezionato dal (OMISSIS) olio extra vergine" ma contenenti olio acquistato dalla cooperativa "(OMISSIS)" la quale, come risultante dalla documentazione contabile, aveva venduto alla prima 21.640 Kg del proprio prodotto.

Avverso tale pronuncia il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione degli artt. 56 e 515 c.c. ed il vizio di motivazione, rilevando che, consumandosi il reato di frode in commercio soltanto al momento della consegna materiale della merce all’acquirente, anche per la configurabilità del tentativo era necessaria la esistenza, quantomeno, di un rapporto di contrattazione destinata alla vendita, circostanza non verificatasi nella fattispecie in quanto le confezioni di olio risultavano, all’atto del controllo, conservate in un magazzino.

Aggiungeva che non vi era prova alcuna dell’effettiva miscelazione dell’olio prodotto con quello acquistato da altra azienda, non essendo stata effettuata dalla polizia giudiziaria operante alcuna verifica in tal senso.

Precisava, poi, che difettava anche la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato poichè, oltre a non essere stato dimostrato che fosse stato proprio lui a disporre la etichettatura in contestazione, mancava anche la prova di un suo comportamento connotato da dolo o colpa.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 192 c.p.p. ed il vizio di motivazione.

Osservava, a tale proposito, la irrilevanza del contenuto della documentazione contabile che non consentiva di dimostrare l’effettiva miscelazione dell’olio con altro di diversa provenienza, nonchè delle dichiarazioni rese in udienza dibattimentale che manifestavano elusivamente un’intenzione nella realtà mai concretatasi.

Rilevava, inoltre, che la indicazione sull’etichetta di informazioni sul luogo di produzione ed imbottigliamento non erano in alcun modo determinanti per l’acquisto del prodotto, tanto che tali indicazioni non erano ritenute essenziali neppure dal legislatore comunitario, come poteva desumersi dal tenore del Reg. CE 1019V2002, articolo 4, disciplinante la commercializzazione dell’olio di oliva.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Come è noto, l’art. 515 c.p. si riferisce alla condotta di colui che, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Come sostenuto dal ricorrente, la consumazione del reato coincide con la consegna materiale della merce all’acquirente ma, per la configurabilità del tentativo, non è affatto necessaria, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la sussistenza di una qualche forma di contrattazione finalizzata alla vendita.

Invero, come si è già avuto modo di affermare, non è richiesta l’effettiva messa in vendita del prodotto, poichè per la configurabilità del tentativo di frode in commercio è sufficiente l’accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite (Sez. 3^ n. 41758, 25 novembre 2010; Sez. 3^ n. 6885, 18 febbraio 2009; Sez. 3^ n. 23099, 14 giugno 2007; Sez. 3^ n. 42920, 29 novembre 2001).

Configura, inoltre, il tentativo, anche la mera detenzione in magazzino di mercè non rispondente per origine, provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, trattandosi di dato pacificamente indicativo della successiva immissione nella rete distributiva di tali prodotti (Sez. 3^ n. 3479, 26 gennaio 2009; Sez. 3^ n. 1454, 16 gennaio 2009; Sez. 3^ n. 36056, 8 settembre 2004) e ciò anche nel caso in cui la mercè sia detenuta da un commerciante all’ingrosso, dovendosi pacificamente riconoscere, in considerazione delle condotte tipizzate, che la disposizione in esame tuteli tanto i consumatori quanto gli stessi commercianti (Sez. 3^ 26056/04 cit).

Sebbene, dunque, nel provvedimento impugnato non sia perfettamente chiaro se il prodotto fosse destinato alla vendita all’ingrosso o al minuto, sussistevano comunque i presupposti per ritenere configurato il delitto contestato.

Il ricorrente afferma, tuttavia, che la condotta posta in essere non sarebbe comunque riconducibile alla fattispecie delineata dall’art. 515 c.p. in considerazione del fatto che l’indicazione riportata sull’etichetta non riguardava informazioni essenziali delle quali, comunque, nemmeno la rigorosa normativa comunitaria impone l’inserimento sulle etichette delle confezioni di olio di oliva.

Aggiunge, poi, che il prodotto consisteva comunque in olio extra vergine di oliva prodotto con le stesse tecnologie estrattive da altra azienda situata a breve distanza.

Occorre rilevare, a tale proposito, che la provenienza e l’origine del prodotto non sono dati irrilevanti ai fini della configurabilità del reato in esame, tanto che il legislatore ha espressamente indicato tali caratteristiche tra quelle elencate nell’art. 515 c.p..

Si tratta, al contrario, di dati certamente significativi ai fini del corretto esercizio delle attività commerciali e che, in alcuni casi, come avviene ad esempio con alcuni prodotti alimentari mediante l’attribuzione dei ed. marchi di qualità, contribuiscono in modo determinante alla corretta identificazione di un prodotto proprio in ragione, tra l’altro, dell’origine e della provenienza.

E’ inoltre di tutta evidenza l’affidamento che il consumatore può rivolgere all’indicazione del luogo di produzione e confezionamento di un prodotto e come tale indicazione possa, in definitiva, condizionarne la scelta, specie nei casi in cui, come avviene per l’olio, le diverse modalità di estrazione e la provenienza delle olive possono incedere in modo determinante sulla qualità del prodotto finale.

Tale assunto trova peraltro riscontro nella normativa di settore che contiene precise indicazioni in tal senso.

Occorre precisare che il richiamo effettuato dal ricorrente al Regolamento CE del 13 giugno 2002 n. 1019 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva è corretto ma incompleto.

A prescindere dal fatto che lo stesso, rispetto al testo riportato in ricorso, ha subito diverse modifiche (l’ultima delle quali ad opera del Reg. CE 596 del 7 luglio 2010) deve infatti rilevarsi che esso, come chiaramente indicato nelle premesse, fornisce norme specifiche in materia di etichettatura, complementari a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del 20 marzo 2000 e succ. mod., concernente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari e la relativa pubblicità che non escludono, comunque, il riferimento alle disposizioni generali in materia di etichettatura degli alimenti, quali il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 "Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari" oltre ad altre disposizioni nazionali, anche di attuazione della normativa comunitaria, che disciplinano specifici settori (ad es. gli alimenti "biologici").

Nell’art. 3 del predetto D.Lgs., tra le indicazioni che devono essere obbligatoriamente presenti sulle etichette dei prodotti alimentari, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea, la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, mentre l’indicazione del luogo di origine o di provenienza, pure indicato nel medesimo articolo, per gli oli di oliva è regolata dal menzionato articolo 4 Reg. CE 1019/02 che disciplina la designazione dell’origine, intesa come la zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio.

Il D.Lgs. n. 109 del 1992, all’art. 2 specifica, in modo inequivocabile, che l’etichettatura, così come la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, non devono indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso.

Si tratta, dunque, di informazioni che la menzionata normativa mantiene tra loro distinte, cosicchè l’indicazione "Prodotto e confezionato dal (OMISSIS) olio extra vergine", utilizzata nella fattispecie, assume un significato inequivocabile che può essere interpretato dal consumatore esclusivamente nel senso che tanto la estrazione dell’olio dalle olive quanto l’imbottigliamento del prodotto finito avvenga all’interno dello stabilimento indicato, venendo così indotto in errore.

Non assume peraltro alcun rilievo la obbligatorietà o meno dell’indicazione riportata che, una volta apposta sulla confezione, non può comunque contenere indicazioni fuorvianti sull’origine o provenienza della cosa.

Può così in definitiva affermarsi che integra il reato di tentativo di frode in commercio la condotta dell’imprenditore che detiene per la vendita confezioni di olio extravergine di oliva proveniente da altra azienda con etichettatura attestante la produzione ed il confezionamento presso il proprio stabilimento.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve ritenersi, sul punto, del tutto immune da censure.

A conclusioni analoghe deve pervenirsi anche per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso.

Correttamente i giudici del gravame hanno considerato pienamente provata la penale responsabilità del ricorrente sulla base degli accertamenti espletati dalla polizia giudiziaria e dalla inequivocabile conferma rinvenibile nelle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente nel corso del dibattimento, ove ammetteva che l’olio acquistato veniva poi miscelato con quello prodotto e poi etichettato con le modalità accertate in sede di indagini.

Tali elementi sono stati correttamente ed opportunamente valorizzati dalla Corte territoriale nella decisione impugnata che supera indenne, anche sul punto, il vaglio di legittimità.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-05-2012, n. 7137 Disoccupazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – D.C.D., operaio agricolo a tempo determinato, chiede la cassazione della sentenza depositata il 2 aprile 2010, con la quale la Corte d’appello di Bari ha respinto la sua domanda di ricalcolo della indennità di disoccupazione in relazione alle giornate di lavoro dell’anno 1998, erroneamente liquidata sulla base del salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995, non più incrementato negli anni successivi, anzichè alla stregua della retribuzione minima stabilita dalla più recente contrattazione collettiva integrativa della Provincia di Bari, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4.

Il rigetto della domanda era stato motivato col rilievo della intervenuta decadenza annuale del diritto azionato, decorrente dalla data dell’originaria domanda amministrativa, da proporre ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 7, comma 4 convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del sussidio di disoccupazione.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto l’applicabilità, anche alla ipotesi relativa ad una domanda all’Ente previdenziale di riliquidazione della indennità di disoccupazione nel settore del lavoro agricolo, del termine annuale di decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 come autenticamente interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito nella L. 1 giugno 1991, n. 166, quindi parzialmente modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438 (prima della integrazione recentemente operata con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 2, lett. d) e comma 4 convertito, con modificazioni, nella L. n. 111 del 2011) e, partendo dalla data della domanda amministrativa di prestazione, ha valutato come esaurito il procedimento amministrativo al massimo trecento giorni dopo (cfr. in proposito, Cass. S.U. n. 12718/09), data da cui sarebbe pertanto iniziato a decorrere il termine di decadenza di un anno, quindi ritenuto ampiamente scaduto alla data della proposizione della presente azione in giudizio.

Con l’unico motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 convertito nella L. n. 166 del 1991 e del D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito nella L. n. 438 del 1992.

L’ente intimato ha depositato delega in calce al ricorso notificato.

2- Il ricorso è fondato.

2.1 – Va premesso che l’originario testo del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 stabiliva quanto segue.

"Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 459 c.p.c. e segg..

L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi dell1 istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti pensionistici.

L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di cinque anni dalle date di cui al precedente comma se trattasi di controversie in materia di prestazioni a carico dell’assicurazione contro la tubercolosi e dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria".

Come è noto, i termini stabiliti dall’articolo di legge citato erano stati ritenuti dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. S.U. 21 giugno 1990 n. 6245) di decadenza, di tipo peraltro procedimentale, vale a dire finalizzata unicamente a delimitare l’efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, rappresentata dall’attivazione e dall’esaurimento de procedimento amministrativo.

Col successivo D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito con modificazioni nella L. 1 giugno 1991, n. 166, ritenuto da Corte Cost., con la sent. n. 246 del 1992, di interpretazione autentica del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 venne poi stabilito:

"1. I termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3 sono posti a pena di decadenza per l’esercizio del diritto alla prestazione previdenziale la decadenza determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale.

In caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei.

2 – Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Con il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 il citato art. 47, commi 2 e 3 sono stati successivamente sostituiti dai seguenti:

"Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".

L’art. 4, u.c. ha poi stabilito che le disposizioni indicate "non si applicano ai procedimenti istaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data".

Infine, recentemente, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d) convertito in L. n. 111 del medesimo anno, ha aggiunto al citato art. 47 un u.c., del seguente tenore: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", precisando al comma 4 che "Le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto". 2.2 – Questo essendo il quadro di riferimento normativo, la giurisprudenza consolidata, pur tra frequenti contrasti, di questa Corte (da ultimo, sulla base di Cass. S.U. 29 maggio 2009 n. 12720 – che ribadisce le tesi della precedente Cass. S.U. 18 luglio 1996 n. 6491 -, cfr., ad es., Cass. 20 gennaio 2010 n. 948 e 26 gennaio 2010 n. 1580) era, per quanto qui interessa e fino alla citata recente novella del 2011, nel senso della inapplicabilità della decadenza alle domande di adeguamento di prestazioni previdenziali già riconosciute e liquidate solo parzialmente dall’ente previdenziale.

Infatti le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 12720 del 29 maggio 2009, componendo un contrasto di giurisprudenza insorto nell’ambito della sezione lavoro, avevano affermato che "La decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale".

Recentemente, peraltro, la questione era stata nuovamente rimessa da un collegio della sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria depositata il 18 gennaio 2011, n. 1071, alle sezioni unite di questa Corte, sulla base del rilievo che l’interpretazione prevalente non apparirebbe giustificata dal tenore letterale e dalla considerazione delle finalità della norma, la quale riguarderebbe viceversa ogni tipo di azione in materia di prestazioni previdenziali.

Intervenuta, tra l’ordinanza interlocutoria di rimessione alle sezioni unite della Corte e la data dell’udienza avanti a queste ultime, la citata novella di cui al recente D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d) convertito in L. n. 111 del 2011, è stata quindi disposta la restituzione degli atti alla sezione lavoro, sulla base della considerazione della necessità di valutare la persistenza del proposito di investire della questione le sezioni unite, alla luce della valutazione della eventuale incidenza delle norme di legge citate sulla interpretazione dell’art. 47, vigente prima di essa.

2.3 – Ciò premesso, non può non rilevarsi che la nuova disciplina, esprimendo il proposito del legislatore di modificare in materia, con una limitata efficacia retroattiva, la regola preesistente, quale consolidatasi per effetto delle recente pronuncia delle sezioni unite del 2009, conferma indirettamente la corrispondenza di quest’ultima all’originario contenuto dell’art. 47, nel testo vigente fino alla novella del 2011.

L’autorità del precedente arresto interpretativo delle sezioni unite della Corte e l’indiretta conferma della sua correttezza proveniente dallo stesso legislatore convincono in definitiva il collegio della inapplicabilità del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 prima delle integrazioni apportate del D.L. n. 98 del 2011, art. 38 al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale.

Non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale regola, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al altro giudice che si atterrà ad essa, provvedendo altresì in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-06-2012, n. 9022 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17.3.2006/26.6.2006 la Corte di appello di Milano confermava la decisione di primo grado che dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato fra le Poste Italiane e G.R. per il periodo 1 giugno/31 agosto 2002, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 (per "esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002"), nonchè a quello stipulato con C.S. per il periodo 16 luglio/30 settembre 1998, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994, così come integrato dall’accordo del 25.9.1997 ("per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane").

Osservava in sintesi la corte territoriale, quanto al contratto stipulato con la G., che, essendo il rapporto contrattuale regolato in via esclusiva dal D.Lgs. n. 368 del 1991, per poter ottemperare ai requisiti prescritti da tale normativa risultava indispensabile che il rapporto rinvenisse giustificazione nell’esistenza di esigenze aziendali oggettive e temporalmente determinate, idonee all’apposizione della clausola di durata; quanto al contratto stipulato con C.S., che la clausola giustificativa risultava sprovvista dalla necessaria autorizzazione collettiva per il periodo successivo all’aprile 1998.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con otto motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso G.R.; non ha svolto attività difensiva C.S..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo (relativo alla posizione di G. R.) la società ricorrente prospetta vizio di omessa motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per non avere la corte territoriale fornito alcuna motivazione in ordine all’asserito difetto di collegamento causale (fra l’assunzione e le ragioni giustificative della stessa) che sarebbe causa della nullità del termine.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 (e pur esso relativo alla posizione della G.), la società ricorrente lamenta che, a fronte di tale previsione legislativa, la clausola contrattuale risultava sufficientemente specifica, giacchè consentiva di individuare le ragioni giustificative del termine in modo circostanziato, laddove, invece, la norma non richiedeva che le stesse dovessero avere un termine di durata preciso o, addirittura, predeterminato.

Con il terzo motivo (e con riferimento sempre alla posizione della G.) la società ricorrente denuncia violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 12 disp. gen. e all’art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 115 c.p.c.) osservando come la corte territoriale avesse applicato una sanzione, quella della conversione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato, non prevista nel caso dal legislatore del 2001, a differenza di quanto stabilito nella L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 1.

2. Con i motivi dal quarto al settimo (relativi alla posizione di C.S.) la società ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi, nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che il potere normativamente attribuito alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle già stabilite dall’ordinamento, configurava una vera e propria "delega in bianco" in favore delle organizzazioni sindacali, le quali, pertanto, potevano legittimare il ricorso al contratto a termine non solo per causali di carattere oggettivo, ma anche meramente soggettivo, sicchè restava precluso al giudice di individuare limiti ulteriori, anche di ordine temporale, atti a circoscrivere l’ambito di operatività delle ipotesi di contratto a termine individuate in sede collettiva.

3. Con l’ottavo motivo (relativo alla posizione di entrambi gli intimati), prospettando violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094, 2099 e 2697 c.c.), la società ricorrente lamenta che la corte territoriale aveva omesso qualsiasi verifica in ordine alla rituale costituzione in mora del datore di lavoro.

4. Il primo motivo è inammissibile per inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c., u.p..

Con tale motivo, infatti, la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti processuali controversi e decisivi per il giudizio, senza che, tuttavia, risulti, per come richiesto dalla norma indicata, un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e cioè una autonoma e sintetica rilevazione dei fatti processuali rispetto ai quali si assume il vizio di motivazione.

Deve, infatti, confermarsi, in aderenza a quanto già ritenuto da questa Suprema Corte, come l’onere imposto in parte qua dall’art. 366 bis c.p.c. deve essere adempiuto non solo illustrando il motivo, ma anche formulando, al termine di esso e, comunque, in una parte del motivo a ciò espressamente dedicata, una indicazione riassuntiva e sintetica che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del ricorso e valga ad evidenziare, in termini immediatamente percepibili, il vizio motivazionale prospettato, e quindi l’ammissibilità del ricorso stesso (cfr. Cass. ord. n. 8897/2008;

Cass. ord. n. 20603/2007; Cass. ord. n. 16002/2007).

5. Anche il secondo motivo è inammissibile per essere il relativo quesito di diritto non conforme al precetto legale.

Il quesito di diritto, che la norma richiede a pena di inammissibilità del relativo motivo, deve, infatti, essere formulato, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (cfr. ad es. Cass. SU n. 36/2007 e n. 2658/2008), dovendosi ritenere come inesistente un quesito generico, parziale o non pertinente. Nel caso la società ricorrente lamenta che, a fronte della nuova previsione legislativa, la clausola contrattuale risulta sufficientemente specifica, giacchè consente di individuare le ragioni giustificative del termine in modo circostanziato, e che, peraltro, la stessa non richiede che queste ultime debbano avere un termine di durata preciso o, addirittura, predeterminato.

Il quesito nel caso formulato ("Se, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, le esigenze di carattere tecnico produttivo, organizzativo devono consistere in situazioni aventi una durata predeterminata e un preciso temine finale, ovvero se le stesse possono consistere in situazioni comunque temporanee ma il cui termine di durata possa non essere individuabile con esattezza al momento della sottoscrizione del contratto a termine"), nondimeno, risulta non conforme al precetto legale, per non ricomprendere il complesso delle censure articolate nel motivo (ed in particolare, la asserita specificità della causale giustificativa) e per risolversi, al tempo stesso, nella enunciazione astratta delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito.

In proposito, per come rilevato, a fini esemplificativi, da SU (ord) n. 2658/2008, "potrebbe apparire utile il ricorso ad uno schema secondo il quale sinteticamente si domandi alla Corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata", le ragioni della cui erroneità siano adeguatamente illustrate nel motivo medesimo. Il quesito posto dalla società ricorrente non risulta conforme ai canoni interpretativi indicati perchè – va ribadito – inidoneo ad esprimere, in termini riassuntivi, ma concretamente pertinenti all’articolazione delle censure in relazione alla fattispecie controversa, il vizio ricostruttivo addebitato alla decisione.

6. Il terzo motivo è infondato.

Per come, infatti, ha già affermato questa Suprema Corte, con orientamento ormai acquisito, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, previste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione del citato art. 1 nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepito con il richiamato decreto), e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte Cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. Cass. n. 12985/2008 e successive conformi).

7. Con riferimento, poi, ai motivi dal quarto al settimo (relativi alla posizione di C.S.), che, stante la connessione, possono essere esaminati congiuntamente, vanno ribaditi i principi, ormai acquisiti, che questa Suprema Corte ha affermato con riferimento alla disciplina dell’istituto nel sistema vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001.

Questa Corte ha, infatti, affermato, sulla scia di Cass. S.U. 2-3- 2006 n. 4588, che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4- 8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatali, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8- 2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, come questa Corte ha reiteratamente rilevato, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.

26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1- 10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, e da ultimo ad es. Cass. 18-3-2011 n. 6294; Cass. 31-3-2011 n. 7502).

8. Con riguardo, infine, all’ottavo motivo (relativo alla posizione di entrambi gli intimati), la difesa della società ricorrente ha prospettato, quanto alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7.

In ordine a tale questione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens, che la nuova disciplina del rapporto controverso sia pertinente alle censure formulate col ricorso, tenuto conto della natura del giudizio di legittimità, il cui perimetro, come noto, è limitato dagli specifici motivi del ricorso (cfr. Cass. n. 10547/2006).

In tal contesto, è necessario che il motivo del ricorso, che investa, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia, altresì, ammissibile, secondo la disciplina sua propria.

In particolare, con riferimento alla disciplina invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente presuppone, nel giudizio di cassazione, che i motivi del ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, che non siano tardivi, generici, o affetti da altra causa di inammissibilità, ivi compresa la mancata osservanza del precetto dell’art. 366 bis c.p.c., ove applicabile ratione temporis.

In caso di assenza o inammissibilità di una censura in ordine alle conseguenze economiche della clausola di durata, illegittimamente apposta, il rigetto per tali cause dei motivi non può, quindi, che determinare la stabilità e irrevocabilità delle statuizioni di merito contestate.

Premessi tali principi, è da rilevare che, nel caso, la società ricorrente sostiene che, alla luce della regola di corrispettività e sinallagmaticità della prestazione di lavoro, la situazione di mora credendi, necessaria per la decorrenza del danno risarcibile nel caso di mancata ripresa del rapporto a seguito della scadenza del relativo termine dichiarato nullo, non è integrata dal mero deposito del ricorso introduttivo del giudizio e che, in proposito, comunque è stata omessa alcuna verifica da parte dei giudici di merito.

Il quesito al riguardo formulato ("Se, per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 1206 e ss. c.c.; in ogni caso se il deposito del ricorso possa essere qualificato come messa in mora del datore di lavoro; ed, infine, se il preteso diritto al pagamento delle retribuzioni perdute si riferisca anche al periodo successivo alla data di lettura del dispositivo della sentenza") appare, nondimeno, non conforme al precetto dell’art. 366 bis c.p.c., per risolversi nella enunciazione astratta delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito.

Il quesito di diritto, che la norma richiede a pena di inammissibilità del relativo motivo, deve, infatti, essere formulato, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (cfr. ad es. SU n. 36/2007), dovendosi ritenere come inesistente un quesito generico, parziale o non pertinente.

In proposito, per come rilevato, a fini esemplificativi, da SU (ord) n. 2658/2008, "potrebbe apparire utile il ricorso ad uno schema secondo il quale sinteticamente si domandi alla Corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata", le ragioni della cui erroneità siano adeguatamente illustrate nel motivo medesimo. Il quesito posto dalla società ricorrente non risulta conforme ai canoni interpretativi indicati perchè – va ribadito – inidoneo ad esprimere, in termini riassuntivi, ma concretamente pertinenti all’articolazione delle censure in relazione alla fattispecie controversa, il vizio ricostruttivo addebitato alla decisione.

In ogni caso, anche a prescindere dall’evidenziata inidoneità del quesito, la censura appare, comunque, inammissibile anche nel merito, perchè priva di collegamento, e, quindi, non pertinente, rispetto alle ragioni della decisione, non rinvenendosi in quest’ultima alcun riferimento al deposito del ricorso, quanto piuttosto alla notificazione dello stesso e dell’istanza per il tentativo di conciliazione, ed essendosi, pertanto, determinato il danno risarcibile, in conformità all’insegnamento di questa Corte, sulla base dell’effetto di costituzione in mora in tali atti reperibile.

9. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese in favore di G.R., che liquida in Euro 40,00 per esborsi ed in Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-07-2012, n. 11265 Incompetenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto n. 18078 del 2 novembre 2000, il Presidente del Tribunale di Roma ingiungeva alla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. di pagare a M.G., quale titolare dell’omonima impresa, la somma di L. 207.328.407, oltre accessori, a titolo di restituzione di quota parte di interessi passivi eccedenti il tasso legale, applicati dalla Banca sull’importo di L. 50.000.000, concessogli quale credito in conto corrente speciale per necessità finanziarie e fido per anticipi su copia fatture convogliati sul conto corrente n. (OMISSIS), acceso dal M. presso l’agenzia di Cagliari della Banca Nazionale del Lavoro.

La Banca Nazionale del Lavoro proponeva opposizione al decreto eccependo in principalità l’incompetenza del giudice adito in sede monitoria per litispendenza o, quanto meno, per continenza, stante la pendenza, dinanzi al Tribunale di Cagliari, di altro giudizio previamente instaurato dal M. nei suoi confronti, avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento dello scoperto del citato conto corrente.

Il M., costituitosi in giudizio, impugnava di falso la relata di notifica dell’atto di citazione in opposizione, chiedendo dichiararsi inesistente la notificazione medesima e, quindi, divenuto definitivamente esecutivo il decreto opposto nonchè contestando anche nel merito la fondatezza dell’opposizione.

Con sentenza n. 41745 del 6 novembre 2002, il Tribunale di Roma dichiarava la falsità della relata di notifica dell’atto di citazione in opposizione con riguardo alla indicazione del luogo ove si attestava essere stato consegnato l’atto, dichiarava, inoltre, sanata la nullità della notifica della citazione in opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice incompetente per motivi di continenza, dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla domanda proposta da M.G. con ricorso per ingiunzione, essendo competente il Tribunale di Cagliari per motivi di continenza ed assegnava il termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente, interamente compensando tra le parti le spese processuali.

Il M. interponeva appello censurando sia la riconduzione, da parte del primo giudice, dell’inesistente notificazione della citazione in opposizione ad ipotesi di nullità sanata dalla sua costituzione e sia la statuizione d’incompetenza per continenza, ribadendo da ultimo anche l’eccepita infondatezza nel merito dell’opposizione spiegata dalla banca.

Con sentenza del 19.04-6.10.2005, la Corte di appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, dichiarava inammissibile il gravame.

La Corte territoriale osservava e riteneva:

– che la sentenza impugnata, dopo aver statuito in ordine alla sanatoria della nullità della notifica dell’atto di citazione in opposizione, si era limitata a revocare il decreto ingiuntivo n. 18078/2000, in quanto emesso da giudice incompetente per motivi di continenza ed a dichiarare,per la medesima ragione la propria incompetenza a decidere sulla domanda proposta dal M. con il ricorso per ingiunzione;

– che se da un canto le statuizioni in ordine alla ritualità della notifica dell’opposizione erano strumentali alla dichiarazione di incompetenza, dall’altro la revoca del decreto ingiuntivo, per effetto della ritenuta incompetenza del giudice che l’aveva emesso, non integrava una decisione sul merito, in quanto costituiva una mera conseguenza necessitata della statuizione sulla competenza;

– che, pertanto, la sentenza di primo grado poteva essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., e non con l’appello, essendosi tale pronuncia sostanzialmente limitata a statuire in merito alla competenza relativa alla domanda proposta con ingiunzione.

Avverso questa sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria e notificato l’11.01.2006 alla BNL – Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., che ha replicato con controricorso notificato il 20.02.2006.
Motivi della decisione

Il ricorrente, premesso, tra l’altro, che la citazione in opposizione era stata notificata tramite consegna a tale C.E., portiere dello stabile condominiale sito in (OMISSIS), diverso e neppure attiguo a quello sito al civico n. (OMISSIS) della stessa via, ove trovavasi lo studio del suo difensore, avv. Vittorio Mascia; che, inoltre, nella relata di notifica risultava, contrariamente al vero, che la consegna dell’atto era avvenuta nello stabile di (OMISSIS) e che il C. era, come da dichiarazione dello stesso, addetto "alla ricezione di atti" per conto dell’avv. Mascia, che su tali presupposti, costituendosi, aveva eccepito la giuridica inesistenza della notificazione effettuata in luogo diverso ed a terzo del tutto estraneo; che, conseguentemente, aveva eccepito l’inammissibilità dell’opposizione per l’avvenuto passaggio in giudicato del decreto opposto, nonchè proposto querela di falso in relazione alla relata di notifica della citazione in opposizione, nella parte in cui si attestava l’avvenuta consegna dell’atto in (OMISSIS), nonchè ancora dedotto prove orali per ulteriormente dimostrare l’assoluta inesistenza di qualsivoglia rapporto tra il C. e l’avv. Mascia, pur osservando che essa già risultava dagli atti di causa, a sostegno del ricorso denunzia:

1. "Falsa applicazione e/o violazione degli artt. 42 e 43 c.p.c.".

Censura la declaratoria d’inammissibilità del suo appello, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, il Tribunale aveva certamente statuito anche sul merito, laddove, ritenuta infondata l’eccezione di giuridica inesistenza della notificazione della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, aveva anche disatteso l’eccezione di avvenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, da lui formulata e riproposta in grado di appello nonchè idonea a definire il giudizio.

2. "Falsa applicazione e/o violazione degli artt. 160 e 324 c.p.c.".

Deduce che la notificazione della citazione in opposizione era inesistente, come anche comprovato da emersi elementi certamente gravi, univoci e concordanti, costituenti piena prova presuntiva.

Il primo motivo di ricorso è fondato; al relativo accoglimento segue l’assorbimento del secondo motivo d’impugnazione.

Giova premettere che:

– l’art. 645 cod. proc. civ., disponendo che l’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha stabilito una competenza funzionale e non derogabile, neanche per ragioni di continenza o di connessione;

– qualora alla data di notificazione di un decreto ingiuntivo sia pendente, davanti ad altro giudice, una diversa domanda la cui "causa petendi" sia (in tutto o in parte) identica a quella della domanda proposta nel procedimento monitorio, e nel cui "petitum" sia contenuto quello della domanda monitoria, il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo è tenuto, con pronuncia esaustiva della sua competenza funzionale, a dichiarare la propria incompetenza, la nullità del decreto ingiuntivo e a rimettere la causa al primo giudice (cfr tra le numerose altre e da ultimo, cass., ord., n. 15532 del 2011);

– pertanto la sentenza che in sede di giudizio di opposizione rileva l’incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento opposto – espressamente o implicitamente revocandolo o ponendolo nel nulla – non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull’azione speciale, ma, al contrario, pone termine (con la pronuncia di incompetenza e di connessa revoca o dichiarazione di nullità per motivi procedurali del decreto che, quindi, non può passare in giudicato) al giudizio di opposizione in quanto relativo alla postulazione di giudizio secondo le regole dell’azione speciale monitoria (cfr cass. n. 216144 del 2009). Sicchè, l’eventuale tempestiva riassunzione della causa innanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita al detto giudizio ma, in quanto svincolata dal decreto ingiuntivo ormai invalido e dai profili relativi all’azione speciale deve essere considerata idonea ad investire il giudice indicato come competente esclusivamente dell’azione del creditore in quanto soggetta alle regole della cognizione ordinaria:

– nel giudizio che segue alla riassunzione sono, quindi, anche improponibili le questioni attinenti alla tempestività dell’opposizione, pregiudiziali alla questione di competenza (cfr cass. n. 7438 del 2004).

Quanto alle regole discriminanti i mezzi d’impugnazione avverso la pronuncia sulla competenza, va ribadito che:

– il regolamento necessario di competenza è proponibile esclusivamente avverso le sentenze che abbiano pronunciato soltanto sulla competenza, mentre, ai sensi dell’art. 43 cod. proc. civ., la sentenza che abbia pronunciato anche sul merito della causa è impugnabile, alternativamente, con il regolamento facoltativo di competenza o con i mezzi ordinari, a seconda che la parte intenda far valere esclusivamente la violazione delle norme sulla competenza o contestare anche la decisione di merito (cfr., Cass. n. 5425 del 2002; n. 4825 del 1999);

– la sentenza non perde natura di pronuncia sulla sola competenza nè se il giudice esamina anche questioni pregiudiziali di rito o di preliminari merito, purchè l’estensione sia strumentale alla pronunzia sulla questione di competenza e non pregiudichi l’esito definitivo della controversia (tra le numerose altre, cfr Cass. n. 86080 del 1991; n. 8516 del 1994; n. 1652 del 2003; n. 12905 del 2004; n. 7075 del 2006; n. 18425 del 2006; n 9754 del 2010; n. 5996 del 2011), nè se il giudice dichiari la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, essendo la dichiarazione di nullità non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza (cfr. cass. n. 8327 del 2002; n. 16193 del 2006; n. 2729 del 2009; n. 371 del 2011).

Nella specie, il giudice dell’opposizione, nel ritenere prioritariamente l’ammissibilità dell’opposizione per il profilo inerente alle relative formalità notificatorie, ha risolto l’ulteriore questione di rito, come detto pregiudiziale rispetto a quella di competenza ed atta a definire la sorte delle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo opposto, nel senso di precluderne il passaggio in giudicato per esaurimento della funzione giurisdizionale (in tema, cfr. Cass. n. 9007 del 1990; n. 18791 del 2009; n. 12905 del 2004; n. 7075 del 2006; n. 22948 del 2007).

Ne consegue che la soluzione data in merito all’ammissibilità dell’opposizione non è stata meramente incidentale e strumentale rispetto alla decisione sulla competenza ma ha assunto un rilievo distinto ed autonomo, in quanto destinata ad indurre effetti sostanziali definitivi e diversi rispetto alla declaratoria d’incompetenza.

Dunque, avendo il M. censurato con l’appello sia la riconduzione da parte del primo giudice, dell’inesistente notificazione della citazione in opposizione ad ipotesi di nullità sanata dalla sua costituzione e sia la statuizione d’incompetenza per continenza, il mezzo d’impugnazione esperibile avverso la sentenza di primo grado non era il regolamento di competenza, ma, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l’appello, correttamente dallo stesso proposto.

Conclusivamente si deve accogliere il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo d’impugnazione, e cassare l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.