Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-12-2011, n. 27214 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che il Collegio ha disposto, all’esito dell’odierna udienza, la redazione della motivazione della presente sentenza in forma semplificata;

rilevato che:

il giudice d’appello di Firenze ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati fra i lavoratori indicati in epigrafe e Poste Italiane s.p.a. e la conseguente instaurazione fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni dalla data della costituzione in mora;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Poste Italiane s.p.a. affidato a tre motivi,illustrati da memoria;

i lavoratori hanno resistito con controricorso;

con riferimento all’assunzione dei lavoratori in epigrafe assunti con contratto a termine a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 la Corte territoriale, premesso che l’accordo de quo era disciplinato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 attribuendo rilievo decisivo al fatto che le parti avevano fissato il limite del 30 aprile 1998 alla possibilità di procedere con assunzioni a termine ha ritenuto i contratti a termine in esame illegittimi in quanto stipulati in epoca posteriore;

la prima censura con la quale si chiede, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., "se è vero in virtù della delega in bianco contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23 l’autonomia sindacale investita da funzioni paralegislative non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione, per cui gli accordi successivi a quello del 25.9.1997 non hanno una natura negoziale bensì ricognitiva del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto", non è scrutinabile considerato che la denuncia, facendo riferimento alla contrattazione collettiva, doveva essere, a mente dall’art. 366 c.p.c., n. 6 – così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 5 – accompagnata dalla specificazione della sede processuale di merito dove il ccnl di riferimento è rintracciabile e tanto anche in funzione di quanto dispone l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, prevedente un ulteriore requisito di procedibilità del ricorso (Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. 23 settembre 2009 n. 20535 e Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161, nonchè Cass. 24 febbraio 2011 n. 4530 e Cass. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726);

il secondo e terzo motivo con i quali si chiede , a norma del richiamato art. 366 bis c.p.c., rispettivamente: 1." Se il sistema delineato dalla legge preveda la necessità che – ove le nuove ipotesi di contratto a termine siano dotate di particolare ampiezza tale da capovolgere il rapporto tra la regola generale dell’assunzione a tempo indeterminato e l’assunzione a termine – la norma contrattuale debba necessariamente avere una efficacia temporale limitata" 2."se attesa la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro ed in applicazione del principio generale di effettività e di corrispettività delle prestazioni , sia o meno dovuta l’erogazione del trattamento retributivo pur in assenza di attività lavorativa e se tale erogazione abbia natura retributiva o risarcitoria", sono inammissibili per genericità del quesito;

invero tali quesiti prescindono del tutto dalla ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata e si risolvono nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia e come tale non è idoneo ad assolvere alla sua funzione;

questa Corte ha affermato, infatti, che, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetta articolo, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, (Cass. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420); ovvero quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759);

il ricorso in conclusione va rigettato per inammissibilità dei motivi; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità liquidate in Euro 40,00 per esborsi ed Euro 2500,00 per onorario oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-07-2011) 05-08-2011, n. 31162 Bancarotta fraudolenta

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Svolgimento del processo

M.C. è stata condannata dal Tribunale di Arezzo, con sentenza del 3.6.2008, quale responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale impropria, in relazione al fallimento di CENTRO DANZA ACCADEMICA Srl., dichiarato il 3.4.2003.

La Corte d’Appello di Firenze, con decisione del 18.12.2009, ha confermato la condanna dei primi giudici.

La condotta censurata attiene a sistematici prelievi di cassa,tra gennaio e giugno 2001, nonchè la falsa appostazione di crediti, ormai inesigibili con conseguente infedeltà delle comunicazioni sociali. L’attuale ricorrente era membro del consiglio di amministrazione della società ed addebita agli altri consiglieri la responsabilità dei comportamenti censurati.

Avverso la sentenza la difesa eccepisce la mancanza di idonea motivazione sulla consapevolezza della M. – presente alla società soltanto quale prestanome di sua madre – circa le condotte illecite degli altri amministratori e, quindi, la necessità del proscioglimento per carenza del necessario dolo ovvero la mancanza di adeguata disamina e giustificazione dell’assunto giudiziale.

Motivi della decisione

Il ricorso infondato e non viene accolto.

In tema di bancarotta fraudolenta, la responsabilità dell’amministratore, che risulti essere stato anche soltanto un prestanome di altri, nasce dalla violazione dei doveri di vigilanza e di controllo che derivano dalla accettazione della carica gestoria.

Se è istanza difensiva appropriata quella della dimostrazione della consapevolezza delle altrui condotte, mediante le quali si realizza il reato, è pure dato certo che la prestazione del ruolo di interposto fittizio non esonera, per ciò solo, dalla responsabilità che grava sul soggetto che è posto in posizione di garanzia.

Nel caso in esame, la reiterazione delle condotte di fraudolenza patrimoniale, consistite in sistematici prelievi di cassa, al cospetto di un novero assai ridotto di amministratori, nel contesto di una struttura non significativamente articolata e complessa e di persone che – come si apprende dal ricorso – erano tra loro legate da vincoli di famigliarità sorregge ragionevolmente l’assunto di colpevolezza. Al proposito il dubbio di inconsapevolezza – anche in ragione della giovane età della ricorrente, sottolineata dal difensore – è rapidamente fugato: giova richiamare le osservazioni della decisione impugnata e segnalare la circostanza di una crisi finanziaria che si trascinava nel tempo e che non poteva sopire l’attenzione di chi si era incaricato di coprire quella carica, anche se per soddisfare esigenze altrui, nonchè il fatto che lo stato della contabilità sarebbe emerso caotico – anche ad un superficiale sguardo – riscontro di un tratto gestorio fraudolento.

Ma si deve, infine, sottolineare che la ricorrente fu essa stessa beneficiaria dei prelievi fraudolenti dalla cassa sociale, prova di un allineamento sulle medesime prassi illecite seguite dalle colleghe di amministrazione.

Tutto ciò rende del tutto plausibile l’ipotesi accusatoria e la linearità dell’argomentazione dei giudici fiorentini. Del resto la ricorrente non ha dimostrato di essere stata da taluno impedita nell’accertamento dei tratti di conduzione amministrativa.

Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 06-10-2011, n. 5482

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, accoglieva il ricorso proposto da M. R. avverso la decisione della Commissione di disciplina di appello dell’Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) n. 1128/a/g del 9 novembre 2009, con la quale al ricorrente erano state confermate le sanzioni disciplinari inflitte della sospensione, per la durata di sei mesi, da ogni qualifica ippica rivestita e della pena pecuniaria di euro 1.500,00, per essere la cavalla "Pink Ballerina" in occasione di una corsa disputatasi in data 21 gennaio 2008 in Albenga risultata positiva, all’esame antidoping, della sostanza benzoilecgonina (metabolita della cocaina).

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa – affermata la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia e rilevata la tardività dell’eccezione d’incompetenza territoriale, sollevata dall’Amministrazione resistente oltre il termine di venti giorni dalla costituzione in giudizio di cui all’art. 31 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (applicabile ratione temporis alla fase processuale che viene in rilievo) – accoglieva, segnatamente, il motivo di ricorso, col quale il ricorrente aveva censurato l’esecuzione della seconda analisi dei campioni biologici del cavallo tramite lo stesso laboratorio che aveva effettuato le prime, affermandone l’illegittimità per la violazione dei principi di buon andamento, di trasparenza e d’imparzialità dell’azione amministrativa, nonché del "principio logico, secondo cui l’organo che riesamina deve essere diverso da quello che aveva esaminato originariamente" (v. così, testualmente, l’impugnata sentenza), onde evitare la possibilità della ripetizione di errori di analisi, specie di natura metodologica, e garantire l’imparzialità nell’esecuzione della seconda analisi.

L’adito Tribunale regionale di giustizia amministrativa annullava dunque il gravato provvedimento disciplinare e gli atti presupposti, dichiarando assorbiti gli altri motivi, a spese interamente compensate tra le parti.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’U.N.I.R.E., censurando l’erronea affermazione d’illegittimità delle controanalisi effettuate dallo stesso laboratorio che aveva svolto le prime, attesa la diversità di funzione dei due distinti procedimenti di analisi, di cui il primo volto al controllo antidoping e il secondo diretto a una verifica ulteriore nel solo caso di riscontrata positività a sostanze vietate in esito al primo, e considerata la pienezza del diritto al contraddittorio garantito ai soggetti interessati nell’ambito del subprocedimento di controanalisi.

L’Amministrazione appellante chiedeva dunque, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso in primo grado.

3. L’appello è fondato e merita accoglimento.

4.1. Non può condividersi l’assunto del Tribunale di giustizia amministrativa, secondo cui le controanalisi dovevano essere eseguite, a pena d’illegittimità, da un laboratorio diverso da quello che aveva eseguito le prime analisi.

Infatti, in primo luogo, dallo stesso tenore letterale dell’art. 10, comma 1, del "Regolamento per il controllo delle sostanze proibite", deliberato dal Commissario straordinario dell’U.N.I.R.E. il 6 agosto 2002 e approvato con D.M. n. 797 del 16 ottobre 2002 – il quale testualmente statuisce: "In caso di non negatività alle prime analisi, entro 30 giorni dalla corsa, il laboratorio che le ha eseguite deve, sollecitamente ed in modo riservato, comunicarne l’esito all’U.N.I.R.E. e contemporaneamente alla Commissione Scientifica, la quale, nell’approntare il fascicolo di sua competenza da trasmettere agli Organi disciplinari, può chiedere al laboratorio qualsiasi documento o analisi già effettuata o approfondimenti analitici da svolgere sul campione di seconda analisi" -, emerge che il laboratorio, il quale abbia effettuato le prime analisi con esito di "non negatività", può essere investito anche delle seconde analisi, sicché l’operato dell’Amministrazione odierna appellante trova un diretto avallo di legittimità nella citata previsione regolamentare.

In secondo luogo – come condivisibilmente dedotto dall’Amministrazione appellante nel ricorso in appello -, le seconde analisi non possono qualificarsi alla stregua di mezzo di gravame contro le risultanze delle prime, bensì quale strumento di comparazione con queste e di approfondimento analitico, a garanzia dell’univocità scientifica del relativo esito. Le stesse, infatti, costituiscono essenzialmente, più che una revisione e/o un riesame, un accertamento ex novo, in contraddittorio con l’interessato, del secondo recipiente dell’unico prelievo effettuato sul cavallo (a norma dell’art. 8, comma 1, del citato regolamento "il campione prelevato è diviso in due parti, di cui una destinata alle prime analisi e l’altra destinata alle seconde analisi in conformità a quanto disposto dalle normative (articolo 6) emanate dalla Federazione delle Autorità Ippiche Mondiali (F.I.A.H.)"). Le seconde analisi s’inseriscono dunque, quale subprocedimento, nel procedimento volto alla verifica della presenza di sostanze dopanti, forgiato secondo regole standardizzate a livello internazionale, in modo da garantire la scientificità dei risultati degli accertamenti medesimi.

In terzo luogo, alle seconde analisi può partecipare direttamente la parte privata, se del caso delegando anche un sanitario di fiducia, onde assicurare il controllo immediato e diretto sull’attività d’analisi. Le maggiori garanzie procedimentali prescritte dal citato regolamento (art. 10, comma 2) per lo svolgimento delle controanalisi escludono la configurabilità di una violazione del diritto di difesa, abilitando la disciplina di cui al richiamato regolamento l’interessato a controdedurre rispetto alle risultanze delle prime analisi e persino a presenziarvi personalmente, cosicché non assume particolare rilievo, proprio in ragione della diversità strutturale e funzionale del subprocedimento delle controanalisi, che le stesse siano eseguite dal medesimo laboratorio (e/o dalla medesima persona fisica in seno allo stesso laboratorio), non potendovisi ravvisare – anche in virtù degli strumenti di difesa garantiti all’interessato – una lesione dei principi di imparzialità e di trasparenza.

Contrariamente a quanto ritenuto dall’impugnata sentenza, deve dunque escludersi la configurabilità di una situazione d’incompatibilità, in capo al laboratorio che ha effettuata le prime analisi, ad eseguire anche le seconde, il cui espletamento è, peraltro, soggetto alla disciplina dettata dalle "Linee guida per l’espletamento fasi operative seconde analisi antidoping cavalli" deliberate dall’U.N.I.R.E. il 24 dicembre 2003, che regolano in modo dettagliato le modalità operative con cui procedere alla analisi sia qualitativa che quantitativa dei campioni biologici ippici in sede di secondo esame, e le quali nel caso di specie, alla luce delle risultanze del verbale di seconda analisi dell’8 ottobre 2008 e dei relativi allegati, appaiono puntualmente osservate, con conseguente infondatezza dei motivi assorbiti (e riproposti) che assumevano – peraltro, in modo apodittico e confuso – la violazione di tali linee guida.

4.2. Infondati sono i motivi assorbiti (e riproposti), con i quali il ricorrente in primo grado aveva dedotto il vizio di eccesso di potere per "errore tecnico", in quanto:

(i) come attestato dalla Commissione scientifica di cui all’art. 15 del citato regolamento, la metodologia adottata dal laboratorio era conforme al sistema di qualità SINAL (organismo nazionale di accreditamento dei laboratori di prova) secondo le norme UNI EN 1705 (v. sul punto la relazione della Commissioni scientifica, datata 30 marzo 2009 e pervenuta alla segreteria della Commissione di disciplina il 1 aprile 2009), il che esclude altresì l’adombrato rischio di erronee impostazioni metodologiche d’accertamento;

(ii) la quantità accertata (v. verbale di seconda analisi), di 21,4 ng/ml, della sostanza benzoilecgonina non solo supera il quadruplo del valore minimo di 5 ng/ml previsto dal citato regolamento U.N.I.R.E. (al di sotto del quale non v’è certezza della somministrazione della sostanza dopante rinvenuta), ma anche il limite di 20 ng/ml approvato dall’E.H.S.L.C. (European Horserace Scientific Liaison Committee), sicché deve escludersi l’ipotesi di contaminazione ambientale (attraverso alimenti, nei box di transito e/o di isolamento, durante la fase di caricamento e trasporto, ecc.) paventata dal ricorrente, in assenza di prova contraria allo stesso incombente, nella specie neppure offerta.

4.3. Alla luce di quanto esposto sopra sub 4.2.(i), priva di consistenza è la censura della violazione dell’art. 15 del citato regolamento U.N.I.R.E. per l’asserita mancata audizione della Commissione scientifica, smentita dalle menzionate risultanze documentali.

4.4. Per le esposte ragioni, in accoglimento dell’appello e in riforma dell’impugnata sentenza, s’impone il rigetto del ricorso in primo grado.

5. Considerata ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso in primo grado.

Dichiara le spese del doppio grado interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cons. Stato Sez. III, Sent., 31-10-2011, n. 5829 Armi da fuoco e da sparo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Prefettura di Caserta, con decreto del 20 marzo 2007, ha respinto l’istanza dell’attuale appellato per il rinnovo del porto di pistola.

Nel provvedimento si dava atto che l’interessato esercitava l’attività di guardia giurata alle dipendenze di un istituto di vigilanza, e che il porto d’arma gli era stato concesso con riferimento a tale qualità. Ciò premesso, il provvedimento elencava alcuni episodi e circostanze, dall’insieme dei quali emergeva, ad avviso dell’autorità emanante, che l’interessato non soddisfaceva il requisito della "buona condotta", necessario per l’attività di guardia giurata.

2. L’interessato ha impugnato l’atto davanti al T.A.R. Campania.

Il Tribunale amministrativo ha accolto la domanda cautelare, con ordinanza del 24 maggio 2007; poi, nel merito, ha accolto il ricorso, osservando che i fatti che il Prefetto aveva giudicato rilevanti e significativi non erano, in realtà, tali; lasciava aperta tuttavia la possibilità che l’eventuale sopravvenienza di nuovi elementi sfavorevoli desse luogo ad una rinnovata valutazione da parte dell’autorità.

3. L’Amministrazione ha proposto appello al Consiglio di Stato, chiedendo anche la sospensione della sentenza.

Con ordinanza del 18 novembre 2008, la VI Sezione di questo Consiglio ha respinto la domanda cautelare motivando con la considerazione che "l’appello sia sprovvisto di fumus boni iuris, atteso che gli elementi a carico dell’appellato non appaiono di rilevanza tale da giustificare il provvedimento adottato".

All’udienza odierna l’appello è passato in decisione nel merito.

4. Il Collegio si deve dare preliminarmente carico di un documento recentemente prodotto dalla difesa dell’Amministrazione.

Si tratta di una comunicazione dalla quale risulta che un processo penale a carico dell’appellato, per il reato di guida in stato di ebbrezza, si è concluso il 21 febbraio 2011 con sentenza di condanna (peraltro non ancora passata in giudicato). La pendenza di quella imputazione era uno degli elementi che avevano dato motivo al provvedimento della Prefettura.

Su questo punto, il T.A.R. si era così espresso: "La sezione ritiene che la semplice pendenza del procedimento penale non sia ragione sufficiente per negare il richiesto rinnovo, fermo restando che, ove il procedimento si concluda con esito sfavorevole per il ricorrente, l’amministrazione resistente potrà adottare eventuali provvedimenti di ritiro delle rilasciate licenze".

Ciò posto, questo Collegio osserva che il fatto sopravvenuto non può essere preso in considerazione in questa sede, in quanto il giudizio di legittimità deve limitarsi a sindacare il provvedimento impugnato con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione.

Sarà compito dell’autorità amministrativa, semmai, riesaminare la pratica tenendo conto del fatto sopravvenuto e anche, necessariamente, di ogni altro nuovo elemento. Ed invero, mentre la sentenza non può essere che riferita alla situazione esistente ad un certo momento storico, l’autorità di p.s., all’opposto, deve sempre riferirsi all’attualità; soprattutto quando, come nella specie, deve compiere valutazioni che implicano un elevato grado di discrezionalità a tutela di un interesse pubblico attuale e specifico.

A maggior ragione una nuova valutazione, riferita all’attualità, è necessaria nella presente vicenda, nella quale il provvedimento impugnato non ha più prodotto effetti sin dal 24 maggio 2007, data nella quale è stata emessa l’ordinanza di sospensiva del T.A.R., seguita dalla sentenza di accoglimento e infine dall’ordinanza con la quale il Consiglio di Stato ha negato la sospensiva richiesta dall’Avvocatura dello Stato.

5. In questa luce si potrebbe giungere addirittura ad una sentenza di improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto d’interesse dell’appellante, visto che l’autorità di p.s., tanto in caso di accoglimento dell’appello come in caso di rigetto, potrà e dovrà procedere ad un riesame interamente aggiornato e riferito a tutti gli elementi sopravvenuti, quelli favorevoli all’interessato e quelli sfavorevoli.

Non ritenendo di giungere a tanto, questo Collegio considera equo e ragionevole conformarsi a quanto deciso con l’ordinanza cautelare del 18 novembre 2008 e quindi rigettare l’appello, salvi, come già detto, gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

6. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.