T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-01-2011, n. 196 Questioni di legittimità costituzionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Ritenendolo illegittimo sotto più profili (anche in ordine costituzionale), la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui i competenti organi ministeriali hanno rigettato l’istanza volta ad ottenere il suo collocamento in ausiliaria ed ha avanzato le domande di accertamento e di condanna indicate in epigrafe.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 20 ottobre 2010, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto per le ragioni di seguito indicate.

Risulta "per tabulas" che la posizione di stato del ricorrente è stata correttamente definita alla luce della disciplina vigente all’atto della cessazione dal servizio permanente effettivo. Se è vero, infatti, che il collocamento in congedo a domanda, con transito nella categoria dell’ausiliaria, era regolato – sino al 27.9.96 – da norme che sancivano la possibilità di detto transito anche per chi (come il ricorrente) avesse prestato (solo) 25 anni di effettivo servizio, è altrettanto vero che una simile regolamentazione – con l’entrata in vigore degli artt. 1, comma 178, della legge n.662/96, e 3, comma 1, del d. lg. n. 165/97 – ha subito delle profonde modifiche. Tale disciplina prevede che il collocamento "de quo" è previsto per il solo personale che (a differenza del ricorrente stesso) abbia lasciato il servizio per sopraggiunti limiti di età.

Ciò posto, si rileva come la dedotta questione di incostituzionalità dell’art. 7, comma 7, del d. lg. n. 165/97 e dell’art. 1 bis della legge n. 250/2001 (che, secondo le prospettazioni attoree, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 97 della nostra Carta fondamentale) è manifestamente infondata in quanto tra la posizione giuridica del ricorrente e quella dei soggetti appartenenti alle categorie prese in considerazione dalle norme richiamate non è riscontrabile alcuna reale omogeneità.

Il ricorrente, infatti, oltre ad essere transitato nella riserva a domanda (e non "ex lege") ha maturato soltanto 25 anni di effettivo servizio, mentre i beneficiari della disciplina di cui all’art. 7, comma 7, del citato decreto legislativo, pur non avendo raggiunto il limite di età previsto per il transito in ausiliaria, avevano maturato alla data del loro passaggio nella riserva un’anzianità di effettivo servizio non inferiore a 40 anni.

In sostanza, va considerato che il legislatore, all’art. 7, comma 6, del d. lg. n. 165/97, ha previsto che – per un periodo di 11 anni dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo – il collocamento in ausiliaria potesse (anche) avvenire a domanda del militare che avesse svolto non meno di 40 anni di effettivo servizio.

La norma tacciata di incostituzionalità (oggetto del comma 7 del citato articolo 7) si raccorda perfettamente con questa disposizione, mirando ad evitare un trattamento ingiustificatamente deteriore per coloro che, in possesso della cennata anzianità di servizio, fossero stati collocati nella riserva (per effetto diretto dei, non convertiti, DD. LL. "505" e "606") nel periodo che va dal 28.9.96 al 31.12.97.

Altrettanto coerentemente, l’art.1 bis del D.L. n. 157/2001 (convertito in legge n. "250") ha inteso eliminare la disparità di trattamento (operata dal d.lg. n. 165/97) tra gli Ufficiali che avevano lasciato il servizio – a domanda – nel suddetto periodo e i colleghi (ai quali era consentito, inizialmente, il transito in ausiliaria) che avevano provveduto analogamente dopo l’1.1.98.

Pertanto, nel caso di specie, l’Amministrazione ha correttamente applicato i principi normativi descritti che, per le ragioni indicate, non risultano configgenti con alcuna norma di rango costituzionale.

Il ricorso in esame va, quindi, respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-03-2011, n. 5103 Danno biologico

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Svolgimento del processo

Con citazione del 1998 M.S. e F.M. convenivano in giudizio l’Azienda ospedaliera per i servizi sanitari n. (OMISSIS) Isontina, C.S., M.G. e C. F. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni rispettivamente subiti deducendo: 1) il (OMISSIS) la M. aveva partorito una bambina nel reparto di ostetricia di detta azienda ospedaliera; due anni dopo si erano manifestate perdite urinarie ed il (OMISSIS), a seguito di nuovo ricovero, era stato diagnosticato un cistocele di secondo grado, con rilevante perdita urinaria, e due giorni dopo era sottoposta ad intervento di colporrafia e colposospensione, eseguito da C.S. con l’assistenza di M.G. e Ca.Fe., inopportuno per pazienti curabili con terapie alternative e di giovane età come la M., non adeguatamente informata, effettuato negligentemente vista la facilità dell’esecuzione, ed esitato con finale diagnosi di lesione ai circuiti nervosi pudendi, che l’obbligavano all’uso di pannoloni assorbenti, autocateterismi quotidiani e terapie riabilitative; 2) ne era altresì conseguita la riduzione della possibilità di rapporti sessuali e la sostanziale perdita della capacità di procreare, l’abbandono del lavoro e l’incapacità lavorativa del 35%; 3) perciò chiedeva il risarcimento dei danni, già ammontanti a L. 950 milioni, ed anche il coniuge chiedeva di esser risarcito per l’impossibilità di avere altri figli dalla moglie e per la sospensione dei rapporti sessuali per oltre un anno, quantificando il danno in L. 150 milioni.

L’azienda sanitaria ed il C. contestavano la causa degli eventi, se derivata dall’intervento del (OMISSIS) o dal parto del (OMISSIS). Aggiungevano che l’intervento, necessario per la patologia della M., era stato eseguito correttamente ed era particolarmente complesso. Contestavano altresì i danni. Gli altri convenuti non si costituivano.

Il Tribunale di Gorizia condannava i convenuti, in solido, ritenendo che l’intervento del (OMISSIS), attesa la particolare specializzazione dei professionisti, non era di particolare complessità, mentre non erano stati eseguiti accertamenti urodinamici che avrebbero consentito una corretta diagnosi ed una condotta terapeutica più appropriata di quella chirurgica adottata, e tale negligenza comportava la colpa grave dei sanitari per l’intero danno biologico accertato – 35% – in difetto di prova sulla percentuale non ascrivibile alla condotta degli urologi. L’azienda ospedaliera era corresponsabile come datrice di lavoro. Quantificava quindi le spese in Euro 150.121,47 oltre accessoria il danno biologico in Euro 193.783,800, tenuto conto dell’età della danneggiata e del grado di invalidità, in Euro 50.040,49 il danno morale, non eliminato dalla nascita di altro figlio con altro compagno, mentre rigettava la domanda di F.M. per carenza di prova.

Con sentenza del 20 marzo 2006 la Corte di appello riformava la sentenza di primo grado sulle seguenti considerazioni: 1) erroneamente il Tribunale aveva addossato ai sanitari la responsabilità dell’intero danno biologico – 35% – della M. e non soltanto il suo aggravamento poichè costoro non avevano provato la percentuale della loro responsabilità; 2) infatti sulla preesistente condizione di menomazione della M. non vi erano contestazioni tant’è che la stessa aveva fatto risalire l’iniziale patologia alle conseguenze post partum del (OMISSIS) – pur segnalando che era avvenuto con l’assistenza di sanitari dello stesso ente ospedaliere – ed aveva affermato che i convenuti in giudizio le avevano peggiorate con l’intervento del (OMISSIS), e conseguentemente al C.T.U. era stato domandato di accertare se i disturbi lamentati erano stati cagionati da detto secondo intervento; 3) pur in mancanza di dati certi questi aveva ritenuto che il peggioramento era nella misura del 13% e l’aveva causalmente collegato all’intervento praticato; 4) il danno esistenziale è una voce del danno non patrimoniale nella specie risarcito dal riconoscimento del danno morale e biologico.

Ricorre per cassazione M.S. cui resistono l’Azienda ospedaliera per i servizi sanitari n. (OMISSIS) Isontina, C. S., M.G. e Ca.Fe. che hanno altresì depositato memoria.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce: "Insufficiente o contraddittoria motivazione" lamentando che la Corte non abbia considerato che fin dal primo grado aveva affermato la responsabilità dei convenuti perchè la situazione clinica si era delineata dopo il parto del (OMISSIS), condotto dagli stessi sanitari nella stessa struttura ospedaliera, che era stato la causa, per le omissioni e le negligenze commesse, del successivo intervento del (OMISSIS), e comunque i sanitari non avevano assolto all’onere probatorio di dimostrare la percentuale di aggravamento loro imputabile ed il relativo onere non poteva esser surrogato dalla C.T.U., nè avevano dimostrato la diligente prestazione o l’intervento di fattori imprevisti ed imprevedibili.

Il motivo è inammissibile.

Ed infatti la Corte di merito ha ritenuto che la domanda della M. fosse limitata al risarcimento dei danni derivati dal secondo intervento che, pur essendo stato praticato per eliminare gli inconvenienti residuati all’intervento del (OMISSIS), non si inseriva nella serie causale da questo determinata, ma costituiva fatto causale autonomo dei postumi da esso derivati. E poichè l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda integrano un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata, a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, la ricorrente aveva l’onere di riassumere chiaramente tale fatto controverso correlato alla motivazione al riguardo adottata indicando le ragioni critiche per le quali è inidonea a giustificare la decisione.

2.- Con il secondo motivo deduce: " Art. 360 c.c., n. 3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. in relazione all’art. 2 Cost." poichè il danno esistenziale è autonomo da quello morale e biologico nella lettura costituzionalmente orientata artt. 2, 29 e 30 Cost. – degli artt. 2043, 2059 e 147 c.c.. e conclude:

Dica la Corte se il diritto al risarcimento del danno esistenziale possa conseguire o essere riconosciuto ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c. con gli artt. 2, 29 e 30 Cost., quale figura autonoma rispetto al danno biologico, al danno patrimoniale e al danno morale.

Il motivo è manifestamente infondato essendosi la Corte di merito conformata al principio secondo il quale il cosiddetto danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di tipo esistenziale conseguenti a lesioni dell’integrità psicofisica, non può costituire un’autonoma voce distinta dal danno biologico o morale, ma soltanto un profilo concorrente alla globale valutazione di questi danni non patrimoniali, e perciò non può esser liquidato separatamente onde non duplicare la riparazione (Cass. 24864/2010), ancorchè il giudice di merito debba valutare l’alterazione delle abitudini e degli assetti relazionali che il danneggiato ha provato essersi verificati in conseguenza del fatto illecito nell’espressione e nella realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.

Pertanto il ricorso va rigettato.

Si compensano le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-11-2010) 18-02-2011, n. 6218

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nerale in sede che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con il provvedimento in epigrafe indicato, il GIP del Tribunale di Genova ha ordinato l’archiviazione del procedimento penale a carico di V.L., B.M. e F.C.G., indagati per il reato di cui all’art. 595 c.p., comma 3, con riferimento ad un articolo pubblicato sul quotidiano (OMISSIS) del (OMISSIS), in relazione alla politica di gestione delle compagnie assicurative CARIGE Assicurazioni e CARIGE Vita, nel cui contenuto V.M. aveva ravvisato estremi di diffamazione in suo danno.

All’uopo, il giudicante riteneva che l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del PM non contenesse una chiara indicazione dei fatti che avrebbero dovuto costituire oggetto di investigazione suppletiva e l’individuazione dei relativi elementi di prova, tali non potendo ritenersi nè la richiesta di escussione a s.i.t. della persona offesa nè l’istanza di prosecuzione delle indagini al fine di acquisire la stessa documentazione versata in atti dall’opponente, in quanto ritenuti supplementi investigativi superflui ed irrilevanti.

Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore della persona offesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’abnormità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) nonchè per violazione della legge penale processuale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), alla stregua del combinato disposto degli artt. 409, 410 e 90 c.p.p. nonchè dell’art. 127 c.p.p., comma 5, sul rilievo della mancanza delle prescritte condizioni per la declaratoria de plano dell’inammissibilità dell’opposizione e, comunque, dell’incongruità della motivazione addotta.
Motivi della decisione

1. – A mente dell’art. 410 c.p.p., comma 2, il giudice può, senz’altro, far luogo ad archiviazione, senza procedere nelle forme camerali di cui al precedente art. 409 c.p.p., pur in presenza di opposizione della persona offesa, nel caso in cui la stessa sia inammissibile o la notizia di reato sia infondata.

La valutazione d’inammissibilità è ancorata, ai sensi del comma primo dello stesso art. 410, c.p.p., alla verifica del requisito della specifica indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova. Sennonchè, in virtù del principio fondamentale immanente al generale tema della prova, di cui all’art. 187 c.p.p., possono essere ammesse nel processo solo prove rilevanti e pertinenti in rapporto all’oggetto della prova come definito dalla stessa norma processuale.

Nel caso di specie, il giudicante ha adeguatamente motivato in merito alla ritenuta irrilevanza delle indagini proposte, ritenendo che risultasse evidente che l’articolo in questione non avesse contenuto diffamatorio e che, comunque, fosse ravvisabile l’esercizio del diritto di critica giornalistica.

L’esistenza di motivazione formalmente corretta, che assolva a tale onere giustificativo, sottrae il provvedimento di archiviazione al sindacato di legittimità, non potendo questo Giudice sovrapporre una propria valutazione a quella, motivatamente, espressa dal giudice di merito. Ed infatti, l’ambito della cognizione di legittimità, in subiecta materia, trova insuperabile limite nell’esame ab extrinseco dell’impianto motivazionale, al fine di verificare se il decreto di archiviazione abbia dato conto dell’opposizione della persona offesa e se il giudizio d’inammissibilità sia stato correttamente formulato.

2. – Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 01-03-2011, n. 361 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuti i motivi di ricorso e le controdeduzioni dell’Avvocatura erariale;

Rilevato, peraltro, che all’odierna camera di consiglio la difesa di parte ricorrente ha dichiarato essere cessata la materia del contendere in ordine al presente ricorso e che da ciò deve conseguire solo una declaratoria di specie, con compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al presente ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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