Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-05-2011, n. 12043 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

uratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo

Con atto notificato il 3 maggio 1991 L.V. citava dinanzi al Tribunale di Lecce l’Anas deducendo che:

l’esponente esercitava l’attività di vendita e di riparazione di pneumatici nella propria azienda in (OMISSIS), prospiciente la SS. n. (OMISSIS), al Km. n. 456; l’Anas, progettando ed eseguendo i lavori di ammodernamento di tale sede stradale, aveva violato l’art. 31 della legge sui lavori pubblici, che vieta di "recare speciale aggravio alle località traversate e a chi transita sulla strada", poichè l’azienda dell’attore, a seguito dei suddetti lavori, era rimasta priva di accesso diretto dalla strada statale, in quanto "accessibile solo a seguito di giri di chilometri", per cui aveva perso le occasioni di lavoro che prima "il traffico forniva in abbondanza"; in conseguenza di quanto innanzi l’azienda aveva avuto una drastica riduzione dei ricavi e degli utili per il periodo di circa due anni.

Pertanto, ritenendo sussistente sia la violazione di detto art. 31 che dell’art. 2043 c.c., l’istante chiedeva il risarcimento dei danni per i mancati guadagni e la svalutazione dell’azienda, con conseguente condanna dell’Anas ai relativi importi, oltre svalutazione e interessi.

L’Anas, costituitasi con comparsa dal 2 ottobre 1991, contestava le deduzioni dell’attore, esponendo che quest’ultimo errava nell’invocare l’applicazione dell’art. 31 della legge sui lavori pubblici, poichè la disposizione alla quale occorreva riferirsi era quella dettata dall’art. 40 della legge sulle espropriazioni per p.u. e che, sotto tale profilo, la domanda era inammissibile, essendo stata 1’indennità di espropriazione amichevolmente concordata sin dal 29 novembre 1990 e corrisposta al L. a cura della ditta incaricata della esecuzione dei lavori. Aggiungeva infine l’Ente convenuto che l’immobile era stato realizzato dall’attore dopo la pubblicazione del piano e che, se pure aveva perduto l’accesso diretto dalla SS. n. (OMISSIS), aveva conservato l’accesso della strada vicinale e dalle bretelle di collegamento con detta SS. n. (OMISSIS).

L’adito Tribunale di Lecce con sentenza non definitiva n. 1778/2003, accertato che l’immobile dell’attore aveva subito un pregiudizio permanente e che anche l’attività commerciale era stata danneggiata, condannava l’Anas alla corresponsione dei relativi importi, rispettivamente a titolo di indennizzo e di risarcimento, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la determinazione del quantum; in particolare il primo giudice, pur riconoscendo erroneo il richiamo all’art. 31 della Legge sui LL.PP. fatto dall’attore, escludeva che l’indennità di espropriazione concordata e corrisposta potesse comprendere anche la diminuzione di valore della porzione (terreno e fabbricato) non espropriata e la contrazione dei redditi nel biennio di esecuzione in applicazione dell’art. 4 6 della legge sulle espropriazioni del 1865.

Espletate due consulenze di ufficio, detto Tribunale, con sentenza definitiva n. 2095/2004, condannava l’Anas all’importo complessivo di Euro 520.509,74 per indennizzo, oltre l’importo di Euro 129.285,55 per danni.

Proponeva appello l’Anas e, costituitosi il L., la Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza in esame depositata in data 29.2.2008, in totale riforma di quanto statuito in primo grado, rigettava le domande proposte dal L., affermando che "l’espropriato L.V. non può chiedere l’indennizzo di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 per il terreno residuo e l’immobile ivi presente, trattandosi di beni all’evidenza collegati funzionalmente ai mq. 434 di terreno oggetto di esproprio, le cui perdite sono indennizzabili – come detto – solo ai sensi dell’art. 40 della stessa legge, a meno che non si tratti di aree di sua proprietà non connesse a quelle ablate, per le quali egli è da qualificare terzo rispetto alla procedura espropriativa, circostanza certo non ravvisabile nella fattispecie in esame" … e che inoltre "non sono ravvisabili illeciti commessi dall’Arias in sede di progettazione ed esecuzione delle opere, tale non potendo certo ritenersi l’eventuale elevazione del manto stradale", che ancora "dovevano escludersi i danni in ordine alla mancanza di opere idonee a consentire il permanere di un agevole collegamento tra la SS. (OMISSIS) e il capannone in questione perchè l’accesso insisteva proprio sulla fascia di terreno oggetto di occupazione prima e di espropriazione poi" e che infine "avendo il L. concordato ed accettato l’indennità offertagli L. n. 2359 del 1865, ex art. 40 divenuta definitiva non è consentito alcun esame in proposito".

Ricorre per cassazione, con dodici motivi, e relativi quesiti, l’avv. Mastrangelo Pietro, quale difensore per mandato speciale a margine di L.V.; ha depositato "atto di Costituzione" l’Avvocatura generale dello Stato.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce "nullità della sentenza per omissione di pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 (a proposito della eccezione di inammissibilità delle impugnazioni, in quanto proposte a nome e per conto di una persona giuridica ossia dell’Ente Nazionale delle Strade Anas", cancellata ope legis dal mondo del diritto)". Con il secondo motivo si deduce "nullità della sentenza per omissione di pronuncia in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. (per avere la Corte territoriale pronunciato non già sulla domanda di risarcimento danni ex art. 2043 come per proposta, bensì su una domanda risarcitoria L. n. 2359 del 1865, ex art. 40 mai proposta)". Con il terzo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 40 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (per essere stati fatti rientrare nella stessa anche i danni da illecito civile)".

Con il quarto motivo si deduce "violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 40 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (per avere la Corte territoriale accertato solo che la zona espropriata e quella non espropriata erano un unicum e non anche il distacco dell’una influiva oggettivamente e in senso negativo sull’altra)".

Con il quinto motivo si deduce "violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 46 in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3". Con il sesto e settimo motivo si deduce "contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5" e "omessa motivazione su punti controversi e decisivi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, riguardo al mancato riconoscimento dell’indennizzo L. n. 2359 del 1865, ex art. 46".

Con l’ottavo, nono, decimo e undicesimo motivo si deduce violazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti con riferimento all’accordo in ordine all’indennità in questione, e relativo difetto di motivazione.

Con il dodicesimo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 1421 c.c. da una parte e agli artt. 1418, 1325 e 1346 c.c. dall’altra parte, in tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3".

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte censure.

Deve innanzi tutto rilevarsi che il thema decidendum della controversia in esame attiene alla spettanza di "ulteriori al titolare di un terreno oggetto di attività espropriativa e che a seguito di quest’ultima ha già ottenuto il relativo indennizzo. In proposito va rilevato che, in relazione alla vicenda in esame, il L., già destinatario di un indennizzo, a seguito di accordo, per l’occupazione d’urgenza di una superficie dallo stesso adibito ad azienda di vendita e riparazione dei pneumatici, non ha ulteriore "titolo" per i danni da detta occupazione arrecati alla sua attività lavorativa.

Deve quindi confermarsi sul punto quanto già statuito da questa Corte secondo cui (n. 8229/2009) qualora, nel caso di espropriazione parziale per pubblica utilità, risulti impedito l’ulteriore svolgimento di un’impresa che utilizzava l’immobile espropriato per l’esercizio della propria attività, la determinazione dell’indennità di esproprio dev’essere effettuata, secondo il criterio dettato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, tenendo conto della differenza tra il valore dell’area espropriata, comprensivo di quello degli edifici che vi insistono, ed il valore dell’azienda, non potendo costituire oggetto di indennizzo il pregiudizio che il proprietario o il titolare di altro diritto subisce per non poter più esercitare l’impresa in quel luogo, in quanto l’indennità di espropriazione è commisurata al valore venale del bene; e secondo cui (19972/2009), in tema di espropriazione per pubblica utilità, la L. n. 2359 del 1865, art. 46 disciplina due diverse e non confondibili fattispecie: a) 1’asservimento del fondo, che trova causa nella procedura espropriativa definita o da definire mediante decreto ablatorio (di asservimento), il quale ne costituisce condizione indispensabile, con la conseguenza che l’indennità, indipendentemente dai criteri di stima prescelti dal legislatore, opera all’interno della categoria-espropriazione e nell’ambito di applicazione dell’art. 42 Cost.; b) il danno permanente derivante dalla perdita o diminuzione di un diritto in conseguenza dell’esecuzione dell’opera pubblica, il quale riguarda quei soggetti che, quand’anche un procedimento espropriativo vi sia stato, ne siano rimasti completamente estranei (in quanto proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l’opera) o abbiano subito un danno non per effetto della mera separazione (per esproprio) di una parte di suolo, ma in conseguenza dell’opera eseguita sulla parte non espropriata ed indipendentemente dall’espropriazione stessa ovvero in conseguenza della sua utilizzazione in conformità della funzione cui è destinata (ed. espropriazione larvata). L’indennizzo dovuto a tale specifico titolo non compete al proprietario del fondo espropriando, già indennizzato sia per l’occupazione temporanea che per l’espropriazione o l’asservimento, ma esclusivamente ai proprietari degli immobili circostanti l’opera pubblica, non assoggettati alla procedura espropriativa.

Pertanto correttamente la Corte di Lecce ha escluso il cumulo tra l’indennizzo in questione e gli ulteriori danni, testualmente motivando nel senso sopra riportato.

Ne consegue che, in relazione a quanto esposto, non hanno fondamento le doglianze attinenti la mancata spettanza di tale ulteriore indennizzo, di cui in particolare, ai motivi tre, quattro, cinque, sei e sette.

Inoltre quanto al primo motivo si osserva: a parte la mancanza di autosufficienza argomentativa riguardo alle modalità di formulazione della relativa eccezione nel corso del giudizio, da formularsi comunque ai sensi dell’art. 299 ss. c.p.c. (sul punto, Cass. n. 4688/2011), deve osservarsi che, secondo quanto già deciso da questa Corte a Sezioni Unite (n. 7945/2003), la soppressione di un ente pubblico e la costituzione di altro ente in sua sostituzione, non estinguono la qualità di parte dell’ente soppresso nei giudizi pendenti, verificandosi un fenomeno successorio nel processo inquadrabile ex art. 111 c.p.c.. Riguardo poi al secondo motivo: a parte anche per tale censura il difetto di autosufficienza, il nomen iuris della domanda avente ad oggetto i danni, oltre quella di indennizzo, è stata correttamente inquadrata dalla Corte territoriale nell’ambito del suo potere discrezionale nella L. n. 2359 del 1865 anzichè nell’art. 2043 c.c.. Inammissibili sono poi le doglianze di cui all’ottavo, nono, decimo e undicesimo motivo in quanto con esse si tende a un non ammissibile riesame, dal punto di vista ermeneutico dell’accordo amichevole oggetto del corrisposto indennizzo, senza indicazione dei principi interpretativi violati dalla Corte di merito in relazione a detto accordo e senza indicarne le specifiche ragioni attinenti eventuali violazioni.

Inammissibile è anche il dodicesimo motivo perchè privo del requisito di autosufficienza in ordine alla formulazione della dedotta (genericamente) nullità dell’accordo in questione.

A seguito del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’ente intimato non deve provvedersi in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 30-03-2011, n. 2814

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

orale alla parte presente in camera di consiglio della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Valutate le censure del ricorso;

Esaminata la documentazione depositata dall’Amministrazione in esecuzione dell’ordinanza istruttoria di questo T.a.r. n. 1892/2010;

Visto il contestato giudizio della Commissione, che risulta essere il seguente: "il candidato conferma, nel corso dell’intervista con la Commissione, una motivazione non adeguatamente ponderata. Semplice, ingenuo, di modesto bagaglio culturale, risulta egocentrico ed infantile. Lo si ritiene non idoneo";

Vista la relazione psicologica su cui fonda quel giudizio, la quale risulta essere la seguente:

"Aspetti descrittivi: dalla disamina del protocollo testologico si evince un quadro complessivo, di aspetti psicologici di natura emotivorelazionali, sufficientemente conforme a quanto riportato nel profilo di riferimento. Il soggetto vuole ben figurare presentando un’immagine libera da difetti e debolezze, rivelando, però, un certo formalismo, convenzionalità ed accentuata adesione acritica alle norme sociali di riferimento. A volte tendenzialmente polemico. Propende ad impegnarsi nelle cose con una certa superficialità. Di indole gregaria, sembra aver bisogno del sostegno e dell’approvazione sociale.

Elementi da verificare, tra gli altri, durante il colloquio: valutare adattabilità, assertività e motivazione";

Vista la scheda di valutazione attitudinale, sulla quale pure si fonda quel giudizio, la quale risulta essere la seguente:

"1. Area cognitiva.

Maturità artistica con 72/100. Si esprime in forma abbastanza corretta. Nella norma le capacità di ragionamento astratto. Ex VFP1. Numerosi concorsi nelle varie forze di polizia.

2. Area comportamentale.

Il giovane si presenta al colloquio con un modo di rapportarsi tranquillo ma si evidenzia come un elemento sveglio ed in grado di mettere in luce buone potenzialità. Appare in grado di affrontare una vita che conosce abbastanza e che apprezza. Modeste le potenzialità. Non emergono particolari insicurezze.

3. Area dell’assunzione di ruolo.

Dal colloquio emerge un ragazzo in grado di comprendere pienamente la posizione in cui si trova e cosa richiede l’istituzione. Appare ponderata la decisione presa. I suoi comportamenti sembrano dettati da un forte desiderio di essere parte integrante dello Stato";

Considerato che i suddetti elementi del contestato giudizio di non idoneità (giudizio finale della Commissione, relazione psicologica, scheda di valutazione attitudinale) non risultano tra loro omogenei e compatibili;

Considerato che risulta dunque fondata la censura, formulata nel primo motivo di ricorso, la quale lamenta carenza di adeguata istruttoria, perplessità, illogicità;

Considerato pertanto che il ricorso risulta fondato sotto questo profilo;

Considerato che, per l’effetto, l’impugnato in giudizio di non idoneità va annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti, nella specie una nuova valutazione del ricorrente priva dei vizi ora rilevati;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio accoglie il ricorso in epigrafe.

Per l’effetto, annulla l’impugnato giudizio di inidoneità, salvi gli ulteriori provvedimenti così come specificato in motivazione.

Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio di parte ricorrente, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 19-04-2011, n. 3447 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rbale;
Svolgimento del processo

il ricorrente agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza presentata per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito della procedura di emersione dal lavoro irregolare (cd. sanatoria colf e badanti ex L. n. 102/2009);

che a sostegno del gravame l’interessato deduce violazione di legge ed eccesso di potere;
Motivi della decisione

– il ricorrente ha presentato la suddetta istanza mediante assicurata – come risulta dalla ricevuta postale di accettazione allegata al ricorso – ed è stato sottoposto a fotosegnalamento ed identificazione, senza poi ricevere più alcuna notizia;

– la posizione differenziata di interesse legittimo in capo al ricorrente ed il connesso obbligo alla conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno con un provvedimento espresso si configurano sulla base della disciplina dettata dall’art. 5, comma 9 D.Lgs. n. 286/1998 e dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

– essendo decorso il prescritto termine senza che l’Amministrazione abbia riscontrato l’istanza, il ricorso deve essere accolto, con conseguente declaratoria dell’illegittimità del silenziorifiuto e dell’obbligo per l’amministrazione di provvedere sull’istanza nel termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza.

sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in considerazione della mole di lavoro gravante sulle questure a seguito della procedura di emersione del 2009.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Laziosede di Roma, sez. II quater

ACCOGLIE

nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe n. e, per l’effetto, dichiara illegittimo l’impugnato silenzio rifiuto, con conseguente obbligo della intimata Questura di concludere, con un provvedimento espresso, il procedimento "de quo" entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente decisione.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 10-05-2011, n. 2757 Diritto comunitario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ga dell’avvocato Manzi;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con distinti ricorsi al Pretore di Lecce, proposti nel corso del 1994, gli odierni appellanti, lettori di lingua straniera, impiegati per vari anni presso l’Università degli studi di Lecce, chiedevano che fosse accertata la natura subordinata e a tempo indeterminato del loro rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Università, in virtù di contratti stipulati ai sensi dell’art. 28, d.P.R. n. 382/1980 e via via rinnovati, e chiedevano la loro riassunzione in servizio e l’accertamento del loro diritto al giusto trattamento retributivo e alla regolarizzazione contributiva.

2. Il Pretore adito – con la sentenza del 20 gennaio 1997 – accertava l’esistenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di stipulazione, per ciascun ricorrente, del primo contratto a termine.

3. La sentenza veniva appellata sia dai lettori che dall’Università, e il Tribunale di Lecce, con sentenza del 20 giugno 2000, respingeva gli appelli.

4. I lettori proponevano ricorso per cassazione, affidato a quindici motivi di ricorso.

5. La Cassazione, con la sentenza 9 marzo 2003 n. 4051, accoglieva il quarto e il quindicesimo motivo di ricorso e rimetteva le parti davanti alla Corte di appello di Bari, in ordine:

a) alla questione della spettanza del trattamento economico durante gli intervalli non lavorati tra un contratto a termine e un altro, stante la manifestata disponibilità dei lettori a lavorare;

b) al riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera.

6. La Corte di appello di Bari, con la sentenza 26 febbraio – 8 aprile 2008 n. 371:

a) ha escluso, previo accertamento in fatto, la sussistenza della mora accipiendi dell’Università in ordine agli intervalli non lavorati;

b) ha affermato che va ricostruita "la posizione lavorativa dei lettori, ai fini della progressione in carriera nonché dei futuri aumenti stipendiali, riconoscendo l’anzianità maturata e sotto il profilo contributivo e sotto quello retributivo a far tempo dalla data di stipulazione del primo contratto sottoscritto da ciascun ricorrente", escludendo, peraltro, come già affermato dalla Corte di Cassazione, che si potessero riconoscere alcune voci, disattese dalla stessa Corte in relazione al 14° motivo di ricorso e, segnatamente "gli scatti di anzianità, le tredicesime e l’indennità di contingenza" (pag. 11 della sentenza della Corte di appello).

Nel corso del giudizio di appello, i lettori invocavano l’applicazione dell’art. 1, d.l. n. 2/2004, convertito in l. n. 63/2004, quale ius superveniens, e dunque il trattamento retributivo parificato a quello del ricercatore confermato a tempo definito. La Corte di appello ha disatteso tale domanda, ritenendo trattarsi di questioni precluse dal giudicato, essendo già state esaminate dalla Corte di Cassazione e respinte senza rinvio (pag. 12 della sentenza della Corte di appello).

La Corte d’appello ha inoltre disatteso le questioni concernenti l’adeguamento retributivo, gli scatti di anzianità, le tredicesime mensilità e l’indennità di contingenza.

7. Per l’ottemperanza a tale sentenza, gli odierni appellanti adivano il Tar Puglia – Lecce, col ricorso n. 1353 del 2009.

Nel corso del giudizio di ottemperanza, dalla documentazione depositata dall’Amministrazione emergeva che quest’ultima aveva predisposto un contratto collettivo decentrato per collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori di madre lingua, datato 29 giugno 2009, con cui procedeva a ricostruzione della carriera e a progressione economica, con riconoscimento, anche ai fini economici, dell’anzianità maturata, sula base di un meccanismo organizzato su scatti biennali.

8. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe (23 giugno 2010 n. 1594), ha ritenuto che il meccanismo di ricostruzione della carriera adottato dall’Università sarebbe illegittimo nella parte in cui ha fatto decorrere la ricostruzione della carriera a far data dalla stipulazione del contratto a tempo indeterminato, anziché dalla data di stipulazione, per ciascun lettore, del primo contratto a tempo determinato.

Per l’effetto, il ricorso per ottemperanza è stato accolto in parte qua.

9. Hanno proposto appello gli originari ricorrenti, lamentando che non sarebbe stata data corretta ottemperanza al giudicato, atteso che il contratto collettivo integrativo conterrebbe criteri di ricostruzione della carriera non conformi a quanto previsto dalla l. n. 63/2004, che prevede una progressione economica per classi stipendiali biennali e una progressione di carriera sulla base di scatti di anzianità biennali.

Tale legge sarebbe pienamente applicabile, anche d’ufficio dal giudice, in quanto approvata per eseguire la decisione della Corte di giustizia CE 26 giugno 2001 C212/99.

La Corte Cassazione non avrebbe potuto tener conto di tale legge, perché non ancora entrata in vigore quando essa si è pronunciata.

Tuttavia, la sentenza della Corte di giustizia Ce 18 luglio 2006 avrebbe affermato che solo con la citata l. n. 63/2004 lo Stato italiano ha posto fine alla violazione, nei confronti dei lettori di lingua straniera, dei principi comunitari di non discriminazione.

10. Si è costituita l’Università degli studi del Salento che ha eccepito:

a) l’inammissibilità dell’appello, perché la sentenza di primo grado conterrebbe misure meramente attuative del giudicato;

b) l’inammissibilità dell’appello sotto altro profilo, perché con esso si pretenderebbe di ottenere in sede di ottemperanza prestazioni la cui spettanza è stata già esclusa dal giudicato della Corte di appello di Bari e dalla precedente sentenza della Corte di Cassazione.

11. Così ricostruite le vicende che hanno condotto al secondo grado del giudizio, ritiene la Sezione che va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello, fondata sull’assunto che la sentenza di primo grado non sarebbe appellabile, perché conterrebbe misure meramente attuative del giudicato.

L’art. 114, co. 8, c.p.a., si limita a stabilire che le disposizioni dettate per il giudizio di ottemperanza di primo grado si applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza.

Conformemente alla consolidata giurisprudenza che in precedenza aveva rilevato l’applicabilità del principio del doppio grado del giudizio, desumibile dall’art. 125 della Costituzione, il codice non ha previsto alcun limite all’appellabilità delle sentenze emesse nel giudizio di ottemperanza, salvo il solo limite dell’interesse ad agire, radicato dalla soccombenza.

Avuto riguardo alla portata della sentenza di primo grado e alle censure sollevate con l’atto di appello, si profila indubbiamente una soccombenza degli appellanti, atteso che la ricostruzione della carriera è avvenuta sulla base di criteri meno favorevoli di quelli invocati, sicché il gravame risulta – sotto tale profilo – ammissibile.

12. Passando all’esame del merito, gli appellanti contestano i criteri di ricostruzione della progressione economica e di carriera loro applicati dall’Amministrazione, sulla base di un contratto collettivo integrativo.

Essi invocano l’applicazione dell’art. 1, d.l. n. 2/2004, convertito nella l. n. 63/2004, per il quale "in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C212/99, ai collaboratori lingustici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L’Orientale di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall’articolo 4, comma 5, del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all’impegno orario assolto, tenendo conto che l’impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l’esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente".

12.1. Osserva al riguardo la Sezione che l’appello va respinto, non sussistendo il presupposto per l’attivazione del giudizio di ottemperanza, vale a dire la dedotta inottemperanza dell’Amministrazione.

Invero, nel corso del giudizio di appello definito con la sentenza della Corte di appello di Bari, con la sentenza 26 febbraio – 8 aprile 2008 n. 371, i lettori invocavano l’applicazione dell’art. 1, d.l. n. 2/2004, convertito in l. n. 63/2004, quale ius superveniens, e dunque il trattamento retributivo parificato a quello del ricercatore confermato a tempo definito.

La Corte di appello ha espressamente respinto tale domanda, ritenendo trattarsi di questioni precluse dal giudicato, essendo già state esaminate dalla Corte di Cassazione e respinte senza rinvio (pag. 12, sentenza della Corte di appello).

La Corte d’appello ha inoltre disatteso le pretese concernenti l’adeguamento retributivo, gli scatti di anzianità, le tredicesime mensilità e l’indennità di contingenza

Si è dunque formato un giudicato ostativo al riconoscimento delle spettanze di cui all’art. 1, d.l. n. 2/2004.

L’Amministrazione, pertanto, si è attenuta alla prescrizioni del giudicato.

12.2. Nel presente giudizio, a ben vedere, non si chiede l’esecuzione del giudicato, che è stato rigorosamente eseguito dall’Amministrazione, ma si chiede la disapplicazione del giudicato e la diretta applicazione del jus superveniens.

Tale pretesa, tuttavia, va oltre quanto disposto dal giudicato di cui si chiede l’esecuzione in questa sede, e non può pertanto essere introdotta nel giudizio di ottemperanza, trattandosi di nuova questione di cognizione.

12.3. Il Collegio non ignora che il diritto comunitario prevede casi in cui il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna sull’autorità del giudicato se il giudicato si pone in contrasto con il diritto comunitario (cfr. Corte di giustizia CE, 18 luglio 2007 C119/05).

Tale potere, tuttavia, non può essere esercitato in un giudizio di esecuzione, necessitando un nuovo giudizio di cognizione davanti al giudice munito di giurisdizione, che verifichi se il giudicato si ponga o meno effettivamente in contrasto con il diritto comunitario e se vada o meno, conseguentemente, disapplicato.

E, invero, il giudizio di ottemperanza in relazione ai giudicati del giudice ordinario è attivabile unicamente "al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato" (art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a.), e cioè per dare esecuzione a specifiche statuizioni rimaste ineseguite, e non anche per introdurre nuove questioni di cognizione, per di più riservate alla giurisdizione del giudice ordinario.

13. In conclusione, l’appello va respinto.

La complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite del secondo grado.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 405 del 2011, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.