Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-09-2011, n. 19684 Redditi d’impresa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di una verifica condotta nei confronti della Anthesis s.r.l. per più anni d’imposta, tra cui l’anno 1994, sulla base di un p.v. della G.d.F. del 4/12/2000, veniva imputato alla società un maggior reddito imponibile alla cui determinazione avevano concorso costi non riconosciuti perchè riferiti ad operazioni ritenute inesistenti. Con l’avviso n. (OMISSIS), a carico dei coniugi B. – V., in conseguenza della partecipazione societaria – al 25% ciascuno – veniva quindi accertato un maggior reddito imponibile ad Ilor ed Irpef per l’anno 1995. L’impugnazione di tale provvedimento atto veniva accolta dalla CTP di Varese, con sentenza n. 288/2/2003. La CTR della Lombardia, nel rigettare il successivo appello proposto dall’Agenzia rilevava "non vi sono in buona sostanza prove che possano concretamente far concludere che vi sia stata sovrafatturazione a carico della Alhensis s.r.l. e che gli importi sovrafatturati siano entrati nella disponibilità degli amministratori/soci visto che dai riscontri del P.V.C., quanto meno per la parte allegata agli atti, risulterebbe che la società Maguro- facente parte del gruppo Carisma – abbia pagato degli anticipi su vendita quote ai signori B. e V..

Il ricorso è fondato su unico motivo. I coniugi B. e V., hanno proposto controricorso ed hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia che non è stato parte nel giudizio di appello. Si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

Con unico motivo, con cui deduce "insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5" l’Agenzia delle Entrate assume che "la motivazione della sentenza d’appello …. del tutto apoditticamente astrae dalla complessità del quadro di fatto un singolo dato (versamenti a titolo di anticipi di cessioni di quote) per escludere che se ne possa dedurre la formazione di redditi occulti e percepiti dai soci-amministratori".

La CTR non avrebbe vagliato la tesi dell’Ufficio sull’esistenza dei redditi occulti conseguiti tramite la fatturazione di operazioni inesistenti, secondo la complessità ed entità economica del giro di affari e delle diverse tipologie di operazioni realizzate dalla Anthesis dalla società collegate, puntualmente dedotta dall’Amministrazione neipropri scritti difensivi.

La censura è inammissibile. Il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

Pertanto il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa valutazione di atti o di risultanze istruttorie ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto (conf. Sez. L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010; Sentenza n. 4849 del 27/02/2009; Sentenza n. 15952 del 17/07/2007). Tale specificazione risulta assente nel ricorso proposto laddove l’Agenzia delle Entrate formula la propria censura con generico riferimento ad "elementi emergenti dalla motivazione dell’accertamento pregiudiziale emesso contro la società…descritti nello stralcio di p.v. della Guardia di Finanza… illustrati e posti a fondamento delle tesi svolte dall’Amministrazione Finanziaria in entrambi i gradi di merito… complessità ed entità economica del giro di affari e delle diverse tipologie di operazioni realizzate dalla Anthesis e dalla società collegate (ben descritta nell’avviso di accertamento emesso a carico della Anthesis stessa) puntualmente dedotta dall’Amministrazione neipropri atti difensivi", senza riportare il contenuto di tali atti.

Va altresì rilevato come la ricorrente, nel lamentare il mancato "rigore nel vaglio della tesi dell’Ufficio sull’esistenza dei redditi occulti conseguiti tramite la fatturazione di operazioni inesistenti", non prospetta un rapporto di causalità fra la circostanze che si assumono trascurate e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, che tali circostanze, se considerate, avrebbero portato ad una diversa soluzione della vertenza (Sez. 3, Sentenza n. 5473 del 14/03/2006).

I profili sostanziali della vicenda giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate; compensa tra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-05-2011) 08-06-2011, n. 23095 violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24 marzo 2010, la Corte d’Appello di Cagliari riformava parzialmente la sentenza con la quale, il 15 novembre 2005, A.M. era stato condannato dal Tribunale di Cagliari per i reati di cui agli artt. 609 bis e 594 c.p., art. 61 c.p., n. 2 e art. 612 c.p., comma 2.

Lo stesso era accusato di aver richiamato l’attenzione di una bambina dodicenne intenta a cercare lumache in un campo sportivo vicino casa e, dopo averle rivolto apprezzamenti sul suo aspetto fisico mentre si trovava a bordo della propria vettura, al tentativo della giovane di allontanarsi, la tratteneva dapprima per un braccio e poi, sceso dalla vettura, le palpava il seno ed i glutei baciandola sulla bocca e minacciandola successivamente di investirla con l’auto se avesse raccontato l’accaduto.

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 533 c.p.p. ed il vizio di motivazione, osservando che la sentenza impugnata non dà adeguatamente e logicamente conto delle ragioni per le quali i giudici dell’appello erano pervenuti all’affermazione di responsabilità pur in presenza di dichiarazioni della persona offesa connotate da numerose contraddizioni ed in assenza di prove in merito alla sussistenza tanto dell’elemento oggettivo del reato che di quello soggettivo.

Aggiungeva che la decisione impugnata non aveva neppure valutato con il necessario rigore l’attendibilità della persona offesa la quale, costituitasi parte civile, aveva un interesse diretto ad una affermazione di penale responsabilità e poteva essere stata indotta alle dichiarazioni rese da interferenze poste in essere da terze persone.

Aggiungeva che nessuno dei testi escussi lo aveva visto molestare o minacciare la minore.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva l’erronea applicazione dell’art. 609 bis c.p., non avendo i giudici indicato in cosa sia consistita la violenza o minaccia nei confronti della minore e non avendo considerato, alla luce della ricostruzione dei fatti, che la eventuale compressione della libertà sessuale della bambina consentiva di ricondurre l’episodio tra quelli di minore gravità.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e si colloca ai limiti dell’inammissibilità.

Esso è infatti connotato, per lo più, da generiche affermazioni che non forniscono alcuna indicazione delle specifiche censure mosse alla decisione impugnata la quale, al contrario, si presenta del tutto immune da censure.

Ciò premesso, deve osservarsi che il ricorso è principalmente incentrato sulla inattendibilità della persona offesa e la conseguente imprecisa ricostruzione dei fatti contestati.

Tali affermazioni, seppure espressamente riferite al vizio di motivazione ed alla violazione di legge in cui sarebbero incorsi i giudici dell’appello, si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa del materiale probatorio acquisito nel giudizio di merito non consentito in questa sede di legittimità.

La Corte territoriale, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha proceduto ad una rigorosa analisi dei dati offerti alla sua attenzione, rilevando come le dichiarazioni della giovane vittima di abuso sessuale siano state sempre lineari e coerenti ed avessero trovato conferma in riscontri obiettivi esterni.

Osservano a tale proposito i giudici che la minore aveva dichiarato di aver avuto dapprima timore a confidarsi con la madre sull’accaduto e solo dopo aver casualmente incontrato il suo aggressore si era spaventata e messa a piangere, confidandosi con la persona che l’accompagnava la quale, a sua volta, forniva una identica versione dell’episodio.

Aggiungono, inoltre, che la bambina non conosceva il ricorrente, nè risultavano ragioni di contrasto o intenti calunniatori da parte della stessa anche in considerazione del fatto che la giovanissima età non le avrebbe consentito di ripetere nel tempo, con linearità e coerenza, una versione dei fatti non rispondenti al vero e finalizzati ad accusare falsamente il ricorrente di reati mai commessi.

La Corte valorizza, inoltre, altri dati fattuali, quali la reazione emotiva della piccola in occasione del casuale incontro con il ricorrente e lo stato di agitazione manifestato dopo l’episodio che l’aveva vista coinvolta e che le aveva impedito, come riferito dalla madre, di continuare ad uscire da sola.

Infine, ne 11’apprezzare la veridicità del racconto della minore, la Corte evidenzia che, pur avendo il ricorrente lamentato la presenza di contraddizioni tra quanto dichiarato dalla persona offesa nel corso del dibattimento ed in sede di sommarie informazioni testimoniali nel corso delle indagini, sulle quali aveva insistito nell’atto di appello, queste non erano state mai formalmente contestate dalla difesa del ricorrente nel corso dell’esame ed, anzi, vi era stata ferma opposizione all’acquisizione agli atti del processo del relativo verbale nonostante la richiesta del Pubblico Ministero e della parte civile.

La Corte d’Appello ha dunque fornito una coerente ed esaustiva indicazione dell’iter argomentativo seguito per pervenire alla decisione impugnata la cui motivazione, priva di contraddizioni e di salti logici, si presenta del tutto immune dalla censure mosse in ricorso.

Corretta appare, inoltre, la qualificazione giuridica del fatto come violenza sessuale.

E’ infatti di tutta evidenza che la nozione di violenza nel delitto di violenza sessuale non consiste soltanto nell’applicare energia fisica direttamente verso la persona offesa, ma anche nel porre in essere qualsiasi atto o fatto che limiti la libertà del soggetto passivo il quale viene costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà (Sez. 3^ n. 6643, 18 febbraio 2010).

La semplice ricostruzione dei fatti evidenziava, quindi, che tale violenza venne esercitata nei confronti della minore la quale, mentre cercava di allontanarsi, era stata trattenuta e poi costretta a subire, certamente contro al sua volontà, i palpeggiamenti ed i baci del ricorrente.

Parimenti corretta è la determinazione che ha condotto alla revoca delle attenuanti generiche.

La decisione impugnata precisa, sul punto, che deponevano in tal senso la presenza di precedenti penali, ancorchè non specifici e la gravita del fatto che evidenziava una spiccata capacità a delinquere caratterizzata dalla progressione dei comportamenti posti in essere nei confronti di un’adolescente che si trovava in una fase critica dello sviluppo ed esposta al rischio di una successiva crescita non equilibrata e dall’atteggiamento di minaccia che manifestava inequivocabilmente la mancanza di ravvedimento.

Occorre ricordare, a tale proposito, che la concessione delle attenuanti generiche presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalità del reo, cosicchè deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. 1 n. 3529, 2 novembre 1993; Sez. 6 n. 6724, 3 maggio 1989; Sez. 6 n. 10690, 15 novembre 1985; Sez. 1 n. 4200, 7 maggio 1985).

Inoltre, riguardo all’onere motivazionale, deve ritenersi che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v. Sez. 6 n. 34364, 23 settembre 2010).

Anche sotto tale profilo, pertanto, la decisione impugnata è immune da censure.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-11-2011, n. 23156 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che C.G., con ricorso dell’8 luglio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Trento depositato in data 25 maggio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del C. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 1.350,00, a titolo di equa riparazione, condannandolo altresì al rimborso delle spese di lite per la metà;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che la Corte d’Appello di Venezia – per quanto in questa sede rileva -, con il suddetto decreto impugnato ha liquidato le spese del giudizio, ritenendo applicabile la tariffa forense relativa ai procedimenti speciali, anzichè quella concernente i procedimenti contenziosi.

Motivi della decisione

che con i motivi di censura viene denunciata come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, la liquidazione delle spese del giudizio con applicazione della tariffa forense relativa ai procedimenti speciali, anzichè di quella concernente i procedimenti contenziosi;

che il ricorso merita accoglimento;

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nè rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, par. 7 e voce 75, par. 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata a detto decreto ministeriale, i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 25352 del 2008, 21371 del 2009);

che le contrarie argomentazioni svolte nel decreto impugnato – contrastanti con l’orientamento che qui si intende ribadire – non sono condivisibili per le ragioni già espresse con le su richiamate sentenze;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato, in relazione alla censura accolta, nella parte in cui determina e liquida le spese del processo presupposto;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4^, e B, par. 1^, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi in complessivi Euro 780,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato – nella parte in cui determina e liquida le spese di lite – e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 780,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-02-2011) 07-07-2011, n. 26714 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

ritenuto che con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a N.J.B., per i reati di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, la pena concordata tra le parti, riconosciuta l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, prevalente sull’aggravante e sulla recidiva;

che l’imputato propone ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 61 c.p., n. 11 bis perchè l’aggravante deve essere riferita solo alle ipotesi di antigiuridicità penalmente rilevanti e non alle mere irregolarità del soggiorno sanzionate solo sul piano amministrativo;

considerato che non sussiste alcun interesse dell’imputato al ricorso per cassazione dal momento che, poichè nella specie l’attenuante è stata ritenuta prevalente sulla aggravante in questione, dall’eventuale accoglimento del ricorso non gli potrebbe derivare alcun vantaggio in concreto;

che, infatti, l’interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile anche in termini di concretezza, sicchè non può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata; la concretezza dell’interesse può peraltro ravvisarsi anche quando l’impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purchè però da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti dell’imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. Un., 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, m. 193743; Sez. Un., 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, m. 202018);

che pertanto il ricorso è inammissibile per carenza di interesse a proporlo; che, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.