Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-06-2011) 22-07-2011, n. 29541

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di R.M. in ordine al reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, a lui ascritto per avere detenuto per uso non personale, in concorso con D.S., grammi 107 di hashish da cui era possibile ottenere 151 dosi medie.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva chiesto di essere assolto dal reato ascrittogli e chiesto, in subordine, che venisse irrogato il minimo della pena con i benefici di legge.

Sul primo punto la sentenza ha affermato la inattendibilità della tesi difensiva dell’imputato, secondo la quale i C.C., che avevano sorpreso i correi in possesso della sostanza stupefacente, avrebbero precostituito le prove quanto meno con riferimento alla sua partecipazione al fatto. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 597 c.p.p., comma 3.

Si deduce che la sentenza di primo grado aveva concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale ha arbitrariamente revocato detto beneficio in assenza di impugnazione della pubblica accusa.

Con il secondo mezzo di annullamento, denunciando illogicità della motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. c), si deduce che la sentenza è carente di motivazione in ordine alle ragioni per le quali è stato escluso l’uso personale della sostanza stupefacente, considerata anche la quantità non rilevante dell’hashish di cui è stato trovato in possesso il R. unitamente al D..

Con l’ultimo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in relazione al mancato riconoscimento della attenuante di cui al 5 comma.

Il ricorso non è fondato.

Osserva la Corte in ordine al primo mezzo di annullamento che effettivamente nella parte motiva della sentenza si afferma che il R. non appare meritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Nel dispositivo della sentenza impugnata, però, viene confermata integralmente la sentenza di primo grado, che aveva concesso detto beneficio, sicchè nel contrasto tra parte motiva della sentenza e dispositivo prevale quest’ultimo, (cfr. di recente: sez. 2, 20.5.2008 n. 25530, P.G. in proc. Laini, RV 240649).

E’ stato, infatti, precisato da questa Corte che "il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell’errore materiale in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 c.p.p." (sez. 2, 9.6.2005 n. 23469, P.G. in proc. Gasparrini, RV 231886).

Sicchè, nel caso in esame, resta confermata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza di primo grado, mentre il R., se lo ritiene opportuno, può chiedere alla Corte territoriale la correzione della parte motiva della sentenza sul punto.

Gli altri due mezzi di annullamento sono, invece, inammissibili, trattandosi di questioni non dedotte nei motivi di appello, in quanto l’assoluzione, come precisato in narrativa, era stata chiesta per motivi diversi da quelli dedotti in ricorso e non era stata affatto chiesta la diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Peraltro, la esclusione della configurabilità dell’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, aveva già formato oggetto di esaustiva motivazione nella sentenza di primo grado.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-09-2011, n. 7244 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

parte ricorrente ha versato in atti il provvedimento con cui l’intimata amministrazione ha autoannullato il provvedimento di esclusione impugnato;

Considerato altresì che il difensore di parte ricorrente ha rappresentato, nel corso della camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, l’intenzione del ricorrente medesimo di rinunciare al ricorso;

Ritenuto che tale circostanze rendano palese che non vi è più interesse a coltivare il presente gravame;

Ritenuto peraltro sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-01-2012, n. 1084 Divorzio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con sentenza del 16.1.2003 il Tribunale di Rimini ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra L. L. e M.E., rimettendo le parti dinanzi al G.I. per la trattazione delle questioni relative alla quantificazione dell’assegno di divorzio da quest’ultima richiesto. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti ( L.L. chiedeva dichiarare che la scrittura inter partes prodotta in atti, contenente disposizioni patrimoniali a favore della M., costituiva accordo di rendita vitalizia ex art. 1872 c.c., e per l’effetto ritenere equa e satisfattiva anche a fini divorzili l’una tantum corrisposta – denaro e immobile – con rigetto di ogni diversa richiesta della M.;

quest’ultima concludeva chiedendo l’assegnazione della casa coniugale e la corresponsione di un assegno mensile rivalutabile di Euro 2.582,28), con sentenza del 18.8.2006 il Tribunale di Rimini ha accolto parzialmente la domanda della M., ponendo a carico dell’ex marito, con decorrenza dal febbraio 2002, un assegno mensile rivalutabile di Euro 500,00.

Con sentenza del 24.8.2007 la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del tribunale.

1.1.- Ha osservato la corte di merito che era insussistente il dedotto vizio di omessa pronuncia su di un punto fondamentale della controversia e/o di ultrapetizione così come erano infondate le censure che investivano la interpretazione, l’esecuzione e la valenza ai fini del giudizio degli accordi di contenuto patrimoniale sottoscritti tra le parti in sede di separazione con scrittura 16.11.1999 (parzialmente recepiti nel verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale il 18.2.2000).

All’epoca della separazione le parti avevano convenuto di definire ogni rapporto patrimoniale tra esse sorto in pendenza di matrimonio, anche con riferimento alla divisione di beni e partecipazioni a qualunque titolo in comune tra i coniugi, mediante il trasferimento della proprietà della casa coniugale a favore della M. ed il versamento da parte del marito di una somma di denaro complessiva (una tantum) di lire 300.000.000. Secondo gli accordi tale pattuizione doveva essere osservata anche in sede di divorzio.

Come sostanzialmente risultava dal tenore della scritturagli trasferimento dell’immobile e il versamento della somma in contante erano stati convenuti quale definizione transattiva delle pretese vantate dalla M. sul patrimonio del marito. Il patto aveva la funzione di porre fine alla controversia insorta tra i coniugi circa la divisione di tale patrimonio, alla cui formazione la moglie vantava di avere contribuito anche mediante cessione di beni personali.

Inoltre la corte di merito ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale devono considerarsi invalidi per illiceità della causa gli accordi con i quali i coniugi abbiano fissato in sede di separazione il regime giuridico patrimoniale in vista del futuro divorzio, e che in ogni caso le precedenti determinazioni anche convenzionali dell’assegno di mantenimento in sede di separazione non vincolano il giudice del divorzio nell’esercizio del suo potere discrezionale circa l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno (Cass. 2003/1681; Cass. 2002/1368; Cass. 2000/5866). Un simile patto non poteva pertanto avere efficacia preclusiva della domanda di contenuto economico proposta dalla M., ma poteva invece costituire elemento di valutazione in ordine alle condizioni economiche dei coniugi, così come aveva ritenuto il giudice di primo grado.

Quanto alle condizioni patrimoniali dei coniugi, la corte di merito ha condiviso le argomentazioni del tribunale circa la superiorità economico – patrimoniale del marito e la mancanza, da parte della moglie, di mezzi adeguati a mantenere il tenore di vita elevato goduto durante il matrimonio, che emergevano con sufficiente chiarezza dai riferimenti in atti, nella gran parte non contestati.

M.E. non risultava possedere redditi propri, nè godere di trattamento pensionistico. L’età avanzata (65 anni) e la mancanza di attitudini professionali specifiche (in passato si era dedicata alla conduzione familiare fornendo anche un importante contributo personale alla formazione del patrimonio del marito) non le consentivano di avviare una attività confacente o comunque adeguata al precedente livello di vita. Per contro, da una relazione della Guardia di Finanza in data 8.3.1996, prodotta in atti, risultava una lunga serie di proprietà patrimoniali nella disponibilità del L., ivi compresa la proprietà di una imbarcazione e la disponibilità di auto di grossa cilindrata, nonchè l’attestazione espressa e documentata dell’elevato tenore di vita condotto dall’interessato, il quale percepiva gli emolumenti relativi alla carica di amministratore unico della società Torrianese Pannelli s.r.l., di cui era socio di maggioranza (58,3%), e godeva anche di un modesto trattamento pensionistico.

Correttamente, dunque, il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, tenuto conto del tardivo trasferimento della casa coniugale, riconoscendo l’obbligo del contributo in misura (Euro 500,00) largamente inferiore a quanto richiesto.

2.- Contro la sentenza di appello il L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso l’intimata.

3.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

3.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al vizio di ultrapetizione dedotto in appello. Formula il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.: "se nel giudizio di divorzio, i provvedimenti riguardanti l’attribuzione e determinazione dell’assegno divorzile possano essere adottati d’ufficio, pur non essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche (come nel caso in cui non vi sia prole o esigenze alimentari) sottratte all’iniziativa e alla disponibilità delle parti. E quindi se anche nel giudizio di divorzio debba valere il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato".

In applicazione del menzionato principio, secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto rilevare il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, laddove aveva travalicato i limiti imposti dalla causa petendi originaria, pronunciando sull’assegno di divorzio nonostante ne fossero venuti meno i presupposti stabiliti dalla ricorrente.

3.1.1.- Nelle pagg. 4 e 5 del ricorso sono trascritte le conclusioni formulate in primo grado dalla resistente. Esse si riferiscono all’assegnazione della casa coniugale e alla richiesta di assegno di mantenimento. La corte di merito ha preso in considerazione – ritenendola correttamente infondata – la censura relativa all’ultrapetizione.

E’ insussistente, dunque, la violazione denunciata. Il motivo svolge considerazioni circa la validità (negata dalla giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. Cass., n. 23908/2009; Cass., n. 17634/2007; Cass., n. 5302/2006; Cass., n. 1810/2000; Cass., n. 2955/1998) degli accordi economici "in contemplazione di divorzio" (categoria nella quale andrebbe sussunta la convenzione del 16.11.1999 stipulata dalle parti) in modo del tutto slegato dal quesito formulato e dalla violazione dell’art. 112 c.p.c. denunciata.

Manca, infine, qualsiasi sintesi conclusiva del fatto controverso in relazione al quale è denunciato il vizio di motivazione.

3.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia: "violazione e falsa applicazione dell’art. 5 legge divorzio in relazione alla valutazione delle condizioni patrimoniali dei coniugi da effettuarsi tanto al momento del giudizio quanto in costanza di matrimonio".

Formula, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito: "se la valutazione delle condizioni patrimoniali dei coniugi in sede di divorzio debba essere effettuata soltanto con riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio oppure se debba essere comparata con le condizioni esistenti al momento della pronuncia del divorzio".

Deduce che sul punto la Corte d’Appello, nonostante la documentazione prodotta in secondo grado, non spende parola, ostinandosi a riferire sulla situazione dei coniugi in costanza di matrimonio.

Fatta corretta applicazione del principio sopra enunciato, la Corte bolognese avrebbe dovuto rilevare la sensibile riduzione del patrimonio del L. e per l’effetto revocare la disposizione relativa all’assegno divorziale, poichè tale disposizione non può andare a detrimento del coniuge onerato.

3.2.1.- Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. dovendo il quesito compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, ordinanza n. 19769 del 17/07/2008). Il quesito formulato dal ricorrente, per contro, è del tutto generico e privo di riferimenti alla fattispecie concreta.

3.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 155 c.c., come novellato dalla L. n. 54 del 2006, art. 4, comma 2.

Formula il quesito ex art. 366 bis c.p.c.: "se gli accertamenti a mezzo Polizia Tributaria, alla luce della novella introdotta dalla L. n. 54 del 2006, rimangano una facoltà discrezionale del Giudice oppure sia esclusa qualunque discrezionalità in caso di reciproca contestazione sulla consistenza patrimoniale dei cespiti degli ex coniugi".

Alla luce della dedotta ufficiosità del dovere di disporre le indagini a mezzo Polizia Tributaria la Corte d’Appello avrebbe dovuto integrare l’apparato istruttorio avvalendosi di tale mezzo invece, nè ha disposto in tal senso, nè ha speso parola sui motivi di rigetto dell’istanza.

3.3.1.- Il motivo è inammissibile perchè riferito a norma ( art. 155 c.c.) non applicabile alla concreta fattispecie e in concreto esattamente non applicata, riferendosi al mantenimento della prole, mentre la norma applicabile è l’art. 5, comma 9, L. div., secondo cui "in caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria".

La predetta norma non impone al tribunale in via diretta ed automatica di disporre indagini avvalendosi della polizia tributaria ogni volta in cui sia contestato un reddito indicato e documentato, ma rimette allo stesso giudice la valutazione di detta esigenza, in forza del principio generale dettato dall’art. 187 cod. proc. civ., che affida al giudice la facoltà di ammettere i mezzi di prova proposti dalle parti e di ordinare gli altri che può disporre d’ufficio, previa valutazione della loro rilevanza e concludenza (Sez. 1, Sentenza n. 7435 del 21/05/2002) e il mancato esercizio di quei poteri può essere denunciato soltanto per vizio di motivazione.

Nella concreta fattispecie il motivo denuncia violazione di legge e non denuncia alcun vizio di motivazione in ordine al mancato esercizio da parte della corte di merito del potere di cui alla norma richiamata.

3.4.- Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 e formula il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.: "se può il Giudice del merito, per accertare la congruità dei cespiti patrimoniali del coniuge richiedente l’assegno di divorzio fare ricorso alle presunzioni semplici". Sostiene il ricorrente che, alla luce del summenzionato principio, la corte di appello avrebbe dovuto dedurre un riequilibrio delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi tale da giustificare la revoca della disposizione relativa all’assegno divorzile.

3.4.1.- Si tratta di censure inammissibili perchè versate in fatto, oltre ad essere il motivo inammissibile per genericità del quesito, quindi per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Peraltro, non è attinta con idonea censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 la congrua e logica motivazione del provvedimento impugnato sintetizzata nella parte narrativa (v. supra p.1.1).

3.5.- Con il quinto motivo parte ricorrente denuncia "violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1872 c.c. in relazione all’art. 1322 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3) e comunque vizio di omessa o contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione alla qualificazione della scrittura privata del 16.11.1999 quale rendita vitalizia".

Formula il seguente quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: "se è meritevole di tutela l’interesse perseguito dalla costituzione di una rendita vitalizia, mediante corresponsione di un bene una tantum, in grado di assicurare i medesimi effetti dell’assegno divorzile e pertanto se tale accordo possa far venir meno il presupposto della domanda di assegno di divorzio, poichè tale presupposto sarebbe assorbito dalla funzione stessa della rendita vitalizia".

Deduce che la Corte d’Appello avrebbe dovuto qualificare la scrittura intercorsa fra le parti quale rendita vitalizia seppure atipica e per l’effetto avrebbe dovuto revocare la disposizione relativa all’assegno di divorzio.

Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella motivazione perchè da un lato il giudice del merito afferma che "Il patto aveva la funzione di porre fine alla controversia insorta tra i coniugi circa la divisione del patrimonio, alla cui formazione la moglie vantava di avere contribuito anche mediante cessione di beni personali".

Dall’altro afferma comunque esservi uno squilibrio delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi.

3.5.1.- Il ricorrente erra nella individuazione della fattispecie normativa.

E’ del tutto incomprensibile la pretesa di applicare la disciplina della rendita vitalizia ad una fattispecie (del tutto al di fuori dallo schema di cui all’art. 1872 c.c.) nella quale è l’onerato dell’assegno ad aver alienato un immobile. Ciò rende inadeguato il quesito e, dunque, inammissibile la censura di violazione di legge per inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c..

Quanto al vizio di motivazione, il motivo presuppone una (inammissibile) richiesta di rilettura degli atti al fine di interpretare la scrittura privata alla quale, con congrua e logica motivazione, non attinta da specifica censura, la corte di merito ha attribuito natura di transazione relativa alle pretese della resistente in ordine alla comproprietà di beni familiari.

Transazione che ha preceduto il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che – a pena di nullità – non poteva estendersi ai rapporti patrimoniali conseguenti alla pronuncia di divorzio.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-02-2012, n. 2962 Cessione di alloggio popolare ed economico in proprietà

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.A.R. agiva in giudizio innanzi al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi affinchè fosse accertato in proprio favore l’acquisto della proprietà per usucapione di due immobili, posseduti da lei e, prima, dai suoi genitori, B.G. e R. P., cui li aveva assegnati il comune di Lacedonia in seguito agli eventi sismici del 27.7.1930.

Il comune di Lacedonia resisteva alla domanda deducendo che detti immobili non erano suscettibili di usucapione, essendo beni del patrimonio indisponibile.

Disposta la chiamata in causa iussu iudicis dell’Istituo Autonomo Case popolari – IACP della Provincia di Avellino, il Tribunale rigettava la domanda.

Tale sentenza, gravata dall’attrice, era confermata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza pubblicata il 28.3.2006. Osservava la Corte partenopea, in ciò condividendo esattamente la decisione di primo grado, che – assente, come pacifico, una declassificazione espressa dei beni in oggetto – doveva escludersene anche una implicita ai sensi della L. n. 225 del 1965, invocata a tal fine dalla parte appellante. Infatti, la possibilità di cessione dei beni immobili antisimici assegnati a seguito del terremoto del 1930 attraverso procedure normativamente ben delineate doveva ritenersi contemplata solo con riferimento agli originari assegnatari ovvero agli occupanti degli alloggi, e non già in favore della generalità dei privati. Ciò implicava che la natura del bene e il suo immanente collegamento con il pubblico interesse non poteva considerarsi venuto meno, perchè dalla normativa della L. n. 225 del 1965 non poteva evincersi la volontà del legislatore di trasformare le case da assegnare in beni liberamente commerciabili da immettere sul mercato, offrendoli in vendita a soggetti diversi non necessariamente coincidenti con gli originari assegnatari o attuali occupanti.

Inoltre, sia le modalità che il prezzo di cessione apparivano determinati da una finalità pubblicistica.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre B.A.R., con due motivi d’annullamento.

Resiste con controricorso il comune di Lacedonia.

L’IACP della Provincia di Avellino non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. – Parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 828 e 2697 c.c. e artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c., anche con riferimento all’arti della L. 30 marzo 1965, n. 225, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio.

Sostiene che ai sensi dell’arti della L. n. 225 del 1965 la cessione in proprietà degli immobili antisismici già assegnati a seguito del terremoto del 1930, è disposta in favore di coloro che abitano tali alloggi, indipendentemente dal titolo o dal possesso di un titolo attributivo il godimento del bene. Ciò dimostra che la norma non ha istituito alcun collegamento con l’originaria assegnazione, e nel sanare tutte le situazioni di fatto irregolari si è proposta, attraverso la procedura di assegnazione in proprietà, l’obiettivo di evitare che il prolungato possesso conducesse all’usucapione della proprietà dell’alloggio.

Propone, pertanto il seguente quesito di diritto: "ha la L. 30 marzo 1965, n. 225 (art. 1) declassificato autonomamente a beni patrimoniali disponibili le casette antisismiche costruite ed assegnate a seguito del terremoto del 1930?". 1.1. – In ogni caso, sostiene, la sentenza è censurabile per aver escluso la declassificazione tacita in virtù di comportamenti univoci e concludenti del comune di Lacedonia, incompatibili con la volontà di conservarne la destinazione pubblica, omettendo di esaminare i documenti prodotti a tal fine.

Propone, quindi, il seguente quesito: "ha violato nella specie la Corte il principio dispositivo e quello di valutazione delle prove, nonchè l’art. 828 c.c. non prendendo in esame i documenti esibiti, atti a dimostrare l’avvenuta declassificazione tacita dei beni in disputa?".

Richiama, quindi, la giurisprudenza sia amministrativa, sia civile, secondo cui affinchè un bene permanga tra quelli del patrimonio indisponibile occorre non soltanto che esso sia destinato ad un pubblico servizio, ma anche che tale destinazione sia effettiva ed attuale, potendo venir meno in maniera implicita, attraverso atti e comportamenti univoci e concludenti della pubblica amministrazione, che siano incompatibili con la volontà di destinazione del bene all’uso pubblico.

Nello specifico, prosegue, la prova della declassificazione tacita si ricava da tre atti, non valutati dalla Corte territoriale. Il primo è costituito dalla Delib. 2 marzo 1970, n. 18 con la quale il consiglio comunale di Lacedonia accolse la domanda di un terzo intesa ad acquistare due casette antisismiche e un terreno, cui seguì la vendita con rogito notarile del 7.4.1984. Il secondo dalla Delib. medesimo consiglio comunale 13 novembre 1987, n. 245 con la quale il comune inserì nell’elenco dei proprietari degli immobili gli assegnati e gli occupanti che avevano avanzato richiesta di contributo ex L. n. 219 del 1981, avendo tali casette subito gravi danni a causa degli eventi sismici del 1980. Il terzo è rappresentato dalla Delib. 29 luglio 1997, n. 293 con la quale il comune di Lacedonia diede corso all’espropriazione per pubblica utilità di alloggi realizzati a seguito del terremoto del 1930, nei confronti dei relativi occupanti, in tal modo riconoscendo implicitamente in loro favore l’intervenuto acquisto della proprietà degli immobili per usucapione.

Tali atti, posti in essere a distanza di tempo fra loro, evidenziano, secondo parte ricorrente, il comportamento costante, univoco e concludente del comune di Lacedonia, incompatibile con la volontà di ritenere ancora vigente la destinazione all’uso pubblico delle casette antisismiche assegnate a seguito del terremoto del 1930. 2. – Il ricorso è infondato.

2.1. – In base alla L. n. 225 del 1965, art. 1 gli alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti, ultimati alla data del 31 dicembre 1945 e da chiunque gestiti, sono ceduti in proprietà a coloro che ne facciano richiesta e che li abitino alla data di entrata in vigore di detta legge indipendentemente dalla procedura e dal possesso dei requisiti previsti dal R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 28 e segg..

La finalità della norma, secondo la già formatasi giurisprudenza di questa Corte, non corrisponde a quella propria dell’edilizia residenziale generalizzata, volta a regolare le condizioni per le future assegnazioni e cessioni di alloggi popolari a determinate categorie di soggetti, ma risiede nel soddisfare le esigenze abitative delle popolazioni colpite da eventi sismici, mediante la cessione in proprietà in favore di chi alla data di entrata in vigore della legge si trovasse di fatto nel godimento dell’alloggio in base ad una relazione stabile e continuativa, e quindi mira a sanare le situazioni eventualmente irregolari per difetto del procedimento di assegnazione o per mancato riscontro dei requisiti soggettivi fissati in via generale in materia di edilizia economica e popolare (Cass. nn. 13748/05 e S.U. 321/83, che esclude dalla protezione le sole occupazioni abusive). Tale essendo la ratio legis, ed esclusa ad evidenza una declassilicazione espressa, dall’esegesi della disposizione non è deducibile alcuna implicazione normativa nè risalente nè susseguente. Non la prima, perchè il procedimento di assegnazione non presuppone altra premessa giuridica che l’esistenza stessa di un alloggio costruito in conseguenza di un terremoto con contributi a carico dello Stato, e dunque da un dato conferma la natura patrimoniale indisponibile del bene; non la seconda, ove si consideri che in assenza di riscatto in favore di privati occupanti, gli immobili sono assegnati in proprietà all’istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, permanendone così la destinazione pubblica ex lege.

Tra i due estremi della vicenda, il procedimento di attribuzione dell’immobile, delineato dalla L. n. 225 del 1965, artt. 2, 4 e 7 e connotato da evidenza pubblica (presentazione della domanda di assegnazione al Genio civile, determinazione del prezzo da parte dell’ingegnere capo di tale ufficio e, soprattutto, approvazione del contratto di vendita da parte del competente provveditorato alle opere pubbliche), sarebbe privo di giustificazione se gli alloggi fossero stati automaticamente declassificati per il solo fatto di essere cedibili agli occupanti, entro il termine fissato dall’art. 2 della cit. legge. La tesi del ricorrente, per cui l’assegnazione medesima sarebbe stata prevista per evitare l’usucapione degli alloggi da parte dei soggetti che ne godevano, non pare sostenibile in quanto intrinsecamente contraddittoria. Ed infatti, (1) se acquisiti al patrimonio disponibile, gli alloggi sarebbero stati liberamente negoziabili con soggetti terzi, individuati non in virtù di una preesistente relazione col bene, ma attraverso le consuete forme stabilite dalle norme di contabilità pubblica per la selezione del contraente privato; (2) la sanatoria di situazioni irregolari o di puro fatto (ratio su cui conviene la stessa parte ricorrente) predica la tutela dei soggetti occupanti degli alloggi, e dunque la cura di un interesse pubblico specifico e dedicato, discordante rispetto all’interesse pubblico generico e autoreferenziale che caratterizza, invece, la gestione dei beni del patrimonio disponibile; (3) la possessio ad usucapionem può essere altrettanto agevolmente impedita ai sensi dell’art. 1165 c.c.; e, da ultimo, (4) è del tutto illogico supporre che il legislatore per neutralizzare l’usucapione di beni di proprietà pubblica si sia rimesso, per di più limitandola nel tempo, all’iniziativa del medesimo soggetto in grado di sfruttare il possesso dell’immobile a proprio vantaggio.

Deve, pertanto, concludersi nel senso che l’arti della L. n. 225 del 1965 non declassifica in maniera automatica, nè espressamente, nè implicitamente, gli alloggi costruiti con il contributo dello Stato per far fronte alle esigenze delle popolazioni colpite da eventi sismici, ma si limita a disciplinarne l’assegnazione ai privati, la quale soltanto determina, in una con l’effetto traslativo, la perdita della qualità pubblica di detti beni. Ne consegue che questi ultimi, restando soggetti al regime del patrimonio indisponibile fino alla conclusione del procedimento di assegnazione, non sono suscettibili di formare oggetto di usucapione della proprietà da parte dei soggetti occupanti.

2.3. – Senz’altro esclusa la violazione degli artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c., denunciabile solo per il vulnus arrecato alle corrispondenti regole di giudizio, non anche per il caso in cui, come nella specie, il ricorrente prospetti un vizio motivazionale, va osservato – e si passa ad esaminare il secondo motivo – che è del tutto fermo l’indirizzo di questa Corte secondo cui qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga la questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (e pluribus, v. Cass. nn. 5070/09 e 25546/05).

Per contro, la sola produzione in giudizio di un documento non importa ipso iure la deduzione del fatto storico in esso rappresentato, sia perchè l’allegazione è attività assertiva e riguarda, come tale, i fatti principali, mentre la produzione attiene all’attività istruttoria e concerne i fatti secondari, questi essendo dedotti in funzione probatoria di quelli; sia in quanto un medesimo documento può avere una molteplice potenzialità rappresentativa, ed è onere della parte, in base al principio dispositivo della domanda e della prova, specificare sia pure implicitamente quale fatto storico intende provare mediante la produzione di esso.

Nello specifico, la questione relativa alla declassificazione tacita, per fatto del comune di Lacedonia, dell’alloggio occupato dalla ricorrente non risulta trattata nella sentenza impugnata, nè dedotta all’interno di uno dei motivi d’appello, nè si desume dalle conclusioni precisate all’esito del giudizio di secondo grado, sicchè la sua introduzione in questa sede di legittimità deve ritenersi inammissibile, ancorchè basata su documenti la cui regolare produzione in giudizio non è in contestazione.

2.3.1. – Non solo, ma va ulteriormente osservato che per i beni patrimoniali indisponibili la cui destinazione all’uso pubblico derivi da una determinazione legislativa, la declassificazione deve avvenire in virtù di un atto di pari rango, e dunque non può trarsi da una condotta concludente dell’ente proprietario; e che la cessazione tacita della patrimonialità indisponibile, così come della demanialità, postula in ogni caso che il bene abbia subito un’immutazione irreversibile tale da non essere più idoneo all’uso della collettività, ed a tal fine non è sufficiente la semplice circostanza obbiettiva che questo sia stato sospeso per lunghissimo tempo (v. Cons. Stato n. 30/91).

Nello specifico, premesso che l’inclusione nell’ambito dei beni del patrimonio indisponibile degli alloggi costruiti con il contributo dello Stato per far fronte alle necessità delle popolazioni colpite da eventi sismici si ricava dal T.U. delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica che ne contempla costruzione e gestione (artt. 252-255), deve escludersi la stessa ipotetica configurabilità di una declassificazione tacita per effetto dell’attività concludente posta in essere dall’ente proprietario, e la possibilità che questa abbia anche soltanto innescato la sospensione dell’uso pubblico.

3. – In conclusione il ricorso va respinto.

4. – Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti della parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2012

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