Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-11-2011, n. 6112

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società N. E. P. ha chiesto l’autorizzazione alla gestione in regime di deposito fiscale di un deposito di oli minerali di capacità inferiore a 3.000 metri cubi, ubicato in Carpaneto Piacentino.

L’istanza è stata negativamente riscontrata dall’Agenzia delle Dogane, perché non risultavano soddisfatti i criteri oggettivi di cui ai punti 2 e 3 della sezione 2.1 della circolare n. 16/D del 28.04.2006, con provvedimento di data 20.03.2009 impugnato avanti il T.A.R. EmiliaRomagna.

A seguito di accoglimento dell’istanza cautelare nonché tenendo conto delle note pervenute da parte della N. E. P. il 25.03.2009, l’Agenzia delle Dogane, evidenziato, con nota del 13.11.2009, di ritenere opportuno procedere ad un riesame della fattispecie, disponeva nuovo sopralluogo, tenutosi il 19.01.2010, sulla base dei cui esiti, vista anche la documentazione integrativa fatta pervenire in data 25.02.2010 dall’interessata, esprimeva un nuovo diniego, per carenza di ciascuno dei presupposti contemplati dalla circolare predetta, con atto del 17.03.2010, impugnato con motivi aggiunti.

Gli atti impugnati sono stati annullati dal T.A.R. con la sentenza in epigrafe, che l’Agenzia delle Dogane appella deducendo: 1) errata decisione in punto improcedibilità del primo ricorso, sostenendo che il secondo atto è sostitutivo del precedente; 2) mancata valutazione del rifiuto della difesa dell’amministrazione a rinunciare ai termini a difesa assegnati dall’art. 23 legge n. 1034 del 1971, in relazione ai motivi aggiunti; 3) errata interpretazione, nel merito, della circolare 16/D del 28.04.2006 e violazione degli artt. 5 e 23 del D.Lgs. n. 504 del 1995 e delle disposizioni comunitarie in materia, in particolare della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2000/789 CEE e Direttiva n. 91/12/CEE, nonché difetto di motivazione; quest’ultimo rilevabile, secondo l’Agenzia, dal carattere apodittico dell’avviso secondo cui la percentuale del 30% dei prodotti movimentati in regime sospensivo "è sufficiente che sia calcolata sul prodotto in entrata", avviso non suffragato da alcun appiglio normativo ma dalla mera osservazione che non si vedeva motivo per il quale il deposito fiscale non sarebbe autorizzabile nel caso di prodotti che entrano in regime agevolato; l’Agenzia, comunque, segnala che il D.L. 25.09.2009, n. 135, convertito in legge 20.11.2009, n. 166 ha soppresso le agevolazioni per gli oli lubrificanti ed altri prodotti energetici ottenuti dalla rigenerazione di oli usati (acquistati dalla appellata e, dunque, da immettere nel deposito), ora quindi sottoposti ad aliquota piena. Inoltre, si sostiene che il secondo diniego non avrebbe potuto essere annullato per la ritenuta incongruità di uno solo dei motivi del diniego, senza prendere in considerazione anche gli altri presupposti la cui mancanza era stata segnalata dall’amministrazione.

Resiste la N. E. P., la quale sostiene che non vi siano state effettive lesioni del diritto di difesa dell’Agenzia, che aveva prodotto memorie; che la sentenza sia adeguatamente motivata ed esatta quanto all’interpretazione della normativa; che l’atteggiamento dell’Agenzia sia contraddittorio, tenuto conto che nel primo verbale di sopralluogo del 12.01.2009, era stata ritenuta la sussistenza del requisito di cui al punto 1 dell’art. 2.1 della circolare, escluso, invece, nel più recente sopralluogo; che il sopravvenuto D.L. n. 135/2009 non altera le condizioni necessarie per l’autorizzazione al deposito; che comunque i tre requisiti indicati dalla circolare sono alternativi e non poterebbe fondatamente disconoscersi la sussistenza di quelli di cui ai punti successivi.

Le parti hanno dimesso memorie, ribadendo ed ulteriormente illustrando le rispettive tesi, e la appellata altresì atto di replica.

Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 18.10.2011.

Motivi della decisione

La controversia attiene alla esatta individuazione, nonché alla verifica della ricorrenza nel caso concreto, dei presupposti per autorizzare la gestione di un deposito di oli minerali in regime di deposito fiscale.

Il deposito fiscale, secondo la definizione datane dall’art. 1, comma 2, lett. e), del Testo unico sulle accise approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 104, è "l’impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’amministrazione finanziaria".

Il regime del deposito è disciplinato dal successivo art. 5 e contempla la necessità di autorizzazione amministrativa ed attribuzione di un codice di accisa, l’obbligo di cauzione (con previsione di esonero per le amministrazioni pubbliche ed aziende municipalizzate e facoltà dell’amministrazione finanziaria di esonerare ditte di sicura affidabilità e solvibilità), la ricomprensione nel circuito doganale e la vigilanza finanziaria a fini di tutela fiscale.

Con specifico riferimento alla categoria merceologica degli oli minerali, l’art. 23 del T.U. prevede che a) operano nel predetto regime le raffinerie e gli altri stabilimenti di produzione ove si ottengono oli minerali ed altri prodotti sottoposti ad accisa, b) possono essere autorizzati alla gestione nel predetto regime i depositi per uso commerciale di capacità superiore a 3.000 mc., c) per i depositi di capacità inferiore (come nella specie), la gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata "quando risponde ad effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto".

Con richiamo alla predetta normativa nonché alla Raccomandazione della Commissione Europea 29/11/2000, recante orientamenti sulle autorizzazioni ai depositari a norma della direttiva 92/12/CEE ed invito ad applicare criteri rigorosi per l’autorizzazione alla gestione in regime di deposito fiscale, l’Agenzia delle Dogane ha emanato la circolare n. 16/D del 28.04.2006.

Al punto 2.1 della predetta circolare sono indicati i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione, stabilendosi, per quanto riguarda i criteri oggettivi (che qui interessano), che "la gestione dell’impianto in regime di deposito fiscale deve essere giustificata: 1) dall’esigenza di estrarre in regime sospensivo prodotti per un ammontare pari almeno al 30% del totale delle estrazioni. Le operazioni che potranno concorrere al raggiungimento di tale limite sono: a) movimentazioni di prodotti petroliferi soggetti ad accisa verso Paesi membri dell’U.E.; b) operazioni di esportazione di prodotti petroliferi verso Paesi terzi, ivi compresi i buncheraggi sottoposti alle procedure doganali; c) forniture di prodotti petroliferi in esenzione o ad accisa agevolata per determinate destinazioni (ad esempio, rifornimenti a Forze Armate o per produzione di energia elettrica); 2) dalla particolare natura rivestita da un impianto, costituente propaggine di un esistente deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze, facenti capo allo stesso gruppo societario oppure, in caso di titolari diversi, se questi siano legati operativamente da consolidati rapporti commerciali; 3) dalle difficoltà di tipo logistico dell’impianto che, per la sua posizione geografica, sia costretto, ad esempio, a rifornirsi da depositi ubicati a notevole distanza o raggiungibili attraverso una rete viaria di non agevole percorribilità (per l’alta densità di traffico, strade impervie, permanentemente dissestate) o raggiungibile tramite navigazione resa difficoltosa da tipiche condizioni climatiche che per lunghi periodi stagionali renderebbero impossibile o precario l’approvvigionamento con conseguente inevitabile aggravio economico".

Con il secondo atto di diniego di autorizzazione l’Agenzia delle Dogane afferma, conclusivamente, che nessuno dei presupposti oggettivi predetti è riscontrabile nella specie. Tale atto, impugnato coi motivi aggiunti di primo grado, supera e sostituisce il precedente, essendo basato su una rinnovata istruttoria, in relazione ad ulteriori apporti della società interessata e ad un aggiornato vaglio della situazione, mediante nuovo sopralluogo, ma non prende, espressamente, una posizione precisa sulla questione della alternatività dei requisiti posta col ricorso principale, che investiva il primo diniego, motivato con la mancanza di due dei tre requisiti (quelli di cui ai nn. 2 e 3).

La questione presenta interesse, a prescindere dal primo, superato, provvedimento, in quanto tra le censure di appello vi è il rilievo che il secondo provvedimento non avrebbe potuto essere annullato per la ritenuta incongruità di uno solo dei motivi del diniego, in presenza di altre ragioni non esaminate dal T.A.R..

La sentenza appellata afferma, in primo luogo, che i requisiti elencati hanno carattere alternativo e, sul punto, non può che concordarsi, tenuto conto che la circolare non stabilisce che essi siano cumulativi e considerata la natura stessa delle condizioni oggettive delineate; per un verso, la coesistenza di quelle di cui ai punti 2 (propaggine di un impianto ubicato nelle immediate vicinanze) e 3 (difficoltà di approvvigionamento derivanti dalla posizione geografica dell’impianto, difficilmente o non sempre raggiungibile) non appare configurabile; per altro verso, ciascuna delle condizioni di cui ai punti 1 e 2 è idonea da sé ad integrare, per distinti e indipendenti aspetti, quelle "effettive necessità operative" cui fa riferimento l’art. 23 del T.U.A.

Non convince, invece, la sentenza laddove reputa sussistente, nella specie, il requisito di cui al punto 1, e pertanto illegittimo il diniego di autorizzazione, affermando che la percentuale del 30% di prodotto movimentato possa indifferentemente calcolarsi sul prodotto in entrata nel deposito (ossia acquistato dal gestore del deposito stesso) o sul prodotto in uscita dallo stesso (venduto dal gestore ai propri clienti).

Non conforta, ma anzi contraddice, la tesi il dato testuale. L’intero punto 1) dei criteri oggettivi è espressamente ed esclusivamente riferito all’uscita dal deposito ed al regime di sospensione o esenzione di cui fruisce l’acquirente dal deposito; si parla di esigenza di "estrarre" in regime sospensivo prodotti per un ammontare pari almeno al 30% delle "estrazioni", di movimentazioni "verso" Paesi UE, "verso" Paesi terzi, di forniture in esenzione a (esemplificativamente) Forze Armate o per produzione energia elettrica.

Né la tesi è conforme alla ratio della normativa. In realtà, il giudice di primo grado equivoca nell’individuazione della ratio dell’istituto del deposito fiscale, definendola come "quella di consentire la sospensione del pagamento dei diritti gravanti su merci estere depositate, con vantaggi economici connessi al differimento del pagamento di tale gravame al momento della destinazione finale."; in tal modo si confonde il regime sospensivo, in cui consiste il deposito fiscale, con la sua ragion d’essere (neppure il riferimento a merci estere è preciso, considerato che l’odierna appellata riferisce di acquistare oli rigenerati dalla Viscolube s.p.a., che dalla documentazione risulta aver sede in Pieve Fissiraga (LO).

La sospensione del pagamento dell’accisa cui è sottoposta la merce è la caratteristica che distingue il deposito fiscale rispetto al deposito libero, il cui gestore sopporta l’onere derivante dal pagamento dell’accisa all’atto dell’approvvigionamento della merce. E’, in altre parole, una forma di beneficio fiscale, sottoposta (a fronte delle conseguenze per l’erario – differimento del pagamento e correlate esigenze di vigilanza a fini di tutela fiscale -) "alle condizioni stabilite dall’amministrazione finanziaria" (art. 1, comma 2, lett. e) T.U.A.) all’interno dei parametri fissati, in materia di oli minerali, dall’art. 23 stesso T.U..

L’individuazione della ratio della regolamentazione in esame non può, quindi, prescindere dalle condizioni giustificative del regime del deposito fiscale (che anche nella singola materia di oli minerali sono diverse a seconda della tipologia di impianto), focalizzandosi solo su ciò che costituisce la conseguenza del ricorso di dette condizioni, ossia il vantaggio di versare l’accisa cui la merce è sottoposta solo al momento della vendita.

Il regime in questione è previsto dall’art. 23 cit. spetti alle raffinerie ed agli altri stabilimenti di produzione, possa essere autorizzato per gli impianti di maggiori dimensioni e, per gli impianti minori, possa autorizzarsi solo ove la gestione nel predetto regime risponda ad "effettive necessità operative e di approvvigionamento".

Quest’ultima formulazione è già di per sé stringente ed esclude (anche a prescindere dal richiamo al rigore contenuto nella Raccomandazione della Commissione Europea 29.11.2000, menzionata dalla circolare n. 16/D ed invocata, ora, dalla difesa dell’Agenzia) che il regime sospensivo possa essere accordato per mere ragioni di risparmio economico per il depositario, che è una conseguenza ma non il fine dell’autorizzazione.

Orbene, i criteri delineati dalla circolare del 28.4.2006 attengono, il n. 3, all’aspetto dell’approvvigionamento, il n. 2, ad esigenze di operatività sotto il profilo logistico, il n. 1, ad esigenze di operatività sul piano gestionale, per l’aspetto fiscale, in quanto risponde alla logica di evitare, allorché la clientela del deposito sia in buona parte (almeno 30%) costituita da acquirenti esenti (es. Forze Armate) o che possano fruire di aliquote agevolate ovvero da operatori esteri, che il depositario si trovi permanentemente in una consistente posizione creditoria nei confronti dell’Erario, semplificando e razionalizzando la dinamica dei flussi di pagamento tra depositario ed Erario.

Nel caso di deposito che acquisti almeno il 30% di prodotti in esenzione di accisa o ad aliquota agevolata, fermo restando il risparmio per tale quota, la sospensione del pagamento dell’accisa per la restante parte del prodotto acquistato, che ad essa è sottoposto, non risponde ad alcuna necessità di tipo operativo, ma ad un interesse meramente economico.

L’ipotesi, dunque, esula dalle previsioni dell’art. 23 del D.Lgs. 504/1995 e del punto 1) dell’art. 2.1 della circolare n. 16/D e non si rinvengono nella sentenza e nelle difese dell’appellata logiche spiegazioni della ritenuta riconducibilità a tali disposizioni della tesi secondo la quale le percentuale del 30% dovrebbe calcolarsi sui prodotti introdotti nel deposito.

Altro discorso, che non riguarda percentuali e modo di calcolarle, è quello relativo all’attività di miscelazione e denaturazione di prodotti petroliferi che la N. E. P. ha svolto presso il deposito fiscale della Lombarda Pertoli s.p.a. e che intenderebbe continuare a svolgere presso il deposito di Carpaneto Piacentino, per il quale ha chiesto l’autorizzazione alla gestione in regime di deposito fiscale.

Al riguardo va rilevato che mentre la disponibilità di un deposito fiscale costituisce un presupposto per poter svolgere dette operazioni di miscelazione, l’autorizzazione al regime di deposito fiscale ha presupposti suoi propri, che sono quelli innanzi riferiti, tra i quali non risulta rientrare, come di per sé giustificativa del regime di deposito fiscale, la funzionalità ad operazioni di miscelazione o denaturazione (l’art. 23 considera come operanti nel predetto regime, oltre alle raffinerie, gli altri stabilimenti "di produzione" ove si ottengono oli minerali).

Un cenno merita, inoltre, la questione del rilievo da attribuire al D.L. 25.09.2009, n. 135, convertito nella legge 20.11.2009, n. 166, segnalato dall’appellante, che, modificando il testo dell’art. 62 T.U.A., ha soppresso, per i prodotti energetici ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, l’agevolazione dell’aliquota ridotta, con la conseguenza che, nel nuovo testo, anch’essi sono soggetti ad aliquota piena. E’ vero che, come, obietta l’appellata il sopravvenuto decreto legge non ha alterato le condizioni necessarie per l’autorizzazione al deposito, ma il rilievo della difesa dell’Agenzia pone in luce come, anche a ritenere che la percentuale del 30% di cui al primo requisito potesse riferirsi ai prodotti "in entrata" nel deposito, la società non sarebbe in grado di dimostrare le predetta percentuale di immissioni esenti o agevolate in quanto i prodotti che la stessa acquista sono ora ad aliquota piena (in sostanza, la difesa dell’Agenzia, prefigura l’infruttuosità di una eventuale rinnovo del procedimento, nel caso di conferma dell’annullamento del provvedimento del 17.3.2010).

Orbene, il diniego del marzo 2010 indica come insussistente il primo requisito in questione, in quanto l’istruttoria condotta aveva evidenziato che l’attività commerciale svolta dalla richiedente si indirizzava essenzialmente ad un parco clienti costituito da consumatori finali, acquirenti di gasolio per autotrazione ovvero gasolio denaturato per uso riscaldamento o agricolo, senza, quindi, estrazione di prodotti energetici in sospensione di accisa, perché i destinatari potevano ricevere esclusivamente prodotti ad accisa assolta.

Essendo incontestato il dato di fatto relativo ai soggetti acquirenti, la valutazione circa il requisito in questione è conforme alle disposizioni sopra richiamate.

Risulta, pertanto, erronea la sentenza di primo grado che ha accolto (assorbite le ulteriori doglianze) la terza censura dei motivi aggiunti, con la quale si sosteneva debba ritenersi integrato il primo requisito oggettivo di cui al predetto punto 2.1 della circolare n. 16/D nel caso l’istituendo deposito sia in grado di ricevere in regime di sospensione almeno il 30% del totale trattato.

Occorre, quindi, prendere in esame le censure di primo grado assorbite.

Va disattesa la contestazione (I motivo dei motivi aggiunti) di violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, considerato che già nel verbale di sopralluogo del 19.1.2010, sottoscritto anche dalla parte, che vi aveva presenziato, e riportante le relative osservazioni, tra cui la presa d’atto di quanto verbalizzato, si evidenziava, argomentandola, l’insussistenza di ciascuno dei requisiti; pertanto, l’interessata era già al corrente del punto di vista dell’amministrazione, onde il "preavviso" si rivelava, in concreto, superfluo, e la società ha, infatti, presentato ulteriori apporti partecipativi, peraltro inidonei a dimostrare la sussistenza di alcuno dei requisiti.

Infondato è anche il secondo motivo aggiunto, con il quale si denuncia la contraddittorietà del diniego del 17.3.2010 rispetto al precedente provvedimento negativo, che aveva riconosciuto la sussistenza del requisito di cui al punto 1), senza, peraltro, ritenerlo sufficiente, in mancanza del concomitante ricorso degli altri requisiti.

E’ vero che il diniego del 20.3.2009 dava atto che il sopralluogo del 12.01.2009 aveva evidenziato che risultava rispettato il criterio oggettivo di cui al punto 1 dell’art. 2.1 della circolare n. 16 del 2006, mentre non erano soddisfatti gli altri requisiti. Ma, come si legge al punto 7 del verbale di constatazione relativo al sopralluogo predetto, "Per la valutazione dell’esigenza di estrarre in regime sospensivo prodotti per un ammontare pari almeno al 30% del totale delle estrazioni, si è proceduto al controllo a campione dei documenti relativi ad alcune forniture effettuate dalla Società nel 2008".

Emerge, dunque, innanzitutto, che anche allora era stato considerato l’aspetto delle forniture effettuate (e non di quelle ricevute) dalla N. E. P.; inoltre si era trattato di controllo "a campione", relativo al precedente anno 2008.

Il sopralluogo del 19.1.2010, su cui si basa il diniego impugnato coi motivi aggiunti, ha riguardato la "consultazione dei tabulati relativi ai clienti… per gli anni 2008 e 2009, messi a disposizione dalla Parte"; quindi un riscontro più completo e relativo anche all’anno 2009; dal più recente periodo, in particolare, non poteva prescindersi, considerato che il requisito deve sussistere al momento del provvedimento che definisce l’istanza, oltre che permanere nel tempo, come si desume dalla richiamata circolare, ove si indica (art. 2.2) che l’autorizzazione rilasciata può essere revocata qualora da successivi controlli emerga che la condizione prevista dall’art. 23 T.U.A. non sia soddisfatta.

Non sussiste, dunque, alcuna contraddittorietà tra provvedimenti, essendo il secondo fondato su una nuova istruttoria, che aveva fornito elementi diversi dalla precedente; né risulta fondata la critica di illegittimità del rinnovo dell’istruttoria, tenuto conto della necessità di verificare l’attualità dei requisiti (i provvedimenti sono intervenuti circa ad un anno di distanza).

Non persuade, infine, l’ulteriore censura, di cui all’ultima parte del terzo motivo, con la quale si contesta l’illegittima negazione della sussistenza degli ulteriori requisiti. In particolare si valorizza l’interesse all’istituzione del deposito anche da parte della società Viscolube.

Ma i consolidati rapporti commerciali con la Viscolube s.pa. non valgono ad integrare il requisito di cui al punto 2, il quale richiede che l’impianto costituisca "propaggine di un esistente deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze" e, dunque, pur ammettendo una diversa titolarità del deposito esistente e di quello costituendo, purché operativamente collegati, in presenza di consolidati rapporti commerciali tra i titolari, postula una accessorietà connotata da una stretta vicinanza. Nella specie, il verbale di sopralluogo, evidenzia che non sussiste il presupposto della "immediata" vicinanza (il provvedimento parla di 60 km.). L’appellata, sul punto, non offre elementi diversi e, quindi, per ciò solo non può dirsi abbia comprovato la ricorrenza del requisito. La stessa accessorietà, peraltro, non appare comprovata, considerato che il deposito della appellata non integra una propaggine di quello della Viscolube, ossia un aggiuntivo elemento strumentale alle esigenze del deposito di questa.

Né risultano sussistere le difficoltà logistiche che rendono difficoltoso l’approvvigionamento di cui al requisito n. 3. La fornitrice Viscolube si trova a circa 60 km.; l’impianto in questione è ubicato (v. verbale di sopralluogo del 12.1.2009) su una strada provinciale "agevolmente percorribile dagli automezzi", distante meno di 6 km. dalla strada Emilia Parmense; dunque, la zona è servita da adeguate infrastrutture. Il più recente verbale di sopralluogo indica, inoltre, la presenza di un "elevato numero di depositi fiscali situati nelle vicinanze" e la documentazione presentata dalla società appellata per evidenziare la difficoltà di trovare un deposito fiscale esistente in grado di ricevere la tipologia di prodotto rivela non tanto una oggettiva impossibilità di trovare ove stoccare e denaturare i prodotti acquistati quanto piuttosto profili di natura eminentemente economica (la nota datata 22.2.2010 della società parla di alcune soluzioni ritenute antieconomiche).

In conclusione, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale di primo grado, diretto avverso un atto superato dal diniego successivo, e vanno respinti i motivi aggiunti rivolti al nuovo diniego di autorizzazione.

Le spese del giudizio, stante la componente interpretativa della vertenza, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il ricorso principale e respinge i motivi aggiunti di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-10-2011) 07-11-2011, n. 40038 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza n. 334 del 24.09.2010 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 15.01.2010, condannava l’imputato per il delitto di rapina.

Avverso la pronunzia della Corte di Appello l’imputato personalmente propone ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con un primo motivo il ricorrente contesta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla qualificazione del fatto come rapina piuttosto che esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Sostiene infatti di aver esercitato violenza sulla parte offesa – appropriandosi della di lei borsetta – per rientrare nel possesso di una somma di denaro anticipatamente elargitale in retribuzione di una prestazione sessuale a titolo oneroso successivamente non adempiuta.

Con un secondo motivo contesta la erronea applicazione della legge penale per l’errata qualificazione del fatto già esposta nel precedente motivo, mancando nella fattispecie sia il dolo di rapina che l’ingiustizia del profitto.

2. – Il ricorso è infondato e va rigettato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio 1995, n. 3262). In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi, talchè la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (Cass. 15 novembre 1996, n. 10456).

Queste conclusioni restano ferme pur dopo la L. n. 46 del 2000 che, innovando sul punto l’art. 606 c.p.c., lett. e), consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo": alla Corte di cassazione resta comunque preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito, (ex plurimis: Cass. 1 ottobre 2008 n. 38803).

Quindi, pur dopo la novella, non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite. La Corte, infatti, non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546;

Cass. 10 luglio 2007, n. 35683; Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380).

Ne caso di specie, il giudice di appello ha esposto un ragionamento argomentativo coerente, respingendo la ricostruzione dei fatti prospettata dalla difesa secondo cui l’imputato avrebbe usato violenza allo scopo di rientrare in possesso di una somma già versata alla persona offesa in pagamento di una non ricevuta prestazione sessuale (fattispecie secondo il ricorrente qualificabile come esercizio arbitrario delle proprie ragioni) su di un esatto percorso logico. In primo luogo, rileva la Corte territoriale che detta versione non è stata fornita dall’imputato nella immediatezza del fatto, quando – in sede di convalida – questi ritenne di avvalersi della facoltà di non rispondere; cosicchè la complessiva valutazione dell’originario silenzio e della successiva versione offerta dall’imputato fonda il convincimento sulla non credibilità dello stesso. Inoltre, la versione della parte offesa (dell’aggressione a scopo di rapina) non solo non è stata smentita da alcuna risultanza processuale ma, al contrario, è stata suffragata da importanti elementi di riscontro (quali il rinvenimento delle pinze usate per la violenza).

Nemmeno potrebbe, in ogni caso, derubricarsi la contestata rapina in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Invero, la qualificazione del fatto proposta dall’imputato non appare, neppure astrattamente, esatta: giacchè non è dato evincere quale diritto soggettivo l’imputato avesse potuto ritenere di esercitare realizzando la violenta condotta appropriativa accertata nel processo.

Il ricorso espone, per il resto, una ricostruzione dei fatti alternativa a quella accertata dai giudici. Trattandosi di giudizio di merito, per come già esposto esso è in questa sede insindacabile a fronte della coerenza della alternativa ricostruzione oggetto della sentenza impugnata.

3. – Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 15-09-2011) 23-11-2011, n. 43287 Circostanze speciali

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Svolgimento del processo

D.S.D. e M.A. ricorrono avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 7-3-2011, che, confermando quella del tribunale monocratico della stessa sede in data 15-10-2007, li ha riconosciuti responsabili, con generiche equivalenti all’aggravante, del tentato furto, aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, di un leone di terracotta, esposto in un’area recintata, che essi avevano scavalcato.

Con distinti ricorsi a firma dei rispettivi difensori si deducono in primo luogo violazione di legge e vizio di motivazione sul punto della sussistenza dell’aggravante, per mancata acquisizione dei fotogrammi delle videoregistrazioni da cui risulterebbe lo scavalcamento della recinzione (ritenuto soltanto sulla base delle dichiarazioni dell’agente C., non univoche in tal senso), per contro da ritenersi non necessario tenuto conto che, secondo le risultanze, le statue erano molto vicine alla recinzione alta circa un metro e mezzo (tra l’altro D.S. aveva all’epoca un braccio ingessato). L’aggravante non sarebbe comunque configurabile in quanto l’altezza della recinzione e la visibilità delle statue dalla strada escluderebbero l’insidia, esclusa pure dalla presenza di impianto di videosorveglianza.

In secondo luogo violazione degli artt. 69 e 133 c.p. per il diniego della prevalenza delle generiche sull’aggravante e mancanza di motivazione sul punto, trascurando la giovane età e l’incensuratezza.

Il solo M. deduce pure violazione dell’art. 62 c.p., n. 4 e totale mancanza di motivazione sulla tenuità del danno arrecabile, stante il valore di soli cento Euro della statua. In presenza di contrasto giurisprudenziale sull’applicabilità dell’attenuante al furto tentato, si sollecita la rimessione del ricorso alle sezioni unite.

La richiesta è quindi di annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.

Priva di fondamento è la doglianza relativa all’aggravante del mezzo fraudolento, la cui sussistenza è stata correttamente riconosciuta sulla scorta della testimonianza C., da cui risulta che le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza mostravano lo scavalcamento della recinzione da parte dei due imputati, pertanto testimonialmente provato, non rilevando, quindi, la mancata acquisizione agli atti dei fotogrammi estratti dalle registrazioni, ed essendo meramente assertiva l’affermazione, in sè inverosimile, che le statue fossero collocate in posizione tanto vicina alla recinzione, da poter essere prelevate dall’esterno. Nè l’altezza di circa un metro e mezzo della recinzione, la visibilità delle statue dall’esterno e la presenza dell’impianto di videosorveglianza, sono circostanze atte ad escludere l’insidiosità dell’azione posta in essere scavalcando la recinzione, integrando comunque tale azione un espediente volto a superare i normali presidi predisposti dal proprietario a custodia e protezione delle cose.

Del pari infondate le doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione sul punto del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante, avendone la corte fornito una motivazione in negativo ("non vi è alcuna ragione concreta che giustifichi una valutazione di prevalenza delle concesse attenuanti"), non superata dal richiamo alla giovane età e all’incensuratezza, già alla base dell’applicazione dell’art. 62 bis c.p.. Quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità, della cui mancata motivazione si duole il solo M., si osserva che la corte territoriale ha risposto sul punto con motivazione implicita (richiamando il valore non elevato del bene, ma comunque incompatibile con la causazione di un danno a tal punto tenue da giustificare il riconoscimento dell’attenuante), esente da censure, a fronte dell’affermazione meramente assertiva del ricorrente, secondo cui la statua avrebbe avuto un valore di circa cento Euro. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-07-2012, n. 11260 Opposizione al valore di stima dei beni espropriati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – La Corte di appello di Cagliari, pronunciando sull’opposizione alla stima proposta da C.F. nei confronti del Comune di Sardara in relazione alle indennità di espropriazione e di occupazione di un fondo del quale il predetto era comproprietario nella misura di 9/16 (essendo stata la restante parte oggetto di atto di cessione nei confronti di detto ente), con sentenza n. 212 del 2000 determinava, sulla base delle risultanze dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, fondata sul metodo analitico (essendosi ritenuta inadeguato il ricorso al metodo sintetico-comparativo, nel cui ambito erano stati richiamati degli atti di cessione volontaria di aree limitrofe, e delle quote dello stesso terreno del quale il C. era comproprietario, in considerazione della posizione di supremazia attribuita al Comune), rispettivamente in L. 125.558.175 e L. 44.530.153.

1.1 – La Corte di Cassazione, con sentenza n. 538 del 2004, accogliendo il ricorso proposto dal Comune di Sardara, cassava con rinvio detta decisione, ponendo in evidenza l’assoluta inadeguatezza, con riferimento al caso di specie, attesa anche la particolare destinazione dell’area, del metodo analitico, ed osservando che non era condivisibile il giudizio di inattendibilità formulato dalla corte territoriale in relazione agli atti di cessione delle aree confinanti, non potendo ritenersi sussistente la falsazione del dato derivante dalla supremazia attribuita all’ente territoriale, in realtà insussistente. Veniva altresì affermata, quanto all’indennità di occupazione, la necessità di una liquidazione anno per anno.

1.2 – Pronunciando in sede di rinvio, la Corte di appello di Cagliari, con la sentenza oggetto dell’odierno esame, ha ritenuto che alla valutazione degli atti di cessione ai fini della determinazione della stima fosse ostativa l’abrogazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, ad opera della pronuncia della Corte Costituzionale n. 248 del 2007. Ha pertanto ritenuto di acquisire e di utilizzare le valutazioni poste alla base di una decisione di quella stessa Corte di appello, in una vertenza avente ad oggetto la stima di terreni compresi nella medesima unità territoriale, fondata su una consulenza tecnica d’ufficio asseritamente eseguita con metodo sintetico comparativo, e, conseguentemente, ha determinato l’indennità di esproprio in Euro 67.423,02 e l’indennità di occupazione -tenuto anche conto della sostanziale assenza di variazioni nel periodo fra il 1994 e il 1998 – sulla base del differente tasso degli interessi legali su detta somma nel periodo considerato.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Comune di Sardara, deducendo due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso, parimenti illustrato da memoria, il C..
Motivi della decisione

2 – Con entrambi i motivi di ricorso si denuncia violazione del principio di diritto enunciato nella decisione che aveva disposto il giudizio di rinvio, e quindi, dell’art. 384 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ponendosi in evidenza, da un lato, come la sentenza impugnata, affermando il superamento dell’utilizzabilità di un atto di cessione, nell’ambito della valutazione comparativa, essendo la questione superata dall’abrogazione della L. n. 539 del 1992, art. 5 bis, commi 1 e 2, ha disatteso una specifica statuizione della sentenza di questa Corte n. 538 del 2004, e dall’altro, prendendo a base di calcolo una valutazione contenuta in altra decisione, riferibile, tuttavia a un anno diverso, avrebbe inammissibilmente operato la determinazione del valore sulla base del calcolo dell’incidenza della svalutazione monetaria, violando, per altro, il dictum di questa Corte secondo cui l’indennità andava calcolata anno per anno.

3- Il ricorso è fondato.

3.1 – Preliminarmente va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente sulla base dei rilievo che il ricorso conterrebbe questioni di merito.

Al contrario, si osserva che quando la sentenza del giudice di rinvio è impugnata con ricorso per cassazione, questa Corte, anche esercitando il potere di interpretare la propria pronuncia (Cass. 14.2.1998, n. 4860; Cass. 27.2.1997, n. 1784), ha il dovere di verificare se il giudice di rinvio si sia o meno attenuto ad essa, ragion per cui, avuto riguardo alla valenza giuridica del principio di diritto affermato nella sentenza che dispone il rinvio, tale scrutinio non riguarda di certo una questione di merito, pur implicando, talora, un giudizio di fatto, che anzi, questa Corte, nei limiti di detta verifica, è legittimata a compiere.

3.2 – Tanto premesso, si osserva che nella precedente decisione di questa Corte si era affermata, da un lato, la piena utilizzabilìtà, nell’ambito della determinazione del valore del fondo ablato secondo il sistema storico comparativo, degli atti di cessione di quote del medesimo bene, sia perchè non sussiste "una posizione di preminenza che nell’atto avrebbe il Comune sul piano giuridico", sia perchè "il corrispettivo della cessione è la stessa indennità di espropriazione della quale, in caso di applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, è desumibile il valore di mercato de suolo come mero calcolo matematico e che corrisponde al giusto prezzo, della L. n. 2359 del 1865, ex art. 39".

La Corte distrettuale ha disatteso tale pronuncia, per altro con motivazione incongrua, sostenendo che il "richiamo fatto da Cassazione n. 538 del 2004 al valore degli atti di cessione volontaria .. risulta definitivamente superato", a causa della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, al contrario superabile, come già rilevato da questa Corte, con un mero calcolo matematico.

3.2 – Del pari fondato è il rilievo basato sull’utilizzazione, ai fini della comparazione, di un valore di mercato riferibile ad anno diverso, applicando il coefficiente di rivalutazione monetaria (laddove il mercato immobiliare non riflette automaticamente le differenze dei valori monetari, non essendo influenzato soltanto da tale fattore: cfr. Cass., 11 febbraio 2008, n. 3189).

3.3 – Il ricorso, pertanto, deve essere accolto: la sentenza impugnata, va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, che, in diversa composizione, pronuncerà nel rispetto di quanto già affermato nella decisione di questa Corte, nei termini sopra evidenziati, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.