Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-02-2011, n. 2681

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 14 maggio 2005 venne notificata al Curatore del fallimento della "Compagnia generale costruzioni CO.GE.CO s.p.a." la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per complessive L. 4.257.319.320 di cui L. 2.490.106.000 a titolo di IVA ed il resto per sanzioni e interessi per omissione dei versamenti periodici. Nella motivazione della cartella di pagamento era indicato che le somme iscritte a ruolo si riferivano alla dichiarazione IVA del 1993 e che per esse era stato emesso un avviso di pagamento notificato il 9 febbraio 1998 e non impugnato.

Il curatore del fallimento si oppose con ricorso alla Commissione tributaria provinciale, che accolse l’eccezione di decadenza D.P.R. n. 602 del 1972, ex art. 17, per tardività della iscrizione a ruolo.

L’amministrazione finanziaria propose appello alla Commissione tributaria regionale di Roma, che lo accolse con sentenza depositata il 23 maggio 2007. Secondo la CTR le decadenze previste dal citato art. 17 si applicavano soltanto alle imposte sui redditi e non anche all’IVA. L’estensione della normativa a tale imposta era avvenuta solo ad opera del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23, senza effetto retroattivo e quindi con effetto dal 1 luglio 1999 giorno di entrata in vigore del Decreto n. 46.. A norma della disposizione transitoria di cui all’art. 36, comma 2 "Le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1, lett. a) e b), come sostituito dall’art. 6 del presente Decreto, si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999", e pertanto non trovavano applicazione alla fattispecie in esame. Secondo la CTR, gli avvisi di rettifica IVA e di irrogazione delle sanzioni riguardanti dichiarazioni presentate prima del 1 gennaio 1999 dovevano essere iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2000 e tale termine era stato rispettato.

Per quanto poi riguardava l’eccezione di decadenza proposta con riferimento al D.P.R. 602 del 1973, art. 25, secondo cui gli esattori debbono notificare la cartella di pagamento entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, anche tale termine era stato rispettato, poichè il ruolo era stato consegnato al Concessionario il 10 gennaio 2001 e la cartella era stata notificata il 14 maggio 2001.

Contro la pronunzia della CTR il Curatore del fallimento ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura.

Motivi della decisione

1. In via preliminare deve essere osservato che il ricorso è stato ritualmente notificato ai sensi della L. n. 53 del 1994, artt. 1 e segg.. Tale disciplina si applica infatti a tutte le controversie civili e quindi deve intendersi compresa nel richiamo alle norme del cod. proc. civ. contenuto nella L. n. 546 del 1992, art. 62, non essendo ipotizzabile alcuna ragione che possa giustificare una lettura restrittiva, volta ad escludere l’applicabilità del procedimento di cui alla L. n. 53 alla notifica del ricorso per cassazione.

2. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, la violazione del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5 ter, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156, oltre che omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il motivo si conclude con il seguente quesito ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.: "Dica la Corte di cassazione se, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 15 luglio 2005 n, 280 e della conseguente emanazione del D.L. n. 106 del 2005, convertito nelle L. n. 156 del 2005, ed in particolare in base alla disciplina transitoria (applicabile a tutti i rapporti pendenti a quella data) introdotta dall’art. 1, comma 5 ter dell’anzidetto decreto legge, la notifica della cartella di pagamento dell’IVA iscritta a ruolo a seguito del controllo della dichiarazione presentata per l’anno 1993 dovesse essere eseguita dall’Ufficio tributario, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione". 2.1. Deve essere preliminarmente osservato che la denunzia di vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., n. 5, adombrata nel titolo del motivo ma non specificata in alcun modo nell’illustrazione del motivo stesso, sarebbe comunque inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis in ragione della mancata specificazione del fatto controverso in ordine all’accertamento positivo o negativo del quale si deduce la carenza di motivazione. In verità dal tenore della censura pare che tale carenza di motivazione sia addebitata non già ad un accertamento di fatto (anche se alcuni dei fatti accertati o presupposti dalla sentenza impugnata vengono contestati), ma ad una statuizione inerente alla qualificazione giuridica della fattispecie concreta e alle norme ad essa applicabili. Ma il vizio di motivazione di cui all’art. 360, n. 5 è predicabile soltanto in ordine agli accertamenti di fatto e non anche alle statuizioni giuridiche, le quali, comunque motivate dal giudice di merito, debbono essere sindacate in sede di legittimità, solo con riferimento alla correttezza o meno dell’interpretazione della legge di cui esse sono espressione applicativa. La contestazione dell’accertamento di fatto, invece, che può essere sottoposta al giudizio della cassazione soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, richiede che il ricorso specifichi quale sia il fatto malamente accertato, quale ne sia stata la contestazione in sede di merito, quali le lacune o i vizi logici in cui il giudice di merito sarebbe incorso nel motivarne l’accertamento.

2.2. Con riferimento alla denunzia di violazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter, il motivo lamenta che la sentenza impugnata non ne abbia fatto applicazione non avendo prestato alcuna considerazione alle modificazioni intervenute nella disciplina legislativa della materia a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 e della normativa introdotta – proprio al fine di adeguare l’ordinamento legislativo alle statuizioni del giudice delle leggi – dal D.L. n. 106 del 2005. Eppure, osserva il ricorrente, tale nuova normativa era stata espressamente richiamata dalla stessa Agenzia delle entrate, nel suo atto di appello e in una successiva memoria integrativa, sia pure per sostenerne infondatamente la non applicabilità.

Deve al riguardo essere osservato che dal ricorso non si evince che la decadenza per tardività della notifica della cartella esattoriale sia stata dedotta dall’appellato, nonostante che la nuova normativa fosse nel frattempo entrata in vigore e che la questione fosse stata adombrata dalla controparte. Trattandosi di una innovazione legislativa la relativa eccezione avrebbe potuto essere fatta valere anche per la prima volta in appello, ma dal ricorso e dalla sentenza impugnata questo non risulta o quanto meno non risulta con quella specificità che è richiesta dal principio di autosufficienza. La decadenza in questione è – per espressa specificazione legislativa – posta nell’interesse del contribuente e non nell’interesse pubblico, il che esclude – ai sensi dell’art. 2696 cod. civ. – che essa possa essere ritenuta rilevabile d’ufficio. Ne consegue che essa, non eccepita dalla parte nel giudizio di merito, non può essere fatta valere nel giudizio di cassazione.

Deve comunque aggiungersi che la norma solo in questa sede invocata – e cioè la disposizione transitoria introdotta dall’art. 1, comma 5 ter, lett. b), n. 2) dell’anzidetto D.L. n. 106 del 2005, che ha sostituito il D.Lgs. 26 marzo 1999, n. 46, art. 36, comma 2, stabilendo che la notifica della cartella di pagamento dell’IVA per il pagamento delle somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni deve avvenire a pena di decadenza entro i 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in relazione alle dichiarazioni presentate prima del 31 dicembre 2001 si applica soltanto alle cartelle relative ad attività di liquidazione delle dichiarazioni e non anche alle cartelle emesse a seguito di avviso di accertamento o di pagamento o di rettifica divenuto definitivo per mancata impugnazione (Cass. n. 6148 del 2009). La osservazione che nella specie si era trattato di una mera liquidazione sulla base della dichiarazione contrasta con l’accertamento di fatto enunciato e presupposto dalla sentenza impugnata e comunque non può essere esaminata dalla Corte non avendo formato oggetto di uno specifico motivo di ricorso.

In terzo luogo ed ancora in via concorrente è autonomamente decisivo il rilievo che la norma invocata non si applica alle cartelle che, come nella specie, siano state già notificate prima dell’entrata in vigore della norma stessa. Per tali cartelle, la tempestività o meno della loro notifica non può che essere determinata in base alla legge in vigore al momento in cui la notifica è avvenuta, in ragione del principio tempus regit actum, che è espressione del principio generale di irretroattività della legge stabilito dall’art. 12 preleggi. A tale principio, la Corte costituzionale ha più volte riconosciuto lo status di una principio di razionalità, come tale riconducibile alla garanzia di cui all’articolo 3 della costituzione.

La legge successiva deve applicarsi solo agli atti da essa regolati e posti in essere successivamente alla sua entrata in vigore, mentre agli atti della procedura precedenti continuerà ad applicarsi la vecchia legge, anche se l’applicazione di quest’ultima a tali atti debba essere fatta da una sentenza successiva.

Il principio è chiarissimo e indiscutibile; comunque è stato anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Lapidaria in tal senso è la sentenza n. 49 del 1970, secondo cui "la validità (e gli effetti) degli atti è e rimane regolata dalla legge vigente al momento della loro formazione e perciò, lungi dall’escludere, postula al contrario che a tale legge gli operatori giuridici debbano fare riferimento quando siano da valutare atti anteriormente compiuti", in quanto l’art. 11 delle preleggi "sancisce un principio che va ben oltre le situazioni cd. esaurite, perchè abbraccia insieme a queste anche le situazioni che il diritto anteriore non considera esaurite, ma in corso" … poichè gli effetti giuridici "importano che anche questi siano regolati dalla legge del tempo dell’atto che li ha prodotti". Tale principio è stato poi seguito anche dalle sentenze n. 120 del 1975, 176 del 1981, n. 15 del 1982 e n. 126 del 1996.

Di particolare interesse sono l’ordinanza 560 del 2000 e la n. 127 del 2001 nelle quali si esclude che la norma che anticipa la decadenza dal potere di compiere un atto possa essere applicata per dichiarare ormai decaduto chi, in base alla legislazione previgente, ancora non lo era.

Resta infine da chiarire che il fatto che il D.L. n. 106 del 2005 sia stato emesso per dare attuazione atta sentenza detta Corte costituzionale n. 280 del 2005 e cioè ad una pronunzia di incostituzionalità non autoapplicativa, non è idoneo a far ritenere – in mancanza di espressa disposizione al riguardo – che la norma legislativa si applichi anche agli atti compiuti prima della sua entrata in vigore. La relativa retroattività degli effetti delle sentenze di incostituzionalità, infatti, non può estendersi ex se agli effetti delle norme legislative emanate in attuazione delle relative statuizioni, senza che il legislatore abbia espresso la sua volontà in tal senso. E del resto una norma che determinasse ex post – ora per allora – la decadenza da un diritto (ed il fatto che si tratti di un diritto erariale non cambia i termini della questione) sarebbe, come si è detto, di dubbia legittimità costituzionale ed i valori da essa incisi non appaiono subvalenti rispetto a quelli, peraltro di non evidente priorità, che hanno indotto il giudice delle leggi a ritenere che in materia fiscale la disciplina dell’inerzia del creditore debba essere più rigorosa di quella applicabile alla generalità dei creditori.

3. Con il secondo e subordinato motivo di ricorso viene denunziata la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, in relazione al D.P.R. 28 gennaio 1998, n. 43, e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, comma 1. L’illustrazione del motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte suprema se (…) in base al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, nel testo previgente rispetto al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (applicabile solo con riferimento alle dichiarazione dei redditi presentate a decorrere dal 1^ gennaio 1999), l’iscrizione a ruolo dell’IVA dovuta a seguito di controllo formale della dichiarazione presentata del 1994 per il 1993, e comunque a seguito di avviso di pagamento resosi definitivo il 10 aprile 1998, dovesse essere eseguita a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione ovvero entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla definitività – per mancata impugnazione – dell’avviso di pagamento".

A tale riguardo deve essere osservato che l’estensione all’IVA della normativa in questione è avvenuta solo ad opera del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23, senza effetto retroattivo e quindi con effetto dal 1 luglio 1999 giorno di entrata in vigore del Decreto n. 46. Pertanto, in base alla normativa invocata dalla curatela ricorrente – e cioè quella anteriore al D.Lgs. n. 46 del 1999 – la decadenza da essa invocata non trovava applicazione in materia di IVA. Il ricorso deve quindi essere respinto. Appaiono sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-12-2010) 01-02-2011, n. 3573

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 9.6.2010 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma di quella emessa il 25.9.2006 dal Tribunale di Roma in composizione monocratica, valutava con criterio di prevalenza sulla contestata aggravante le concesse circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena inflitta a C.G. in mesi cinque di reclusione.

Il C. era stato riconosciuto colpevole, con addebito di colpa nella misura del 20%, del delitto di cui all’art. 589 c.p., commi 1 e 2 per aver cagionato, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e violazione dell’art. 142 C.d.S., commi 1 e 5, la morte di A.R.I.M.; in particolare, essendo alla guida dell’autovettura Fiat Tipo targata (OMISSIS) sulla pubblica via (OMISSIS), procedendo a velocità eccessiva e comunque in violazione del limite previsto di 50 Km/h, giunto all’intersezione semaforica con via (OMISSIS), non si avvedeva del sopraggiungere dalla sua sinistra della moto targata (OMISSIS) condotta da A.R.I.M. tanto da non riuscire ad evitarne l’impatto e dal quale, successivamente, quest’ultimo riportava lesioni mortali (commesso il (OMISSIS)). Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di fiducia di C.G. deducendo il vizio motivazionale e il travisamento delle risultanze processuali.

Contesta le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale che aveva fondato il suo convincimento su una prova inattendibile, nulla replicando a quanto addotto con l’atto d’appello.

Richiama le argomentazioni dei consulenti di parte in risposta a quanto riferito dal perito del Tribunale (ing. P.) che aveva determinato la velocità del motociclo ante-sinistro ma solo in relazione "all’arrivo all’urto" per affermare che la velocità della moto era notevolmente superiore ai 38 km/h in prossimità dell’intersezione anche in relazione alla velocità tenuta dall’autovettura e che l’evento era inevitabile e non, come affermato dalla Corte territoriale, che il sinistro sarebbe stato evitabile se la velocità fosse stata inferiore.

Rappresenta, tra l’altro, ai fini dell’esclusiva imputabilità al motociclista dell’evento, che il medesimo era sfornito del casco regolamentare di protezione.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e di puro fatto.

Invero, è palese la sostanziale aspecificità dei motivi di ricorso che si sono limitati a riproporre in questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice considerate e disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.

Ed è stato affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv.

216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv.

240109). Peraltro, il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il novum normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova", finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere ad una inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all’interno della decisione. Ma ciò, comunque, sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ai dedotti atti rilevanti sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 4, 28.4.2006, n. 20245, Rv. 234099 ed altre).

Tanto, peraltro, contestualmente al rispetto della regola della cosiddetta "autosufficienza" del ricorso costantemente affermata, in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, dalla giurisprudenza civile, ma che trova applicazione anche nell’ambito penale, con la conseguenza che, quando si lamenti la omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare (cosa che non è avvenuta nel caso di specie) la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi (elaborati peritali, deposizioni testimoniali) in modo da rendere possibile il completo apprezzamento del vizio dedotto (cfr. Cass. pen. Sez. 4, 26.6.2008 n. 37982 Rv. 241023; Sez. 1, 22.1.2009, n. 6112, Rv. 24322).

Del resto, le argomentazioni di cui alle censure addotte, appaiono di puro fatto tendendo alla rappresentazione di una ricostruzione della vicenda diversa da quella operata dal giudice di merito. Laddove, va ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex pluribus: Sez. 4, 1.7.2009, n. 37838, Rv. 245294). E la Corte territoriale risulta aver supportato con adeguata e congrua motivazione, scevra da vizi logici o giuridici, la ricostruzione del sinistro, fondandosi, del resto, su emergenze tratte dai rilievi del perito d’ufficio, rivalutative del merito, e sulle stesse ragioni esposte dai difensori circa il grave grado d’imprudenza della vittima che, in una all’avvenuto risarcimento del danno, ha giustificato il più benevolo trattamento sanzionatorio.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 15-02-2011, n. 1407 bando del concorso

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Svolgimento del processo

Il ricorrente ha partecipato al corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno, giusta D.M. 3.10.2006 pubblicato su G.U. – 4° serie Speciale – n. 76 del 6.10.2006, collocandosi all’undicesimo posto della graduatoria di merito del 2° settore – approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale emanato in data 11 aprile 2007, prot. n. 1590/P – con punteggio pari a 30,15.

Lo stesso impugna, con il proposto ricorso, il bando di concorso nonché il provvedimento di approvazione delle graduatorie di merito dell’11/4/2007 n. 1590/P di prot. a firma del Dirigente generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania.

Deduce a motivi di ricorso:

I)Violazione di legge con riferimento agli artt. 25, 29 e 35 del D.L.gs. 30/3/2001 n. 165, eccesso di potere per illogicità manifesta e disparità di trattamento per intrinseca contraddittorietà del bando di concorso; violazione del principio di buon andamento e imparzialità della P.A. ex art. 94 Cost.; difetto di motivazione;

II) Carenza assoluta di motivazione. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione.

Il provvedimento di esclusione dalle successive prove concorsuali non è sorretto da alcuna congrua motivazione che valga ad evidenziare le ragioni poste a base della sua adozione, né emerge l’"iter" logico argomentativo circa la sua emanazione.

Conclude l’istante chiedendo l’annullamento di tutti i provvedimenti impugnati e la condanna della resistente Amministrazione al risarcimento del danno.

Il contraddittorio è strato istituito nei confronti del Ministero della Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania nonché del controinteressato indicato in epigrafe.

Il ricorso, originariamente proposto dalle parti intervenuto a seguito di istanza per regolamento di competenza proposto dall’Amministrazione resistente, trasmesso a questo Tribunale presso il quale è stato riassunto dal ricorrente.

Si è costituita presso questo stesso TAR l’Amministrazione della Pubblica Istruzione (Ministero dell’Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale della Campania).

Alla udienza del 14/12/2009 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

La tesi argomentativa offerta dal ricorrente e dallo stesso auspicata in chiave esegetica della relativa normativa si fonda sulla unicità del ruolo dei Dirigenti scolastici, inscindibile nella sua unitarietà anche nella fase relativa alla predisposizione delle graduatorie propedeutiche al periodo di formazione degli stessi Dirigenti che in quanto tali sarebbero da collocare, ai fini della ammissione allo stesso periodo formativo, in unica graduatoria non essendovi alcuna disposizione normativa (anzi essendo preclusa secondo la deducente tale suddivisione) che consenta di ritenere effettuabile la loro collocazione in graduatorie distinte in ragione dei diversi settori formativi.

L’approccio alle disposizioni costituenti la disciplina istitutiva e funzionale dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche evidenzia la rilevanza dal legislatore sempre conferita alla diversità di funzioni al cui svolgimento sono chiamati i dirigenti scolastici.

Tali Dirigenti, anche se inquadrati nella stessa qualifica dirigenziale istituita con l’art. 25 della legge n. 165/2001 (1° comma stesso art. 25) ricevono, in ragione del loto operato, valutazioni considerative della specificità delle funzioni cui sono adibiti (stessi 1° comma predetto art. 25).

Quanto alla loro formazione, con più aderenza al caso che ne occupa, la stessa viene già prevista dallo stesso art. 25 che, nel demandare le modalità e i contenuti alla decretazione ministeriale, indirizza tali modalità "ai diversi moduli formativi".

Sotto tale profilo i conferimenti dei compiti dirigenziali (che anche per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo non sono mai avulsi dalla considerazione per ciascun incarico di funzione dirigenziale della "… natura e… caratteristiche degli obbiettivi prefissati…" e delle corrispondenti "… attitudini e capacità professionali" del Dirigente preposto) ricevono per quanto concerne il personale da preporre alle istituzioni scolastiche (come noto distinguibili in ragione dell’ordine e grado delle Scuole) una suddivisione settoriale più pertinente, specie per quanto concerne le loro funzioni, in quanto corrispondente alle articolazioni della Scuola in più settori.

Per quanto concerne il reclutamento degli stessi Dirigenti scolastici è previsto un reclutamento mediante corso concorso selettivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la Scuola elementare e media, per la Scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, al quale sono ammessi coloro che hanno maturato un minimo di anni di servizio, indicato nella legge, nei rispettivi settori formativi (comma 1 art. 29 D.L.gs. n. 165/2001).

La distinzione settoriale viene mantenuta anche nella previsione dei concorsi in relazione alle coperture (art. 29 – 2° comma – stesso D.Lgs. 165 del 2001) in cui il numero dei posti da mettere a concorso, riferiti rispettivamente alla scuola elementare e media, alla scuola secondaria superiore e alle istituzioni educative non sta soltanto a soddisfare la esigenza di provvista del personale da reclutare nel numero dei posti dal legislatore previsto come sufficiente a garantirla, ma designa altresì un intendimento riconduttivo dei candidati (da ammettere alla formazione) alla stessa tripartizione settoriale secondo l’ordine e grado delle scuole, non estraneo ad un sistema che appare sia pure finalisticamente, ispirato alla differenziazione dei moduli di formazione che infatti sono comprensivi di "moduli di formazione comune" e di "moduli di formazione specifica" riferiti tali ultimi a ciascun settore di formazione (arg. "ex" primo e secondo comma citato art. 29 D.lgs. n. 165/2001).

In tale sistema non può ritenersi preclusa come ritiene il ricorrente, ma invece maggiormente rispondente all’intendimento normativo, la ripartizione, già in sede della predisposizione delle graduatorie dei candidati da ammettere alla partecipazione ai periodi di formazione disciplinati dal successivo quarto comma dello stesso art. 29 di graduatorie distinte per ciascuno dei settori riferiti ai tre ordini di scuole (e istituti educativi ove presenti) indicati dal legislatore.

Erroneamente dunque il ricorrente assume a sostegno della unicità di una graduatoria indistintamente da predisporsi per tutti gli aspiranti alla Dirigenza scolastica, la rilevazione che il quarto comma dello stesso art. 29 devolve solo al periodo di formazione i moduli di formazione comune e di formazione specifica (da stabilirsi nel loro numero e nel loro contenuto con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione d’intesa con il Ministro per la funzione Pubblica) e che il successivo quinto comma dello stesso articolo fa riferimento all’esame finale di tutti i partecipanti al periodo di formazione nel numero non superiore ai posti messi a concorso "… rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative".

A confutazione della deduzione dell’istante si rende valida la considerazione della utilità di graduatorie distinte sulla base delle tipologie settoriali delle Istituzioni scolastiche così come legislativamente previste, anche ai fini organizzativi degli stessi corsi di formazione dei partecipanti, da distribuirsi normativamente nei vari settori di formazione, anche specifica.

Per tale ragione la selezione degli stessi in sede di svolgimento del corsoconcorso che, ai sensi del terzo comma del più volte citato art. 29 D.L.gs. n. 165/2001 si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale, non appare illegittima ove, come nel caso che ne occupa, sia prevista dal bando di indizione dello stesso corso concorso (cui poi si è uniformato il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania con il provvedimento impugnato dal ricorrente, approvativo delle graduatorie) che ha richiesto:

a) la domanda di ammissione al corso concorso selettivo di formazione da presentarsi per i posti di un solo settore formativo;

b) per quanto concerne le prove di esame di ammissione al periodo di formazione, la compilazione di graduatorie generali di merito distinte per ciascun settore formativo da approvarsi, unitamente a quelle degli ammessi al corso di formazione, entro il limite dei posti messi a concorso per ciascun settore formativo (oltre le maggiorazioni percentuali per eventuali evenienze).

Quanto alla censura contenuta nel secondo motivo con cui viene denunciata la assenza di una adeguata motivazione del provvedimento di esclusione dalle successive prove concorsuali va evidenziato che la esclusione è derivata dal punteggio riportato dal ricorrente in graduatoria che come tale non richiedeva alcuna altra motivazione essendo espressione delle valutazioni effettuate dalla Commissione.

Per il resto, ove da intendersi in disparte al punteggio attribuito, la censura appare generica e priva di contenuto contestatorio sicchè la stessa va disattesa.

Il ricorso non offre dunque nessun profilo che ne consenta l’accoglimento e va pertanto rigettato mentre per quanto concerne le spese si ravvisano motivi giustificativi della loro compensazione tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 01-03-2011, n. 351 Procedimento e provvedimento disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Il ricorrente, sottoufficiale in spe nell’Aviazione militare e di stanza nella base aerea di Ghedi (BS), lamenta la illegittimità, sotto vari profili, di un provvedimento disciplinare e del relativo risultato negativo in sede di ricorso gerarchico al cui seguito si è definitivamente sostanziato un rimprovero formale.

2- Per meglio comprendere la vicenda di cui è causa si riporta il testo della decisione gerarchica:

"VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, concernente i procedimenti in materia di ricorso amministrativo;

VISTA la legge 11 luglio 1978 n. 382, contenente le norme di principio sulla disciplina militare;

VISTO il Regolamento di Disciplina Militare approvato con D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545;

ESAMINATO il ricorso gerarchico presentato in data 14 luglio 2000 dall’Avv. Massimo Gilardoni, rappresentante legale del Serg. Magg. S.S., avverso la sanzione disciplinare di Corpo "RIMPROVERO" comminategli il giorno 12 giugno 2000 dal Comandante del 6° Storno di Ghedi, Col. Pil. Roberto Nardo (Comandante di Corpo), con la seguente motivazione: "Questo Comando è stato informato che il giorno 10.5.2000 si è svolta un’udienza per le indagini preliminari alla quale la S.V. era interessata senza che ne venisse da Lei informato; per quanto disattendeva quanto previsto dall’art. 52 punto 5 comma b del R.D.M.",

CONSIDERATO l’art. 52 al punto 5 comma b del R.D.M.: "Il militare deve altresì dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio";

TENUTO CONTO quanto previsto dai doveri dei militari (Titolo III Capo IIIIII del R.D.M.) ed in particolare di quelli attinenti al grado, la dipendenza gerarchica e il senso di responsabilità;

RITENUTO che la convocazione del Serg. Magg. S. all’udienza preliminare davanti al GIP presso il Tribunale di Verona, ferme restando tutte le garanzie riconosciute dall’ordinamento in tema di presunzione d’innocenza, è comunque da ritenere un evento che può produrre apprezzabili riflessi sul servizio;

ACCERTATO che il procedimento di cui all’art. 66 R.D.M. è stato instaurato in modo corretto garantendo i diritti di difesa dell’imputato e, secondo il principio di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, di ottenere un giudizio imparziale mediante la valutazione di una commissione consultiva, ai fatti, nominata in aderenza al disposto dell’art. 67 R.D.M.;

VALUTATE le orgomentazioni prodotte dal Comandante di Corpo in merito al contenuto del ricorso

DECRETA

RICEVIBILE: il ricorso presentato in data 14 luglio 2000 in quanto sono ritenuti validi i termini di ricezione dello stesso;

INFONDATO: il ricorso parola, in quanto non si ravvisano carenze formali né difetti procedurali per il regolare esercizio dell’azione disciplinare di Corpo.

Si rappresenta che tale provvedimento ha carattere di definitività e, pertanto non è suscettibile di riesame in via ordinariaamministrativa, ma potrà, eventualmente, essere impugnato mediante ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica ovvero entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica".

3- Viene al riguardo, pur riferendosi all’esito del ricorso gerarchico, esclusivamente sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 2 e 21 della Costituzione stessa e all’art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo dell’art. 52 c. 5 lett. b in atto richiamato in quanto lo stesso consentirebbe di obliterare in modo ingiustificato e fuori luogo il diritto alla riservatezza individuale per fatti che non sono ancora di rilievo penale.

4- All’U.P. del 9.2.2011, preso atto delle confutazione della difesa erariale, la causa è stata spedita in decisione.

5- Non si può condividere l’assunto di fondo del ricorrente; pure in disparte il fatto che non è chiaro se i motivi qui dedotti siano solo gli stessi che sono stati avanzati in sede di ricorso gerarchico.

5.1- Ed invero – preso atto che il ricorrente si limita ad avanzare la sola su riassunta censura di fondo che poggia su un dubbio di costituzionalità – si può osservare che tale dubbio è comunque ultroneo ai fatti.

In ogni caso non risulta violato il declinato diritto alla riservatezza.

5.1.1- Infatti l’accaduto, di cui si lamenta una inopinata diffusione, non ha ricevuto un altrimenti diffusione tale da ledere in concreto il citato diritto personalissimo. Invero la conoscenza del medesimo è rimasta confinata in un ambito strettissimo per fini non riprovevoli o non superflui se si pone attenzione al particolare ambiente in cui si è sviluppata e conchiusamente la stessa si è delineata. Senza contare che quest’ultima si presenta cognita in un ambiente qual’è quello di carattere militare nel quale sono presenti particolarissime norme per ragioni altrimenti particolari, ma altresì più che palesi e che perciò non abbisognano di specifiche spiegazioni.

6- Quanto dedotto sgombera altresì in fatto ogni inferenza del rilievo di costituzionalità sopra descritto.

7- Soccorrono sufficienti motivi per compensare le spese di liti tra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge;

spese compensate;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.