T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-01-2011, n. 470

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del D.M. n. 88 del 14 luglio 2010 relativo all’approvazione della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, e di tutti gli altri provvedimenti presupposti, preparatori, connessi e/o conseguenziali, nella parte in cui il ricorrente non è stato inserito nella graduatoria concernente i così detti "riservatari" in quanto, pur avendo dichiarato all’atto della presentazione della domanda di aver diritto alla riserva del 45% dei posti prevista per i volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle tre forze armate, non aveva prodotto la documentazione comprovante il proprio stato di servizio nei tempi previsti dall’art. 16 del D.P.R. n. 487 del 1994;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alla ordinanza istruttoria n. 1310/2010 di questa Sezione, l’Amministrazione intimata ha depositato in atti relazione di cui risulta che il ricorrente, a seguito di una sua successiva istanza, è stato inserito, con provvedimento in corso di emissione, nella graduatoria dei "riservatari", in considerazione di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione ai sensi degli artt. 43 e 46 della legge n. 445 del 2000;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al presente ricorso, proposto avverso il mancato inserimento del ricorrente nella richiamata graduatoria, mentre le spese vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata, che con il suo comportamento ha dato origine alla controversia giudiziaria in questione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro protempore, al pagamento in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere, Estensore
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Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15206

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Svolgimento del processo
La CTR della Puglia, con sentenza n. 98/08/05, depositata il 7.11.2005, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso della S.r.l. xxx avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso dell’IRPEG ed ILOR relativa agli anni 1991- 1998, ritenendo insussistente il diritto ai benefici agevolativi, previsti in favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno, ex D.P.R. n. 218 del 1978, e L. n. 64 del 1986, in assenza di specifica richiesta, da parte della Società, e di provvedimento concessorio, da parte dell’Ufficio.
La contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, successivamente illustrato da memoria. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con un unico motivo, la ricorrente afferma che la CTR è incorsa in violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101, 102 e 105 nel ritenere i benefici fiscali subordinati alla presentazione della domanda del contribuente ed all’emissione del provvedimento positivo dell’Ufficio, in quanto detti benefici sono accordati direttamente dalla legge, in costanza dei presupposti specificamente in essa previsti, in modo indipendente da specifiche domande del contribuente e da provvedimenti dell’Ufficio.
In seno al controricorso, l’Agenzia ha rilevato che "solo in presenza di una tempestiva e rituale domanda di esenzione, il contribuente che abbia cautelativamente versato i tributi oggetto di quella domanda, non è soggetto all’onere di formulare una distinta istanza di rimborso dei tributi medesimi nel termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38", sollevando, in tal modo, la questione della tempestività della domanda di rimborso, che non è stata trattata nella sentenza impugnata. La valutazione della questione non è preclusa dalla sua novità, in quanto la decadenza del contribuente dall’esercizio di un potere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria attiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale inderogabile ed irrinunciabile dalle parti, e rilevabile d’ufficio, anche in sede di gravame, salvo che, sul punto, si sia formato il giudicato interno (Cass. n. 791 del 2011; n. 12386 del 2009 n. 1605 del 2008). Nella specie il giudicato è insussistente, per avere l’Ufficio, in seno all’appello, e la CTR, nella sentenza impugnata, negato in radice, pur se sotto un diverso profilo (mancata presentazione della relativa domanda) la spettanza del beneficio richiesto (cfr. Cass. n. 1605 del 2008 cit., in motivazione). Pertanto, poichè, in base ai dati riportati nel ricorso e non contestati dall’Agenzia, l’istanza di rimborso è stata presentata il 7.8.2000 ed i versamenti sono stati effettuati dal 1993 al 1999, la contribuente è incorsa in decadenza relativamente a quelli indicati in ricorso effettuati in epoca antecedente a quello del 1.12.1997, tenuto conto del principio secondo cui il più ampio termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso, stabilito in quarantotto mesi dalla data del versamento – in luogo dei diciotto mesi originariamente previsti D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 – dalla L. n. 133 del 1999, art. 1, comma 5 trova applicazione nel caso in cui, alla data di entrata in vigore di detta legge (18 maggio 1999), sia ancora pendente il termine originario, mentre non è applicabile qualora, alla data predetta, tale termine sia già scaduto, avendo ciò determinato, in base ai principi generali in tema di efficacia delle leggi nel tempo, il definitivo esaurimento del rapporto tra il contribuente e Fisco (Cass. n. 925 del 2005; 15156 del 2006; 16583 del 2009).
In tale ambito temporale, il motivo è fondato. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 13954 del 2011. n. 7943 del 2004 e n. 1004 del 2001) ha affermato che l’esenzione decennale dall’ILOR, per gli stabilimenti industriali che si impiantino nei territori del Mezzogiorno, e dall’IRPEG, per le imprese che si costituiscano in forma societaria nei territori medesimi, previste dal D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105 come modificati dalla L. n. 64 del 1986, art. 14 integrano benefici direttamente accordati dalla legge e competono, quindi, indipendentemente da apposite istanze del contribuente da inserirsi nella dichiarazione annuale o da altre iniziative in sede amministrativa e senza necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio dell’Ufficio. Il diritto a tali agevolazioni, pertanto, può essere fatto valere, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 con domanda al giudice tributario di annullamento dell’atto che, esplicitamente o implicitamente, le escluda (Cass. n 14691 del 2008), nel qual caso l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 c.c. a carico del soggetto che le invoca, trattandosi di elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio fiscale richiesto (Cass. n. 13954 del 2011 cit.; n. 8219 del 2008).
La sentenza impugnata va, in definitiva cassata, con rinvio della causa alla CTR della Puglia in diversa composizione, per l’esame della spettanza delle agevolazioni, da condursi nel rispetto del principio ed entro i limiti temporali sopra precisati, e per la regolamentazione delle spese, anche, del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Puglia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 05-07-2010, n. 22597 EDILIZIA E URBANISTICA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La disposizione dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, secondo cui è possibile decidere la causa con sentenza semplificata quando se ne ravvisi – in sede cautelare – la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, è estensibile in via interpretativa alle cause decise in udienza pubblica (T.A.R. Lazio, sez. Latina, 29 gennaio 2008; T.A.R. Campania, sez. VIII, 24 settembre 2008, n. 10731).

2. L’atto indicato in epigrafe (parere dell’Ente Parco Nazionale del Circeo su richiesta di concessione edilizia in sanatoria ex art. 32 della L. n. 47 del 1985), in buona parte favorevole all’odierna ricorrente, viene impugnato in questa sede nei soli due punti contrari alla richiesta della medesima:

a) "realizzazione di una tettoia, da considerare, a tutti gli effetti come un’ulteriore volumetria aggiuntiva, per una superficie non residenziale pari a 35.05 mq in difformità del Nulla Osta n. 841 del 18/08/1960";

b) "realizzazione di un forno di dimensioni in pianta pari a 2.0 m x 1.8 m in difformità del Nulla Osta n. 841 del 18/08/1960".

3. La motivazione dell’atto impugnato sui due punti in questione si ricava dalle premesse del provvedimento, secondo cui si tratta di opere "costituenti corpi separati e distinti dall’abitazione preesistente", che non rientrano "nella fattispecie di cui all’art. 31 della L. n. 47/85, che prevede la sanabilità delle sole opere abusive ultimate entro il 1.10.1983, e che contrastano con il contesto tutelato (ai sensi del R.D. 285/34 e della legge 394/90) influendo negativamente sulla conservazione dell’ecosistema dell’area in esame inclusa nel sito di importanza comunitaria (SIC) Promontorio del Circeo zona Quarto caldo IT 6040016, di cui al D.M. 03.04.2000 del Ministero dell’Ambiente ed in Zona a Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva CEE 79/409, risultando quindi incompatibili rispetto ai parametri istruttori della Zona Omogenea 1 "Quarto Caldo" così come definiti dalla Comunità del Parco Nazionale del Circeo, dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio – Atto n. I1355 del 19.06.02 – e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Servizio 5 Gestione ASFD n° 5005 del 18.07.02".

Nelle medesime premesse si richiamano anche le ordinanze di demolizione n. 65/2000, n. 127/2001 e n. 2/2002, e si fa riferimento anche al fatto che le opere non rientrano tra quelle ultimate entro il 1.10.1983.

4. Parte ricorrente sostiene:

a) che il riferimento alle opere realizzate dopo il 1983 riguarda solamente gli abusi sanzionati con le ordinanze di demolizione n. 65/00, 127/01 e 2/02, ma non il forno e la tettoia;

b) che il forno e la tettoia non contrastano con le esigenze di tutela paesaggisticoambientale, trattandosi di opere inserite in zona antropizzata ed assentite dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.

5. Il ricorso è fondato sotto il profilo motivazionale, in quanto:

– dalla motivazione del provvedimento non è dato comprendere con chiarezza – data la complessità del quadro degli interventi edilizi attinenti all’immobile in questione – l’esatta portata oggettiva del riferimento alla data di ultimazione delle opere;

– il provvedimento non reca una motivazione sufficientemente adeguata e differenziata in ordine all’oggettivo impatto delle opere in questione sulle esigenze di tutela ambientale, avuto riguardo alla dimensione delle stesse ed anche al correlativo contestuale parere favorevole su altri abusi edilizi;

– non risulta sufficiente, alla stregua di un criterio di ragionevolezza, giustificare il diniego in base al semplice dato della separazione fisica del manufatto dal resto dell’edificio.

6. Il ricorso deve quindi essere accolto, con annullamento del parere negativo qui impugnato (nella parte relativa al forno e alla tettoia), salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II – bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto annulla l’atto impugnato nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione Lavoro Sentenza n. 515 del 2006 CASSAZIONE PENALE Ricorso

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Svolgimento del processo

1. Con ricorso del 29 giugno 1998 Pretore di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, R. R., premesso che aveva lavorato alle dipendenze dell’ente P. I. del 19 gennaio 1987 al 15 settembre 1997, data in cui aveva presentato le dimissioni; che a seguito di varie vicende, caratterizzate da atteggiamenti asseritamente discriminatori e irriguardosi dei suoi diritti da parte dell’ente datore di lavoro, era venuta a trovarsi in una situazione di estremo disagio, che l’aveva indotta, a presentare la dichiarazione di dimissioni; che quando ciò era avvenuto si trovava in una situazione di grave perturbamento psichico e scoramento morale, tale da impedirle di adottare decisioni coerenti con la sua effettiva volontà; che l’atto compiuto era per lei gravemente pregiudizievole, in quanto era venuta a trovarsi senza lavoro e senza aver maturato il diritto ad alcun trattamento pensionistico, pregiudizio aggravato dallo stato di disoccupazione del coniuge.

Tutto ciò premesso, conveniva in giudizio la società P. I. spa (succeduta all’ente P. I.) per sentir dichiarare l’annullamento e l’inefficacia dell’atto di dimissioni, con conseguente reintegra nel posto di lavoro e condanna della società al pagamento in suo favore di tutte le somme dovute per retribuzioni non corrisposte dal 16 settembre 1997 fino alla data di riammissione al lavoro, oltre alla regolarizzazione contributiva.

La società convenuta si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza del 17 novembre 1999 ? 29 febbraio 2000 il giudice adito respingeva il ricorso con compensazione delle spese di lite; pronuncia questa che veniva poi confermata, con sentenza del 6 luglio – 20 agosto 2001, dalla Corte d’appello di ancona, adita dalla R. con atto d’impugnazione, cui resisteva la società.

Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la lavoratrice con un unico motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso la società intimata.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso la R. ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 428 Cc nonché il vizio di motivazione contraddittoria ed insufficiente.

In particolare la ricorrente si duole del fatto che i giudici di merito non abbiano motivato in modo adeguato nel ritenere non raggiunta la prova dell’allegata situazione di incapacità naturale in ragione delle sue compromesse condizioni psichiche al momento della dichiarazione di recesso dal rapporto.

2. Il ricorso è fondato.

3. Deve innanzi tutto considerarsi in linea di principio che (ex articolo 428 Cc) la situazione, anche transitoria, di incapacità di intendere e volere del dichiarante, da qualsiasi causa dipendente, comporta l’annullamento del negozio giuridico unilaterale, ancorché ricettizio, pur in mancanza della sua riconoscibilità da parte del soggetto destinatario dell’atto, sempre che sussista il grave pregiudizio del suo autore, cui poi è riservata – unitamente a successori ed aventi causa – la legittimazione all’azione di annullamento (articolo 1441 Cc) l’incapacità naturale, al pari dei vizi della volontà, quale la violenza, l’errore ed il dolo, inficia la facoltà di autodeterminazione del dichiarante.

Tuttavia, a differenza di questi ultimi che hanno incidenza ab externo sul processo volitivo (per essere questo alterato da un?azione compulsiva di altri o dall’esistenza di circostanze di fatto idonee a determinare una falsa rappresentazione nell’autore dell’atto), l’incapacità naturale impedisce ab intrinseco la cosciente e libera autodeterminazione del soggetto, sicché diversi ne sono i presupposti e diversi sono gli accertamenti in fatto che ne conseguono.

4. La fattispecie prevista dal cit. articolo 428 Cc è stata più volte presa in considerazione da questa Corte che ha elaborato alcuni principi utilmente richiamabili come quadro di riferimento dello stato della giurisprudenza in materia..

4.1. Ricorrente è innanzi tutto l’affermazione secondo cui perché sia ravvisabile una situazione di incapacità di intendere e di volere, quale prevista dalla citata disposizione, non è necessaria la totale esclusione della capacità psichica e volitiva del soggetto agente, essendo sufficiente invece che questi, al compimento dell’atto, si trovi in uno stato di turbamento psichico tale da impedirgli di apprezzare l’importanza dell’atto medesimo e di liberamente determinarsi al suo compimento (Cassazione 4539/02).

Analogamente Cassazione 7344/97 ha affermato che ai fini dell’invalidità di un negozio per incapacità naturale non è necessaria una malattia che annulli in modo totale ed assoluto le facoltà psichiche del soggetto essendo sufficiente un perturbamento psichico tale da menomare gravemente, pur senza escluderle, le capacità intellettive e volitive, anche se transitorio e non dipendente da una precisa forma patologica, impedendo o ostacolando una seria valutazione dei propri atti e la formazione di una cosciente volontà; tale accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito con riferimento al momento della stipulazione del negozio e, pertanto, nel caso di incapacità dovuta a malattia non può prescindere da una valutazione delle possibilità di regresso della malattia manifestatasi anteriormente o posteriormente, per stabilirne la sua sussistenza nel momento indicato (cfr. Cassazione 6756/95).

Anche secondo Cassazione 7784/91 è sufficiente che le facoltà intellettive o volitive risultino diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell’atto e la formazione di una volontà cosciente (cfr. Cassazione 3569/91 e, da ultimo, Cassazione 7485/03).

Anche in epoca maggiormente risalente questa Corte (Cassazione 4955/85) ha parimenti affermato che l’incapacità naturale consiste in ogni stato psichico abnorme, pur se improvviso e transitorio e non dovuto a una tipica infermità mentale o a un vero e proprio processo patologico, che abolisca o scemi notevolmente le facoltà intellettive o volitive, in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione degli atti stessi o la formazione di una volontà cosciente.

Secondo Cassazione 1797/69 è sufficiente la dimostrazione di un perturbamento psichico, anche transitorio, tale da menomare gravemente, pur senza escluderle, le facoltà intellettive del soggetto medesimo, in modo da impedirgli o da ostacolargli una seria valutazione dei propri atti e la formazione di una cosciente volontà.

4.2. Quanto poi alla prova della situazione di incapacità naturale, parimenti ricorrente è l’affermazione che essa può anche essere (e di norma è) indiziaria (con presunzioni semplici). Si è, infatti, affermato (Cassazione 4539/02, cit.) che la prova dell’incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre.

Quindi lo stato di incapacità di intendere e di volere può essere provato in modo indiretto in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cassazione 4344/00).

Si è altresì precisato (Cassazione 4539/02, cit.) che, accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi, prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell’incapacità è assistita da presunzione iuris tantum, sicché, in concreto, si verifica l’inversione dell’onere della prova nel senso che, in siffatta ipotesi, deve essere dimostrato, da chi vi abbia interesse, che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo.

Ad una sorta di presunzione fa riferimento anche Cassazione 11833/97 che ha affermato che quando sussista una situazione di malattia mentale di carattere permanente, ricade su chi pretende la validità dell’atto l’onere di dimostrare l’esistenza di un eventuale lucido intervallo, tale da ridare al soggetto l’attitudine a rendersi conto della natura e dell’importanza dell’atto.

Si è anche precisato (Cassazione 7914/90) che la prova dell’incapacità naturale non deve essere necessariamente riferita alla situazione esistente al momento in cui l’atto impugnato venne posto in essere, essendo possibile cogliere tale situazione da un quadro generale anteriore e posteriore al momento della redazione dell’atto, traendo da circostanze note, mediante prova logica, elementi probatori conseguenti.

Quindi l’incapacità naturale, ove si tratti di situazione non transitoria, ma sia pure relativamente perdurante quale una malattia, può essere provata anche attraverso il dato induttivo costituito dalle condizioni del soggetto antecedenti o successive al compimento dell’atto pregiudizievole (Cassazione 2212/90).

Anche la giurisprudenza più risalente (Cassazione 6506/83) ha affermato che, se è vero che la prova della sussistenza della incapacità naturale al momento della conclusione del contratto incombe a chi ne chieda lo annullamento, però a tal fine può essere utilizzato qualsiasi mezzo probatorio ed il rigoroso criterio della dimostrazione circa la rispondenza temporale dell’incapacità al compimento dell’atto trova opportuno temperamento nella possibilità di trarre utili elementi di giudizio anche dalle condizioni del soggetto anteriori e posteriori all’atto; pertanto, specialmente nei casi di anormalità psichiche dipendenti da malattia, l’accertamento di questa, in un determinato periodo, della sua durata e della sua suscettibilità di regresso o di stabilità o di peggioramento, può offrire chiare indicazioni sull’alterazione della sfera intellettiva e volitiva al momento dello atto.

In conclusione, la prova dei fatti posti a base della domanda di annullamento di un atto per incapacità naturale può essere fornita con ogni mezzo ed anche con elementi raccolti in un giudizio diverso tra le stesse parti o fra altri (Cassazione 2085/95); il convincimento del giudice di merito circa l’esistenza, o meno, dell’incapacità di intendere e di volere del soggetto nel momento in cui ha posto in essere l’atto del quale è chiesto l’annullamento a norma dell’articolo 428 Cc è suscettibile di controllo in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione (Cassazione 10505/97).

4.3. Questi stessi principi trovano poi applicazione anche in caso di domanda di annullamento dell’atto di dimissione del lavoratore dal rapporto di lavoro (cfr. da ultimo Cassazione 7485/03, cit.), con alcune puntualizzazioni quanto alle conseguenze del possibile annullamento dell’atto Questa Corte (Cassazione 14438/00) ha infatti precisato che, nell’ipotesi di annullamento delle dimissioni presentate dal lavoratore per incapacità naturale, il principio secondo il quale l’annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva non comporta il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro, atteso che la retribuzione presuppone la prestazione dell’attività lavorativa, onde il pagamento della prima in mancanza della seconda rappresenta un?eccezione che, come nelle ipotesi di malattia o licenziamento non sorretto da giusta causa o giustificato motivo, deve essere espressamente prevista dalla legge, a nulla rilevando che le dimissioni siano state immediatamente revocate, giacché le dimissioni producono istantaneamente lo scioglimento del rapporto di lavoro.

Analogamente Cassazione 6166/96 ha ritenuto che nell’ipotesi di annullamento delle dimissioni per incapacità naturale del dimissionario, il principio secondo cui la pronuncia di annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva, nel senso che essa comporta il ripristino, tra le parti, della situazione giuridica anteriore al negozio annullato, che si considera come insussistente fin dall’inizio, non comporta il riconoscimento del diritto del lavoratore al trattamento retributivo e previdenziale maturato nel periodo di tempo compreso tra la data delle dimissioni e la decisione di annullamento del giudice di primo grado, atteso che, in tale ipotesi, l’effetto risolutorio delle dimissioni permane fino alla data della sentenza, non essendo configurabile alcun obbligo del datore di lavoro di accettare il lavoratore in azienda prima di tale momento e non potendo quindi profilarsi un?ipotesi di mora del datore di lavoro rispetto ad un rapporto che, prima della sentenza di annullamento, deve considerarsi inesistente.

5. Ciò posto in generale, come quadro di riferimento della giurisprudenza rilevante in materia, venendo ora al caso di specie deve rimarcarsi che la Corte d’appello ha da una parte considerato che da una relazione del Ctu, disposta in un diverso procedimento pochi giorni prima della presentazione delle dimissioni, la R. era risultata «affetta da sindrome ansioso-depressiva con marcati tratti pitiatici in soggetto con immaturità psico-affettiva e tendenza ad interpretare i dati della realtà in maniera soggettiva, parziale, superficiale, e talora erronea»; la stessa relazione evidenziava inoltre che la lavoratrice presentava «impulsività clinicamente manifesta con tendenza ad acting out».

d’altra parte la stessa Corte d’appello ha dichiarato di aderire al menzionato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’incapacità naturale può consistere anche in un «turbamento psichico temporaneo» purché idoneo ad inficiare il processo formativo della volontà del dichiarante.

Però, a fronte del dato conoscitivo costituito dalla menzionata relazione tecnica, che offriva già elementi di valutazione dell’alterazione psichica della lavoratrice e della possibilità di eccessi comportamentali impulsivi (acting out), non ulteriormente esplorati dal Ctu in quanto incaricato in un diverso giudizio avente altro thema decidendum, la Corte d’appello, pur riconoscendo gli «aspetti patologici» della psiche della lavoratrice, non solo non ha ritenuto necessaria una consulenza tecnica ad hoc, ma ha sostanzialmente precorso la sua indagine ulteriore predicando subito la ritenuta inidoneità di «tale quadro psichico», benché «connotato da aspetti patologici», a qualificarsi come possibile situazione di incapacità naturale della R. di procedere alla consapevole autodeterminazione dei propri atti e di rendersi conto delle conseguenze degli stessi.

Viceversa questo quadro psichico, idoneo secondo la menzionata relazione, a determinare «talora» (ossia – in ipotesi – per intervalla insaniae) un?erronea interpretazione della realtà e quindi ad alterare proprio il processo volitivo, andava calato nella fattispecie concreta dell’atto unilaterale posto in essere dalla lavoratrice esaminando la coerenza intrinseca delle sue motivazioni interiori e la possibile significatività di ogni ulteriore circostanza al contorno.

Indagine che i giudici di merito hanno in realtà mancato di fare perché nella già orientata prospettiva dell’enunciato convincimento dell’insussistenza di una seppur temporanea situazione di incapacità naturale, si sono limitati a registrare la sequenza dei fatti.

Hanno potuto constatare come la lavoratrice, assunta come dattilografa ed adibita in prosieguo di tempo ad altre mansioni per effetto di una determinazione datoriale a suo dire illegittima, tanto da essere contestata in sede giudiziaria, non aveva altra mira, insistentemente (se non proprio ossessivamente) perseguita, che quella di riprendere a svolgere le sue mansioni originarie.

Pertanto – hanno accertato sempre i giudici di merito – la R. si consultava (non già con il suo legale, bensì) con un sindacalista in ordine al possibile esito della sua causa di lavoro pendente.

Inoltre aveva un colloquio con un funzionario della datrice di lavoro in ordine alla possibilità di essere ripristinata nelle sue originarie mansioni, evenienza questa che le veniva rappresentata come altamente improbabile.

Ed è in questo contesto che le cose precipitavano nel senso che la R. « subito dopo tale colloquio» sottoscriveva la lettera di dimissioni, predisposta dall’ufficio del personale della società, presentandola poi tre giorni dopo; dimissioni queste che sempre secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata – la Ramposelli dichiarava, in sede di interrogatorio, essere stata «costretta» a rassegnare «perché non era stata reintegrata in mansioni confacenti con il suo stato di salute».

Orbene – non senza pretermettere di rilevare che è tutt?altra questione quella riguardante gli strumenti di tutela del diritto del lavoratore subordinato ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o ad altre equivalenti compatibili comunque con il suo stato di salute – i giudici di merito non potevano esimersi dallo scrutinare la pressione psicologica che aveva orientato i comportamenti della lavoratrice, la coerenza intrinseca dell’atto posto in essere dalla stessa, all’epoca priva dei requisiti per godere di alcun trattamento pensionistico, e la idoneità, pur soggettivamente intesa, dell’atto a raggiungere la finalità dichiaratamente perseguita dalla lavoratrice, per poi coniugare il risultato di questo apprezzamento con il «quadro psichico» di fondo, quale evidenziato dalla relazione del Ctu, al fine di operare una valutazione complessiva della sussistenza, o meno, della prova indiziaria della allegata situazione di transitoria incapacità naturale, intesa quale «turbamento psichico temporaneo», della lavoratrice al momento delle dimissioni.

Invece nella sentenza impugnata c?è uno iato, che ridonda in vizio di motivazione insufficiente, tra l’affermazione da una parte che c?era nella lavoratrice un «quadro psichico ? connotato da aspetti patologici» e, d’altra parte, l’accertamento vuoi delle ragioni soggettive che avevano spinto la lavoratrice a rassegnare le sue dimissioni, vuoi delle circostanze di fatto in cui queste erano maturate.

Per tale ragione – ed in questi limiti – deve essere cassata la pronuncia impugnata con conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna perché proceda ad una nuova valutazione degli elementi indiziari per colmare l’insufficienza motivazionale sopra evidenziata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.