Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-01-2011) 22-03-2011, n. 11344 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 3.8.2010, il Tribunale della Libertà di Catanzaro, rigettava l’istanza di riesame proposta da P.A., avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa nei suoi confronti dal gip dello stesso Tribunale il 17.7.2010, per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e favoreggiamento personale aggravato ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

Il tribunale collocava i fatti all’interno del contesto criminale del coriglianese, caratterizzato,secondo i giudici territoriali, dall’assenza di una leadership riconosciuta, e dall’esistenza di due fazioni in lotta tra di loro, facenti capo, rispettivamente, a B.M. e M.P.S., il primo legato al gruppo di zingari che verso la fine degli anni 90 erano riusciti a costituire una "locale" autonoma rispetto alla ndrina insediata sullo stesso territorio (i termini "locale" e "ndrina" designano particolari articolazioni organizzative della criminalità organizzata del calabrese); il secondo legato, anche per personali rapporti di familiarità, a vecchi uomini "di rispetto" come G. V. e C.A., e ad M.A., figlio del più noto (OMISSIS), da tempo in carcere per plurime condanne all’ergastolo. Le due fazioni, in particolare, si sarebbero contese il monopolio del traffico di sostanze stupefacenti, settore di attività che vedeva il M. in contatto con fornitori di cocaina dell’area milanese, per il tramite della famiglia Presta di Reggiano Gravina.

Il tribunale ricordava che l’esistenza di un’associazione per delinquere di stampo mafioso radicatasi nel coriglianese risultava da numerose sentenze passate in cosa giudicata, la prima emessa dal Tribunale di Rossano il 27.11.1995, che aveva accertato l’affermazione sul territorio della "locale di (OMISSIS)" composta tra gli altri da Ca.Sa. detto "(OMISSIS)", F. G.V., M.A., S.D., C. A., Ma.Gi., R.T. e Ci.Gi..

Il gruppo si era emancipato dalla "locale" di (OMISSIS), guidata da c.G., verso la fine degli anni 80, e aveva attratto nella propria sfera di influenza criminale le ndrine di Altomonte, Francavilla, Cassano, Castrovillari, Saracena, Rossano e San Lorenzo del Vallo. Il Ca. aveva riorganizzato le ndrine conquistate ai propri progetti criminali, perseguendo i propri scopi con la sistematica eliminazione fisica dei soggetti rimasti fedeli al c., fino ad essere coinvolto in vicende giudiziarie che gli erano costate pesanti condanne e una non più interrotta detenzione.

Gli era succeduto tale m., trovatosi però ben presto a fronteggiare l’opposizione interna del F., sfociata nella faida criminale ricostruita dalla sentenza della Corte di Assise di Cosenza del 24.2.2001.

Le tappe successive della faida, nella ricostruzione "giudiziaria" del tribunale, sono oggetto di una sentenza del Dicembre del 2005; al comando della cosca guidata dal m., decimata dai processi e dagli arresti, era subentrato, Pe.Na. detto "(OMISSIS)", e il gruppo aveva perso la sua autonomia, cadendo sotto il controllo del locale di (OMISSIS), costituito da Ab.Fr. con l’autorizzazione della cosca di Ciro.

Uscito dal carcere, F.V. aveva tentato di risollevare le sorti della locale (OMISSIS), ma era stato ucciso.

Le indagini più recenti, infine, avevano ricostruito gli affari della cosca coriglianese, impegnata soprattutto in estorsioni in danno di proprietari terrieri attraverso l’imposizione delle guardianie, nella conquista del monopolio della vendita di video- giochi, in fatti di usura ecc… Il Tribunale si soffermava quindi sulle fonti di prova relative all’assetto organizzativo del sodalizio, tra le quali le attività intercettative, i servizi di ocp, gli arresti, i sequestri di armi e sostanze stupefacenti e, infine, le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia come R.T., Ci.Gi., Ba.Gi., C. A., ca.An., co.Gi., A. C. e Cu.Vi..

I giudici esaminavano quindi gli essenziali aspetti organizzativi della cellula criminale in questione rilevando:

quanto alla disponibilità di armi comuni, che essa si desumeva dalle dichiarazioni rese dall’ A. il 10.10.2007 su un viaggio in (OMISSIS) dallo stesso effettuato insieme a Me.Co. per l’acquisto di armi, una delle quali asseritamente corrispondente quella sequestrata su sua indicazione; riscontrate da quelle di co.Gi., Ba.Gi. e R.T. e dal contenuto della conversazione n. 170 del 2.11.2008, intercettata nei confronti del D.I. e di tale G., riferita all’uso di una pistola a scopo intimidatorio da parte del M.; e della conversazione delle ore 17,47 del 5.10.2008, captata all’interno dell’autovettura in uso a C.P. tra quest’ultimo, l’omonimo zio e M.A., nel corso della quale il M. ricordava di avere poco tempo prima trasportato a C. armi e droga.

Peraltro, la disponibilità di armi era stata clamorosamente confermata, nel tempo, dai sanguinosi agguati che avevano caratterizzato le locali faide criminali.

Secondo l’ A. e altri collaboratori, inoltre, la cosca disponeva di una cassa comune alimentata dai proventi delle illecite attività dei sodali e che a sua volta forniva i fondi per il pagamento di spese legali, per l’esercizio di attività usurarie, per l’acquisto di sostanze stupefacenti, per il pagamento degli "stipendi" degli associati ecc….

La cosca sarebbe stata particolarmente attiva anche nel settore del taglieggiamento della attività commerciali e imprenditoriali, attraverso la sistematica imposizione del "pizzo", pratica criminale che oltre che dalle dichiarazioni dei collaboratori risultava dal contenuto di alcune conversazioni intercettate, come quella, già ricordata, n. 170 del 2.11.2008.

L’analisi della gravità indiziaria per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, procedeva, nelle valutazioni dei giudici territoriali, dalla considerazione della forma non particolarmente strutturata dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti secondo il modello legislativo, e dei molteplici modi dell’esplicazione all’effectio societatis.

Con riferimento allo specifico gruppo criminale oggetto di una delle imputazioni cautelari, cioè quello che sarebbe stato diretto da M.P., il tribunale ne riteneva l’esistenza sulla base di molteplici fonti di prova, tra le quali numerose intercettazioni telefoniche, sequestri di droga, arresti, dichiarazioni di collaboratori di giustizia ecc, ricordando tra le altre le dichiarazioni dell’ A..

Prima di procedere all’analisi degli indizi a carico del ricorrente, il tribunale premetteva un’ampia digressione sui principi in materia di valutazione delle propalazioni accusatorie dei soggetti indicati dall’art. 210 c.p.p., e concludeva nel senso di una generale valutazione di attendibilità di tutti i collaboratori di giustizia autori di contributi dichiarativi nel corso delle indagini.

Infine, i giudici territoriali indicavano le specifiche risultante di prova a carico del ricorrente, ricordando:

1) in ordine al reato di cui all’art. 416 bis c.p.;

a) le indicazioni sul P. emerse a margine della perquisizione eseguita il 16.2.2007 all’interno di un appartamento in via (OMISSIS) che aveva portato al sequestro di somme in contanti, assegni e cambiali per un valore complessivo di oltre Euro 600.000; dalle conversazioni successivamente intercettate, sarebbe emerso che il P. aveva assecondato l’intenzione del M. e degli altri sodali, di attribuire proprio a lui la titolarità dei beni, giustificandola con la sua professione di avvocato.

Dell’episodio in questione aveva riferito anche A.C., sulla base delle informazioni asseritamente fornitegli da P. F. e dallo stesso P.. b) la stessa attività di impropria "assistenza" prestata al M., quando il P. avrebbe suggerito false versioni dei fatti a personaggi vittime delle attività usurarie dello stesso M., per eludere l’accertamento della natura illecita di quei rapporti finanziari;

2) in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. c) le dichiarazioni di A.C., secondo la quale il M. spacciava cocaina anche in (OMISSIS), facendosela recapitare presso la propria palestra, dove il P. ne testava la qualità;

il collaboratore aveva poi specificato i ruoli dei singoli soggetti indicati come stabilmente coinvolti nell’illecito traffico, precisando che tra i grossisti che rifornivano il M. vi erano membri della famiglia Presta; e aveva fornito numerosi dettagli sulle modalità con cui il clan M. gestiva l’illecito traffico;

d) le convergenti dichiarazioni di Cu.Vi., che aveva tra l’altro accennato a rapporti diretti tra uno dei Presta e il P., indicando la partecipazione di quest’ultimo ad un incontro in cui lo stesso collaborante aveva ottenuto di essere personalmente inserito nel traffico di sostanze stupefacenti;

e) le dichiarazioni di R.L., già sentimentalmente legata al P., che aveva tra l’altro riferito di avere appreso dal ricorrente che la palestra gestita dal M., dotata di un sistema di video sorveglianza, era un punto di riferimento per il traffico di cocaina, e aveva confermato i compiti di "assaggiatore" del P.;

f) l’esito delle intercettazioni; il tribunale ricorda, in particolare, la conversazione nr. 1380 del 29.1.2007, nel corso della quale M.S. accenna al "regalo" di trenta grammi di cocaina fatto dal M. al P., e fa il nome di uno dei fornitori del ricorrente;

g) il sequestro di un quantitativo di droga nei confronti di tale Padano Sabatino, risultato poco prima in frenetici contatti telefonici con il ricorrente;

h) le dichiarazioni di Mi.Gu., esplicito nell’indicare il P. tra i componenti dell’associazione in questione, per conto della quale il collaborante svolgeva le mansioni di corriere;

3) in ordine al reato di cui all’art. 378 c.p. (capo 28);

l) il tribunale riprende la vicenda della perquisizione del 16.2.2007, rilevando che le risultanze istruttorie dimostrerebbero che titoli e somme di denaro erano stati rilasciati al M. in corrispettivo di prestiti usurari, e che lo stesso debitore, S.S., aveva cercato di concordare con il M. e il P. una versione dei fatti che dissimulasse la riferibilità di quei valori ad una causa usuraria.

Ricorrono i difensori, lamentando con il primo motivo il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) c) ed e), in relazione alla tecnica motivazionale asseritamente seguita dai giudici territoriali che si sarebbero limitati a recepire acriticamente le argomentazioni dell’ordinanza cautelare, senza in alcun modo dar conto, con autonome valutazioni, dei rilievi difensivi. Il tribunale avrebbe inoltre illegittimamente utilizzato come fonti di prova le dichiarazioni rese dai collaboranti oltre il termine di centottanta giorni previsto dalla L. n. 81 del 1992, art. 16 quater; avrebbero trascurato nella sostanza di considerare che dette dichiarazioni non provengono da testi estranei al processo, mancando di sottoporle ad un rigoroso vaglio critico; le stesse dichiarazioni per il loro contenuto non sarebbero suscettibili di riscontrarsi a vicenda, non avendo il Tribunale considerato che si trattava più che altro di informazioni de relato o "riportanti nude confessioni stragiudiziali"; e avrebbe disapplicato i principi in materia di valutazione della testimonianza indiretta, nella parte in cui le dichiarazioni de relato fondate su notizie apprese dai collaboratori dallo stesso imputato, erano state smentite da quest’ultimo; carente sarebbe il giudizio sull’attendibilità dei collaboratori; contraddittorie le indicazioni di prova sul ruolo del P. nel traffico di droga e sull’identità dei suoi fornitori.

Nel ricorso sono analizzate specifiche indicazioni del Cu., della R., dell’ A., per rilevarne contraddizioni, incoerenze e illogicità, trascurate dai giudici territoriali, come a proposito della presunta localizzazione del centro dei traffici di droga dell’associazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 all’interno della palestra gestita dal M., che non si presterebbe affatto a convegni di natura illecita, come si evincerebbe senza dubbio alcuno dalla planimetria dei locali prodotta dalla difesa.

Nel dettaglio delle due ipotesi associative, la difesa contesta la logicità delle valutazioni dei giudici territoriali sia sotto il profilo oggettivo che oggettivo; riguardo all’associazione mafiosa di cui al capo 1), le dichiarazioni dei collaboratori sarebbero troppo generiche, e risulterebbe inoltre una situazione di continuo contrasto tra il M. e gli altri sodali incompatibile con la comune adesione a programmi criminali. Nessun elemento potrebbe trarsi a sostegno dell’ipotesi associativa dai fatti di favoreggiamento contestati al capo 28), non essendo dato rilevare (nella motivazione del provvedimento impugnato, indicazioni concrete sulla consapevolezza del ricorrente di agire nell’interesse di un sodalizio e non, ad es., nell’interesse personale del M.; quanto alla specifica imputazione di favoreggiamento, non sarebbe nemmeno individuabile con certezza il reato presupposto, essendo solo genericamente sospettabile, al più, un non meglio identificata causa illecita sottostante alla consegna dei titoli e dei valori sequestrati. Del tutto priva di motivazione sarebbe, inoltre, riguardo allo stesso reato, l’affermazione della sussistenza dell’aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

In ordine alla struttura associativa finalizzata al traffico di droga, la difesa rileva la mancanza di una vera organizzazione criminale, esclusa anche dalla permanente situazione di conflittualità tra i presunti sodali, e lamenta l’illogica esclusione, da parte dei giudici territoriali, dell’ipotesi che il ricorrente fosse solo un assuntore di droga, e fosse rimasto coinvolto nei fatti solo per acquisti di droga ad uso personale.

Con il secondo motivo, la difesa lamenta il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione dell’ordinanza anche in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

I giudici territoriali non avrebbero tenuto conto della personalità dell’indagato, nè della circostanza che il suo presunto referente criminale, il M., era ormai ristretto in carcere;avrebbero in definitiva considerato solo un pericolo astratto di reiterazione dei reati, l’ultimo motivo attiene alla presunta violazione dei diritti di difesa per l’illegittimo differimento dei colloqui difensivi dell’indagato.

A sostegno del ricorso la difesa ha presentato ampi motivi aggiunti.

Procedendo per ragioni di ordine logico, dalle questioni processuali, e richiamati in proposito, per quanto possa occorrere, gli ampi ed autonomi poteri di accertamento anche in fatto riservati in materia alla Corte di Cassazione ai fini del sindacato di legittimità, (Sez. 3, n. 10504 del 1999, 30.6.1999, Cola ; vedi, Cass., Sez. 5, 24.10.1991, n. 10646; Cass. 19.3.2002, Ranieri), va rilevato anzitutto, sulla questione che si pone come pregiudiziale a tutte le altre, che il provvedimento di differimento del colloquio con il difensore bene può essere motivato basandosi sulla gravità dei fatti riguardanti una pluralità di indagati, al fine di evitare preordinate e comuni tesi difensive (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 2941 in data 21.10.2009, Rv. 245806, Siracusa), soprattutto quando, come nella specie, una consistente quota indiziaria si riferisca al contenuto di conversazioni intercettate, cioè a contesti dialogici che coinvolgono necessariamente più protagonisti, ovviamente interessati a fornire strumentali versioni comuni a confutazione dell’ipotesi accusatoria. Sulla questione della utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, è ormai pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che esse sono comunque utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell’udienza preliminare e nel giudizio abbreviato (S.U., 25 settembre 2008, n.150, Correnti; S.U., 25 settembre 2008, n. 1152; SEZ. U nr. 01149 del 25/09/2008, Magistris). Sempre in tema di fonti di prova utilizzabili, va disatteso il rilievo difensivo secondo cui le dichiarazioni de relato dei collaboratori, nella parte riferibile ad informazioni apprese dallo stesso imputato, dovrebbero ritenersi inficiate dalla smentita dello stesso imputato come fonte diretta, non rientrando tale situazione nella disciplina dell’art. 195 c.p.p. (Corte di Cassazione Nr. 16891 del 10/02/2010, imputato Tolentino). Per il resto, la motivazione della sentenza impugnata resiste alle censure difensive quanto alla valutazione della gravità indiziaria rispetto alle condotte di reato attribuite al ricorrente, salvo quanto si dirà in ordine al rapporto tra l’ipotesi associativa di cui al capo 1) e il reato di favoreggiamento di cui al capo 28).

La tecnica di redazione del ricorso, alquanto diffusa e non sempre molto organica, è spesso caratterizzata da deduzioni soltanto assertive, come riguardo alla censura dello scarso approfondimento, da parte dei giudici territoriali, dell’attendibilità dei vari collaboratori, o riducibili a mere affermazioni di principio, spesso nemmeno condivisibili, come si è detto per le questioni processuali.

Alcune notazioni "di merito" sono poco pertinenti o comunque generiche e/o scarsamente apprezzabili, come quella che vorrebbe dedurre indicazioni favorevoli al ricorrente dalla circostanza, indicata senza specifici riferimenti processuali, che l’attività intercettativa, nella parte concernente utenze telefoniche intestate all’imputato, avrebbe lasciato emergere solo "usuali contatti lavorativi, spesso proprio con le forze dell’ordine, a testimonianza di un’attività professionale non di facciata o di servizio(?)";

così come sono intrinsecamente deboli le argomentazioni difensive basate su altri elementi di segno soltanto "negativo", come la presunta mancata rilevazione di contatti del ricorrente con narcotrafficanti internazionali (ipotizzati peraltro dai giudici territoriali nell’analisi di alcuni viaggi all’estero del ricorrente); o su considerazioni di scarso peso logico, come la presunta contraddizione, più volte sottolineata in ricorso, tra il ruolo di gestore ed "esitatore" dello stupefacente del P., e quello, ritenuto incompatibile, di acquirente di droga, proveniente da diverse indicazioni di prova, bastando rilevare, al riguardo, che anche chi "esita" partite di droga deve prima acquistarle.

Non molto incisive sono poi le contestazioni dell’attendibilità e/o della concludenza indiziaria delle dichiarazioni dei vari collaboratori; riguardo al co., la difesa si impegna in brevissime notazioni, sottolineando che il collaborante si sarebbe limitato a rivelare una conoscenza soltanto "professionale" del ricorrente, "come tale non sodale ma unicamente cliente di altro soggetto, tal ma., fornitore della (OMISSIS) bene", laddove è evidente, piuttosto, che anche nella rievocazione difensiva dei citati contributi collaborativi, emergono contatti certamente non "professionali" del ricorrente negli ambienti del traffico di sostanze stupefacenti e specificamente con sodali del M..

Riguardo a R.L., a parte il rilievo soltanto "descrittivo" della presunta qualità di teste "border line" della donna, che sarebbe stata ammessa anche da un valorosissimo requirente, la difesa si limita a citare non meglio identificate "restanti propalazioni" che avrebbero costituito strumento di vendette personali della dichiarante, ad es nei confronti di un notissimo esponente del mondo dello spettacolo, che non si comprende però, alla stregua del rapidissimo accenno difensivo, quando e in che termini abbia goduto di una qualche ribalta nel presente procedimento; o pretende di trarre elementi di dubbio sull’attendibilità della donna dalle sue, all’evidenza marginali, imprecisioni sulla durata del suo rapporto sentimentale con il P., o dall’inverosimiglianza, affermata in termini assoluti, del narrato della teste su un acquisto di droga presso il clan Forastefano, narrato, peraltro, nemmeno chiaramente focalizzato dalla difesa riguardo al ruolo del P., e comunque riferibile a fatti in nessun modo esclusi dall’ambito dello storicamente possibile. Non sembrano decisive nemmeno le notazioni difensive sulla sospetta progressione delle dichiarazioni del Cu. su un incontro in (OMISSIS), relativamente al quale solo in un secondo momento, rispetto alle prime propalazioni, il collaborante avrebbe ricordato la presenza dell’avv. P., non essendo affatto possibile escludere, soprattutto nell’ambito di una generale ricostruzione di vicende criminali complesse e articolate nel tempo, la graduale focalizzazione di fatti e circostanze provvisoriamente sfuggite alla memoria.

Sembra poi del tutto impropria, per concludere l’esame delle deduzioni difensive in punto di contestazione dell’attendibilità o della concludenza delle indicazioni di prova sottolineate dai giudici territoriali, l’enfatizzazione delle caratteristiche planimetriche della palestra gestita dal M., non fosse che per l’ovvia considerazione che spazi di riservatezza avrebbero potuto comunque essere assicurati ai convenuti impegnati in traffici illeciti, quanto meno in ragione della banale scansione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico dell’esercizio, peraltro dotato, secondo quanto nota opportunamente il tribunale, di sistemi di video sorveglianza esterna.

Più in generale, la difesa non si impegna in realtà in una puntuale contestazione dei passaggi salienti delle argomentazioni dell’ordinanza impugnata, optando piuttosto a vantaggio di una tecnica di replica incentrata su spunti isolati, come tali incapaci di cogliere vizi logico giuridici nella ben più complessa articolazione dell’impianto motivazionale del provvedimento.

La stessa "insufficienza" caratterizza le interlocuzioni difensive sulle due ipotesi associative. A fonte delle numerosissime indicazioni di prova sottolineate dai giudici territoriali, e coerentemente ritenute ascrivibili ad un quadro indiziario di notevole gravità complessiva, la difesa oppone considerazioni corrispondenti a mere opzioni ipotetiche, come la "possibilità" che il P. fosse un semplice consumatore di droga, o la considerazione di elementi "negativi", cioè di ciò che "non" sarebbe emerso a carico del ricorrente, o generiche e assertive deduzioni sull’elemento dell’affectio societatis, rispetto al quale ha assai poco pregio il rilievo dei presunti (ma non meglio analizzati) contrasti tra il M. e gli altri associati, essendo di tutta evidenza che la vita di un’associazione criminale possa essere caratterizzata da momenti di aspro confronto "interno".

Non molto più puntuali sono le censure sul reato di favoreggiamento di cui al capo 28), che peraltro, come si vedrà meglio oltre, sostanzia largamente, alla stregua della contestazione, i modi della partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso di cui al capo 1..

In sintesi, le critiche difensive si appuntano, in diritto, sulla non configurabilità del delitto di favoreggiamento per induzione altrui al mendacio e rilevano l’assenza di indicazioni sul reato presupposto, arbitrariamente individuato dai giudici territoriali nel reato di usura, in assenza di indicazioni essenziali sul fatto tipico, come ad es. la misura degli interessi, e indugiano sui profili soggettivi dell’aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

Anche in questo caso, però, la difesa trascura la necessaria corrispondenza tra i motivi di ricorso e le argomentazioni del provvedimento impugnato, che da conto in realtà in modo del tutto logico e coerente, di tutti i temi di prova connessi alla specifica contestazione. La natura illecita dei rapporti tra il M., il S. e il Ca., emersi dalla perquisizione del 16.2.2007, è logicamente incontestabile, per la stessa necessità dell’intervento del ricorrente come sedicente creditore, in quanto in grado di riferire il fatto costituivo alla propria attività professionale; la specifica connotazione criminale nella direzione della identificazione di sottostanti patti usurari, è altrettanto logicamente desunta dal tribunale non solo in ragione di quanto sarebbe già in qualche misura implicito nella natura "finanziaria" dei rapporti, non altrimenti "sospetti", ma dalle dichiarazioni dell’ A. sulle attività usurarie del M., e dal contenuto di alcune conversazioni intercettate, nel corso di una delle quali il M. manifestava la volontà di appropriarsi, a soddisfacimento del proprio credito, della quota spettante al S. in una società che gestiva una discoteca, modi satisfattivi certo non appropriati a "normali" rapporti obbligatoli.

E costituisce idonea confutazione della tesi difensiva di un intervento del ricorrente esclusivamente limitato all’ambito dei suoi rapporti con il M., la sottolineatura da parte dei giudici territoriali, della diffusa consapevolezza, tra vari sodali (lo stesso A., ad es. ma anche il ma., peraltro direttamente implicato nella vicenda), della disponibilità del P. a sfruttare in modo del tutto improprio le sue qualità professionali a vantaggio degli interessi criminali facenti capo al sodalizio.

Così come il contributo del P. non si sarebbe limitato al suggerimento del mendacio altrui, ma si sarebbe piuttosto esteso ad un ben diverso e diretto coinvolgimento del ricorrente nella vicenda, con la simulazione della propria implicazione per legittime ragioni professionali nei rapporti finanziari in questione, mettendo conto soltanto di aggiungere, al riguardo, che anche sistematiche condotte di favoreggiamento possono finire per essere sussumibili sotto il paradigma della condotta di partecipazione ad un associazione criminale, tracimando i limiti della specifica incriminazione ex art. 378 c.p. (Nel senso che la condotta favoreggiatrice a favore dei componenti di una associazione a delinquere può esser assunta come valido indizio di una partecipazione alla stessa banda criminale, cfr. ad es. Corte di Cassazione, nr. 3461 dell’08/11/1999 Azzone).

Senza dire che la stessa questione della specifica qualificazione della condotta nei termini del delitto di cui all’art. 378 c.p., perde di molto la sua rilevanza, nella misura in cui il ruolo nella vicenda del P. esprime comunque una solidarietà e una convergenza di interessi criminali con la cosca coriglianese, espressa nei modi di un contributo ben identificato e "stabilmente" legato, peraltro, alle qualità professionali del ricorrente, indipendentemente dall’autonoma titolazione giuridica delle sue concrete manifestazioni. Quanto ai motivi nuovi, essi sono largamente contaminati da profili di merito, incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità.

La difesa riesamina la questione dell’attendibilità dei collaboratori di giustizia, peraltro con la tecnica della citazione di singoli incisi delle dichiarazioni, ovviamente selezionati in funzione delle esigenze difensive, senza mai cogliere indicazioni davvero decisive per supporre il mendacio dei dichiaranti, ma soprattutto prescindendo in larga misura dal percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, che si articola secondo una linea di coerenza e di indiscutibile plausibilità logica, soprattutto nell’ottica della gravità indiziaria, nel sottolineare i plurimi contributi dichiarativi sul conto del P., tra i quali non solo quelli della R., del Cu. e dell’ A., ma anche di Mi.Gu.; e fondatamente considera rilevanti, in una visione organica e complessiva delle risultanze di prova, che la difesa pretende singolarmente di svalutare, proponendone un’analisi riduttiva e disarticolata, anche i risultati dell’attività captativa, nella parte in cui rivelano ad. es., i rapporti in materia di droga, comunque in concreto qualificabili nel singolo caso, tra il ricorrente e il M.. Le precedenti osservazioni valgono però essenzialmente in riferimento alle ipotesi associative.

L’ordinanza impugnata va invece annullata proprio relativamente alla specifica imputazione di favoreggiamento di cui al capo 28, per quanto per ragioni diverse da quelle prospettate dal ricorrente.

Ed invero, la sovrapposizione tra il delitto associativo e il reato di favoreggiamento, può sussistere solo quando il favoreggiamento venga posto in essere per la copertura di un singolo reato-fine, ovvero per un reato totalmente estraneo alle finalità dell’associazione, mentre si è visto che nella specie le condotte di favore del P. esprimevano, secondo le valutazioni del tribunale, la sua interazione organica e sistematica con gli altri associati (su questi principi, cfr. Corte di Cassazione N, 40966 del 08/10/2008 SEZ. 6 Pillari), in vista del perseguimento di uno dei fini dell’associazione, cioè la consumazione di reati contro il patrimonio, in essi compresi i delitti di usura, al punto che la rubrica cautelare, nel descrivere la posizione del ricorrente all’interno dell’associazione mafiosa di cui al capo 1), lo indica come "incaricato di compulsare i debitori di mutui contratti a tasso usurano; mentre la stessa imputazione di favoreggiamento è contestata in forma aggravata ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7 in quanto finalizzata ad agevolare la cosca coriglianese. E’ ovvio poi che l’esclusione dell’autonoma rilevanza penale della condotta di favoreggiamento assorte le questioni difensive sull’aggravante mafiosa.

Quanto alle esigenze cautelari, infine, le generiche deduzioni della difesa su un presunto, più o meno specchiato stile di vita del ricorrente non varrebbero certo a superare la presunzione di pericolosità legata al titolo dei reati associativi; ma non appare conferente neanche il rilievo della situazione di detenzione del M., in sostanza implicante l’apodittica affermazione di una mancanza di "autonomia" criminale del ricorrente, peraltro inserito, secondo l’accusa, in un più ampio contesto di rapporti associativi e di plurime relazioni con altri sodali.

Alla stregua delle precedenti considerazioni l’impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio relativamente ai reati di favoreggiamento con il rigetto, nel resto, del ricorso.

Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata relativamente ai reati di favoreggiamento; rigetta nel resto il ricorso. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-06-2011, n. 14467 Possesso animus possidendi

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Svolgimento del processo

C.M.F. conveniva davanti al Tribunale di Biella gli eredi di T.S.: M.G., F., R. e F.M. ved. T.; gli eredi di A. T.: M., P., F., l’erede di A. T.: B.S., gli eredi di T.C.: C. G., R., G., P., F., F., nonchè T.M.A. erede di T.I., ed esponendo di essere proprietaria, per successione testamentaria della signora R.M., della quota dei due quinti dei beni che appartenevano alla de cuius, chiedeva che venisse dichiarato l’acquisto per usucapione, in suo favore, dei restanti tre quinti degli stessi beni, avendoli posseduti per l’intero, unificando il possesso proprio a quello della sua dante; causa, per oltre cinquantanni. Si costituivano in giudizio gli eredi di T. S., i quali eccepivano la carenza di legittimazione passiva dei convenuti eredi di T.A. e, in via riconvenzionale t chiedevano che venisse dichiarato il loro diritto di comproprietà sui beni oggetto della controversia, avendoli acquistati, il loro comune dante causa, per successione testamentaria di R.E. T..

I convenuti C.P. C.F. e T.M.A. si costituivano in giudizio chiedendo di essere estromessi perchè mancavano di legittimazione passiva.

Il Tribunale di Biella con sentenza del 2001 accoglieva la domanda e rigettava la domanda riconvenzionale.

Proponevano appello gli eredi di T.S.: M.G., F., R. e F.M., resisteva la sola appellata G.M.F., la quale proponeva impugnazione incidentale per la correzione degli identificativi catastali dei beni oggetto di causa.

La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 772/2005 accoglieva, parzialmente, l’appello principale, e, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava sia la domanda principale, sia la domanda riconvenzionale. La Corte di appello di Torino osservava: a) che il problema posto dalla controversia si poteva riassumere nella semplice proposizione che il possesso et corpore et animo da parte del comproprietario non implica in sè l’esercizio di una possessio ad usucapionem delle quote spettanti agli altri comunisti, b) per usucapire le quote degli altri coeredi occorreva che il coerede, il quale invocava l’usucapione, avesse goduto del bene stesso in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, tale da evidenziare un’inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non "uti condominus".

La cassazione della sentenza n. 772/2005 è stata chiesta da C.M.F. con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati con memoria.

Gli eredi di T.S.: M.G., F., R., e F.M. hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione

1.= Con il primo motivo, C.M.F. lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 342 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 4). Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo la ricorrente, per aver fondato la sua decisione secondo una prospettazione di fatto e giuridica mai sostenuta dalle parti in causa. Secondo la ricorrente, gli appellanti, originari convenuti, oggi contro ricorrenti, hanno da sempre e unicamente sostenuto che l’elemento i inidoneo al verificarsi dell’usucapione doveva essere individuato nella carenza dell’animus possidendi in capo alla R. e alla C., così come hanno sostenuto che i contatti, le trattative e le richieste di acquisto della quota costituivano interruzione del decorso dell’usucapione, atti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1158 e 922 c.c., a comportare l’acquisto della proprietà e non manifestazione di volontà di opposizione al diritto di possedere a loro volta. La Corte territoriale, cambiando prospettiva ha sostenuto che il possesso esercitato dalle signore R. e C.: essendo un possesso uti condominus, non era di per sè un possesso ad usucapionem nè era stato dimostrato che in quel possesso era stato esercitato ad ceteros escludendosi fine cioè di escludere la possibilità di godimento del bene da parte degli altri proprietari.

Questa tesi, sostiene ancora la ricorrente integra gli estremi di una violazione della norma di cui all’art. 342 c.p.c., secondo cui il Giudice di secondo grado non può riformare la pronuncia impugnata, sulla base di motivi non prospettati dalle parti.

1.1.= Il motivo è infondato e non merita di essere accolto, perchè, la Corte territoriale, ha correttamente osservato e applicato la normativa di diritto sostanziale e di diritto processuale richiamata dalla situazione che ha: esaminato. La decisione, a sua volta, è adeguatamente motivata ed è priva di vizi logici.

1.1.a.= La Corte territoriale era stata chiamata, ad istanza della signora C., ad accertare se il possesso esercitato dalla stessa in ordine ad una quota di un bene in comproprietà con altri, presentasse tutti gli estremi, soggettivi ed oggettivi, nonchè di tempo, di un possesso ad usucapionem al fine di dichiarare l’eventuale acquisto, del bene de quo, per usucapione da parte della signora C.. Ora, secondo la Corte territoriale, la dimostrazione che avrebbe dovuto offrire l’attrice, di un possesso ad usucapionem, non è stata offerta, perchè, la C. si era limitata ad affermare di aver posseduto il bene oggetto di controversia, "animo domini", ma, non aveva dimostrato che il suo possesso, e lo avrebbe dovuto fare, – individuabile nell’ipotesi in esame quale possesso uti condominus – fosse stato; esercitato in termini di esclusività, e, cioè, in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un’inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus". 1.1.b.= La decisione, pertanto, della Corte territoriale non presenta, neppure, un vizio di ultrapetizione perchè non solo non ha alterato gli elementi obiettivi dell’azione ("petitum" e "causa petendi") ma non ha neppure emesso un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), nè ha, attribuito o negato un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato).

2.= Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 degli artt. 922 e 1158 cod. civ. in relazione agli artt. 1141, 1102, 714 cod. civ.. Insufficiente e contraddittorietà nella motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La motivazione adottata dalla Corte territoriale, secondo la ricorrente, apparirebbe contraddittoria perchè, dopo aver escluso la necessità di una vera e propria interversione del titolo del possesso, argomenta il rigetto della domanda di usucapione per la mancanza; di una manifestazione di volontà espressa, o per fatti concludenti portati a conoscenza degli altri compropri etari, di non voler riconoscere il loro diritto a possedere, il che, in sostanza, significa per la mancanza di interversio possessionis. Non solo, ma, la decisione della Corte territoriale, sarebbe sempre a dire dalla rincorrente- contraddittoria anche con la decisione di primo grado, perchè nel giudizio di primo grado, le prove testimoniali espletate hanno acclarato che la signora R.M. negli 1968-1970 ebbe ad effettuare parecchi lavori nell’immobile tra cui la creazione di una stanza da bagno, atti questi che non potevano non integrare un’eventuale – e ove necessaria – interversio possessionis e, comunque, non potevano non : rappresentare la volontà di escludere definitivamente dal possesso gli altri comproprietari.

2.1.= Anche questa censura non coglie nel segno e non merita di essere accolta. Nessuna contraddizione è possibile rilevare nella decisione della Corte di Appello di Torino, perchè essa è fondata su una corretta interpretazione e applicazione del diritto. Le situazioni che la ricorrente ha inteso porre sullo stesso piano (interversio possessionis e passaggio da uti condominus ad uti dominus) sono situazioni assolutamente diverse.

2.1.a. Intanto, è appena il caso di chiarire che il coerede è in effetti, proprio, perchè tale, ad un tempo comproprietario e compossessore dei cespiti ereditati, pertanto, è perfettamente in grado di usucapirne l’intero a seguito del possesso ventennale, pacifico, non violento ed ininterrotto. Tuttavia, perchè ciò accada è necessario non solo il "disinteresse" degli altri coeredi al possesso della cosa, quanto e soprattutto "l’estensione del possesso"’ da parte del coerede, ossia il manifestarsi del suo animm possidendi in termini di esclusività, ergo di proprietà e non già di comproprietà. Il coerede, insomma, che è già compossessore "animo proprio " ed a titolo di comproprietà, non è tenuto ad un mutamento del titolo, ma solo ad una estensione dei limiti del suo possesso.

2.1.b.= Pertanto il coerede, nel possesso del bene ereditario, comune al altri; eredi, per acquistare il bene posseduto non ha bisogno di alcuna i interversione, ciò che conta è esclusivamente l’animus possidendi, il quale, lungi dal trasformare il detentore in possessore, comporta invece la mutazione "qualitativa" di un possesso che già si manifestava in termini proprietari, pur i nell’ambito di una comunione.

2.1.c.= Alla luce di queste essenziali osservazioni appare chiaro che la decisione della Corte territoriale è stata motivata, in modo corretto, coerente con i principi del diritto ed esaustivo nella parte in cui ha escluso la necessità; di una interversione del titolo del possesso ma al tempo stesso ha escluso che l’attrice avesse dimostrato di aver posseduto la quota oggetto di controversia uti dominus e non, invece, come è emerso dagli atti del giudizio, uti condominus.

3.= Con il terzo motivo, la ricorrente, lamenta un’omessa o insufficiente motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5). Secondo la ricorrente la Corte di appello di Torino dichiarando, espressamente, irrilevanti e inutilizzabili le prove dedotte e assunte durante il corso del giudizio, perchè nessuna di quelle prove era diretta a dimostrare un possesso volto ad escludere gli altri comproprietari dalla possibilità di possedere, avrebbe del tutto disatteso ed omesso l’esame delle risultanze probatorie, rinunciando, addirittura, a verificare se dagli elementi istruttori acquisiti al giudizio emergessero indizi rivelatori di un possesso in capo all’attrice o alla propria dante causa che fosse esclusivo e inconciliabile con quello degli altri comproprietari.

3.1.= Anche questa censura non merita di essere accolta perchè – come emerge anche da quanto la stessa ricorrente afferma, la Corte torinese ha adeguatamente motivato la sua decisione e non ha mancato di esaminare le risultanze probatorie acquisite al giudizio. Non vi è dubbio che il ritenere irrilevanti e inutilizzabili le prove dedotte e assunte presuppone un’analisi e un esame particolarmente attento, o se si vuole, è il risultato di una verifica puntuale.

4.= Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., circa il regime di riparto delle spese dei due gradi ( art. 360 c.p.c., n. 3). Ritiene la ricorrente che, avendo la Corte territoriale rigettato la domanda principale e anche quella incidentale, avrebbe dovuto rinvenire una reciproca soccombenza delle parti e ciò avrebbe dovuto suggerire anzi imporre l’integrale compensazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 92 c.p.c..

4.1.= Anche questa censura non merita di essere accolta, perchè, la Corte torinese, ha correttamente individuato una soccombenza e non già una soccombenza reciproca,considerato che la domanda dell’originaria attrice è stata totalmente respinta.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione così come verranno liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre gli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-07-2011, n. 15778 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to secondo motivo, assorbimento dell’incidentale.
Svolgimento del processo

F.W., deducendo di aver subito un’infermità a causa di somministrazioni infette, ha convenuto in giudizio il Ministero della Salute, la regione Piemonte e la ASL (OMISSIS) per il pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992.

Il Tribunale di Tortona ha accolto la domanda nei confronti del Ministero, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della ASL e della Regione.

La Corte di Appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Ministero in quanto tardivo.

Avverso questa pronuncia l’Amministrazione appellante propone ricorso per cassazione con due motivi cui resiste con controricorso F. W., che propone anche ricorso incidentale condizionato fondato su un unico motivo.

La Regione e la ASL non hanno svolto attività difensiva Il Ministero e il F. hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Preliminarmente, deve disporsi la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.

1.- Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente lamenta violazione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 2, comma 1, art. 285 c.p.c., art. 325 c.p.c., comma 1 e art. 326 c.p.c., comma 1, chiedendo a questa Corte di stabilire se "quando un’Amministrazione dello Stato sia rappresentata nel giudizio di primo grado da un legale del libero foro delegato dall’Avvocatura dello Stato a mente del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 2, ed abbia altresì eletto domicilio presso lo studio del medesimo – la notifica della sentenza di primo grado eseguita all’Amministrazione nel domicilio eletto presso il legale delegato sia o meno idonea a fare decorrere il termine per la proposizione dell’appello di cui al combinato disposto delle norme di cui all’art. 285 c.p.c., art. 325 c.p.c., comma 1 e art. 326 c.p.c., comma 1". 2.- Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 7, commi 1 e 2, artt. 114 e 123, chiedendo a questa Corte di stabilire se "nei giudizi aventi ad oggetto istanze di concessione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992 presentate in via amministrativa in data successiva al 1.1.01 ovvero al 21.2.01 – la legittimazione passiva spetti al Ministero della Salute ovvero alla Regione". 3.- Al primo quesito si deve rispondere negativamente, riaffermando il principio enunciato in materia da questa Corte, ed al quale si intende dare continuità, secondo cui "qualora in un giudizio svoltosi fuori della sede degli uffici dell’Avvocatura dello Stato, quest’ultima si sia costituita in rappresentanza dell’Amministrazione convenuta, eleggendo domicilio in luogo diverso dai propri uffici, in base al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 2, la notifica della sentenza di primo grado, ai fini del decorso dei termini per la proposizione dell’appello, deve essere comunque effettuata all’Avvocatura dello Stato presso i suoi uffici, secondo la disciplina dettata dall’art. 11 del medesimo R.D., stante il carattere inderogabile di tale disposizione. Conseguentemente, la notifica della sentenza effettuata al domicilio eletto per il giudizio di primo grado è nulla e, come tale, inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c." (cfr. Ex plurimis, Cass. n. 25359/2009, Cass. n. 6450/2009, Cass. sez. unite n. 4000/96).

Nella specie, la sentenza di primo grado è stata depositata in data 21.12.2005 e notificata al domicilio eletto dall’Avvocatura dello Stato per il giudizio di primo grado in data 10.2.2006, mentre il ricorso in appello è stato depositato il 14.11.2006. Poichè in base al principio sopra enunciato la notifica effettuata al domicilio eletto (presso un procuratore legale esercente nel circondario dove si è svolto il giudizio) deve ritenersi nulla, ne consegue la tempestività dell’impugnazione proposta dal Ministero della salute avverso la sentenza di primo grado.

Il primo motivo del ricorso principale è quindi fondato e deve essere accolto con la cassazione della sentenza impugnata, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello.

4.- Con il secondo motivo il Ministero della salute ha reiterato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva già proposta in primo grado. La Corte d’appello non si è pronunciata sulla questione poichè la ha ritenuta assorbita dalla pronuncia di tardività del gravame. Il ricorrente principale non si limita ora a lamentare l’omissione di pronuncia, ma espone ampiamente le ragioni per la quali, a suo avviso, l’eccezione avrebbe dovuto trovare accoglimento, con conseguente affermazione del difetto di legittimazione passiva del Ministero. Le stesse ragioni sono state poi richiamate e illustrate nella memoria.

Accolto il primo motivo, il difetto di pronuncia pone ora il quesito se alla lacuna decisoria debba rimediarsi attraverso un rinvio al giudice di merito oppure se, in difetto della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte possa statuire sulla questione all’esame, di puro diritto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Benchè in passato la Corte abbia talvolta negato il proprio potere di pronunciare su questioni assorbite e di decidere nel merito quando questo comporti la soppressione di un grado di giudizio (Cass. n. 4804/2007, Cass. n. 6784/2003, Cass. n. 15808/2002), più recentemente questa stessa Corte, rimeditando il problema, ha statuito che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, qualora i giudici di merito non si siano pronunciati su una questione di mero diritto, ossia non richiedente nuovi accertamenti di fatto perchè rimasta assorbita, e la stessa venga riproposta in sede di legittimità, la Corte, una volta accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, può decidere la questione purchè su di essa si sia svolto il contraddittorio, dovendosi ritenere che l’art. 384 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 40 del 2006, art. 12, attribuisca alla Corte di cassazione una funzione non più soltanto rescindente, ma anche rescissoria, e che la perdita del grado di merito resti compensata con la realizzazione del principio di speditezza (Cass. n. 5139/2011, Cass. n. 2313/2010).

5.- Nel caso di specie, sia il ricorrente principale che il lavoratore hanno ampiamente dibattuto sul tema della individuazione del soggetto passivamente legittimato nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto all’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, sicchè la questione, che non necessita di ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. 6.- Tale questione – e così il quesito proposto con il secondo motivo del ricorso principale – deve trovare risposta nel principio enunciato in materia dalla più recente giurisprudenza di legittimità, a cui questa Corte intende dare continuità, secondo cui in tema di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle Usl al Ministero della salute, dovendosi ritenere che il D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123, nel conservare "allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi" in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del Ministero della salute sia in sede amministrativa che giudiziale, così da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 112, comma 2, lett. f), prevedendo il trasferimento alle Regioni – mediante diversi D.P.C.M. susseguitisi nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alle disposizioni di legge – dei soli oneri economici, ricadenti nell’ambito delle competenze amministrative attribuite alle Regioni ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 114 (Cass. 13.10.2009, nn. 21703, 21704, 21706, 21707; Cass. 19.10.2009, n. 22111; Cass. 20.10.2009, n. 22166; Cass. 3.11.2009, nn. 23216 e 23217; Cass. 5.11.2009, n. 23434; Cass. 6.11.2009, n. 23588, cui adde Cass. 17.2.2011, n. 3864 e Cass. 21.2.201 l,n. 4166).

Tale orientamento è stato più di recente confermato dalle Sezioni unite, che con la sentenza n. 12538 del 9.6.2011 hanno osservato, in sintesi, che: a) le disposizioni sul contenzioso contenute nel D.P.C.M. 26 maggio 2000, D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e D.P.C.M. 24 luglio 2003 riguardano solo l’onere dello stesso, ma da esse non si ricava anche una regola processuale sulla legittimazione passiva, nè potrebbe ricavarsi per inidoneità della fonte a disciplinare tale aspetto pur in un mutato contesto costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, che ora assegna alle regioni la competenza residuale in materia di assistenza sociale; b) la L. n. 210 del 1992, art. 5, continua ad assegnare al Ministro della salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la valutazione della commissione medico-ospedaliera; c) questa competenza è stata fatta salva dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123 e sopravvive anche nel mutato contesto di trasferimento alle regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo (ad opera dei cit. D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e D.P.C.M. 24 luglio 2003) e di attribuzione alle regioni della competenza legislativa residuale in materia di assistenza pubblica (ad opera dell’art. 117 Cost., comma 4, riformato). Deve pertanto concludersi, secondo la citata sentenza, che, come il Ministero della salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va proposta l’azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l’indennizzo.

Il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite nella sentenza di cui sopra è il seguente: "nelle controversie aventi ad oggetto l’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute". 7.- La questione sollevata con il secondo motivo del ricorso principale deve quindi ritenersi infondata, con il conseguente rigetto dell’appello proposto dal Ministero della salute ed assorbimento del ricorso incidentale, espressamente condizionato all’ipotesi in cui fosse stato riconosciuto il difetto di legittimazione passiva del Ministero.

Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, sia in relazione all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale sia in relazione al recente consolidarsi della giurisprudenza in materia.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’appello del Ministero della salute; dichiara assorbito il ricorso incidentale; spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-08-2011, n. 17892

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nendosi al rinvio successivamente chiede l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Con atto del 1987, G.A.B. conveniva di fronte al tribunale di Arezzo la propria moglie separata F.F. V.O., assumendo che la Fiorentina spa aveva alienato alla donna un castello, specificando peraltro che il denaro occorrente per l’acquisto ed il restauro era stato fornito da esso attore; chiedeva pertanto di essere riconosciuto unico proprietario dell’immobile, svolgendo in subordine domanda di indebito arricchimento.

Nella resistenza della convenuta, con sentenza non definitiva, l’adito tribunale rilevato il difetto delle necessaria forma scritta, respingeva la domanda principale, mentre disponeva le prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di indebito arricchimento.

Il B.G. proponeva appello immediato avverso la sentenza non definitiva, prospettando la tesi della simulazione relativa.

La controparte resisteva anche a tale impugnazione e la Corte di appello di Firenze rigettava anche tale gravame.

Passata in giudicato tale decisione, il B.G., con atto in data 25.7.2003, ne proponeva domanda di revocazione fondata sul rinvenimento, nel marzo del 2003 di un documento decisivo, di cui egli ignorava l’esistenza.

Si costituiva la controparte, eccependo la tardività dell’impugnazione, la scarsa credibilità intrinseca del documento e la mancanza di prova in ordine all’esercizio dell’ordinaria diligenza in relazione al tempestivo rinvenimento dello stesso. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 2005, dichiarava inammissibile l’impugnazione per revocazione e regolava le spese.

Riportato integralmente il testo del documento in questione, la Corte gigliata rilevava trattarsi di una dichiarazione asseritamente proveniente da persona ormai deceduta e che, redatta in forma di lettera, sarebbe rimasta tra le carte del defunto mittente e non tra quelle del destinatario, dichiarazione peraltro non risolutiva, in quanto riferirebbe di intenzioni e non di fatti avvenuti.

Ma prevaleva il profilo dell’inammissibilità dell’impugnazione, difettando la prova della tempestività dell’impugnazione stessa e della impossibilità di produrre in giudizio quel documento a causa di forza maggiore o fatto dell’avversario. Per la cassazione di tale sentenza ricorre sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria, il B.G.; resiste la controparte con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 398, comma 2, art. 116, art. 187, comma 4 e art. 245 c.p.c., sostanzialmente dolendosi del fatto che la Corte gigliata avesse ritenuto che egli non solo non avesse provato, ma neppure avesse indicato la data di ritrovamento del documento in questione, sostenendo di averlo fatto e di aver spiegato anche le ragioni per cui il ritrovamento era avvenuto nel marzo del 2003 tra le carte del suo defunto parente ad opera di un impiegato dello stesso, ma come di tanto egli aveva avuto contezza e disponibilità solo nel luglio dello stesso anno.

La doglianza non ha pregio; a parte la assoluta inverosimiglianza della ricostruzione operata dall’odierno ricorrente, resta la circostanza della carenza di prova specifica al riguardo, la mancata espressa, tempestiva indicazione della data del ritrovamento e la arbitrarietà della indicazione delle date, non suffragabile con una deposizione testimoniale e adir poco generica: il mezzo non può pertanto trovare accoglimento, non risultando la violazione di alcuna delle norme invocate.

Con il secondo motivo ci si duole di violazione dell’art. 395 c.p.c., nn 2 e 3, lamentandosi che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che la revocazione sarebbe stata richiesta ai sensi del n 2 dell’art. 395 citato, mentre l’odierno ricorrente aveva invocato il n 3 della stessa norma, adducendo di aver ignorato l’esistenza del documento de quo, rendendo così ininfluente la parte delle motivazione con cui si era rilevata la mancata attività da parte sua onde indurre il fratello a produrre il documento.

In realtà, egli ignorava l’esistenza del documento stesso e lo stato dei rapporti tra fratelli e con il comune genitore costituiva la ragione per cui egli non era stato informato della esistenza di quel documento donde la sussistenza della causa di forza maggiore.

La doglianza, anche esaminata sotto il profilo dell’art. 395 c.p.c., n 3, non ha pregio; invero, la fantasiosa e non provata ricostruzione dei rapporti familiari costituisce una giustificazione assai poco credibile della vicenda, atteso che il genitore era deceduto nel corso del processo di primo grado, ed è quanto meno presumibile che le sue carte siano state oggetto di attento esame da parte degli eredi.

In ogni modo, il concetto di forza maggiore rilevante ai fini della applicazione delle norma impugnata non comprende certo ipotesi di scarsa attenzione o di errata percezione di una documentazione disponibile per la parte che la invoca.

Anche tale mezzo non può pertanto trovare accoglimento.

Il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 116 e 215 c.p.c.; in realtà, la doglianza, a parte una poco argomentata affermazione di non disconoscimento del documento, critica la valutazione che dello stesso è stata data dalla Corte gigliata, che ne aveva rilevato la scarsa incidenza sulla ricostruzione dello svolgimento dei fatti, peraltro sulla sola base della asserzione secondo cui la lettera de qua sarebbe la prova documentale della simulazione dell’atto di vendita del castello.

A parte la considerazione secondo cui la interpretazione dei documenti è affidata istituzionalmente all’apprezzamento discrezionale del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità, purchè rispettosa dei canoni logici e tecnici che devono sorreggerla, nella specie non si accenna neppure a quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati, nè si procede ad una analisi specifica del documento in questione, con precisazione dei motivi per cui lo stesso dimostrerebbe che vi fosse stata simulazione, così rivelando una assoluta genericità, che non può che portare al rigetto del motivo e, con esso, del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.