Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-04-2011) 25-05-2011, n. 20944 Scriminanti

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edendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 18 marzo 2010, la Corte di appello di Bologna, sull’appello del P.M. e della parte civile, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, dichiarava C.A. responsabile del reato di cui all’art. 646 cod. pen. e lo condannava alla pena di giustizia.

All’imputato era addebitato di essersi appropriato, in concorso con G.E., quali soci della ditta Luvi s.a., di un autocaravan di cui avevano la disponibilità in forza di un contratto di locazione della durata di un anno, stipulato il 15 ottobre 2002 per un canone di circa 37.000 Euro.

Esponevano in fatto i giudici di merito che, dopo il primo acconto di 3.000 Euro, la ditta Luvi non effettuò alcun versamento dei canoni, non restituendo l’autocaravan, nonostante le reiterate richieste della società noleggiatrice e nonostante il decorso del termine di durata del contratto di noleggio; che nel gennaio 2004, a seguito di denuncia del titolare della ditta noleggiatrice, l’autocaravan veniva rinvenuto presso la sede della Luvi, mentre i soci lo predisponendo per un viaggio a Milano.

2. Avverso la suddetta sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, con cui denuncia:

– la violazione della legge penale e il vizio della motivazione, in ordine all’integrazione dell’elemento soggettivo del reato, mancando nell’imputato l’animus proprio del delitto in esame. L’imputato si era attivato presso una banca per ottenere il finanziamento necessario per acquistare l’autocaravan, e non aveva, a differenza del socio, cercato di occultare il bene;

– la erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione, in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato, basata su prove inesistenti e contraddittorie. Il ricorrente invoca l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 50 cod. pen., in via putativa, per aver ritenuto di poter legittimamente trattenere l’autocaravan in attesa dell’ottenimento di un finanziamento.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Quanto al primo motivo, deve osservarsi che il provvedimento impugnato ha, dopo una compiuta analisi in fatto della fattispecie portata al suo esame, ritenuto sussistente la condotta appropriativa contestata dal pubblico ministero, in considerazione del fatto che la società querelante aveva concesso in locazione finanziaria l’autocaravan e che, a seguito della morosità dei canoni e della scadenza del contratto, il contratto era stato risolto con richiesta, senza esito, di restituzione del bene: in altri termini, nonostante la morosità, la scadenza del contratto e la puntuale richiesta della società, il ricorrente non aveva restituito il bene, utilizzandolo uti dominus per un viaggio a Milano per trasportare materiale per una fiera.

La Corte di merito ha altresì considerato che a nulla rilevava al fine di escludere l’elemento psicologico del reato, la circostanza, dedotta dall’imputato, di aver chiesto il finanziamento per acquistare l’autocaravan, in quanto, anche dopo aver appreso del diniego della banca, aveva persistito nel non voler restituire il bene.

Tale conclusione non è affatto illogica, come sostiene il ricorrente, perchè incompatibile con un preteso animus dominus, in quanto, come già affermato da questa Corte Suprema, l’intenzione di adempiere e di restituire il maltolto fa venir meno il dolo nel delitto di appropriazione indebita, solo quando risulti in modo certo, nel momento dell’abuso di possesso, la detta intenzione e questa sia accompagnata dalla certezza della possibilità di restituzione (Sez. 2, n. 9416 del 27/05/1981, dep. 24/10/1981, Budellacci; Rv. 150668; Sez. 2, n. 7442 del 02/02/1977, dep. 09/06/1977, Fiorillo, Rv. 136173). Circostanza, questa, che la Corte di appello ha, come si è detto, motivatamente escluso.

Quanto alla responsabilità del C., la Corte di merito ha evidenziato che entrambi i soci erano risultati partecipi della decisione di destinare l’autocaravan per il viaggio di Milano, in quanto furono trovati presenti presso la sede della Luvi all’arrivo dei carabinieri, mentre stavano apprestando il mezzo per la partenza.

Il concorso nel reato, secondo la Corte di appello, non poteva essere escluso per il solo fatto che il C. avesse dichiarato ai carabinieri che l’automezzo era ancora presso la loro sede, posto che la condotta appropriativa si era già consumata.

A fronte di detta motivazione, che non appare nè carente nè affetta da illogicità manifeste, il ricorrente sollecita una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio, al fine di fornire argomenti convincenti nella ricostruzione difensiva.

Come è stato più volte ribadito da questa Suprema Corte, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata e convincente, valutazione delle risultanze processuali.

3. Parimenti connotata dalla medesima inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio è la doglianza, espressa anche in termini generici, contenuta nel secondo motivo, nella parte in cui contesta il ragionamento seguito dai giudici di merito per individuare la responsabilità del ricorrente.

Quanto, infine, alla invocata esimente ex art. 50 cod. pen., la doglianza appare manifestamente infondata. Va ribadito, infatti, che non è applicabile la scriminante putativa del consenso dell’avente diritto, ove debba escludersi, in base alle circostanze, la ragionevole persuasione di operare con l’approvazione della persona che può validamente disporre del diritto (Sez. 2, n. 4493 del 07/12/1977, dep. 15/04/1978, Volgger, Rv. 138625).

Come precisato dalla sentenza impugnata, la volontà della parte offesa di riottenere il bene noleggiato era stata espressa più volte ai soci della Luvi e anche poco prima di recarsi dai carabinieri per denunciare i fatti di cui era rimasta vittima. Pertanto, quando costoro furono sorpresi ad organizzare il viaggio verso Milano dell’autocaravan, erano ben consci di agire contro la volontà dell’avente diritto.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 09-06-2011, n. 5182 Silenzio della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il Signor Giuseppe Mazzitelli sostiene che si sia maturato il silenzioinadempimento sulla diffida notificata in data 19 ottobre 2010 nei confronti dell’Agenzia delle entrate che non ha provveduto a rispondergli.

Il ricorrente, per quel che si evince dalla lettura dell’atto introduttivo del ricorso qui in esame e dall’atto di diffida ad adempiere notificato all’Amministrazione resistente, pretende la restituzione della somma di Euro 5.118,85 versata dallo stesso odierno ricorrente in occasione della dichiarazione dei redditi ed illegittimamente trattenuta dall’Amministrazione in quanto facente parte dell’ammontare delle "diarie per ispezioni a società cooperative dal 2000 al 2004 (che) non sono state rimborsate" (così, testualmente, nell’ultima pagina dell’atto di diffida).

In altri termini il ricorrente, premesso che egli ebbe a versare l’imposta dovuta sommando ai redditi percepiti anche l’ammontare delle erogazioni ricevute per l’attività di ispettore di cooperativa e che tali erogazioni, per quanto chiarito dalla Corte di Cassazione e dalla Corte tributaria centrale, stante la loro natura "risarcitoria" non avrebbero dovuto sommarsi al reddito, ha chiesto all’Amministrazione finanziaria di procedere alla liquidazione in suo favore delle suindicate somme, operazione che detta Amministrazione avrebbe dovuto già effettuare d’ufficio ed in ordine alla quale, comunque. L’interessato ebbe a presentare domanda di rimborso.

Conseguentemente, posto che sono trascorsi i termini per la conclusione del relativo procedimento, il ricorrente propone ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. al fine di ottenere l’accertamento giudiziale dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in ordine all’istanza di rimborso.

2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione finanziaria intimata sia eccependo l’inammissibilità del ricorso proposto per genericità della domanda così come formulata sia contestando le avverse prospettazioni.

Nella Camera di consiglio del 9 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

3. – Il Collegio deve rilevare l’inammissibilità del ricorso in quanto improponibile per la natura dell’interesse sotteso alla richiesta di parte ricorrente.

Ed invero, secondo principi costantemente ripetuti dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultima, Cons. Stato, Sez. V, 9 ottobre 2007 n. 5284 e Sez. VI, 4 settembre 2006 n. 5105), è inammissibile il ricorso proposto al fine di accertare il silenzio formatosi sull’istanza presentata all’Amministrazione ed in ordine alla quale essa non ha provveduto espressamente, per come richiesto dall’art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 (domanda proponibile nel passato ai sensi dell’art 21 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nel testo introdotto dall’art. 2 della legge 21 luglio 2000 n. 205 e dal 16 settembre 2010 ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.), allorché il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 2006 n. 3009).

Nel caso di specie la cognizione delle controversie inerenti il rapporto sottostante, come correttamente segnalato dalla difesa erariale, spetta al giudice tributario.

Infatti, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (come modificato dall’art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001), appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché le sovraimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio, sicché sulle cartelle esattoriali emesse per la riscossione di tributi asseritamente dovuti all’Erario, la giurisdizione non spetta al giudice amministrativo, bensì a quello tributario (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 5 gennaio 2010 n. 46); e ciò anche se venga impugnato un silenzio rifiuto su di una istanza di autotutela (cfr. T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 10 ottobre 2008 n. 2566, T.A.R. Lazio, Sez. II, 2 gennaio 2009 n. 17), posto che l’ambito della giurisdizione delle Commissioni tributarie è disegnato attorno all’ambito sostanziale del tributo e del rapporto tributario, restando indifferente al contenuto della domanda giudiziaria ovvero alla forma di manifestazione della volontà impositiva della P.A. (cfr., sul punto, Cass., SS.UU., 15 maggio 2007 n. 11081)

4. – Né può sostenersi che il nuovo impianto dell’azione di accertamento di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. abbia esteso la platea delle ipotesi rispetto alle quali è possibile adire il giudice amministrativo al fine di ottenere una decisione di illegittimità di qualsivoglia inerzia dell’Amministrazione mantenuta nei confronti di una richiesta di un soggetto privato, sia persona fisica che impresa.

Appare infatti evidente che, per quanto emerge dalla semplice lettura del comma 1 dell’art. 31 c.p.a., laddove il legislatore del 2010 ha espressamente riferito il presupposto della proposizione della domanda alla circostanza che siano "Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo", la riformulazione delle disposizioni disciplinanti l’azione sul silenzioinadempimento abbia mantenuto circoscritto l’ambito operativo dell’istituto processuale, limitando l’esperimento di tale mezzo di tutela alle sole ipotesi in cui trovi applicazione l’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e, quindi, allorquando venga in emersione un rapporto tra esercizio di potestà autoritativa (dell’Amministrazione che avrebbe dovuto provvedere) e posizione di interesse legittimo (di colui che ha presentato l’istanza) e non solo (e non tanto) una (semplice e qualsivoglia) inerzia comportamentale di una Amministrazione.

Ne deriva che, in tutti i casi in cui non si ravvisi un rapporto sottostante caratterizzato dal binomio potereinteresse, l’inerzia mantenuta dall’Amministrazione a fronte di una pretesa di un soggetto privato non può trovare tutela dinanzi al giudice amministrativo nelle forme di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., non sussistendo i presupposti normativi che rendano proponibile tale domanda giudiziale.

5. – In ragione di ciò che fin qui si è esposto il ricorso va dichiarato inammissibile.

La peculiarità giuridica del tema trattato costituisce valido presupposto per indurre il Collegio, in applicazione dell’art. 92 c.p.c. novellato, per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-06-2011) 22-06-2011, n. 25175Conflitti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Giudice di pace di Roma declinava in favore del Tribunale di quella stessa sede, la competenza per materia, in ordine al giudizio a carico di Seria Maria Vittoria, imputata del delitto di ingiuria aggravata, ai sensi dell’art. 594 c.p., comma 4, motivando che la aggravante comportava la competenza del tribunale.

Il Tribunale di Roma sollevava conflitto negativo di competenza, opponendo che a norma del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, comma 1, lett. a), recante Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace a norma della L. 24 novembre 1999, n. 468, art. 24, il titolo del reato radica la competenza del Giudice di pace, senza che, in proposito, assuma alcun rilievo la ricorrenza della aggravante di cui all’art. 594 c.p., comma 4. Il conflitto negativo è ammissibile in quanto ambedue i giudici hanno rifiutato di prendere cognizione del medesimo fatto.

Ritiene la corte che debba essere dichiarata la competenza del giudice di pace di Roma in quanto il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, comma 1, lett. a), colla menzione dell’art. 594 c.p., comprende tutte le ipotesi previste nell’articolo e, pertanto, anche quella aggravata del comma 4 (Sez. 1^ 31 marzo 2010 n. 15465, rv.

246940).

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 12-07-2011, n. 6219 Prodotti agricoli

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con l’impugnativa in esame, la parte ricorrente ha impugnato, per l’annullamento, l’atto – comunicato con nota inviata ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 118 del 1999 ricevuta nel mese di ottobre 1999 – con cui AIMA (ora AGEA), con riferimento alle due annate 1995/96 e 1996/97, ha riportato i dati relativi al prelievo supplementare derivante dalla compensazione effettuata a livello nazionale.

In sintesi, la parte ricorrente ha proposto le seguenti censure:

– illegittimità della assegnazione retroattiva delle QRI per violazione dei principi di derivazione comunitaria di certezza del diritto e di affidamento, oltre all’illegittimità del D.M. 17 febbraio 1998 che ha consentito ad AIMA l’accertamento dei dati di produzione di latte solo in via presuntiva;

– mancanza di motivazione dei dati relativi alla compensazione nazionale;

– illegittimità della richiesta di prelievo in quanto basata su dati presupposti (come le assegnazioni di QRI) sospesi in via giurisdizionale;

– illegittimità della nota dell’ottobre 1999 in quanto si limita a confermare i dati contenuti in quella analoga di luglio 1999, poi sostituita con quella impugnata in questa sede;

– non corretta imputazione degli interessi in quanto la comunicazione è arrivata prima nel mese di luglio 1999 e poi nel mese di ottobre 1999, mentre i predetti interessi sono stati calcolati dal 1° settembre 1996 (per l’annata 1995/96) e dal 1° settembre 1997 (per la campagna 1996/97);

– illegittimità della procedura di compensazione prevista dall’art. 1, comma 8, del D.L. n. 43 del 1999 per contrasto con l’art. 2 del Reg. CE n. 3950/1992 e l’art. 3, comma 3, del Reg. CE 536/1993.

La ricorrente, infine, con riferimento alla comunicazione impugnata, deduce una serie di violazioni formali concernenti il difetto di sottoscrizione e le modalità di invio.

Con ordinanza n. 3739/1999, è stata accolta la domanda di sospensiva.

In prossimità della trattazione del merito, la ricorrente ha depositato memorie e documentazione e, dopo aver richiamato una serie di nuovi elementi nel frattempo emersi (relazione dei Carabinieri dell’aprile 2010 e esito dell’indagine condotta dalla Commissione di indagine sul tenore di materia grassa insediata nel 2009), ha insistito per l’accoglimento del ricorso e, in subordine, per il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia della CE, previa sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

Alla pubblica udienza del 21 giugno 2011, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

2. Al riguardo, il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del D.lgs n. 104 del 2010, una sentenza in forma semplificata in quanto tutte le questioni sollevate con il ricorso in esame sono state oggetto di approfondimento con la sentenza della Sezione del 6 luglio 2011, n. 5975 (ed altre dello stesso tenore), con le quali sono state, altresì, richiamate ulteriori pronunce della giurisprudenza amministrativa che, nel tempo, ha avuto modo di affrontare le questioni riguardanti la complessa vicenda delle c.d. "quote latte".

2.1 Trattandosi, quindi, di questioni analoghe affrontate con le citate sentenze della Sezione, il Collegio, non avendo motivi di discostarsene, si richiama integralmente alle argomentazioni ivi contenute.

2.2 In quelle sedi, invero, sono state respinte tutte le censure ivi proposte, tranne quella relativa alla imputazione degli interessi. Al punto 11. della citata sentenza della Sezione, si è avuto modo di affermare che, con riferimento alle annate 1995/96 e 1996/97, gli interessi sulle imputazioni di pagamento a titolo di prelievo supplementare vanno fatti decorrere dal momento in cui è stata comunicata al produttore l’entità del prelievo dovuto e non dal 1° settembre dell’anno di riferimento.

Anche per questa parte, il Collegio non ha motivo di discostarsi dalle precedenti pronunce e, pertanto, la relativa censura va accolta.

3. In conclusione, il ricorso in esame va accolto negli stretti limiti di cui al precedente punto 2.2.

4. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in coerenza con quanto deciso nella citata sentenza della Sezione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie negli stretti limiti di cui in motivazione (punto 2.2).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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