T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6861 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza n. 15 del 17.5.2006 il responsabile del settore urbanistica del comune di Mentana ha ordinato al ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi.

In particolare, il provvedimento è supportato dalla comunicazione dell’Ufficiale di PG ID Ten. Franco Massaroni del Corpo di Polizia municipale, prot. 86/PG del 7.4.2006, con la quale si è accertata, presso il fabbricato sito in Via Guttuso, n. 14, la trasformazione d’uso da ufficio a residenziale con l’installazione di arredamento per cucina e camera da letto, di una unità contraddistinta con l’interno 7, avente una superficie di mq 38,00 circa con una altezza di ml 2,70 per un volume di mc 102,60 circa, realizzata in difformità dal permesso di costruire, il tutto realizzato in fabbricato ad uso uffici autorizzato con permesso di costruire n. 11 del 4.3.2004 e successiva variante n. 12 del 29.4.2005, realizzato su un terreno individuato al catasto terreni del Comune di Mentana, foglio 8, particella 1539, sub 7, e ricadente secondo la variante al PRG in zona CPR/14 di espansione e completamento.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Illegittimità dell’atto per eccesso di potere, travisamento dei fatti e falsità del presupposto; (il ricorrente sostiene che nell’atto si fa riferimento esclusivamente all’installazione di una cucina e di una camera da letto).

In data 17.7.2007 il ricorrente ha depositato motivi aggiunti. In particolare ha dedotto:

1) Illegittimità dell’atto per eccesso di potere, travisamento dei fatti e falsità del presupposto;

2) Illegittimità dell’atto per violazione di legge, comportamento contraddittorio, carenza di istruttoria, illogicità sviamento;

3) Illegittimità dell’atto per eccesso di potere, responsabilità della PA e del Comando VVUU di Mentana, errata interpretazione di norme di legge, mancata applicazione della variante al PRG n. 24 del 19.3.2007.

Il Comune resistente si è costituito con memoria del 23.3.2007.

I). Tanto premesso, in via preliminare, il Collegio rileva l’inammissibilità di parte dei motivi aggiunti depositati in data 17.7.2007. In proposito, il ricorrente prospetta censure rivolte avverso l’originario atto impugnato (notificato al medesimo il 24.5.2006) che, dunque, sono inammissibili per tardività.

II). Può passarsi all’esame del merito del ricorso principale.

Priva di pregio è l’unica censura dedotta.

Sul punto, le affermazioni del ricorrente risultano generiche e indimostrate.

Il Comune – in replica – chiarisce che l’art. 9 delle NTA dello stesso Comune recita che "la destinazione d’uso dei suoli e degli edifici nonché la parte dei medesimi deve essere indicata nei piani di intervento preventivo e nei progetti di intervento diretto e deve rispettare tute le prescrizioni delle presenti norme. Qualunque variazione della destinazione d’uso è subordinata a nuova concessione, sempre nel rispetto delle presenti norme; in caso contrario viene annullata la concessione e perseguito l’abuso edilizio ai sensi della L. 10/77".

Dunque, è adeguata l’istruttoria svolta dalla PA (cfr. comunicazione dell’Ufficiale di PG ID Ten. Franco Massaroni del Corpo di Polizia municipale, prot. 86/PG del 7.4.2006, con la quale si è accertata, presso il fabbricato sito in Via Guttuso, n. 14, la trasformazione d’uso da ufficio a residenziale con l’installazione di arredamento per cucina e camera da letto).

III). I motivi aggiunti – nella restante parte relativa al verbale di accertamento di inadempienza all’ingiunzione di demolizione – sono infondati e devono essere respinti in quanto l’atto si limita ad attestare la constatata inadempienza al presupposto provvedimento.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

I motivi aggiunti sono in parte respinti e, in parte, inammissibili.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

– Respinge il ricorso in epigrafe;

– Respinge, in parte, i motivi aggiunti; in altra parte, li dichiara inammissibili;

– Compensa le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-12-2011, n. 29490 Rimborso

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Svolgimento del processo

Il contribuente, ex dipendente dell’Enel, ha impugnato con esito negativo, dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Pisa, il silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso di ritenute operate dal fondo pensione denominato Pia (previdenza integrativa aziendale), a titolo di Irpef, sulla liquidazione erogata dell’anno 2000 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

La commissione tributaria regionale della Toscana ha confermato la statuizione di primo grado, ritenendo legittima la sottoposizione dell’importo a tassazione separata, in base all’aliquota e ai criteri predisposti dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17 ( T.U.I.R.), (testo allora vigente) per il t.f.r..

Contro questa sentenza ricorre adesso per cassazione il contribuente, articolando due motivi di censura.

Resiste l’agenzia con controricorso.

Entrambi hanno depositato una memoria.

Motivi della decisione

1. – Col primo mezzo, concluso da idoneo questo, il ricorrente innanzi tutto deduce, in base al testo pro tempore vigente, violazione o falsa applicazione dell’art. 42, comma 4 del cit.

T.U.I.R., della L. n. 482 del 1985, art. 6, del D.L. n. 669 del 1986, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 30 del 1997, e degli artt. 16 e 17 del cit. T.U.I.R.. Assume essere la sentenza errata in diritto per il fatto di aver escluso dall’assoggettamento a tassazione quale reddito da capitale (ex art. 42, comma 4 del cit. T.U.I.R.) la prestazione giustappunto di capitale erogata in forza di accordo individuale intercorso nell’anno d’imposta 2000, in luogo della prestazione pensionistica aziendale di cui all’accordo collettivo Enel-Fndai del 16.4.1986.

Col secondo mezzo, denunzia invece un vizio di motivazione per avere la sentenza omesso di esaminare in modo completo i documenti acquisiti, e in particolare il detto accordo collettivo dell’aprile 1986, onde stabilire la natura dell’erogazione siccome dipendente da un contratto assicurativo o di capitalizzazione.

2. – I due motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto connessi, sono fondati nei termini appresso indicati.

3. – E’ rilievo preliminare che, nella specie, si discorre di un’erogazione di capitale avvenuta nell’anno 2000, dopo il collocamento in quiescenza del dipendente dell’Enel, il quale aveva fruito di polizza assicurativa sulla vita in base ad accordo sindacale del 16.4.1986.

La questione sottesa dal ricorso – che dunque riguarda il regime di tassazione delle somme erogate in forma di capitale ai dipendenti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, da fondi che assicurino prestazioni pensionistiche complementari – ha trovato soluzione nella sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 13642/2011 sul presupposto che il fondo, ivi denominato Fondenel e in precedenza denominato Pia, abbia natura di fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente.

Il profilo di diritto, inciso dal ricorso, è stato quindi definito in base alla distinzione temporale della iscrizione a forme pensionistiche complementari avvenuta prima o dopo il D.Lgs. n. 124 del 1993, essendo stato enucleato il principio secondo cui solo nel secondo caso è in toto applicabile il trattamento tributario della tassazione separata.

Per gli iscritti in epoca anteriore, come il ricorrente, è invece necessario distinguere, quanto alle prestazioni erogate in forma di capitale, tra: (a) importi maturati fino al 31 dicembre 2000, per i quali la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata unicamente nei limiti delle attribuzioni patrimoniali conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro, rimanendo invece le somme rinvenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base al citato arresto delle sezioni unite, il "rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato") soggette a ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; e (b) importi maturati dopo il 1 gennaio 2001, ai quali, a norma del D.Lgs. n. 47 del 2000, si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16 del cit. T.U.I.R. (non essendo più consentito distinguere, al riguardo, tra capitale e rendimento di polizza).

A siffatto insegnamento, dettato in funzione nomofilattica, devesi assicurare continuità. 4. – L’impugnata sentenza, nel ritenere legittimo, nel caso di specie, il regime di tassazione separata, con proiezione secca su una forma di tassazione analoga a quella del tfr, non essendo in linea con la ripetuta distinzione tra somme liquidate in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro e somme corrispondenti al rendimento di polizza nel senso appena esposto, va dunque soggetta a cassazione, con rinvio ad altra sezione della medesima commissione regionale, la quale provvederà a rivalutare il merito sulla base del richiamato principio di diritto. La commissione regionale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale della Toscana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-06-2011) 16-09-2011, n. 34278

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Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, sull’istanza di riesame proposta da B.V., confermava – salvo che per il capo 88) – il provvedimento del Giudice per indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3, 4, in relazione all’art. 80, (capo 1), e di concorso in plurime violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Esponeva il Tribunale che le emergenze processuali – costituite prevalentemente dagli esiti di intercettazioni ambientali e telefoniche, dall’attività di videoregistrazione, dall’acquisizione di tabulati telefonici, da servizi di p.g., da sequestri di stupefacente, da arresti in flagranza e dalle dichiarazioni rese dai clienti degli indagati – avevano rivelato l’esistenza di una potente associazione dedita a partire dal 2008 al narcotraffico, della quale venivano accusati di far parte anche esponenti della ‘ngrangheta Muto di Cetraro, della ‘ndrina Chinilo di Paternò Calabro e brokers di stupefacente del vibonese e di San Luca. Tale associazione operava in particolare sia nel settore delle importazioni dal Sud America, gestite da P.B. in diretto contatto con i narcos colombiani e venezuelani per l’acquisto di ingenti quantitativi di stupefacente; sia nell’offerta di stupefacente nell’alto tirreno cosentino, gestita dall’associazione in regime di monopolio ‘ndrangheristico ad opera in particolare di S.L., che si occupava in loco della distribuzione della cocaina importata;

sia nell’offerta di stupefacente in (OMISSIS) e comuni vicini ed in (OMISSIS), ad opera di C.R..

In tale contesto criminale, veniva a collocarsi il B., il cui ruolo all’interno del gruppo era quello di smerciare al dettaglio nel territorio cetrarese lo stupefacente rifornitogli dal depositario del gruppo criminale, C.A., in diretto contatto anche con S.L. e con altri soggetti operanti in stretto coordinamento con l’associazione.

Quanto alle esigenze cautelari, l’ordinanza impugnata riteneva sussistente e perdurante il pericolo di recidiva specifica, sia in considerazione delle modalità e circostanze dei fatti che della personalità dell’indagato, desunta dai comportamenti e dagli atti concreti dallo stesso realizzati rivelatori della sua capacità delinquenziale. Le suddette evidenze dimostravano, secondo il Tribunale, la palese inadeguatezza delle invocate forme più tenui di coercizione personale.

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il difensore dell’indagato, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

– la violazione degli artt. 273 e 275 c.p.p., in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la motivazione risulterebbe generica quanto alla consapevolezza del ricorrente di contribuire, con la sua condotta, all’attuazione del programma associativo, avendo desunto la prova della partecipazione al reato associativo dal coinvolgimento dell’indagato nei singoli episodi contestati, che tuttavia ben poteva essere giustificato dal perseguimento di un semplice personale vantaggio.

– la violazione degli artt. 273 e 275 c.p.p., in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la motivazione in ordine alla contestata aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, risulterebbe assente e comunque contraddittoria, posto che i singoli episodi riferiti all’indagato hanno ad oggetto esigue quantità di stupefacente. La motivazione risulterebbe altresì generica e di mero stile in ordine alla partecipazione del B. agli episodi di detenzione, cessione e trasporto provvisoriamente contestati. Quanto alla scelta della misura custodiale, il ricorrente evidenzia che la marginalità della posizione del B. avrebbe comportato il superamento della presunzione di pericolosità.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con riferimento al primo motivo, ne va dichiarata la manifesta infondatezza.

E’ principio più volte affermato – e che questo Collegio condivide – che è configurabile l’ipotesi della partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti anche nei confronti di un soggetto stabilmente disponibile ad acquistare dal sodalizio tali sostanze, dato che in tal modo è possibile che egli faciliti lo svolgimento dell’intera attività criminale ed assicuri la concreta realizzazione del programma delittuoso garantendo il conseguimento del profitto (tra le tante, Sez. 1 n. 1849 del 09/12/2008, dep 19/01/2009, Cucchiarelli, Rv. 242726).

Il fatto che costui operi anche per il perseguimento di un interesse personale non è infatti incompatibile con l’adesione al sodalizio criminale, purchè nella sua condotta sia comunque rinvenibile il paradigma oggettivo e soggettivo del reato associativo: attraverso la sua attività l’acquirente deve avvalersi continuativamente delle risorse dell’organizzazione con la coscienza e volontà di farne parte e di contribuire al suo mantenimento, non potendosi, invece, desumere automaticamente tali caratteri da una serie di operazioni, ancorchè frequenti, di compravendita di sostanze stupefacenti tra le stesse persone.

Al riguardo, l’ordinanza impugnata appare motivare adeguatamente e logicamente, non meritando le censure del ricorrente, che sollecitano piuttosto una lettura alternativa delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legittimità.

Il Tribunale ha invero evidenziato, quali indici dell’affectio societatis e dell’apporto stabilmente dato dal B. al sodalizio criminale, che l’indagato, coinvolto in modo ininterrotto lungo tutto l’arco di svolgimento delle indagini in condotte di spaccio nel cetrarese – il cui mercato della droga era controllato in regime di monopolio ‘ndrangheristico dagli Scornaienchi -, non solo manteneva frequenti contatti con il suo fornitore abituale, C. A., che fungeva da "depositario" dello stupefacente per il gruppo criminale, ma anche con i soggetti posti al vertice dell’associazione (segnatamente, S.L.) e con altri individui operanti stabilmente in stretto coordinamento con lo stesso (quasi alle sue dipendenze). Significative sono in particolare le trascrizioni delle conversazioni ambientali intercettate, nelle quali il B. fa costante riferimento al C. per l’approvvigionamento della droga e per stabilire le modalità della vendita della stessa (per il prezzo e per i ricavati), dimostrando di lavorare non in proprio, ma per conto del gruppo criminale di riferimento.

3. Parimenti connotato dalla medesima manifesta infondatezza è il secondo motivo di ricorso.

Quanto all’aggravante dell’ingente quantità, deve constatarsi che la stessa risulta provvisoriamente contestata con riferimento all’indagato per il solo capo 1), relativo al delitto associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Pertanto, è irrilevante la deduzione difensiva secondo cui il B. risulterebbe coinvolto nello spaccio di piccole quantità di stupefacente, considerato che l’ordinanza ha dimostrato – in termini di qualificata probabilità – la sua intraneità ad un gruppo criminale che movimentava sul territorio cetrarese ingenti quantità di stupefacenti (a tal fine l’ordinanza ha evidenziato i plurimi sequestri di quantitativi ingenti di stupefacente, tra i quali, per citare i più significativi, quello del (OMISSIS) di circa 10 chili di cocaina all’aeroporto di (OMISSIS), quello del (OMISSIS) di 56 chili circa di cocaina all’aeroporto di (OMISSIS), nonchè quelli di vere e proprie piantagioni su larga scala di canapa indiana).

Del tutto priva di fondamento è anche la censura relativa alla motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla gravità indiziaria delle singole provvisorie incolpazioni (capi da 15 a 19, da 89 a 96, da 98 a 105). Deve rilevarsi che il Tribunale del riesame non si è limitato – come sostiene il ricorrente – ad elencare acriticamente le trascrizioni delle intercettazioni, bensì ha dato adeguato conto, mediante un discorso argomentativo non contraddittorio e privo di manifeste incongruenze logiche, degli elementi indiziari emergenti dagli atti quanto alle illecite attività riferibili all’indagato, costituiti dal contenuto delle conversazioni captate – effettivamente molto esplicite – e dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti dello stupefacente.

4. Anche relativamente alla scelta della misura carceraria, le censure difensive appaiono assolutamente prive di fondamento.

I giudici a quibus hanno infatti adempiuto l’obbligo motivazionale, in quanto – andando anche al di là della mera presunzione di adeguatezza prevista per il titolo di reato provvisoriamente contestato – hanno indicato le ragioni per le quali hanno ritenuto che quella della custodia in carcere fosse la misura cautelare più idonea a soddisfare le ravvisate esigenze cautelari e ciò hanno fatto con motivazione incensurabile in questa sede – perchè adeguata, corretta e logicamente accettabile – fondata sulla valutazione non solo della natura ed entità dei fatti, ma anche della personalità dell’indagato.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, in considerazione dalla molteplicità dei fatti delittuosi commessi senza soluzione di continuità per lungo tempo, rivelatrice della sua capacità delinquenziale e della stabilità e diuturnità del vincolo associativo. Secondo il Tribunale, le evidenziate doti criminali del prevenuto, l’inserimento dello stesso in una rete organizzata di narcotrafficanti ed il carattere "professionale" dell’attività illecita svolta precludevano l’attenuazione del regime coercitivo.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare, in ragione delle questioni dedotte – in Euro mille. La cancelleria provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-06-2011) 03-10-2011, n. 35775

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il pubblico ministero presso il tribunale di Cassino ha presentato ricorso per vizio di motivazione avverso la sentenza 25.2.09 del giudice di pace della stessa sede, con la quale G.M. è stato assolto dai reati di ingiuria, minaccia e lesioni in danno di I.L.. Il giudice ha giustificato la decisione, avendo ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa, da sole, non sono sufficienti a costituire prova della responsabilità dell’imputato, in assenza di riscontri oggettivi.

Il ricorso merita accoglimento, in quanto la decisione si pone in ingiustificato contrasto con il consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, secondo cui questa fonte conoscitiva non presenta un’ affidabilità ridotta, bisognevole di conferme dei cosiddetti riscontri. La testimonianza della persona offesa, al pari di tutte le testimonianze, deve essere sottoposta al generale controllo sulle capacità percettive e mnemoniche del dichiarante, nonchè sulla corrispondenza al vero della sua rievocazione dei fatti, desunta dalla linearità logica della sua esposizione e dall’assenza di risultanze processuali incompatibili,caratterizzate da pari o prevalente spessore di credibilità. Questo controllo non è stato effettuato in maniera esaustiva dalla sentenza del giudice di pace, che si è limitato a riconoscere la smentita della dichiarazioni dello I., ad opera di quelle degli altri testi, senza effettuare una precisa analisi e una approfondita comparazione della credibilità di tutte le fonti conoscitive.

Pertanto la sentenza va annullata con rinvio al giudice di pace di Cassino, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Cassino per nuovo esame.

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