Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-04-2012, n. 5240 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 7 luglio 2009 la Corte d’Appello di Salerno rigettava il gravame svolto da I.G. con la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti della s.p.a. Poste italiane per la dichiarazione della nullità del termine apposto al contratto stipulato interpartes dal 2.9.1999 al 30.10.1999, per esigenze eccezionali, sul presupposto della risoluzione del rapporto per mutuo consenso.

2 Come si evince dalla sentenza impugnata il lavoratore è stato assunto con contratto a termine (con la decorrenza sopra indicata) stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 e, in particolare, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di "esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane". 5. La Corte territoriale, premessa la validità della clausola apposta all’unico contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra le parti, riteneva risolto il rapporto il lavoro per mutuo consenso, per intervenuta acquiescenza del lavoratore alla cessazione del rapporto, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso (circa sei anni) tra la fine del rapporto e la proposizione della domanda (21 giugno 2006) e tenuto conto sia dell’esigua durata del rapporto di lavoro (due mesi), sia della condotta del lavoratore, il quale non aveva messo le energie lavorative a disposizione della società e aveva accettato il T.F.R. senza formulare riserve, nonostante la promozione del tentativo obbligatorio di conciliazione non seguita subito dal deposito del ricorso.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, I. Gerardo ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c., L’intimata ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

5. Con il ricorso in esame, articolato in tre motivi, il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1 e art. 2697 c.c., omessa motivazione in relazione alla violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 della L. n. 56 del 1987, art. 23 e in relazione alla violazione dell’art. 8 c.c.n.l. 26.11.1984 e degli accordi sindacali del 1997, 1998 e 2001, sul termine di durata del rapporto e vizio di motivazione, contesta, sotto vari profili, l’accertamento dei fatti e l’apprezzamento della loro rilevanza, posti dalla Corte territoriale a base della decisione.

6. In particolare, con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per l’erroneo accoglimento dell’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, assumendo che la società non aveva provato le circostanze dalle quali evincere la volontà delle parti di porre fine ad ogni rapportò e si era limitata a dedurre la mera circostanza del decorso del tempo e dell’accettazione del TFR senza riserva, richiedendo accertamenti d’ufficio sulla posizione lavorativa nel periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto con la società e la proposizione dell’azione. Assume, inoltre, il ricorrente che il tentativo obbligatorio di conciliazione, diversamente da quanto ritenuto dai giudici del gravame, è stato esperito nel maggio 2006 e il ricorso risulta depositato nel successivo mese di giugno. La società, in definitiva, nulla avrebbe provato o chiesto di provare sulle ulteriori circostanze significative che devono affiancarsi all’inerzia del lavoratore, nè può assumere rilievo il reperimento di altra occupazione, nè dall’accettazione del TFR può desumersi l’accettazione della risoluzione del rapporto.

7. Il motivo è meritevole di accoglimento.

8. Come più volte affermato da questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., 16287/2011, Cass. 23554/2004), nel giudizio instaurato per il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale scaduto) è configurabile la risoluzione del rapporto per mutuo consenso ove sia accertata – per il tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto, nonchè, per le modalità di tale conclusione, per il comportamento tenuto dalla parti e per altre eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà di porre fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata di tali elementi compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto.

9. Al riguardo è stato, peraltro, reiteratamente affermato che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto non può ritenersi sufficiente a far ritenere la sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per mutuo consenso (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 5887/2011; 65/2011; 26935/2008; 20390/2007).

10. Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare che non appaiono indicative di un’intenzione risolutoria l’accettazione del TFR e la mancata offerta della prestazione, trattandosi di "comportamenti entrambi non interpretabili, per assoluto difetto di concludenza, come tacita dichiarazione di rinunzia ai diritti derivanti dall’illegittima apposizione del termine" (cfr., Cass. 15628/2001, in motivazione), ovvero la condotta di "chi sia stato costretto ad occuparsi o comunque cercare occupazione dopo aver perso il lavoro per cause diverse dalle dimissioni" (cfr., Cass. 839/2010, in motivazione, nonchè, in senso analogo, Cass. 15900/2005, in motivazione).

11. Tali principi vanno enunciati anche in questa sede, rilevando, inoltre che, come pure è stato precisato, "grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v., ex multis, Cass. 27059/2011).

12. Nella specie la Corte territoriale, confermando la sentenza del primo giudice, non ha correttamente e congruamente ritenuto che Poste italiane, a fronte della deduzione dell’intervenuta risoluzione del rapporto per mutuo consenso, avesse omesso di fornire, come pure sarebbe stato onere del datore di lavoro, ogni elemento utile, non potendosi arguire dal mero decorso del tempo, dall’accettazione senza riserva del TFR l’intenzione del lavoratore di abbandonare ogni iniziativa giudiziaria riguardo all’illegittimità della apposizione del termine al contratto di lavoro, avuto riguardo, in particolare, all’imprescrittibilità dell’azione di nullità, che esonera il soggetto legittimato a fare valere l’invalidità ed attivarsi entro un determinato limite temporale ovvero di far precedere l’iniziativa giudiziaria da un comportamento significativo della sua volontà di porre nel nulla il contratto.

13. In particolare, quanto al lasso temporale intercorso tra la cessazione del contratto a termine e la proposizione della domanda in sede giudiziaria ha tralasciato di esaminare se il comportamento in questione costituisse solo manifestazione di ordinario atteggiamento di condotta sociale e non anche evidenziazione di un comportamento negozialmente apprezzabile sul piano del comportamento giuridico (per la valutazione "della mancanza di operatività di un rapporto caratterizzato dal complesso intreccio di molteplici obbligazioni reciproche", quale il rapporto di lavoro, nel senso di vera e propria dichiarazione risolutoria, v., fra le altre, Cass. n. 23114 del 2008).

14. Per tali ragioni appare necessario, per la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso, manifestatasi in pendenza del termine per l’esercizio del diritto o dell’azione, che il decorso del tempo sia accompagnato da ulteriori circostanze oggettive le quali, per le loro caratteristiche di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto, possano essere complessivamente interpretate nel senso di denotare "una volontà chiara e certa della parti di volere, d’accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo" (v. ex multis, Cass. 26590/2011).

15. Nè va sottaciuto che è onere della parte che faccia valere in giudizio la risoluzione per mutuo consenso allegare, prima, e provare, poi, le circostanze che si adducono a sostegno della relativa eccezione (v., ex multis, Cass. 2279/2010, Cass. 16303/2010).

16. Lo stesso Giudice, inoltre, valorizza l’oggettivo silenzio del lavoratore anche quanto all’omessa manifestazione del lavoratore, al datore di lavoro, della volontà di riprendere a lavorare trascurando di considerare l’eventuale rilevanza di tale condotta omissiva solo a fronte di un invito datoriale a riprendere servizio.

17. Tale carenza motivazionale comporta, pertanto, l’accoglimento del motivo in quanto la statuizione è principalmente fondata sul mero decorso del tempo e risulta accompagnata dalla valorizzazione di circostanze, come detto, non suscettibili di essere interpretate come sintomatiche della chiara e certa volontà di entrambe le parti di considerare definitivamente chiuso il rapporto lavorativo.

18. I restanti motivi sono inammissibili perchè imperniati su questioni ritenute assorbite dalla Corte territoriale.

19. Per quanto precede, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvio alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, perchè proceda all’esame dei profili motivazionali sopra evidenziati.

20. Il giudice del rinvio procederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 07-12-2011, n. 9613

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il difensore della ricorrente ha dichiarato che la sua assistita non ha più interesse al ricorso;

Ritenuto che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse potendosi disporre la compensazione delle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-12-2011, n. 6884 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di appello notificato il 23.10.2006 veniva contestata – con riproposizione di censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili – la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. III quater, n. 3672/06, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal dott. A. P., già funzionario dell’INAIL, avverso il disposto recupero di emolumenti che si ritenevano indebitamente corrisposti, in assenza del titolo all’equiparazone, di cui all’art. 15 della legge n. 88/1989.

Con nota in data 9.11.2011, tuttavia, l’appellante dichiarava di non avere più interesse alla coltivazione del gravame, essendo intervenuta un’intesa extragiudiziale con l’Amministrazione, con definitiva risoluzione della controversia in via amministrativa.

In tale situazione, non resta al Collegio che dare atto dell’improcedibilità dell’appello, con compensazione delle spese giudiziali, tenuto conto del comportamento di entrambe le parti in causa e dell’accordo intervenuto fra le stesse.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-11-2011) 14-12-2011, n. 46265

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione D.R., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 19.5.2011, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale l’11.2.2009, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di ricettazione, così riqualificato il fatto rispetto all’originaria imputazione di riciclaggio.

Il D. era stato sorpreso il 29.11.2001 mentre circolava a bordo di un ciclomotore munito di telaio e documenti contraffatti.

Con l’unico motivo, la difesa eccepisce il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche in favore del ricorrente.

Sarebbe erronea l’affermazione dei giudici territoriali circa l’assenza di prove di un mutamento dello stile di vita del ricorrente dopo il fatto, capace di compensare il rilievo dei suoi numerosi precedenti penali, il contrario risultando dalla documentazione indicata in ricorso, relativa al percorso di riabilitazione dalla tossicodipendenza avviato dal D., e all’esito di una richiesta di applicazione della misura della sorveglianza speciale formulata nei suoi confronti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, ma rigettata dal Tribunale.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Le deduzioni difensive sul percorso di riabilitazione dalla tossicodipendenza avviato dal ricorrente, non sono state sottoposte alle valutazioni della Corte territoriale con i motivi di appello, al pari dell’esito del procedimento di prevenzione, e nemmeno la difesa lamenta che su tali punti i giudici di appello abbiano omesso di interloquire a fronte di specifiche doglianze.

In ricorso si rileva soltanto, ma senza alcun riferimento processuale, la presunta produzione dei documenti a sostegno delle deduzioni difensive sul trattamento sanzionatorio svolte in questa sede di legittimità (peraltro, nella sentenza impugnata si ricorda una ben diversa produzione documentale difensiva, attinente ad una fantomatica richiesta di attribuzione di partita IVA all’imputato, priva di qualunque valore formale). Restano quindi incontestabili le valutazioni della Corte territoriale, che da un lato sottolineano i precedenti penali anche specifici del ricorrente e, dall’altro, la mancata emergenza di circostanze particolarmente favorevoli al reo come condizione per la concessione delle attenuanti innominate.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.