Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-07-2012, n. 13198

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Svolgimento del processo
Con sentenza del l/7/2008 la Corte d’Appello di Palermo, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società X – X s.p.a. e in parziale riforma della sentenza Trib. Agrigento 15/11/2005, riduceva l’ammontare della somma dalla medesima dovuta alla società X s.r.l. all’esito della dichiarata risoluzione del contratto di affitto di azienda alberghiera tra di esse intercorso.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società X – X s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 33 motivi, illustrX da memoria.
Resiste con controricorso la società X s.r.l., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi.
La ricorrente ha presentato osservazioni scritte ex art. 379 c.p.c., u.c..
Motivi della decisione
Va preliminarmente posto in rilievo che il Collegio ha richiesto una motivazione semplificata.
Va pregiudizialmente dichiarata fondata l’eccezione, sollevata dalla società X s.r.l., di inammissibilità della produzione documentale effettata dalla ricorrente in via principale unitamente alla memoria ex art. 378 c.p.c..
Risponde a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che giusta quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., nel giudizio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero eventuali nullità inficianti direttamente la sentenza impugnata, nel quale caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., con la conseguenza che ne è inammissibile la produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378 c.p.c. (v., da ultimo, Cass., 31/3/2011, n. 7515).
Il deposito di documenti relXvi alla questione di nullità della sentenza impugnata (v. Cass., 14/3/2006, n. 5480) ovvero di quelli comprovanti l’ammissibilità del ricorso per cassazione, laddove non avvenga contestualmente al deposito del ricorso, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, può invero avvenire anche in un tempo successivo, in cancelleria, purchè previa notifica "mediante elenco, alle altre parti" – anche nell’ipotesi in cui la controparte non abbia resistito in giudizio con controricorso, atteso che la mancata notificazione del controricorso preclude all’intimato la possibilità di presentare memorie ma non la possibilità di partecipare alla discussione orale e di esercitare in tal modo, anche in relazione alla documentazione predetta, la propria difesa – (v. Cass., 5/4/2000, n. 4248).
Pertanto, poichè la notificazione, quando la legge prescrive tale forma di comunicazione, costituisce uno specifico procedimento volto a realizzare la conoscenza legale del fatto che ne costituisce oggetto, nel giudizio di cassazione un identico effetto di conoscenza legale non può essere attribuito al deposito di un documento allegato alla memoria, poichè questa è preordinata al diverso fine della illustrazione delle ragioni svolte dalle parti nel ricorso e controricorso (v. Cass., Sez. Un., 6/12/1995, n. 12573).
Orbene, nel caso la società X – X – s.p.a. non ha dato invero prova di aver provveduto alla notificazione a controparte dell’elenco della documentazione come sopra prodotta.
Con il 1 motivo la ricorrente in via principale denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2, il 4, il 5, il 10, l’11, il 13, il 16, il 18, il 20, il 25, il 28, il 30, il 32 motivo denunzia omessa o insufficiente o erronea o contraddittoria motivazione su fatti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 3 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 698 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 6 motivo la ricorrente denunzia violazione della L. n. 457 del 1978, art. 31, artt. 1367, 1575, 1618 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 7 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 2561, 2562 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente, erronea motivazione su fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con l’8 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 9 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 1575, 2561, 2562 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 12 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 1183, 1184 c.c., D.L. n. 411 del 2001, art. 3 bis e succ modif., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 14 motivo la ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 15 motivo la ricorrente denunzia violazione della L. n. 10 del 1990, art. 26, L. n. 457 del 1978, artt. 31, 48 "e del regolamento recante modifiche" al D.P.R. n. 412 del 1193, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 17 motivo la ricorrente denunzia violazione "ed erronea interpretazione" del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, e dell’art. 1 "del regolamento di attuazione" della L. n. 13 del 1989, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 19 motivo la ricorrente denunzia violazione della L.R. Sicil.
n. 27 del 1966, art. 465, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 21 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116, 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 22 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116, 132, 134, 183, 350, 352 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 23 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 1460, 1914, 1901, 2561, 2562 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 24 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 1455 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 26 motivo la ricorrente denunzia violazione della L. n. 392 del 1978, art. 34, art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 29 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 112, 345 c.p.c., art. 1453 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 31 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 1241 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 33 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 91 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 1 motivo il ricorrente in via incidentale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 277, 359 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2 motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
I ricorsi sono inammissibili, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.
I motivi recano infatti quesiti di diritto formulX in termini invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratti e generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433;
Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;
Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr.
Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relXvo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064).
La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.
Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).
Tanto più che nel caso i motivi risultano formulX in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito senza invero debitamente ed esaustivamente – per quanto in questa sede d’interesse – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riportX, senza puntualmente ed esaustivamente indicare i dX necessari al reperimento in atti degli stessi (v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).
A tale stregua i ricorrenti, sia in via principale che in via incidentale, non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relXvo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrXve, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., l/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo essere questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, i motivi non recano la prescritta "chiara indicazione" – secondo lo schema e nei termini delineX da questa Corte – delle relXve "ragioni", inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica della medesima, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), a fortiori non consentita in presenza di formulazioni come nella specie altresì violXve del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Senza sottacersi, con particolare riferimento al 21, al 22, al 29 e al 31 motivo del ricorso principale, che, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass., 19/5/2011, n. 10998), l’omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307; Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche come nella specie sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (e a fortiori del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (v. Cass., 4/6/2007, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701).
Laddove (avuto in particolare riferimento al 21 e al 22 motivo del ricorso principale) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – e non anche come nella specie in termini di violazione di legge-, dovendo emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità.
Ancora (relXvamente al 1, 21 e al 22 motivo del ricorso principale) la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., va denunziato quale error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e non già come nella specie sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
I motivi dei ricorsi si palesano dunque privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamX articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.
Le spese del giudizio di cassazione, attesa la preponderante soccombenza della ricorrente principale, possono tra le parti compensarsi nella misura di 1/3, gli altri 2/3 -liquidX come in dispositivo- dovendo porsi a carico della medesima.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese del giudizio di cassazione nella misura di 1/3, che per i restanti 2/3 della somma che liquida per l’intero in complessivi Euro 12.700,00, di cui Euro 12.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, pone a carico della ricorrente in via principale.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Ord., 06-07-2010, n. 15966 STRADE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO. La Corte letti gli atti depositati:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 17 giugno 2009 D.G. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 12 maggio 2008 dalla Corte d’Appello di Roma, confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale che assumeva essere stato causato da una macchia d’olio presente sulla carreggiata.

Il Comune di Roma e la Milano Assicurazioni hanno resistito con separati controricorsi, mentre la ATI Calcestruzzi Formellese S.r.l., chiamata in garanzia in quanto incaricata della manutenzione stradale, non ha espletato attività difensiva.

2 – Gli otto motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e "virtuoso" nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La censura, sviluppata con argomentazioni che attengono al merito, propone un quesito finale che non rappresenta un momento di sintesi, non contiene la chiara indicazione del fatto controverso, non specifica l’omissione in cui sarebbe incorsa la motivazione della sentenza impugnata.

Considerazioni del tutto analoghe valgono per il secondo motivo, con cui si denuncia insufficienza di motivazione circa la prova dei requisiti della visibilità e prevedibilità, per il terzo, che lamenta omessa motivazione in tema di dimostrazione del nesso di causalità, per il quarto, che ipotizza omessa motivazione circa la ritenuta sussistenza di fatti idonei a provare il rapporto causale tra evento e insidia, per il quinto, che lamenta insufficiente motivazione in ordine alla colpa del ricorrente in relazione alla sussistenza dell’insidia e per il sesto, che denuncia omessa motivazione in ordine alla esistenza della situazione di pericolo.

In definitiva le censure, molte volte ripetitive, tendono ad ottenere un riesame delle risultanze processuali e un diverso apprezzamento della loro portata e rilevanza al fine di pervenire ad una soluzione più favorevole. Con il settimo motivo il D. prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., e art. 2697 c.c., comma 1; violazione dell’art. 2697 c.c., comma 2.

Premessa l’inammissibilità del riferimento all’art. 2051 c.c., considerato che esso risulta nuovo (ove non lo fosse, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente avrebbe dovuto indicare in quali atti del giudizio di merito lo avesse trattato e riferirne le pertinenti parti), le argomentazioni a sostegno si basano su considerazioni generiche sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali e concludono con un quesito che non postula l’affermazione di un principio di diritto depurato da valutazioni di fatto.

L’ottavo motivo è articolato in due censure. Si denuncia, con la prima, violazione dell’art. 91 c.p.c., art. 75 disp. att. c.p.c., anche in relazione alla L. 7 novembre 1957, n. 1061, e al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 64; con la seconda, violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 64 comma 1, conv. L. 36 del 1934, 1 Tariffa approvata con D.M. 8 aprile 2007, n. 127, e D.M. 5 ottobre 1994, n. 385 e D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 2, comma 2, conv. L. 4 agosto 2006, n. 248.

Le numerose violazioni denunciate non trovano riscontro nei quesiti finali, che non postulano l’enunciazione di principi di diritto fondati su tutte e ciascuna delle norme indicate. La Corte territoriale ha applicato il principio della soccombenza e, in assenza di notule, ha liquidato le spese processuali correttamente indicandone, per ciascuno degli appellati costituiti, il totale e specificando quanto dovuto per diritti e quanto per onorari, in tal modo consentendo di ricavare quanto liquidato per spese vive. Il giudice, nel liquidare ex officio, le spese processuali, non è tenuto a ulteriori specificazioni poichè ciò equivarrebbe a richiedergli di redigere la nota spese non depositata dalla parte vittoriosa. Non risultano violati i massimi tariffari.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non superano i rilievi contenuti nella relazione;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore del Comune di Roma, in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge e, a favore della Milano Assicurazioni, in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 18 del 2004, In materia di norme processuali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2002 e depositato presso la cancelleria di questa Corte il 28 febbraio 2002, la Regione Marche ha chiesto, fra l’altro, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) per indebita invasione della propria sfera di competenza, e, in particolare, per violazione dell’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

A sostegno della domanda la Regione ricorrente lamenta che lo Stato, disciplinando, con la norma impugnata, il regime di esecutabilità e sottoponibilità a sequestro e pignoramento dei fondi recanti addizionali Irpef comunali e provinciali, disponibili sulle contabilità speciali del Ministero dell’interno, ha legiferato in materia sottratta alla competenza legislativa dello Stato, in quanto relativa al “sistema contabile degli enti territoriali”, affidato alla legislazione piena o residuale delle Regioni.

La norma non può essere ricondotta alla materia statale “norme processuali”, di cui all’art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione avendo carattere sostanziale che non intacca la vigente disciplina degli istituti processuali relativi all’esecuzione forzata, in quanto si limita a stabilire un limite alla assoggettabilità ad esecuzione delle somme indicate, con il solo effetto di renderle pienamente disponibili da parte degli enti locali cui sono destinate, in ossequio all’art. 119, comma secondo, ult. alinea, della Costituzione. Né può essere ricondotta alla materia, pure statale, del “sistema tributario e contabile dello Stato”, di cui all’art. 117, comma secondo, lettera e), in quanto, pur riferendosi a contabilità speciali del Ministero dell’Interno, si tratta di semplici “girofondi” (contenitori passivi di somme disponibili solo e unicamente per Comuni e Province), del tutto sottratti ad ogni intervento statale che risulti diverso dalla mera messa a disposizione.

Neppure può essere ricondotta alla materia di competenza concorrente “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, di cui all’art. 117, comma terzo, della Costituzione, in quanto, atteso il suo contenuto puntuale e immediatamente operativo, la norma non è qualificabile né come principio fondamentale enunciabile dalla legislazione statale, né come disciplina di dettaglio a carattere suppletivo, come tale derogabile dal legislatore regionale.

2.- Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, assumendo l’infondatezza del ricorso, perchè la norma impugnata costituisce disposizione processuale diretta a sottrarre al processo esecutivo somme di pertinenza degli enti locali e rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all’art. 117, comma secondo, lettera e) (rectius l) – della Costituzione (giurisdizione e norme processuali).

Considerato in diritto

1. – L’art. 27, comma 13, legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), nel suo testo originario, prevedeva testualmente: “Non sono soggette a esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionali Irpef comunali e provinciali, disponibili sulle contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero dell’interno. Gli atti di sequestro e pignoramento eventualmente effettuati non hanno effetto e non comportano vincoli sulla disponibilità delle somme”.

La Regione Marche lamenta che lo Stato, disciplinando, con la norma impugnata, il regime di esecutabilità e sottoponibilità a sequestro e pignoramento dei fondi recanti addizionali Irpef comunali e provinciali, disponibili sulle contabilità speciali del Ministero dell’interno, ha violato l’art. 117, comma quarto, della Costituzione, che riserva alla legislazione piena della Regione il “sistema contabile degli enti territoriali” oppure – qualora possa essere ricondotta alla materia di competenza concorrente “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”- ha violato l’art. 117, comma terzo, della Costituzione, non essendo definibile come principio fondamentale, o disciplina di dettaglio a carattere suppletivo, legiferando in materia sottratta alla competenza legislativa dello Stato, in quanto relativa al “sistema contabile degli enti territoriali”, affidato alla legislazione piena o residuale delle Regioni.

La norma impugnata è stata modificata dall’art. 3-quater del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali), convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2002, n. 75, assumendo la seguente formulazione: “Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all’IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie provinciali dello Stato ed intestate al Ministero dell’interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d’ufficio e gli atti non determinano obblighi di accantonamento da parte delle tesorerie medesime nè sospendono l’accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali”.

2.- Per ragioni di omogeneità della materia da decidere, la predetta questione di legittimità costituzionale, sollevata con lo stesso ricorso insieme a numerose altre, concernenti diverse disposizioni del medesimo testo legislativo, prive di collegamento tra loro, può essere oggetto di trattazione separata.

3. – Lo ius superveniens non determina la cessazione della materia del contendere, poiché, nella specie, la modifica è solo tecnica e costituisce un perfezionamento alla stregua delle categorie giuridiche concernenti, da un lato, la patologia degli atti processuali, con la previsione della nullità al posto di inefficacia, e, dall’altro gli strumenti contabili, dal momento che la formula “senza obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie, e senza sospensione dell’accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali”, anche se più esplicita, coincide nella sostanza con il concetto di assenza di “vincoli sulla disponibilità delle somme”.

La questione va dunque esaminata nel merito.

4. – La questione è infondata.

Secondo la Regione Marche, l’aver stabilito limiti alla assoggettabilità ad esecuzione delle somme, con il solo effetto di renderle pienamente disponibili da parte degli enti locali, è proprio l’elemento che farebbe propendere per il carattere sostanziale della disposizione, che non intacca la vigente disciplina degli istituti processuali relativi all’esecuzione forzata.

Stabilendo un regime di impignorabilità e insequestrabilità delle somme di competenza degli enti locali, giacenti nelle contabilità speciali del Ministero dell’interno, il legislatore statale ha voluto garantire la piena disponibilità di dette somme, da parte degli enti locali.

Si sono estesi degli istituti, l’impignorabilità e l’insequestrabilità, già conosciuti dal codice di rito (ad. es., art. 545 cod. proc.civ.) e dalla legislazione contabile, di cui non può disconoscersi la natura processuale e, quindi, la norma rientra nell’esercizio della funzione legislativa esclusiva di cui all’art. 117, comma secondo, lett. l), così come rilevato dalla difesa erariale, la quale anche se ha invocato a sostegno dell’infondatezza del ricorso l’art. 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione, in realtà, ha inteso riferirsi alla successiva lettera l).

Affermata la natura processuale della norma non può trovare accoglimento l’opposta tesi della Regione secondo cui si tratterebbe di materia di competenza residuale della Regione stessa.

In conclusione, va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), come modificato dall’art. 3-quater del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali), convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2002, n. 75, sollevata dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservate a separate pronunce le decisioni sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), sollevate dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), come modificato dall’art. 3-quater del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali), convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2002, n. 75, sollevata dalla Regione Marche, in riferimento all’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2004.

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2004.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-01-2011, n. 186

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 16 dicembre 2002, depositato nei termini, il Carabiniere P.F. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento meglio specificato in epigrafe nella parte in cui prevede la decorrenza dell’ammissione del ricorrente al servizio permanente effettivo dal giorno 20 maggio 2006, nonché il riconoscimento del suo diritto ad essere valutato per l’ammissione al servizio permanente effettivo nell’Arma dei Carabinieri con decorrenza dal giorno 25 agosto 2002.

Il ricorrente, già carabiniere arruolato in data 25 agosto 1998 ed in forza presso il Comando Stazione CC di Marrodi (FI), fa presente che quale vincitore del concorso per l’ammissione di sessanta allievi ufficiali piloti di complemento del ruolo naviganti speciali dell’Arma Aeronautica, con dichiarazione del 22 ottobre 2001 si impegnava a presentarsi presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli per la frequenza del corso in qualità di Allievo Ufficiale Pilota di complemento. Con atto del 22 febbraio 2002 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con riferimento ad una domanda del ricorrente avente ad oggetto la richiesta di rescissione dalla ferma, determinava la cessazione dalla ferma ed il collocamento in congedo del militare. Peraltro con istanza del 4 marzo 2002 il ricorrente chiedeva di essere prosciolto dalla ferma di 12 mesi contratta al momento dell’incorporazione presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, chiedendo, al contempo, l’avvio delle pratiche necessarie al fine di essere reintegrato nell’Arma dei Carabinieri, forza armata di provenienza.

Successivamente il ricorrente veniva reintegrato nel grado e riammesso in servizio definitivo presso la Stazione C.C. di Marrodi, con la precisazione che lo stesso "potrà essere ammesso in servizio permanente in data 20 maggio 2006 sempreché per tale data lo stesso mantenga i requisiti previsti dall’art. 1 della legge n. 53/1989".

Avverso tale determinazione il ricorrente ha proposto il presente gravame affidato alla seguente censura:

Illegittimità per violazione dell’art. 3 punto 3 della legge n. 53/1989.

Illegittimità per violazione dell’art. 10, comma 2, della legge n. 212/1983.

Illegittimità dell’art. 11 del bando di concorso per l’ammissione di sessanta allievi ufficiali piloti di complemento del ruolo di naviganti speciali dell’Arma Aeronautica – specialità pilota – G.U. n. 35 del 5/5/2000 per violazione dell’art. 3 della legge n. 53/1989, dell’art. 10, comma 2, della legge n. 212/1983 e dell’art. 3 Cost., disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.

Eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.

Si sostiene che il ricorrente, essendosi arruolato in data 25 agosto 1998, avrebbe avuto diritto ad essere ammesso in servizio permanente con decorrenza dal 25 agosto 2002 ai sensi dell’art. 3 della legge n. 53 del 1989, nulla ostando il periodo in cui ha prestato servizio presso una differente amministrazione per la frequentazione di un corso per il conseguimento di un grado superiore.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, peraltro, non ha prodotto alcun scritto difensivo.

Alla Camera di Consiglio del 27 gennaio 2003, l’istanza incidentale di sospensione è stata respinta con ordinanza n. 471/2003, confermata in grado di appello con ordinanza n. 2973 in data 8 luglio 2003.

Alla pubblica udienza del 16 luglio 2010 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri meglio specificato in epigrafe, limitatamente alla parte in cui prevede la decorrenza dell’immissione del ricorrente al servizio permanente effettivo dal giorno 20 maggio 2006.

Il ricorso non si appalesa fondato.

Sostiene il ricorrente che, essendosi arruolato in data 25 agosto 1998 nell’Arma dei Carabinieri, lo stesso avrebbe avuto diritto ad essere ammesso al servizio permanente con decorrenza dal 25 agosto 2002 ai sensi dell’art. 13 della legge n. 53 del 1989, tenuto conto anche del periodo nel quale ha prestato servizio presso una differente Amministrazione per la frequenza di un corso per il conseguimento di un grado superiore.

La tesi di parte ricorrente non merita condivisione.

Va, infatti, osservato, in punto di fatto, che il ricorrente, già carabiniere in ferma volontaria, avendo vinto il concorso per l’ammissione di sessanta allievi ufficiali piloti di complemento del ruolo naviganti dell’Arma Aeronautica, dopo aver frequentato il corso di pilotaggio presso l’Accademia di Pozzuoli veniva dimesso dal corso per "insufficiente attitudine al conseguimento del brevetto di pilota" per cui lo stesso presentava domanda di riammissione in servizio nell’Arma dei Carabinieri che veniva accolta con la conseguenza che il ricorrente veniva reintegrato nel grado e riammesso in servizio presso la stazione Carabinieri di Marrodi.

In ordine alla decorrenza della sua ammissione al servizio permanente va rilevato che correttamente l’Amministrazione di appartenenza l’ha fissata al 20 maggio 2006, tenuto conto che il ricorrente con provvedimento del 27 febbraio 2002 era stato dichiarato cessato, a domanda, dalla ferma volontaria e posto in congedo con decorrenza 21 ottobre 2001. Pertanto la reintegrazione dello stesso nell’Arma dei Carabinieri deve configurarsi come ipotesi di riammissione disciplinata dall’art. 8 del D. L.vo n. 196 del 1995, in considerazione del fatto che il ricorrente, al momento del suo momentaneo passaggio presso un’altra Amministrazione, rivestiva la qualifica di volontario non ancora in servizio permanente, per cui non poteva essere computato il periodo trascorso presso l’Accademia Aeronautica per determinare la sua anzianità di grado.

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.