Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del l/7/2008 la Corte d’Appello di Palermo, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società X – X s.p.a. e in parziale riforma della sentenza Trib. Agrigento 15/11/2005, riduceva l’ammontare della somma dalla medesima dovuta alla società X s.r.l. all’esito della dichiarata risoluzione del contratto di affitto di azienda alberghiera tra di esse intercorso.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società X – X s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 33 motivi, illustrX da memoria.
Resiste con controricorso la società X s.r.l., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi.
La ricorrente ha presentato osservazioni scritte ex art. 379 c.p.c., u.c..
Motivi della decisione
Va preliminarmente posto in rilievo che il Collegio ha richiesto una motivazione semplificata.
Va pregiudizialmente dichiarata fondata l’eccezione, sollevata dalla società X s.r.l., di inammissibilità della produzione documentale effettata dalla ricorrente in via principale unitamente alla memoria ex art. 378 c.p.c..
Risponde a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che giusta quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., nel giudizio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero eventuali nullità inficianti direttamente la sentenza impugnata, nel quale caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., con la conseguenza che ne è inammissibile la produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378 c.p.c. (v., da ultimo, Cass., 31/3/2011, n. 7515).
Il deposito di documenti relXvi alla questione di nullità della sentenza impugnata (v. Cass., 14/3/2006, n. 5480) ovvero di quelli comprovanti l’ammissibilità del ricorso per cassazione, laddove non avvenga contestualmente al deposito del ricorso, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, può invero avvenire anche in un tempo successivo, in cancelleria, purchè previa notifica "mediante elenco, alle altre parti" – anche nell’ipotesi in cui la controparte non abbia resistito in giudizio con controricorso, atteso che la mancata notificazione del controricorso preclude all’intimato la possibilità di presentare memorie ma non la possibilità di partecipare alla discussione orale e di esercitare in tal modo, anche in relazione alla documentazione predetta, la propria difesa – (v. Cass., 5/4/2000, n. 4248).
Pertanto, poichè la notificazione, quando la legge prescrive tale forma di comunicazione, costituisce uno specifico procedimento volto a realizzare la conoscenza legale del fatto che ne costituisce oggetto, nel giudizio di cassazione un identico effetto di conoscenza legale non può essere attribuito al deposito di un documento allegato alla memoria, poichè questa è preordinata al diverso fine della illustrazione delle ragioni svolte dalle parti nel ricorso e controricorso (v. Cass., Sez. Un., 6/12/1995, n. 12573).
Orbene, nel caso la società X – X – s.p.a. non ha dato invero prova di aver provveduto alla notificazione a controparte dell’elenco della documentazione come sopra prodotta.
Con il 1 motivo la ricorrente in via principale denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2, il 4, il 5, il 10, l’11, il 13, il 16, il 18, il 20, il 25, il 28, il 30, il 32 motivo denunzia omessa o insufficiente o erronea o contraddittoria motivazione su fatti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 3 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 698 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 6 motivo la ricorrente denunzia violazione della L. n. 457 del 1978, art. 31, artt. 1367, 1575, 1618 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 7 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 2561, 2562 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente, erronea motivazione su fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con l’8 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 9 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 1575, 2561, 2562 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 12 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 1183, 1184 c.c., D.L. n. 411 del 2001, art. 3 bis e succ modif., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 14 motivo la ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 15 motivo la ricorrente denunzia violazione della L. n. 10 del 1990, art. 26, L. n. 457 del 1978, artt. 31, 48 "e del regolamento recante modifiche" al D.P.R. n. 412 del 1193, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 17 motivo la ricorrente denunzia violazione "ed erronea interpretazione" del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, e dell’art. 1 "del regolamento di attuazione" della L. n. 13 del 1989, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 19 motivo la ricorrente denunzia violazione della L.R. Sicil.
n. 27 del 1966, art. 465, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 21 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116, 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 22 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116, 132, 134, 183, 350, 352 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 23 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 1460, 1914, 1901, 2561, 2562 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 24 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 1455 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 26 motivo la ricorrente denunzia violazione della L. n. 392 del 1978, art. 34, art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 29 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 112, 345 c.p.c., art. 1453 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 31 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 1241 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 33 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 91 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 1 motivo il ricorrente in via incidentale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 277, 359 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2 motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
I ricorsi sono inammissibili, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.
I motivi recano infatti quesiti di diritto formulX in termini invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratti e generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433;
Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;
Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr.
Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relXvo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064).
La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.
Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).
Tanto più che nel caso i motivi risultano formulX in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito senza invero debitamente ed esaustivamente – per quanto in questa sede d’interesse – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riportX, senza puntualmente ed esaustivamente indicare i dX necessari al reperimento in atti degli stessi (v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).
A tale stregua i ricorrenti, sia in via principale che in via incidentale, non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relXvo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrXve, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., l/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo essere questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, i motivi non recano la prescritta "chiara indicazione" – secondo lo schema e nei termini delineX da questa Corte – delle relXve "ragioni", inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica della medesima, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), a fortiori non consentita in presenza di formulazioni come nella specie altresì violXve del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Senza sottacersi, con particolare riferimento al 21, al 22, al 29 e al 31 motivo del ricorso principale, che, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass., 19/5/2011, n. 10998), l’omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307; Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche come nella specie sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (e a fortiori del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (v. Cass., 4/6/2007, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701).
Laddove (avuto in particolare riferimento al 21 e al 22 motivo del ricorso principale) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – e non anche come nella specie in termini di violazione di legge-, dovendo emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità.
Ancora (relXvamente al 1, 21 e al 22 motivo del ricorso principale) la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., va denunziato quale error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e non già come nella specie sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
I motivi dei ricorsi si palesano dunque privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamX articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.
Le spese del giudizio di cassazione, attesa la preponderante soccombenza della ricorrente principale, possono tra le parti compensarsi nella misura di 1/3, gli altri 2/3 -liquidX come in dispositivo- dovendo porsi a carico della medesima.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese del giudizio di cassazione nella misura di 1/3, che per i restanti 2/3 della somma che liquida per l’intero in complessivi Euro 12.700,00, di cui Euro 12.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, pone a carico della ricorrente in via principale.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012
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