Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2011, n. 595

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con il decreto in epigrafe è stata dichiarata la perenzione del ricorso 456 del 2001 ai sensi dell’art.9, comma 2°, primo e secondo periodo, della legge 21 luglio 2000 n.205, non essendo stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;

Rilevato che l’opposizione è stata proposta ritualmente dalle parti che si sono costituite nel giudizio dichiarato perento;

Rilevato che il preavviso di perenzione di cui al primo periodo della citata disposizione risulta essere è stato inviato unicamente al Comune di Gricignano d’Aversa;

Ritenuto che l’opposizione del Consorzio del Comune di Gricignano di Aversa, a.r.l. e di M.S. s.p.A è fondata sull’omesso preavviso di perenzione "alle parti costituite", tra le quali figurano le predette medesime parti opponenti;

Ritenuto che l’atto di resistenza all’opposizione in esame reca argomenti palesemente infondati ed inconferenti;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), pronunciando sull’opposizione la accoglie e dispone che il ricorso n.456 del 2001 sia reinserito nel ruolo generale degli affari contenziosi.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Segreteria della Sezione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7363 Imposta di registro

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Svolgimento del processo

Con sentenza depositata in data 26.9.2005 n. 153 la CTR di Palermo sez. 21^ sez. staccata di Caltanissetta in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio di Enna della Agenzia delle Entrate ed in totale riforma della sentenza della CTP di Enna n. 114/11/2001, ha rigettato la opposizione proposta, nelle more del giudizio, da Edil Fabi s.n.c. dell’Ing. Festanio & C. avverso l’atto di diniego della definizione della lite ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 ed ha dichiarato legittimo l’avviso di liquidazione della maggiore imposta e di irrogazione sanzioni n. (OMISSIS) – Registro emesso dall’Ufficio del Registro di Nicosia – impugnato anch’esso dal contribuente – ed annullato dai Giudici di primo grado.

I Giudici territoriali di appello hanno accolto i motivi dedotti dall’Ufficio rilevando la intervenuta definitività dell’atto presupposto (avviso di accertamento di valore), in seguito al rigetto del precedente ricorso proposto dal contribuente con sentenza n. 235 del 25.7.1997 passata in giudicato per mancata impugnazione, e ritenendo in conseguenza viziata la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di liquidazione per vizi dell’atto presupposto sul quale si era già formato il giudicato.

In considerazione della intangibilità dell’avviso di accertamento, i Giudici di appello avevano inoltre escluso che l’avviso di liquidazione potesse qualificarsi come "atto impositivo" L. n. 2829 del 2002, ex art. 16, comma 3 con il conseguente rigetto della opposizione al diniego di definizione della lite.

Nel merito hanno ritenuto l’avviso di liquazione esente da vizi propri, non essendo incorso l’Ufficio nella decadenza triennale del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b) (T.U.) per la riscossione della imposta, essendo stato notificato l’avviso di liquidazione in data 16.9.1999 e dunque entro il triennio dalla intervenuta definitività dell’atto di accertamento presupposto.

Avverso tale sentenza, non notificata, ricorre per cassazione il contribuente denunciando quale unico motivo la falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), allegando la natura di atto impositivo dell’avviso di liquidazione con il quale la imposta di registro veniva determinata in base ai maggiori valori accertati dall’Ufficio rispetto a quelli dichiarati nell’atto pubblico registrato il 26.10.1992, e richiamando in proposito diverse pronunce di questa Corte concernenti i criteri di individuazione dell’atto impositivo.

La Agenzia delle Entrate alla quale il ricorso e stato notificato in data 14.11.2006 non ha svolto difese.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza.

Costituisce affermazione ripetuta da parte di questa Corte di legittimità che "In tema di contenuto del ricorso per Cassazione, perchè la finalità della norma di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 è quella di assicurare che U ricorso stesso presenti l’autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, la immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, sono inammissibili quei motivi che, anzichè precisare le ragioni delle proposte censure, si esauriscano in una generica postulazione di erroneità della sentenza impugnata e nella conseguente istanza di Cassazione" (cfr. Corte cass. n. 8421/1993, id. n. 10324/2000; id. 3 sez. 20.11.2003 n. 17627).

La parte ricorrente ha censurato la sentenza della CTR per aver erroneamente qualificato come mero atto di riscossione – anzichè come atto impositivo ai fini della definibilità della lite L. n. 289 del 2002, ex art. 16, comma 3. L’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio di Nicosia in sede di applicazione della imposta di registro. Ha tuttavia omesso di individuare l’errore nella applicazione della norma di diritto – in relazione alla portata precettiva od agli effetti dalla stessa, o ancora nella ricognizione del fatto sussunto nello schema normativo astratto – in cui sarebbe incorso il Giudice di appello qualificando l’avviso di liquidazione come atto di mera riscossione, e più specificamente quale errore sia rilevabile nella "regula iuris" desunta dalla L. n. 289 del 2002, art. 16 alla quale il Giudice di appello si è attenuto ("nel concetto di lite fiscale vanno ricomprese tutte, quelle vertenze in cui la pretesa tributaria investe la determinazione dell’ano del quantum debeatur, ma non le liti che hanno per oggetto provvedimenti impugnati per vizi propri o per qualsiasi altro motivo, nei quali risulta determinato il carico fiscale dovuto": cfr. motivazione sentenza CTR n. 153/2005) e nell’applicazione di tale regola alla fattispecie concreta contraddistinta dal precedente giudicato formatosi sull’ "avviso di accertamento" in rettifica del valore.

Nel ricorso per cassazione, infatti, il principio di diritto cui ha fatto applicazione il Giudice di appello – peraltro conforme al costante orientamento di questa Corte: Corte cass. 5 sez 10.2.2006 n. 2962; Corte cass. 5 sez. 10.3.2006 n. 5356 – non viene contestato, limitandosi il ricorrente a contrapporre una propria diversa qualificazione giuridica dell’avviso di liquidazione, senza peraltro denunciare un vizio motivazionale della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La mera censura di violazione di legge ( L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3) non assistita dalla argomentazione critica della parte motiva della sentenza impugnata nella quale il Giudice avrebbe fatto errata applicazione della norma o del principio di diritto, rende inammissibile il ricorso (Corte Cass. 3 sez. 2.8.2002 n. 11530; id.

9.4.2003 n. 5581: "il ricorso per cassazione deve contenere la esposizione delle ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto.

Pertanto è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente, un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronuncia di merito").

Qualora poi il ricorrente abbia voluto censurare la sentenza per avere il Giudice di appello omesso di rilevare compiutamente il contenuto dell’avviso di liquidazione (non limitato alla mera applicazione dei criteri di calcolo della imposta, ma contenente nuove valutazioni del presupposto impositivo), il ricorso si palesa egualmente inammissibile in quanto, vertendosi su errore percettivo del fatto, il contribuente avrebbe allora dovuto impugnare la sentenza per revocazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 (cfr. Corte Cass. 2 sez. 22.1.1977 n. 328, Corte Cass. 3 sez. 27.5.2005 n. 11276; Corte Cass. 3 sez. 14.3.2006 n. 5450; Corte Cass. 3 sez. 27.4.2010 n. 10066 "Qualora una parte assuma che la semenza di secondo grado, impugnata con ricorso ordinario per cassazione, è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti del giudizio di merito, il ricorso è inammissibile, essendo denunziato – al di la della qualificazione come "violazione di legge"- un tipico vizio revocatomi, che può essere fatto valere, sussistendone i presupposti, solo con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall’art. 395 c.p.c.").

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Non va disposta condanna alla rifusione delle spese di lite non avendo svolto difese la parte resistente.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulla spese di lite.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-05-2011, n. 9659 opposizione

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Svolgimento del processo

Il tribunale di Milano, decidendo della controversia promossa da B.M. nei confronti della Citifin Citicorp Finanziaria s.p.a., e rigettate le eccezioni preliminari, confermò il decreto ingiuntivo opposto dalla B., condannandola alle spese del grado.

La sentenza fu impugnata dall’opponente dinanzi alla corte di appello di Milano, la quale, nel respingerne il gravame, osservò, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità:

1) che il credito vantato e azionato in executiviis dalla società appellata aveva ad oggetto i canoni della locazione finanziaria concessa all’opponente per l’acquisto di un’apparecchiatura comprata dalla concedente, su indicazione della B., dalla società Hi Tech di C.P.;

2) che, secondo quanto sostenuto dall’appellante, il contratto era affetto da nullità perchè le firme da lei apposte sul verbale di consegna e sulla proposta negoziale le erano state carpite con l’inganno dal C. e dall’agente della società di questi, P.M., perchè la documentazione non era sottoscritta dalla Citifin e non era accompagnata dalla certificazione di conformità dei beni, perchè non le era stata consegnata l’apparecchiatura laser prescelta ma altra (sottoposta a sequestro penale a seguito di denuncia per truffa presentata alla procura della Repubblica di Cagliari a carico dei predetti), perchè, infine, le indicazioni contenute nella proposta di locazione finanziaria e nei citati documenti erano generiche e imprecise, non consentendo per l’effetto la individuazione del bene;

3) che l’assunto dell’appellante era del tutto infondato in diritto poichè, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la mancanza di un’operazione giuridica unitaria e di un rapporto trilatero con riguardo al contratto di leasing e a quello, collegato, di fornitura impediva di ritenere che l’inadempimento del venditore alla consegna del bene pattuito (l’indicazione, in sentenza, al f. 6, del bene come "autovettura" deve ritenersi frutto di un evidente lapsus calami) potesse riverberarsi sul contratto di leasing cagionandone l’inefficacia;

4) che il mero collegamento negoziale tra i due contratti comportava, per l’utilizzatore, l’onere di esperire le azioni di garanzia per vizi della cosa direttamente nei confronti del fornitore; la conseguente illegittimità dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. eventualmente opposta al concedente; la speculare illegittimità del rifiuto di adempimento all’obbligazione di pagamento assunta nei confronti del concedente;

5) che tutte le questioni aventi ad oggetto l’acquisto del bene dal fornitore non potevano, pertanto, essere dedotte dalla B. nei confronti della società finanziatrice che, versato il prezzo della cosa al fornitore stesso, aveva legittimamente attivato il meccanismo previsto nel piano finanziario così adempiendo definitivamente alle proprie obbligazioni contrattuali.

B.M. ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione sorretto da un unico, complesso motivo.

Resiste con controricorso la Citifin.
Motivi della decisione

Il ricorso (ammissibile in rito, attesa la rilevanza, ai fini della tempestività della notificazione, della data di consegna del plico all’ufficiale giudiziario, e non di quella di ricezione dell’atto da parte dell’intimato, ed attesa altresì la irrilevanza di ogni vizio di competenza dell’ufficiale giudiziario procedente, sanato dalla proposizione del controricorso) è infondato.

Con il primo ed unico motivo, si denuncia violazione di norme di diritto ( artt. 1322, 1325, 1353, 1356, 1375, 1418, 1427, 1498, 2697 c.c.; artt. 112 e 115 c.p.c.); difetto di motivazione.

Il motivo – che riproduce pedissequamente, in questa sede, doglianze già svolte dinanzi al giudice di appello – è privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dalla corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto che ogni questione inerente al bene oggetto della pattuita fornitura non potesse introdursi, in sede giudiziaria, nei confronti del concedente, ma andasse proposta nei confronti del fornitore.

Il principio, conforme a quanto ripetutamente e consonantemente affermato da questa corte di legittimità (per tutte, Cass. 17767/05), deve essere in questa sede ribadito, con conseguente declaratoria di conformità a diritto della decisione della corte di appello milanese, le cui argomentazioni in iure e la cui ricostruzione fattuale che questo collegio interamente condivide – si sottraggono tout court alle censure oggi nuovamente mosse dalla ricorrente, mentre del tutto precluso in questa sede risulta il riesame dei fatti storici che la ricorrente, sotto le spoglie del vizio di motivazione, surrettiziamente mostra di invocare a questa corte nel ripercorrere nuovamente il complesso e tormentato iter della vicenda processuale che ancora la riguarda.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 1700,00, di cui Euro 200,00 per spese generali.

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T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 459 Monopoli pubblici

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Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato all’Amministrazione resistente ed ai controinteressati in epigrafe indicati e depositato il 6.7.2006, I.C., premesso di essere proprietaria di un bar con sede in Agrigento, viale Cannatello n. 6, denominato "R. bar"; che in data 2.2.2005 aveva fatto istanza all’Ispettorato compartimentale Monopoli di stato per ottenere il rilascio di un patentino annuale per la vendita di generi di monopolio; che in data 8 novembre l’Ufficio regionale della Sicilia con raccomandata prot. 9347 aveva preannunziato il provvedimento negativo, assumendo che a mt. 280 circa era ubicata la rivendita n. 43 all’interno di altro bar avente orari di apertura e chiusura più prolungati del locale della ricorrente e che non sussistevano obiettive condizioni di sviluppo abitativo della zona; che essa aveva fatto pervenire all’Amministrazione resistente le proprie osservazioni al riguardo, osservazioni non tenute in considerazione nel provvedimento finale di rigetto; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato tale provvedimento lamentandone l’illegittimità per 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 L. 241/90; 2) eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti.

All’udienza del 15.12.2009 si è costituita l’Amministrazione resistente, senza depositare memoria scritta ed instando per il rigetto del ricorso avversario.

Con ordinanza collegiale istruttoria n. 11/2010 del 20.1.2010 il Tribunale ha disposto l’acquisizione, a cura dell’Amministrazione resistente, degli atti istruttori del procedimento e di documentati chiarimenti in ordine alla precisa distanza tra l’esercizio che ha richiesto il patentino e le rivendite più vicine, oltre che alle condizioni di sviluppo urbano e commerciale dei luoghi ed agli orari di apertura e chiusura ed ai giorni di riposto dei detti esercizi.

Con successiva ordinanza collegiale istruttoria n. 152/2010 il Tribunale ha disposto l’acquisizione, a cura del Comando Guardia di Finanza di Agrigento, di documentati chiarimenti in ordine agli orari di apertura e chiusura ed ai giorni di riposto dell’esercizio della ricorrente e delle rivendite più vicine.

All’udienza del 10.2.2011 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti e (sostanzialmente dedotti) profili dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione.

Il provvedimento di rigetto adottato dall’Amministrazione resistente si basa sui seguenti rilievi: 1) "a metri 280 è ubicata la rivendita n. 43 che effettua orari di apertura e chiusura più prolungati dell’esercizio della ricorrente"; 2) "non esistono obiettive condizioni di sviluppo abitativo che giustificano l’ampliamento del servizio di vendita al pubblico".

E’ bene da subito chiarire che "l’installazione di punti sussidiari di vendita dei tabacchi serve a costituire una estensione della rete di vendita e non a realizzare una mera duplicazione delle tabaccherie esistenti. Il che vuol dire che i punti vendita autorizzati con patentini devono operare in luoghi e tempi (id est: orari) in cui il servizio non sia altrimenti garantito. Ne consegue che il patentino può essere rilasciato anche laddove non siano rispettati i limiti di distanza richiesti per l’istituzione di una tabaccheria" T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 11 settembre 2009, n. 8604.

La distanza da altre rivendite, in altri termini, non può essere valutata dall’Amministrazione quale elemento in sé ostativo, ma deve essere riguardata nell’ambito della più complessa valutazione inerente la opportunità di estensione della rete di vendita alla luce delle condizioni abitative e commerciali della zona ove insiste il locale proposto.

Su tale valutazione di opportunità il provvedimento impugnato appare contraddittorio, posto che da un lato si dice che non sussistono le condizioni di ampliamento di sviluppo abitativo che giustificano l’ampliamento del servizio di vendita al pubblico, dall’altro si afferma che "si valuteranno l’esistenza o meno delle condizioni e la necessità del servizio per eventualmente indire apposita asta".

Siffatta contraddittorietà è resa ancora più evidente dalla circostanza risultante dall’istruttoria che, poco tempo dopo l’adozione del provvedimento di rigetto, l’Amministrazione ha in effetti provveduto ad indire un’asta per l’apertura di una nuova rivendita in loco; nonché dalle risultanze della nota del Comando di Agrigento, Settore di Polizia Municipale, trasmessa all’Amministrazione resistente in adempimento alla prima ordinanza istruttoria emessa da questo Collegio, ove il predetto Comando afferma che "le condizioni di sviluppo urbano e commerciale nella zona di Viale Cannatello sono in continua evoluzione, determinate dal proliferare di nuovi insediamenti edilizi ed attività commerciali".

Ancora appare erronea e/o lacunosa l’istruttoria effettuata dall’Amministrazione, laddove si afferma che la rivendita 43 effettua orari più prolungati dell’esercizio della ricorrente, mentre dall’istruttoria esperita in giudizio a mezzo del Comando di polizia municipale di Agrigento emergono orari identici, ed addirittura dalla nota della Guardia di Finanza acquisita nel corso del procedimento amministrativo risulta più prolungato l’orario di esercizio della ricorrente; nessuna valutazione, poi, viene effettuata sui giorni di chiusura dei vari locali, nonostante si tratti di altro elemento da porre a base della valutazione dell’opportunità di implementazione del servizio a mezzo patentino.

Ancora lacunosa appare l’istruttoria in ordine alla precisa distanza dell’esercizio della ricorrente dalla rivendita n. 43, posto che, a fronte di una nota endoprocedimentale della G.d.F. che afferma esserci una distanza di mt. 400 circa e di una nota endoprocedimentale della F.I.T., sindacato provinciale tabaccai di Agrigento, che parla di mt. 448, l’Amministrazione resistente indica la misura di mt. 280 senza spiegare come sia pervenuta a tale differente rilevazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento con esso impugnato deve essere annullato, ferme le successive determinazioni da parte dell’Amministrazione nel rispetto della portata precettiva della presente sentenza.

La domanda risarcitoria, prima che infondata per mancata prova dalla spettanza del bene della vita richiesto, è inammissibile perché spiegata in memoria depositata in corso di causa e non notificata all’Amministrazione resistente

Il residuare di ampi spazi di discrezionalità in capo all’Amministrazione resistente e la soccombenza reciproca giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.