T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 19-04-2011, n. 3422 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente, cittadino dell’Afghanistan, in data 1 marzo 2010 ha presentato in Italia domanda diretta al riconoscimento della protezione internazionale.

L’Amministrazione ha verificato – attraverso il riscontro delle impronte digitali nel sistema EURODAC – che lo stesso ricorrente aveva presentato analoga in Grecia in data 26 febbraio 2008; l’Unità Dublino – ufficio preposto all’espletamento delle procedure dirette a determinare lo stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo ai sensi del Reg. n. 343/2003 – ha inviato alla Grecia in data 27 agosto 2010 la richiesta di presa in carico ai sensi dell’art. 10.1 del Reg. n. 343/3003.

Rilevata l’accettazione implicita della Grecia, in base all’art. 18.7 del Reg. CE 343/2003, l’Unità Dublino, ritenendo la Grecia un paese terzo sicuro e non ravvisando motivi che avrebbero potuto indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3.2 del Regolamento Dublino II, con provvedimento del 1 dicembre 2010, notificato il giorno 6 dicembre 2010, ha disposto il trasferimento in Grecia del ricorrente per la disamina della sua domanda di protezione.

Lamenta il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 3.2 del Reg. CE n. 343/03.

La censura è fondata.

L’Amministrazione, infatti, nel provvedimento impugnato si è limitata ad affermare che la Grecia è un paese terzo sicuro e che non si ravvisano particolari motivi che potrebbero indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3 c. 2 del regolamento CE 343/2003 (cd. Regolamento Dublino), non tenendo conto della notoria situazione in cui versano i richiedenti protezione internazionale in Grecia.

Il Collegio ha più volte richiamato nella propria giurisprudenza in materia i documenti dell’UNCHR di raccomandazioni del dicembre 2009, del 15 aprile 2008, ed, in precedenza, del 9 luglio 2007 con i quali l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha espresso la propria preoccupazione per le difficoltà che i richiedenti asilo incontrano in Grecia nell’accesso e nel godimento di una protezione effettiva, in linea con gli standard internazionali ed europei ed ha raccomandato espressamente ai Governi di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso, raccomandando, invece, "l’applicazione dell’art. 3 (2) del regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria competenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento stesso".

Sebbene la Grecia abbia successivamente ratificato e recepito sia la "Direttiva procedure (2005/85/CE) l’11/7/08, la "Direttiva qualifiche" (2004/83/CE) il 30/7/07 e la "Direttiva accoglienza" (2003/9/CE) il 13/11/07 e dal luglio del 2008 non applichi più il diniego automatico alle procedure d’asilo cosiddette "interrotte", la situazione in cui versano i richiedenti asilo in Grecia è soltanto migliorata ma non è ancora equiparabile a quella esistente negli altri paesi europei come emerge chiaramente dalla disamina della raccomandazione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati del dicembre 2009 (successiva al recepimento delle direttive comunitarie) con la quale l’Alto Commissariato ha dichiarato di "continuare ad opporsi ai trasferimenti verso la Grecia ai sensi del Regolamento Dublino II" in considerazione dei problemi osservati nella procedura di asilo greca, che le stesse Autorità greche riconoscono".

Infatti, l’adeguamento normativo alle direttive comunitarie da parte dello Stato greco, non comporta automaticamente la cessazione dei gravi problemi che incontrano in Grecia i richiedenti asilo, attestati da organismi internazionali quali l’Alto Commissario Onu per i Rifugiati anche di recente; la criticità del cosiddetto "Sistema Dublino" è notoria in quanto denunciata non soltanto da organizzazioni quali Amnesty International ma anche dal Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa Hammarberg dinanzi alla Corte di Strasburgo nell’udienza tenutasi a settembre 2010 sul ricorso riguardante un richiedente asilo afgano rinviato in Grecia dal Belgio (caso M.S.S. c/ Belgio e Grecia) conclusosi poi con la sentenza del 21 gennaio 2011 che ha condannato il Belgio e la Grecia per la violazione degli artt. 3 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

Risulta al Collegio, che il Commissario del Consiglio d’Europa, dopo aver effettuato visite in Grecia dall’8 al 10 dicembre 2008 e dall’8 al 10 febbraio 2010, e dopo aver regolarmente monitorato la situazione nel paese, – pur apprezzando lo sforzo del governo greco per modificare il sistema di tutela dei rifugiati e porre rimedio alle sue gravi carenze strutturali -, ha osservato che le attuali disposizioni legislative e le prassi seguite in Grecia in materia di asilo non sono conformi alle norme internazionali ed europee in materia di garanzia dei diritti umani, in quanto i richiedenti asilo continuano ad affrontare enormi difficoltà in Grecia per avere accesso alla procedura di domanda di asilo e non godono sempre delle garanzie basilari, quali l’assistenza di un interprete e la consulenza legale. Inoltre, le vie di ricorso di cui dispongono attualmente per contestare il rifiuto della domanda di asilo non possono essere considerate effettive ed i richiedenti asilo trasferiti verso la Grecia rischiano di essere rinviati verso paesi pericolosi per la loro incolumità, mentre le condizioni di accoglienza in Grecia sono lungi dall’essere soddisfacenti.

Lo stesso Commissario ha rilevato la criticità del Regolamento Dublino II, in quanto la sua applicazione ha come conseguenza che alcuni paesi devono trattare un numero di domande di asilo che supera le loro capacità ed ha prospettato la possibilità alla Commissione europea di istituire un meccanismo volto a sospendere i trasferimenti e ad alleviare sul breve periodo i problemi degli Stati particolarmente sollecitati ai sensi del Regolamento di Dublino.

La Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha così accolto il ricorso proposto dal cittadino afgano ed ha condannato sia il Belgio che la Grecia per violazione dell’art. 3 (divieto di trattamento inumano e degradante) e dell’art. 13 (diritto ad un rimedio effettivo) della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

La Corte ha ritenuto lo Stato Greco responsabile della violazione delle suddette disposizioni, poiché i richiedenti asilo in quello Stato non trovano adeguata tutela nell’accesso alle misure di protezione internazionale e sono sottoposti a trattamenti degradanti per la dignità umana; lo Stato Belga è stato ritenuto anch’esso responsabile per aver trasferito il cittadino afgano in applicazione del Regolamento Dublino II, pur essendo edotto della situazione nella quale versano i richiedenti asilo in quello Stato.

Risulta quindi al Collegio, che dopo l’udienza dinanzi alla Corte di Strasburgo relativa al caso M.S.S./Belgio e Grecia alcuni Paesi membri abbiano sospeso i trasferimenti in Grecia dei richiedenti asilo applicando la clausola di sovranità (il Belgio dal 10 ottobre 2010, la Norvegia dal 15 ottobre 2010, la Gran Bretagna dal 17 settembre 2010, l’Olanda dagli inizi di ottobre; la Germania per un anno).

Alla stregua di questi presupposti ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia viziato per difetto di istruttoria – in relazione alla reale situazione in cui versano i richiedenti asilo in Grecia anche dopo il recepimento delle direttive comunitarie – sia per carenza di motivazione, in quanto il mancato ricorso alla clausola di sovranità di cui al’art. 3.2 del Reg. CE 343/03 non appare adeguatamente giustificato tenuto conto di quanto rappresentato da tempo da parte di organismi internazioni quali l’UNCHR e poi rilevato dalla stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sentenza del 21 gennaio 2011 che – benché adottata in data successiva al provvedimento impugnato – si limita a fotografare una situazione di fatto esistente da molto tempo prima.

Il ricorso deve essere pertanto accolto ed il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-05-2011, n. 4069

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sentenza in forma semplificata;
Svolgimento del processo

il ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 27 del 15.11.2010 con cui il Comune di Pomezia, ai sensi degli artt. 54 e 1161 del codice della navigazione, ha ordinato la rimozione delle opere ivi indicate e strumentali all’abusiva occupazione dell’area demaniale marittima avente dimensione pari a mq. 181,00;
Motivi della decisione

il ricorso è infondato e deve essere respinto,

Considerato che con la prima censura il ricorrente prospetta il difetto motivazionale dell’atto impugnato che non recherebbe l’indicazione dell’interesse pubblico necessario per il ripristino alla luce della risalenza nel tempo delle opere contestate;

Ritenuta l’infondatezza del motivo in esame in quanto l’esercizio del potere di autotutela demaniale non richiede alcuna particolare motivazione in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino dello "status quo ante", rispetto a quello del privato alla conservazione dell’occupazione dell’area demaniale marittima, posto che l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi è inequivocabilmente configurato dall’art. 54 c. nav. come un atto dovuto (in questo senso TAR Campania Napoli n. 1212/09; TAR Calabria – Catanzaro n. 1150/05);

Ritenuta, poi, l’inaccoglibilità del secondo motivo con cui è stato dedotta la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90;

Considerato, infatti, che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento costituisce vizio di natura procedimentale e, pertanto, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, non comporta l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale dello stesso;

Considerato, sotto tale ultimo profilo, che la prescrizione ripristinatoria risulta, nel merito, corretta alla luce dell’inesistenza di un titolo legittimante l’occupazione dell’area demaniale da parte del ricorrente;

Ritenuta, poi, infondata la terza censura con cui è stata dedotto il vizio di eccesso di potere per avere l’amministrazione errato nella determinazione dell’entità delle aree abusivamente occupate;

Considerato, infatti, che l’area oggetto di occupazione abusiva risulta correttamente calcolata in riferimento alle risultanze del S.I.D. (Sistema Informativo Demanio Marittimo) ed è coerente con le intimazioni a pagare emesse, nel corso degli anni, dall’Ufficio Registro Demanio e con le istanze di concessione proposte dallo stesso L. (in cui l’area figura come avente dimensione di mq. 190) che, per altro, non prospetta alcuno specifico elemento comprovante l’erroneità delle misurazioni effettuate dal Comune di Pomezia;

Ritenuto, infine, inaccoglibile il quarto motivo con cui è stata dedotta l’incompetenza del Comune ad assumere provvedimenti, quale quello impugnato, in materia di tutela del demanio marittimo;

Considerato, infatti, come in più occasioni ritenuto da questo Tribunale in fattispecie analoghe (TAR Lazio – Roma n. 3035/11; TAR Lazio – Roma n. 31953/10), che nella Regione Lazio le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, sono attribuiti ai Comuni;

Considerato che, poiché le concessioni demaniali marittime diverse da quelle indicate nell’art. 129, l. reg. Lazio 6 agosto 1999 n. 14 non sono state specificatamente riservate alla Regione, le stesse devono ritenersi essere state demandate ai Comuni e, pertanto, le funzioni amministrative relative al demanio marittimo (trasferite, insieme ad altri settori, in capo alle Regioni ed agli enti locali, per effetto dell’art. 105 commi 1 e 2, d. lgs. n. 112 del 1998 e successivamente attribuite ai comuni, ai sensi dell’art. 42, d. lgs. n. 96 del 1999), sono legittimamente esercitate dai Comuni della Regione Lazio a far tempo dalla data di pubblicazione del d.P.C.M. 22 dicembre 2000, relativo al trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l’esercizio di dette funzioni;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento, in favore delle parti costituite, delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio il cui importo, per ognuno degli enti costituiti, si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-04-2011) 25-05-2011, n. 20897

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 17-12-2009 il Tribunale di Bologna sez. dist. di Imola, confermava – a seguito di ricorso per cassazione proposto dall’avv. Marco Toschi, qualificato come appello da questa Corte -, la sentenza emessa dal giudice di pace di Imola in data il 3-7-2008 nei confronti di B.P., riconosciuto responsabile di ingiuria e minaccia ai danni di C.S., fatti commessi il 12-5-2006.

Con il ricorso per cassazione l’avv. Toschi, difensore dell’imputato, deduce due motivi di doglianza chiedendo l’annullamento della sentenza.

1) Violazione di legge per difetto o manifesta illogicità della motivazione.

In primo luogo il giudice d’appello, pur affermando di condividere il percorso argomentativo seguito dal primo giudice, ha incentrato la motivazione sul contenuto di una registrazione, acquisita in secondo grado, della discussione tra l’imputato e la p.o., effettuata da M.G., teste ritenuta scarsamente attendibile nel giudizio di prime cure.

Inoltre ha escluso, in relazione all’ingiuria, l’esimente della ritorsione, sul rilievo che il primo ad iniziare ad insultare era stato il prevenuto, senza tener conto che la registrazione (iniziata a litigio già in atto), nel dare atto di un contesto animoso con ingiurie reciproche, non consentiva di individuare con certezza chi aveva cominciato ad offendere per primo.

Era pure evidenziato il vizio logico della motivazione laddove il tribunale aveva ritenuto che la registrazione non smentisse l’esito delle testimonianze della parte civile e dei testi – parenti o amici – da questa indotti, che per contro non riportavano le ingiurie rivolte da C. all’imputato.

2) Mancata applicazione dell’art. 599 c.p..

Il ricorrente censura l’esclusione dell’esimente della ritorsione basata sul solo rilievo che essa non potrebbe riconoscersi a chi ha pronunciato per primo le ingiurie, in contrasto con la giurisprudenza di questa corte.

Inoltre non è stata presa in considerazione l’esistenza della esimente della provocazione, benchè invocata sia in primo che in secondo grado, nella specie ravvisarle nella violazione, da parte di C., della delibera condominiale che delimitava le aree di parcheggio, avendo autorizzato un cugino a parcheggiare in zona non destinata a parcheggio.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.

1) Per quanto la trascrizione della registrazione del litigio, dia conto del fatto che B. non era stato il solo a pronunciare espressioni ingiuriose, e benchè l’esimente della ritorsione sia in astratto applicabile anche a chi abbia iniziato ad offendere per primo, il mancato riconoscimento della causa di giustificazione risulta frutto di corretto esercizio del potere discrezionale da parte dei giudici di merito.

Infatti, come è pacifico, dal momento che il gravame investe soltanto il capo relativo all’ingiuria, e non anche quello relativo alla minaccia, l’imputato non si limitò ad offendere l’interlocutore (il quale a sua volta rispose per le rime), ma lo minacciò di morte alludendo subdolamente alla propria conoscenza del suo luogo di lavoro.

A fronte di tale aspetto, che non manca di tingere di gravità la vicenda di cui il prevenuto è chiamato a rispondere, con ragione i giudici di primo e secondo grado non hanno ravvisato motivi per il riconoscimento della ritorsione.

2) Quanto al secondo motivo, che resta assorbito dal primo nella parte relativa alla doglianza relativa a tale esimente, si rileva che, poichè nel ricorso qualificato come appello, non era stata invocata anche l’ulteriore esimente della provocazione, la relativa censura è inammissibile in questa sede, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, ult. parte.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 08-06-2011, n. 23098 Costruzioni abusive

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Svolgimento del processo

1. – Con provvedimento del 12 ottobre 2010, il Tribunale di Pavia, provvedendo sull’appello del pubblico ministero, ha confermato l’ordinanza del GIP dello stesso Tribunale che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo di alcuni manufatti, asseritamente realizzati dagli indagati in violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), nonchè del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1. 2. – Avverso tale provvedimento, il pubblico ministero ha proposto ricorso in cassazione, lamentando, con unico motivo, la violazione dell’art. 321 c.p.p., sul rilievo che il Tribunale, pur riconoscendo il fumus commissi delicti, avrebbe escluso la sussistenza del periculum in mora, senza tenere conto in modo adeguato dell’aggravamento del carico urbanistico provocato dalle costruzioni realizzate.

3. – All’odierna udienza, il difensore degli indagati ha depositato copie delle richieste di permesso di costruire in sanatoria e di compatibilità paesaggistica, nonchè certificazione di compatibilità paesaggistica e permesso di costruire in sanatoria emessi dal Comune di Pavia.
Motivi della decisione

4. – Il ricorso deve essere rigettato.

5. – Il pubblico ministero lamenta, in particolare, che: 1) trattandosi di un locale notturno, le strutture esterne realizzate abusivamente si prestano a essere utilizzate per la clientela anche in inverno (ad esempio con strumenti di riscaldamento e attrezzature mobili di copertura); 2) la valutazione del rischio idraulico operata dall’amministrazione competente, trattandosi di opere realizzate sul lungofiume, escludeva un tale rischio solo per il posizionamento di strutture rimuovibili, come sedie tavoli, e non per la realizzazione di un pavimento, che consente di accogliere un elevato numero di persone; 3) in occasione di sopralluoghi, si è riscontrata la presenza, all’interno del locale, di un numero elevatissimo di persone, ben al di sopra del numero di 80 indicato dall’amministrazione in sede di rilascio dell’autorizzazione relativa all’attività di intrattenimento musicale.

6. – In via preliminare e assorbente va rilevato che le opere edilizie per le quali si procede sono state oggetto di richieste di permesso di costruire in sanatoria e di compatibilità paesaggistica;

richieste accolte dal Comune di Pavia, che ha provveduto ad emettere, in data 12 aprile 2011 la certificazione di compatibilità paesaggistica e il permesso di costruire in sanatoria.

7. – Va, peraltro, osservato che, rispetto agli specifici profili di doglianza prospettati dal pubblico ministero ricorrente – tutti relativi al concreto e imminente pericolo di aggravamento del carico urbanistico da parte delle opere realizzate dagli indagati -, l’ordinanza impugnata contiene una motivazione circostanziata e logicamente corretta.

Il giudice di appello, infatti, ha rilevato che, sulla base degli atti di causa: a) i gazebo realizzati risultano già rimossi e su di essi vi è dubbio che si tratti di opere stabili; b) i serramenti del balcone sono in via di rimozione e sono, comunque, di modesta entità, tanto che non importano un significativo aumento della superficie utile; c) le pavimentazioni esterne sono anch’esse in via di rimozione e, comunque, non comportano, nella stagione autunnale, il pericolo di un maggiore utilizzo dell’immobile; d) le altre opere sono oggetto di richiesta di sanatoria e sono complessivamente modeste, trattandosi del diverso posizionamento di porte, finestre e canna fumaria.

Sono stati, dunque, presi in sufficiente considerazione tutti gli elementi evidenziati dal pubblico ministero.

8. – Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso del pubblico ministero.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.