Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-11-2011, n. 23086 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 395 del 2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Massa, in accoglimento della domanda proposta da M.M. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti, per "esigenze eccezionali" ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-97 e succ. dal 1-12-1999 al 29-2-2000 con la conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dalla data di stipula del contratto e condannava la società a corrispondere le retribuzioni maturate dall’agosto 2003 alla data della sentenza, detratte le retribuzioni percepite aliunde nel periodo novembre 2003/aprile 2004, oltre accessori.

La società proponeva appello e la appellata resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza depositata il 27-10-2006 respingeva l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi.

La M. ha resistito con controricorso.

Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 1362 c.c., e segg., in relazione all’accordo del 25-9-1997 e succ. nonchè vizio di motivazione, in sostanza lamenta che la Corte territoriale erroneamente ha subordinato la legittimità del contratto a termine in oggetto alla dimostrazione del nesso eziologico tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze dedotte in contratto, anche con riferimento allo specifico ufficio di applicazione, in relazione ad una fattispecie di fonte contrattuale che, in forza della "delega piena" conferita alla contrattazione collettiva, tale collegamento non ha voluto elevare a requisito di legittimità delle assunzioni, richiedendo, quale causa legittimante il contratto a tempo determinato, il perdurare del processo di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali dell’azienda.

Al riguardo, osserva preliminarmente il Collegio che nella fattispecie la semenza della Corte d’Appello ha accolto il primo motivo di gravame con il quale la società aveva lamentato la violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine alla prima delle "due distinte motivazioni" della sentenza di primo grado "ciascuna da sola sufficiente a ritenere l’illegittimità della clausola appositiva del termine" ed ha confermato la seconda, ritenendo necessaria la prova del nesso in concreto tra la assunzione de qua e la causale indicata in contratto.

In particolare la Corte di merito ha rilevato che "in primo grado parte ricorrente non aveva allegato, quale motivo di nullità della clausola appositiva del termine al contratto in esame, l’insussistenza in fatto delle situazioni che, astrattamente, avevano legittimato l’apposizione del termine, nè aveva dedotto la non vigenza, all’epoca della conclusione del contratto, di accordi collettivi che consentivano il ricorso ad assunzioni a termine, ma si era soffermata sulla sua adibizione a mansioni che nulla avevano a che vedere con la ristrutturazione, affermando di aver sostituito dipendenti in ferie e/o in malattia".

La Corte territoriale sul punto ha, quindi, affermato che "a fronte di tali argomentazioni, il giudicante, nella prima parte della sentenza, ha motivato in relazione alla valenza o meno delle pattuizioni collettive, ritenendo che non avessero legittimato le assunzioni a termine intervenute dopo il 31-12-1998 mentre, come detto, la lettura del ricorso non consente di cogliere alcun riferimento, nemmeno implicito, alla questione esaminata dal giudicante cosicchè deve rilevarsi che la causa petendi era diversa da quella presa in esame dal Tribunale".

Orbene tale chiara e specifica statuizione, non essendo stata in alcun modo censurata, nè contestata, in particolare dalla controricorrente la quale si è difesa soltanto sulla seconda causa petendi confermata dai giudici di appello, deve ritenersi passata in giudicato, con la conseguenza che è ormai precluso a questo Collegio ogni rilievo in ordine, appunto, alla "non vigenza, all’epoca della conclusione del contratto, di accordi collettivi che consentivano il ricorso ad assunzioni a termine", in considerazione della scadenza del limite temporale fissato dagli accordi attuativi dell’accordo 25/9/97.

Al Collegio non resta, quindi, che prendere atto del detto giudicato ed esaminare semplicemente il motivo di ricorso proposto dalla società contro la statuizione della nullità del termine incentrata sulla mancata prova del nesso concreto tra la assunzione de qua e le indicate "esigenze eccezionali".

Tale motivo è fondato.

In proposito, come questa Corte ha più volte affermato e va qui ribadito, con specifico riferimento alle assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25-9-1997, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 (v. fra le altre Cass. 26-7-2004 n. 14011, Cass. 8-7-2009 n. 15981) l’attribuzione alla contrattazione collettiva del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine, rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per il loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali e di provare la sussistenza del nesso causale fra le mansioni in concreto affidate e le esigenze aziendali poste a fondamento dell’assunzione a termine).

La forte di merito, quindi, in violazione di tale principio, erroneamente ha ritenuto la nullità del termine apposto al contratto de quo, sulla base della considerazione che la società non aveva offerto alcuna dimostrazione circa il nesso concreto tra la assunzione della M. e la necessità di far fronte alle esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione.

Alla base della motivazione della decisione è l’assunto secondo cui non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali: la sentenza, quindi, si muove pur sempre nella prospettiva che il legislatore non abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962. art. 1 (in contrasto, quindi, con quanto ripetutamente affermato da questa Corte e ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza 2-3-2006 n. 4588).

Il primo motivo del ricorso va pertanto accolto, con assorbimento del secondo (riguardante la eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito) e, stante l’insormontabile ostacolo del giudicato interno come sopra evidenziato, non essendo, infine, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda della M..

Infine la diversità delle sentenze di merito e la peculiarità della vicenda processuale inducono ( art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo vigente ratione temporis) a compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda della M.; compensa le spese dell’intero processo.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28-06-2011) 08-07-2011, n. 26814 Prova penale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da R.G., D.M.A. e D.S.M. avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Napoli in data 21-02-2008 che li aveva dichiarati colpevoli di concorso in falsità ideologica in atto pubblico, di calunnia ed arresto illegale relativo a tal S.A., accusato di resistenza e lesioni aggravate a pp.uu. e di rifiuto di esibire documenti di riconoscimento e, unificati detti reati in continuazione, aveva condannato ciascuno dei predetti imputati alla pena di anni tre di reclusione, con interdizione temporanea dai pp.uu., pena interamente condonata, con risarcimento danni e spese in favore della costituita parte civile, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 25-5-2010, in riforma della decisione di 1^ grado, assolveva gli anzidetti imputati dai reati loro ascritti perchè il fatto non sussiste ex art. 530 cpv. c.p.p..

Avverso detta sentenza S.A., nella qualità di parte civile ed ai soli effetti della responsabilità civile in punto di risarcimento danni morali e materiali, ha proposto ricorso per cassazione ed a mezzo del proprio difensore ha dedotto a motivi del gravame:

Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione sulla corretta ricostruzione dei fatti e relativa,asserita insufficienza di prave circa la respondabilità degli imputati e per travisamento ed obliterazione di prove destinate a smentire la motivazione censurata e segnatamente riferibili alle testimonianze accusatorie di tali V. e J. per l’accusa e dei testi Sc., L. B. e F. per la difesa.

Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ed invero, contrariamente alle pur analitiche controdeduzioni difensive poste a supporto del ricorso in esame e, in ogni caso, non immuni da ripetuti richiami censori in punto di mero fatto, l’impugnata sentenza ha fatto buon governo dei criteri permeanti la valutazione logico-giuridica delle acquisizioni procesuali, segnatamente riferibile alle prova specifica delle testimonianze assunte.

Si è, infatti, ritenuto da parte delle Corte territoriale partenopea che "dagli atti processuali come enucleabili nella stessa sentenza in esame, emergono due ricostruzioni del fatto tra loro incompatibili, che hanno indotto il giudice impugnato a propendere per la versione accusatoria, agganciandosi a valutazioni logiche e risolvendo in termini di probabilità il pactum dolens dell’intera azione, ossia quello della causazione delle lesioni al vigile urbano R. G." (cfr.fol.7 sentenza impugnata).

Dopo aver, motivatamente svolto argomentate valutazioni in punto di valenza sostanziale di portata probatorie della prova specifica acquisitala impugnata sentenza, in piena osservanza dei criteri di cui all’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, ha rappresentato i motivi della ragionevole "alternatività" possibile nella ricostruzione dei fatti, con il conseguente – altrettanto ragionevole – dubbio sulla effettiva sussistenza della condotta illecita in contestazione, legittimante la formula assolutoria ex art. 530 cpv. c.p.p. nel confronti degli imputati.

Risulta, infatti che, contrariamente alle 1 doglianze del ricorrente, la sentenza impugnata, in coerente applicazione dei criteri permeanti la cennata normativa sulla corretta valutazione della prova, ha motivatamente e logicamente proceduto ad un attento esame delle testimonianze d’accusa (cfr. segnatamente V. e J., cfr. foll. 4-5-6) e di quelle della difesa (segnatamente Sc., L.B. e F., cfr. foll. 6-7-8-9), pervenendo alla conclusione decisoria in questa sede contestata dal ricorrente.

E’ chiaro che, a fronte di ciò non è dato a questa Corte di legittimità rilevare apprezzabili vizi legittimanti la censura proposta dal ricorrente se non in mera forma di inammissibile "alternativita" tra le contrapposte versioni dei fatti, in difetto di una determinante e risolvente circostanza probatoria che, al di là di mere congetturali opinioni, valga a rappresentare il necessario "superamento" logico-giuridico a tale "alternatività nella imprescindibile", doverosa chiave di lettura che è imposta dall’inequivoco principio di cui all’art. 192 c.p.p., comma 2, in tema di valutazione della prova.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 22-07-2011, n. 29525

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, con sentenza del 21/4/05, dichiarava A.A. colpevole dei reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, per avere detenuto ai fini di commercio n. 30 videocassette illecitamente contraffatte e 648 cpv c.p..

La Corte di Appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 19/2/2010, ha confermato il decisum di prime cure.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell’ A. eccependo la insussistenza del reato di ricettazione, visto che l’accusa, peraltro, non ha provato che il prevenuto abbia personalmente riprodotto le cassette o che abbia concorso nella predetta riproduzione.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Il discorso giustificativo, sviluppato dal decidente e posto a sostegno della affermata colpevolezza, si palesa del tutto logico e corretto.

Il giudice di merito, preliminarmente, evidenzia che non sussistono dubbi in ordine alla penale responsabilità dell’imputato per entrambi i reati ad esso contestati, in quanto è sufficiente considerare che l’ A. è stato sorpreso in flagranza di reato dalla Guardia di Finanza alla via circonvallazione esterna di Mugliano mentre era nel possesso della merce contraffatta (verbale di perquisizione e sequestro, operato in data 25/6/03).

Con riferimento al delitto di cui all’art. 648 c.p., a giusta ragione, la Corte territoriale richiama il principio affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte (sent. N. 29/2005). secondo cui per i fatti commessi nel vigore della L. n. 248 del 2000 la condotta di acquisto di supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali, non conformi alle prescrizioni legali, ove non costituisse concorso ex art. 110 c.p. in uno dei reati previsti dalla L. n. 633 del 1941, artt. 171 e 171 octies, integrava illecito amministrativo di cui all’art. 16 della stessa legge, che in virtù del principio di specialità previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 9, prevaleva in ogni caso sull’art. 648 c.p. che punisce lo stesso fatto anche se l’acquisto fosse destinato al commercio.

Nel caso in esame il reato è stato commesso dopo la abrogazione della citata L. n. 248 del 2000, disposta con D.Lgs. n. 68 del 2003, con la conseguenza che non vale il principio di specialità per la condotta di acquisto di supporti audiovisivi, fonografici o informatici non conformi alle prescrizioni della legge che tutela il diritto d’autore, quando l’acquisto sia destinato alla successiva commercializzazione dei beni.

Da quanto evidenziato è nettamente ravvisarle la esattezza della pronuncia resa e la totale inconsistenza della doglianza mossa in impugnazione.

Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186 della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che l’ A. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000.00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-09-2011, n. 7268 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha impugnato, con il ricorso in epigrafe, il provvedimento di esclusione dal concorso per l’ammissione di 952 allievi finanzieri della Guardia di finanza indetto con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – IV serie speciale – n. 48 del 18 giugno 2010;

Tenuto conto che il ricorrente è stato escluso in ragione di un esito a lui sfavorevole all’accertamento attitudinale, all’esito del quale la sottocommissione di concorso lo dichiarava non idoneo non avendo "dimostrato di possedere le attitudini e le capacità previste dal profilo di riferimento del ruolo a concorso" (così nell’atto impugnato);

Considerato che nel provvedimento di esclusione, a sostegno dello sfavorevole esito dell’accertamento, esplicitamente la sottocommissione si è limitata ad indicare la seguente motivazione: "nonostante l’esperienza di vita militare maturata, attraverso le risposte date agli stimoli ricevuti nei colloqui con i periti selettori ed il consulente psicologo, non ha dimostrato di possedere le attitudini e le capacità previste dal profilo di riferimento del ruolo a concorso. NON IDONEO";

Verificato che la motivazione dell’atto di esclusione è limitata al contenuto di quanto testé riportato, senza ulteriori esplicitazioni o precisi riferimenti relazionali ad altri atti per come richiesto dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Rilevato che il test è stato eseguito da "periti selettori" e dal "consulente psicologo", senza che emerga nell’atto impugnato il riferimento ad alcun momento di necessaria valutazione collegiale, pur se limitata alla mera ratifica, da parte dei componenti della sottocommissione, con riferimento all’esito dell’operato dei periti che, in quanto estranei all’organo al quale è attribuito il potere di scrutinare i candidati, non possono considerarsi legittimati ad assumere decisioni direttamente incidenti sulla posizione di ciascun concorrente del concorso, spettando tale compito esclusivamente alla commissione;

Sottolineato che, per quanto riguarda espressamente il punto centrale del qui esaminando contenzioso, analoghi provvedimenti sono stati oggetto di scrutinio da parte della Sezione che ha rilevato come gli atti con i quali i concorrenti vengono esclusi dalla selezione per inidoneità al test psicoattitudinale appaiono evidentemente carenti sotto il profilo della motivazione, come rileva anche l’odierna parte ricorrente;

Ritenuto che anche tali atti debbono essere adottati nel rispetto dei principi regolanti il corretto esercizio dell’azione amministrativa, in particolare scolpiti nel su richiamato art. 3 della legge n. 241 del 1990, che espressamente ne estende la portata allo "svolgimento di pubblici concorsi", in virtù dei quali ogni atto amministrativo deve essere adeguatamente e compiutamente motivato, anche con riferimento alle indagini istruttorie che lo hanno determinato, in special modo quando il suo contenuto abbia portata sfavorevole nei confronti del destinatario;

Tenuto conto che neppure una produzione, eventualmente effettuata in sede giudiziale da parte dell’Amministrazione intimata, dei documenti inerenti l’istruttoria svolta appare idonea a soddisfare le esigenze di conoscenza dell’interessato né a poter determinare l’intangibilità del provvedimento impugnato., non vertendosi in materia di esercizio di potere vincolato da parte dell’Amministrazione procedente e che quindi non può nella specie trovare applicazione la regola di correzione processuale delle patologie che affliggono i provvedimenti amministrativi, per i profili prettamente formali e procedurali, recata dall’art. 21octies, comma 2, secondo periodo, della ridetta legge n. 241 del 1990;

Precisato per completezza che il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale costante dei giudici amministrativi, in special modo di seconde cure, volto a sostenere la sostanziale imperscrutabilità dell’accertamento dei requisiti psicoattitudinali, ai fini del reclutamento nell’Esercito, nella Guardia di finanza, nei Carabinieri nonché nella Polizia di Stato, in quanto esso costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, che attiene al merito dell’azione amministrativa, con la conseguenza che esso sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento di fatto o da un’evidente illogicità per la insussistenza dei fatti assunti ad oggetto della valutazione, ovvero per illogicità di quest’ultima e la incongruenza delle relative conclusioni (cfr., tra le molte, Cons. stato, Sez. IV, 17 dicembre 2007 n. 4849, Sez. VI, 11 settembre 2006 n. 5232 e Sez. IV, 9 maggio 2006 n. 2565);

Ribadito tuttavia che va affermata con forza – e da tale elementare principio di civiltà giuridica (nonché di applicazione dei principi costituzionali che reggono il sistema di valutazione dell’attività delle Pubbliche amministrazioni dinanzi agli organi del potere giurisdizionale, scolpito nelle previsioni di cui agli artt. 24, 103, 113 e 97 cost.) non si allontana neppure l’orientamento sopra richiamato – l’esigenza di osservanza dell’obbligo imposto alle Amministrazioni procedenti di mantenere un comportamento effettivamente improntato al rigoroso rispetto dei canoni costituzionali surrichiamati, nonostante la peculiare incisività del potere esercitato, di talché, sotto il profilo della motivazione, la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte, circostanza che può realizzarsi solo se il provvedimento (soprattutto se pregiudizievole per l’interessato) sia accompagnato da una adeguata ed esplicita motivazione, escludendosi che esso possa esserne privo o limitato ad affermazioni puramente descrittive se non addirittura apodittiche (come è avvenuto nel caso in esame);

Ritenuto infine che, verificata la fondatezza del motivo principale dedotto dalla parte ricorrente inerente al contestato difetto di motivazione, il ricorso va accolto con annullamento dell’atto impugnato;

Stimato di dover imputare le spese di giudizio, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. per come richiamato dall’art. 26 c.p.a. ed in applicazione del principio della soccombenza, a carico del Ministero dell’economia e delle finanzeComando generale della Guardia di finanza, liquidandole in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila/00), come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il Ministero dell’economia e delle finanzeComando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore della parte ricorrente, Signor D.C., che liquida in complessivi Euro 2.00,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.