Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-11-2011) 24-11-2011, n. 43353

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 13.12.2010, il G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non convalidò l’arresto in flagranza di F. F., indagata per il reato di truffa aggravata in danno di ente pubblico, consistito nel timbrare il cartellino di una collega assente dal lavoro.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere deducendo violazione della legge processuale in quanto erroneamente il G.I.P. aveva ritenuto illegittimo l’arresto, dal momento che il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto. Nella specie erano già avvenuti altri fatti similari nella struttura pubblica ove lavorava l’indagata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il G.I.P. ha ritenuto che nel caso esaminato l’arresto era stato eseguito illegittimamente in quanto "nella prospettiva del verbalizzante, non vi era nè sia stata rappresentata alcuna esigenza urgente che giustificasse l’arresto per impedire la consumazione del reato".

Questa Corte ha però chiarito che, in tema di convalida dell’arresto, il giudice, oltre a procedere ad una verifica formale circa la osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma 3 e art. 390 cod. proc. pen., comma 1, deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto ossia valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza in relazione allo stato di flagranza e alla ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza tuttavia prendere in considerazione l’aspetto della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (riservato alla valutazione di applicabilità delle misure cautelari) e senza sconfinare in apprezzamenti riservati alla fase di cognizione del giudizio di merito. La verifica e la valutazione in oggetto va fatta con riferimento all’uso ragionevole dei poteri discrezionali utilizzati dalla polizia giudiziaria e solamente quando, in detta chiave di lettura, venga rilevato un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l’arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 17435 del 6.4.2006 dep. 19.5.2006 rv 233969).

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio in quanto l’arresto fu legittimamente eseguito, dal momento che il giudice della convalida non ha disconosciuto gli altri presupposti dell’arresto facoltativo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-07-2012, n. 11242 Rinunzia all’impugnazione

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Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Gela, S.C., dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), esponeva di essere stata inquadrato nel profilo professionale D2, direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) con decorrenza 1.9.00 sulla base del c.c.n.l. 26 maggio 1999.

Sosteneva che, a fini giuridici ed economici, dovesse essere riconosciuta tutta l’anzianità maturata – anteriormente a quella data – per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati, in luogo dell’anzianità convenzionale riconosciuta ex art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001 sulla base del sistema della temporizzazione, facendo applicazione della più favorevole norma dell’art. 66, comma 6, del contratto collettivo del Comparto Scuola del 4 agosto 1995, da ritenere ancora vigente.

2.- Accolta la domanda e proposto appello dal MIUR, la Corte d’Appello di Caltanissetta con sentenza n. 264/09 accoglieva l’impugnazione.

Riteneva la Corte di merito che la norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001, costituiva la lex specialis che regolava in via esclusiva la fattispecie, escludendo qualsiasi altra norma concorrente.

3.- Proponeva ricorso per cassazione la parte privata, prospettando più motivi di impugnazioni:

1) violazione degli artt. 87 e 142 del c.c.n.l. 24 luglio 2003, dell’art. 66, comma 6, del c.c.n.l. 4 agosto 1995, dell’art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001, sostenendo, anche in applicazione delle regole di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., che i dipendenti inquadrati nel profilo DSGA debbono essere inquadrati ai sensi non dell’art. 8 suddetto, ma ai sensi del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, in ragione del richiamo contenuto nell’art. 66, comma 6, del c.c.n.l. 4 agosto 1995;

2) violazione e falsa applicazione del criterio di ermeneutica del favor lavoratoris in relazione all’art. 34 del c.c.n.l. 26 marzo 1999, all’art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001, all’art. 87 del c.c.n.l.

24 luglio 2003, all’art. 142, comma 1, lettera f), punto 8, del c.c.n.l. 24 luglio 2003, all’art. 66, comma 6, del c.c.n.l. 4 agosto 1995, in ragione del richiamo del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4;

3) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 e dell’art. 3 Cost..

4. Si difendeva con controricorso l’Amministrazione.

5. Parte ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del ricorso.
Motivi della decisione

1. In conseguenza del deposito di atto di rinuncia agli atti del ricorso, deve constatarsi che sono state rispettate le prescrizioni di cui all’art. 390, commi 1 e 3, poichè l’atto di rinuncia risulta sottoscritto dal difensore, munito di mandato speciale a tale effetto, e regolarmente notificato all’Avvocatura dello Stato in data 9 maggio 2012, vale a dire entro il termine previsto dal comma 1 della norma testè richiamata.

Nel ribadire che risultano osservate le forme prescritte dal richiamato art. 390 c.p.c., vale bene aggiungere che, anche se la rinuncia non risulta accettata, tale circostanza non rileva ai fini dell’estinzione del processo, non applicandosi l’art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione (Cass., n. 9857 del 2011). La rinuncia non ha infatti carattere "accettizio" – non richiede cioè l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali – (Cass., 23 dicembre 2005, n. 28675). Inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., S.U., 9 marzo 1990, n. 1923 del 1990; Cass., n. 4446 del 1986).

Ricorrono giusti motivi, in relazione a quanto sopra evidenziato, per l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-01-2011, n. 453

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento del D.M. n. 88 del 14 luglio 2010 relativo all’approvazione della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, e di tutti gli altri provvedimenti presupposti, preparatori, connessi e/o conseguenziali, nella parte in cui il ricorrente non è stato inserito nella graduatoria concernente i così detti "riservatari" in quanto, pur avendo dichiarato all’atto della presentazione della domanda di aver diritto alla riserva del 45% dei posti prevista per i volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle tre forze armate, non aveva prodotto la documentazione comprovante il proprio stato di servizio nei tempi previsti dall’art. 16 del D.P.R. n. 487 del 1994;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alla ordinanza istruttoria n. 1314/2010 di questa Sezione, l’Amministrazione intimata ha depositato in atti relazione di cui risulta che il ricorrente, a seguito di una sua successiva istanza, è stato inserito, con provvedimento in corso di emissione, nella graduatoria dei "riservatari", in considerazione di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione ai sensi degli artt. 43 e 46 della legge n. 445 del 2000;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al presente ricorso, proposto avverso il mancato inserimento del ricorrente nella richiamata graduatoria, mentre le spese vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata, che con il suo comportamento ha dato origine alla controversia giudiziaria in questione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro protempore, al pagamento in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

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Cons. Stato Sez. VI, 06-07-2010, n. 4306 IMPIEGO PUBBLICO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

l’odierno appellante, dipendente del Ministero dell’Interno, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio presso il Comando Provinciale di Prato, impugna la circolare n. 8727 in data 20/12/2005 con la quale l’Amministrazione nell’attuare la mobilità del personale del ruolo degli ispettori e sostituti direttori ha respinto la sua domanda di trasferimento a Salerno contestualmente accogliendo la domanda di trasferimento di altro funzionario a Pisa;

Considerato che l’appellante contesta, in buona sostanza, la scorretta applicazione del criterio, dettato dalla stessa Amministrazione, del prioritario accoglimento delle domande presentate dai funzionari in possesso di maggiore anzianità di servizio in quanto la sua domanda è stata respinta mentre è stata accolta la domanda di altro funzionario, in possesso di minore anzianità;

Ritenuta condivisibile l’impostazione dell’Amministrazione, secondo la quale il criterio dell’anzianità vale per la valutazione di più domande concorrenti per la stessa sede;

Rilevato, infatti, che nelle procedure di trasferimento devono essere coordinati l’interesse dell’Amministrazione alla più funzionale utilizzazione del proprio personale e quello dei dipendenti a prestare servizio nella sede più confacente alle proprie esigenze;

Ritenuto che esclusi i casi, eccezionali, riguardanti l’assistenza ai disabili, le esigenze dei dipendenti possono essere prese in considerazione solo se opportunamente coordinate con quelle relative allo svolgimento del servizio;

Rilevato che l’appellante chiede il trasferimento a sede nella quale non risultano vacanze d’organico, mentre il controinteressato è stato trasferito a sede nella quale risultano posti disponibili; di conseguenza, il trasferimento del controinteressato coincide con l’interesse dell’Amministrazione a coprire un posto vacante, mentre tale coincidenza non può essere riscontrata in relazione alla domanda dell’appellante;

Ritenuto che, in tale situazione di fatto, le due domande non possano essere poste a raffronto, per cui è irrilevante il fatto che l’appellante abbia un’anzianità superiore a quella del controinteressato;

Ritenuto che, in conclusione, l’appello debba essere respinto;

Ritenuto che le spese del presente grado del giudizio debbano seguire, come di regola, la soccombenza

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’Amministrazione appellata, di spese ed onorari del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.