Corte Costituzionale sentenza n. 156 SENTENZA 20 – 28 aprile 2011 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 19 del 4-5-2011

Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito
delle deliberazioni della Giunta della Regione siciliana 29 dicembre
2009, n. 569, n. 573, n. 578, n. 581, n. 585, n. 587, n. 588, n. 590
e n. 591 che hanno disposto la conferma o il conferimento
dell’incarico di direttore generale a tempo determinato a persone
esterne alle dotazioni organiche dell’amministrazione regionale,
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 20 aprile 2010, depositato in cancelleria il 26 aprile
2010 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2010.
Visto l’atto di costituzione della Regione siciliana;
Udito nell’udienza pubblica del 25 gennaio 2011 il Giudice
relatore Paolo Maddalena;
Udito l’avvocato dello Stato Massimo Santoro per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 20 aprile 2010 e depositato il
successivo 26 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
proposto conflitto di attribuzione avverso le deliberazioni della
Giunta regionale della Regione siciliana 29 dicembre 2009, n. 569, n.
573, n. 578, n. 581, n. 585, n. 587, n. 588, n. 590 e n. 591, le
quali hanno disposto la conferma o il conferimento dell’incarico di
direttore generale a nove persone esterne alle dotazioni organiche
dell’amministrazione regionale.
Il ricorrente ritiene che tali deliberazioni violerebbero gli
articoli 3, secondo comma, e 97, primo e terzo comma, della
Costituzione, in relazione agli artt. 19, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2
della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
1.1. – In particolare, il ricorrente lamenta che attraverso le
suddette deliberazioni la Regione siciliana, avendo confermato o
conferito incarichi dirigenziali a persone esterne ai ruoli
dell’amministrazione in numero ingente e senza fornire adeguata
motivazione sul possesso dei requisiti di professionalita’ in capo
alle persone nominate e, soprattutto, sulla riscontrata inesistenza,
tra i ruoli dell’amministrazione, di persone idonee, anche dal punto
di vista della qualificazione professionale, a ricoprire l’incarico
affidato agli esterni, avrebbe effettuato delle scelte irragionevoli,
contrastanti con il principio di buon andamento dell’amministrazione
e con il principio del pubblico concorso, ed avrebbe organizzato gli
uffici in violazione di principi posti dalla legge statale (d.lgs. n.
165 del 2001) volti ad assicurare l’equilibrio tra valorizzazione
delle risorse interne e possibilita’ di avvalersi delle competenze
emergenti dal mercato, superando cosi’ i limiti delle proprie
attribuzioni costituzionali ed invadendo la sfera di tutela degli
interessi costituzionalmente sottesi agli artt. 3 e 97 Cost.,
spettante allo Stato.
2. – La difesa erariale argomenta il proprio ricorso
ricostruendo, anzitutto, i presupposti normativi delle deliberazioni
impugnate.
Queste sono state adottate ai sensi dell’art. 9, comma 8, della
legge della Regione siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla
dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della
Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali. Istituzione dello Sportello unico per le attivita’
produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in
materia di pensionamento), per il quale «al fine del conferimento
degli incarichi di cui al comma 4» ovvero degli incarichi
dirigenziali «ed entro il limite del 5 per cento della dotazione
organica si applicano le previsioni di cui al comma 6 dell’articolo
19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni» .
Il predetto limite percentuale del 5 per cento e’ stato, poi,
elevato al 20 dall’art. 11, comma 7, della legge della Regione
siciliana 3 dicembre 2003, n. 20 (Norme finanziarie urgenti e
variazioni al bilancio della Regione per l’anno finanziario 2003.
Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione
amministrativa e di sviluppo economico) e, successivamente, al 30 per
cento dall’art. 2, comma 3, primo periodo, della legge della Regione
siciliana 16 dicembre 2008, n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione).
Rileva il ricorrente che l’intero d.lgs. n. 29 del 1993 e’ stato
abrogato dall’art. 72 del d.lgs. n. 165 del 2001, ma la disciplina
recata dall’art. 19, comma 6, dell’abrogato d.lgs. n. 29 del 1993 e’
stata trasfusa, con modificazioni, nell’art. 19, comma 6, del
medesimo d.lgs. n. 165 del 2001, per il quale «gli incarichi di cui
ai commi da 1 a 5» ovvero quelli di direzione amministrativa «possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10
per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla
prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e dell’8 per cento
della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo’ eccedere, per gli
incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine
di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il
termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone
esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell’Amministrazione, che abbiano svolto attivita’ in organismi ed
enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno
un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese
quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali
previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei
ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato».
2.1. – Per la difesa erariale, stante il rinvio (da intendersi
mobile) operato dall’art. 9, comma 8, della legge della Regione
siciliana n. 10 del 2000 all’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 29 del
1993 e successive modifiche, le deliberazioni della Giunta regionale
siciliana impugnate avrebbero dovuto effettuare, ai sensi dell’art.
19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, un attento scrutinio dei
presupposti positivi (di qualificazione professionale delle persone
incaricate) e negativi (in merito all’assenza di persone aventi tale
qualificazione professionale tra i ruoli dell’amministrazione).
Scrutinio che avrebbe dovuto essere condotto con particolare
attenzione e rigore, trattandosi di una deroga al principio
dell’accesso all’impiego pubblico mediante concorso (deroga da
ritenersi legittima, per la sentenza n. 81 del 2006 della Corte
costituzionale, solo in presenza di «peculiari e straordinarie
esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarla) ed a maggior
ragione dato che la Giunta regionale siciliana con le deliberazioni
impugnate ha superato il limite del 10 per cento della dotazione
organica, fissato dalla disciplina statale, e si e’ avvalsa del piu’
ampio limite del 30 per cento della dotazione organica fissato dalla
propria disciplina normativa regionale.
Le deliberazioni impugnate, tuttavia, secondo il ricorrente,
valuterebbero solo superficialmente i requisiti di professionalita’
delle persone chiamate a ricoprire l’incarico dirigenziale e non
motiverebbero affatto sulla riscontrata inesistenza tra i ruoli
dell’amministrazione regionale di persone idonee, anche dal punto di
vista della qualificazione professionale, a ricoprire l’incarico
affidato agli esterni e, in questo senso, sarebbero in contrasto con
gli artt. 3 e 97 Cost.
Contrasterebbe, infatti, con il principio di buon andamento
dell’amministrazione, anche nella forma specifica contemplata dal
terzo comma dell’art. 97 Cost., consentire l’assunzione di un numero
cosi’ consistente di soggetti estranei all’amministrazione, senza
concorso e con contratti a tempo determinato.
Il consistente numero di dirigenti esterni nominati, non a
conoscenza delle dinamiche dell’amministrazione e la temporaneita’
dell’incarico, poi, costituirebbero, sempre secondo il ricorrente, in
ragione della posizione apicale dei soggetti contemplati, fattori
suscettibili di rendere l’azione amministrativa slegata e
frammentaria, incidendo in misura rilevante sull’organizzazione
dell’ente pubblico.
2.2. – La difesa erariale richiama, poi, la sentenza n. 9 del
2010 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale di una disposizione della Regione Piemonte che
consentiva il conferimento di incarichi dirigenziali a persone
esterne ai ruoli dell’amministrazione, senza limitare tale
conferimento a specifici casi nei quali esistessero specifiche
esigenze di interesse pubblico, e sostiene che nelle impugnate
deliberazioni la Giunta regionale siciliana non avrebbe tenuto conto
di siffatte condizioni ed avrebbe omesso di circoscrivere ad esigenze
specifiche la deroga al principio dell’accesso alla pubblica
amministrazione mediante pubblico concorso, stabilito dal terzo comma
dell’art. 97 Cost.
La Giunta regionale avrebbe cosi’ «superato i limiti delle sue
attribuzioni in ordine alla possibilita’ di organizzare i pubblici
uffici, facendo accedere nell’amministrazione pubblica un consistente
numero di esterni senza avere prima verificato la possibilita’ di
conferire i medesimi incarichi a personale presente nei ruoli
dell’amministrazione, il che comporta una violazione dell’art. 97
della costituzione, in quanto si viola il principio del buon
andamento dell’amministrazione, nonche’ una violazione dell’art. 3
della Costituzione, essendo siffatte nomine adottate in violazione
del principio di ragionevolezza».
Per la difesa erariale, infine, operando nel modo descritto, la
Giunta regionale avrebbe postulato una «ontologica inidoneita’
dell’amministrazione siciliana a sopperire alle esigenza di tutela
dell’interesse pubblico con le risorse interne» e cio’ si tradurrebbe
«non solo nell’illegittimita’ delle delibere impugnate, ma anche
nella loro invasivita’ rispetto alla sfera di tutela degli interessi
statali costituzionalmente sottesi agli artt. 3 e 97 Cost. spettante
allo Stato», mentre «un esercizio incontrollabile, perche’ non
motivato, dell’autonomia organizzativa regionale in questa delicata
materia compromette […] in modo sostanziale l’equilibrio tra
valorizzazione delle risorse interne e possibilita’ di avvalersi
delle competenze emergenti dal mercato, che la legge statale (d.lgs.
29/93 e d.lgs. 164/2001) ha delineato come regola di principio
generale per tutta la amministrazione pubblica, compresa quella
regionale, nel momento in cui ha integralmente riformato l’assetto
organico e funzionale del pubblico impiego».
2.3. – Il ricorrente conclude, pertanto, chiedendo la
declaratoria di illegittimita’ e l’annullamento delle deliberazioni
regionali impugnate.
3. – Si e’ costituita la Regione siciliana con una memoria, nella
quale sostiene, sotto due diversi profili, l’inammissibilita’ e, nel
merito, l’infondatezza del conflitto.
3.1. – Un primo motivo di inammissibilita’ viene indicato dalla
difesa regionale nella carenza di interesse e nel difetto di
legittimazione al ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
sull’assunto che non sarebbe configurabile alcuna invasione o
menomazione della sfera di competenza statale dato che mancherebbe in
capo allo Stato una sia pur residuale attribuzione costituzionale di
competenze nella materia sulla quale hanno inciso gli atti impugnati.
Trattandosi di provvedimenti relativi al conferimento di
incarichi dirigenziali regionali, le deliberazioni impugnate
sarebbero, infatti, riconducibili a materie, quella dell’ordinamento
degli uffici e degli enti regionali e quella dello «stato giuridico
ed economico spettante al personale preposto al funzionamento e/o
alla direzione dei suddetti uffici», rientranti nella competenza
esclusiva sia legislativa sia amministrativa della Regione siciliana,
ai sensi degli artt. 14, primo comma, lettere p) e q), e 20 del regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello
statuto della Regione siciliana), ed in ordine alle quali mancherebbe
qualsiasi attribuzione costituzionale di competenza allo Stato.
Irrilevante sarebbe, d’altronde, in questo contesto, la scelta
del legislatore regionale siciliano di uniformarsi e di rinviare
(salvo che per il limite del 30 per cento della dotazione organica
per il conferimento degli incarichi esterni) alla normativa
nazionale, dato che una tale scelta, puramente discrezionale, del
legislatore regionale non comporterebbe alcuna attribuzione
costituzionale di competenza nella materia de qua allo Stato e,
conseguentemente, nessuna legittimazione da parte di quest’ultimo a
sollevare il conflitto proposto.
La difesa regionale, dopo avere rimarcato che per la
giurisprudenza costituzionale (vengono richiamate al riguardo le
sentenze n. 255 del 2007, n. 334 del 2006, n. 215 del 1996, n. 70 del
1985 e n. 73 del 1976) «per aversi materia di un conflitto di
attribuzione tra Regione e Stato e’ necessario che l’atto impugnato
sia idoneo a ledere la sfera di competenza costituzionale dell’ente
confliggente», afferma che «non si comprende come possa prodursi», in
capo all’ente ricorrente, una lesione o una menomazione della propria
sfera di attribuzione, posto che lo Stato non avrebbe alcuna
competenza legislativa o amministrativa in materia di organizzazione
degli uffici della Regione siciliana e di conferimento dei relativi
incarichi.
La difesa regionale sottolinea come cio’ sarebbe vero non
soltanto con riferimento ai conflitti di attribuzione, che si
risolvono in una vindicatio potestatis, ma anche in riferimento a
quelli con i quali, come nel caso di specie, si contesti la modalita’
di esercizio della competenza da parte dell’ente resistente.
Anche in tale seconda ipotesi, infatti, oggetto della decisione
sarebbe pur sempre l’accertamento della spettanza di una competenza e
l’interesse a ricorrere si concreterebbe precisamente nella difesa
dell’integrita’ di proprie competenze costituzionalmente garantite da
un atto invasivo o di menomazione posto in essere dall’altro ente.
Per la resistente sussisterebbe esatta specularita’ tra i
conflitti di attribuzione proposti dallo Stato nei confronti della
Regione e quelli proposti dalla Regione nei confronti dello Stato,
rispetto ai quali la Corte costituzionale (sentenza n. 9 del 2004) ha
affermato che «il giudizio per conflitto di attribuzione proposto
dalla Regione nei confronti dello Stato e’ finalizzato, per sua
natura, ad accertare l’esistenza di una lesione, da parte del
secondo, della sfera di competenza della prima. Come questa Corte ha
in piu’ occasioni rilevato, affinche’ vi sia effettivamente materia
per simile conflitto occorre che sia prospettata la lesione di una
competenza costituzionalmente garantita delle Regioni nella materia
su cui verte la controversia» e che «diversamente argomentando
potrebbe accadere che, tramite lo strumento del conflitto, la Corte
venga chiamata impropriamente ad un sindacato generale di
legittimita’ costituzionale – del tutto estraneo al sistema – su atti
non aventi forza di legge».
Da questa richiamata giurisprudenza la difesa regionale trae la
conseguenza che la insussistenza, in capo al ricorrente, di una
competenza costituzionalmente garantita nella materia oggetto del
provvedimento impugnato, comporterebbe l’assoluta inammissibilita’
del ricorso per mancanza di interesse all’impugnazione.
3.2. – Un secondo profilo di inammissibilita’ viene prospettato
dalla difesa regionale in ragione dell’asserita indeterminatezza
delle censure proposte nel ricorso.
Per la resistente ai fini dell’ammissibilita’ del conflitto
sarebbe stata necessaria una puntuale individuazione della sfera di
competenza statale in concreto invasa e non sarebbe, di contro,
sufficiente il generico richiamo contenuto nel ricorso agli artt. 3 e
97 Cost., dato che questi principi costituzionali non delimitano una
sfera di competenza costituzionalmente garantita dello Stato in
materia di disciplina degli uffici della Regione siciliana, ma recano
dei principi la cui violazione, ad opera di atti amministrativi delle
Regioni o di altri enti pubblici, potrebbe essere censurata solo
mediante impugnazione innanzi ai competenti giudici amministrativi.
3.3. – Nel merito il conflitto sarebbe infondato, dato che tutte
le deliberazioni della Giunta regionale siciliana impugnate
recherebbero la motivazione in ordine alla scelta dei soggetti
esterni cui sono stati affidati gli incarichi di dirigente generale,
dando conto della «particolare e comprovata qualificazione
professionale» dei dirigenti esterni prescelti e del «possesso» da
parte degli stessi «di qualificati titoli e dei requisiti che
dimostrano la idoneita’ dei medesimi a svolgere le funzioni
dirigenziali generali connesse al suddetto incarico».
4. – In prossimita’ dell’udienza pubblica il Presidente del
Consiglio dei ministri ha depositato una memoria, nella quale replica
a ciascuna delle argomentazioni difensive della Regione siciliana.
4.1. – In ordine alla prospettata inammissibilita’ del conflitto
per carenza di interesse all’impugnazione per difetto di competenza
da parte dello Stato, la difesa erariale sostiene che la competenza
esclusiva regionale in materia di ordinamenti degli uffici e degli
enti regionali e di stato giuridico ed economico degli impiegati e
funzionari della Regione, non precluderebbe allo Stato uno spazio di
intervento per l’attribuzione d’incarichi esterni che possono essere
conferiti dall’amministrazione regionale in rapporto alle proprie
dotazioni organiche.
La determinazione di tali condizioni, infatti, non integrerebbe
alcuna delle materie riconducibili allo Statuto regionale speciale,
ma esprimerebbe piuttosto una esigenza di bilanciamento tra il
principio dell’accesso alla pubblica amministrazione mediante
concorso e quelle «peculiari e straordinarie esigenze di interesse
pubblico» che, in nome del principio del buon andamento, possono
giustificare circoscritte eccezioni all’art. 97, terzo comma, Cost.
Non vi sarebbe dubbio, per il ricorrente, che, anche alla luce di
un fondamentale criterio di adeguatezza, il legislatore regionale non
sia soggetto idoneo a realizzare una siffatta opera di bilanciamento,
che per sua natura postulerebbe un’esigenza di uniformita’ su tutto
il territorio nazionale.
La Costituzione, d’altronde, continua la difesa erariale (che
richiama sul punto la sent. n. 303 del 2003 della Corte
costituzionale), avrebbe attribuito allo Stato una generale funzione
di garanzia di esigenze unitarie, anche tramite la definizione di
standards minimi valevoli su tutto il territorio nazionale, mentre
ulteriori «strumenti di sostegno verso i livelli di governo che non
possono in maniera adeguata perseguire le finalita’ stabilite dalla
legge, sono previsti nell’ambito del principio di sussidiarieta’».
In ogni caso, poi, «anche a volere ammettere, per assurdo,
l’esistenza di una competenza legislativa esclusiva della Regione in
ordine alla determinazione delle condizioni per l’attribuzione di
incarichi esterni che possono essere conferiti in deroga al principio
dell’accesso all’amministrazione mediante concorso», il ricorrente
rimarca come la Regione avrebbe dovuto comunque muoversi nel rispetto
dei principi generali dell’ordinamento, tra cui rientrerebbero
«alcuni orientamenti e direttive di carattere generale, le quali
impongono il mantenimento di un equilibrio fra la valorizzazione
delle risorse interne e la possibilita’ di avvalersi delle competenze
emergenti dal mercato, anche al fine di assicurare un esercizio non
frammentato e non slegato dell’azione amministrativa».
La difesa erariale esclude pure che il limite costituito da tale
principio generale dell’ordinamento possa considerarsi superato alla
luce dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Riforma del titolo V della Parte seconda della Costituzione), posto
che anche il nuovo sistema costituzionale ha comunque fatto salve le
fondamentali ragioni di coerenza logica e sistematica che informano
il sistema giuridico nella sua interezza.
Per il ricorrente, in definitiva, «il riconoscimento in capo
all’ente regionale della possibilita’ di assumere quasi un terzo dei
dirigenti generali al di fuori del proprio apparato amministrativo,
senza fornire adeguata giustificazione in ordine alla mancanza di
specifiche professionalita’ all’interno dei propri ruoli, contrasta
senza dubbio con lo spirito che scaturisce da questa "coerente e
vivente unita’ logica e sostanziale del diritto positivo"».
4.2. – In ordine alla prospettata inammissibilita’ del conflitto
per indeterminatezza delle censure proposte nel ricorso, il
ricorrente sostiene che il richiamo alle disposizioni costituzionali
di cui agli artt. 3 e 97, terzo comma, Cost. da un lato e 97, primo
comma, Cost., dall’altro, sarebbe tutt’altro che generico, e che esso
individuerebbe una precisa sfera di competenza statale,
corrispondente ad una imprescindibile istanza unitaria, quale e’
quella di determinare, senza che vi sia disparita’ di trattamento
all’interno del territorio della Repubblica, le condizioni per
l’accesso alla pubblica amministrazione al di fuori della regola del
pubblico concorso.
Nessuna rilevanza avrebbe, invece, per la difesa erariale la
circostanza che le medesime censure proposte avverso le deliberazioni
impugnate avrebbero potuto essere mosse dinnanzi al giudice
amministrativo, giacche’ tanto ragionando in termini di
"separazione-indifferenza" quanto ragionando in termini di
"separazione-esclusione" tra giudizio amministrativo e conflitto di
attribuzione, non potrebbe comunque escludersi la proponibilita’ di
quest’ultimo ogni qual volta sussista, come nel caso di specie, una
lesione ad una funzione costituzionale dello Stato o della Regione.
4.3. – Nel merito il ricorrente ribadisce che le deliberazioni
sarebbero del tutto carenti di motivazione in ordine alla sussistenza
dei presupposti negativi per il conferimento di incarichi
dirigenziali a soggetti esterni ovvero in ordine alla circostanza che
la particolare e comprovata qualificazione professionale apprezzata
in capo agli esterni non sia rinvenibile nei ruoli
dell’amministrazione.
La difesa erariale sottolinea, poi, che le censure concernenti
l’insufficiente o omessa motivazione non si rivolgono ad un singolo
provvedimento di nomina, bensi’ a ben nove delibere, le quali
rappresenterebbero un «vero e proprio sistema di accesso "fuori
concorso" alla dirigenza pubblica, che finisce per attribuire
all’organo di governo regionale la possibilita’ di conformare a
proprio piacimento l’organizzazione degli uffici siciliani».
Per la difesa erariale questo «sistema di nomine» sarebbe
irragionevole e contrario al principio di buon andamento, in quanto
la totale assenza di uno scrutinio sui presupposti negativi di nomina
finirebbe per postulare una ontologica inidoneita’
dell’amministrazione siciliana a sopperire alle esigenze di tutela
dell’interesse pubblico con i ruoli interni, integrerebbe, tra
l’altro, una lesione della dignita’ professionale delle risorse
interne dell’amministrazione inaccettabile sul piano dei valori
costituzionali ed attribuirebbe «ad un organo esecutivo di un ente
sub-statale, il potere di sostituire sul proprio territorio i
principi generali fissati dallo Stato in conformita’ agli articoli 97
e 3 Cost. con un diverso ed illegittimo sistema di arruolamento nei
livelli dirigenziali dell’amministrazione pubblica».
Con le deliberazioni impugnate, pertanto, la Regione avrebbe
invaso indebitamente la sfera costituzionale dello Stato definita
dagli artt. 3 e 97 Cost., «anche e soprattutto con riferimento al
potere del legislatore statale di fissare il nucleo minimo garantito
del principio del concorso nonche’ i principi generali valevoli per
le pubbliche amministrazioni su tutti i livelli di governo».

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto
conflitto di attribuzione avverso le deliberazioni della Giunta
regionale della Regione siciliana 29 dicembre 2009, n. 569, n. 573,
n. 578, n. 581, n. 585, n. 587, n. 588, n. 590 e n. 591, le quali
hanno disposto la conferma o il conferimento dell’incarico di
direttore generale a nove persone esterne alle dotazioni organiche
dell’amministrazione regionale.
1.1. – Le delibere in questione sono state adottate ai sensi
dell’art. 9, comma 8, della legge della Regione siciliana 15 maggio
2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di
funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello
unico per le attivita’ produttive. Disposizioni in materia di
protezione civile. Norme in materia di pensionamento), per il quale
al fine degli incarichi dirigenziali «ed entro il limite del 5 per
cento della dotazione organica si applicano le previsioni di cui al
comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modifiche ed integrazioni».
Il predetto limite percentuale del 5 per cento e’ stato, poi,
elevato al 20 per cento dall’art. 11, comma 7, della legge della
Regione siciliana 3 dicembre 2003, n. 20 (Norme finanziarie urgenti e
variazioni al bilancio della Regione per l’anno finanziario 2003.
Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione
amministrativa e di sviluppo economico) e, successivamente, al 30 per
cento dall’art. 2, comma 3, primo periodo, della legge della Regione
siciliana 16 dicembre 2008, n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione).
Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2
della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e’ stato abrogato dall’art. 72 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), e la disciplina recata dall’originario art. 19, comma 6,
dell’abrogato d.lgs. n. 29 del 1993 e’ stata modificata e trasfusa
nel nuovo art. 19, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001,
secondo il quale «gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5», ovvero
quelli di direzione amministrativa, «possono essere conferiti, da
ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei
ruoli di cui all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione
organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato». «Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita
motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione».
1.2. – Il ricorrente rileva che le delibere recano una solo
superficiale e stereotipata valutazione dei requisiti (positivi) di
professionalita’ delle persone chiamate a ricoprire l’incarico
dirigenziale e che non motivano affatto sul requisito (negativo)
della riscontrata inesistenza tra i ruoli dell’amministrazione
regionale di persone idonee, anche dal punto di vista della
qualificazione professionale, a ricoprire l’incarico affidato agli
esterni.
Dalla prospettata violazione del combinato disposto dell’art. 9,
comma 8, della legge delle Regione siciliana n. 10 del 2000 e
dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, il ricorrente fa
derivare il contrasto delle delibere impugnate con gli artt. 3 e 97,
primo e terzo comma, della Costituzione.
Contrasterebbe, infatti, con il principio di buon andamento
dell’amministrazione, anche nella forma specifica contemplata dal
terzo comma dell’art. 97 Cost., consentire l’assunzione di un numero
cosi’ consistente di soggetti estranei all’amministrazione, senza
concorso e con contratti a tempo determinato.
Il consistente numero di dirigenti esterni nominati, non a
conoscenza delle dinamiche dell’amministrazione, e la temporaneita’
dell’incarico, poi, potrebbero, sempre secondo il ricorrente, in
ragione della loro posizione apicale, rendere l’azione amministrativa
slegata e frammentaria, incidendo in misura rilevante
sull’organizzazione dell’ente pubblico.
2. – Il conflitto e’ inammissibile.
Le delibere impugnate sono riferibili all’organizzazione degli
uffici regionali, materia di competenza legislativa esclusiva
regionale ai sensi dell’art. 14, lettera p) dello statuto della
Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455, e, stante il principio del parallelismo tuttora
vigente per le autonomie speciali, sono altresi’ riferibili alla
competenza amministrativa della Regione siciliana.
La prospettata illegittimita’ delle delibere impugnate, in
riferimento all’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, non
puo’ dar luogo, pertanto, ad un conflitto di attribuzione tra enti
con conseguente sindacato da parte di questa Corte, posto che difetta
la lesione o la menomazione di alcuna attribuzione costituzionale
dello Stato ricorrente e, quindi, l’elemento oggettivo del conflitto,
non potendo intendersi come tale la violazione della norma statale
cui si fa riferimento, ne’ la circostanza che questa norma sia
espressione o applicazione dei principi costituzionali evocati.
Neppure condivisibile e’, infine, la ulteriore tesi del
ricorrente secondo cui la Regione siciliana con le delibere impugnate
avrebbe invaso indebitamente la sfera costituzionale dello Stato
definita dagli artt. 3 e 97 Cost., «anche e soprattutto con
riferimento al potere del legislatore statale di fissare il nucleo
minimo garantito del principio del concorso nonche’ i principi
generali valevoli per le pubbliche amministrazioni su tutti i livelli
di governo», non potendosi certo ritenere che sussista una
attribuzione costituzionale dello Stato a definire preventivamente le
deroghe ammissibili al principio del concorso pubblico.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto proposto dal Presidente del
Consiglio dei ministri avverso le deliberazioni della Giunta
regionale della Regione siciliana 29 dicembre 2009, n. 569, n. 573,
n. 578, n. 581, n. 585, n. 587, n. 588, n. 590 e n. 591 con il
ricorso indicato in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2011.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Maddalena

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 28 aprile 2011

Il cancelliere: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-02-2011, n. 2994 Previdenza sociale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il giudice monocratico di Torino dichiarava inammissibile la domanda proposta da N.D. nei confronti dei Ministeri in epigrafe, dell’INPDAP, ASL (OMISSIS) ed Agenzie delle Entrate, avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo di cui alla L. n. 206 del 2004, artt. 11 e 12.

Il predetto giudice, premesso che l’invocato L. n. 206 del 2004, art. 11 presupponeva l’avvenuto accertamento dell’invalidità e della dipendenza di questa da atti di terrorismo e l’inizio del procedimento ivi previsto nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della richiamata legge, riteneva inammissibile la domanda perchè difettava il preventivo accertamento dell’invalidità ed il procedimento era stato iniziato oltre i sei mesi dall’entrata in vigore della L. n. 206 del 2004.

Avverso tale sentenza il N., a norma della L. n. 206 del 2004, art. 12, u.c. ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura.

Resiste l’INPDAP con controricorso.

Le altre parti intimate non svolgono attività difensiva.

Motivi della decisione

Con l’unica censura il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione della L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 11 formula ex art. 366 bis c.p.c. il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se la L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 11 inibisce l’azione della vittima di terrorismo, laddove, precedentemente alla entrata in vigore della legge, non sono già state accertate con atti definitivi in sede giudiziaria, amministrativa o contabile, comprese le consulenze tecniche, le perizie giudiziarie e le certificazioni sanitarie, la dipendenza dell’invalidità da fatti di terrorismo e il suo grado.

Dica altresì se in tal caso la vittima del terrorismo è soggetta alla decadenza semestrale prevista dalla norma. Risponda la Corte che l’art. 11 non inibisce in tal caso l’azione, e non si applica il termine di decadenza semestrale".

La censura è infondata.

Occorre, ai fini dello scrutinio del motivo in esame, prendere le mosse dalla L. 3 agosto 2004, n. 206 la quale, dopo aver stabilito i vari benefici spettanti alle vittime del terrorismo, prevede agli artt. 11 e 12 uno speciale procedimento diretto all’ottenimento di tali benefici nel caso in cui risulti già accertata con atti definitivi la dipendenza dell’invalidità ed il suo grado o della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice.

Il richiamato art. 11, infatti, sancisce che "Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell’invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all’impugnazione di cui all’art. 12, comma 2.

Il successivo art. 12, inoltre, stabilisce che tale procedimento, per il quale è competente il Tribunale della residenza anagrafica della vittima o dei superstiti, deve svolgersi in una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi. La sentenza emessa a conclusione di siffatto procedimento, è poi, a norma del richiamato art. 12, comma 2 ricorribile esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione.

Emerge dalla esegesi di tali disposizioni che il legislatore del 2004 ha previsto una speciale procedura per il riconoscimento dei benefici di cui trattasi, caratterizzata da estrema concentrazione ed impugnabilità della relativa sentenza solo in cassazione, con esclusivo riferimento a quelle ipotesi in cui la dipendenza della invalidità o morte era già stata accertata con provvedimento definitivo, in difetto del quale non è compatibile un procedimento che si debba esaurire nell’arco di una o due udienze nelle quali si deve procedere anche all’accertamento della predetta dipendenza.

La previsione del termine di sei mesi, decorrente dalla entrata in vigore della legge, entro il quale il procedimento deve essere instaurato conferma ulteriormente che si tratta di un procedimento del tutto peculiare finalizzato al riconoscimento dei benefici in relazione a quelle situazioni per le quali era già stata accertata in via definitiva la dipendenza della invalidità o della morte come dipendente da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice.

Tanto comporta che negli altri casi non rimane che la normale azione ordinaria.

Pertanto è corretta in diritto la sentenza impugnata nella quale il giudice del merito ha dichiarato inammissibile la domanda giudiziale azionata L. 3 agosto 2004, n. 206, ex artt. 11 e 12 non risultando accertata con atto definitivo la dipendenza dell’invalidità e il suo grado da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice ed essendo la relativa istanza presentata dopo il decorso del termine di sei mesi dall’entrata in vigore della stessa L. 3 agosto 2004, n. 206.

Il ricorso di conseguenza va respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono nei confronti della parte costituita la soccombenza.

Nulla deve disporsi nei confronti delle parti rimaste intimate.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente liquidate in Euro 21,00 per esborsi, oltre Euro 2.000,00 per onorario ed oltre accessori di legge. Nulla per le parti rimaste intimate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-11-2010) 01-02-2011, n. 3588 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Salerno con sentenza del 14.12.2009 confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 20.5.2008 di condanna dei tre attuali ricorrenti alla pena di mesi sette di arresto per il reato di cui all’art. 707 c.p..

I tre imputati venivano fermati a bordo di una vettura nella quale si trovavano gli attrezzi idonei allo scasso indicati nel capo d’imputazione.

La Corte territoriale rilevava che non poteva darsi credito alla tesi degli imputati di non sapere della presenza a bordo dei detti arnesi in quanto alcuni erano chiaramente visibili all’interno dell’autovettura e gli altri, occultati, erano comunque percepibili una volta seduti in auto e si fossero poggiati i piedi.

Ricorrono i tre imputati con un unico ricorso che allegano con il primo motivo il travisamento del fatto in quanto il teste verbalizzante aveva sostenuto che gli arnesi si trovavano in vani segreti e doppi fondi, sicchè era del tutto credibile che i ricorrenti non sapessero della loro presenza posto che l’autovettura era di proprietà di altra persona, noto pregiudicato.

Inoltre si deduce che non era motivata la sentenza impugnata sul punto delle denegazione delle attenuanti generiche e gli imputati erano stati condannati nella stessa misura sebbene solo ad uno fosse stata contestata la recidiva. I precedenti penali erano modesti.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Circa il primo motivo la Corte territoriale ha ricordato che non poteva darsi credito alla tesi degli imputati di non sapere della presenza a bordo dei detti arnesi in quanto alcuni erano chiaramente visibili all’interno dell’autovettura e gli altri, occultati, erano comunque percepibili una volta seduti in auto e si fossero poggiati i piedi. La motivazione appare congrua e logicamente coerente; le censure sono di mero fatto e ripropongono questioni di merito già esaminate in primo grado e in appello. Circa il secondo motivo le attenuanti generiche non sono state concesse con motivazione persuasiva e logicamente ineccepibile in considerazione dei precedenti dei ricorrenti e la recidiva in realtà è stata contestata a tutti gli imputati sicchè la disparità di trattamento segnalata non sussiste.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè ciascuno – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., 15-02-2011, n. 388 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente ha partecipato alla gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori per la realizzazione dello svincolo di allacciamento dell’autostrada A18 alla SP 14 Siracusa – Canicattini Bagni, per un importo a base d’asta di euro 12.309.157,06, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.

Nella seduta del 12 maggio 2009, la commissione, rilevati i ribassi percentuali dei concorrenti ammessi, ha proceduto, ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs. 163/2006, all’individuazione della soglia numerica di anomalia, individuando quali offerte anomale quelle delle seguenti imprese: S. (ribasso del 38,973), A. (ribasso del 37,159), C. (ribasso del 37,136), I.S. (ribasso del 34,177), S. (ribasso del 33,980) e C. (ribasso del 32,210); si dava, quindi, mandato alla sub commissione di procedere alla verifica di anomalia, a seguito della quale le offerte della S. e della Alpin non risultavano giustificate e la gara veniva aggiudicata al consorzio C. (seduta pubblica del 21/01/2010).

Il procedimento di verifica di anomalia eseguito nei confronti dell’ATI S. può sintetizzarsi nei seguenti passaggi:

– nella seduta del 15 luglio 2009, la sub commissione accerta che riguardo la "b) Schede delle analisi prezzi":

"non si rinviene alcuna offerta dei fornitori dei materiali;

– non è documentato il costo dei mezzi d’opera e degli impianti, sia in termini di ammortamento che in termini di costo, nonché quello delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, dei lubrificanti, dei carburanti, bolli di circolazione per il funzionamento;

– per le discariche e cave di prestito non viene data dimostrazione della disponibilità o reperimento delle stesse. Dette condizioni concorrono alla formazione dei prezzi;

– manca la specifica in ordine alla disponibilità del parco macchine da utilizzare per la realizzazione del cantiere;

– manca la dimostrazione analitica in ordine alle spese generali dichiarati nella misura dell’8%.

è necessaria la redazione di prospetti comparativi tra i prezzi unitari di progetto (approvati dall’ANAS) e quelli offerti e riportati nelle schede".

Essendo le analisi di prezzi esibiti prive delle relative offerte giustificative si perviene, alla determinazione di richiedere al concorrente integrazioni di quelle analisi il cui ribasso percentuale, rispetto al progetto è particolarmente rilevante. Ciò si evince dalle tabelle allegate e precisamente per i seguenti componenti dell’offerta…)".

Vengono, quindi, chieste all’ATI S. ulteriori giustificazioni, e precisamente: " 1) Soluzioni tecniche adottate; 2) – condizioni favorevoli in ordine all’esecuzione dei lavori, delle forniture e delle prestazioni di servizi; 3) – il costo della manodopera e relative tabelle ufficiali…", con "…i seguenti elementi giustificativi: a) offerte dei fornitori dei materiali; b) documentazione riferita al costo dei mezzi d’opera e degli impianti, sia in termini di ammortamento che in termini di costo, nonché quello delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, dei lubrificanti, dei carburanti, bolli di circolazione per il funzionamento; c) dimostrazione della disponibilità e/o reperimento delle discariche e cave di prestito; d) dimostrazione analitica in ordine alle spese generali dichiarati nella misura dell’8%. e) dimostrazione analitica e documentale dell’utile" (nota n.17143 del 16.07.2009.).

Nella seduta del 3 agosto 2009, la sub commissione dopo aver esaminato le giustificazioni integrative dell’ATI S., rileva che:

"…- le offerte dei fornitori e dei materiali non risultano collegate alle voci di analisi oggetto di richiesta;

– per le cave e discariche le voci riferite ai movimenti di terra, e in particolare per quelli dei materiali che vanno a rifiuto, non si rinviene la prescritta documentazione riguardante l’autorizzazione della discarica (dichiarata ubicata a circa ml.500,00 dallo svincolo oggetto dei lavori) come previsto dalle disposizioni di legge, nonché la dichiarazione della capacità ricettiva del materiale;

– per i materiali provenienti da cava di prestito manca un’adeguata esplicita analisi relativa al prezzo delle forniture;

– manca la correlazione delle offerte con le singole voci costituenti l’analisi, che in particolare devono essere correlate con le voci di analisi giustificative presentate in sede di gara;

– la tabella per la giustificazione dell’aliquota dell’8% relativa alle spese generali non riporta il dettaglio delle voci di cui all’art.23 "Oneri e obblighi diversi a carico dell’Appaltatore" del C.S.A…".La sub commissione richiede, quindi ulteriori giustificazioni, "nel rispetto dell’art.88 comma 3 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m. e i…" (nota del 5 agosto 2009);

– nella seduta dell’1 settembre 2009, la sub commissione rileva, inoltre, che:

"… – allegato 1 – il R.T.I. nonostante la richiesta si limita a ripresentare le offerte dei fornitori, già prodotte con la semplice annotazione manoscritta, riguardante i riferimenti agli articoli di elenco. Inoltre non vengono soddisfatte le richieste di cui alle nostre note del 17.07.2009 e del 5.08.2009

– allegato n.2 – si riscontra una determina Dirigenziale della Provincia di Siracusa con la quale identifica e quindi autorizza la Società "A. s.r.l." allo smaltimento di materiali non inquinanti. Non si rileva tuttavia, la capacità ricettiva dichiarata dalla impresa A. S.r.l. allo smaltimento di materiali non inquinanti….che si qualifica proprietaria della discarica, nonché l’ ubicazione della stessa nel territorio che viene indicata a 500 ml dallo svincolo da realizzare. Non si riscontra accettazione ad usufruire della discarica di proprietà della A. s.r.l. da parte del R.T.I. S.C. – V. S.p.a. che invia con successiva nota accettazione del prezzo di 0,80 Euro/mc come indennità di discarica;

– Allegato n.3 – si riscontra la tabella relativa alla esposizione analitica dell’aliquota per le spese generali. Dal contenuto si evince che le argomentazioni richiamate elencano le voci richieste. Le stesse tuttavia non soddisfano l’esigenza dell’appalto, per quanto attiene l’entità di taluni interventi specie se rapportati dalla durata dei lavori…".

La sub commissione si determina, quindi, nel senso di convocare per il 10/09/2009 i rappresentanti legali dell’ATI S. per l’audizione prevista dall’art. 88, del D.Lgs. 163/2006, riferita in particolare alle seguenti voci "…1) – Offerte dei fornitori e dei materiali; 2)- Cave e discariche; 3) – Tabella delle giustificazioni dell’aliquota delle spese generali…", e "…quant’altro ritenga opportuno in merito alle giustificazioni dell’offerta nel suo complesso…";

– nella seduta del 5 ottobre 2009, la sub commissione a seguito dell’audizione del 10/09/2009 e richiamato il lungo iter del subprocedimento di verifica dell’anomalia (cfr, in particolare nota CAS prot. n.17143 del 16/07/2009, riscontrata con documentazione del 27/07/200; nota CAS n.18449 del 5.08.2009, riscontrata con documentazione del 13.08.2009; verbale di audizione del 10.09.2009) conclude nel senso di non dover procedere ulteriormente con la valutazione della candidatura dell’ATI S. per l’inidoneità delle giustificazioni

L’ATI S. ha, quindi, impugnato i verbali delle sedute riservate della sub commissione relativi alla valutazione dell’offerta e gli atti con i quali la gara è stata affidata al consorzio C..

La difesa di parte ricorrente sostiene che il giudizio di verifica di anomalia sia stato basato su:

1) elementi mai specificamente sottoposti, durante la verifica all’attenzione dell’impresa;

2) su clamorosi errori di fatto e su illogicità assolutamente manifeste;

3) sulla assoluta obliterazione del "carattere complessivo" del giudizio di valutazione di anomalia dell’offerta, prescritto dall’art. 88 del D.Lgs. 163/2006.

In particolare, la società censura l’illegittimità dei rilevi formulati dalla commissione con riferimento a taluni materiali (pag 27 e segg. del ricorso introduttivo), l’esame di voci di analisi non richieste (B4.04) e l’omesso bilanciamento delle sottostime con le sovrastime.

Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Consorzio Autostrade Siciliane e il consorzio C..

Con successivo ricorso incidentale il Consorzio contro interessa ha dedotto l’illegittima ammissione dell’ATI S. alla gara poiché:

a) la capogruppo mandataria S. avrebbe omesso tre fondamentali dichiarazioni sui requisiti morali e di ordine pubblico richieste a pena di esclusione;

b) il legale rappresentante della capogruppo S. avrebbe falsamente dichiarato l’inesistenza di precedenti condanne incidenti sia sui requisiti morali di partecipazione, sia sulla posizione di regolarità contributiva e previdenziale;

c) la Stazione appaltante avrebbe omesso di procedere alla necessaria istruttoria, valutazione e motivazione in merito all’incidenza dei reati commessi dal legale rappresentante della medesima capogruppo S. sui requisiti morali di partecipazione;

d) la mandante V. avrebbe omesso di rendere una dichiarazione fondamentale, quella prevista dall’articolo 38, lettera mbis) del D.Lgs. 163/2006 e avrebbe falsamente dichiarato di non soggiacere agli obblighi di assunzione dei disabili.

Con ordinanza cautelare n. 707/2007 l’istanza cautelare è stata accolta.

Alla pubblica udienza del 18 novembre 2010, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente, in presenza del ricorso incidentale, il Collegio affronta la questione della priorità della trattazione di quest’ultimo rispetto al ricorso principale, questione che va risolta fondando l’ordine di priorità dell’esame sulla base dei principi di economia processuale e di logicità, con la conseguenza che va data la priorità a quello dei due che risulti decisivo per dirimere la controversia: nella specie, si può prescindere dall’esame del ricorso incidentale a fronte della declaratoria d’infondatezza del ricorso principale.

2. Con le censure articolate in ricorso, parta ricorrente deduce che la sottocommissione incaricata della verifica di attendibilità dell’offerta non avrebbe riesaminato (come avrebbe dovuto fare) i dati giustificativi forniti dall’ATI S., commettendo una serie di errori e omissioni e soprattutto privando il giudizio finale di quel "carattere complessivo", imposto dall’art. 88 del D.Lgs. 163/2006.

Ricorda, in via preliminare, il Collegio che nel giudizio di anomalia è fondamentale che ciascun offerente abbia la possibilità di far valere il suo punto di vista e di fornire ogni più utile e completa spiegazione a sostegno dei diversi elementi che compongono la propria offerta; inoltre, il giudizio di verifica della congruità di un’offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme e costituisce espressione paradigmatica di un potere tecnicodiscrezionale dell’Amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o affette da errori di fatto (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 18 settembre 2009, n. 5589). La valutazione dell’amministrazione deve verificare, quindi, l’affidabilità globale dell’offerta e l’esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza, rendano l’intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 26 marzo 2009, n. 507).

Nella fattispecie in esame, va osservato che la verifica dell’offerta è stata eseguita attraverso un procedimento articolate in più fasi (meglio descritte in punto di fatto) svolte nel rispetto delle norme degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 che hanno condotto ad un giudizio negativo basato fondamentalmente sulla carenza di giustificazioni riguardanti le voci dei prezzi a corpo ed a misura ritenute anomale per un importo complessivo di Euro 4.491.501,92 (cfr. verbale del 5 ottobre 2009) che, peraltro, all’esito del procedimento sono rimaste senza riscontro; sulla carenza di giustificazioni relative alla capacità ricettiva dichiarata dal titolare della discarica A. S.r.l.; e soprattutto alla carente esposizione delle analisi dei prezzi, peraltro non aderenti ai parametri di realizzazione dei lavori nel rispetto del progetto della tipologia di risorse da impiegare, con specifico riferimento ai criteri adottati dall’ANAS.

Ora, quanto alla censura concernente la circostanza che la verifica sarebbe stata compiuta su "elementi mai specificamente sottoposti, durante la verifica alla attenzione dell’impresa", la documentazione agli atti di causa smentisce quanto affermato dalla ricorrente. Invero, le voci di prezzo contestate nel procedimento di verifica di anomalia inizialmente indicate nel verbale del 15 luglio 2009 (dove si legge, che "…essendo le analisi di prezzi esibiti prive delle relative offerte giustificative (fornitori, listini ecc), si perviene, alla determinazione di richiedere al concorrente integrazioni di quelle analisi il cui ribasso percentuale, rispetto al progetto è particolarmente rilevante…", sono state poi indicate nella successiva nota del 16 luglio 2009, sono state altresì richiamate nel verbale dell’1 settembre 2009 (ove la SubCommissione ha rilevato che "…non vengono soddisfatte le richieste di cui alle nostre note del 16.07.2009 e del 5.08.2009…", e infine sono state indicate ed allegate al verbale del 5 ottobre 2009, con l’espressa indicazione circa l’incongruità dei relativi ribassi.

Nemmeno può risultare in alcun modo determinare la circostanza che la voce di prezzo B.4.04/b non era stata richiesta, trattandosi di quantità e importo irrilevanti (Euro 21.608,00) a fronte delle altre voci contestate quali, ad esempio, A.1.0 (sovraprezzo per trasporto a discarica) per importo di Euro 653.059,94 e A.2.03 (fornitura materiali da cave) per importo di Euro 2.741.371,07.

Ancora – contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente circa l’impossibilità di giustificare nel dettaglio le relative economie con conseguente omesso bilanciamento di sottostime e sovrastime – all’ATI S. è stato consentito di presentare le relative giustificazioni nel corso del subprocedimento di verifica di anomalia che si è articolato in sedute riservate, nell’audizione ex art 88 del D.Lgs. 163/2006 e seduta pubblica, sedute nelle quali, l’ATI ricorrente si è limitata a richiamare i contenuti dei documenti insufficienti già prodotti, senza fornire espresso riscontro alle puntuali richieste della commissione.

Quanto, infine, alla presunta omissione della valutazione complessiva di congruità richiesta dall’art. 88 del D.Lgs. 163/2006, la stessa rilevante incidenza delle voci di anomalia per un importo di Euro 4.491.501,00 sulla base d’asta di 12.309.157,06, per più di terzo, quindi, dell’importo complessivo dei lavori, esclude ogni possibile profilo di frammentarietà della valutazione dell’offerta

In conclusione, per le superiori considerazioni il ricorso è infondato e va respinto.

Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente
P.Q.M.

Respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.