Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-01-2012, n. 1059 Termine per l’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 1921 depositata il 4 settembre 2008, rigettava l’appello proposto da N.F. nei confronti della società Artistica Meridionale s.a.s. di Raffaele Nappi, in ordine alla sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore n. 277/2007. 2. Il N. aveva adito il giudice di primo grado premettendo di avere lavorato dal 1 gennaio 1982 al 31 gennaio 1997 alle dipendente della società convenuta in giudizio, con la qualifica di manovale per i primi due anni e con quella di addetto all’esposizione e alla vendita dei manufatti in cemento per il residuo periodo.

Chiedeva, quindi, che, in forza del CCNL per il settore commercio, la suddetta società fosse condannata al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 361.586,56, ovvero di quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, a titolo di differenze retributive, indennità di festività e di ferie non godute, lavoro supplementare e straordinario, una tantum per rinnovo contratto, gratifica natalizia, 14 mensilità e t.f.r., oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, con vittoria delle spese di giudizio. Il Tribunale aveva rigettato la domanda condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Salerno sopra indicata ricorre il N. prospettando tre motivi di ricorso, assistiti da più quesiti.

4. L’intimata non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente, deve essere rilevato che l’impugnazione è tardiva perchè proposta oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza. Quest’ultima avveniva il 4 settembre 2008, mentre la richiesta di notifica del ricorso per cassazione interveniva il 9 ottobre 2009.

Ed infatti, da un lato il termine annuale di impugnazione della sentenza, previsto dall’art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, e cioè nel rito del lavoro non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale soltanto può proporsi l’impugnazione, salvo il caso particolare dell’appello con riserva di motivi, di cui all’art. 433 c.p.c., comma 2, (Cass., n. 11630 del 2004); dall’altro l’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali si applica anche con riferimento ai giudizi di cassazione (Cass. S.U., n. 749 del 2007).

2. Pertanto il ricorso per cassazione proposto da N.F. deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-02-2012, n. 2946 Crediti di lavoro

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Svolgimento del processo

Il ricorrente in epigrafe chiedeva con ricorso per insinuazione tardiva l’ammissione allo stato passivo del fallimento "WinnersSportingFootwear" del credito per spettanze lavorative relative alle ultime tre mensilità. Il curatore fallimentare si opponeva all’ammissione ed il Tribunale di Trani, mutato il rito, dichiarava inammissibile la domanda in quanto fondata su medesimo titolo già fatto valere in sede di formazione dello stato passivo a fondamento dell’istanza di ammissione di altre spettanze lavorative relative al medesimo rapporto di lavoro. Impugnata dal lavoratore innanzi alla Corte d’appello di Bari, la decisione ha trovato integrale conferma. Avverso quest’ultima statuizione il ricorrente ha infine proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi non resistiti dal curatore fallimentare intimato.

Motivi della decisione

I primi sei motivi del ricorso, articolati secondo logica connessione, censurano la declaratoria d’inammissibilità della domanda d’insinuazione tardiva delle ultime tre mensilità proposta dal dipendente dell’impresa fallita perchè priva del necessario requisito della novità, essendo stato già disposta ammissione in via ordinaria del credito per le spettanze lavorative maturate prima dell’ultimo trimestre, deducendo la limitata efficacia endofallimentare dell’approvazione dello stato passivo che non impediva al lavoratore di frazionare il diritto alla partecipazione al concorso, attesa la diversità degli elementi costitutivi della domanda.

Il ricorso introduce, riproponendola nei medesimi sensi, questione già esaminata e risolta da questa Corte nei precedenti arresti nn. 26378/2001 e 28434/2001 che, in accoglimento dei ricorsi proposti da altri dipendenti della medesima impresa fallita in relazione ai medesimi emolumenti, in adesione agli orientamenti richiamati, ha dichiarato l’ammissibilità della domanda d’insinuazione tardiva avente ad oggetto il credito riguardante le mensilità controverse, seppur maturate in relazione allo stesso rapporto di lavoro a base dei crediti ammessi in via tempestiva, disponendo la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari con rinvio ad essa per l’esame del merito.

Il collegio, condividendo appieno gli argomenti fondanti le citate pronunce che quindi conferma senza necessità di rivisitazione, pronunciando in conformità, accoglie i primi sei motivi e dichiara assorbito il settimo che riguarda il governo delle spese, disponendo la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale per l’esame del merito, nonchè per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-11-2011, n. 6096 Procedimento e punizioni disciplinari

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Svolgimento del processo

Con sentenza 8 febbraio 2006, n. 221, il T.A.R. per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, respingeva il ricorso proposto dal vice brigadiere M. S. nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza, per l’annullamento della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 74134 del 25 aprile 2001, con cui – a seguito del possesso di sostanze stupefacenti per uso personale (eroina del tipo brown sugar, insieme con il materiale occorrente per l’assunzione) emerso nel corso di una perquisizione operata dalla Polizia a Messina in data 21 marzo 2000 e non contestato dal ricorrente – veniva disposta la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, nonché del provvedimento del Comandante in seconda n. 98334 del 30 aprile 2001, con cui il procedimento amministrativo inteso a valutare la sospensione precauzionale dall’impiego veniva concluso senza adottare alcun provvedimento a seguito della già avvenuta rimozione dal Corpo.

Il sig. S. impugnava tale sentenza con ricorso in data 22 marzo 2007, esponendo i seguenti motivi di doglianza:

1. violazione e falsa applicazione dell’art. 60 della legge n. 599 del 1954, sotto il profilo dell’eccesso di potere, poiché il provvedimento in origine impugnato sarebbe carente di una specifica motivazione, anche alla luce dell’intervenuta assoluzione dell’appellante nel processo penale con la formula "per non aver commesso il fatto";

2. violazione e falsa applicazione dell’art. 75 della medesima legge, sotto il profilo dell’eccesso di potere, per essere la perdita del grado sanzione non proporzionata al fatto commesso dall’appellante;

3. violazione dell’art. 46 della legge n. 833 del 1961 nella parte in cui rinvia all’art.74 della legge dianzi citata prevedendo la votazione segreta per il giudizio della Commissione di disciplina;

4. riproposizione dei motivi del ricorso respinto dal T.A.R.

L’Amministrazione si costituiva con memoria del 30 settembre scorso, con la quale contestava partitamente i motivi del ricorso.

All’udienza pubblica del 4 novembre 2011 l’appello veniva chiamato e trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. L’appello è infondato e va perciò respinto.

2. Non è contestato il fatto storico. Come detto in narrativa, il sig. S. censura invece la congruità della sanzione a lui irrogata in dipendenza del fatto addebitato – vale a dire la perdita del grado per rimozione – e allega diverse violazioni di legge, dalle quali discenderebbe la illegittimità dei provvedimento impugnati in primo grado.

3. I primi due motivi dell’appello investono sotto profili diversi ma analoghi la ragionevolezza del contegno assunto dell’Amministrazione nell’adottare il provvedimento impugnato in primo grado. Essi pertanto possono essere esaminati congiuntamente.

4. A questo riguardo va richiamato il consolidato orientamento – dal quale il Collegio non ravvisa particolari ragioni per discostarsi – secondo cui, incontestata l’ampia discrezionalità che connota le valutazioni dell’Amministrazione in ordine alla sanzione disciplinare da infliggere a fronte delle condotte accertate, non è né illogica né irragionevole la scelta di irrogare una sanzione destitutoria al militare appartenente alla Guardia di Finanza il quale risulti aver fatto uso di una sostanza stupefacente, tenuto conto in primo luogo che l’appartenenza a un Corpo che è istituzionalmente preposto – fra l’altro – al contrasto allo spaccio ed alla diffusione degli stupefacenti impone di valutare la condotta ascritta all’appellante con la dovuta severità (cfr. ex plurimis, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2010, n, 2927; Id., 4 maggio 2010, n. 2548; Id., 13 maggio 2010, n. 2927; Id., 26 ottobre 2010, n. 8352; Id., 30 novembre 2010, n. 8352).

Infatti la condotta rimproverata è del tutto inammissibile per un appartenente al Corpo della Guardia di finanza perché, ponendosi in conflitto con uno specifico dovere istituzionale, costituisce una violazione con gli obblighi assunti con il giuramento di appartenenza e rende del tutto irrilevante qualunque considerazione circa l’irrilevanza penale del fatto, l’asserita mancanza di ripercussione sociale, i positivi precedenti dell’incolpato, ma giustifica la sanzione espulsiva ai sensi dell’art. 40, n. 6, della legge 3 agosto 1961, n. 833, a detta del quale il militare di truppa incorre nella perdita del grado quando è stato rimosso "per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio di una Commissione di disciplina".

Né può ritenersi che la gravità del comportamento del militare incolpato debba o possa influire sulla misura della sanzione in essa contemplata. Come ha più volte affermato il Consiglio di Stato, la perdita del grado è infatti "sanzione unica ed indivisibile", non essendo suscettibile di essere regolata tra un minimo e un massimo entro i quali all’Amministrazione spetti di esercitare il potere sanzionatorio.

Pertanto non può ritenersi illegittima, in quanto affetta da un supposto difetto di ragionevolezza e di proporzionalità, la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione inflitta al finanziere che abbia consumato sostanze stupefacenti, dovendosi ricondurre tale comportamento alla violazione del giuramento e alla contrarietà con le finalità del Corpo, alla luce dei compiti istituzionali del Corpo stesso (fra i quali, come si è ricordato, rientra proprio il contrasto al contrabbando e al traffico di stupefacenti) e per la necessaria contiguità con soggetti operanti nell’illegalità che l’assunzione di stupefacenti inevitabilmente comporta. Nel caso di specie, risultando dal procedimento disciplinare che il fatto contestato all’incolpato è stato in modo argomentato ricondotto alla violazione del giuramento ed alla contrarietà con le finalità del Corpo, non solo non sussiste alcuna illegittimità per difetto di ragionevolezza o di proporzionalità della sanzione applicata, ma neppure per difetto della motivazione. Infatti, una volta accertato il venir meno delle doti morali necessarie per l’appartenenza alla Guardia di Finanza, la continuazione del rapporto di impiego ne risulta preclusa.

Per pura completezza si aggiunge che la natura della sostanza stupefacente di cui il S. faceva uso (eroina) e la conclamata dipendenza dell’incolpato dalla sostanza stessa non rendono neppure necessario occuparsi del diverso profilo, spesso evocato in vicende analoghe a quella qui in esame, vale a dire se – ai fine dell’applicazione della sanzione destitutoria – la documentazione in atti deponga per il carattere del tutto isolato dell’episodio contestato in relazione all’uso di una droga c.d. "leggera".

5. Il terzo motivo del ricorso, nel quale si censura la mancata osservanza delle disposizioni relative alla modalità di votazione della Commissione di disciplina, è inammissibile, non essendo stato tempestivamente proposto in primo grado.

6. Del pari non ha pregio il quarto e ultimo motivo che, nel richiamare genericamente tutte le censure mosse in primo grado, ha carattere generico e non indica "le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata (art. 101, comma 1, c.p.a.).

6. Sussistono peraltro giustificate ragioni per compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 23-08-2011) 07-11-2011, n. 40147

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 18/2/09, dichiarava L. R.V. colpevole del reato di cui all’art. 527 c.p., e lo condannava alla pena di mesi 4 di reclusione, pena sospesa.

La Corte di Appello di Palermo, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 10/5/2011, ha confermato il decisimi di prime cure.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato con i seguenti motivi:

-l’impugnata pronuncia deve dichiararsi nulla per violazione della legge penale processuale, in essa sussistendo due motivazioni contenenti valutazioni di merito e sui tatti differenti;

-erronea argomentazione motivazionale posta dal decidente a sostegno del rigetto della invocata rinnovazione della istruttoria dibattimentale;

-contraddittorietà e carenza della motivazione, non solo per la duplicità evidenziata, ma anche perchè la Corte territoriale non ha tenuto conto di elementi di giudizio che avrebbero determinato una diversa decisione, quale la perizia del dott. B..

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Il discorso giustificativo, posto dal decidente a sostegno della affermata colpevolezza dell’imputato. in ordine al reato ad esso ascritto, si palesa logico, corretto ed esaustivo. Priva di pregio si rivela la eccezione relativa alla duplicità della motivazione, che avrebbe determinato violazione del diritto di difesa, difesa che si sarebbe trovata nella impossibilità di individuare quale delle due motivazioni impugnare, in quanto il discorso giustificativo sostanziale. su cui il decidente fonda la affermazione di colpevolezza, è articolato in maniera del tutto identico nelle due predette motivazioni, sia in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi atti a concretizzare il reato, sia nella rilevata responsabilità dell’imputato, nonchè in merito al rigetto della istanza di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, invocata dalla difesa con i motivi aggiunti.

Peraltro, il dedotto vizio non determina alcuna delle ipotesi di nullità, tassativamente previste dal codice di rito.

Del pari infondata è la doglianza attinente al mancato rinnovo della istruttoria dibattimentale, visto che la argomentazione motivazionale, sul punto adottata dalla Corte di Appello, si rivela esente da vizi: il giudice evidenzia che la perizia del dott. B. conclude che il L.R. è totalmente incapace a causa dell’uso prolungato dell’interferone, farmaco prescrittogli per i problemi virali epatici di cui costui è afflitto.

Tale elaborato peritale fotografa lo stato psichico del prevenuto all’anno 2006, mentre i fatti di cui al presente processo risalgono al 2002, epoca in cui il L.R. aveva da poco intrapreso la predetta terapia, che non gli avrebbe potuto comportare alcun obnubilamento mentale, come messo in evidenza dal dott. M., che dopo avere periziato il prevenuto, ha concluso senza dubbi di sorta, per la piena imputabilità dello stesso.

Questo Collegio ritiene, pertanto, assolutamente esaustivo il diniego di rinnovazione istruttoria, determinato da una valutazione compiuta, esercitata dal decidente sugli atti processuali.

Quanto osservato in merito alla seconda censura rende superfluo l’esame del terzo motivo di ricorso, basato su una non esatta analisi estimativa della perizia redatta dal dott. B..

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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