Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con provvedimento del 2.10.2006 (prot. gen. 34162), notificato il 3.10.2006, il Comune di Brugherio – Settore Sviluppo del Territorio – Ufficio Tutela Ambiente, ordinava alla B. s.r.l. di procedere all’innalzamento di tutti i comignoli dell’intero complesso abitativo sito in Brugherio, viale della Vittoria n. 30, entro sei mesi dal ricevimento del provvedimento medesimo, con scadenza del termine fissata per il 3 aprile 2007. Il predetto provvedimento faceva riferimento: – alla precedente nota prot. n. 13794 del 11.04.2006, nonché agli articoli del R.L.I. 3.4.30, 3.4.31, 3.4.43, contenenti la definizione di canna fumaria, di esalazione e le altezze ed ubicazione dei comignoli; – alla nota dell’ASL del 19.04.2004 prot. 23050; – alla nota di richiesta accertamenti e verifiche inoltrata dal Comune all’ASL; – alla nota ASL di risposta del 5.09.2006 protocollo 46962.
1.1. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2006 la B. S.r.l., committente dell’opera e venditrice della stessa, ha impugnato il sopracitato provvedimento (prot. gen. 34162), nonché gli altri ad esso connessi, correlati e conseguenti, al fine di ottenerne l’annullamento.
Non si sono costituite in giudizio le parti intimate.
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 23 novembre 2006, il Tar Milano con ordinanza n. 2181/06 ha rigettato la proposta di domanda incidentale di sospensione, ritenendo non condivisibile l’eccezione di carenza di legittimazione passiva. Avverso detta ordinanza, la ricorrente ha proposto gravame avanti il Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza n. 1673 del 3 aprile 2007, lo respingeva (adducendo la mancanza di elementi per la riforma).
All’esito della camera di consiglio del 15 novembre 2007, il Tar LombardiaMilano, sez. III, con ordinanza n. 1729, ritenuto, ai fini del decidere, di dover acquisire in via istruttoria una relazione che fornisse adeguati chiarimenti in ordine a quanto specificamente asserito nel ricorso, nonché copia dei documenti menzionati nel provvedimento impugnato, ha ordinato al Comune di Brugherio di depositare nella segreteria della Sezione la predetta documentazione.
1.2. Nelle more del procedimento cautelare, il Comune di Brugherio – Settore Sviluppo del Territorio – Ufficio Tutela Ambiente, preso atto che alla data del 3 marzo 2007 (ovvero 30 giorni prima della data di scadenza per la realizzazione dei lavori), non era stata presentata all’ufficio competente alcuna DIA per l’avvio degli interventi medesimi, con provvedimento del 7 marzo 2007, ha comunicato all’Immobiliare B. s.r.l. l’avvio del procedimento diretto all’emanazione di ordinanza dirigenziale di regolare esecuzione dei lavori di innalzamento di tutti i comignoli dell’intero complesso protocollata al n. 12389 cat. 04, cl. 05.
Successivamente, con ordinanza dirigenziale n. 81 del 21 giugno 2007 (prot. gen. 24006), il Dirigente del settore territorio, Sezione Tutela Ambientale, ha ordinato all’amministratore del condominio e per suo tramite a tutti gli occupanti delle unità immobiliari afferenti lo stabile di Viale della Vittoria n. 30, ciascuno per le proprie responsabilità, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento e comunque in ogni caso entro la stagione termica 2007/2008, l’effettuazione dei lavori di innalzamento afferenti alle canne fumarie ed alle canne di esalazione insistenti nella copertura dei tre edifici nella misura di 40 cm oltre il colmo del tetto e/o comunque di interventi/soluzioni tali da garantire la conformità igienicosanitaria degli stessi.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato il giorno 8 ottobre 2007, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza de qua, domandandone la declaratoria di nullità e comunque di revoca ed inefficacia, unitamente ad ogni altro provvedimento ad esso connesso, correlato e conseguente.
1.3. In data 7 novembre 2007, preso atto dell’inottemperanza all’ordinanza del 21 giugno 2007 (per la quale era stata inoltrata anche denuncia alla Procura della Repubblica), il Comune di Brugherio Settore Territorio, sezione Tutela Ambientale, con ordinanza dirigenziale n. 146 (prot. gen. 40919) ordinava a tutti i proprietari e/o affittuari degli appartamenti, residenti nelle unità immobiliari di Viale della Vittoria n. 30, con effetto immediato, il divieto di utilizzare l’impianto termico alimentato a combustibile solido fino alle regolarizzazione dello stesso, ovvero alla messa in atto di interventi/soluzioni tali da garantire la conformità igienico sanitaria degli stessi.
L’ordinanza de qua veniva impugnata con ricorso per motivi aggiunti da B. s.r.l. avanti il Tar della LombardiaMilano con notifica al Comune di Brugherio, al Condominio Residenza il Borghetto ed all’ASL 3 di Monza il 26.11.2007. In data 21.12. 2007 il Comune di Brugherio, in ottemperanza all’ordinanza 1729 del 15 novembre 2007 della sezione III del Tar LombardiaMilano, ha depositato proprie osservazioni tecniche.
Il Tar della Lombardia, sez. III, con ordinanza n. 100 del 17 gennaio 2008, ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, ha respinto la domanda incidentale di sospensione. Avverso detta ordinanza veniva proposto appello avanti il Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 1.4.2008, ritenute le argomentazioni dedotte in punto di periculum non consistenti al punto tale da indurre a modificare l’esito del giudizio cautelare di primo grado, ha respinto l’appello.
1.4. In vista dell’udienza di merito fissata per l’11.01.2011, B. s.r.l. ha depositato il 22.11.2010 memoria difensiva con contestuale produzione documentale.
Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza dell’11 gennaio 2011.
2. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce un vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento, nullità del provvedimento notificato, violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 e difetto di contraddittorio. A sostegno della censura la ricorrente sostiene come risulti prodromica all’emissione di qualsiasi provvedimento di natura ordinatoria da parte della P.A., al fine di consentire al cittadino il contraddittorio, la comunicazione riguardante l’avvio del procedimento recante tale informativa, contenente l’indicazione del responsabile del procedimento, l’omessa comunicazione inficiando la valenza dei successivi provvedimenti ordinatori con conseguente nullità/illegittimità degli stessi.
2.1. L’eccezione è infondata. Occorre premettere che, ancor prima dell’introduzione dell’art. 21 octies comma 2, l. n. 241 del 1990, la prevalente giurisprudenza aveva ritenuto idonei a raggiungere lo scopo della disposizione dell’art. 7, l. n. 241 del 1990 anche meccanismi procedurali alternativi, come ad esempio una formula espressa apposta in calce ad un documento comunicato all’interessato, ovvero la c.d. conoscenza aliunde dell’inizio del procedimento. Inoltre, la comunicazione ex art. 7, l. n. 241 del 1990 non costituisce un adempimento fine a se stesso, ma è volta a consentire un’effettiva partecipazione attiva al procedimento da parte dei destinatari dell’attività amministrativa. Ne consegue che la codificazione del principio del raggiungimento dello scopo dell’azione amministrativa (nell’art. 21 octies comma 2, l. n. 241 del 1990) non ha certo precluso l’operatività del principio (di origine pretoria) del raggiungimento dello scopo della norma violata, in forza della quale, laddove sia provato che l’interessato è stato comunque posto in condizione di partecipare al procedimento amministrativo, questi non può dolersi dell’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento stesso (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 07 maggio 2008, n. 3522).
Nella vicenda per cui causa, come già sopra specificato, il Comune di Brugherio, preso atto che alla, data del 3 marzo 2007 (ovvero 30 giorni prima della data di scadenza per la realizzazione dei lavori), non era stata presentata all’ufficio competente alcuna DIA per l’avvio degli interventi medesimi, con provvedimento del 7 marzo 2007, ha comunicato all’Immobiliare B. s.r.l., in qualità di impresa costruttrice degli edifici, l’avvio del procedimento diretto all’emanazione di ordinanza dirigenziale di regolare esecuzione dei lavori di innalzamento di tutti i comignoli dell’intero complesso. Tale avviso, con tutta evidenza, soddisfa adeguatamente le esigenze che sono alla base della comunicazione dell’avvio del procedimento, avendo posto l’istante nelle condizioni di far valere tutte le proprie ragioni.
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la carenza di legittimazione passiva in relazione al provvedimento impugnato. Sotto tale profilo, la stessa eccepisce preliminarmente che l’ordine di innalzamento di cui al provvedimento impugnato indica, tra i destinatari, B. s.r.l. nella veste di società che ha realizzato il complesso immobiliare di viale della Vittoria n. 30 ("Spettabile Amministrazione, egregi condomini, spettabile società"). In proposito, la ricorrente precisa che il costruttore del complesso immobiliare è la C. s.r.l. e di aver alienato a terzi l’intero complesso immobiliare interessato dai lavori anteriormente alla data di invio della prima comunicazione della P.A., ad eccezione di due sole unità immobiliari.
3.1. Sulla medesima questione, la ricorrente, con il primo motivo aggiunto, specifica, quale circostanza sopravvenuta rispetto a quanto affermato nel ricorso introduttivo, di aver venduto anche le ultime due unità immobiliari (casa 2 e casa 3) rispettivamente in data 13 giugno 2007 e 22 giugno 2007. La prima sarebbe stata alienata in data anteriore al provvedimento del 21 giugno 2007, mentre la seconda sarebbe stata alienata in data 22 giugno, anteriormente alla comunicazione del provvedimento medesimo.
3.2. Il denunciato vizio di difetto di titolarità passiva del rapporto (espressione che più precisamente sintetizza la censura sollevata) sussiste.
Difatti, se alla data del primo provvedimento impugnato, ovvero al 2.10.2006, la società ricorrente figurava ancora quale proprietaria di due porzioni dell’immobile e, quindi, senza dubbio era soggetta al potere ordinatorio del Comune, l’impugnata ordinanza dirigenziale del 21 giugno 2007 (che ha superato il primo provvedimento, assorbendone in toto il contenuto precettivo) è stata trasmessa a mezzo raccomandata (A/R 22.6.2007 pervenuta a B. s.r.l. il successivo 25 giugno 2007) quando ormai la stessa aveva già alienato anche l’ultimo immobile a terzi e, quindi, non figurava più nel novero degli unici legittimi destinatari di tale ordine (ovvero, il condominio ed i condomini proprietari delle singole unità immobiliari).
3.3. Sul punto, deve attribuirsi rilievo decisivo, ai fini dell’efficacia, non alla data di trasmissione del provvedimento ma a quella di ricezione. Ai sensi, infatti, dell’art. 21bis l. 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile (articolo inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005 n. 15).
4. Con terzo ed ultimo motivo, si censura l’illegittimità del provvedimento impugnato per abuso di potere, violazione di legge, eccesso di potere sotto il profilo dell’irragionevolezza e manifesta ingiustizia, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e per carenza di motivazione, violazione dell’art. 3 L. 241/1990. A parere della ricorrente un provvedimento ordinatorio della P.A. con il quale si ordini l’innalzamento delle canne di esalazione e delle canne fumarie su parametri di altezza tipici delle sole canne fumarie che insistono su tetti chiusi costituisce applicazione disarmonica della normativa vigente, difformemente dalle specifiche peculiarità della fattispecie concreta.
4.1. La censura è assorbita a cagione dell’accoglimento del vizio sostanziale appena scrutinato, che assicura alla ricorrente la massima utilità conseguibile dalla pronuncia caducatoria. Non è inutile precisare che il provvedimento rimane integro nei confronti degli altri suoi destinatari (non ricorrenti).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
ACCOGLIE il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti indicati in epigrafe;
CONDANNA il Comune di Brugherio al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquida in Euro 1.100,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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