T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 01-03-2011, n. 595

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con provvedimento del 2.10.2006 (prot. gen. 34162), notificato il 3.10.2006, il Comune di Brugherio – Settore Sviluppo del Territorio – Ufficio Tutela Ambiente, ordinava alla B. s.r.l. di procedere all’innalzamento di tutti i comignoli dell’intero complesso abitativo sito in Brugherio, viale della Vittoria n. 30, entro sei mesi dal ricevimento del provvedimento medesimo, con scadenza del termine fissata per il 3 aprile 2007. Il predetto provvedimento faceva riferimento: – alla precedente nota prot. n. 13794 del 11.04.2006, nonché agli articoli del R.L.I. 3.4.30, 3.4.31, 3.4.43, contenenti la definizione di canna fumaria, di esalazione e le altezze ed ubicazione dei comignoli; – alla nota dell’ASL del 19.04.2004 prot. 23050; – alla nota di richiesta accertamenti e verifiche inoltrata dal Comune all’ASL; – alla nota ASL di risposta del 5.09.2006 protocollo 46962.

1.1. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2006 la B. S.r.l., committente dell’opera e venditrice della stessa, ha impugnato il sopracitato provvedimento (prot. gen. 34162), nonché gli altri ad esso connessi, correlati e conseguenti, al fine di ottenerne l’annullamento.

Non si sono costituite in giudizio le parti intimate.

All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 23 novembre 2006, il Tar Milano con ordinanza n. 2181/06 ha rigettato la proposta di domanda incidentale di sospensione, ritenendo non condivisibile l’eccezione di carenza di legittimazione passiva. Avverso detta ordinanza, la ricorrente ha proposto gravame avanti il Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza n. 1673 del 3 aprile 2007, lo respingeva (adducendo la mancanza di elementi per la riforma).

All’esito della camera di consiglio del 15 novembre 2007, il Tar LombardiaMilano, sez. III, con ordinanza n. 1729, ritenuto, ai fini del decidere, di dover acquisire in via istruttoria una relazione che fornisse adeguati chiarimenti in ordine a quanto specificamente asserito nel ricorso, nonché copia dei documenti menzionati nel provvedimento impugnato, ha ordinato al Comune di Brugherio di depositare nella segreteria della Sezione la predetta documentazione.

1.2. Nelle more del procedimento cautelare, il Comune di Brugherio – Settore Sviluppo del Territorio – Ufficio Tutela Ambiente, preso atto che alla data del 3 marzo 2007 (ovvero 30 giorni prima della data di scadenza per la realizzazione dei lavori), non era stata presentata all’ufficio competente alcuna DIA per l’avvio degli interventi medesimi, con provvedimento del 7 marzo 2007, ha comunicato all’Immobiliare B. s.r.l. l’avvio del procedimento diretto all’emanazione di ordinanza dirigenziale di regolare esecuzione dei lavori di innalzamento di tutti i comignoli dell’intero complesso protocollata al n. 12389 cat. 04, cl. 05.

Successivamente, con ordinanza dirigenziale n. 81 del 21 giugno 2007 (prot. gen. 24006), il Dirigente del settore territorio, Sezione Tutela Ambientale, ha ordinato all’amministratore del condominio e per suo tramite a tutti gli occupanti delle unità immobiliari afferenti lo stabile di Viale della Vittoria n. 30, ciascuno per le proprie responsabilità, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento e comunque in ogni caso entro la stagione termica 2007/2008, l’effettuazione dei lavori di innalzamento afferenti alle canne fumarie ed alle canne di esalazione insistenti nella copertura dei tre edifici nella misura di 40 cm oltre il colmo del tetto e/o comunque di interventi/soluzioni tali da garantire la conformità igienicosanitaria degli stessi.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il giorno 8 ottobre 2007, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza de qua, domandandone la declaratoria di nullità e comunque di revoca ed inefficacia, unitamente ad ogni altro provvedimento ad esso connesso, correlato e conseguente.

1.3. In data 7 novembre 2007, preso atto dell’inottemperanza all’ordinanza del 21 giugno 2007 (per la quale era stata inoltrata anche denuncia alla Procura della Repubblica), il Comune di Brugherio Settore Territorio, sezione Tutela Ambientale, con ordinanza dirigenziale n. 146 (prot. gen. 40919) ordinava a tutti i proprietari e/o affittuari degli appartamenti, residenti nelle unità immobiliari di Viale della Vittoria n. 30, con effetto immediato, il divieto di utilizzare l’impianto termico alimentato a combustibile solido fino alle regolarizzazione dello stesso, ovvero alla messa in atto di interventi/soluzioni tali da garantire la conformità igienico sanitaria degli stessi.

L’ordinanza de qua veniva impugnata con ricorso per motivi aggiunti da B. s.r.l. avanti il Tar della LombardiaMilano con notifica al Comune di Brugherio, al Condominio Residenza il Borghetto ed all’ASL 3 di Monza il 26.11.2007. In data 21.12. 2007 il Comune di Brugherio, in ottemperanza all’ordinanza 1729 del 15 novembre 2007 della sezione III del Tar LombardiaMilano, ha depositato proprie osservazioni tecniche.

Il Tar della Lombardia, sez. III, con ordinanza n. 100 del 17 gennaio 2008, ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, ha respinto la domanda incidentale di sospensione. Avverso detta ordinanza veniva proposto appello avanti il Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 1.4.2008, ritenute le argomentazioni dedotte in punto di periculum non consistenti al punto tale da indurre a modificare l’esito del giudizio cautelare di primo grado, ha respinto l’appello.

1.4. In vista dell’udienza di merito fissata per l’11.01.2011, B. s.r.l. ha depositato il 22.11.2010 memoria difensiva con contestuale produzione documentale.

Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza dell’11 gennaio 2011.

2. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce un vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento, nullità del provvedimento notificato, violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 e difetto di contraddittorio. A sostegno della censura la ricorrente sostiene come risulti prodromica all’emissione di qualsiasi provvedimento di natura ordinatoria da parte della P.A., al fine di consentire al cittadino il contraddittorio, la comunicazione riguardante l’avvio del procedimento recante tale informativa, contenente l’indicazione del responsabile del procedimento, l’omessa comunicazione inficiando la valenza dei successivi provvedimenti ordinatori con conseguente nullità/illegittimità degli stessi.

2.1. L’eccezione è infondata. Occorre premettere che, ancor prima dell’introduzione dell’art. 21 octies comma 2, l. n. 241 del 1990, la prevalente giurisprudenza aveva ritenuto idonei a raggiungere lo scopo della disposizione dell’art. 7, l. n. 241 del 1990 anche meccanismi procedurali alternativi, come ad esempio una formula espressa apposta in calce ad un documento comunicato all’interessato, ovvero la c.d. conoscenza aliunde dell’inizio del procedimento. Inoltre, la comunicazione ex art. 7, l. n. 241 del 1990 non costituisce un adempimento fine a se stesso, ma è volta a consentire un’effettiva partecipazione attiva al procedimento da parte dei destinatari dell’attività amministrativa. Ne consegue che la codificazione del principio del raggiungimento dello scopo dell’azione amministrativa (nell’art. 21 octies comma 2, l. n. 241 del 1990) non ha certo precluso l’operatività del principio (di origine pretoria) del raggiungimento dello scopo della norma violata, in forza della quale, laddove sia provato che l’interessato è stato comunque posto in condizione di partecipare al procedimento amministrativo, questi non può dolersi dell’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento stesso (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 07 maggio 2008, n. 3522).

Nella vicenda per cui causa, come già sopra specificato, il Comune di Brugherio, preso atto che alla, data del 3 marzo 2007 (ovvero 30 giorni prima della data di scadenza per la realizzazione dei lavori), non era stata presentata all’ufficio competente alcuna DIA per l’avvio degli interventi medesimi, con provvedimento del 7 marzo 2007, ha comunicato all’Immobiliare B. s.r.l., in qualità di impresa costruttrice degli edifici, l’avvio del procedimento diretto all’emanazione di ordinanza dirigenziale di regolare esecuzione dei lavori di innalzamento di tutti i comignoli dell’intero complesso. Tale avviso, con tutta evidenza, soddisfa adeguatamente le esigenze che sono alla base della comunicazione dell’avvio del procedimento, avendo posto l’istante nelle condizioni di far valere tutte le proprie ragioni.

3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la carenza di legittimazione passiva in relazione al provvedimento impugnato. Sotto tale profilo, la stessa eccepisce preliminarmente che l’ordine di innalzamento di cui al provvedimento impugnato indica, tra i destinatari, B. s.r.l. nella veste di società che ha realizzato il complesso immobiliare di viale della Vittoria n. 30 ("Spettabile Amministrazione, egregi condomini, spettabile società"). In proposito, la ricorrente precisa che il costruttore del complesso immobiliare è la C. s.r.l. e di aver alienato a terzi l’intero complesso immobiliare interessato dai lavori anteriormente alla data di invio della prima comunicazione della P.A., ad eccezione di due sole unità immobiliari.

3.1. Sulla medesima questione, la ricorrente, con il primo motivo aggiunto, specifica, quale circostanza sopravvenuta rispetto a quanto affermato nel ricorso introduttivo, di aver venduto anche le ultime due unità immobiliari (casa 2 e casa 3) rispettivamente in data 13 giugno 2007 e 22 giugno 2007. La prima sarebbe stata alienata in data anteriore al provvedimento del 21 giugno 2007, mentre la seconda sarebbe stata alienata in data 22 giugno, anteriormente alla comunicazione del provvedimento medesimo.

3.2. Il denunciato vizio di difetto di titolarità passiva del rapporto (espressione che più precisamente sintetizza la censura sollevata) sussiste.

Difatti, se alla data del primo provvedimento impugnato, ovvero al 2.10.2006, la società ricorrente figurava ancora quale proprietaria di due porzioni dell’immobile e, quindi, senza dubbio era soggetta al potere ordinatorio del Comune, l’impugnata ordinanza dirigenziale del 21 giugno 2007 (che ha superato il primo provvedimento, assorbendone in toto il contenuto precettivo) è stata trasmessa a mezzo raccomandata (A/R 22.6.2007 pervenuta a B. s.r.l. il successivo 25 giugno 2007) quando ormai la stessa aveva già alienato anche l’ultimo immobile a terzi e, quindi, non figurava più nel novero degli unici legittimi destinatari di tale ordine (ovvero, il condominio ed i condomini proprietari delle singole unità immobiliari).

3.3. Sul punto, deve attribuirsi rilievo decisivo, ai fini dell’efficacia, non alla data di trasmissione del provvedimento ma a quella di ricezione. Ai sensi, infatti, dell’art. 21bis l. 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile (articolo inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005 n. 15).

4. Con terzo ed ultimo motivo, si censura l’illegittimità del provvedimento impugnato per abuso di potere, violazione di legge, eccesso di potere sotto il profilo dell’irragionevolezza e manifesta ingiustizia, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e per carenza di motivazione, violazione dell’art. 3 L. 241/1990. A parere della ricorrente un provvedimento ordinatorio della P.A. con il quale si ordini l’innalzamento delle canne di esalazione e delle canne fumarie su parametri di altezza tipici delle sole canne fumarie che insistono su tetti chiusi costituisce applicazione disarmonica della normativa vigente, difformemente dalle specifiche peculiarità della fattispecie concreta.

4.1. La censura è assorbita a cagione dell’accoglimento del vizio sostanziale appena scrutinato, che assicura alla ricorrente la massima utilità conseguibile dalla pronuncia caducatoria. Non è inutile precisare che il provvedimento rimane integro nei confronti degli altri suoi destinatari (non ricorrenti).

5. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti indicati in epigrafe;

CONDANNA il Comune di Brugherio al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquida in Euro 1.100,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-12-2010) 22-03-2011, n. 11468 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

1. – A.M. è stato raggiunto da ordinanza emessa il 25 giugno 2010 dal GIP del Tribunale di Catanzaro, che disponeva nei suoi confronti l’applicazione di misura cautelare – la custodia cautelare in carcere – siccome gravemente indiziato in relazione al seguente fatto delittuoso: – concorso nel tentativo di estorsione aggravata ex D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, perpetrato ai danni del nuovo gestore del servizio di smaltimento rifiuti nel comprensorio di (OMISSIS), la società "Ecologia Oggi", subentrata alla precedente impresa appaltatrice "Appennino Padano"; condotta delittuosa iniziata nel marzo 2009 e proseguita sino al settembre 2009. 1.1 – Il provvedimento restrittivo è stato confermato dal Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, con ordinanza emessa l’8 luglio 2010, che per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, ha ritenuto:

a) che sui vertici aziendali (il responsabile amministrativo M. L. ed il responsabile del personale, F.R.) dell’impresa "Ecologia Oggi" – che al momento del suo subingresso nel servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti aveva assunto tutto il personale. In carico alla precedente impresa appaltatrice, salvo il dipendente Al.Na., ritenuto non idoneo a causa dei suoi precedenti penali – sin dal 16 marzo 2009, erano state esercitate indebite pressioni, anche attraverso minacce, sia esplicite che larvate, dirette ad ottenere l’assunzione dell’ex dipendente della "Appennino Padano";

b) che nell’esercitare tali indebite pressioni (culminate nel blocco di uno dei veicoli utilizzati per la raccolta, posto in essere la notte del (OMISSIS), da alcuni uomini, dichiaratisi "amici" dell’ Al.Na., che costringevano l’autista del veicolo a telefonare alla M., alla quale, nell’occasione, veniva rinnovato l’invito ad assumere una persona di (OMISSIS)) aveva senz’altro concorso anche l’indagato, avendo in particolare costui, nel marzo 2009, per il tramite di un dipendente della società "Ecologia Oggi", S.C., "convocato" il responsabile del personale, presso un bar gestito dalla suocera S.N., e nella circostanza, spalleggiato da altre persone definitesi "gli amici di Paola", sollecitato la riassunzione di un dipendente della precedente impresa appaltatrice, particolare rilevanza attribuendo i giudici del riesame, relativamente al carattere sicuramente minaccioso dell’invito, a quanto riferito alla polizia giudiziaria dalla M., e cioè che il F., dopo l’incontro con l’indagato, era in uno stato di forte agitazione e risultava molto preoccupato per quanto successo;

c) che la contestata aggravante ex D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, appariva sussistere con riferimento soprattutto all’utilizzo del metodo mafioso più che alle finalità agevolazione della cosca comunque certamente perseguite con l’attività estorsiva, e ciò non tanto per i collegamenti, anche di tipo familiare, esistenti tra l’indagato ed il clan Serpa, egemone nel territorio di (OMISSIS), e tra il capo della cosca, G., e l’ Al., la persona che il soggetto passivo dell’estorsione avrebbe dovuto assumere, pure segnalati dalla polizia giudiziaria, quanto per "l’esplicito e reiterato riferimento fatto nel corso della vicenda delittuosa, alla cosca di appartenenza". 2. – Avverso tale pronuncia del tribunale ha proposto ricorso per Cassazione l’ A., per il tramite del difensore, avvocato Gino Perrotta.

2.1 – La difesa dell’indagato deduce, in primo luogo, l’illegittimità dell’ordinanza per manifesta illogicità della motivazione, avendo i giudici del riesame ravvisato un collegamento tra due episodi, quello del (OMISSIS), "completamente a se stanti", anche perchè da nessuna risultanza processuale emerge un rapporto tra l’indagato ed Al.Na., incongruamente ritenuti concorrenti nel reato di tentata estorsione, rimarcando a tal fine come, dopo l’episodio dell’incontro al bar avuto dall’ A. con il responsabile del personale, l’asserito soggetto passivo del reato non aveva subito alcuna sollecitazione o fastidio, sino all’episodio del blocco di un veicolo.

2.2 – Denuncia altresì il ricorrente, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 56 c.p., comma 3, in quanto, anche volendo ritenere di natura estorsiva la richiesta formulata dall’ A. al F. nel marzo 2009, non avendo l’indagato, in seguito, avuto più rapporti con dirigenti dell’impresa "Ecologia Oggi", erano senz’altro ravvisabili nella sua condotta gli estremi della desistenza volontaria.

2.3 – Con il terzo ed ultimo motivo di impugnazione, da parte del ricorrente si denuncia l’erronea applicazione dell’aggravante speciale ex D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, evidenziandosi, al riguardo, che la contestazione della stessa era originata dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, S.G., che seppure aveva riferito in merito ad una pregressa vicinanza dell’indagato al clan Bruni, aveva pure precisato, però, che tale rapporto, successivamente, si sarebbe incrinato, avendolo il B. "scaricato" e dal rapporto di parentela con S.N., suocera dell’indagato, ritenuta reggente dell’omonimo clan, ma che a prescindere dal succitato vincolo parentale, nessuna risultanza processuale confermava un’effettiva diretta partecipazione dell’ A. ad una qualche consorteria di tipo mafioso, sicchè, per legittimare la contestazione dell’aggravante, doveva fornirsi adeguata prova che la condotta attribuita all’indagato intendesse effettivamente agevolare l’associazione mafiosa.
Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta nell’interesse di A.M. è inammissibile perchè basata su motivi manifestamente infondati.

2. – Tutte le argomentazioni svolte in ricorso, specie quelle sviluppate nel primo motivo d’impugnazione, che costituisce per così dire, la premessa logica fondante l’intero impianto difensivo, lungi dal denunciare, infatti, reali vizi di legittimità, pertengono a questioni di fatto, e censurano, sostanzialmente, le valutazioni e gli apprezzamenti probatori operati dal giudici di merito, ed espressi nell’ordinanza impugnata con una giustificazione che risulta completa, nonchè fondata su argomentazioni giuridicamente corrette, coerenti, ed indenni da vizi logici.

2.1 – In particolare, il generico assunto difensivo secondo cui il colloquio avuto dall’indagato con un dirigente dell’impresa appaltatrice "Ecologia Oggi" nel marzo 2009 non avrebbe alcun collegamento con il grave gesto intimidatorio commesso ai danni della citata impresa appaltatrice, solo alcuni mesi dopo (settembre 2009), si risolve, sostanzialmente, nella prospettazione di una censura in fatto, che comporta, per il suo accoglimento, o una diversa lettura dei dati processuali oppure una diversa interpretazione delle prove, entrambe non consentite al giudice di legittimità.

I giudici di merito, della cautela e del riesame, con due decisioni sintoniche ed integrate, hanno infatti analiticamente indicato le loro fonti di convincimento, sinteticamente illustrate nel paragrafo 1.1, valutandole con uno sviluppo argomentativo che si sottrae a critiche di sorta, per la sua plausibilità e per la linearità logica e giuridica che le contraddistingue e che pertanto impedisce il sindacato della Corte di legittimità, risultando, del resto, non adeguatamente spiegate neppure in ricorso, le ragioni per cui l’ A., che pure nega qualsiasi frequentazione e rapporto con l’ Al., si sia attivamente adoperato affinchè l’impresa incaricata della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nel comune di (OMISSIS), assumesse alle sue dipendenze l’unico ex dipendente della precedente impresa appaltatrice non riassunto, che si identificava proprio nel pregiudicato Al., alla cui riassunzione pure risultava finalizzato l’atto d’intimidazione ai posto in essere nel settembre 2009. 2.2 – L’inammissibilità del primo motivo di impugnazione si riflette poi anche sul secondo, giacchè una volta riconosciuto il collegamento tra i due episodi, risulta incongruo, nel caso in esame, qualsiasi riferimento all’istituto della desistenza volontaria, essendo la condotta estorsiva protrattasi anche dopo il marzo 2006. 2.3 – Manifestamente infondate risultano, infine, anche le censure prospettate in ricorso con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante ex d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, posto che i giudici del riesame, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, più che valorizzare la vicinanza dell’indagato a gruppi delinquenziali operanti nel territorio di Paola, desunta dalle contestate dichiarazioni di un collaboratore di giustizia oltre che dai legami parentali con i vertici della cosca Serpa, e quindi ritenere che la condotta posta in essere dall’indagato era finalizzata ad agevolare l’attività della predetta associazione per delinquere alla quale pure l’ Al. era contiguo, hanno fondato la propria decisione sul punto, sull’argomentato rilievo che il delitto contestato, avuto riguardo alle modalità di esecuzione, era stato commesso avvalendosi della forza d’intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva.

3. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna per legge del ricorrente, al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-06-2011, n. 14449

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Svolgimento del processo

G.M. si opponeva al decreto con il quale il Presidente del Tribunale di Benevento le aveva ingiunto il pagamento in favore dell’avv. G.G. della somma di L. 14.560.865, per diritti e onorari.

Resistendo il predetto professionista, il Tribunale di Benevento con sentenza del 19.7.2004 revocava il decreto ingiuntivo e riduceva l’ammontare del credito a Euro 500,00 per diritti e Euro 2.500,00 per onorari.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre l’avv. Giovanni Grassi, con unico motivo.

Resiste con controricorso G.M., che ha anche presentato memoria.
Motivi della decisione

1. – In via pregiudiziale va respinta l’eccezione, proposta dalla parte intimata, d’inammissibilità del ricorso per decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c..

1.1. – Infatti, la sentenza risulta pubblicata il 19.7.2004 (e non notificata), mentre il ricorso è stato presentato all’ufficio unico notifiche il 18.10.2005, e quindi l’ultimo giorno utile tenuto conto del doppio periodo feriale (pari a 92, e non a 90 gg., come invece sostiene la resistente) che nella specie incrocia il termine ordinario d’impugnazione.

2. – Con unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 134 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo il Tribunale enunciato le ragioni che l’hanno condotto a ridurre le somme richieste dall’avv. G., giudicandole eccessive.

2.1. – Il ricorso è inammissibile.

Come affermato dal recente arresto delle S.U. di questa Corte Suprema (n. 390/11), in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento -sentenza oppure ordinanza L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 30 – che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza emessa dal giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, per somme relative a prestazioni giudiziali civili, reputando che si trattasse, nella sostanza, di ordinanza inappellabile ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 30, nonostante detta sentenza fosse stata emanata all’esito di un procedimento svoltosi completamente nelle forme di un ordinario procedimento civile contenzioso).

2.1.1. – Nel caso di specie, tra le parti si è svolto un ordinario giudizio di cognizione in esito ad un’opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale, giudizio conclusosi con sentenza pronunciata dal predetto ufficio giudiziario in composizione monocratica, di talchè deve ritenersi implicita la scelta consapevole della sentenza, e non dell’ordinanza prevista dalla citata legge speciale, quale provvedimento conclusivo, che di conseguenza è soggetto agli ordinari mezzi d’impugnazione.

Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto proporre avverso detta sentenza l’appello, e non già il ricorso per cassazione, che va pertanto dichiarato inammissibile.

3. – Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui 200,00 per spese vive, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-07-2011, n. 15944 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza del 19.3.2009, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Casa di Cura epigrafata avverso l’ordinanza per il pagamento di somma, regolata dall’art. 423 c.p.c.. Sosteneva la Corte territoriale che il provvedimento impugnato non era suscettibile di divenire giudicato e non era soggetto a reclamo, potendo essere proposte obiezioni avverso la stessa ordinanza dinanzi a giudice competente a valutare se il titolo esecutivo sia valido e quindi efficace.

Propone ricorso per cassazione la Casa di Cura, con due motivi.

Resiste con controricorso il D.P., mentre l’AUSL di Avezzano e Sulmona è rimasta intimata.
Motivi della decisione

Con il primo dei motivi di ricorso, la società denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 323, 339 e 423 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3), sul rilievo che il provvedimento con cui sia stato intimato, in corso di causa, il pagamento di somma non contestata ha natura decisoria e che lo stesso, in quanto tale, è appellabile, specie considerando che il Tribunale era pervenuto, nella fattispecie in esame, alla condanna di somme, ritenendo la sussistenza della legittimazione passiva della casa di cura, erroneamente ed immotivatamente decidendo e risolvendo questioni pregiudiziali di merito. A conclusione della parte argomentativa, la ricorrente formula specifico quesito, domandando se, avendo il Tribunale deciso sulla legittimazione passiva, il provvedimento possa essere qualificato come mera ordinanza ex art. 423 c.p.c., privo di carattere decisorio o se, viceversa, abbia per tale parte natura decisoria e come tale sia suscettibile di essere impugnato con appello.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, e l’omessa motivazione sui motivi di appello afferenti la legittimazione.

I due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per l’evidente connessione delle questioni sollevate, sono infondati.

E’, invero, pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte che, qualora il giudice del lavoro, nell’esercizio delle facoltà conferitegli dall’art. 423 cod. proc. civ., commi 1 e 2, senza eccedere dai limiti della tutela interdittale, e senza esaurire in tutto o d in parte a controversia, disponga il pagamento di un debito per la somma non contestata, ovvero per la somma nei cui limiti ritenga accertato il corrispondente diritto, il relativo provvedimento endoprocessuale, a cognizione sommaria e con finalità cautelari, e privo di decssorietà, non preclude il riesame delle questioni con esso affrontate ed è revocabile e modificabile, da parte dello stesso giudice che lo ha emesso in corso di causa, sia da parte del giudice che decide la causa, con la sentenza che definisce il processo. Conseguentemente, i vizi afferenti tale provvedimento, ivi compresi quelli derivanti dalla mancanza dei presupposti sostanziali e processuali, possono essere fatti valer in prosieguo di causa per conseguire detta revoca, ovvero in sede di impugnazione della sentenza che decide la causa. L’ordinanza non è, pertanto, vincolante in ordine alla debenza delle somme delle quali viene ordinato il pagamento, poichè solo la sentenza che definisce il giudizio determina l’ammontare del debito, in relazione al quale il debitore può agire in restituzione, "ex" art. 2033 cod. civ., per le maggiori somme eventualmente corrisposte (Cfr. Cass., s.u., 26 settembre 1997 n. 9479; conf. Cass. s. u. 3466/19 98, cui adde Cass. 25 maggio 2005 n, 11023).

Non rileva, poi, neanche, ai fini della relativa impugnabilità, alla luce dei principi affermati, che il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 423 cod. proc. civ., commi 1 e 2, contenga una implicita od esplicita pronunzia su questioni pregiudiziali o afferenti aspetti preliminari della controversia, dal momento che tale pronunzia non comporta l’attribuzione del carattere di decisorietà al provvedimento che eventualmente la contenga.

Nella specie, la pronunzia sulla legittimazione passiva della Casa di Cura non vale, dunque, a conferire natura di sentenza all’ordinanza in questione, avendo, come già detto, il provvedimento che la contiene natura endoprocessuale e come tale essendo lo stesso suscettibile di essere revocato o modificato sia in corso di causa che nella sentenza che definisce la causa.

Per le ragione esposte, la sentenza impugnata si sottrae a tutte le censure che le sono state mosse per essere supportata da una motivazione congrua, priva di salti logici e per avere fatto corretta applicazione della normativa da applicare alla fattispecie in esame.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico della società ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, per quanto attiene a quelle sostenute dal D. P., laddove nulla va statuito nei confronti dell’A.U.S.L., rimasta intimata.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna ia ricorrente al pagamento, in favore del D.P., delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, in Euro 2.000,00 per onorario, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Nulla per le spese nei confronti dell’A.U.S.L..

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