Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-08-2011, n. 17876 Opposizione all’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. La O.M.P. Solution srl, deducendo di essere affittuaria di azienda – in forza di contratto in data 8.3.06 con l’esecutata – si oppose all’esecuzione mobiliare esattoriale, avente ad oggetto beni mobili compresi nell’azienda stessa, eseguita dalla Uniriscossioni spa in danno della O.M.P. di Ponzetto Vanda & C. snc per Euro 500.210,86 per iscrizione a ruolo di imposte e contribuzioni evase ed accessori per gli anni dal 1998 al 2005. L’adito Tribunale di Ivrea dapprima sospese la procedura esecutiva e poi accolse – con sentenza n. 28 9 del 9.5.08 – l’opposizione, ritenendo esemplificativa e non tassativa la previsione dell’art. 619 c.p.c., in ordine alla legittimazione attiva e poi sussistente in capo all’opponente una posizione attiva di prevalenza.

1.2. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre, affidandosi a quattro motivi, l’esattore, nelle more divenuto Equitalia Nomos spa;

nessuno degli intimati svolge attività difensiva; e, per la pubblica udienza del 24.6.11, la sola ricorrente compare per la discussione orale.
Motivi della decisione

2. La ricorrente Equitalia Nomos spa formula quattro motivi:

2.1. un primo, dispiegato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e concluso con il seguente quesito: dica codesta Ecc.ma Corte se incorra in violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 619 c.p.c., in relazione all’art. 12 disp. att. c.c., il giudice che ritenga legittimato all’opposizione all’esecuzione di terzo un soggetto mero affittuario dei beni oggetto di esecuzione mobiliare, non titolare, pertanto, di un diritto di proprietà o altro diritto reale;

2.2. un secondo, di vizio di motivazione, lamentando l’incongrua parificazione tra legittimazione all’opposizione e fondatezza della stessa e l’omessa spiegazione della prevalenza accordata al diritto dell’opponente rispetto a quello del creditore procedente;

2.3. un terzo, di vizio di motivazione, sui requisiti temporali per l’opponibilità dell’atto all’agente di riscossione, lamentando l’omessa considerazione dell’anteriorità degli anni cui si riferivano le entrate iscritte a ruolo rispetto al titolo vantato dall’opponente;

2.4. un quarto, di violazione di norme di diritto, concluso con il seguente quesito: dica codesta Ecc.ma Corte se incorra in violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 63, il Giudice che ritenga fondata l’opposizione all’esecuzione di un soggetto terzo il quale dimostri il proprio diritto con atto avente data certa successiva all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo.

3. Una volta rilevato che è pacifico aver l’opponente fatto valere la sua qualità di affittuario dell’azienda comprensiva dei beni mobili staggiti, il primo motivo è fondato:

3.1. è ben vero che l’indicazione della proprietà o di altro diritto reale contenuta nella disposizione dell’art. 619 c.p.c., è esemplificativa (tra le altre, v. Cass. 5 dicembre 1968, n. 3896):

3.1.1. il legislatore ha assunto la proprietà come modello di altri eventuali diritti per il carattere prevalente che il diritto dominicale ha sul diritto o sulla pretesa del creditore procedente;

3.1.2. pertanto, se, all’infuori dei diritti reali, altri diritti vi siano che possano essere prevalenti o maggiori di quelli che sulla cosa in esecuzione abbia il creditore, anche ai titolari di questi altri diritti deve dirsi aperta l’opposizione di cui all’art. 619 c.p.c.;

3.1.3. la legittimazione a proporre tale opposizione va estesa anche a chi si presenti come titolare di taluni particolari diritti di credito relativamente alla cosa oggetto dell’esecuzione con riferimento ai diritti di credito, il criterio della prevalenza si precisa e si integra con l’altro criterio del rapporto diretto con la cosa, di guisa che occorre aver riguardo non ad un generico diritto di credito, ma a quel diritto che sia suscettibile di soddisfarsi sulla cosa oggetto dell’esecuzione, ovvero a quel diritto che abbia efficacia reale;

3.2. d’altro canto, la prevalenza del diritto di credito sulla pretesa del creditore procedente non può riconoscersi alla locazione ed al comodato, sicchè questi ultimi non sono titoli giuridicamente idonei a legittimare il diritto allegato dal terzo (Cass. 15 novembre 1974, n. 3649);

3.3. la tutela del beneficiario del bene oggetto di un tale tipo contrattuale è allora meramente obbligatoria ed egli la può invocare esclusivamente nei confronti del suo dante causa, con le opportune azioni concesse appunto per la limitazione, la compressione o la soppressione delle possibilità del godimento del bene oggetto dell’obbligazione pattiziamente assunta dalla sua sola controparte;

3.4. la conclusione, per l’assoluta identità dei presupposti e degli elementi essenziali dei negozi (se non proprio per la qualificabilità dell’affitto d’azienda al più ampio genus della locazione), va estesa anche ai contratti di affitto di azienda, qual è quello azionato nella fattispecie dall’opponente, se non altro allorquando – come nella fattispecie in esame – si verta esclusivamente sui beni mobili che ne farebbero oggetto; con la conseguente conclusione che non è legittimato all’opposizione di terzo all’esecuzione, di cui all’art. 619 c.p.c., l’affittuario di un’azienda che comprenda i beni mobili oggetto della procedura espropriativa.

4. La gravata sentenza, che in modo oltretutto apodittico afferma il contrario, ha fatto scorretta applicazione della norma dell’art. 619 c.p.c., è pertanto erronea e va cassata; e tanto esime dal rilevare la manifesta fondatezza anche del secondo profilo di doglianza, circa l’omesso rilievo dell’insussistenza del presupposto temporale per l’opponibilità dell’atto di acquisto del preteso diritto prevalente (poichè tale atto era di gran lunga successivo agli anni cui si riferivano per la maggior parte le imposte oggetto dell’esecuzione esattoriale opposta).

5. Tuttavia, la non necessità di alcun altro accertamento di fatto per la definizione della controversia per il carattere decisivo del rilievo della carenza di attiva legittimazione del mero affittuario consente di pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., e di rigettare, per tale dirimente ragione, l’opposizione dispiegata dalla O.M.P. Solution srl avverso l’esecuzione mobiliare esattoriale intentata dalla Uniriscossioni spa (ora Equitalia Nomos spa) in danno della O.M.P. di Ponzetto Vanda & C. snc, decisa con la sentenza oggi qui gravata. In ordine alle spese di lite sussistono peraltro, ad avviso del Collegio, giusti motivi di integrale compensazione, alla stregua della peculiarità dell’andamento processuale e della relativa novità della questione, quanto meno in relazione alla peculiare fattispecie dei soli beni mobili compresi in un affitto di azienda.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la gravata sentenza; decidendo nel merito, rigetta l’opposizione di terzo dispiegata dalla O.M.P. Solution srl avverso l’esecuzione mobiliare esattoriale intentata dalla Uniriscossioni spa (ora Equitalia Nomos spa) in danno della O.M.P. di Ponzetto Vanda & C. snc; compensa tra le parti le spese di lite dell’intero giudizio, compreso quello di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 24-05-2011, n. 942 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo

In data 15.7.2010 la sig.ra Z., allo scopo di ottenere la ricostituzione del proprio trattamento pensionistico in applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 81/89 e n. 495/93, richiedeva al competente Ufficio di zona (Nardò) di accedere ai seguenti atti e documenti:

certificazione/dichiarazione attestante che su tale trattamento pensionistico è stata applicata la sentenza della Corte Costituzionale 81/89 (314/85 per le pensioni del FPLD) ovvero l’integrazione al trattamento minimo e la sentenza della C.C. 495/93 ovvero il ricalcolo della pensione originaria ovvero il 60 per cento del maturato economico fruito dal dante causa comprensivo della quota di integrazione al trattamento minimo;

certificazione/dichiarazione attestante la decorrenza della revoca del trattamento minimo;

certificazione/dichiarazione attestante l’importo mensile corrisposto al dante causa alla data di morte dello stesso ovvero alla rata di luglio 1977, con l’indicazione della pensione adeguata (o a calcolo) e della quota di integrazione;

Su tale domanda l’Istituto previdenziale non assumeva alcuna determinazione lasciando infruttuosamente trascorrere il termine di giorni trenta.

Insorge, pertanto, con il ricorso in esame la sig.ra Z. la quale chiede al giudice adito di voler accertare la illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e conseguentemente ordinare alla stessa di provvedere sulla propria domanda di accesso.

Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l’INPS e alla Camera di Consiglio del 6.4.2011, sulle conclusioni dei difensori delle parti, la causa è stata ritenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Secondo un condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale "ai sensi dell’art. 25, comma 5, della legge 7 Agosto 1990 n. 241, il termine per impugnare il diniego (espresso o tacito) di accesso agli atti amministrativi è di trenta giorni; tale termine è posto a pena di decadenza, dovendosi considerare il giudizio avverso le determinazioni (o il silenzio significativo) della Pubblica Amministrazione in materia di accesso come giudizio impugnatorio" (Cons. St. V sez. 7/5/08 n. 2100).

Ciò stante appare evidente come il ricorso in esame debba ritenersi tardivamente proposto.

Il ricorso stesso infatti risulta notificato il 9.12.2010, oltre il termine di trenta giorni dal silenzio formatosi sull’istanza di accesso avanzata dall’interessata in data 15.7.2010.

Né a superare il rilevato profilo di tardività può valere il richiamo operato dalla ricorrente all’art. 54 della legge n. 88/89 secondo cui è fatto obbligo agli agenti previdenziali di comunicare a richiesta esclusiva dell’interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica.

Occorre infatti osservare che essendo stata oramai superata – in dottrina e giurisprudenza – la tesi pluralistica (propensa ad intravedere tanti diritti di accesso ontologicamente differenti quante sono le fonti normative legittimanti), si deve invece concludere nel senso che la griglia dei principi generali fissati dalla Legge 7 Agosto 1990 n° 241 (costituenti principi generali dell’attività amministrativa attinenti a livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti a tutti gli amministrati sull’intero territorio nazionale), ivi compreso lo speciale rito creato in tema di "actio ad exhibendum", è destinata a regolare l’universo intero dell’accesso ai documenti amministrativi, inteso come istituto unitario (pur nelle specifiche connotazioni di dettaglio che possono riguardare talune materie), sicchè, sul versante processuale, soggiacciono (necessariamente) al rito speciale delineato dall’art. 25 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 (rectius: dall’art. 116 c.p.a.) tutte le controversie in tema di accesso proposte nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei soggetti gestori di servizi pubblici.

Il ricorso in esame, pertanto, in quanto proposto oltre il termine di giorni trenta dalla formazione del silenzio deve essere dichiarato irricevibile, mentre ricorrono valide ragioni (interpretazione di norme concorrenti) per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 09-06-2011, n. 5172 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con ricorso notificato il 2 marzo 2011 e depositato il successivo 10 marzo, la Società ricorrente impugnava il silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di accesso ai documenti proposta in data 27 dicembre 2010.

Considerato che con atto depositato il 12 maggio 2011 l’Azienda Ospedaliera S. GiovanniAddolorata faceva presente di aver concesso l’accesso agli atti richiesti;

Considerato che nell’odierna Camera di Consiglio le parti concordemente hanno fatto presente che l’accesso richiesto ha avuto luogo;

Considerato, infine, che ciò stante non resta al Collegio che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Considerato che le spese vanno poste a carico dell’Azienda Ospedaliera S. GiovanniAddolorata e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l’Azienda Ospedaliera S. GiovanniAddolorata al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00 euro)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 22-06-2011, n. 25159 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 16.11.2010 il Tribunale collegiale di Gela, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di G. F. tesa ad ottenere il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione, ex art. 81 cpv. c.p. e art. 671 c.p.p., tra i reati di estorsione commessi nel Marzo 2002 (di cui a sentenza 15.01.2004) e quelli di estorsione, commessi nel Dicembre 2005, ed il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, commessa dall’aprile 2002 in poi (di cui a sentenza 16.09.2008). Rilevava invero detto Tribunale come risultasse ostativa la fondamentale circostanza che i suddetti reati fossero stati commessi in epoca diversa e lontana tra loro.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: i reati di estorsione erano stati commessi in vigenza del vincolo associativo ed in attuazione del programma criminoso.

3. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.

Ed invero l’impugnata ordinanza risulta logica e coerente, nonchè correttamente motivata rispetto alla normativa ed all’insegnamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità. Va dapprima rilevato come non sia censurabile l’affermazione del giudice dell’esecuzione secondo cui i reati di estorsione sono stati commessi ad eccessiva distanza di tempo (tre anni) per potersi presumere, anche in mancanza di più precisa indicazione del ricorrente (l’istanza era quanto mai generica), che essi siano attuazione di un previo ed unitario disegno criminoso. Nè risponde al vero che le estorsioni di cui alla prima sentenza, per fatti del Marzo 2002, possano essere necessariamente ricompresse nell’ambito del vincolo associativo, posto che la sentenza di condanna che riconosce tale reato lo contempla dall’Aprile 2002. Del resto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, neppure vi può essere automatismo nel valutare la continuazione tra reato associativo e reati fine, dovendosi sempre verificare la concreta sussistenza dei requisiti ex art. 81 cpv. c.p., e cioè la ricorrenza di un disegno unitario ab initio che comprenda sia l’uno che gli altri (cfr., expluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 8451 in data 21.01.2009, Rv. 243199, Vitale; ecc.).

In definitiva il ricorso, infondato, deve essere rigettato. Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente G.F. al pagamento delle spese processuali.

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