Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-07-2012, n. 11237 Rinunzia all’impugnazione

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Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di XX, B.M. A., dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), esponeva di essere stata inquadrato nel profilo professionale D2, direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) con decorrenza 1.9.00 sulla base del c.c.n.l. 26 maggio 1999.
Sosteneva che, a fini giuridici ed economici, dovesse essere riconosciuta tutta l’anzianità maturata – anteriormente a quella data – per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati, in luogo dell’anzianità convenzionale riconosciuta ex art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001 sulla base del sistema della temporizzazione, facendo applicazione della più favorevole norma dell’art. 66, comma 6, del contratto collettivo del Comparto Scuola del 4 agosto 1995, da ritenere ancora vigente.
2.- Accolta la domanda e proposto appello dal MIUR, la Corte d’Appello di Caltanissetta con sentenza n. 231/09 accoglieva l’impugnazione.
Riteneva la Corte di merito che la norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001, costituiva la lex specialis che regolava in via esclusiva la fattispecie, escludendo qualsiasi altra norma concorrente.
3.- Proponeva ricorso per cassazione la parte privata, prospettando più motivi di impugnazioni:
1) violazione degli artt. 87 e 142 del c.c.n.l. 24 luglio 2003, dell’art. 66, comma 6, del c.c.n.l. 4 agosto 1995, dell’art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001, sostenendo, anche in applicazione delle regole di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., che i dipendenti inquadrati nel profilo DSGA debbono essere inquadrati ai sensi non dell’art. 8 suddetto, ma ai sensi del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, in ragione del richiamo contenuto nell’art. 66, comma 6, del c.c.n.l. 4 agosto 1995;
2) violazione e falsa applicazione del criterio di ermeneutica del favor lavoratoris in relazione all’art. 34 del c.c.n.l. 26 marzo 1999, all’art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001, all’art. 87 del c.c.n.l.
24 luglio 2003, all’art. 142, comma 1, lettera f), punto 8, del c.c.n.l. 24 luglio 2003, all’art. 66, comma 6, del c.c.n.l. 4 agosto 1995, in ragione del richiamo del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4;
3) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 e dell’art. 3 Cost..
4. Si difendeva con controricorso l’Amministrazione.
5. Parte ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del ricorso.

Motivi della decisione

1. In conseguenza del deposito di atto di rinuncia agli atti del ricorso, deve constatarsi che sono state rispettate le prescrizioni di cui all’art. 390, commi 1 e 3, poichè l’atto di rinuncia risulta sottoscritto dal difensore, munito di mandato speciale a tale effetto, e regolarmente notificato all’Avvocatura dello Stato in data 9 maggio 2012, vale a dire entro il termine previsto dal comma 1 della norma testè richiamata.
Nel ribadire che risultano osservate le forme prescritte dal richiamato art. 390 c.p.c., vale bene aggiungere che, anche se la rinuncia non risulta accettata, tale circostanza non rileva ai fini dell’estinzione del processo, non applicandosi l’art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione (Cass., n. 9857 del 2011). La rinuncia non ha infatti carattere "accettizio" – non richiede cioè l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali – (Cass., 23 dicembre 2005, n. 28675). Inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., S.U., 9 marzo 1990, n. 1923 del 1990; Cass., n. 4446 del 1986).
Ricorrono giusti motivi, in relazione a quanto sopra evidenziato, per l’integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-07-2012, n. 13517

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 24 novembre 2004 la Cooperativa Agricola "X" proponeva, dinanzi al Giudice di pace di Roccadaspide, opposizione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 10 del 2004, emessa dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, con la quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 7.746,00, a titolo di sanzione pecuniaria per aver omesso di effettuare il prelievo supplementare a carico dei produttori che avevano superato la quota individuale di latte nella campagna casearia 2001-2002.
Nella costituzione dell’opposta Regione Campania, il giudice di pace adito, con sentenza n. 27 del 2006 (depositata il 3 febbraio 2006), rigettava l’opposizione e compensava le spese del giudizio, sul presupposto della ritenuta previsione di un obbligo di trattenuta del prelievo supplementare, alla stregua della normativa comunitaria e della giurisprudenza di legittimità in quell’epoca formatasi.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’indicata Cooperativa Agricola riferito a tre motivi, in ordine al quale si è costituita, con controricorso, la Regione Campania.
1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto il vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, riguardante l’aspetto che il competente giudice amministrativo aveva sospeso il provvedimento dell’A.g.e.a. di richiesta di pagamento del prelievo supplementare per l’anno 2001-2002.
2. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del Reg. Cee n. 3950 del 28 dicembre 1992 (art. 2, n. 2), nonchè del R.D. n. 262 del 1942, art. 12, sul presupposto dell’erronea interpretazione, nella sentenza impugnata, di detto regolamento nella parte in cui si era ritenuto che lo stesso prevedeva l’obbligo della trattenuta del prelievo supplementare, anzichè la mera facoltà.
3. Con il terzo motivo la ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione dello stesso Reg. Cee n. 3950 del 1992 nonchè dell’ulteriore Reg. Cee n. 1392 del 2001 e del R.D. n. 262 del 1942, art. 11.
4. Rileva il collegio che, nell’economia complessiva della valutazione dei motivi dedotti a sostegno del ricorso, si prospetta preliminare procedere all’esame del secondo che è da qualificarsi manifestamente fondato alla stregua dell’evoluzione giurisprudenziale (anche successiva alla proposizione del ricorso) sviluppatasi sulla specifica questione della qualificazione dell’adempimento della trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte previsto a carico degli acquirenti dalla L. n. 468 del 1992, art. 5 e sanzionato dall’art. 11 delle stessa legge.
In proposito, infatti, occorre evidenziare che le Sezioni unite di questa Corte – sulla premessa che la Corte di giustizia aveva affermato, con la sentenza del 29 aprile 1999, che l’art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio CE n. 3950 del 1992 avrebbe dovuto essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tale disposizione, prevedendo una facoltà, non imponeva, tuttavia, alcun obbligo agli acquirenti – hanno statuito (superando il pregresso difforme orientamento di cui alla sentenza n. 1236 del 2002, presa in considerazione nella decisione impugnata), con la sentenza n. 26434 del 12 dicembre 2006 (pienamente condivisa da questo collegio), che la L. n. 468 del 1992, artt. 5 e 11, ove traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l’inosservanza con l’applicazione di una pena pecuniaria, non sono compatibili con la norma comunitaria, nell’interpretazione vincolante resa dalla Corte di giustizia con la richiamata decisione, e vanno, pertanto, disapplicati (in tal senso v., da ultimo, ad es., Cass. n. 6551 e n. 11642 del 2010). Peraltro, con la stessa sentenza, le Sezioni unite hanno chiarito che la ritenuta incompatibilità, d’altra parte, non viene meno in virtù del fatto che l’ordinamento interno consente all’acquirente, in alternativa alla trattenuta, di convenire con il fornitore la costituzione di equipollenti forme di garanzia del creditore (ai sensi del D.M. 25 ottobre 1995, art. 1), dal momento che l’introduzione di una siffatta modalità alternativa di adempimento non incide sulla sussistenza dell’obbligazione e, quindi, non evita la perdita della facoltatività della trattenuta, voluta dall’anzidetta norma comunitaria come libera opzione dell’acquirente stesso (rimanendo irrilevanti le disposizioni eventualmente previste con altre fonti di tipo secondario).
Alla stregua del riportato orientamento delle Sezioni unite il ricorso deve essere accolto con riferimento al riportato secondo motivo, con il conseguente assorbimento delle altre doglianze (che, infatti, restano superate per effetto della ritenuta fondatezza di quella involgente la questione principale sulla natura giuridica del suddetto adempimento e sulla conseguente applicabilità o meno del relativo regime sanzionatorio). Pertanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si può, in questa sede, procedere a pronunciare direttamente sul merito della controversia (in relazione al disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 1 nella sua versione, "ratione temporis" applicabile, antecedente alla modificazione introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006), con il conseguente accoglimento dell’opposizione ed annullamento dell’ordinanza- ingiunzione della Regione Campania n. 10 del 18 maggio 2004 emessa a carico dell’odierna ricorrente e dalla medesima ritualmente impugnato.
6. Sussistono giusti motivi, in virtù della precedente incertezza giurisprudenziale determinatasi sulla questione risolta con la richiamata sentenza delle Sezioni unite, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio (e, del resto, quelle di primo grado erano già state compensate).
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza-ingiunzione. Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, 06-07-2010, n. 4290 TESTIMONI IN MATERIA PENALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Il sig. N., odierno appellato, è stato inserito con provvedimento del 21 luglio 1994 insieme alla moglie e ai figli minori nello speciale programma di protezione dei testimoni di giustizia, essendo stato testimone oculare di un omicidio attribuito ad appartenenti all’organizzazione criminale della sacra corona unita.

Il programma di protezione ha implicato l’allontanamento del sig. N. e della sua famiglia nucleare dal luogo di originaria residenza in Puglia, e la fissazione della nuova residenza in svariate località d’Italia, con un certo numero di traslochi e conseguenti difficoltà di inserimento sociale soprattutto per i figli minori, come dedotto con il ricorso di primo grado e mai contestato dall’Amministrazione.

2. A distanza di quasi dieci anni dall’inserimento in tale programma il sig. N. ha deciso di uscire dallo stesso e nella seduta del 12 dicembre 2003 la competente Commissione centrale di cui all’art. 10, d.l. n. 8/1991 conv in l. n. 82/1991 stabiliva la somma spettante al sig. N. e alla sua famiglia ai fini della definitiva fuoriuscita dal programma speciale di protezione e del reinserimento sociale nella misura complessiva di euro 1.758.771,82. Stabiliva altresì che il sig. N. e la sua famiglia potevano rimanere nell’abitazione attualmente occupata (una villa monofamiliare su tre livelli) e il cui canone di locazione veniva pagato dal Ministero dell’interno per ulteriori tre mesi decorrenti dalla notifica del provvedimento adottato nella seduta del 12 dicembre 2003.

Contestualmente il sig. N. e sua moglie si impegnavano a rinunciare a qualsiasi azione giudiziaria nei confronti del Ministero dell’interno e in generale nei confronti dello Stato per fatti ricollegabili all’inserimento e alla permanenza nel programma di protezione, e sottoscrivevano la relativa rinuncia in data 15 gennaio 2004.

3. Seguiva una prima richiesta di proroga della permanenza nell’abitazione, accordata dalla Commissione fino al 15 luglio 2004, con provvedimento del 21 aprile 2004.

Una seconda richiesta di proroga fino alla data in cui il sig. N. avrebbe potuto trasferirsi nell’abitazione di proprietà veniva invece respinta con provvedimento del 20 luglio 2004, fondato sulla motivazione che essendo il sig. N. uscito dal programma di protezione, non aveva titolo alla permanenza nell’alloggio; tale provvedimento fissava al 30 settembre 2004 la data per il rilascio dell’immobile.

4. Il diniego di proroga è stato impugnato davanti al Tar Lazio – Roma, che ha dapprima con ordinanza sospeso il provvedimento, e successivamente, con la sentenza in epigrafe, accolto il ricorso.

Il Tar ha ritenuto sussistente il difetto di motivazione in quanto:

a) la normativa consente la prosecuzione di misure di assistenza in favore di collaboratori e testimoni di giustizia anche dopo la cessazione del programma di protezione (art. 16ter, co. 1, lett. b), d.l. n. 8/1991 conv. in l. n. 82/1991);

b) pertanto l’mministrazione non poteva rigettare l’istanza per il solo fatto della fuoriuscita dal programma di protezione, dovendo invece valutare comparativamente l’interesse pubblico alla cessazione della concessione dell’alloggio e l’interesse privato al godimento ulteriore dell’alloggio, per favorire il reinserimento sociale;

c) per l’effetto il Tar ha assorbito la domanda dell’Amministrazione volta a ottenere sia la restituzione dell’alloggio sia la condanna dei ricorrenti al rimborso dei canoni di locazione medio tempore pagati dall’Amministrazione per effetto del perdurare del godimento dell’alloggio in virtù dell’ordinanza cautelare che aveva sospeso il provvedimento di diniego di proroga.

5. Appella l’Amministrazione.

6. Parte appellata eccepisce il difetto di interesse all’appello in quanto l’alloggio è stato rilasciato già nel corso del giudizio di primo grado.

L’eccezione è infondata.

L’interesse all’appello perdura sia perché l’alloggio è stato comunque mantenuto per un periodo successivo alla proroga concessa, in virtù di ordinanza cautelare in primo grado, sia perché in virtù del mantenimento dell’alloggio l’Amministrazione ha sostenuto un maggior esborso di denaro per canoni di locazione, di cui mira al recupero previo accertamento della legittimità del suo operato.

7. Dopo una premessa volta a negare qualsivoglia intento persecutorio nei confronti dell’ex testimone di giustizia e della sua famiglia (premessa che non contiene, comunque, motivi di appello), l’Amministrazione ripropone la duplice eccezione di inammissibilità e rricevibilità del ricorso di primo grado avverso il diniego di proroga.

Si assume che il provvedimento del 12 dicembre 2003 che revoca il programma di protezione fissa una data certa per il rilascio dell’immobile. Pertanto, se la data fissa fosse stata ritenuta eccessivamente breve, occorreva tempestivamente impugnare il provvedimento del 12 dicembre 2003. Di qui l’asserita irricevibilità del ricorso proposto avverso il diniego di proroga.

A sua volta il provvedimento del 20 luglio 2004, laddove nega la proroga a tempo indeterminato, avrebbe portata meramente confermativa del provvedimento del 12 dicembre 2003, nella parte in cui stabilisce una data fissa per il rilascio dell’alloggio, e pertanto non sarebbe autonomamente impugnabile. Di qui l’asserita inammissibilità del ricorso proposto avverso il diniego di proroga.

8. Le censure sono infondate.

8.1. Il provvedimento originario, che decreta l’uscita dal programma di protezione, quantifica le somme spettanti e concede la proroga dell’uso dell’alloggio per tre mesi, non era lesivo e non se ne giustificava pertanto la tempestiva impugnazione.

Infatti all’epoca del primo provvedimento l’interessato riteneva, ragionevolmente, di poter reperire altro alloggio entro il termine di tre mesi originariamente fissato per il rilascio dell’alloggio.

Solo in prosieguo, le circostanze di fatto hanno evidenziato la difficoltà pratica di lasciare l’alloggio:

a) e, invero, l’interessato aveva in corso trattative per acquistare un alloggio in proprietà, dove trasferirsi con la famiglia;

b) tale alloggio non era subito disponibile;

c) un trasferimento in abitazione provvisoria, nelle more del trasferimento definitivo nell’alloggio di proprietà era soluzione poco pratica e soprattutto nociva per la stabilità dei figli minori, che a causa del programma di protezione avevano già dovuto subire numerosi traslochi, con conseguenti difficoltà di inserimento sociale.

8.2. A fronte di tali circostanze di fatto, ben evidenziate dall’interessato e mai contestate dall’Amministrazione, l’istanza di proroga si configura, giuridicamente, come richiesta di misure assistenziali consequenziali all’uscita dal programma di protezione, o, se si vuole, come richiesta di modifica delle misure assistenziali originariamente previste.

La natura intrinseca delle misure assistenziali, volte a far fronte ai bisogni della persona e, nel caso specifico, a favorire il reinserimento sociale di persone, quali i collaboratori e testimoni di giustizia, che hanno vissuto avulsi dal contesto sociale in funzione del munus publicum da essi rivestito e del servizio reso allo Stato, postula una loro flessibilità e una loro concezione dinamica. Le misure assistenziali non possono essere ritenute cristallizzate nel primo provvedimento che dispone l’uscita dal programma, dovendosi ammettere una possibilità di successivo adeguamento alla realtà concreta, se le misure assistenziali originariamente previste si rivelino in concreto inadeguate.

Pertanto, l’omessa contestazione delle originarie misure assistenziali non ha comportato alcuna decadenza, per l’elementare ragione che le originarie misure, nel momento in cui sono state previste, apparivano adeguate, e solo i fatti successivi ne hanno evidenziato l’inadeguatezza.

Si giustifica, pertanto, una successiva richiesta di adeguamento delle misure assistenziali originariamente previste.

8.3. La stessa Amministrazione, del resto, ha mostrato di essere di tale avviso, in quanto ha accordato una prima proroga senza sollevare l’obiezione della tardività della richiesta, e ingenerando così il ragionevole affidamento in ordine alla possibilità di un adeguamento flessibile delle misure assistenziali.

8.4. Giova inoltre osservare che in sede di uscita dal programma di protezione gli interessati hanno dichiarato di rinunciare a qualsivoglia contenzioso relativo al programma di protezione, non anche conseguente all’uscita dal programma stesso.

9. Il secondo e terzo mezzo possono essere esaminati congiuntamente.

Con il secondo mezzo si contesta che il diniego di proroga fosse viziato da difetto di motivazione. Infatti le misure assistenziali non potrebbero essere a tempo indeterminato.

Con il terzo mezzo si lamenta che l’Amministrazione ha dovuto per effetto dell’ordinanza cautelare di primo grado pagare il canone dell’alloggio occupato dagli appellati, e si chiede la restituzione delle somme.

9.1. Il secondo mezzo è da accogliere in parte, mentre il terzo è da accogliere integralmente.

9.2. Il diniego di proroga si fonda solo sulla circostanza dell’uscita dal programma di protezione, e tale motivazione è insufficiente perché la permanenza nell’alloggio è una misura assistenziale che è consequenziale proprio all’uscita dal programma e dunque in astratto compatibile con tale uscita.

Occorreva pertanto, per opporre il diniego, indicare perché non si riteneva di accordare la richiesta misura assistenziale, in astratto compatibile con l’uscita dal programma e anzi, ad essa consequenziale.

Inoltre il richiedente la proroga aveva espressamente manifestato la disponibilità ad accollarsi le spese di locazione.

Pertanto l’Amministrazione doveva valutare perché non rispondeva all’interesse pubblico il mantenimento della concessione dell’alloggio con oneri a carico del richiedente.

9.3. Va poi osservato che la richiesta di proroga non è stata formulata a tempo indeterminato, ma richiesta fino al momento, imminente, in cui la famiglia si fosse potuta trasferire nell’alloggio all’uopo acquistato.

In concreto, infatti, la permanenza nell’alloggio si è protratta per meno di sei mesi oltre il termine ultimo assegnato dall’Amministrazione.

9.4. Giova però precisare che per far fronte al bisogno di reinserimento sociale dell’interessato e della sua famiglia, costituiva misura congrua la concessione della permanenza nell’abitazione, ma non anche il pagamento del canone di locazione a carico dell’Amministrazione, considerato che il richiedente la proroga si era offerto di accollarselo.

Pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata, il diniego di proroga va ritenuto illegittimo per difetto di motivazione nella parte in cui nega radicalmente la proroga, anziché concederla con spese di locazione a carico del richiedente.

9.5. Va ora esaminata la domanda dell’Amministrazione appellante finalizzata alla restituzione delle somme versate dall’Amministrazione per effetto della permanenza della famiglia nell’alloggio oltre il termine assegnato, permanenza imposta dall’ordinanza cautelare che in primo grado ha sospeso il diniego di proroga.

In particolare, sia in primo grado che in appello, la domanda mira alla condanna alla restituzione dei canoni di locazione pagati dall’Amministrazione nella misura di euro 3.474,15 per ogni mese o frazione di mese dalla data del 30 settembre 2004 (recte: 1° ottobre 2004) fino alla data del rilascio dell’alloggio.

9.6. Tale domanda non presenta, come adombrato dal Tar, profili di inammissibilità:

a) non quanto al vizio di notifica, in quanto le controparti in primo grado hanno accettato il contraddittorio con ciò sanando ogni vizio di notifica.

b) non sotto il profilo del difetto di giurisdizione, perché qui non si tratta di un rapporto di credito -debito sottratto al giudice amministrativo, ma di effetti ripristinatori derivanti dal giudicato, sicché si rientra nella sfera del giudizio di ottemperanza.

Premesso che l’esecuzione del giudicato amministrativo può essere chiesta anche dall’Amministrazione e non solo dal ricorrente privato, si deve aggiungere che, per elementari ragioni di economia processuale, le questioni di esecuzione del giudicato ben possono essere concentrate nel giudizio di cognizione davanti al giudice amministrativo, se è soddisfatto il presupposto processuale di una rituale domanda di parte finalizzata a ottenere prescrizioni esecutive del giudicato.

Sarebbe inutilmente dispendioso di tempo e di denaro rifiutare l’indicazione di misure esecutive del giudicato che possono essere ottenute nel giudizio di ottemperanza, costringendo le parti a sobbarcarsi ad un nuovo giudizio.

Sussistendo nella specie, il presupposto di una domanda di esecuzione del giudicato, il giudice della cognizione ritiene doveroso indicare le prescrizioni esecutive.

In sostanza, la domanda proposta in primo grado dall’Amministrazione e riproposta in appello, va interpretata come azione di ottemperanza al giudicato, concentrata nel giudizio di cognizione.

9.7. Tanto premesso in rito, va osservato che nel giudizio di primo grado il diniego di proroga è stato sospeso con la conseguenza che si è prodotto un duplice effetto:

1) la permanenza della famiglia nell’alloggio;

2) il pagamento del canone di locazione a carico dell’Amministrazione.

Alla accertata illegittimità del diniego di proroga consegue senz’altro il consolidarsi del primo dei due effetti cautelari, vale a dire la permanenza della famiglia nell’alloggio.

Il secondo effetto cautelare non si consolida per effetto dell’accertata illegittimità del diniego di proroga, in quanto si è osservato che per far fronte alle esigenze dell’interessato e della sua famiglia era misura congrua la proroga dell’uso dell’alloggio, non anche che i canoni di locazione restassero a carico dell’Amministrazione.

Pertanto, l’ordinanza cautelare perde parzialmente effetto in funzione del parziale diverso contenuto della sentenza definitiva.

Per l’effetto, nell’ambito dei poteri propri del giudice dell’ottemperanza, il Collegio ordina agli appellati la restituzione all’Amministrazione delle somme da questa pagate a titolo di canone di locazione dal 1° ottobre 2004 e fino alla data di rilascio dell’immobile, pari a euro 3.474,15 per ogni mese o frazione di mese.

10. Per quanto esposto, l’appello va accolto in parte e, per l’effetto, l’atto impugnato in primo grado resta parzialmente annullato e gli appellati vanno condannati alla restituzione all’Amministrazione delle somme suindicate.

11. Le spese di lite devono essere interamente compensate in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto:

1) annulla in parte il provvedimento impugnato in primo grado;

2) condanna gli appellati alla restituzione all’Amministrazione delle somme pagate da quest’ultima a titolo di canoni di locazione, nella misura di euro 3.474,15 per ogni mese o frazione di mese dal 1° ottobre 2004 e fino alla data di effettivo rilascio dell’immobile.

3) compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2010 con l’intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore

Roberto Garofoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – SENTENZA 12 aprile 2011, n.8310 NOTIFICAZIONE ED IRREPERIBILI

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Motivi della decisione

1.- La sentenza impugnata ha preliminarmente dichiarato nulla la procura conferita in corso di causa dal T. all’avv. E.R., in sostituzione del precedente difensore, perché la sottoscrizione del mandante non è stata autenticata da notaio, né dal difensore nominato. Ha quindi ritenuto inefficace l’atto di precisazione delle conclusioni depositato nell’apposita udienza dall’avv. R. – tramite l’avv. S.S. – attenendosi alle conclusioni precisate dal T. con l’atto di appello.

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 83 c.p.c., rilevando che in corso di causa la procura può essere conferita con qualunque atto difensivo, senza necessità di autentica notarile della sottoscrizione della parte. Quanto poi alla mancata autentica del difensore, si tratta di mera irregolarità, che non comporta nullità dell’atto se non quando la controparte contesti specificamente l’autenticità della sottoscrizione e che non può essere rilevata di ufficio.

2.1.- Il motivo non è fondato.

In primo luogo non risulta quale interesse abbia il ricorrente a proporre la doglianza, considerato che egli stesso dichiara che le conclusioni precisate nell’atto di appello – a cui) la Corte di appello si è attenuta – sono identiche a quelle assunte nell’udienza di precisazione delle conclusioni e ritenute inefficaci.

Essenziale è tuttavia rilevare che nella specie la procura all’avv. R. è stata conferita dal T. non in calce o a margine di un qualunque atto difensivo, redatto da un difensore astrattamente abilitato a stare in giudizio, ma è contenuta in una scrittura privata sottoscritta dal solo T., pur se recante nell’intestazione nome e indirizzo dell’avv. R..

I principi richiamati dal ricorrente sono irrilevanti nel caso in esame, poiché presuppongono che l’atto in cui la procura è contenuta sia un atto difensivo, redatto e sottoscritto da un soggetto abilitato a svolgere attività di difesa davanti al giudice investito della causa. Occorre cioè che, se non la procura, quanto meno l’atto in cui la procura è contenuta sia sottoscritto dal difensore (cfr. Cass. civ. S.U. 28 novembre 2005 n. 25302).

Un mero atto di parte è irrilevante: non può valere come atto difensivo, perché sottoscritto solo dalla parte, non abilitata a stare in giudizio da sola; non può valere come documento contenente l’atto di conferimento della procura, perché la sottoscrizione non è stata autenticata da notaio (né dal difensore costituito).

3.- Per quanto concerne il merito della controversia, la Corte di appello ha rilevato che la notificazione avrebbe dovuto essere rinnovata previa ricerca della residenza del convenuto L.M. negli USA, residenza conoscibile tramite il registro dell’AIRE- Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero, esistente presso il Comune di ultima residenza del destinatario, e che l’eventuale omissione delle ricerche avrebbe comportato la nullità della notificazione. Ha conseguentemente respinto la domanda risarcitoria sul rilievo che l’inadempimento dell’avvocato – pur sussistente – non ha prodotto alcun danno, per il fatto che, se la notificazione dell’atto di citazione fosse stata ritualmente rinnovata, dopo avere svolto le opportune ricerche, il convenuto si sarebbe costituito ed avrebbe eccepito la prescrizione dell’azione risarcitoria; se vi si fosse proceduto ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., il convenuto avrebbe potuto eccepirne la nullità anche in sede di opposizione all’esecuzione della sentenza favorevole, venendo rimesso in termini per proporre le sue difese.

4.- Il ricorrente denuncia, con il secondo motivo, che la suddetta motivazione è insufficiente e contraddittoria e si fonda sull’omessa od errata valutazione delle prove, per il fatto che il rinnovo della notificazione ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. – come disposto dal giudice – non avrebbe permesso al destinatario di venire a conoscenza dell’atto di citazione e della pendenza della causa e che la Corte di appello ha omesso di prendere in esame la lettera 15 gennaio 1998 dell’avv. C., che menziona la corrispondenza intercorsa con il Comune di Muggia (ultima residenza in (OMISSIS) del L.M.), in esito all’esame della quale è stato disposto il rinnovo della notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c..

3.1.- Il motivo non è fondato.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha specificato che non è consentito procedere alla notificazione nelle forme previste per le persone irreperibili, ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., se non quando risulti sul piano soggettivo l’ignoranza incolpevole del richiedente circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto e, sul piano oggettivo, l’avvenuto esperimento di tutte le indagini necessarie od opportune al fine di reperire i suddetti residenza, domicilio o dimora, indagini che non è sufficiente si fondino sulle risultanze anagrafiche, ma debbono essere estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto (Cass. civ. Sez. 1^, 27 marzo 2008 n. 7964; Cass. civ. Sez. 3, 23 giugno 2009 n. 14618).

Quando poi si tratti di cittadini italiani che abbiano trasferito all’estero la propria residenza, non è sufficiente l’omessa comunicazione da parte del destinatario della sua nuova residenza all’ufficio dell’anagrafe per l’annotazione nei registri dell’AIRE, ma occorre che il notificante proceda, con l’impiego dell’ordinaria diligenza, ad ulteriori ricerche presso l’Ufficio consolare, ai sensi della L. 27 ottobre 1988, n. 470, art. 6 (Cass. civ. 6 settembre 2007 n. 18717).

I suddetti principi valgono anche nel caso in cui la notificazione ai sensi dell’art. 143 venga eseguita per ordine del giudice, in quanto un tale ordine non è sufficiente di per sé a salvaguardare la validità di un atto, ove non ne ricorrano i requisiti prescritti dalla legge.

Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto che il notificante avrebbe dovuto comunque procedere ad ulteriori accertamenti, prima di poter validamente notificare l’atto di citazione ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., ed ha posto in evidenza che, in mancanza, il convenuto avrebbe potuto eccepire la nullità della notificazione anche in sede di opposizione all’esecuzione.

Quanto all’asserito, omesso esame della lettera 15.1.1998 dell’avv. C., né dal ricorso, né dal contenuto del documento che ivi è riportato, risulta quale fosse il contenuto della corrispondenza intercorsa con il Comune di Muggia, e se essa fosse tale da dimostrare l’irreperibilità del L.M..

Neppure è reperibile nel fascicolo del ricorrente la copia dell’atto notificato la prima volta negli USA al L.M., con la relazione di notifica, né la copia dell’ordinanza che ha disposto il rinnovo della notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c., al fine di dimostrare a quale indirizzo del L.M. negli USA l’atto di citazione sia stato notificato la prima volta; se tale indirizzo coincida o meno con quello risultante dall’AIRE del Comune di Muggia;

se l’ordine di rinnovo abbia dato atto dell’avvenuto svolgimento di adeguate ricerche, ecc: documenti tutti rilevanti al fine di valutare se il Tribunale, nel disporre il rinnovo della notificazione ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., avesse già accertato l’irreperibilità dell’indirizzo del L.M., sulla base di documentazione adeguata; quindi al fine di dimostrare l’asserito errore della Corte di appello nell’affermare la necessità di effettuare ulteriori ricerche.

Per questa parte il ricorso risulta anche inammissibile ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, che impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda (cfr. sul tema Cass. civ. Sez. 3^, 17 luglio 2008 n. 19766;)Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547).

Quanto sopra anche senza volersi soffermare sul problema della rispondenza ad interessi meritevoli di tutela di un’azione di responsabilità e di danni, già prescritta nel momento in cui viene proposta, le cui possibilità di successo si fondino sull’auspicio che il convenuto non venga a conoscenza della notifica dell’atto di citazione e non abbia la possibilità di difendersi e di eccepire la prescrizione.

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

5.- Non essendosi costituito l’intimato non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

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