Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-12-2010) 14-01-2011, n. 715

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con sentenza del 5 ottobre 2009 il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica e nella sezione distaccata di Avola, condannava alla pena di Euro 200,00 di ammenda ciascuno i coniugi S.A. e L.A.M., imputati del reato di cui all’art. 659 c.p. perchè, non impedendo il continuo abbaiare di due cani pastore di loro proprietà, anche e soprattutto nelle ore notturne, impedivano il riposo e le normali occupazioni dei vicini di casa D.G. e La.Ma., nonchè dei loro familiari conviventi; in (OMISSIS).

A sostegno della decisione il Tribunale poneva le dichiarazioni testimoniali delle pp.ll., delle quali assumeva la piena credibilità ed affidabilità e la testimonianza di tale L.R.R., il quale di primo mattino era solito portare e consegnare il pane presso l’abitazione dei prevenuti.

2. Avverso detta pronuncia ricorrono per cassazione gli imputati, assistiti dai rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l’annullamento in forza dei seguenti motivi di impugnazione.

2.1 Il difensore di L.A.M. denuncia difetto di motivazione, violazione di legge in relazione all’art. 659 c.p. e violazione della legge processuale penale per la mancata assoluzione dell’imputata, in particolare deducendo che:

– il contenuto delle dichiarazioni delle pp.ll., diversamente da quanto affermato in sentenza, risultano cariche di "illazioni e supposizioni";

– il giudicante non ha tenuto adeguatamente valutato la credibilità delle dichiarazioni accusatorie provenienti dalle pp.ll., dichiarazioni per questo interessate;

– il giudicante ha trascurato un dato fondamentale e cioè che nella zona abitata dagli imputati e dalle pp.ll., si ritrovano "decine di cani" di proprietà dei residenti" e "numerosissimi cani randagi";

– per la ricorrenza dell’ipotesi di reato contestato è necessario il requisito della potenzialità del disturbo arrecato a coinvolgere un numero indeterminato di persone e non soltanto le persone occupanti una abitazione;

– non v’è stata prova nel processo della volontarietà della condotta contestata.

2.2 Nell’interesse invece di S.A. si denuncia difetto di motivazione, in particolare deducendo che:

– il giudizio di colpevolezza risulta fondato sulle dichiarazioni delle pp.ll e del teste L.R.R.;

– gli imputati vivono in luogo isolato e non può escludersi che i cani abbiano, di tanto in tanto, svolto la loro funzione di guardiani abbaiando in talune circostanze;

– questo però non significa che essi abbiano potuto abbaiare in continuazione per tutta la notte dal (OMISSIS) e che abbiano in tale periodo impedito il riposo delle pp.ll.;

– il teste L.R. ha riferito semplicemente che quando alle ore quattro del mattino consegnava il pane agli imputati lasciandolo sul cancello, i cani abbaiavano, circostanza questa del tutto normale ed inidonea a riscontrare il racconto delle pp.ll., soprattutto nei termini dell’accusa così come contestata;

– contrariamente a quanto sostenuto in sentenza le dichiarazioni delle pp.ll. non sono state affatto tra loro coerenti;

– il processo non ha dato prova dei fatti costitutivi del reato contestato nei profili di fatto denunciati dalle pp.ll.;

– è stata invece provata l’indole docile dei cani degli imputati e non risulta escluso che nella zona agricola, teatro dei fatti di causa, passassero di solito cani randagi;

– anche le pp.ll. erano proprietarie di un cane di razza corsa;

– non vi è prova della capacità diffusiva del rumore indotto dall’abbaiare dei cani degli imputati e della sua capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone.

2.3 Nelle more del giudizio il difensore del S. ha fatto pervenire un verbale di remissione di querela sottoscritto dagli imputati e dalle pp.ll., remissione giuridicamente non apprezzabile dappoichè non perseguibile a querela la contravvenzione per cui è causa, mentre il difensore di L.A.M. ha depositato rinuncia al ricorso di legittimità, anch’essa irritale perchè non proposta personalmente dall’imputata nei modi e nelle forme di legge.

3.1 ricorsi sono manifestamente infondati.

Ed invero entrambi i difensori sviluppano tesi ed argomenti eminentemente di merito (quelli appena sintetizzati) palesemente volti a fornire una ricostruzione dei fatti diversa ed alternativa a quella motivatamente accreditata dal giudice territoriale e ad introdurre una valutazione dei dati probatori raccolti nel processo diversa da quella motivatamente illustrata dal giudicante. In tal guisa in fatto è il giudizio circa la credibilità delle testimonianze delle pp.ll., motivata in prime cure con la coerenza del loro racconto, non alieno anche da riconoscimenti di circostanze alle medesime sfavorevoli, con l’assenza in esso di contraddizioni e contrasti, con la mancanza nei testi stessi di atteggiamenti persecutori e con il riscontro fornito al loro racconto dalla testimonianza del L.R., estraneo alle parti e testimone diretto dell’atteggiamento aggressivo e rumoroso dei cani a guardia della proprietà dei prevenuti.

Giova a questo punto ribadire che la funzione dell’indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l’intrinseca attendibilità dei risultati dell’interpretazione delle prove e di attingere il merito dell’analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici, con l’ulteriore conseguenza, anch’esso costantemente ribadito da questa Corte, che ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un’altra, ancorchè altrettanto logica (Cass. 5.12.02 Schiavone; Cass. 6.05.03 Curcillo).

Nello specifico le difese istanti contrastano il contenuto della testimonianza L.R., facendogli riferire cose in parte diverse da quelle riportate dal giudicante e ritengono di individuare incongruenze nelle dichiarazioni delle pp.ll. in verità per nulla tali. Quanto ai requisiti del reato, per la sussistenza dell’elemento psicologico della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p., attesa la natura del reato, è sufficiente la volontarietà della condotta desunta dalle obbiettive circostanze di fatto, non occorrendo, altresì, l’intenzione dell’agente di arrecare disturbo alla quiete pubblica (Cass., Sez. 1, 26/10/1995, n. 11868) mentre elemento essenziale della fattispecie di reato in esame è l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l’effettivo disturbo alle stesse (Cass., Sez. 1, 13/12/2007, n. 246) di guisa che rispondono del reato di cui all’art. 659 c.p., comma 1 gli imputati per non aver impedito, nonostante le reiterate proteste delle pp.ll., il molesto abbaiare, anche in ore notturne, dei due cani di loro proprietà, custoditi nel cortile della loro abitazione (per una fattispecie simile: Cass., Sez. 1, 19/04/2001).

4.1 ricorsi sono, pertanto, inammissibili ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00 per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi, inoltre, al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

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T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 27-01-2011, n. 51 Costruzioni abusive

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 7.4.1998, tempestivamente depositato, il sig. D.D. ha impugnato l’ordinanza n. 33 del 3 febbraio 1998 adottata dall’Assessore all’urbanistica del Comune di Fondi, con la quale gli è stato ingiunto di provvedere: "alla rimozione ad horas di tutte quelle opere realizzate abusivamente che ostacolano i lavori sulla parte di argine sx, con comminatoria che in caso di inadempienza gli stessi saranno rimossi a cura del Consorzio di Bonifica".

A sostegno del prodotto ricorso l’interessato deduce: 1) carenza di motivazione, oltre che vizio di eccesso di potere per sviamento; 2) eccesso di potere, violazione di legge, non essendo state determinate le opere da rimuovere.

Con ordinanza n. 277/98 emessa nella camera di consiglio del 22.5.1998, il collegio respingeva la proposta domanda incidentale di sospensione.

Alla pubblica udienza del 18.11.2010 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame si assume l’ illegittimità dell’atto impugnato per asserita indeterminatezza delle opere abusive che sarebbero d’ostacolo alla realizzazione dei lavori di bonifica da parte del Consorzio.

Ad avviso del ricorrente l’estrema indeterminatezza dell’atto non permetterebbe di individuare l’oggetto cui lo stesso si riferirebbe, conferendo al Consorzio di Bonifica un potere – in caso di inottemperanza – di rimozione indiscriminato delle opere stesse.

Detto ordine di idee deve essere pienamente condiviso.

Nella fattispecie in esame, non appare congruamente assolto l’onere motivazionale, dalla lettura del provvedimento impugnato emergendo chiaramente come l’amministrazione abbia fatto riferimento esclusivamente all’asserita natura abusiva delle opere realizzate, senza però individuarle.

In definitiva, è illegittimo il provvedimento impugnato che afferma genericamente l’abusività di "tutte" le opere per essere le stesse state realizzate senza titolo abilitativo.

In conclusione il ricorso deve essere accolto.

La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7347 Imposta valore aggiunto

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 31/12/2004 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di Siracusa nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa di parziale accoglimento dell’opposizione spiegata dalla società Gefin s.r.l., poi fallita, in relazione ad avviso di rettifica emesso a titolo di I.V.A. e sanzioni per l’anno d’imposta 1993, all’esito di disconoscimento di credito d’imposta per L. 91.079.000.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il Fallimento Gefin s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Motivi della decisione

Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 853 del 1984, art. 2, comma 28, (conv. in L. n. 17 del 1985), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè "difetto di motivazione", in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il giudice dell’appello non abbia considerato che il D.L. n. 853 del 1984, art. 2, comma 28, (conv. in L. n. 17 del 1985) prevede non già "percentuali di ricarico" bensì "percentuali di deduzione", e ciò "al fine di verificare se il reddito dichiarato è congruo".

Lamenta non essersi dall’A.F. verificato quali siano stati "i prezzi effettivamente praticati nel periodo", nonchè essersi "omesso di calcolare la percentuale di strido della merce stante la peculiarità dell’esercizio", consistente in un bar e ristorante.

Si duole che "priva di motivazione" e "contraddittoria" sia "la sentenza della commissione Tributaria laddove ha ritenuto corretto l’operato dell’Ufficio senza, spiegare il motivo per cui riteneva corretto l’iter argomentativo seguito dall’accertatore nel verbale di verifica".

Con il 2^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 "dell’ordinanza n. 2057 del 21.12.1990 e del D.M. 31 luglio 1993", in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè "difetto e contraddittorietà di motivazione", in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta di avere "documentalmente provato in primo grado, con la produzione della dichiarazione IVA, che la stessa era stata presentata nel 1994. Circostanza confermata nel verbale di verifica della G.d.F. che a pag. 4 fa riferimento alla omessa presentazione della dichiarazione I.V.A. per l’anno 1996", laddove "la Commissione non ha motivato su un punto decisivo della controversia limitandosi ad affermare che la compensazione non era ammissibile perchè mancava una valida dichiarazione", senza "motivare perchè riteneva la dichiarazione … inesistente o nulla".

Con il 3^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51, 52, 54, 55 e 56, art. 2729 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè "omessa e insufficiente motivazione" su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che nel caso la l’A.F. abbia fatto "generico riferimento ai criteri dettati dalla Legge Visentini, non precisando il contenuto della prova cui si è fatto riferimento, ai criteri adottati per determinare i maggiori ricavi e alle fonti comparative che avrebbe dovuto indicare per accertare i maggiori ricavi".

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v.

Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Quanto al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr.

Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842;. Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall’odierno ricorrente.

Già sotto l’assorbente profilo dell’autosufficienza, va posto in rilievo come il medesimo faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., a "locazioni immobiliari" effettuate "nel periodo oggetto della verifica", alla "fatturazione al 9% (presunta come errata)", alla "dichiarazione IVA per l’anno 1992", a "n. 32 fatture di cui si contesta l’inerenza", al "p.v.c.", alla "suddivisione dei beni destinati al bar e di quelli destinati al ristorante", alla dichiarazione IVA per l’anno 1993", alla sentenza di 1^ grado, all’"avviso di rettifica", alla "percentuale di sfrido della merce", all’"avviso di accertamento") di cui lamenta la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente rinviare agli atti del giudizio di merito, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso.

A tale stregua non pone questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 172/1995, n. 1161).

Quanto al 1 e al 4 motivo di ricorso va in ogni caso osservato che la giustificazione del ricorso all’accertamento induttivo risulta nell’impugnata sentenza congruamente indicata nella "incoerenza dei dati dichiarati dalla verificata, particolarmente avuto riguardo alla località e al periodo cui i maggiori ricavi sì riferiscono", e, quanto alla detrazione, nella omessa presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 1992 (e non già in relazione a dichiarazione inesistente o nulla).

Emerge dunque evidente, alla stregua di quanto tutto sopra rilevato ed esposto, come, lungi dal denunzi are vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come sì è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., il ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4,200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-05-2011, n. 9788 Sanzione amministrativa

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe è stata respinta l’opposizione proposta da P.I. avverso sette ordinanze ingiunzioni con cui le erano state irrogate sanzioni pecuniarie, per aver emesso in nome della s.r.l. Mauro Pieraccini dieci assegni bancari dopo la revoca dell’autorizzazione del trattario.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione P. I., in base a due motivi. La Prefettura di Lucca non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso P.I. si duole del mancato riconoscimento, da parte del Giudice di pace, dell’errore di fatto in cui ella era incorsa, reso evidente dalla sua qualità di mera esecutrice di ordini che le venivano impartiti dall’amministratore della s.r.l. Mauro Pieraccini, in nome della quale aveva emesso gli assegni in questione, in alcuni casi postdatandoli, come era usuale nell’ambiente imprenditoriale: il che a suo dire la giustificava, essendo imprevedibile l’improvviso tracollo della società e la conseguente immediata chiusura dei conti a questa intestati.

La censura va disattesa, poichè l’errore di fatto, per il disposto della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, non esime da responsabilità se è determinato da colpa: colpa che motivatamente, nella sentenza impugnata, si è ritenuto sussistente nella specie, in considerazione della qualità di procuratrice della s.r.l. Mauro Pieraccini, conferita a P.I. con ampi poteri comprendenti la emissione di assegni, il che le imponeva di vigilare diligentemente sulla regolarità dei titoli, anche sotto i profili della presenza della provvista e della persistenza dell’autorizzazione della banca trattaria. Nè rileva che in alcuni titoli la data fosse stata omessa o postergata, poichè in tal caso il traente assume su di sè il rischio della sopravvenienza della mancanza di fondi o della revoca dell’autorizzazione, al momento in cui gli assegni vengono presentati per la riscossione (v. Cass. 23 agosto 2006 n. 18345).

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che erroneamente il giudice a quo ha negato l’applicabilità nella specie della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8, che pertinentemente era stato invocato, stante la pressochè contestuale emissione degli assegni in questione, i quali erano stati posti all’incasso nel giro di soli quattro mesi.

Neppure questa doglianza è fondata, poichè la norma richiamata da P.I. disciplina il c.d. concorso formale, che presuppone l’unicità dell’azione o dell’omissione con cui contemporaneamente vengono violate distinte disposizioni o più volte la medesima disposizione (v. Cass. 21 maggio 2008 n. 12844, pronunciata proprio con riferimento a un caso di plurime emissioni di assegni privi di provvista o in mancanza di autorizzazione: ipotesi prevista dalla L. 15 dicembre 1990, n. 386, art. 5, al solo fine dell’irrogazione di ulteriori sanzioni amministrative accessorie).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l’intimata non ha svolto attività difensive.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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