T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, Sent., 15-03-2011, n. 134 Sindaco

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso sopra epigrafato l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila impugna l’atto meglio sopra individuato, recante divieto di caccia "per giorni 30 a partire dal 7 ottobre 2007 con esclusione dei cacciatori residenti nella zona ZPS (ex Parco SirenteVelino), i residenti del Comune di Molina Aterno e gli iscritti alle squadre assegnatarie delle zone" per motivi di sicurezza, incolumità pubblica e salvaguardia del territorio.

La ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti di legge per emanare siffatto provvedimento, anzitutto denunciando lo sconfinamento di potere del Sindaco, stante la competenza esclusiva della Provincia in subiecta materia, ferme le funzioni di programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunìsticovenatoria, di orientamento, controllo e sostitutive attribuite alle Regioni, e comunque deducendo l’assoluta carenza dei requisiti di contingibilità ed urgenza, oltre che la non ricorrenza del pericolo di danni gravi ed irreparabili che soli legittimerebbero l’esercizio del potere sindacale e che, oltre che insussistenti in concreto, neppure sarebbero stati in alcun modo esplicitati nell’ordinanza impugnata, così vulnerata da incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione ed istruttoria.

Il Comune intimato non si costituiva in giudizio.

All’esito della pubblica udienza del 9 marzo 2011, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.
Motivi della decisione

Il Sindaco del Comune di Secinaro (AQ) ha inteso far divieto di caccia, nei limiti indicati nell’ordinanza, avvalendosi espressamente del disposto di cui agli artt. 54, TUEL e 1 R.D. 773/1931, secondo cui il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

E’ avvenuto che, in conseguenza degli incendi occorsi nell’estate 2007, la Provincia dell’Aquila, nell’esercizio dei suoi poteri amministrativi in materia, ha precluso la caccia in diverse zone del territorio subequano, con l’effetto che la caccia è stata di fatto consentita in una zona più ristretta nella quale si sono concentrati i cacciatori (nel provvedimento impugnato si fa riferimento a 1.400 cacciatori in 4 mila ettari, cinque volte in più del massimo consentito).

Da tale situazione il sindaco fa discendere "un carico venatorio insostenibile per questo territorio e pericoloso per la sicurezza delle popolazioni e dei cacciatori stessi".

Va preliminarmente evidenziato che la scadenza temporale di vigenza dell’ordinanza impugnata non determina ex se l’improcedibilità del ricorso, per un verso trattandosi di provvedimenti "ripetibili" e per altro considerata la natura della controversia che si svolge tra Enti pubblici e che involge la delimitazione dei rispettivi poteri.

Tanto premesso, e passando al merito, l’Amministrazione provinciale ricorrente, nella sua qualità di Ente deputato allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di caccia, deduce anzitutto la non ricorrenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza per addivenire a siffatta determinazione.

Il motivo è fondato.

Il potere di cui all’art. 54, comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, in base al quale il Sindaco, nella sua qualità di ufficiale di Governo, "adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminarne gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini" è esercitabile solamente quando si tratti di affrontare situazioni eccezionali ed imprevedibili, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico (cfr., ex pluris, Cons.di Stato, sez.V, n.1678/2003).

Tanto consentirebbe al sindaco di derogare alle ordinarie regole, anche in materia di competenza, nella concorrenza dei presupposti partitamente indicati nella disposizione.

Dalla motivazione dell’impugnata ordinanza emerge che gli scopi perseguiti dal Sindaco, nel caso di specie, non sono tuttavia coerenti con quelli tassativamente fissati dalla norma (cfr. TAR. Piemonte, n.88/2006), posto che, con evidenza, l’"insostenibilità del carico venatorio è circostanza di fatto valutabile unicamente dall’Ente preposto dalle funzioni amministrative in materia, che è, come sopra detto, la Provincia.

Con i provvedimenti emanati nell’occasione, la Provincia ha dovuto necessariamente valutare gli effetti dell’aggiuntivo carico venatorio, con ala conseguenza che il Sindaco non può sovrapporsi a tale esclusiva valutazione, in funzione ci controllo o sostitutiva di tale potere.

Quanto al profilo del pericolo che minaccerebbe l’incolumità dei cittadini, che radicherebbe ex se il potere esercitato, lo stesso è desunto del tutto apoditticamente dalla concentrazione dei cacciatori nella zona, senza alcun elemento concreto (vicinanza di centri abitati, esposti di cittadini, particolari circostanze di tempo o luogo) a sostegno di tale anodina deduzione.

Va peraltro osservato che i dati utilizzati dal Sindaco risultano comunque erronei, non avendo tenuto conto della rimodulazione operata, all’esito dei una complessa istruttoria tecnica interessante anche la Regione, da parte della Provincia competente, del numero dei cacciatori per effetto della riduzione del territorio utilizzabile.

Il pericolo non può dunque dedursi ex se dal dato numerico della maggiore concentrazione dei cacciatori nella zona (concentrazione comunque inferiore a quella indicata nell’atto).

E’ invece ius receptum che l’ordinanza contingibile ed urgente debba contenere specifica motivazione inerente alla sussistenza in concreto degli elementi giustificativi dell’esercizio del potere, con indicazione dell’istruttoria compiuta e dei presupposti di fatto considerati (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez.I, n.6896/2010), posto che il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti presuppone la necessità di provvedere, con immediatezza, in relazione a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile far fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento.

L’esercizio di tale potere presuppone l’esistenza, oltre che la sua puntuale indicazione nel provvedimento impugnato, di una situazione di pericolo, quale ragionevole probabilità che accada une evento nel caso in cui l’Amministrazione non intervenga prontamente.

Pertanto, la protezione di determinante esigenze costituisce presupposto necessario per giustificare il ricorso al potere ordinatorio, ma non sufficiente, richiedendosi ulteriori particolari requisiti di urgenza, ed quindi di pericolo per la pubblica incolumità.

Al finalizzazione e caratterizzazione del provvedimento in questione impongono poi che in esso siano necessariamente indicati ed illustrati i relativi presupposti, e può senz’altro affermarsi che non risponde a tali requisiti un generico riferimento ad una possibile situazione di pericolo (TAR Lazio – Latina, n.1732/2006).

La carenza di elementi concreti dai quali desumere la probabilità di pericolo per l’incolumità pubblica inficia, dunque, inesorabilmente l’ordinanza impugnata che va pertanto annullata.

La natura della controversia, tenuto conto della non costituzione delle parti intimate, consiglia di dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-03-2011) 05-04-2011, n. 13687 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia di colpevolezza di F.R. in ordine ai reati: a) di cui all’art. 56 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1); b) di cui agli artt. 110 e 609 bis c.p., a lui ascritti per avere, in concorso con altra persona non identificata, cercato di strappare con violenza un i-pod dalla tasca del giubbotto di P.N., nonchè, nelle medesime circostanze, avere costretto la P. a subire atti sessuali consistiti nel palpeggiamento del fondo schiena e della zona pubica.

Secondo quanto riportato in sentenza la vicenda si è svolta all’interno di un autobus. Due nordafricani, saliti qualche fermata dopo la P., si erano seduti nei pressi della ragazza. Poco dopo uno dei due si era alzato e le si era posto a fianco, restando in piedi, mentre l’altro aveva tentato di strapparle l’i-pod dalla tasca. La ragazza aveva cercato di sottrarsi all’aggressione, allontanandosi dal posto, ma era stata bloccata dai due giovani che le avevano infilato le mani nei pantaloni, palpeggiandola. La P. aveva lanciato lo zaino contro i due aggressori ed era riuscita a scendere dall’autobus, che nel frattempo era giunto ad una fermata.

L’unica questione che interessa il giudizio di legittimità e sulla quale risulta focalizzata l’attenzione dei giudici di merito è costituita dalla certezza della identificazione del F. quale autore dell’aggressione in danno della P..

Sul punto è opportuno precisare che la parte lesa aveva descritto uno dei due aggressori come un giovane nordafricano di corporatura snella, alto quanto lei, caratterizzato fisicamente da una cicatrice o una voglia sulla guancia sinistra.

La P. allorchè le era stato mostrato un primo gruppo di fotografie di soggetti già identificati dagli organi di polizia giudiziaria non aveva riconosciuta in nessuna di essere la persona dell’imputato. Successivamente, in sede di ulteriore ricognizione fotografica, aveva riconosciuto il F. come uno dei suoi aggressori e confermato il riconoscimento allorchè ha visto di persona l’imputato.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva contestato l’attendibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia errata applicazione della legge penale e carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione dai reati ascrittigli.

In sintesi, si reiterano le censure già formulate nella sede di merito con le quali era stata contestata l’attendibilità del riconoscimento effettuato dalla P..

Si osserva che la persona offesa non aveva riconosciuto l’imputato nel corso della prima ricognizione fotografica e che le foto relative a tale ricognizione non sono state allegate al fascicolo del P.M.. Si deduce, quindi, che la sentenza ha apoditticamente affermato che tra le stesse non vi era quella della persona dell’imputato.

Si osserva che la P., nel descrivere l’aggressore, aveva riferito di una bruciatura o come il segno di una voglia, che prendeva anche il collo, mentre lo stesso P.M. nella sua requisitoria di udienza ha specificato che l’imputato recava i segni di una cicatrice, che non era neppure rosata, ma bianca e sottile, lunga ed evidente. Si fa rilevare infine che la persona offesa ha riferito che l’aggressore identificato con il F. era alto quanto lei e, cioè, mt 1,75, mentre in effetti l’imputato è alto mt 1,83.

Si deduce, quindi, che la sentenza impugnata è carente di motivazione in ordine alle ragioni per le quali è stato ritenuto credibile il riconoscimento dell’imputato, malgrado gli elementi evidenziati che ne mettevano in dubbio l’attendibilità.

Si osserva, in particolare, sul punto del valore probatorio della ricognizione fotografica che, considerata la scarsa valenza dimostrativa del mezzo di prova, il grado di attendibilità della stessa non dipende dalla credibilità di chi effettua il riconoscimento, ma dalle modalità formali con le quali viene eseguito, al fine di evitare un fenomeno di integrazione del ricordo con elementi forniti da coloro che ne stimolano la rievocazione.

Si deduce, quindi, che per garantire un maggior grado di affidabilità della ricognizione fotografica dovrebbero essere adottate nel suo espletamento cautele analoghe a quelle previste dall’art. 213 c.p.p..

Il ricorso non è fondato.

E’ appena il caso di ricordare che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, il riconoscimento dell’imputato, al di fuori delle ipotesi di ricognizione di persona effettuata con le modalità previste dall’art. 213 c.p.p., trova il suo fondamento nella prova testimoniale proveniente da un soggetto che abbia identificato l’imputato e che su tale identificazione sia chiamato a deporre. Al riconoscimento così effettuato, pertanto, non si applicano le disposizioni previste dall’art. 213 c.p.p., in quanto è inquadrarle tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all’art. 189 c.p.p., che devono essere valutate in base ai criteri stabiliti dall’art. 192 c.p.p. (cfr. sez. 1, 200503642, Izzo, RV 230781; sez. 4, 200434354, Taulant, RV 229086; sez. 2, 200346285, Monaco, RV 227605 ed altre).

Sicchè, se il giudice ha dato conto con adeguata motivazione delle ragioni per le quali il riconoscimento dell’imputato da parte della persona offesa chiamata a deporre o di altro teste è ritenuto attendibile, la valutazione di merito sul punto non è suscettibile di censura in sede di legittimità.

Va, infatti, altresì ricordato in proposito che, anche a seguito delle modificazioni apportate all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b), rimane esclusa la possibilità che la verifica della correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (cfr. sez. 4, 10.10.2007 n. 35683, Servirei, RV 237652; sez. 1, 15.6.2007 n. 24667, Musimeci, RV 237207; sez. 5, 25.9.2007 n. 39048, Casavola ed altri, RV 238215).

Orbene, la sentenza impugnata ha esaminato tutti i rilievi dell’appellante sui punti riproposti in sede di legittimità, confermando il giudizio di piena attendibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa.

I giudici di merito, infatti, hanno osservato che la descrizione del F. effettuata dalla P. corrisponde perfettamente all’aspetto dell’imputato, anche con specifico riferimento alla cicatrice sul volto dell’extracomunitario.

La ragazza ha anche riferito che l’aggressore era poco più alto di lei.

Inoltre, con riferimento all’esito negativo del primo riconoscimento fotografico, la sentenza ha rilevato che doveva escludersi che tra la trentina di foto, tra migliaia, sottoposte alla ricognizione della persona offesa vi fosse anche quella del F..

E’ stato, però, soprattutto osservato che il F. si era procurato di recente la ferita descritta dalla persona offesa e che le fotografie già facenti parte dell’archivio fotografico della polizia giudiziaria contenevano foto del F. in cui non risultava tale segno caratteristico, mentre solo successivamente è stata acquisita una fotografia dell’imputato nella quale è raffigurato con la cicatrice ed è stata inserita tra quelle mostrate alla parte lesa allorchè si è svolta la seconda ricognizione fotografica.

Inoltre, secondo la sentenza, la persona offesa in udienza ha confermato senza ombra di dubbio il riconoscimento dell’imputato, sicchè tale deposizione costituisce l’elemento di prova su cui è fondata la identificazione del F..

Peraltro, con riferimento alle modalità con cui è stata effettuata la ricognizione fotografica nel corso delle indagini preliminari, non risulta essere stata formulata nessuna censura nella sede di merito ed inoltre dalla sentenza si rileva che ogni volta sono state mostrate alla persona offesa numerose fotografie e tra esse anche quelle di persone caratterizzate dalla presenza di una cicatrice.

Sicchè la motivazione della sentenza in ordine alla piena attendibilità del riconoscimento dell’imputato effettuato dalla persona offesa si palesa assolutamente esaustiva ed immune da vizi logici.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-02-2011) 21-04-2011, n. 16076 Bancarotta fraudolenta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.G., nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Disco Car srl, dichiarata fallita il (OMISSIS), veniva condannato in entrambi i gradi di merito dall’Autorità giudiziaria perugina alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

Con il ricorso per cassazione il B. deduceva:

1) il vizio di motivazione in relazione agli artt. 216 e 223, L. Fall., essendo stata erroneamente ritenuta la impossibilità di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari, nonostante il curatore fallimentare avesse detto il contrario;

2) la violazione di legge in relazione agli articoli della legge fallimentare citati perchè la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari era possibile in base alle scritture ed ai documenti contabili;

3) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli articoli della legge fallimentare già citati ed all’art. 43 c.p. perchè il B. non teneva direttamente la contabilità , ma si avvaleva di uno studio contabile;

4) la violazione di legge in relazione alla L. 31 luglio 2006, n. 241, artt. 1 e 2 per non essere stato concesso l’indulto della pena al ricorrente.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da B.G. sono infondati, ed anzi ai limiti della ammissibilità sia perchè il ricorrente ha riproposto in sede di ricorso i motivi di appello, già discussi e disattesi dalla Corte di merito, senza tenere conto degli argomenti sviluppati dal giudice di secondo grado, sia perchè su alcune questioni il ricorrente sembra richiedere, pur avendo formalmente dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione, una rivalutazione del materiale probatorio, cosa non consentita a questa Corte per disposizione di legge.

In ogni caso, pur volendo prescindere dai precedenti rilievi, va detto che infondati sono il primo ed il secondo motivo di impugnazione, che debbono essere esaminati insieme perchè colgono due profili della medesima questione.

In estrema sintesi, secondo il ricorrente, la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari era certamente possibile – secondo motivo di ricorso – come affermato anche dal curatore fallimentare – primo motivo di ricorso.

Le cose non stanno così perchè, come chiarito dai due giudici di merito, la contabilità era tenuta in modo così irregolare e confusionario da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

In particolare i giudici hanno sottolineato che mancava il libro degli inventari, non erano stati tenuti i libri mastri, il conto cassa presentava saldi inverosimili, che, insomma, la contabilità era inaffidabile.

Tanto è stato desunto dalla relazione del consulente del pubblico ministero dottoressa S., la cui attendibilità non è nemmeno stata messa in dubbio dal ricorrente.

Quanto alle dichiarazioni della curatore, che il ricorrente ritiene a lui favorevoli, la Corte di merito ha chiarito che se effettivamente questi aveva inizialmente dichiarato che, anche se con molte difficoltà, si sarebbero potuti ricostruire i movimenti gestionali, aveva poi precisato che non era possibile stabilire se i rimborsi portati su foglietti informali, con cui venivano ridotti o azzerati i rilevanti valori positivi del conto cassa, fossero o meno veritieri.

Si tratta di una interpretazione del tutto logica della testimonianza del curatore, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non giova alle tesi della difesa, ma conferma la valutazione di impossibilità di una ricostruzione univoca del movimento degli affari della consulenza contabile.

Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione perchè, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il fatto di avere demandato ad un esperto la tenuta della contabilità, non esonera l’amministratore dalle sue responsabilità, anche perchè, come correttamente sottolineato dalla Corte di merito, il professionista effettua le annotazioni dovute sulla base dei dati riferiti dall’amministratore.

Nè in siffatta ipotesi è possibile escludere l’elemento soggettivo perchè per il delitto di bancarotta documentale è richiesto il dolo generico, che consiste nella consapevolezza di tenere la contabilità in modo tale da compromettere la possibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, con possibile danno per i creditori.

Siffatta consapevolezza è certamente ravvisabile nel caso di specie specialmente se si considera che la Corte di merito ha sottolineato che certi movimenti – aggiustamenti … avevano proprio lo scopo di non rendere evidente e percepibile quale fosse la reale situazione della società e la effettività delle operazioni compiute.

Anche l’ultimo motivo di impugnazione è infondato perchè la pena comminata può essere, in effetti molto più correttamente, condonata in sede di esecuzione della pena.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-04-2011) 09-05-2011, n. 18032 Revoca e sostituzione

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Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Brescia investito ex art. 310 c.p.p., dell’appello dell’imputato C.D., ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Brescia che in data 28 ottobre 2010 aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, a mente del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89.

A ragione osservava che il C. era detenuto per detenzione illecita di un silenziatore per arma da guerra, sei pistole con matricola abrasa e molte (360) cartucce, fatti commessi nell’ (OMISSIS); aveva precedenti penali numerosi e gravi, tra i quali svariate rapine e sei gravi delitti in materia di armi; era sottoposto a misura di prevenzione. Il curriculum criminale e la gravità dei fatti di nuovo commessi, denotanti all’evidenza il mantenimento di contatti con ambiti di criminalità organizzata e la delle armi alla commissione di altri gravi reati, facevano presumere l’esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza incompatibili con forme custodiali attenuate. Le dichiarazioni dell’imputato si limitavano poi ad addurre circostanze a lui favorevoli (che aveva ricevuto le armi da altri per una detenzione affatto momentanea), ma erano prive di qualsivoglia concreto elemento di conforto. Quanto al fatto che i precedenti non erano recenti, si osservava che l’imputato era stato detenuto per oltre nove anni, sino al 2009, e dunque la circostanza che durante tale periodo non risultasse la commissione di reati appariva dovuto soltanto alla carcerazione, mentre appariva allarmante il delitto subito dopo commesso.

2. Ha proposto ricorso l’indagato a mezzo del proprio difensore avvocato Andrea Alberti, chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.

Denunzia violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che il legislatore aveva inteso privilegiare la cura della tossicodipendenza, salvo situazioni di particolare rilevanza, che non sussistevano nel caso del C.. Nè potevano queste essere presunte sulla base di precedenti condanne per reati anche gravi se determinati dalla condizione di tossicodipendente, che per il ricorrente erano anche remoti e riconducibili a ristretto arco temporale. Il C. aveva inoltre dato adeguate spiegazioni della detenzione e il reato non poteva ritenersi di eccezionale gravità, mentre in vista della misura richiesta il Giudice avrebbe potuto imporre obblighi o restrizioni adeguate.
Motivi della decisione

1. Il ricorso appare inammissibile.

La motivazione del provvedimento impugnato da ampiamente ragione della allarmante personalità del ricorrente e della estrema gravità del fatto commesso, anche alla luce dei molti precedenti simili e dell’immediata ricaduta, poco dopo la scarcerazione a seguito di un lungo periodo di detenzione, in un delitto che imponeva di ritenere mai risolti i contatti con la criminalità organizzata e in preparazione ulteriori crimini.

A fronte, le censure non soltanto sono di merito, ma non superano la soglia della genericità, reiterando prospettazioni alle quali il Tribunale ha già risposto, senza nulla aggiungere, neppure a proposito della rilevata assoluta mancanza di riscontro e specificità di dichiarazioni difensive con le quali si pretendeva di ridimensionare la gravità dei fatti mediante la mera evocazione di non meglio identificate "terze persone", cui in tesi le armi sarebbero state da consegnare.

3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.