Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-12-2011, n. 27178

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale il Comune chiedeva il pagamento dell’ICI per l’anno 2000, nella stessa misura regolarmente versata dall’ente contribuente fino all’anno 1997 in relazione ad un immobile accatastato come "DI Opifici" (impianto idroelettrico) e sulla base della relativa rendita che per non essere stata mai oggetto di impugnazione era divenuta definitiva. La pretesa tributaria era contestata dall’ente elettrico per la affermata insussistenza del presupposto impositivo, in quanto, nel caso di specie, e per l’anno di riferimento, si trattava non di un opificio iscrivibile nella categoria catastale "DI", ma di terreni sommersi costituenti un invaso artificiale (bacino di (OMISSIS)).

La Commissione adita rigettava il ricorso del contribuente, confermando la sussistenza del presupposto dell’imposizione, in quanto gli immobili oggetto della pretesa tributaria risultavano dotati di rendita catastale e quindi legittima era da considerarsi la pretesa medesima sulla base di quella stessa rendita liquidata.

Nel corso del giudizio di appello veniva espletata CTU la quale accertava che la procedura di accatastamento del complesso immobiliare in questione (impianto idroelettrico) era avvenuta in categoria "DI Opifici" in più fasi tra il 1943 (primo accertamento) e il 1988 (revisioni degli estimi con attribuzione di rendita definitiva non impugnata dal contribuente), escludeva la proprietà demaniale dei terreni sommersi, affermandone l’appartenenza alla categoria dei beni patrimoniali) ed accertava il trasferimento degli immobili nel 1998 dall’ENEL all’ENEL PRODUZIONE mediante cessione di ramo d’azienda.

Completata la CTU, la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello del contribuente, ritenendo che la questione dibattuta fosse da considerare "indipendente dalle valutazioni fatte in sede di classamento" e vertente, invece, sulla individuazione delle caratteristiche giuridicamente rilevanti ai fini dell’inquadramento delle aree assunte a presupposto di imposta, concludendo per la esclusione di siffatto presupposto consistendo l’immobile in terreni sommersi (lago).

Avverso tale sentenza il Comune di Campotosto propone ricorso per cassazione con tre articolati motivi, una prima volta, con ricorso notificato il 28 aprile 2008, nei confronti di ENEL PRODUZIONE S.p.A. ed una seconda volta, con ricorso notificato il 1 agosto 2008, nei confronti di ENEL S.p.A.. Entrambi le società intimate resistono nei relativi giudizi con controricorso. Il ricorrente Comune di Campotosto ha depositato memoria.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi proposti dal Comune di Campotosto avverso il medesimo provvedimento.

In entrambi i giudizi le società intimate, ENEL PRODUZIONE S.p.A., in un caso, ed ENEL S.p.A., nell’altro, hanno sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso, deducendo, riguardo al primo ricorso, il difetto di legittimazione processuale passiva di ENEL PRODUZIONE, società rimasta e-stranea al giudizio di merito svoltosi solo nei confronti di ENEL, e, riguardo al secondo ricorso, l’avvenuta consumazione del potere di impugnazione, stante la notifica oltre il termine breve decorrente dalla notifica del primo ricorso.

Nell’uno e nell’altro caso le predette eccezioni, che hanno carattere esclusivamente processuale, debbono essere valutate tenendo conto della concreta dinamica processuale.

Durante il processo d’appello, a seguito dell’espletata CTU (il cui contenuto è esplicitamente riportato nel ricorso) è stato accertato, ed il fatto non è stato contestato (di modo che la circostanza può ritenersi pacifica nel giudizio), che l’immobile oggetto della pretesa tributaria qui discussa è stato trasferito nell’anno 1998 da ENEL ad ENEL PRODUZIONE mediante cessione di un ramo d’azienda. Sicchè il (primo) ricorso proposto dal Comune nei confronti di ENEL PRODUZIONE non può ritenersi promosso nei confronti di una società (assolutamente) priva di legittimazione passiva, essendo tale società la cessionaria dell’immobile gravato dalla pretesa tributaria in discussione, una società nei cui confronti la sentenza impugnata è comunque destinata ad avere effetti. Semmai il problema posto dal primo ricorso era correlato alla necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti del cedente, del quale non emergeva l’estromissione dal giudizio. E’ in questa prospettiva che deve essere valutato il secondo ricorso – proposto dal Comune nei confronti di ENEL -, il quale, se pur notificato tardivamente rispetto alla notifica del primo ricorso, riveste, tuttavia, la funzione di integrazione del contraddittorio (anticipando quanto il giudice avrebbe comunque dovuto disporre) e per la quale non può sussistere il dovere di rispettare un termine, che non è stato fissato (v. sulla funzione di integrazione del contraddittorio di un atto tardivamente notificato dal ricorrente al litisconsorte necessario, Cass. ord. n. 3071 del 2011).

In tal modo essendo stata realizzata l’integrità del contraddittorio, con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti – Comune, cedente dell’immobile oggetto di imposizione e cessionario dell’immobile medesimo -, può essere affrontato il merito del ricorso.

Con i vari motivi di ricorso, il Comune solleva diverse questioni – supposta formazione del giudicato interno per il mancato appello sulla imponibilità dell’autonoma unità immobiliare costituente l’opificio produttivo, insussistenza di un atto di accertamento essendosi il Comune limitato ad un atto liquidatorio sulla base della dichiarazione del contribuente e della rendita attribuita in catasto, supposta modifica da parte del giudice d’appello del thema decidendum sulla individuazione del presupposto di imposta, quest’ultima nemmeno giustificata con idonea motivazione in punto di esatta individuazione degli immobili oggetto dell’atto impositivo, tutte, tuttavia, funzionali ad evidenziare l’errore del giudicante nella valutazione della legittimità della pretesa impositiva, la quale, evidenzia il Comune ricorrente, era fondata esclusivamente (come per i precedenti anni di imposta) sulla (stessa) rendita attribuita all’immobile.

Il ricorso, così ricostruita la sostanza delle censure proposte, è fondato. Invero esistono in giudizio diverse circostanze pacifiche (perchè non contestate dal contribuente):

a) il complesso immobiliare in questione – il quale come emerge dalla perizia riportata nel ricorso si concretizza in un "impianto idroelettrico" – è stato accatastato come "DI Opifici" e allo stesso è stata attribuita una rendita, che è divenuta definitiva, perchè non impugnata dal contribuente, il quale anzi su questa base ha regolarmente corrisposto l’ICI fino all’anno 1997;

b) i terreni sommersi fanno parte del complesso accatastato come opificio fin dall’originario accatastamento;

c) non risulta dedotta dal contribuente la presentazione di alcuna denuncia di variazione all’Agenzia del Territorio.

Alla luce di tali circostanze, deve rilevarsi che il giudice di merito ha errato nella individuazione del cespite oggetto dell’imposizione, ragionando come se si trattasse di "terreni", laddove si trattava, invece, inequivocabilmente, di un "impianto idroelettrico", che costituisce una struttura unitaria, la cui rendita catastale è determinata con il concorso di tutti gli elementi essenziali e indispensabili per il funzionamento dell’impianto e lo svolgimento dell’attività industriale (ivi compresi, in inscindibilità funzionale, le condotte, le gallerie di adduzione, le dighe, i bacini del lago, le turbine ecc.). Siffatte considerazioni fanno emergere la centralità nel giudizio della questione relativa alla contestazione da parte dell’Ente elettrico della rendita attribuita all’impianto idroelettrico sulla base della quale ha agito il Comune nella sua pretesa impositiva, in quanto, in materia di ICI è proprio l’accatastamento di un immobile (nella fattispecie l’impianto idroelettrico) a costituire il presupposto impositivo. Sicchè la soluzione della controversia non può che essere orientata al principio espresso da questa Corte, e che il Collegio condivide, secondo cui: "In tema di imposta comunale sugli immobili, il provvedimento di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo (per mancata impugnazione da parte del contribuente, unico legittimato a tanto, o per intervenuta definitività del relativo giudizio di impugnazione), vincola non solo il contribuente ma anche l’ente impositore tenuto per legge ad applicare l’imposta unicamente sulla base di quella rendita, la quale costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per l’imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato, con la conseguenza che il contribuente, in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso dal Comune relativo all’imposta comunale sugli immobili, non può proporre doglianze relative alla determinazione della rendita, che avrebbero dovuto essere proposte in diversa causa (pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell’ICI) e con diverso legittimato passivo (Agenzia del Territorio)" (Cass. n. 16215 del 2010). Inoltre, se nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo in materia di ICI, promosso nei confronti del Comune, il contribuente propone rilievi attinenti ai criteri di determinazione della rendita, ciò "non da luogo ad un litisconsorzio necessario con l’Agenzia del territorio e, quindi, all’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., essendo il Comune estraneo alla determinazione della rendita, che costituisce soltanto il presupposto di fatto su cui si fonda l’atto impositivo;

sussiste, invece, un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone una autonoma citazione dell’Agenzia da parte del ricorrente nello stesso processo in cui è citato il Comune, per una trattazione congiunta delle relative questioni, le quali rimangono tuttavia autonome" (Cass. n. 10571 del 2010; v. anche Cass. nn. 9203 del 2007 e 26380 del 2006).

Orbene nel caso di specie, essendo fuor di dubbio che il Comune ha agito sulla base di una rendita attribuita con l’originario accatastamento dell’immobile, all’epoca non impugnato, l’ente debitore, il quale contesta la rendita (pur non avendo dedotto di avere presentato apposita istanza di variazione), avrebbe dovuto non solo agire nei confronti del Comune, impugnando l’atto impositivo, ma anche, e autonomamente, nei confronti dell’Agenzia del Territorio per far valere, nei confronti dell’unico soggetto legittimato al contraddittorio sul punto, le ragioni per le quali quella rendita non era (o non era più) adeguata alle condizioni reali dell’immobile.

Essendo mancato l’esercizio di tale azione, avente carattere pregiudiziale, il ricorso del Comune deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario dell’ente debitore. Il consolidamento dell’enunciato principio di diritto in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riuniti i ricorsi R.G. n. 12692/08 e R.G. n. 21020/08, li accoglie, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-05-2011) 05-08-2011, n. 31350 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 24 maggio 2010, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 31 ottobre 2008 del Tribunale di Torre Annunziata, appellata da D.R.S., condannato, con l’aggravante della recidiva, alla pena di anni tredici, mesi quattro di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa, in quanto responsabile dei reati, in continuazione tra loro, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo A: detenzione a fine di spaccio di un quantitativo di cocaina, di cui gr. 165 caduti in sequestro), all’art. 699 cod. pen. (capo B; porto di un coltello con lama a scatto lunga cm. 12), alla L. n. 110 del 1975, art. 4, commi 1 e 2, (capo C: porto senza giustificato motivo di un manganello di metallo e di quattro coltelli da cucina), all’art. 697 cod. pen. (capo D: detenzione di 43 proiettili cal. 9 e un colpo corazzato cal. 7,65), alla L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14 (capo E: detenzione e porto di una pistola Beretta cal. 7,65), art. 648 cod. pen. (capo F: ricezione della pistola di cui al capo precedente di provenienza illecita, in quanto denunciata smarrita dal legittimo possessore); in (OMISSIS).

2. Nell’atto di appello l’imputato contestava l’affermazione di responsabilità penale limitatamente ai fatti di cui ai capi A, C e D, e formulava ulteriori deduzioni in punto di applicazione della recidiva, di diniego delle attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio.

Osservava la Corte di appello che la prova della colpevolezza dell’imputato, derivava dalle puntuali e concordi dichiarazioni dei carabinieri operanti, che in occasione di un appostamento, avevano visto il D.R. intento a maneggiare, su un tavolino in pietra situato nei pressi di un casolare disabitato in zona di campagna, all’interno di un boschetto, della polvere bianca, poi riscontrata essere cocaina (capo A), con a fianco tre marsupi contenenti gli oggetti di cui ai capi C e D. Sul tavolino in questione venivano anche rinvenuti un bilancino di precisione e buste di plastica. Al momento in cui i carabinieri erano entrati in azione, il D.R. aveva tentato di fuggire, unitamente ad altro soggetto che lo aveva raggiunto, tale G.M.. Erano invece riusciti a dileguarsi altri due individui che erano stati visti parlare con il D.R..

Secondo la Corte territoriale, a fronte delle riferite circostanze, doveva ritenersi inattendibile la tesi dell’imputato secondo cui egli si era recato in quel posto per fare ginnastica e per incontrare il G. allo scopo d consegnargli le chiavi e i documenti relativi a un motociclo. Del resto, nè le chiavi nè i documenti in questione erano stati esibiti o comunque rinvenuti.

La medesima Corte esponeva poi le ragioni per le quali i restanti motivi non potevano essere accolti.

3. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore avv. Bruno Enrico Spiezia, che, allegando copia dell’atto di appello e della sentenza di primo grado, denuncia:

3.1. Violazione di norme di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale relativamente ai capi investiti dall’atto di appello (A, C, D).

Osserva in primo luogo che la sentenza impugnata non aveva esaminato specificamente i motivi dedotti nell’atto di appello.

Inoltre, la Corte di appello, ponendo a base dell’affermazione di responsabilità penale le sole dichiarazioni dei carabinieri operanti, non aveva valutato puntualmente la portata probatoria delle stesse; non le aveva poste in connessione con gli altri dati probatori, tra cui, le dichiarazioni del teste G., che aveva reso una versione dei fatti conforme a quanto affermato dall’imputato; e non aveva disposto un esperimento giudiziale al fine di ricostruire la dinamica dei fatti.

3.2. Violazione di norme di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta rilevanza della recidiva, di diniego delle attenuanti generiche e di commisurazione della pena, avendo la Corte di appello svolto al riguardo considerazioni generiche senza puntualmente rispondere alle argomentazioni difensive.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato esclusivamente sul punto della ritenuta recidiva.

2. La Corte di appello, motivando negativamente sulle doglianze difensive in punto di rilevanza della recidiva e di diniego delle attenuanti generiche, si è limitata ad osservare, indistintamente, che esse non meritavano accoglimento "avuto riguardo all’estrema gravità dei fatti … e alla negativa personalità dell’imputato desunta dai gravi precedenti penali".

Tale motivazione, se è adeguata per quanto attiene al diniego delle attenuanti generiche, con riferimento alla ritenuta recidiva è da un lato generica e dall’altro carente, non rispettando le linee tracciate, per prima, dalla sentenza della Corte cost. n. 192 del 2007, e che anche questo Collegio condivide; secondo cui il giudice, ai fini della applicazione della recidiva, è tenuto preliminarmente a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo – in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 c.p. – sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo".

Si tratta di un approdo ermeneutico seguito da numerose pronunce di questa Corte tra cui, in particolare dalle Sezioni Unite (sent. n. 35738 del 27/05/2040, Calibe, Rv. 247838), che hanno avuto modo di ulteriormente precisare come "in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali". 3. Quanto ai restanti motivi, essi sono inammissibili, in quanto tendenti a sottoporre in sede di legittimità aspetti relativi alla valutazione del significato e della portata degli elementi di prova che nella specie sono stati ineccepibilmente esposti nella sentenza impugnata.

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla ritenuta recidiva, con rinvio per nuova decisione sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva e rinvia per nuova decisione sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 06-10-2011, n. 1390 Ricorso giurisdizionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Evidenziato:

– che con nota depositata in data 29/9/2011, il legale della Società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al gravame in epigrafe a spese compensate;

– che il legale dell’amministrazione resistente avv.to Straneo, delegato dall’avv.to Bezzi, ha dichiarato in udienza di non opporsi alla compensazione;

– che pertanto deve essere dichiarata l’estinzione per rinuncia del ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando dichiara l’estinzione per rinuncia del ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 31-10-2011, n. 8324 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

– che con il ricorso in esame il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale è stato escluso dal Concorso per l’assunzione di 400 allievi alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza perché ritenuto affetto da "esiti di intervento con laser ad eccimeri (OD: HAZE +; OS: HAZE ++);

– che il ricorrente lamenta violazione dell’art.1, comma 5, della L. 20.10.1999 n.380 ed eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità manifesta, deducendo che erroneamente l’Amministrazione lo ha ritenuto non idoneo, posto: a) che l’intervento agli occhi, effettuato prima della partecipazione al concorso, ha determinato la totale remissione del disturbo dal quale era affetto e non ha comporta alcun effetto invalidante o postumo clinicamente rilevante; b) e che fra le cause di inidoneità previste dalla normativa sopra menzionata non sono contemplati gli "esiti di intervento con laser ad eccimeri";

Ritenuto che la doglianza meriti accoglimento sia in quanto ai sensi della normativa esaminata (e correttamente invocata dal ricorrente) gli esiti dell’operazione in questione non costituiscono una causa di invalidità; sia in quanto non ha alcun senso che gli esiti di un intervento andato a buon fine (come è accaduto nella fattispecie per cui è causa, nella quale la remissione della patologia è stata totale), vengano equiparati ad eventi invalidanti o ad elementi patogeni;

ritenuto, in conclusione, che il ricorso meriti accoglimento e che il provvedimento impugnato debba essere annullato, per gli effetti conformativi che ne conseguono; ma che sussistano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando accoglie il ricorso; e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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