Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-10-2011) 19-10-2011, n. 37935

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Svolgimento del processo

M.F. ricorre per cassazione contro la sentenza in data 18.10.2010 con la quale la Corte di appello di Salerno ne confermava la penale responsabilità e la correlata condanna penale e civile in ordine al reato di cui all’art. 371 c.p., per avere, come parte in un giudizio civile, giurato il falso in data (OMISSIS), negando di essere debitore di B.I. della somma di L. 23.150.000, quale residuo della maggior somma di L. 41.650.000, dovuta per lavori edili svolti nella officina di esso M..

Deduce:

1.- che i giudici di merito hanno illegittimamente conferito priorità a dichiarazioni interessate rispetto a risultanze documentali (fatture quietanzate);

2.- che la Corte d’appello si è pedissequamente richiamata alla motivazione del primo giudice, senza rispondere alle censure mosse dalla difesa;

3.- vizio di motivazione sulla valutazione delle risultanze processuali, in relazione in particolare ai diversi aspetti di inverosimiglianza della versione del B., confermata dai suoi familiari, e alla totale svalutazione delle risultanze e deposizioni contrarie;

4.- in subordine, illegittimo diniego dell’indulto, ritenuto erroneamente incompatibile con la sospensione condizionale.

Nello stesso ricorso l’imputato, assumendo la quantificazione eccessiva del danno risarcibile riconosciuto alla parte civile, suscettibile di produrgli grave e irreparabile danno in relazione alla sua situazione economica, ha instato per la sospensione dell’esecuzione della condanna civile.

Motivi della decisione

Va premesso che nella specie non è decorso il termine massimo di prescrizione del reato, pur commesso in data (OMISSIS), in quanto ai sette anni e mezzo previsti, scadenti il 23.11.2010, deve aggiungersi il periodo di sospensione dal 19.11.2009 al 18.10.2010 statuito ex L. n. 125 del 2008, art. 2 ter.

Ciò chiarito, rilevasi che il ricorso, pur diffuso e denso di riferimenti ai principi dell’ordinamento processuale, è destituito di fondamento. Esso, invero, in punto responsabilità, in quanto si risolve in larga misura nella contestazione del percorso valutativo adottato dai giudici di merito in maniera immune da vizi di manifesta illogicità. Giova al riguardo solo specificamente annotare che la concreta prassi del rilascio di fatture quietanzate indipendentemente dall’effettivo saldo è stata confermata dal teste S., e che non presenta aspetti di oggettiva inverosimiglianza la versione del B., secondo cui la richiesta di un simile rilascio fu motivata dal prevenuto con la necessità di agevolare la concessione di finanziamenti da parte della banca (guadagnando tempo rispetto al "buon fine" degli assegni che si era impegnato a rilasciare subito dopo). Non illogica appare poi la sequenza dei fatti ricostruita dai giudici di merito, che vide il B. prima sollecitare per lettera un saldo ridotto e poi, a fronte dell’insistita indisponbilità del M., iniziare un giudizio civile per il saldo integrale.

Quanto alla dedotta illegittimità del diniego dell’indulto, siccome ritenuto erroneamente incompatibile con la sospensione condizionale, si osserva che la Corte di merito ha lasciato aperta la possibilità di far valere l’istanza in sede esecutiva, esprimendo quindi sul punto un mero parere, peraltro conforme al recente arresto delle Sezioni unite n. 36837 del 2010.

Quanto alla istanza per la sospensione dell’esecuzione della condanna civile, la stessa – basata fra l’altro sul presupposto, non dedotto in appello, di un quantum risarcitorio eccessivo, non presentata a parte nè oggetto di richiesta di anticipata trattazione – appare superata dall’odierna decisione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile B.I., liquidate in complessivi Euro 2400,00, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-05-2012, n. 7412 Reintegrazione o spoglio

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Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale di Verbania il 18-1-2007, P.O.R., proprietaria di un’unità immobiliare ad uso di abitazione e di cascina in (OMISSIS), esponeva che per accedere ai suoi immobili a piedi e con veicoli la sua famiglia e, prima, la sua dante causa, avevano sempre utilizzato un passaggio attraverso il terreno censito al mappale 302 del foglio 13 e sull’area di pertinenza del mappale 303 di proprietà di G.V.; che tale passaggio era sempre stato l’unico possibile per raggiungere l’autorimessa con l’automobile; che il 29-9- 2006 la G. aveva infisso una grata in legno sul tracciato su cui si svolgeva il passaggio, impedendo il transito veicolare e rendendo più disagevole quello pedonale. Ciò posto, la ricorrente chiedeva che venisse ordinata l’immediata rimozione della grata, ai fini della propria reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio.

Nel costituirsi, la G. contestava l’esistenza e l’esercizio del diritto di servitù sul mappale 303, negando che il passaggio vantato dalla ricorrente fosse l’unico possibile per accedere all’autorimessa con l’auto, ed affermando che l’accesso era sempre avvenuto attraverso il mappale 310. Nel far presente che il passaggio preteso dalla ricorrente era reso impossibile dagli anni 70 dalla presenza di una strettoia e di uno scalino e di altri ostacoli, sosteneva che, avendo la P. tagliato il sasso che restringeva il passaggio, dal 2003 essa convenuta aveva posto in essere comportamenti oppositivi al transito dell’attrice, quali il parcheggio di un’autovettura. Deduceva, pertanto, che, essendo stata la ricorrente già da allora spogliata del contestato possesso, la stessa era decaduta dalla proposizione dell’azione possessoria.

Con sentenza del 23-10-2007 il Tribunale ordinava alla G. di rimuovere la grata infissa sul tracciato del passaggio pedonale e carraio, reintegrando la P. nel possesso del passaggio.

Avverso la predetta decisione proponeva appello la G..

Con sentenza depositata il 12-11-2009 la Corte di Appello di Torino rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la G., sulla base di due motivi, successivamente illustrati con una memoria.

La P. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1144, 1066 e 1168 c.c. in ordine alla sussistenza dell’animus possidendi in capo alla P., nonchè la contraddittorietà, illogicità ed insufficienza della motivazione sul punto decisivo e controverso della ricorrenza di una situazione di possesso tutelabile. Sostiene, in particolare, che fino al 2003 il passaggio con le auto sul mappale 303 della G. era impedito per la presenza di un masso, poi tagliato dal marito della P.; e che, successivamente, la ricorrente e il figlio contestarono esplicitamente il passaggio della P. attraverso impedimenti continui, consentendolo solo per un breve periodo e per cortesia. Rileva, pertanto, che non solo non è credibile la tesi della P., secondo cui, dagli anni 70, la stessa sarebbe sempre passata sul sedime di proprietà della G., sia a piedi che in macchina, ma che sarebbe stato onere della stessa P., che assume di essere possessore di quel passaggio, provare gli atti idonei ad integrare un’interversione del possesso. Non essendo stata fornita alcuna prova al riguardo, la Corte di Appello ha fatto erronea applicazione dell’art. 1141 c.c., nel riconoscere in capo alla P. un possesso tutelabile e non, piuttosto, l’esercizio di una detenzione di fatto, esercitata per mera tolleranza della titolare, così come prospettato e provato dalla G..

Il motivo è infondato.

Giova premettere che, in materia di tutela possessoria, il requisito della ultrannalità del possesso condiziona soltanto la proposizione dell’azione di manutenzione, e non è invece necessario per la proposizione dell’azione di reintegra, per la quale è richiesta l’unica condizione della infrannualità dello spoglio (Cass. 5-10- 1985 n. 4820). Correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha ritenuto irrilevante l’accertamento delle vicende lontane nel tempo descritte dalla P. al fine di illustrare la situazione possessoria precedente all’asserito spoglio, osservando che, ai fini della decisione, occorre solo verificare se, prima di tale spoglio, il passaggio fosse o meno esercitato con modalità tali da integrare una situazione di possesso.

A tale interrogativo il giudice del gravame ha dato risposta affermativa, dando atto, all’esito di una ponderata ed esauriente valutazione delle risultanze processuali, che dal momento (prima del 2003) in cui il marito della P. ebbe a tagliare il sasso che impediva il transito delle macchine sul fondo della convenuta e fino alta installazione della grata da parte di quest’ultima, l’attrice ha esercitato, non per mera tolleranza della odierna ricorrente, il passaggio con veicoli sul fondo della G., anche se a volte questo veniva ostacolato dalla presenza dell’auto lasciata posteggiata dal figlio della convenuta, che, tuttavia, veniva sempre spostata su sua richiesta.

Le valutazioni espresse al riguardo si sottraggono al sindacato di questa Corte, costituendo espressione di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed essendo sorrette da una motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Giova rammentare che, secondo i principi affermati in materia dalla giurisprudenza, poichè, a norma dell’art. 1141 c.c., deve presumersi il possesso da parte di colui che eserciti un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesti il possesso medesimo l’onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato e implicano una previsione di saltuarietà o transitorietà (v. Cass. 23-7-2009 n. 17339; Cass. 17-2-2004 n. 2994; Cass. 25-6- 2004 n. 2994; Cass. 25-3-1997 n. 2598; Cass. 16-10-1995 n. 10771). In particolare, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella per cui si controverte nel presente giudizio, è stato rilevato che, in materia di possesso, non è configurabile un atteggiamento di tolleranza del proprietario, che – come tale – esclude una situazione possessoria a favore del terzo, allorchè l’uso del bene da parte di quest’ultimo sia prolungato nel tempo o, avvenendo contro la volontà del proprietario, non possa fondarsi sull’altrui compiacenza (la Corte, nel formulare il principio sopra riportato, ha confermato la decisione dei giudici di appello che – accogliendo l’azione di reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio esercitata per alcuni anni nonostante l’opposizione dei proprietari del fondo servente – avevano ritenuto l’esistenza di una situazione di possesso tutelabile, dovendosi escludere che, per le modalità indicate, l’uso del bene fosse avvenuto per mera tolleranza dei proprietari del fondo servente) (Cass. 24-11-2003 n. 17876).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza di una situazione di mera tolleranza, ponendo in evidenza circostanze di fatto (quali le continue azioni di disturbo poste in essere sin dal 2003 dalla G. e dal figlio, dimostrative di un atteggiamento tutt’altro che consenziente; la mancata deduzione iniziale di un atteggiamento consenziente da parte della convenuta, la quale aveva al contrario parlato della netta opposizione sua e del figlio) che valgono a sorreggere sul piano logico-giuridico il suo convincimento, tenendo anche conto della frequenza e reiterazione nel tempo del passaggio in contestazione (di cui si da atto nella sentenza impugnata), poco compatibili con la pretesa tolleranza della proprietaria del fondo assoggettato al passaggio.

2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1168 c.c., nonchè vizi di motivazione, in relazione alla ritenuta tempestività dell’azione possessoria proposta dalla P..

Anche tale motivo è privo di fondamento.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, l’anno utile per l’esperimento dell’azione possessoria, nel caso di turbativa o di spoglio posto in essere con più atti, decorre dal primo di essi quando quelli successivi siano tutti strettamente collegati e connessi, in modo tale da costituire prosecuzione e progressione della stessa attività; quando, invece, ogni atto presenti caratteristiche sue proprie e si presti per la sua concludenza ad essere isolatamente considerato, il termine suddetto decorre dall’ultimo atto (v. fra tante: Cass. 29-10-2003 n. 16239; Cass. 4-8- 1990 n. 7865; Cass. 16-1-1987 n. 282; Cass. 15-2-.1986 n. 901).

Nella specie, la Corte di Appello, con apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede, ha accertato che l’installazione della grata da parte della G. non ha costituito la prosecuzione di uno spoglio precedente, ma ha rappresentato l’unico atto idoneo ad impedire del tutto il passaggio dei veicoli, essendosi in precedenza la convenuta ed il figlio limitati a porre in essere saltuarie azioni di disturbo, che non hanno impedito all’attrice di esercitare il passaggio. Legittimamente, pertanto, il giudice territoriale ha affermato che il termine utile per valutare l’ammissibilità dell’azione possessoria, in relazione all’eccezione di decadenza sollevata dall’appellante, non poteva che decorrere dall’apposizione della grata, costituente l’unico atto spoliativo, senza che in senso contrario potessero assumere rilievo i precedenti atti di disturbo, di natura completamente diversa, posti in essere dalla convenuta.

3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-06-2012, n. 9152

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Svolgimento del processo

Con sentenza 1. 12.2003 il Tribunale di Brindisi respingeva la domanda di V.M., operaia agricola a tempo determinato e titolare di pensione di vecchiaia, intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione mediante utilizzo delle retribuzioni giornaliere medie per gli operai agricoli a tempo determinato, come fissate per gli anni precedenti il pensionamento con i decreti ministeriali pubblicati nell’anno immediatamente successivo, con gli accessori relativi alle differenze sul trattamento corrisposto dall’INPS. In riforma della statuizione di prime cure la Corte d’appello di Lecce, con sentenza 18.7.2007, dichiarava il diritto della V. alla riliquidazione della pensione attraverso l’utilizzo delle retribuzioni medie giornaliere per gli operai agricoli a tempo determinato relative ai cinque anni precedenti il pensionamento, come rilevate, ai sensi del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 28 con i decreti ministeriali pubblicati, per ciascuno dei predetti anni, nell’anno immediatamente successivo; per l’effetto, condannava l’INPS al pagamento delle differenze per i ratei maturati entro il termine di prescrizione, oltre ad interessi e rivalutazione nei limiti della L. n. 412 del 1991, art. 16.

Ritenevano i giudici del gravame che il sistema di calcolo adottato dall’Istituto (che individuava la retribuzione pensionabile in base a salario medio convenzionale rilevato annualmente nella provincia di Brindisi mediante gli appositi decreti ministeriali, previsti dall’art. 28 cit., relativi agli ultimi cinque anni prima del pensionamento, senza tener conto che in ciascuno di tali decreti si veniva a determinare il salario dell’anno precedente e non anche di quello in corso) si fondava, erroneamente, sulla L. n. 457 del 1972, art. 3 interpretato autenticamente dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 21 che era previsto per le sole prestazioni temporanee, ma non per il trattamento di pensione.

Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale ricorre l’INPS affidandosi ad un unico motivo, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso la V..

Motivi della decisione

1- Con unico motivo di doglianza l’INPS chiede, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis al caso di specie), che la Corte affermi che, in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato, deve trovare applicazione la L. n. 457 del 1972, art. 3 così come interpretato dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 21 che prevede l’utilizzo, come parametro di calcolo, della retribuzione media convenzionale individuata nell’apposito decreto ministeriale previsto dal D.P.R. n. 488 del 1968, art. 28 con riferimento all’anno precedente la liquidazione della pensione.

Il motivo è fondato.

Questa S.C., rimeditando il precedente orientamento espresso con sentenza n. 2377/2007, è ormai più volte pervenuta alla conclusione che, in tema di pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo determinato, la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro va calcolata applicando il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 28 e, dunque, in forza della determinazione operata anno per anno da apposito decreto ministeriale sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale nell’anno precedente.

Ciò trova conferma – oltre che nell’impossibilità di rinvenire un diverso e più funzionale sistema di calcolo, che non pregiudichi l’equilibrio stesso della gestione previdenziale di settore – anche nella disposizione di cui alla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 21 che nell’interpretare autenticamente la L. n. 457 del 1972, art. 3 concernente le prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, ha inteso estendere ai lavoratori agricoli a tempo determinato l’applicazione della media della retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell’anno precedente prevista per i salariati fissi, così da ricondurre l’intero sistema ad uniformità, facendo operare, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, le retribuzioni dell’anno precedente (v., e pluribus, Cass. 30.1.09 n. 2531, Cass. 23.2.09 n. 4355 e le successive pronunce di questa S.C., tutte conformi).

Deve ritenersi superato il dubbio che il richiamo all’interpretazione autentica data dal cit. L. n. 144 del 1999, art. 3 non sia pertinente in quanto l’interpretazione stessa è testualmente riferita alla "determinazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinatò" e non anche delle prestazioni previdenziali:

infatti, la L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha reiterato l’interpretazione autentica precisando che "la L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3, comma 3, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo indeterminato è il medesimo di quello previsto alla citata L. n. 457 del 1972, art. 3, comma 2 per gli operai a tempo indeterminato".

Tale ultimo intervento del legislatore rafforza ulteriormente il principio più recentemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Nè sussistono margini per sollevare incidente di legittimità costituzionale cit. L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 5, atteso che con sentenza n. 257/2011 la Corte cost. si è già pronunciata a riguardo, dichiarando non fondata la relativa questione proposta con riferimento all’art. 3 Cost., all’art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 117 Cost., comma 1, in relazione agli artt. 6 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848.

Nè la questione potrebbe essere oggi riproposta in relazione agli ulteriori parametri dell’art. 24 Cost. (già in sostanza esaminato dalla cit. sentenza n. 257/2011) e/o dell’art. 38 Cost. (che non vincola il legislatore ad un dato sistema di calcolo della retribuzione a fini pensionistici).

Nè potrebbe sollevarsi una questione che facesse leva su un contrasto con gli artt. 101, 102 e 104 Cost. in quanto ostativi a una norma di interpretazione autentica tale da snaturare l’originario portato precettivo da interpretare, attribuendogli un significato estraneo a quelli in origine autorizzati dal testo normativo ed intervenendo su un tema scevro da incertezze ermeneutiche, con conseguente violazione delle prerogative costituzionali del potere giudiziario.

Ebbene, la cit. sentenza n. 257/2011 della Corte cost. si è già pronunciata a riguardo con il dire che "l’opzione ermeneutica prescelta dal legislatore non ha affatto introdotto nella disposizione interpretata un elemento ad essa del tutto estraneo, ma si è limitata ad assegnarle un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario. Il che è reso evidente dai contrastanti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, di cui la medesima ordinanza di rimessione da conto e che sono anteriori alla norma censurata".

Il fatto, poi, che non esistesse contrasto interpretativo è smentito dal rilievo che la sopra ricordata sentenza 30.1.09 n. 2531 di questa S.C., che era andata in contrario avviso rispetto al precedente arret costituito da Cass. n. 2377/07 (oltre che da Cass. n. 3212/07), è anteriore alla norma di interpretazione autentica contenuta nella L. n. 191 del 2009, art. 2, comma 5.

Dunque, proprio a livello di legittimità esisteva una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo.

2- In conclusione, il ricorso è da accogliersi e, per l’effetto, la sentenza impugnata da cassarsi.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2 la controversia può essere decisa nel merito da questa S.C., con rigetto della domanda alla stregua della argomentazioni sopra svolte.

Non va emessa pronuncia sulle spese, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore alla novella di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 convertito, con modificazioni, in L. 24 novembre 2003, n. 326, inapplicabile ratione temporis nel caso di specie, atteso che il ricorso introduttivo di lite è stato depositato prima dell’ottobre 2003.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2012

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-07-2012, n. 11232 Rinunzia all’impugnazione

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 10.12.2008, la Corte di Appello di Caltanissetta rigettava il gravame proposto da D.R.M. avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso proposto dalla predetta nei confronti del M.I.U.R. inteso al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutti i sevizi di ruolo e non di ruolo prestati anteriormente al 1.9.2000 nell’Area D2 con il profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ai sensi del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, come richiamato dall’art. 66, comma 6, c.c.n.l. Comparto scuola del 4.8.1995, nonchè al riconoscimento dell’anzianità di servizio consequenziale e del diritto alla ricostruzione della carriera, in seguito all’inquadramento nella posizione stipendiale di responsabile amministrativo.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la D., con tre motivi.

Resiste con controricorso il M.I.U.R..
Motivi della decisione

Posto quanto sopra, rileva il Collegio che la ricorrente, con atto in data 4.5.2012, sottoscritto dal proprio legale, ha rinunciato al ricorso proposto, notificando l’atto all’Avvocatura Generale dello Stato quale procuratore costituito del Ministero nonchè al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio, per effetto delle intervenuta rinunzia, debitamente notificata alle altre parti, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c.; si rinvengono giusti motivi, in relazione all’oggetto della controversia, per compensare tra le parti costituite le spese di lite.
P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per rinunzia e compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

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