Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-01-2013) 22-03-2013, n. 13719

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Bologna confermò la sentenza emessa il 10.1.2011 dal tribunale di Ravenna, che aveva dichiarato M.E. colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 609 bis, cod. pen. per avere in due occasioni compiuto atti sessuali con B.C., di anni 14, consistenti nell’averle preso la mano e fatto toccare il proprio organo genitale e nel toccare a sua volta il seno e l’organo genitale della ragazza, e lo aveva condannato alla pena di anni 4 di reclusione, oltre pene accessorie e risarcimento del danno in favore della parte civile, con una provvisionale di Euro 10.000,00.

L’imputato propone personalmente ricorso per cassazione lamentando preliminarmente che la corte d’appello ha omesso di esaminare le deduzioni difensive valorizzando solo gli argomenti dell’accusa.

Così ha dedotto la verità del fatto di cui al capo B) solo perchè vero il reato di cui al capo A). In particolare deduce:

1) erronea applicazione delle norme sulla prova indiziaria. Osserva che la corte d’appello ha omesso di valutare le precedenti versioni, tutte contraddittorie, della ragazza rese nel corso del procedimento e quindi carenti del requisito della concordanza.

2) erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui al capo B).

Deduce che la sentenza ha immotivatamente scelto l’ultima versione della ragazza invece di valutarle tutte globalmente e compiutamente, senza nemmeno considerare l’enorme aspettativa economica che la famiglia della minore aveva.

3) mancanza di motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche. Lamenta, tra l’altro, che la corte non ha considerato l’età avanzata dell’imputato, l’offerta di una somma a titolo di risarcimento del danno e l’incensuratezza dell’imputato.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che i motivi relativi alla affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui al capo B) – non essendoci discussione sulla sussistenza di quello di cui al capo A) – siano infondati. Ed invero, la corte d’appello ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto veritiera l’ultima versione fornita dalla ragazza in sede di incidente probatorio, osservando che la mutevolezza delle dichiarazioni non era indice di atteggiamento incerto ed ondivago (e quindi di fantasiosità del narrato), bensì derivava dalle pressioni che la minore aveva subito dalla madre al fine di sfumare il racconto degli episodi (tra cui quello del camper) che avrebbero potuto coinvolgere i genitori, mentre in sede di incidente probatorio la ragazza aveva assunto un atteggiamento di maggiore chiarezza e decisione narrativa a causa del superamento dei precedenti condizionamenti e della comprensione della serietà della deposizione dinanzi al giudice.

La corte ha anche motivatamente escluso che le dichiarazioni accusatorie fossero state dettate da aspettativa di benefici economici, per il motivo che il risarcimento del danno era già dovuto per l’episodio del 25 agosto in cui l’imputato fu sorpreso in flagranza, sicchè gli altri episodi avevano carattere secondario e non erano rilevanti per conseguire un autonomo vantaggio economico.

Non è poi ravvisabile una erronea applicazione della normativa in tema di indizi, dal momento che nella specie l’affermazione di responsabilità non si è basata su una serie di indizi e sulla loro valutazione, bensì sulla prova diretta costituita dalle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa in sede di incidente probatorio. Si è già rilevato che la corte d’appello ha dato una congrua spiegazione dei motivi per i quali erano irrilevanti le lievi difformità con le dichiarazioni precedenti, in cui la ragazza aveva sfumato il racconto a causa dei condizionamenti da parte della madre. Con il ricorso, poi, non vengono rivolte specifiche contestazioni al giudizio di attendibilità oggettiva di questa ultima deposizione relativamente agli episodi precedenti a quello della sorpresa in flagranza.

E’ invece fondato il motivo relativo al trattamento sanzionatorio.

Con l’appello l’imputato aveva specificamente contestato sia il mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto lieve sia la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Per quanto concerne l’attenuante del fatto di minore gravità, secondo la giurisprudenza ai fini del suo riconoscimento devono essere "valutati in concreto l’impatto emotivo sulla vittima e le conseguenze sul suo sviluppo psicofisico, le modalità dei fatti, la loro durata nel tempo e l’invasività nella sfera sessuale della vittima" (Sez. 3^, 12.7.2012, n. 34236, A., m. 253172); "rilevano i soli elementi indicati dal comma primo dell’art. 133 cod. pen., e non anche quelli di cui al comma secondo, utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena" (Sez. 3^, 26.10.2011, n. 45692, B., m. 251611); "non rispondendo la mitigazione della pena all’esigenza di adeguamento alla colpevolezza del reo e alle circostanze attinenti alla sua persona ma alla minore lesività del fatto, da rapportare al grado di violazione del bene giuridico della libertà sessuale della vittima" (Sez. 3^, 15.6.2010, n. 27272, P., m. 247931); "ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall’art. 609 bis cod. pen., comma 3, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, quali mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, così da potere ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave, così come al danno arrecato alla vittima anche in termini psichici" (Sez. 3^, 7.11.1006, n. 5002/07, Mangiapane, m.

235648).

Nel caso di specie, la corte d’appello ha escluso l’attenuante in considerazione dell’età e delle condizioni sociali della vittima, del contesto generalmente mercificante (promesse e dazioni di denaro e regali), della persistenza del dolo e di uno stile di vita corruttivo e pedofilo. Il punto non è stato specificamente investito dal ricorso per cassazione e non può essere pertanto oggetto di esame da parte di questa Corte.

Il mancato riconoscimento dell’ipotesi del fatto di minore gravità, tuttavia, non impedisce il riconoscimento delle attenuanti generiche (cfr. Sez. 3^, 9.4.2008, n. 19966, Mancini, m. 240047, che ha ritenuto compatibile la concessione delle circostanze attenuanti generiche per l’incensuratezza del reo con il contestuale diniego dell’attenuante speciale della minore gravità del fatto). Ora, nella specie, a parere del Collegio, la motivazione della sentenza impugnata sulle ragioni della mancata concessione delle attenuanti generiche è effettivamente carente e manifestamente illogica. Le attenuanti generiche, infatti, sono state negate anche per un "comportamento processuale per nulla collaborativo" (ossia, in mancanza di specificazione, deve ritenersi per la mancata confessione) e per "l’eccessiva insistenza sulla svalutazione della personalità della denunciante", e cioè per il modo in cui in concreto si è esplicato il fondamentale diritto costituzionale di difesa. Inoltre, effettivamente risulta generica la motivazione secondo cui l’età avanzata non potrebbe costituire elemento di valutazione positiva, non avendo impedito pulsioni sessuali patologiche. E’ poi mancata la considerazione della somma offerta a titolo di risarcimento del danno, che se pure ritenuta insufficiente ai fini della attenuante di cui all’art. 62 cod. pen., n. 6, poteva essere considerata ai fini delle attenuanti generiche, alla luce delle possibilità economiche dell’imputato.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle attenuanti generiche con rinvio al giudice di appello per nuovo esame sul punto. Nel resto il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Bologna.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 07-07-2010, n. 16105 PREVIDENZA SOCIALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Letta la sentenza con cui la Corte d’appello di Messina, confermando la statuizione di primo grado, dichiarava il diritto di L. S.M.R. alla trasformazione – dal momento della relativa domanda – della pensione di invalidità di cui alla L. del 1939 in pensione di vecchiaia, affermando che i periodi di godimento di quella prestazione erano utili ai fini del diritto alla maturazione della pensione di vecchiaia; soggiungeva la Corte che l’interesse alla trasformazione consisteva nel vantaggio di ottenere una prestazione definitiva, essendo invece revocabile la pensione di invalidità, e nel fatto che vi era comunque salvezza del trattamento previdenziale più favorevole;

Letto il ricorso dell’Inps;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

E’ stato infatti già affermato (Cass. n. 18580 del 07/07/2008, n. 21292 del 06/10/2009) che "La trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile è possibile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri anagrafico e contributivo, non potendo essere utilizzato, ai fini di incrementare l’anzianità contributiva, il periodo di godimento della pensione di invalidità. Infatti, deve escludersi la possibilità di applicare alla pensione di invalidità la diversa regola prevista dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, in riferimento all’assegno di invalidità – secondo cui i periodi di godimento di detto assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia – giacchè ostano a siffatta operazione ermeneutica la mancanza di ogni previsione, nella normativa sulla pensione di invalidità, della utilizzazione del periodo di godimento ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva, il carattere eccezionale delle previsioni che nell’ordinamento previdenziale attribuiscono il medesimo incremento in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento di contributi, nonchè le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione di invalidità e quella sull’assegno di invalidità, là dove quest’ultimo, segnatamente, è sottoposto a condizioni più rigorose, anche e soprattutto rispetto al trattamento dei superstiti.

Ritenuto che va ulteriormente precisato che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, non esiste la regola del mantenimento del trattamento previdenziale più favorevole – per cui la pensione di vecchiaia, avente origine dalla trasformazione non può essere di importo inferiore rispetto a quello di cui alla pensione di invalidità già in godimento – perchè detta regola è stata dettata dalla L. n. 222 del 1984, (art. 1, comma 10) solo per il caso di trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, mentre nulla è previsto per la pensione di invalidità di cui alla L. del 1939.

Invero, è già stato chiarito (Cass. 18580/2008) che la applicazione alla pensione di invalidità delle stesse regole previste per l’assegno dalla L. n. 222 del 1984, appare da escludere considerando le profonde differenze che corrono tra le due prestazioni e che ne giustificano la diversa disciplina, essendo la prima molto più favorevole rispetto alla seconda: in primo luogo cambiano le condizioni relative alla misura dello stato invalidante, giacchè la riduzione della capacità di "guadagno" prevista per la pensione investiva un ambito di operatività più ampio rispetto alla riduzione della capacità di "lavoro" prevista per l’assegno; inoltre la pensione di invalidità era prestazione a carattere definitivo, soggetta solo a revoca per riacquisto della capacità di guadagno (R.D.L. n. 636 del 1939, art. 10), mentre l’assegno ha durata triennale, confermabile su domanda dell’interessato; inoltre la pensione è integrabile al minimo, mentre l’assegno non lo è nella stessa misura; più oneroso è il requisito contributivo, poichè, se per entrambi è previsto il quinquennio di contribuzione, per l’assegno sono necessari tre anni di contribuzione nell’ultimo quinquennio (L. n. 222 del 1984, art 4), mentre per la pensione era sufficiente un solo anno.(L. n. 1272 del 1939, art. 9, n. 2. lett. b); inoltre, vi è una ulteriore peculiarità che giustifica la diversità di disciplina, e cioè che la pensione di invalidità era reversibile ai superstiti, mentre l’assegno non lo è. Inoltre la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 18 del 1998 ha affermato che "…nessun principio costituzionale – nè, del resto, la disciplina previdenziale nel suo complesso – accordano tutela alla pretesa dell’assicurato al trattamento pensionistico complessivo più favorevole".

Ritenuto che, pertanto, il titolare della pensione di invalidità che chieda la trasformazione di questa in pensione di vecchiaia, ne avrà diritto, dalla data della domanda, se in possesso dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia medesima, senza il computo dei periodi di godimento della prestazione precedente e nella misura spettante, che potrà essere quindi anche inferiore rispetto a quella della pensione di invalidità di cui godeva;

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla medesima C.A. di Messina in diversa composizione, a cui è rimesso di accertare il possesso dei requisiti per il diritto a pensione di vecchiaia, nei termini sopra stabiliti, rimettendo al Giudice del rinvio anche la statuizione delle spese del presente processo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Suprema di Cassazione – Civile Sezione I Sentenza n. 24842 del 2005 deposito del 24 novembre 2005 SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI TITOLI DI CREDITO Assegno bancario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato il 13 ottobre 2001, Xxxxx Xxxxx proponeva opposizione avverso l’ordinanza emessa dal Prefetto di Udine il 20 agosto 2001 con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di lire 26.000.000 a titolo di sanzione amministrativa per avere emesso, nel periodo dal 30 settembre 1999 al 30 giugno 2000, assegni bancari senza autorizzazione e senza provvista, in violazione degli articoli 1 e 2 della legge 386/90, nel testo sostituito dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 507/99.

Il ricorrente chiedeva al Giudice di pace di Udine, in via principale, l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione sul rilievo che l’emissione era avvenuta «in conseguenza di un illegittimo protesto elevato su richiesta della Banca Popolare Udinese» e per fatto scusabile; in via subordinata, la diminuzione dell’entità della sanzione amministrativa pecuniaria, dato che, trattandosi di fatti avvenuti in unico contesto, andava applicato l’istituto della continuazione.

2. l’adito Giudice di pace, con sentenza depositata in data 12 aprile 2002, accoglieva parzialmente il ricorso, modificando l’ordinanza-ingiunzione opposta e determinando in lire 21.000.000 l’entità della sanzione amministrativa pecuniaria.

Il Giudice di pace riteneva infondata la richiesta di annullamento dell’ordinanza-ingiunzione per fatto scusabile, non risultando che l’emissione degli assegni fosse avvenuta in difetto del necessario elemento soggettivo. Aggiungeva che all’illecito amministrativo in questione non era applicabile il regime previsto dall’articolo 81, comma 2, Cp, atteso che l’articolo 8 della legge 689/81 si riferisce soltanto all’ipotesi di violazione di diverse disposizioni o delle stesse disposizioni, compiute con una sola azione od omissione, non anche alla diversa fattispecie di violazioni attraverso una pluralità di azioni, pur se esecutive di un medesimo disegno.

Il Giudice di pace, ai fini della rideterminazione dell’entità della sanzione amministrativa pecuniaria, applicava, in relazione alle violazioni commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria, l’articolo 8bis, comma 4, della legge 689/81, aggiunto dall’articolo 94 del D.Lgs. 507/99.

3. Avverso la sentenza del Giudice di pace di Udine ha proposto ricorso per cassazione il F., con atto notificato a mezzo del servizio postale il 22 luglio 2002, deducendo due motivi di censura. Motivi della decisione 1. Con il primo, complesso motivo (articolo 360, numero 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 386/90, come modificato dal D.Lgs. 507/99, in relazione agli articoli 42 e 43 Cp e all’articolo 3 della legge 689/81; violazione dell’articolo 115 c.p.c. con omessa motivazione su un punto decisivo della controversia), il ricorrente – premesso che il conto corrente presso la Banca Popolare Udinese, sul quale gli assegni erano stati emessi, «non risultava connesso ad un contratto scritto di scopertura in conto corrente», pur avendo l’istituto di credito in passato sempre regolarmente pagato gli assegni nonostante il conto fosse in rosso, e che gli assegni protestati successivamente a quello che provocò la revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni furono emessi anteriormente alla data del primo protesto (12 ottobre 1999), postdatati o senza data secondo accordi per negoziazioni differite – osserva che la legge 386/90, avendo abrogato gli articoli 116 e 116bis delle disposizioni approvate con il Rd 1736/33, e successive modifiche ed integrazioni, sanziona soltanto l’emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista, non anche l’emissione di assegno senza data o postdatato. Sarebbe arbitrario far coincidere la data di emissione del titolo con la data del protesto ovvero con la data successivamente apposta sull’assegno dal presentatore o dal suo girante che abbia ricevuto l’assegno privo di data di emissione ovvero con una data posteriore a quella della sottoscrizione e della negoziazione, perché l’illecito di cui all’articolo 1 della legge 386/90 si consuma all’atto dell’emissione del titolo senza l’autorizzazione del trattario.

In ordine al difetto dell’elemento psicologico dell’illecito amministrativo, il ricorrente – premesso che per il reato di emissione di assegno mancante di provvista era previsto il fatto scusabile – afferma di avere «fornito documentazione di per sé probante di un accordo (ovviamente tacito) sul quale» aveva ?fatto affidamento?, dovendo escludersi che egli «debba rispondere per un fatto imprevedibile (il mancato pagamento di un assegno senza preavviso) che ha messo in ginocchio la sua impresa».

Ad avviso del ricorrente, la sospensione del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, in attesa della definizione della causa di risarcimento dei danni promossa dinanzi al Tribunale di Udine nei confronti della banca per l’improvvisa chiusura del conto, costituiva per il Giudice di pace un atto dovuto per integrare l’indagine sulla oggettiva sussistenza delle violazioni o sulla non sanzionabilità del comportamento.

1.1. Con il secondo motivo (violazione dell’articolo 8bis, comma 4, della legge 689/81), il ricorrente si duole che il Giudice di pace non abbia preso in considerazione l’introduzione, ad opera del D.Lgs. 507/99, dell’articolo 8bis della legge 689/81, che – in quanto norma più favorevole – andrebbe applicato anche agli illeciti compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo. Il ricorrente afferma di non condividere quanto statuito in una recente sentenza di questa Corte (Sezione prima, 3756/01), che ha invece escluso che il regime di cui al citato articolo 8bis possa ricevere un?applicazione retroattiva.

2. Il primo mezzo di impugnazione è in parte inammissibile, in parte infondato.

2.1. Il motivo è inammissibile là dove il ricorrente si duole che siano stati considerati sussistenti gli illeciti amministrativi di emissione di assegni senza autorizzazione sebbene alla data di emissione dei titoli (postdatati o con data lasciata in bianco) – data alla quale occorrerebbe avere riguardo ai fini della consumazione dell’illecito – l’autorizzazione non fosse stata ancora revocata.

La ragione di inammissibilità è duplice.

Per un verso essa risiede nella novità della censura. Infatti, premesso che il motivo del ricorso per cassazione deve investire statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di merito, non essendo consentito proporre questioni nuove fondate su elementi di fatto diversi da quelli fatti valere nella precedente fase, deve ritenersi nuovo il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca per la prima volta l’insussistenza oggettiva dei contestati illeciti di emissione di assegni senza autorizzazione (e ciò in rapporto al momento in cui i titoli sarebbero stati formati e posti in circolazione), laddove con l’atto di opposizione e in sede di precisazioni delle conclusioni – la cui lettura è consentita trattandosi di verificare una preclusione di ordine processuale – si sia chiesto (in via principale) l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione per la ricorrenza del fatto scusabile, e quindi per il difetto dell’elemento psicologico degli illeciti medesimi.

Per l’altro essa dipende dalla circostanza che con la proposizione della doglianza il ricorrente si limita ad offrire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, in tal modo richiedendo un riesame nel merito della vicenda, non consentito in sede di legittimità. Il Giudice di pace di Udine ha infatti accertato, in base alla documentazione prodotta, che il F. ha emesso gli assegni – in relazione ai quali gli sono state contestate le violazioni dell’articolo 1 della legge 386/90, nel testo sostituito dall’articolo 28 del D.Lgs. 507/99 – in. data 30 novembre 1999, in data 31 gennaio 2000, in data 28 febbraio 2000, in data 30 aprile 2000 e in data 30 giugno 2000, a fronte di una revoca dell’autorizzazione del 18 ottobre 1999. All’accertamento cui è pervenuto il giudice del merito, il ricorrente oppone il convincimento che gli assegni protestati successivamente a quello che provocò la chiusura del conto sarebbero stati in realtà emessi anteriormente alla data del 12 ottobre 1999 postdatati o senza data secondo accordi per negoziazioni differite; e ciò senza indicare da quali prove la circostanza risulterebbe e senza considerare che l’assunto della divergenza tra la reale data di emissione dei titoli e quella riportata negli stessi abbisogna di una prova rigorosa e che, in difetto di essa, occorre dare la prevalenza a quella risultante dai titoli.

2.2. Inammissibile, difettando l’indicazione nel motivo di ricorso delle precisazioni necessarie a individuare la dedotta violazione processuale, è la censura relativa alla mancata sospensione del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione fino alla definizione della causa di risarcimento dei danni promossa dal F. nei confronti della banca. Difatti, posto che la sentenza impugnata non solo non contiene alcuna statuizione sulla sospensione del processo in attesa della definizione dell’altra controversia ma neppure dà atto della proposizione di una istanza in tal senso da parte dell’opponente, e premesso che una tale istanza non può essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità (cfr. Cassazione civile, Sezione terza, 12596/01), il ricorrente avrebbe dovuto indicare in quale atto processuale del giudizio di merito svolto si dinanzi al Giudice di pace egli ebbe a formulare detta richiesta, atteso che questa Corte può accertare il riscontro della lamentata violazione processuale in atti al di fuori del (e diversi dal) ricorso per cassazione solo se esso indichi i riferimenti necessari ai fini di un controllo mirato.

2.3. In relazione alla censura, sollevata sempre con il primo motivo, attinente alla mancata considerazione del fatto scusabile, occorre premettere che la nuova configurazione come illecito amministrativo dell’emissione di assegno senza provvista – discendente dalla depenalizzazione del corrispondente delitto operata dall’articolo 29 del D.Lgs. 507/99, che ha novellato l’articolo 2 della legge 386/90 – comporta che l’imputazione soggettiva al traente può essere tanto a titolo di dolo quanto a titolo di colpa, in applicazione della normativa generale in tema di elemento psicologico tratteggiata dall’articolo 3 della legge 689/81.

Ora, con riguardo all’illecito amministrativo di cui all’articolo 2 della legge 386/90, il ricorrente sostiene che basti a dimostrare di avere agito nella incolpevole convinzione di disporre della provvista, l’aver fatto affidamento su un fido precedentemente concesso ed (in passato) onorato dalla banca.

La doglianza non è fondata. l’obbligo della banca di mettere a disposizione del cliente una determinata somma di danaro, cui quest?ultimo abbia la facoltà di attingere nei modi previsti, nasce solo in dipendenza della stipula di un contratto di apertura di credito. Dalla tolleranza di una situazione di scoperto, comunque motivata e ancorché protrattasi per un consistente periodo, non deriva il vincolo per la banca di pagare assegni privi di copertura, di tal che viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, l’emittente che anziché attenersi al dovere di conformare l’andamento del conto al fine di assicurare che in ogni momento vi sia disponibilità del denaro necessario al pagamento dell’assegno nei termini per la presentazione di esso all’incasso – si limiti a fare affidamento sullo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento di esso correntista, anche in assenza di provvista e nell’ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca precedentemente valutati.

3. Il secondo motivo – con il quale il ricorrente si duole della mancata applicazione retroattiva della norma sulla programmazione unitaria nell’illecito amministrativo, di cui all’articolo 8bis, comma 4, della legge 689/81, introdotto dall’articolo 94 del D.Lgs. 507/99 ? è inammissibile per carenza del necessario interesse ad impugnare.

Difatti la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la nuova disciplina – la quale esclude che le violazioni amministrative successive alla prima siano valutate, ai fini della reiterazione, quando le stesse, commesse in un arco di tempo limitato, sebbene plurime da un punto di vista giuridico-formale, appaiano però espressive di un unico sostanziale episodio di trasgressione – anche agli illeciti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto legislativo di depenalizzazione. Ciò risulta dalla pagina 3 della sentenza impugnata, ove si legge che «in data 30 novembre 1999 il ricorrente ha emesso due assegni di lire 10.000.000 cad., senza autorizzazione, entrambi protestati il 3 dicembre 1999, essendo stato il conto corrente n. 12205 della Banca Popolare Udinese, sede di Udine, da cui erano stati emessi gli assegni, revocato il 18 ottobre 1999, per cui, ritenuta sussistente la circostanza di cui all’articolo 8bis, comma 4, legge 689/81, ai fini della reiterazione verso il precedente assegno del 30 settembre 1999, si ritiene giusto applicare la sanzione amministrativa di lire 4.000.000, ritenendosi appunto le violazioni commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria».

4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Nessuna statuizione deve essere emessa sulle spese, non avendo il Prefetto di Udine svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-12-2010) 14-01-2011, n. 710

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 29.4.2010, la Corte d’Appello di Cagliari confermava la condanna ad anni sedici e mesi uno di reclusione, inflitta in primo grado a M.P. per il reato di tentato omicidio, – commesso in danno di O.R., S.T. ed O.D., in (OMISSIS), in concorso con Me.An., medio tempore deceduto, reato commesso con l’uso di due coltelli.

La motivazione della condanna si basa su un compendio probatorio ritenuto integrato dall’esito di accertamenti biologici su materiale che riportava al Me., dai riconoscimenti ad opera delle vittime, dall’esito di intercettazioni telefoniche, dal fatto che il M. dal giorno del delitto non si fece più rintracciare e cancellò sul suo cellulare tutte le informazioni relative alle telefonate in entrata e in uscita, relativamente al periodo di interesse.

2. Contro la sentenza, ha interposto ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato, per dedurre con un unico motivo, la violazione di legge con riferimento all’art. 192 c.p.p. e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in riferimento alla valenza data alla individuazione fotografica ed al successivo riconoscimento dell’imputato in aula, ad opera di O.R.. Secondo la difesa, non sarebbe stato fatto buon governo della norma sopracitata, in questo contesto di natura strettamente indiziaria, laddove è stata riconosciuta piena affidabilità al riconoscimento operato da O.R. che sarebbe il perno attorno a cui ruota l’accusa:

viene ricordato che questi, in prima battuta, si era detto non certo su chi fosse stato il suo aggressore, poi rilasciò una dichiarazione in forma dubitativa, dopo aver parlato al telefono con la S., quindi in un terzo verbale, manifestò sicurezza sul suo aggressore, ma dopo aver subito un vero e proprio contagio dichiarativo. Secondo la difesa, l’oggetti va inconsistenza del dato probante non sarebbe superata dall’argomento usato dalla corte territoriale che fa leva sulla pregressa conoscenza tra vittime ed autori del fatto, poichè si tratta di argomento inadeguato. Inoltre, la Corte si sarebbe sottratta all’esame sull’ affidabilità del testimone, ancorchè numerosi indicatori depongano per la non autonomia del ricordo del menzionato, essendo stato eteroguidato dai ricordi della convivente, S.T., cosicchè la portata probante di questa testimonianza avrebbe dovuto essere molto più contenuta. Anche perchè la S. non avrebbe riconosciuto il M. come suo aggressore, nè lo avrebbe indicato come ipotetico autore, ragion per cui la difesa denuncia un travisamento del dato processuale con conseguenti ricadute sulla logicità della motivazione e sulla sua sufficienza, non essendo stato considerato l’aspetto ed. "concorsuale" del ricordo, in un contesto in cui, aggiunge la difesa, gli indizi raccolti sarebbero del tutto anodini, esaurendosi in due contatti telefonici tra M. e Me. ed in una riscontrata medesimezza di contesti malsani, frequentati da vittime ed aggressori. Poichè il successivo riconoscimento operato in aula, non può rivestire alcuna valenza probante, proprio in ragione della denunciata circolarltà dei ricordi, poichè a carico del M. non è stata rinvenuta alcuna traccia sensibile che lo riconduca all’azione di sangue, poichè non è stato ipotizzato alcun movente e poichè ancora non è il M. che deve offrire la prova di eventuale calunnia a suo danno, la costruzione probatoria a carico del medesimo sarebbe viziata e viene chiesto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Il difetto di motivazione non può sicuramente essere dedotto nella presente fattispecie, avendosi riguardo a motivazione completa, con cui è stata data risposta adeguata a tutte le censure proposte nel ricorso, – che finiscono con il lambire il merito della vicenda e la diversa valutazione del compendio probatorio, in assenza di palesi contraddittorietà o salti logici nel percorso giustificativo seguito dai giudici di merito, con una doppia e conforme decisione di colpevolezza.

La trama motivazionale della corte territoriale ha fatto presa su due dati storici certi: la presenza di due coltelli recanti DNA delle due vittime (che impone di ritenere la partecipazione di due aggressori), la sicura presenza del Me. sul luogo del fatto. I giudici di merito hanno poi valorizzato il collegamento tra il Me. ed il M. (che abitavano nello stesso paese, che gravitavano negli stessi ambienti malsani legati alla prostituzione ed al traffico di stupefacenti, che risultavano avere avuto contatti telefonici il (OMISSIS)), nonchè il dato emerso dalla conversazione telefonica intercorsa tra il Me. e la madre, in cui lo stesso disse che a carico del L. ( M.) gli inquirenti avevano prove, con ciò riconoscendone il ruolo di correo. Quindi non hanno sottovalutato il dato che il M. sparì subito dopo il fatto e cancellò ogni traccia telefonica. La concatenazione di questi dati certi tra loro, ha costituito la base su cui operare l’inferenza che ha portato a ritenere la partecipazione del M. all’azione delittuosa cui si ha riguardo. Inferenza che si è rafforzata nella sua fondatezza, a fronte del dato indiziario offerto dai riconoscimenti operati dalle vittime, che dopo un’ iniziale titubanza (plausibilmente spiegata dai giudici di merito), hanno ammesso di aver conosciuto in precedenza i loro aggressori, riconoscimento valutato di peso, proprio per la pregressa conoscenza tra vittime ed aggressori e dunque giustamente ritenuto al riparo dalla fluidità dei risultati che di norma si ottengono, sia in sede fotografica, che in sede di ricognizione formale. La portata probante del dato non può non essere riconosciuta e non poteva non contribuire – come correttamente è stato – a formare la trama del tessuto motivazionale composito, nella piena osservanza dei principi dettati in materia di prova indiziaria dall’art. 192 c.p.p., ingiustamente denunciato come violato dalla difesa. Non è superfluo ricordare che non trova riscontro nelle carte processuali il dato su cui la difesa insiste per censurare la corretta ricezione del flusso di informazioni acquisite e la illogicità del ragionamento seguito dalla corte territoriale e cioè che la S. non abbia mai riconosciuto il M., laddove fu lei stessa ad averlo indicato espressamente come autore dell’aggressione a danno di O.R., per averlo distintamente riconosciuto al momento del fatto. La Corte territoriale ha correttamente insistito sul dato che il nome del M. e quello di Me. (pacificamente autore del fatto) vennero indicati da entrambe le vittime, seppure con le iniziali reticenze comprensibili ed ha ricavato da questa emergenza che è implausibile ritenere che le vittime abbiano voluto fornire il nome solo di uno dei veri rapinatori ( Me.), chiamando in causa un terzo estraneo alla rapina ( M.), conosciuto dalle vittime. Il ragionamento si sottrae a censura di illogicità; nessuna forzatura del dato probatorio è riscontrabile, nè sono apprezzabili ricadute di un travisamento sul piano della logicità della motivazione. I giudici di merito hanno fatto buon governo dell’art. 192 c.p.p., avendo dato conto dei risultati acquisiti e dei criteri adottati nella valutazione della prova.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.