T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 30-03-2011, n. 2821

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I primi quattro ricorrenti, vincitori del Concorso per il reclutamento di 4 Sottotenenti del Ruolo Speciale del Corpo della Guardia di Finanza (riservato ai militari del Corpo laureati che hanno compiuto il 34° anno di età, indetto con Foglio d’ordine n.16 del 26.4.2002), ed il quinto ricorrente, vincitore del Concorso per il reclutamento di 4 Sottotenenti del Ruolo Speciale del Corpo della Guardia di Finanza (riservato agli ispettori diplomati che hanno compiuto il 34° anno di età, indetto con Foglio d’ordine n.16 del 26.4.2002), hanno frequentato il "I Corso per il Ruolo Speciale del Corpo della Guardia di Finanza", riservato:

a) ai Marescialli Aiutanti,

b) ai Militari laureati;

c) ed agli Ispettori diplomati del Corpo.

In conformità alle prescrizioni del bando, ciascuna delle tre categorie ha seguito un corso ad hoc.

I primi quattro ricorrenti hanno seguito quello dedicatoai laureati, ed il quarto ricorrente quello dedicato ai diplomati.

Alla fine del Corso tutti indistintamente (e cioè: Marescialli Aiutanti, Laureati e Diplomati) sono stati nominati Sottotenenti a decorrere dalla data di termine del corso, ma mentre il corso dedicato ai Marescialli Aiutanti (della durata di circa dieci mesi) ha avuto termine nel settembre del 2003, quelli dedicati ai Laureati ed ai Diplomati (della durata di un anno) hanno avuto termine nel novembre del 2003. Ne è conseguito che i Laureati ed i Diplomati (fra i quali i ricorrenti) hanno conseguito la nomina più tardi (di circa due mesi) rispetto agli altri; il che ha determinato il loro inserimento in ruolo in posizione meno favorevole.

I ricorrenti lamentano pertanto di essere stati lesi.

Sostengono, al riguardo, che i tre Corsi sono stati – quanto a difficoltà, obiettivi ed iter formativo – sostanzialmente identici; e che pertanto l’Amministrazione avrebbe dovuto far decorrere le nomine dalla stessa data per tutti (prevedendo come data di nomina non già quella di ultimazione del Corso, ma quella di approvazione della graduatoria).

I ricorrenti hanno conseguentemente impugnato il decreto indicato in epigrafe nella parte che stabilisce il differente termine di decorrenza della nomina, e chiedono l’accertamento del loro diritto ad essere nominati con la medesima decorrenza attribuita agli altri concorrenti (appartenenti alla categoria dei Marescialli Aiutanti).

Lamentano, al riguardo, violazione dell’art.3 della L. n241 del 1990 ed eccesso di potere per disparità di trattamento anche in relazione agli artt.3 e 97 della Costituzione.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Con ulteriori scritti difensivi le parti hanno insistito nelle rispettive richieste ed eccezioni.

Infine, all’udienza del 9.3.2011, uditi i Difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Le eccezioni (di irricevibilità per tardività e comunque di inammissibilità) preliminarmente sollevate dall’Avvocatura Generale, secondo cui i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare le disposizioni del bando, (in quanto) per essi immediatamente lesive, entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, pur se basata su un principio giurisprudenziale astrattamente condivisibile, mal si attaglia alla fattispecie; e va pertanto disattesa.

Non v’è chi non veda, infatti, come le disposizioni in questione non fossero affatto immediatamente lesive per i ricorrenti, i quali al momento del bando non erano da esse pregiudicati in alcun modo e non avevano alcun interesse attuale ad impugnarle.

1.2. La domanda giudiziale è comunque manifestamente infondata nel merito.

Con unico articolato mezzo di gravame i ricorrenti lamentano violazione dell’art.3 della L. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per disparità di trattamento anche in relazione agli artt.3 e 97 della Costituzione, deducendo che i tre Corsi sono stati – quanto a difficoltà, obiettivi ed iter formativo – sostanzialmente identici, e che pertanto l’Amministrazione avrebbe dovuto far decorrere le nomine dalla stessa data per tutti (prevedendo come data di nomina non già quella di ultimazione del Corso, ma quella di approvazione della graduatoria).

La doglianza non può essere condivisa per le seguenti ragioni.

1.2.1. L’Amministrazione si è conformata alle prescrizioni dell’art.8, comma 3°, del D.l.vo n.69 del 2001, norma che ha stabilito che le nomine dovessero avvenire con decorrenza dalla conclusione del Corso.

1.2.2. La disparità di trattamento a fronte di posizioni asseritamente identiche, lamentata dai ricorrenti – che sostengono anche la illegittimità costituzionale della norma di legge che la ha determinata – in realtà non sussiste.

1.2.2.1. Innanzitutto in quanto i corsi hanno avuto durate differenti, evidentemente in relazione alle diverse esigenze formative alle quali hanno inteso rispondere.

Sicchè risulta per tabulas che le posizioni differentemente trattate in realtà – e contrariamente a quanto affermato in ricorso – non erano affatto identiche (e dunque non meritavano trattamento eguale).

1.2.2.2. Ed in secondo luogo – e tale osservazione appare tranciante – in quanto anche le posizioni di provenienza (rectius: di carriera) dei concorrenti appartenenti alle diverse categorie erano differenti.

Mentre i Corsi riservati ai laureati ed ai diplomati erano destinati a soggetti che avessero compiuto il 34° anno di età, quello riservato ai Marescialli Ispettori era destinato a soggetti che non avessero meno di 44 anni, dunque a soggetti molto più anziani (e cioè con una maggior esperienza maturata nella carriera e con minor tempo di carriera a disposizione).

Sicchè, il fatto che la loro nomina sia stata fatta decorrere da una data anteriore a quella dalla quale è stata fatta decorrere la nomina dei più giovani, non appare irragionevole, né – dunque – contrario ai principii di eguaglianza e di buona amministrazione sanciti dalla Costituzione.

Se, dunque, la norma di legge censurata dai ricorrenti non può ritenersi costituzionalmente illegittima, non avendo sancito alcun trattamento effettivamente disparitario – posto che le posizioni dei vari destinatari della stessa non sono affatto identiche né equiparabili, e che il vantaggio tributato a taluni appare ragionevolmente giustificabile – ne consegue che anche l’azione amministrativa (che a tale norma si è conformata) si appalesa esente dai vizi prospettati.

1.2.3. Le superiori osservazioni si conformano, peraltro, all’orientamento già assunto dalla Sezione in precedenti analoghi, con le sentenze nn.42, 43 e 44 del 20.12.2006 (pubblicate l’8.1.2007), dalle cui statuizioni – che sono da intendere interamente richiamate (ai sensi degli art.3 e 74 del c.g.a. ed in conformità ai principii, ancora attuali, affermati in C.S., V^, 26.1.2001 n.268 ed in C.S., IV^, 22.9.2005 n.4960) – il Collegio non trova motivo di discostarsi.

2. In considerazione di quanto sopra rilevato, il ricorso va respinto.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 19-04-2011, n. 997

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che le ricorrenti, in data 23.10.07, sono risultate provvisorie aggiudicatarie della gara indetta da R.T.R. S.p.A. per l’affidamento dei lavori di realizzazione del sistema di cogenerazione associato ad un impianto di essiccamento termico di fanghi;

che la resistente, nonostante il descritto esito della gara, è rimasta inerte, non procedendo all’aggiudicazione definitiva in favore delle ricorrenti;

che il comportamento omissivo dell’Amministrazione, è stato impugnato, ex art. 21 bis della L. n. 1034/1971, innanzi a questo Tribunale che, con sentenza n. 1797/08, ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere;

che, a seguito della perdurante inerzia di R.T.R. S.p.A., la ricorrente, con istanza depositata il 05.02.10, ha richiesto la nomina del Commissario ad acta;

che il Commissario nominato, con nota del 2 dicembre 2010, ha prodotto copia dell’accordo transattivo nel frattempo intervenuto fra le parti con il quale, a fronte della rinuncia delle ricorrenti all’aggiudicazione provvisoria, la resistente si è impegnata al pagamento di una somma concordata a titolo di risarcimento danni;

Ritenuto:

che il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;

che il compenso per il Commissario nominato può essere liquidato nella somma di complessivi Euro 400,00 che, in considerazione della vista transazione, sono posti a carico della resistente che provvederà al pagamento;

che le spese di lite possono restare integralmente compensate tra le parti, come da accordo anche in ordine a tale profilo;
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Condanna la resistente al pagamento del compenso del Commissario ad acta nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate nel resto tra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-05-2011, n. 4034 Demolizione di costruzioni abusive

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udienza;
Svolgimento del processo

Il Sig. M. è comproprietario, unitamente a sua sorella, di un terreno ubicato in Roma, via delle Libellule n. 114, sul quale ha realizzato, in assenza di permesso di costruire, un manufatto in blocchetti di cemento di 63 mq circa, integrante un appartamento composto da due camere da letto, un bagno ed un saloncino con cucina.

Tali opere sono state sanzionate, mediante ordine di demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, imposto con la determinazione dirigenziale 15.2.2006, n. 321, impugnata in questa sede per i seguenti motivi di doglianza: violazione e falsa applicazione delle norme contenute nella legge 24.11.2003, n. 326, nonché delle successive norme, tra cui il D.L. 12.7.2004, n. 168 – violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione di legge.

L’Amministrazione, nel comminare la sanzione qui censurata, non avrebbe tenuto conto che per l’opera contestata, che sarebbe sicuramente condonabile, il ricorrente ha avanzato una domanda di condono edilizio, di cui ha allegato copia, corredata dell’attestazione del versamento degli oneri concessori e dell’oblazione, comprensiva della maggiorazione regionale.

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio.

Con ordinanza 26.6.2006, n. 3689, è stata accolta la domanda incidentale, avanzata in via incidentale.

Il ricorrente ha depositato una memoria ed il Comune resistente ha prodotto documentazione ed una memoria, in vista della pubblica udienza del 31.3.2011, nella quale il ricorso è stato introitato per la decisione.
Motivi della decisione

1 – Con il presente gravame si censura il provvedimento del Comune di Roma, i cui estremi sono riportati in epigrafe, recante ingiunzione di demolizione di un manufatto abusivo, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

2 – Dalla documentazione in atti si desume che detto fabbricato coincide perfettamente con l’oggetto della domanda di condono edilizio, presentata dal ricorrente in data 2.8.2004, per la quale lo stesso ha provveduto a versare per intero il quantum dovuto a titolo di oneri concessori e di oblazione, ivi compresa la maggiorazione regionale.

3 – Ne deriva che, come correttamente dedotto dal ricorrente, il quale ha denunciato la violazione della legge 24.11.2003, n. 326, di conversione del D.L. 30.9.2003, n. 269, detto provvedimento è viziato e deve essere annullato.

Infatti, l’art. 32 del menzionato decretolegge, al comma 25, prevede espressamente l’applicabilità, per le opere ultimate entro il 31.3.2003, dei Capi IV e V della L. 28.2.1985, n. 47.

Orbene, ai sensi dell’art. 38 della legge menzionata in ultimo, che è collocato nel Capo IV, la presentazione della domanda di condono edilizio sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative, impedendo, perciò, l’irrogazione di tali sanzioni per il relativo abuso.

3.1 – Pertanto il ricorso è fondato e va accolto, sussistendo l’obbligo, per l’Amministrazione civica, di pronunciarsi previamente sulla domanda di condono, e ne consegue l’annullamento del predetto provvedimento, oggetto del medesimo.

4 – Per quanto riguarda le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa, essi seguono la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione resistente, e vanno quantificati come in dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune resistente alle spese di giudizio in favore del ricorrente, forfetariamente quantificate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-04-2011) 25-05-2011, n. 20988

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he ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 29 ottobre 2010 il Tribunale di Lecce ha rigettato l’istanza di riesame, proposta da V.M. avverso il provvedimento del G.I.P. in sede in data 20 settembre 2010, con il quale era stata adottata nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, siccome gravemente indiziato per il delitto di partecipazione ad un’associazione a delinquere di stampo mafioso, operante nella provincia di (OMISSIS) e nel territorio di (OMISSIS), intesa come una frangia della "sacra corona unita", la cui esistenza era stata comprovata da numerose sentenze di condanna, emesse nel corso dell’ultimo ventennio, facente capo a VI.An., nell’ambito della quale l’odierno ricorrente rivestiva un ruolo primario, unitamente al fratello V. D., referente dell’associazione criminosa per il territorio di (OMISSIS) ed a P.A., con i quali era stata accertata una sua stabile frequentazione.

2. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza in capo al ricorrente dei validi e rilevanti indizi di colpevolezza evidenziati dal G.I.P. nell’ordinanza impugnata, in ordine ala partecipazione al sodalizio mafioso anzidetto, avendo valorizzato i seguenti elementi:

– le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia P. C., che aveva indicato l’istante come destinatario, a fini di rappresaglia, di un attentato programmato da tale L.G., esponente di spicco della frangia mesagnese del gruppo criminoso; il che inquadrava il ricorrente nelle logiche mafiose, che prevedevano la soppressione fisica degli esponenti delle fazioni rivali; e le dichiarazioni anzidette avevano un’elevata attendibilità, siccome proveniente da un soggetto, inserito a pieno titolo in quell’ambito criminale; – l’intercettazione telefonica n. 2299 del 3.10.08, nel corso della quale il V. aveva parlato con grande competenza dei sodali dediti al contrabbando in territorio montenegrino;

– l’intercettazione telefonica n. 308 del 23.6.08, nel corso della quale l’appellante aveva parlato del lucro derivante dalla gestione delle case da gioco e delle difficoltà spesso connesse a tale gestione;

– una concomitante attività di pedinamento e controllo svolta dalla p.g., culminata nelle informative rese dal R.O.S. dei carabinieri di Lecce il 27.9.08 ed il 19.1.09. 3. Secondo l’ordinanza impugnata, sussistevano poi a carico del ricorrente esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), legate alla gravità dei fatti contestati ed alle finalità della condotta ascrittagli, per essere stato il V. inserito pienamente ed organicamente in una stabile e pericolosa compagine associativa, con conseguente elevato rischio di reiterazione della condotta criminosa.

L’ordinanza ha poi fatto riferimento alla presunzione di esigenze cautelari, di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, tenuto conto del delitto contestatogli ed in assenza di alcun elemento sintomatico di una rescissione, da parte sua, dei legami col sodalizio mafioso sopra delineato.

4. Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Lecce ha proposto ricorso per cassazione V.M. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto erronea applicazione della legge penale, in quanto non sussistevano esigenze cautelari così gravi da imporre l’applicazione a suo carico della misura custodiale in carcere, tenuto conto della sua incensuratezza e dell’assenza di carichi pendenti a suo carico.

I fatti cui aveva fatto riferimento l’ordinanza custodiale si riferivano ad epoca antecedente al mese di agosto 2008 e quindi riferiti ad eventi risalenti a più di due anni addietro.

Non vi era prova dell’elemento soggettivo in capo ad esso ricorrente di una sua partecipazione ad un contesto associativo; neppure erano stati a lui contestati reati fine; l’accordo fra i sodali, per aversi associazione criminosa, doveva essere finalizzato all’attuazione di un ampio programma criminoso, mentre, se si fosse trattato solo di accordi occasionali od accidentali, la fattispecie avrebbe dovuta essere inquadrata nell’ambito del concorso di persone nel reato; il che nella specie neppure sarebbe stato ipotizzabile, in quanto nessun fatto criminoso specifico gli era stato contestato.

Esso ricorrente svolgeva attività lavorativa, dalla quale derivavano i proventi con cui manteneva il proprio nucleo familiare.

Nessun riferimento ad esso ricorrente era emerso dalle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni dei pentiti.

L’impugnata ordinanza aveva poi violato l’art. 309 c.p.p., comma 5, in quanto non erano stati trasmessi al Tribunale del riesame tutti quegli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, tali da poterlo discolpare; in particolare non erano stati allegati i verbali degli interrogatori di garanzia resi dai coindagati.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da V.M. è infondato.

2.Con esso il ricorrente censura l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Lecce in quanto non sarebbero emersi a suo carico validi indizi per ritenerlo partecipe dell’associazione criminosa di stampo mafioso, descritta in parte narrativa.

Le censure proposte dal ricorrente innanzi a questa Corte, non sono proponibili nella presente sede di legittimità, essendo esse più propriamente attinenti al merito.

Questa Corte invero, in considerazione della giurisdizione di legittimità svolta, può solo verifica re se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni, che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario emerso a carico del ricorrente, si da ritenere adeguata la misura cautelare oggetto dell’impugnazione.

Pertanto il metodo di valutazione è quello indicato dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), avendo esso ad oggetto la motivazione dell’atto impugnato, onde accertare che essa sussista e non sia nè manifestamente illogica, nè contraddittoria (cfr., in termini, Cass. SS. UU. 22.3.2000 n. 11; Cass. 4, 8.6.07 n. 22500).

3. Il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame di Lecce, impugnato nella presente sede, siccome adottato allo stato degli atti, correttamente si è limitato ad apprezzare la consistenza degli indizi fino a quel momento emersi a carico del ricorrente e, con motivazione incensurabile nella presente sede di legittimità, siccome esente da illogicità e contraddizioni, ha ritenuto detti indizi adeguati a fondare l’imputazione di partecipazione ad un’associazione criminale di stampo mafioso, operante nella provincia di (OMISSIS) e nel territorio di (OMISSIS), intesa come una frangia della "sacra corona unita", associazione mafiosa la cui sussistenza era stata comprovata da numerose sentenze di condanna, emesse nel corso dell’ultimo ventennio, facente capo a VI.An., nell’ambito della quale l’odierno ricorrente rivestiva un ruolo primario, assieme al fratello D., referente dell’associazione criminosa per il territorio di (OMISSIS) ed a P.A., con i quali era stata accertata una sua stabile frequentazione.

I gravi indizi, ravvisati dal Tribunale di Lecce a carico del ricorrente per il delitto di partecipazione ad associazione criminosa di stampo mafioso contestatogli sono consistiti:

– nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia PA. C., che aveva indicato l’istante come destinatario, a fini di rappresaglia, di un attentato programmato da tale L.G., esponente di spicco della frangia mesagnese del gruppo mafioso; il che consentiva di inquadrare il ricorrente nelle logiche tipiche delle organizzazioni mafiose, che prevedevano la soppressione fisica degli appartenenti alle fazioni rivali; e le dichiarazioni anzidette erano particolarmente attendibili, tenuto conto della caratura criminale del propalante, anch’egli inserito in quell’ambito criminale;

– nell’intercettazione telefonica n. 2299 del 3.10.08, nel corso della quale il V. aveva parlato con grande competenza dei sodali dediti al contrabbando in territorio montenegrino;

– nell’intercettazione telefonica n. 308 del 23.6.08, nel corso della quale il V. aveva parlato del lucro derivante dalla gestione delle case da gioco e delle difficoltà spesso connesse a tale gestione;

– nell’attività di pedinamento e controllo svolta dalla p.g., culminata nelle informative rese dal R.O.S. dei carabinieri di Lecce il 27.9.08 ed il 19.1.09. Congrui ed adeguati sono pertanto gli elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito, tali da giustificare l’adozione della misura cautelare inframuraria impugnata nella presente sede (cfr., in termini, Cass. 6^ 26.4.06 n. 22256).

4. Le argomentazioni, svolte dal ricorrente per inficiarne la consistenza, sono generiche ed inidonee ad incrinare la coerente ed attendibile ricostruzione dei fatti proposta dai giudici di merito.

Si osserva in particolare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la partecipazione di un soggetto ad un sodalizio criminoso di stampo mafioso non è necessariamente collegata alla commissione di un reato fine, atteso che, viceversa, il nucleo essenziale della condotta partecipativa consiste nella stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio, che può essere desunta anche da altri indizi purchè siano gravi e concordanti, quali quelli evidenziati dal provvedimento impugnato, e tali da poterne desumere, senza alcun automatismo probatorio, come il ricorrente abbia preso parte al sodalizio criminoso, ne abbia condiviso le finalità e si sia messo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (cfr. Cass. sez. 1, n. 1470 dell’I 1/12/2007 dep. 11/01/2008, Addante, Rv. 238838). Va poi rilevato che, contrariamente all’assunto del ricorrente, la mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei verbali degli interrogatori di garanzia resi dai coindagati non è censurabile nella presente sede di legittimità, atteso che detti interrogatori intanto possono essere annoverati fra gli elementi favorevoli sopravvenuti all’imputato, per i quali l’art. 309 c.p.p., comma 5, impone l’obbligo di trasmissione da parte dell’a.g. procedente al Tribunale del riesame, in quanto essi abbiano un contenuto che non si limiti alla mera contestazione dell’accusa, ma siano oggettivamente favorevoli al ricorrente, si che detta valenza dev’essere specificamente indicata nel ricorso al Tribunale del riesame, qualora si voglia sostenere che, dalla loro mancata trasmissione, sia derivata una conseguenza sfavorevole al ricorrente; e non risulta che, nella specie, il ricorrente abbia fatto alcun specifico riferimento a detta valenza per lui favorevole di tali interrogatori innanzi al Tribunale del riesame (cfr. Cass. sez. 6 n. 12257 del 03/02/2004, dep. 15/03/2004, Pompeo, Rv. 228469).

Non è infine conferente quanto dedotto dal ricorrente in suo favore, di svolgere cioè una lucrosa attività lavorativa, tale da consentirgli di mantenere sè ed il proprio nucleo familiare, non potendo sul piano logico tale sua condizione escludere la sua ipotizzata partecipazione al sodalizio criminoso di stampo mafioso.

5.L’ordinanza impugnata risulta adeguatamente motivata anche in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari così gravi da far luogo all’impugnata misura cautelare, avendo essa fatto riferimento alla gravità dei fatti addebitati, tali da consentire l’individuazione di un suo autonomo e rilevante ruolo nella compagine criminosa delineata, si da far ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione della condotta antigiuridica (cfr., in termini, Cass. SS.UU. 22.3.2000 n. 11; Cass. 4, 8.6.07 n. 22500).

Il Tribunale poi, tenuto conto dell’imputazione ascritta al ricorrente, ha fatto riferimento alla presunzione iuris tantum fissata dall’art. 275 c.p.p., dettato in tema di criteri di scelta delle misure cautelari da applicare. Tale norma è stata modificata, al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 2, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38; e, secondo tale ultima normativa, anche per il reato contestato all’odierno ricorrente (cfr. art. 51 c.p.p., comma 3 bis) sussiste la presunzione di adeguatezza della misura cautelare inframuraria, presunzione superabile solo se il ricorrente provi la completa insussistenza di esigenze cautelari nei suoi confronti, prova nella specie non fornita dal ricorrente, non avendo il medesimo assolutamente provato una sua completa e decisa rescissione, da parte sua, dei collegamenti con il sodalizio criminoso anzidetto. Il criterio fissato dal legislatore è stato dunque riferito alla completa inesistenza di esigenze cautelari, in tal modo non consentendo all’interprete di graduare diversamente la misura cautelare da irrogare, qualora pure ritenesse le esigenze cautelari in qualche modo ridotte o diminuite.

6. Il ricorso proposto da V.M. va pertanto respinto, con sua condanna, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

7. Dovrà provvedersi all’adempimento di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.