Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-03-2011, n. 5243 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 25.6/16.7.2004, il tribunale di Como, in composizione monocratica, respingeva l’opposizione proposta dal comune di Mozzate, Ba.Da., R.V., D. M., l’impresa Ramella e c., P.G. e B. V. avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia di Como con cui si irrogava loro in solido la sanzione amministrativa di 139.677,13 Euro nelle rispettive qualità, per violazione della L.R. n. 28 de 1976, per mutamento permanente d’uso e sradicamento di piante e ceppaie, in difformità dell’autorizzazione forestale.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di sette motivi, l’impresa Ramella, il P. ed il B.; resiste con controricorso la Provincia. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

A seguito della mancata notifica dell’avviso d’udienza ad una delle parti interessate, veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo, onde si è pervenuti all’odierna udienza.

Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine alle deduzioni svolte in sede di ricorso introduttivo, atteso che la motivazione adottata al riguardo sarebbe apodittica e priva si riferimenti ai rilievi in concreto svolti dagli interessati; a parte la considerazione secondo cui il rinvio per relationem alla relazione del Corpo forestale costituisce già di per sè una motivazione non apparente, va rilevato che il motivo è generico e pecca nella prescritta autosufficienza, atteso che non specifica quali specifici rilievi fossero stati svolti e neppure quali tra essi non avessero ricevuto adeguata risposta nella richiamata relazione; il mezzo non può pertanto trovare accoglimento.

Con il secondo motivo ci si duole del fatto che il verbale di accertamento era stato notificato all’arch. Bo., evidentemente ritenuto il responsabile del procedimento, quando invece questi era da individuarsi nel dr. Mo.; da ciò sarebbe scaturita una irregolarità del procedimento, peraltro non sanata dal fatto che allo stesso Mo. sia stata poi notificata l’ordinanza ingiunzione.

A parte l’esaustività della motivazione adottata al riguardo nella sentenza impugnata, devesi rilevare che l’interesse degli odierni ricorrenti a proporre tale doglianza, viene ravvisata nel fatto che solo il Mo., quale responsabile del procedimento, avrebbe potuto fornire clementi utili per chiarire la posizione del Comune nella vicenda, essendo evidente che l’omissione lamentata concerneva altri soggetti e, come tale non ledeva in via diretta la posizione degli odierni ricorrenti.

Ma anche sotto tale specifico motivo, la doglianza non ha pregio, in ragione del fatto che il Comune in ogni modo non avrebbe certo mancato di assumere presso i suoi funzionari tutte la documentazione occorrente per contestare la pretesa sanzionatoria della Provincia, ed anche tutte le informazioni in loro possesso onde perseguire lo stesso scopo; appare pertanto latente nella specie l’interesse degli odierni ricorrenti a sollevare tale questione, cosa questa che rende anche tale mezzo non meritevole di accoglimento.

Il terzo ed il quarto motivo, entrambi attinenti, sotto profili solo parzialmente diversi, alla questione afferente alla sussistenza o meno, nella specie, dell’Impresa Ramella nell’occorso, possono essere esaminati congiuntamente.

Va tenuto distinto l’aspetto afferente alla configurabilità nella specie nei confronti dell’Impresa esecutrice dei lavori commissionati da un Ente pubblico, della tematica dell’errore scusabile e, quindi, della carenza dell’elemento soggettivo.

Il primo profilo deve trovare risposta positiva; salvo il caso del nudus minister, che nella specie, a prescindere dal se sia stato o meno invocato concretamente, l’appaltatore deve rendersi conto delle opere che gli vengono commissionate e deve, in caso di modifica dell’originario progetto, chiedere conto al committente, attesa la peculiarità della fattispecie, inerente ad attività di disboscamento, notoriamente settore richiedente autorizzazioni specifiche, se le modifiche siano state assentite formalmente dall’Organo competente.

In ragione di tanto, devesi concludere che la responsabilità dell’Impresa, sotto il profilo oggettivo, sussisteva.

Quanto invece alla sussistenza nella specie dell’errore scusabile, ipotizzato in ragione della presunzione di legittimità che poteva nutrirsi in relazione alla natura pubblica del committente, lo stesso deve essere escluso in ragione non tanto dell’obbligo contrattualmente previsto a carico dell’Impresa di munirsi delle autorizzazioni necessarie, atteso che per un verso appare calzante l’argomentazione secondo cui tale clausola contrattuale ben poteva riferirsi alle autorizzazioni inerenti all’espletamento del lavoro, e, per altro verso, in ragione della plausibile considerazione secondo cui era congruo pensare che dovesse essere il committente a munirsi della autorizzazione alla variante; ma se ciò può essere condiviso, non può essere revocato in dubbio che era preciso onere dell’Impresa, conscia dei vincoli amministrativi che interessano il patrimonio boschivo, chiedere al committente se avesse ottenuta l’autorizzazione e, quindi, rifiutarsi di operare in mancanza delle stessa.

Posto che non risulta (e per la verità non è neppure sostenuto in ricorso, almeno esplicitamente) che l’Impresa abbia interpellato formai mente il committente Comune al riguardo o che quest’ultimo abbia assicurato di essere in possesso della necessaria autorizzazione, non può parlarsi nella specie di errore scusabile e quindi, stante la natura dell’elemento soggettivo richiesto nelle violazioni amministrative, i due motivi in esame devono essere respinti.

Con il quinto motivo ci si duole della insussistenza de presupposto sanzionatorio in relazione alla natura dei luoghi ed alla entità e qualità delle opere effettuate, segnatamente per il fatto che era poi stata concessa ex post l’autorizzazione, cui sarebbe da attribuirsi efficacia sanante; è evidente che solo il profilo della rispondenza a legge della sussistenza di una sanatoria della condotta sanzionabile può essere ammissibilmente sottoposto a questa Corte, atteso che l’accertamento delle opere effettuate in concreto e della attitudine delle stesse a ledere il bene protetto è questione di tatto, come tale esulante da questa sede di legittimità.

Va sul punto rilevato come non possa essere condivisa la tesi della efficacia sanante delle autorizzazione rilasciata successivamente all’effettuazione dei lavori; va all’uopo adeguatamente considerato che ove, come nel caso di specie, si sia in presenza di un vincolo forestale, una modifica dell’assetto naturale dei luoghi comporta una alterazione irreversibile dell’ecosistema e la autorizzazione ex ante è volta ad evitare una compromissione definitiva dello stato dei luoghi: tanto equivale ad escludere l’efficacia sanante di una autorizzazione rilasciata ex post in zona soggetta a vincolo ambientale.

Deve infatti ritenersi che il solo effetto della autorizzazione conseguita ex post, sia quello della esclusione del ripristino dello stato dei luoghi, senza influenza alcuna sotto il profilo sanzionatorio.

Anche il mezzo in esame non può pertanto trovare accoglimento. Con il sesto motivo viene censurata l’applicabilità alla fattispecie della sanzione di cui all’art. 55 del Regolamento regionale n. 1 del 1993; al riguardo questa stessa Sezione ha avuto recentemente modo di affermare (v. Cass. 1.6.2010, n 13344) come la censura, concernendo la determinazione della sanzione irrogata ai sensi dell’art. 55 del richiamato regolamento, comporta la verifica della legittimità di tale fonte secondaria. Sul punto, deve ritenersi illegittima la sanzione così come irrogata, atteso che, come già ritenuto (v.

Cass. nn. 936 e 1696 del 2005), in tema di illecito amministrativo, se è compatibile con il principio di legalità la previsione di norme secondarie integrative del precetto contenuto nella norma primaria (allorchè la materia sia caratterizzata da un particolare tecnicismo e sia necessario, pertanto, rinviare a provvedimenti amministrativi espressione di discrezionalità tecnica, e purchè venga dalla norma primaria circoscritto l’ambito in cui tale tolleranza può operare), è però in ogni caso inibito alle norme primarie di demandare a fonti secondarie la determinazione della sanzione.

E’ pertanto illegittimo e va dunque disapplicato, il Regolamento della Regione Lombardia 23 febbraio 1993, n. 1, art. 55 in materia di prescrizioni di massima e di polizia forestale, che prevede sanzioni proporzionali al danno cagionato al territorio dall’illecito amministrativo, atteso che la norma primaria (la L.R. n. 8 del 1976, art. 27, come sostituito dalla L. n 80 del 1989, art. 21) che aveva fatto rinvio a tali prescrizioni, non aveva previsto in quale ambito, tra un minimo ed un massimo, avrebbe potuto essere determinato il danno cui parametrare proporzionalmente la sanzione.

In applicazione di tale principio, stante che nella sentenza impugnata si è fatta applicazione del citato art. 55 ai fini della determinazione della sanzione, consegue che sul punto la sentenza stessa va cassata con rinvio al tribunale di Como che, valutate tutte le risultanze del caso concreto, individuerà la sanzione applicabile sulla scorta della legislazione primaria applicabile e provvederà anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione.

Con il settimo motivo, si lamenta violazione della L. n 689 del 1981, artt. 5 e 6 e contraddittorietà di motivazione, evidenziandosi come sarebbe ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata una discrasia tra le affermazioni contenute a fine della pag. 11 e quelle relative poi alla posizione dell’Impresa, in quanto parrebbe derivarne l’applicabilità dell’art. 5 Legge citata, peraltro mai invocato nell’ordinanza ingiunzione opposta.

Si impongono due considerazioni; in primo luogo, lo stesso giudicante sottolinea che le osservazioni alla fine di pag. 11 sono fatte "per inciso", precisazione questa che ne elimina la valenza ai fini prettamente decisionali; in secondo luogo, non v’è in sentenza alcuna chiara indicazione della qualificazione della responsabilità dei diversi soggetti contravventori in modo diverso da quello contenuto nella ordinanza ingiunzione, cosa questa atta ad elidere in radice qualsiasi distinzione tra i singoli in relazione alla responsabilità di ciascuno.

Anche tale motivo non può pertanto trovare accoglimento.

In definitiva, va accolto il sesto motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata sul punto e con rinvio al tribunale di Como, in persona di altro magistrato che tenuto conto dei principio di diritto enunciato, deciderà circa la sanzione applicabile e provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione; tutti gli altri motivi devono essere respinti.
P.Q.M.

la Corte accoglie il sesto motivo di ricorso e respinge gli altri;

cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Como, in persona di altro Magistrato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-02-2011) 21-02-2011, n. 6266

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 24 giugno 2010, il Tribunale di Napoli respingeva, quale giudice del riesame, l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata avverso l’ordinanza del G.I.P. Della medesima città con la quale veniva rigettata la richiesta di aggravamento della misura degli arresti domiciliari a seguito dell’evasione di L.R.C..

I giudici del gravame, prescindendo dal considerare l’obbligatorietà o meno dell’aggravamento richiesto, ritenevano di dover valutare comunque la gravità dell’azione e, tenuto conto della circostanza che l’evaso era stato sorpreso a giocare a pallone in prossimità della sua abitazione con soggetti "non segnalati" e considerato il complessivo periodo trascorso in regime di arresti domiciliari senza alcuna contestazione, riteneva adeguata la misura in atto.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, deducendo la violazione di legge ed osservando che l’inequivoco tenore letterale dell’art. 276 c.p.p., comma 1 ter. rende obbligatoria la revoca della misura degli arresti domiciliari e la sua sostituzione con la custodia in carcere.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Va premesso che la circostanza che il L.R. fosse evaso non risulta in contestazione, risultando dal provvedimento impugnato che lo stesso è stato sorpreso intento al gioco del pallone al di fuori della propria abitazione.

I giudici del riesame hanno ritenuto di poter comunque procedere alla valutazione della gravità della violazione, che hanno escluso, ritenendo adeguata la misura applicata rilevando come, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte non fosse univoca.

Ciò premessoci osserva che la giurisprudenza di questa Corte è in prevalenza orientata nell’escludere la possibilità di una nuova valutazione delle esigenze cautelari ammettendo, invece, la possibilità di una valutazione in concreto del disvalore della condotta di trasgressione (Sez. 6 n. 21487, 28 maggio 2008; n. 5690, 5 febbraio 2008).

E’ stato anche fornito un contributo interpretativo alla luce della sentenza n. 40/2002 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame.

La Corte Costituzionale aveva infatti affermato che la norma in esame integra "un caso di presunzione di inadeguatezza di ogni misura coercitiva diversa dalla custodia cautelare in carcere una volta che la meno affittiva misura degli arresti domiciliari si sia rilevata insufficiente allo scopo, per la trasgressione del suo contenuto essenziale", e che "non appare irragionevole ritenere che il volontario allontanamento dalla propria abitazione costituisca pertanto l’indice di una radicale insofferenza alle prescrizioni da parte della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, tale da incidere sulla valutazione circa l’adeguatezza di questa specifica misura cautelare", evidenziando che "peraltro, una volta che alla nozione di allontanamento dalla propria abitazione si riconosca tale valenza rivelatrice in ordine alla sopravvenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, non è escluso che il fatto idoneo a giustificare la sostituzione della misura, tipizzato dal legislatore nella anzidetto formula normativa, possa essere apprezzato dal giudice in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, per verificare se la condotta di trasgressione in concreto realizzata presenti quei caratteri di effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata la violazione che la norma impugnata assume a presupposto della sostituzione".

Si è così osservato, con riferimento alla menzionata pronuncia, che "… una simile affermazione, peraltro, non vale a contraddire la lettera della legge che impone ai giudice di disporre l’aggravamento quando abbia verificato una vera e propria "trasgressione", mentre vale, piuttosto, a sottolineare come sia onere del giudice verificare le caratteristiche strutturali della condotta dell’indagato e la sua idoneità ad essere qualificata come effettiva "trasgressione" nei termini di cui alla norma" (Sez. 5 n. 42017,2 novembre 2009).

Un ulteriore apporto è stato peraltro fornito anche dalle Sezioni Unite (SS. UU. n. 4932, 4 febbraio 2009) le quali hanno ricordato le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale e specificando come "… sia consentito al giudice che si pronuncia sull’aggravamento di prendere in adeguata considerazione le eventuali giustificazioni già fornite dall’interessato agli organi di polizia giudiziaria che abbiano constatato l’esistenza della trasgressione".

L’indirizzo sopra richiamato è pienamente condiviso da questo Collegio.

Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi come, nella fattispecie, il provvedimento impugnato presenti una motivazione meramente apparente.

Invero, non viene fornita alcuna valutazione concreta della condotta posta in essere dall’indagato che viene semplicemente descritta e definita "modesta" per poi procedere semplicemente alla mera affermazione di adeguatezza della misura in atto in considerazione del periodo detentivo trascorso agli arresti domiciliari.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso.
P.Q.M.

Annulla l’impugnato provvedimento con rinvio al Tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-02-2011) 04-03-2011, n. 8743 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale della libertà di Catanzaro, con ordinanza in data 13/7/2010, annullava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. Di Catanzaro il 17/6/2010, nei confronti, tra gli altri, di L.B.C., in ordine al delitto di cui all’art. 416 bis c.p., imputazione formulata nei confronti di L.B. G., L.B.C., P.F., M.N. R., Pa.Fr.An., Ma.Do., M. S., m.v., m.a., F. F., T.D., G.F., Ma.

F., Pa.Ra., To.Do., per aver partecipato ad un’associazione di tipo mafioso, avendo la disponibilità di armi, finalizzata alla commissione di estorsioni e altri delitti contro il patrimonio e all’acquisizione e gestione di attività economiche – in particolare del mercato delle affissioni pubblicitarie e dei servizi funerari di trasporto in ambulanza e dei pubblici appalti – organizzata e diretta da L.B.C., all’interno della quale M.N. e m.a. svolgevano mansioni di organizzazione e direzione dell’attività degli altri associati, mentre P. e G.F. mettevano a disposizione del sodalizio le imprese agli stessi intestate al fine di consentire all’associazione di perseguire le sue finalità.

Il Tribunale escludeva che dal compendio accusatorio fossero individuabili gli elementi costitutivi del delitto associativo di tipo mafioso ed osservava che dal materiale indiziario emergeva che, a partire dai primi mesi dell’anno 2007, in costanza della detenzione di L.B.C. (capo della cosca Lo Bianco) si era verificato il radicamento sul territorio di soggetti criminali che agivano al di fuori del contesto associativo egemone dei L.B. e, in una ultima fase, progettavano la costituzione di un gruppo autonomo sotto l’egida di m.a., contrapposto alla cosca Lo Bianco.

Secondo l’ipotesi accusatoria, dagli esiti dell’attività di captazione telefonica ed ambientale svolta dagli inquirenti, sarebbe emerso che L.B.C. e m.a., rispettivamente promotore e partecipe dell’associazione mafiosa Lo Bianco (riconosciuta con sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 3/6/2010), nonchè M.N. avrebbero promosso ed organizzato un gruppo criminale finalizzato alla realizzazione di estorsioni e di reati contro il patrimonio, nonchè al controllo delle attività economiche nel settore delle affissioni pubblicitarie, servizi funerari, trasporto in ambulanza, pubblici appalti.

Il Tribunale rilevava che tale ipotesi accusatoria non trovava conferma nel compendio indiziario, osservando, in primo luogo che non erano emerse prove di contatti di natura illecita fra L.B. C. e gli altri soggetti affiliati ed, in secondo luogo, che dalle singole vicende prese in considerazione nell’ordinanza del Gip emergeva soltanto che gli indagati si erano aggregati per commettere episodicamente dei reati, sebbene fosse serpeggiata l’idea di costituire un gruppo autonomo che potesse sostituire l’egemonia della cosca Lo Bianco.

In particolare, con riferimento alla vicenda estorsiva in danno dell’imprenditore C.A. per la quale erano stati tratti in arresto (il 22/12/2007) Pa.Fr.An. e Ma.Do. il Tribunale osservava che dalle numerose conversazioni intercettate in carcere emergeva una diatriba fra le famiglie dei detenuti e gli altri soggetti che erano rimasti indenni dall’azione giudiziaria ai quali venivano rivolte pressanti richieste di denaro, soprattutto da Pa.Ra., padre di F. A. nei confronti di M.N..

Ad opinione del Tribunale le pretese di assistenza economica dei detenuti non nascevano dalla loro affiliazione ad una associazione di stampo mafioso facente capo al clan Lo Bianco, quanto piuttosto erano legittimate dal fatto che M.N. e L.B.G. erano coinvolti nell’estorsione e, pertanto, dovevano prestare aiuto ai loro complici tratti in arresto. Osserva il Tribunale che da una conversazione intercorsa l’11 luglio 2008 fra Pa.Ra. e L.B.P. (figlio del boss L.B.C.) si evinceva che la vicenda estorsiva era un affare esclusivo di M. e non della famiglia Lo Bianco, in quanto il figlio del boss, nel tentativo di intromettersi era stato letteralmente zittito dal M. (sono fatti miei).

Pertanto il Tribunale reputava che M.N., approfittando della debolezza del vecchio ( L.B.C.) avesse organizzato una autonoma attività delinquenziale nella quale concorreva Pa.

F.A.. Quest’ultimo aveva compiuto numerose imprese criminali, associato ad altri soggetti, con i quali spartiva i proventi, senza, tuttavia, che emergessero gli estremi di un vincolo associativo.

Osservava il Tribunale che gli elementi indiziari in atti dimostravano che, negli anni 2007/2008, dopo l’arresto del boss e dei sodali della cosca Lo Bianco, un gruppo di criminali ( M.N., L.B.G., m.v., Mo.Sa., Pa.Fr.An., Ma.Do. ed il fratello Fr.) scorazzava in libertà per il territorio vibonese, ponendo in essere, singolarmente ed in concorso, condotte illecite.

In tale periodo di anarchia criminale si collocavano la vicenda estorsiva, il pestaggio degli operai, le estorsioni che il Pa. poneva in essere con il Mo., le imprecisate assunzioni imposte ai titolari del Supermercato Eurospin, nonchè la costituzione di società fittiziamente intestate a terzi. Precisava, inoltre, il Tribunale che, pur non sussistendo dubbi che le attività economiche realizzate attraverso l’interposizione fittizia fossero illecite, tuttavia non sussistevano elementi per affermare che esse fossero gestite da M.N. e m.a. per ricondurle alla cosca Lo Bianco. Rilevava, peraltro, il Tribunale che, dopo la sua scarcerazione dagli arresti domiciliari, il 10 giugno 2009, m.

a. aveva avuto continue frequentazioni con P.F. A., Mo.Sa., m.v., i quali si erano attivati per fornirgli copertura sintomatica di attività sommerse, come l’acquisto di schede telefoniche intestate a La.Be.Mi. e la bonifica della vettura. Concludeva, quindi, il Tribunale osservando che dagli atti emergeva che m., nonostante si fosse circondato di soggetti dei quali era conosciuto il radicamento criminale sul territorio vibonese, non aveva creato alcuna organizzazione criminale stabile, nè nel proprio interesse, nè nell’interesse di L.B.C., precisando, tuttavia che la disponibilità di tali soggetti ( m.v., Pa.

F.A. e Mo.Sa.) l’apprestamento di molte cautele per eludere i controlli delle forze dell’ordine, nonchè il carisma di m., che contava sull’appoggio di microcriminali come i Ma. lasciavano intravedere rapporti criminali in consolidazione che, verosimilmente, preludevano ad una organizzazione criminale stabile.

Avverso tale ordinanza propone ricorso il P.M. deducendo la mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti specificamente indicati. Il P.M. ricorrente eccepisce l’intrinseca contraddittorietà della conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale il quale, dando per scontata l’aggregazione intorno a m.a. di un gruppo di criminali che si proponeva di perpetrare azioni delittuose e che altre ne aveva già realizzate, di grande visibilità, non fa altro che delineare un fenomeno che non risulta qualificabile in termini diversi dalla "associazione criminale". Obietta che nel concorso di persone nel reato continuato l’aggregazione delle volontà delittuose avviene in relazione a specifici reati programmati, cosicchè l’esistenza di una volontà di più soggetti, tesa alla commissione di reati futuri ed indeterminati, ed, in particolare, l’osservazione che costoro avessero intrapreso l’esercizio di attività economiche con lo scudo di soggetti formalmente incensurati allo scopo di mascherare tratti di illegalità della loro futura attività, dimostra l’esistenza di un programma futuro ed indifferenziato, teso alla commissione di reati che, sicuramente fuoriesce dall’ambito meramente concorsuale. Più specificamente il P.M. ricorrente osserva che le conclusioni raggiunte dal Tribunale del riesame si pongono in contraddizione con la valutazione che lo stesso Collegio ha effettuato delle emergenze processuali.

A questo riguardo il P.M. osserva che è pacifico che il gruppo Lo Bianco è stato riconosciuto come un sodalizio mafioso da una sentenza, ancora non definitiva, emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro. Del pari scontata, nella ricostruzione del Tribunale è la commissione da parte di Pa.Fr.An., L.B. G., Mo.Sa., M.N. del tentativo di estorsione commesso in data (OMISSIS) in danno dell’imprenditore C.A., per il quale il Ma. ed il Pa. erano stati tratti in arresto. E tuttavia di fronte alla prova che il Pa. ed il Ma. abbiano prima preteso e poi ottenuto assistenza economica dal M., dal Mo. e dal L.B., il Tribunale contraddittoriamente ha ritenuto che tale prestazione non abbia trovato il suo fondamento nell’esistenza di un rapporto associativo, bensì nella responsabilità di questi ultimi a titolo di concorso nella stessa estorsione per la quale i due giovani erano stati arrestati. Il P.M. ricorrente si duole che il Tribunale abbia tratto elementi per escludere l’affectio societatis da una conversazione intercettata (il 28 marzo 2009) di Pa.Ra., padre di Fr.An., nella quale costui esprime la convinzione dell’estraneità del figlio a qualunque rapporto di affiliazione criminale, senza tener nel debito conto una intercettazione del figlio (15 marzo 2008) nel quale costui riferiva esplicitamente di sè stesso come di "un diavolo nel gruppo". Il Tribunale non avrebbe spiegato per quale motivo l’opinione di un congiunto dell’indagato sulla sua appartenenza o meno ad un determinato sodalizio criminale dovrebbe prevalere su quanto riferito dallo stesso indagato. Il Tribunale inoltre avrebbe fatto una lettura illogica di specifici elementi indiziari, reputando irrilevante la spendita del nome di L.B.C. per la consumazione dell’estorsione ai danni di C.A. ed effettuando una interpretazione sbagliata della conversazione intercorsa l’11 luglio 2008 fra Pa.Ra. e L.B.P. e di altre conversazioni intercettate. Ulteriori contraddittorietà della motivazione emergerebbero nell’analisi del ruolo di m.

a., avendo il Tribunale ignorato gli esiti di specifiche intercettazioni (relative a rapporti fra Ma.Do. e m.a.) dalle quali emerge che costui, nonostante il suo stato di detenzione, proseguiva nel suo ruolo di riferimento dell’agire degli altri consociati. Anche la ricostruzione della vicenda relativa al dentista Fa.Er. sarebbe frutto di una errata lettura della conversazione intercettata il 18/2/2010 nell’autovettura dei fratelli Ga.. Il P.M. ricorrente, inoltre si duole che il provvedimento del Tribunale sarebbe caratterizzato da una grave omissione nella lettura degli elementi di prova circa l’utilizzo del metodo mafioso per l’assoggettamento di alcune imprese operanti nel settore della pubblicità e degli appalti di pubblici servizi. In definitiva il P.M. rileva tre gravi contraddizioni nel percorso logico del provvedimento impugnato.

In primo luogo il Tribunale esclude che il gruppo capeggiato da M.N., di cui individua come componenti Pa.Fr.

A., Mo.Sa., L.B.G. sia riconducibile a L.B.C.. Al fine di giustificare tale conclusione il Collegio, nonostante il rapporto di affinità fra il L.B. ed il M. (che ne è genero) attribuisce decisività ad una serie di conversazioni dalle quali si evince il desiderio del M. di rendersi autonomo dal suocero, omettendo di confrontare tale conclusione con il fatto che il gruppo spendeva il nome del capo per commettere estorsioni. In secondo luogo il Tribunale descrive il rapporto fra gli indagati in termini di "aggregazione per commettere episodicamente reati" accompagnata dalla idea di "costituire un gruppo che potesse sostituire l’egemonia della cosca Lo Bianco", senza rendersi conto della apoditticità di tale conclusione.

In terzo luogo il Tribunale non ha tenuto conto alcuno del materiale probatorio, riportato nel paragrafo 3.1 della ordinanza cautelare, dimostrante come gli indagati fossero coinvolti nella gestione di imprese che avevano realizzato un pesante condizionamento dell’economia vibonese attraverso metodologie mafiose.

Di conseguenza il P.M. chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.
Motivi della decisione

1) Il ricorso del Pubblico Ministero è incentrato sulla omessa rilevazione della ritenuta sussistenza degli elementi che consentano di configurare la esistenza del sodalizio criminale diretto da L. B.C., nei confronti di tutti gli indagati.

Dalla impostazione generale della ordinanza impugnata, con riferimento ai singoli episodi esaminati, pur evidenziandosi il notevole spessore criminale degli indagati, il Tribunale esprime incertezza sulla circostanza che le rispettive condotte delittuose fossero originate dall’appartenenza alla cosca dei Lo Bianco e che fossero espressione della forza intimidatoria di tale gruppo e non, invece, di autonome iniziative degli indagati, come desumibile dalla natura strettamente personale delle intimidazioni, evidenziando anche il dissidio latente fra L.B.C. e l’"antico sodale" m.a., escludendo che le attività dei sottogruppi fossero riconducibili alla cosca madre, rilevando come la dissociazione del m.a. fosse comprovata dalle stesse dichiarazioni del L.B. che lo qualifica, nelle intercettazioni, con disprezzo "(OMISSIS)".

Il Tribunale riteneva inverosimile la prospettiva che m.

a. abbia potuto programmare l’operatività criminale di un nuovo gruppo all’interno della cosca Lo Bianco, rilevando come il gruppo di fedeli al m.a. si sia liberamente aggregato al di fuori del contesto associativo del L.B., come desunto dalla circostanza che intorno al m. si siano aggregati soggetti che erano portatori di interessi economici, sin dall’origine, antagonisti ai L.B., escludendo la sussistenza di un’unica organizzazione criminale, facente capo al L.B., in cui possano ritenersi inseriti gli attuali indagati.

Nel caso di specie il Tribunale, pur evidenziando "una realtà di elevato spessore criminale" non ritiene sussistenti gravi indizi idonei a poter configurare "come dato processuale certo la costituzione di un nuovo organismo criminale di stampo mafioso facente capo a m.a. e contrapposto a quello dei L. B." anche, evidentemente, con riferimento alle condotte poste in essere da m.v., quale intestatario fittizio della Publiservice Sud, mancando elementi certi da cui desumere che l’attività economica di tale società fosse condizionata dalla capacità di intimidazione derivante dall’appartenenza degli indagati al sodalizio criminale "Lo Bianco", la cui partecipazione degli indagati è stata esclusa, e non, piuttosto, da quella derivante dallo spessore criminale proprio di ciascun socio.

In particolare, il Tribunale ritiene che appare una "superfetazione" la tesi di fondo dell’ordinanza del G.I.P. che l’egemonia dei Lo Bianco non consentisse spazi di autonomia criminale ad altri gruppi che, ove esistenti, dovevano essere considerato una sorta di propaggine con conseguente imputazione della loro attività alla cosca madre, evidenziando, in senso contrario, dai primi mesi dell’anno 2007, in costanza della detenzione di L.B.C., la comparsa sul territorio di soggetti criminali che agivano al di fuori del contesto associativo egemone dei Lo Bianco. Il Tribunale del riesame evidenzia come dall’attività di intercettazione e dal compendio indiziario non si traggono elementi certi da cui poter desumere la natura associativa dei rapporti tra L.B.C. e gli indagati idonei a dimostrare che il boss, fin dall’epoca in cui era detenuto in carcere per associazione mafiosa, avesse promosso e gestito, anche per conto di fiduciari, l’organizzazione di stampo mafioso di cui al capo d’imputazione del presente giudizio.

Il G.I.P., inoltre, esclude la partecipazione del M. e di L. B.C. nel concorso nell’estorsione ai danni di C. A. a cui era stato richiesto denaro a titolo di assistenza alimentare legale agli associati detenuti. Il PM ricorrente ritiene che le modalità di svolgimento dell’attività imprenditoriale della Pubbliservice Sud ne evidenzino la natura mafiosa, potendo l’associazione criminale essere riconosciuta anche qualora ponga in essere condotte di acquisizione del controllo di attività economiche ovvero il perseguimento di profitti non illeciti ma, comunque, ingiusti.

Rilevava, inoltre, come la Publiservice Sud fosse una propanazione operativa dell’associazione mafiosa di cui fanno parte gli indagati utilizzata al fine di inserirsi e condizionare attivamente un preciso settore economico, procurandosi ingiusti guadagni derivanti dalla fornitura di servizi pubblicitari non corrispondenti a uno standard qualitativo adeguato, ritenendo che la crescita economica di tale società non fosse una conseguenza della capacità operativa sul mercato ma fosse stata originata dalla capacità di intimidazione derivante dall’appartenenza degli indagati al sodalizio criminale "Lo Bianco". 1) Va premesso che la modifica normativa dell’art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, la cui mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. E’ perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorchè si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia.

Attraverso l’indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.

Ciò peraltro vale nell’ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell’ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui il giudice d’appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.

Quando il giudice del riesame ritenga di modificare la decisione del primo giudice può evitare di analizzare le ragioni poste a fondamento dell’originaria pronuncia e specificare quelle che inducono invece ad un diverso giudizio, a condizione che la decisione di riforma sia sorretta da un’adeguata, completa e convincente motivazione, dando di per sè ragione, con caratteri di assoluta decisività, della diversa scelta operata e della prevalenza attribuita ad elementi prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, Sentenza n. 9478 del 10/11/2009 Cc. (dep. 10/03/2010) Rv. 246401).

Il giudice d’appello può, pertanto, pervenire ad una ricostruzione del fatto difforme da quella effettuata dal giudice di primo grado, ma in tal caso, per non incorrere nel vizio di motivazione, ha l’onere di tenere conto delle valutazioni in proposito svolte da quest’ultimo e di indicare le ragioni per le quali intende discostarsene (Sez. 4, Sentenza n. 37094 del 07/07/2008 Ud. (dep. 30/09/2008) Rv. 241024).

Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi fondato il ricorso del P.M. nonostante la tecnica espositiva "affastellante" del ricorso.

Il PM ricorrente ritiene che le modalità di svolgimento dell’attività imprenditoriale della Pubbliservice Sud ne evidenzino la natura mafiosa, potendo l’associazione criminale essere riconosciuta anche qualora ponga in essere condotte di acquisizione del controllo di attività economiche ovvero il perseguimento di profitti non illeciti ma, comunque, ingiusti. Rilevava, inoltre, come la Publiservice Sud fosse una propagazione operativa dell’associazione mafiosa di cui fanno parte gli indagati per inserirsi e condizionare attivamente un preciso settore economico procurandosi ingiusti guadagni derivanti dalla fornitura di servizi pubblicitari non corrispondenti a uno standard qualitativo adeguato, ritenendo che la crescita economica di tale società non fosse una conseguenza della capacità operativa sul mercato, ma fosse stata originata dalla capacità di intimidazione derivante dall’appartenenza degli indagati al sodalizio criminale "Lo Bianco".

Il Tribunale, pur evidenziando "una realtà di elevato spessore criminale" non ritiene sussistenti gravi indizi idonei a poter configurare "come dato processuale certo la costituzione di un nuovo organismo criminale di stampo mafioso facente capo a m.

a. e contrapposto a quello dei Lo Bianco" anche, evidentemente, con riferimento alle condotte poste in essere da m.v., quale intestatario fittizio della Publiservice Sud, mancando elementi certi da cui desumere che l’attività economica di tale società fosse condizionata dalla capacità di intimidazione derivante dall’appartenenza degli indagati al sodalizio criminale "Lo Bianco", la cui partecipazione è stata esclusa, e non, piuttosto, da quella derivante dallo spessore criminale proprio di ciascun socio.

Il provvedimento impugnato è viziato da motivazione contraddittoria, illogica, ed apparente. Secondo l’insegnamento di questa Corte:

"l’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell’accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati – anche nell’ambito di un medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 42635 del 04/10/2004 Ud. (dep. 03/11/2004) Rv. 229906). Nel caso di specie, il Tribunale per il riesame ha fondato le sue conclusioni, che riconoscono il concorso meramente occasionale ed accidentale dei soggetti indagati nella commissione di specifici reati al posto della sussistenza del vincolo associativo e di un più vasto programma criminoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti, su un percorso argomentativo contraddicono e palesemente illogico. Il Tribunale, infatti, ha riconosciuto che gli elementi indiziali in atti dimostravano che, negli anni 2007/2008, dopo l’arresto del boss e dei sodali della cosca Lo Bianco, un gruppo di criminali ( M. N., L.B.G., m.v., Mo.

S., Pa.Fr.An., Ma.Do. ed il fratello Fr.) scorazzava in libertà per il territorio vibonese, ponendo in essere, singolarmente ed in concorso, condotte illecite. Ha quindi precisato che in tale periodo di anarchia criminale si collocavano la vicenda estorsiva (ai danni dell’imprenditore C.A.), il pestaggio degli operai, le estorsioni che il Pa. poneva in essere con il Mo., le imprecisate assunzioni imposte ai titolari del Supermercato Eurospin, nonchè la costituzione di società fittiziamente intestate a terzi, aggiungendo che non sussistono dubbi che le attività economiche realizzate attraverso l’interposizione fittizia fossero illecite. Ha quindi ulteriormente riconosciuto che, dopo la sua scarcerazione dagli arresti domiciliari (giugno 2009) m.a. aveva avuto continue frequentazioni con Pa.Fr.An., M. S., m.v., i quali si erano attivati per fornirgli copertura sintomatica di attività sommerse, come l’acquisto di schede telefoniche intestate a terzi e la bonifica della vettura ed ha preso atto che nello stesso periodo si verificavano alcuni atti intimidatori nei confronti di Pu.

N. e del dentista Fa.Er. riferibili ai fratelli Ma.Do. e Fr., soggetti da mettere in relazione con m.a..

Tanto premesso, il Tribunale conclude il suo percorso argomentativo con un postulato contraddicono rispetto alla premesse, assumendo che i fatti descritti lasciano intendere intensi rapporti criminosi fra il m.a. ed il gruppo di criminali che scorazzavano nel Vibonese che preludono ad una organizzazione criminale in itinere, non ancora costituita. Tale conclusione appare palesemente illogica in quanto contrasta con gli elementi di cui il Collegio ha preso conoscenza che testimoniano una intensa attività criminale che, proprio in quanto tale, non si adatta alla tesi del concorso episodico ed occasionale in specifici reati.

La forma libera che caratterizza il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, e dunque la mancanza di tipizzazione della relativa condotta, consentono al giudice di merito di cogliere, nel processo di metamorfosi della mafia nel tessuto sociale ed economico, i contenuti dell’appartenenza anche in nuove e più evolute forme comportamentali di adattamento o di mimetizzazione, rispetto alla classica iconografia del mafioso (cfr Sez. 5, Sentenza n. 17380 del 18/01/2005 Ud. (dep. 06/05/2005) Rv. 231781) Le conclusioni assunte dal Tribunale per il riesame, peraltro, sono viziate da motivazione apparente con riferimento agli elementi probatori che emergono dall’O.C.C. in quanto il Collegio non ha tenuto conto alcuno di tale materiale probatorio, nulla osservando rispetto a quelle intercettazioni che dimostrano -in ipotesi – un modus operandi degli indagati coinvolti nella gestione delle imprese volto a realizzare un condizionamento dell’economia vibonese attraverso metodologie mafiose.

Nel caso di specie, infatti, il Tribunale si è limitato a proporre un’interpretazione semplificante dell’intimidazione subita da ma.do., titolare della PUBLIEMME, senza trarne le logiche conseguenze circa le modalità operative degli indagati nella gestione della ditta Publiservice Sud e senza prendere minimamente in considerazione gli esiti delle altre intercettazioni relative alle modalità intimidatorie nel procacciamento e nel rapporto con i clienti.

In questo contesto il giudizio sull’episodicità od occasionalità dei reati commessi in concorso da alcuni degli indagati risulta viziato anche dalla pretermissione dell’esame degli elementi scaturenti dalla condotta nella gestione delle imprese, in quanto l’eventuale utilizzo di modalità mafiose nella gestione delle attività economiche fittiziamente intestate a dei prestanome, rimanda all’esistenza di un programma futuro ed indifferenziato, teso alla commissione di reati, incompatibile con la tesi del concorso di persone in specifici reati.

Di conseguenza il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-05-2011, n. 11993 accertamento Efficacia della legge nel tempo e nello spazio Questioni di legittimità costituzionale Termini processuali rimessione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 125/17/05, depositata il 10.6.05, la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da C.D. avverso la decisione dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti della cartella esattoriale, emessa – a seguito di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis – a titolo di maggiore imposta, interessi e sanzioni in materia di IRPEF ed IVA, per l’anno di imposta 1997. 2. il giudice di appello riteneva, invero, che l’amministrazione finanziaria fosse decaduta dal potere di riscossione, essendo stato il ruolo, reso esecutivo in data 30.12.00, consegnato al concessionario solo il 10.12.01, in violazione della L. n. 448 del 1998, art. 9, nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, a norma del quale il ruolo deve essere reso esecutivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (nel caso concreto il 1998).

3. Per la cassazione della sentenza n. 125/17/05, ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, articolando un solo motivo. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 17, come modificati dal D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 4 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 1.1. La CTR avrebbe, invero, erroneamente individuato, quale discrimine al fine dell’accertamento della tempestività della procedura di riscossione da parte dell’Ufficio – in ordine alla quale il ruolo deve essere reso esecutivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17) – la data di consegna del ruolo al concessionario; consegna, nella specie, avvenuta il 10.12.01. Senonchè, ad avviso dell’amministrazione ricorrente, per effetto delle modifiche apportate al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 17, la consegna del ruolo al concessionario della riscossione è stata espunta da tali previsioni, essendo sufficiente, a determinare l’esecutività dell’atto, la sua sottoscrizione da parte del titolare dell’Ufficio impositore. Sicchè, essendo stato – nella specie – il ruolo reso esecutivo entro il 31.12.00 (la dichiarazione era stata presentata nel 1998), la procedura di riscossione avrebbe dovuto essere considerata tempestiva dal giudice di appello.

2. Premesso quanto precede, osserva, tuttavia, la Corte che pregiudiziale all’esame del suesposto motivo di gravame, si palesa il riscontro dell’inammissibilità del ricorso, per invalidità della notifica di tale atto, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., attesa la mancata allegazione, da parte dell’amministrazione ricorrente, dell’avviso di ricevimento della raccomandata, con la quale si dava comunicazione al destinatario – secondo le previsioni della suindicata disposizione – dell’eseguita notifica del ricorso per cassazione.

2.1. Va osservato, infatti, che la menzionata disposizione di cui all’art. 140 c.p.c. è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da C. Cost. n. 3/2010, nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, e previo deposito del plico presso l’ufficio postale (cd. compiuta giacenza).

La norma in esame, invero, – come interpretata dal diritto vivente – facendo decorrere i termini per la difesa in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato, ad avviso della Corte, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.. E ciò per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, sul quale non gravano ormai più – per effetto del nuovo indirizzo interpretativo seguito alla pronuncia della C. Cost. n. 477/02 – i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario in una materia in cui, per contro, le esigenze di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa sono particolarmente pregnanti, e devono ispirarsi a canoni di effettività e di parità. In secondo luogo, per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa, previo deposito del relativo piego presso l’ufficio postale, ovvero dalla data di ritiro del piego medesimo, ove anteriormente effettuato.

2.2. Ciò posto, è indubitabile che siffatta pronuncia della C. Cost. n. 3/10 debba trovare immediata applicazione ai giudizi in corso (cfr., in tal senso, Cass. 7809/10), non diversamente da tutte le altre decisioni con le quali la Consulta dichiari l’illegittimità costituzionale di una norma processuale.

Ed invero, tali decisioni – attesa l’inoperatività della norma processuale dichiarata incostituzionale, con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 136 Cost.

– spiegano i loro effetti sia con riferimento agli atti successivi alla pronuncia, sia con riferimento agli atti processuali compiuti in precedenza, ma la cui validità ed efficacia sia ancora oggetto di sindacato dopo la suddetta sentenza. Il solo limite che tali pronunce dichiarative dell’illegittimità costituzionale di una norma processuale incontrano, è – per vero – determinato dall’avvenuta formazione del giudicato, o dalla venuta in essere di qualsiasi altro evento al quale l’ordinamento ricolleghi il consolidamento del rapporto controverso (cfr., per tutte, Cass. 5039/01, 5853/06, 9329/10).

2.3. Da tali premesse di principio discende, pertanto, che, ai fini della validità della notifica di un atto processuale, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., è necessario che il notificante comprovi l’avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata confermativa dell’effettivo compimento di tutte le formalità previste dalla norma (o il perfezionamento della cd. compiuta giacenza) (v., in tal senso, Cass. 7809/10, 4748/11). Non è, infatti, più sufficiente a tal fine – come pure aveva ritenuto un consolidato indirizzo di questa Corte, che va, pertanto, rivisitato alla luce della predetta pronuncia di incostituzionalità – la mera spedizione di detta raccomandata al destinatario, non accompagnata dal deposito della cd. ricevuta di ritorno (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. 458/05, Cass. 1180/06, 4310/07).

E neppure – a seguito della pronuncia della C. Cost. n. 3/10 – potrebbe più ritenersi che la ricevuta di ricevimento della raccomandata, che suggella il compimento di tutte le formalità previste dall’art. 140 c.p.c., costituisca un atto attinente esclusivamente alla prova dell’avvenuta, rituale, instaurazione del contraddittorio tra le parti (cfr., in tal senso, Cass. S.U. n. 627/08). Ed invero, la documentazione della consegna della raccomandata (o del compimento della cd. compiuta giacenza), ovverosia il cd. avviso di ricevimento, deve ormai considerarsi – in forza della suddetta pronuncia di incostituzionalità dell’art. 140 c.p.c. – come costituente un momento strutturale del processo notificatorio. L’avviso di ricevimento costituisce, infatti, ai sensi dell’art. 149 c.p.c. e delle disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982, il solo documento idoneo a dimostrare, sia l’intervenuta consegna della raccomandata al destinatario e la data di essa, che l’identità della persona a mani della quale è eseguita, o ancora il compimento di tutte le formalità necessarie al perfezionamento della cd. compiuta giacenza (deposito del piego presso l’ufficio postale, avviso al destinatario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della missiva, senza che il destinatario provveda al ritiro della stessa).

Sicchè è evidente – come questa Corte aveva più volte affermato anche prima della pronuncia di incostituzionalità suindicata – che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata di cui all’art. 140 c.p.c. comporta, proprio perchè costituente un momento strutturale del procedimento notificatorio, non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione, della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.. Con l’ulteriore conseguenza che – anche nel processo tributario – il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio si traduce nell’inammissibilità del ricorso, anche se risulta provata la tempestività dell’impugnazione per il ricorrente, al quale – in forza della pronuncia di cui alla C. Cost. n. 477/02 – è sufficiente la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (v., per tutte, Cass. 2722/05, 10506/06, 24877/06).

2.4. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate non ha in alcun modo dimostrato, producendo il relativo avviso di ricevimento, l’avvenuta ricezione della raccomandata di cui all’art. 140 c.p.c. da parte di C.D.. Del pari difetta, poi, del tutto la prova – desumibile dal medesimo documento – del compimento, da parte dell’Ufficio, di tutte le formalità necessarie al perfezionamento della cd. compiuta giacenza.

3. E neppure l’amministrazione ricorrente ha provveduto a richiedere la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c. (applicabile alla fattispecie ratione temporis), per il deposito dell’avviso di ricevimento in questione. Va osservato, invero, che l’istituto della rimessione in termini – disciplinato dall’art. 184 bis c.p.c. e, dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, dall’art. 153 c.p.c. – è applicabile, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, anche alle situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività necessarie alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass. 14627/10, 98/11).

Ne discende che il difensore del ricorrente, presente in udienza (o all’adunanza in camera di consiglio, ex art. 380 bis c.p.c), può domandare di essere rimesso in termini – ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., ed ora dell’art. 153 c.p.c. – per il deposito dell’avviso che asserisca di non avere ricevuto, sempre che offra la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (Cass. S.U. 627/08).

4. Nel caso di specie, peraltro, l’Agenzia delle Entrate non ha affatto formalizzato detta istanza di rimessione in termini, tanto meno ha dimostrato – e neppure allegato di essersi tempestivamente attivata per ottenere dall’amministrazione postale un duplicato dell’avviso di ricevimento dell’atto introduttivo del presente giudizio. Per cui, il proposto ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.

5. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.