Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-05-2011) 08-06-2011, n. 22856

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hiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, senza rinvio.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 5.10.2010, il Tribunale di Fermo in sede di opposizione ex art. 667 c.p.p., respingeva l’istanza formulata da M.G., diretta ad ottenere la declaratoria di estinzione della pena pecuniaria di Euro 56.293,80, infettagli dal pretore di Fermo, con sentenza 15.2.1999, divenuta definitiva il 1.10.1999.

Veniva sottolineato che benchè non fosse certa la intervenuta notificazione ad opera di Equitalia della cartella esattoriale spedita per il pagamento della somma, era incontrovertibile l’intervenuta notificazione, in data 19.1.2007, della intimazione a pagare la cartella esattoriale, con effetti interruttivi del termine di prescrizione maturata.

2. Avverso detta pronuncia interponeva ricorso per cassazione la difesa del ricorrente per dedurre:

2.1 violazione art. 172 cod. pen. e art. 140 cod. proc. civ. e art. 139 c.p.p., comma 1. Secondo la difesa la pena è prescritta, essendo decorsi più di dieci anni dalla data di definitività della sentenza di condanna, senza che abbia avuto inizio l’esecuzione. E’ stato opposto che ai fini dell’interruzione della prescrizione, è valida la notifica della cartella esattoriale a norma dell’art. 140 cod. proc. civ., che al M. non fu mai notificata. La notifica asseritamente eseguita il 13.7.2002 mancava della attestazione di ricezione; l’unico documento prodotto da Equitalia è stato l’ingiunzione di pagamento relativo alla cartella esattoriale, che non prova la notifica della cartella esattoriale. Nel caso di specie se l’agente della riscossione intendeva difendere il proprio operato avrebbe dovuto dimostrare di aver eseguito la notifica della cartella seguendo le disposizioni dettate dalla legge. Nella relazione di notifica doveva darsi atto del compimento delle tre formalità prescritte ex art. 140 c.p.c.: deposito in casa comunale, affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione, comunicazione della notizia del deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la nullità può conseguire anche dal fatto che nella relazione risulti il deposito presso la casa comunale, ma non l’affissione dell’avviso o l’invio della raccomandata. Viene richiamato l’arresto delle Sezioni Unite (n. 16412 del 3.7.2007), con cui è stato statuito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata, secondo una progressione di determinati atti con le loro notificazioni e che l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato.

2.2 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, laddove è stato ritenuto che la notificazione dell’intimazione di pagamento sia idonea ad interrompere la prescrizione, trattandosi per contro di atto nullo, in quanto nullo è l’atto da cui discende e cioè la notifica della cartella esattoriale effettuata ad Equitalia ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ..

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata senza rinvio, poichè l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Nell’ordinanza impugnata si è dato atto che "non era possibile acquisire e verificare la regolarità della relata della notifica al condannato della cartella esattoriale spedita per il pagamento dell’articolo del campione penale acceso per l’incasso della pena pecuniaria in questione". E’ stato autorevolmente osservato che la mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell’avviso di mora e che consente al contribuente di impugnare quest’ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti (Sez. Un. 25.7.2007, n. 16412). E’ stato aggiunto che la cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell’interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro il termine stabilito a pena di decadenza della pretesa ed ha un contenuto più ampio dell’avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente – reso edotto della imposta dovuta – non ne abbia eseguito nei termini il pagamento. E’ quindi immediato osservare che nel caso di specie, mancava la prova dell’intervenuta notificazione della cartella, quindi era mancante il passaggio chiave per ritenere completa la sequenza procedimentale prescritta dalla legge, con la conseguenza che non poteva essere riconosciuta – come fu – l’avvenuta interruzione del corso della prescrizione del diritto vantato dall’Erario all’esazione della somma a titolo di pena pecuniaria. L’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-11-2011, n. 23060 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte rilevato:

che F.R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Napoli depositato in data 6.11.08 con cui veniva rigettata la domanda di equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001 per l’eccessiva durata di un procedimento innanzi alla Tar Campania;

che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha presentato atto di costituzione;

che la Corte in camera di consiglio ha optato per la motivazione semplificata.

OSSERVA:

Il decreto impugnato ha rigettato la domanda di equo indennizzo sulla considerazione che il giudizio presupposto, tenuto conto anche della inerzia processuale del ricorrente, era stato proposto nella consapevolezza della infondatezza dell’azione stante l’univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale contrario alla tesi del ricorrente.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce che la Corte d’appello non avrebbe potuto rilevare il proprio mancato interesse alla prosecuzione del giudizio in assenza di specifica eccezione della controparte e che comunque la consapevolezza della infondatezza dell’azione va rilevata solo del caso di temerarietà dell’azione.

Con il secondo motivo deduce che non poteva ritenersi al propria quiescenza in assenza di prova che la segreteria del tar aveva comunicato l’avviso di perenzione del processo ultradecennale.

Con il terzo motivo contesta che la consapevolezza della infondatezza dell’azione potesse desumersi dall’inerzia nella presentazione dell’istanza di prosecuzione L. n. 205 del 2007, ex art. 9.

Con il quarto motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della complessità della causa ed al comportamento dell’autorità giudiziaria che ha sollevato motu proprio una eccezione non dedotta dall’Amministrazione.

Il primo motivo si rivela fondato in relazione alla adombrata censura relativa alla ritenuta consapevolezza della infondatezza della azione in ragione dei contrari precedenti giurisprudenziali.

Questa Corte ha ripetutamente ritenuto che le situazioni concrete in cui le conseguenze pregiudizievoli, sotto il profilo della sofferenza psicologica della pendenza del processo, vanno escluse, sono quelle in cui il protrarsi del giudizio risponde ad un interesse della parte o questo è comunque destinato a produrre conseguenze che la parte percepisce a sè favorevoli (Cass. 1338/04) mentre, più in generale, può dirsi che la piena consapevolezza nella parte processuale civile della infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità rende inesistente il danno non patrimoniale, perche1 tale consapevolezza fa venire meno l’ansia ed il malessere correlati all’incertezza della lite, essendo con gli stessi incompatibile (v., in tal senso, Cass. 2385/11; Cass. 25595/08; Cass. 11 dicembre 2002 n. 17650; Cass. 18 settembre 2003 n. 13741).

La consapevolezza della infondatezza della propria domanda deve peraltro essere desunta sulla base di elementi indiziari precisi e concordanti (Cass. 25519/10).

La Corte d’appello non si è attenuta a siffatti criteri.

Nel caso di specie la motivazione del decreto è basata sul fatto che il ricorrente avesse consapevolezza della infondatezza dell’azione stante la univoca e costante giurisprudenza contraria alla sua tesi processuale.

La Corte d’appello peraltro ha omesso del tutto sia di specificare quale fosse l’esatto l’oggetto della controversia e sia di dare indicazioni circa la giurisprudenza ritenuta assolutamente maggioritaria ditalchè la motivazione è del tutto apparente ed apodittica.

La Corte d’appello avrebbe infatti dovuto rendere conto di quali fossero le questioni oggetto della controversia nel giudizio presupposto e valutare in relazione ad esse i precedenti giurisprudenziali dandone conto nella motivazione.

Il primo motivo va pertanto accolto per quanto di ragione restando assorbiti le altre censure in esso contenute relative alla necessità della eccezione da parte dell’Amministrazione.

Il secondo ed il terzo motivo sono anch’essi fondati per quanto di ragione in ordine alla deduzione che erroneamente la Corte d’appello ha desunto dal comportamento processuale inerte e dalla mancanza di istanze sollecitatorie la sussistenza della consapevolezza della infondatezza dell’azione.

L’inerzia è, infatti, di per sè un comportamento del tutto neutro dal quale non è desumibile alcuna consapevolezza circa l’infondatezza dell’azione nè alcuna mancanza di interesse alla causa potendo semmai tale comportamento essere indizio di una minore sofferenza psicologica in ragione della mancanza di una urgenza alla decisione della causa.

Resta assorbito il quarto motivo del ricorso e le altre censure non oggetto di esame da parte della presente decisione.

Il decreto impugnato va di conseguenza cassato con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione che si atterrà nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-05-2011) 08-07-2011, n. 26835 Istituti di prevenzione e di pena

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Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, decidendo sulla richiesta di effettuare colloquio con il figlio, avanzata da V.V., detenuto sia in espiazione pena sia in forza di misura cautelare, così provvedeva: "5^ non si autorizza". 2. Ricorre V.V. personalmente e chiede l’annullamento del provvedimento denunziando: che il provvedimento, pur incidendo sulla privazione di libertà ed avendo perciò natura giurisdizionale, era del tutto immotivato; che non v’era in realtà alcun motivo che giustificasse il diniego di un colloquio visivo con il figlio, che il ricorrente non vedeva da anni.

Motivi della decisione

1. Il Procuratore generale sostiene l’inammissibilità del ricorso sul rilievo che il provvedimento del Giudice della cognizione in materia di colloqui del detenuto in custodia cautelare non è impugnabile e non costituendo provvedimento sulla libertà neppure può ritenersi ricorribile ai sensi dell’art. 111 Cost., u.c., Cost. e art. 568 c.p.p., comma 2.

Richiama a conforto sez. 1, n. 24107 del 26/05/2009, Aguì, e conformi n. 2222 del 7.4.2000, Bresciani e n. 1651 del 21.4.1993, Cammelli: tutte motivate sul presupposto, altresì, che il provvedimento che nega il colloquio "non ha natura giurisdizionale ma amministrativa poichè non incide sulla libertà personale ma attiene alle modalità esecutive della custodia e al trattamento del detenuto". Sempre in materia di permessi di colloquio ai detenuti in custodia cautelare si esprimeva nello stesso senso, tra molte non massimale, anche Sez. 6, n. 1820 del 26/04/1994, Masia.

2. In realtà, però, di codeste sentenze l’ultima (Sez. 1, Aguì) riguardava un’ipotesi affatto particolare, di provvedimento del Pubblico ministero, ritenuto perciò di per sè non impugnabile.

Mentre le altre pronunzie richiamate sono precedenti a Sez. U, sent. n. 25079 del 26/02/2003, Gianni, che, adeguandosi alle pronunzie della Corte costituzionale, riconosce, seppure occupandosi dei detenuti e internati in espiazione pena, che i provvedimenti in materia di colloqui visivi e telefonici incidono su diritti soggettivi e sono oggetto di tutela giurisdizionale (nello stesso senso già Sez. 1, sent. n. 22573 del 15/05/2002, Valenti, e ivi citate).

3. Occorre dunque discostarsi dall’orientamento evocato dal Procuratore generale, perchè esso non considera che i principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale e dalle Sezioni unite in materia di colloqui visivi e telefonici dei detenuti e internati hanno sostanza che non può non essere riferita, con gli ovvi necessari adattamenti, anche all’ipotesi in cui la detenzione trae titolo non da una condanna definitiva ma da una misura cautelare, e a maggior ragione quando – come nel caso in esame – la restrizione in carcere dipende sia da una titolo definitivo sia da un titolo cautelare.

4. Il nocciolo dei principi affermati dalla Corte costituzionale in tema di provvedimenti che si rivolgono ai detenuti, sta nella differenza tracciata tra provvedimenti giurisdizionali e provvedimenti amministrativi a seconda che essi cadano, o meno, su diritti (si vedano in particolare le sentenze n. 216 e 351 del 1996, n. 212 del 1997).

In alcune ipotesi le determinazioni che il magistrato è chiamato ad adottare non fuoriescono verosimilmente dall’ambito amministrativo;

altre volte esse coinvolgono invece la concreta tutela di un diritto, civile o di libertà, della persona ristretta, che solo in quella sede può essere fatto valere: in questa seconda ipotesi al relativo procedimento può e deve riconoscersi natura di "giudizio", e alla decisione carattere giurisdizionale.

Se dunque il provvedimento che risponde ad una richiesta o a un reclamo del detenuto, rivolti all’organo giudiziario specificamente preposto a regolare l’esercizio di diritti riconosciuti anche in ambito penitenziario, assume veste e carattere giurisdizionale per effetto dell’oggetto del reclamo e del contenuto della domanda, non v’è ragione alcuna per negare tale carattere giurisdizionale ai provvedimenti, cadenti sui medesimi oggetti e contenuti, presi dai giudici della cognizione anzichè dalla magistratura di sorveglianza.

5. Ora, come rileva S.U., Gianni, "nella specifica materia dei colloqui ci si trova in presenza sicuramente di diritti soggettivi, parte integrante del trattamento"; e "alla conclusione di un’indiscriminata protezione nella materia dei colloqui è agevole pervenire anche considerando che l’immanente collegamento con l’esecuzione penale e con il regime della pericolosità intramuraria, intesa anche quale limite alla fruizione di strumenti di trattamento, lasciano difficilmente intravedere l’esistenza di un paradigma di provvedimento che sia espressione di discrezionalità amministrativa".

D’altro canto è principio di civiltà che a colui che subisce una restrizione carceraria – preventiva o definitiva – sia comunque riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e sia garantita quella parte di diritti della personalità che neppure la pena detentiva può intaccare. Tra questi è certamente annoverabile il diritto al mantenimento di relazioni familiari e sociali, tanto più preziose in quanto costituiscono l’unico ambito nel quale possono trovare riconoscimento istanze fondamentali quali quelle alla, e della, famiglia: comprimibili solo ove ricorrano specifiche e motivate esigenze di sicurezza pubblica o intramuraria o, per i detenuti in attesa di giudizio, d’ordine processuale.

L’adozione di generalizzate restrizioni in tale ambito, comporta in ogni caso un ulteriore affievolimento nel grado di privazione della libertà personale che richiede il rispetto delle garanzie espressamente previste dall’art. 13 Cost., comma 2, (riserva di legge e riserva di giurisdizione).

6. Un rispetto non meramente formale di dette garanzie richiede quindi che sia riconosciuta la giustiziabilità, quantomeno ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, di quei provvedimenti che, non esprimendosi mediante "atto motivato" e non essendo in altro modo censurabili, hanno rispetto ad esse portata sostanzialmente elusiva.

In analogia a quanto osservato da Sez. U, sent. n. 24 del 03/12/1996, Lombardi, anche con riguardo ai provvedimenti del giudice della cognizione che inibiscono al detenuto di tenere colloqui e che, in quanto non strettamente delimitati nel tempo nè direttamente finalizzati ad una contingente attività da compiere, possono risolversi in un generalizzato inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, deve dunque trovare applicazione il principio che provvedimenti di tal fatta vanno ricompresi nella categoria di quelli sulla libertà personale, avverso cui è sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge.

7. Tanto posto, il diniego impugnato (in tutto: "5^ non si autorizza") è del tutto mancante di motivazione. Nè le ragioni del diniego possono desumersi, per relationem, dall’interlocuzione del Pubblico ministero, che dice soltanto: ""con parere negativo".

Il difetto costituisce, per la sua radicalità, violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3, oltre che – per quanto detto – dell’art. 13 Cost., comma 2, e comporta l’annullamento del provvedimento, con rinvio, per nuovo esame, al giudice del merito.

P.Q.M.

Sciogliendo la riserva espressa ai sensi dell’art. 615 c.p.p. il 15 aprile 2011, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-05-2011) 22-07-2011, n. 29442

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Lecce, in data 14 dicembre 2010, parzialmente accogliendo la richiesta di riesame di ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di C. P., annullava l’ordinanza stessa con riferimento al delitto di estorsione tentata ravvisato dal G.I.P., originariamente contestato come truffa aggravata, e qualificato dal Tribunale come tentata truffa semplice, reato in relazione al quale non è applicabile una misura cautelare coercitiva; confermava, invece, l’ordinanza impugnata con riferimento ai reati di turbativa della libertà degli incanti, tentata estorsione ed estorsione consumata.

Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, P.V., che intendeva rientrare nella disponibilità di un suo immobile oggetto di procedura esecutiva, si rivolgeva, tramite C.P. e D.P.G., a Ca.Gi., ritenuto nell’ambiente in grado di influire sulle aste giudiziarie.

La tentata estorsione è ravvisata nel momento in cui il Perrone, presidiando insieme al C., al Ca. e al D.P. l’aula in cui doveva avvenire la gara per l’aggiudicazione, alla domanda del cancelliere se vi fossero persone interessate alla procedura esecutiva, rispondeva che non vi era nessun interessato, benchè un avvocato presente in aula, in rappresentanza di S. V., anch’egli presente, avesse risposto affermativamente;

l’estorsione consumata è ravvisata nell’avere costretto il S. a partecipare alla gara e ad aggiudicarsi il bene e a promettere la successiva rivendita al P.. Il reato di tentata truffa veniva ravvisato nella condotta di Ca.Gi., il quale, tramite C.P. e Sp.Lu., si presentava a Si.Ed. come persona in grado di influire su C. F., professionista incaricato della vendita di un immobile in una procedura esecutiva, e di fargli acquistare l’immobile direttamente dall’istituto di credito procedente, inducendo in errore il predetto Si., cui veniva proposto l’acquisto dell’immobile al prezzo di Euro 95.000 di gran lunga superiore rispetto a quello di euro 69.000 posto a base d’asta.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:

1) erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 353 c.p., in quanto tale reato non sarebbe configurabile nel caso di specie, essendosi la gara conclusa proprio con l’aggiudicazione e l’effettivo trasferimento dell’immobile a S.V. unico offerente, ciò sul presupposto che il reato contestato dovrebbe considerarsi un reato di evento e non di pericolo.

2) manifesta illogicità della motivazione, in quanto l’ordinanza impugnata avrebbe stravolto la reale portata di talune risultanze captative, dalle quali risulterebbe che il S. avrebbe spontaneamente manifestato la propria disponibilità a fare rientrare l’immobile nella disponibilità del P..

3) manifesta illogicità della motivazione con riferimento al delitto di truffa, in quanto dal contenuto delle conversazioni intercettate si evincerebbe che l’intervento del C. era finalizzato solo a consentire all’amico Si.Ed. di fare un affare nell’acquisto dell’immobile in vendita e il Si. aveva contezza che il prezzo richiestogli comprendeva anche un compenso per coloro che si stavano attivando per definire l’acquisto.

4) manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari, il ricorrente lamenta che non siano stati considerati lo stato di incensuratezza del C. e l’assenza di carichi pendenti, nonchè il tempo decorso dal fatto contestato (circa tre anni). In subordine, il ricorrente chiede una misura cautelare meno gravosa.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati.

E’ infondata le censura relativa al reato di cui all’art. 353 c.p., in quanto si basa sulla sua configurazione quale reato di evento.

Questa Suprema Corte, invece, ha già chiarito che l’evento del reato di cui all’art. 353 c.p. si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, trattandosi di reato di pericolo (Sez. 6, n. 40831 del 08/06/2010, Dell’Aquila, Rv. 248788; Sez. 6, n. 37337 del 10/07/2003, D’Amico, Rv. 227320). La censura di "stravolgimento" della portata di talune risultanze captative è manifestamente infondato, nella parte in cui contesta l’esistenza di un logico apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata, la quale, invece, non evidenzia alcuna illogicità rilevabile ictu oculi; non consentito, nella parte in cui ricostruisce e reinterpreta il contenuto della risultanze captative, poichè, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. D’altro canto, la novella dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, nella parte in cui consente la deduzione del vizio di motivazione sulla base anche di "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, per cui il riferimento non può che essere agli atti concernenti fatti decisivi, che avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, se convenientemente valutati in relazione all’intero contesto probatorio, e non certo alla possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito.

Il motivo di ricorso concernente la sussistenza del delitto di truffa, ritenuto dal Tribunale in luogo di quello di estorsione, è inammissibile per mancanza di interesse a ricorrere, in quanto, avendo il Tribunale stesso escluso la configurabilità di aggravanti, il reato medesimo non è stato posto a base della misura cautelare.

Anche il motivo di ricorso concernente le esigenze cautelari non è accoglibile, in quanto l’ordinanza impugnata ha preso in considerazione, al fine di formulare la prognosi di un pericolo di recidivanza, una serie di elementi negativi (particolare gravità delle modalità e delle circostanze dell’azione, elevata intensità del dolo) ritenuti certamente prevalenti rispetto a quelli, asseritamente positivi, evidenziati dalla difesa. D’altro canto, "la semplice omissione di un riferimento testuale al tempo trascorso dalla commissione del reato non determina la nullità dell’ordinanza cautelare allorchè risulti l’incidenza complessiva degli elementi di giudizio a carico dell’indagato, atteso che l’inciso relativo al decorso del tempo, introdotto nel testo dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 1, non ha valenza semantica autonoma ed indipendente dalla disposizione nella quale è inserito, ma ne specifica il contenuto con riferimento alla dimensione indiziaria degli elementi acquisiti ed alla configurazione delle esigenze cautelari, ed è integrabile dal giudice del riesame che può esplicitarne i contenuti" (Sez. 1, n. 3634 del 17/12/2009, dep. 28/01/2010, Lo Vasco, Rv. 245637; Sez. 1, n. 11518 del 21/01/2005, Tusa, Rv. 231070).

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.