Cass. civ. Sez. V, Ord., 07-07-2010, n. 16089 CASSAZIONE CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Premesso:

che la società contribuente, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, propone ricorso per cassazione, in tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, emessa in esito a rinvio della Commissione tributaria centrale;

– che l’Agenzia resiste con controricorso;

rilevato:

– che, con il primo motivo di ricorso, la società contribuente deduce "insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; violazione e falsa applicazione della legge, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 3, comma 3" e formula il seguente quesito: se "la sentenza di appello deve prendere in esame tutte le doglianze avanzate dall’appellante e debba decidere sulle stesse con una puntuale motivazione e non limitarsi ad affermare che la parte è stata comunque messa in condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa";

– che, con il secondo motivo di ricorso, la società contribuente deduce "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto sulla assoluta carenza delle ragioni giustificative dell’accertamento addotte; travisamento del fatto ed erronea applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3" e formula il seguente quesito: se "la base per un accertamento di valore da parte dell’Ufficio deve essere fondato su comprovate e messe in pratica mutate possibilità di valorizzazione del bene e non solo teoriche";

– che, con il terzo motivo di ricorso, la società contribuente deduce "violazione dell’art. 112 c.p.c., sul dovere della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato per aver omesso totalmente di pronunziare su una domanda espressa della ricorrente su un punto decisivo della controversia, con la conseguenza che il provvedimento va censurato con il presente ricorso per cassazione previsto per gli error in procedendo dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4" e formula il seguente quesito: se "il giudice di appello deve pronunziarsi su tutte le questioni di diritto e le domande rivolte dalla parte e tenere conto di tutti i documenti prodotti e fascicolati dalla parte";

osservato:

– che le doglianze non ottemperano le prescrizioni imposte, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c..

– che deve, invero, osservarsi che le SS.UU. di questa Corte sono chiaramente orientate a ritenere che – dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – il quesito relativo ad una censura in diritto non può consistere in mera richiesta di accoglimento dei motivo ovvero nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; con la conseguenza che il quesito medesimo non può essere meramente generico e teorico ma deve essere necessariamente calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v.

Cass. S.U. 3519/08);

osservato inoltre:

che i motivi di ricorso non ottemperano, nemmeno, alla previsione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, stabilisce che "insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d’improcedibilità: … d) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda", imponendo un onere che questa Corte ha puntualizzato dover essere necessariamente osservato entro quello stesso termine (di venti giorni dalla notificazione del ricorso alle controparti), che l’art. 369 c.p.c., comma 1, fissa per il deposito del ricorso in Cancelleria (cfr., Cass. (v. Cass. ss.uu. 24747/09, 24940/09, 2855/09, 28547/08 e 21080/08;

considerato:

che l’intervenuta cancellazione della società contribuente dal registro delle imprese (dedotta nella memoria ex art. 380 bis, della società medesima, e, peraltro, non documentata in atti) si rivela, nella presente fattispecie, del tutto inidonea a produrre gli effetti estintivi di cui all’art. 2495 c.c., comma 2, essendo temporalmente riferita ad epoca (1985) ben antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4 (cfr. Cass. sez. un. 4060/10, 4061/10);

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza, la società contribuente va condannata al pagamento delle spese di causa,, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna la società contribuente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessi Euro 6.500,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. II 04-11-2005, n. 21367 PROVA CIVILE – DOCUMENTALE – ATTO PUBBLICO – Verbale di accertamento di violazione stradale – Efficacia probatoria di atto pubblico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo. Avverso la sentenza del Giudice di pace di Voghera in data 25.1 1.2002, con cui era stata respinta l’opposizione a verbale di contestazione a carico di F.M.(Francesco Miele) per violazione dell’art. 185/2 del codice della strada, questi proponeva ricorso per cassazione basato su di un sola motivo. Nell’impugnata sentenza, il giudicante aveva rilevato che la ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso era difforme da quella esposta nel verbale: poiché peraltro non era stata presentata querela di falso, la rilevata difformità "non poteva essere dichiarata".

L’Ufficio territoriale per il Governo di Pavia resiste con controricorso.

Motivi della decisione. Nell’unico motivo in cui si articola il ricorso, si lamenta che il giudicante, laddove, riconosciuta sussistente una totale difformità tra i fatti di cui al rapporto e quelli dedotti in giudizio, abbia concluso nel senso che una tale difformità, in assenza di una mai presentata querela di falso, non potesse essere dichiarata.

La guida in stato di ebbrezza infatti era stata desunta dai verbalizzanti non per il tramite di idonei strumenti tecnici volti ad accertare tale situazione, di cui pure alcune pattuglie sono dotate, ma in base a mere percezioni sensoriali, come tali suscettibili di contestazione senza necessità di proposizione della querela di falso.

Il motivo è fondato: per vero questa Corte, seppure con riferimento a fattispecie diverse, ha già affermato che le percezioni sensoriali dei verbalizzanti, siccome passibili di erroneità nella valutazione (non i fatti avvenuti in loro presenza) possono essere contestate anche mediante il ricorso a prove di tutte le categorie previste dal codice, senza necessità di previa presentazione della querela di falso (v. Cass. 1.7.2005, no 14038;21, 7. 2005, no 15324): ciò posto, stante che lo stesso giudicante afferma in sentenza che dal giudizio (e quindi non da mere affermazioni del Miele) erano emersi fatti tali da evidenziare la difformità da quanto riportato in verbale, la conclusione raggiunta circa la necessità della previa presentazione della querela di falso per contrastare il verbale non può essere condivisa per i motivi suddetti e non può essere sufficiente a definire il giudizio.

La sentenza risulta quindi motivata in maniera non conforme ai principi vigenti al riguardo e va cassata con rinvio ad altro Giudice di pace di Voghera, che applicherà il principio di diritto enunciato e provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese, ad altro Giudice di pace di Voghera.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 13-01-2011, n. 29 Errore scusabile Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima ubicata nel Comune di Lecce, località San Cataldo, con nota del 17 ottobre 2008 ha comunicato al Comune il mantenimento, per l’intera durata della concessione demaniale marittima, delle strutture funzionali all’attività balneare, in virtù del disposto dell’art. 11 l.r. 17/2006.

A seguito dell’indizione della conferenza di servizi, la Soprintendenza, con parere del 12 maggio 2009, ha comunicato "di non dover sollevare obiezioni all’eventuale autorizzazione" e, con parere del 15 maggio 2009, l’Ufficio Pianificazione Forestale della Regione ha comunicato il proprio parere positivo.

La ricorrente, stante la sussistenza di tutti i pareri e nulla osta previsti dalla legge, ha chiesto al Comune di Lecce, con domanda del 26 ottobre 2009, l’emissione di un provvedimento espresso di autorizzazione al mantenimento annuale della struttura funzionale all’attività balneare.

A seguito dell’inerzia del comune è stato proposto il presente ricorso, con il quale si chiede di accertare l’illegittimità del comportamento omissivo del comune e di ordinare a questo di provvedere sulla domanda dei ricorrenti.

La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione dell’artt. 2 L. 241/1990. Eccesso di potere per violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione.

Con memoria dell’11 dicembre 2010, la ricorrente ha chiesto l’applicazione dell’errore scusabile perché il ricorso è stato depositato oltre i termine dimezzato previsto dall’art. 87 codice del processo aministrativo.

Nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Ha carattere preliminare l’esame dell’istanza di riconoscimento per errore scusabile, in relazione alla tardività del deposito del ricorso sulla scorta del mancato rispetto del termine abbreviato, introdotto dal d.lgs. 104/2010, entrato in vigore in data 16 settembre 2010.

La scusabilità dell’errore si configura istituto di carattere generale e la sua applicazione non va limitata ai soli casi di tardiva notifica o di non corretta individuazione dei controinteressati, ma comprende una più vasta area di fattispecie che per la peculiarità e novità della questione oggetto del contendere, per la complessità del quadro normativo riferito anche alle competenze degli organi nella materia, per oscillazioni di giurisprudenza ecc. si configurano idonee ad introdurre menomazioni e maggiore difficoltà nell’esercizio dei diritti di difesa (Cons. St., sez. VI, 3 agosto 2010, n. 5145).

Nel caso di specie l’art. 87 codice del processo amministrativo stabilisce il termine dimezzato mentre la disciplina previgente non prevedeva alcuna riduzione dei termini processuali nei giudizi in materia di silenzio.

A fronte del diverso regime processuale vigente nei due diversi momenti, e poiché il ricorso è stato notificato il 28 settembre 2010, quindi in un momento immediatamente successivo all’entrata in vigore del nuovo codice (16 settembre 2010), di deve ritenere che sussistono gli elementi di incertezza, derivanti dalla novità ed incompletezza delle previsioni normative, tali da giustificare l’accoglimento dell’istanza di riconoscimento dell’errore scusabile.

Il ricorso fondato

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 L. 241/1990, l’amministrazione deve pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, ed in conseguenza ha sempre l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, positivo o negativo (e che dia puntuale contezza delle relative ragioni) in ossequio ai principi di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, partecipazione, correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7955; Consiglio Stato, sez. V, 30 marzo 1998, n. 398).

Nel caso in esame, l’Amministrazione non ha adempiuto all’obbligo di provvedere, poiché, nonostante il decorso del termine previsto dalla legge non risulta ancora adottato un provvedimento espresso sull’istanza avanzata dalla ricorrente.

Conseguentemente, fermo restando il potere amministrativo di valutare nel merito la pretesa dedotta, il ricorso è fondato sotto il profilo dell’illegittimità del silenzio del Comune e va accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Sussistono valide ragioni per disporre la irripetibilità delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, dichiara l’obbligo, per il Comune di provvedere sull’istanza avanzata dalla ricorrente entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-10-2010) 01-02-2011, n. 3676 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sto originale non comprensibile).
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 7.5.09, la corte di appello di Roma ha confermato la sentenza 14.2.07 del tribunale della stessa sede, con la quale il giornalista J.A. e il direttore responsabile dell’UNITA’ P.A. venivano condannati, alla pena di Euro 600 di multa, al risarcimento dei danni, alla rifusione delle spese, al pagamento, L. n. 47 del 1948, ex art. 12, della somma di Euro 40.000, in favore della parte civile, perchè ritenuti responsabili, rispettivamente, del reato di diffamazione, aggravata dall’attribuzione di fatti determinati, in danno del direttore della rete televisiva Rai 1, D.N.F., e del reato di omissione di controllo, in relazione a un articolo pubblicato sul quotidiano in data 7.6.05. Ha revocato la sospensione condizionale della pena.

Il difensore degli imputati ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. vizio di motivazione: la sentenza esclude la verità dei fatti narrati dal giornalista e non tiene conto delle doglianze della difesa sulla mancata ammissione della testimonianza del componente del CDA della Rai, R. avente ad oggetto le valutazione delle condotte della persona offesa e tutti gli altri aspetti critici contenuti nei motivi di appello. Queste omissioni si risolvono in vizio di legittimità, per omessa motivazione.

In un brano della sentenza impugnata si afferma che i fatti sono ininfluenti e la diffamazione si concretizza in frasi di carattere offensivo; ne deriva che queste frasi sono da qualificare come diffamazione generica.

La esageratezza e la eccentricità delle frasi le rendono inidonee a ledere la considerazione della quale godeva il D.N. nella cerchia sociale nella quale vive e comunque sono da inquadrare in una critica espressa nelle forme della satira.

2. violazione di legge in riferimento alla L. n. 47 del 1948, art. 12, vizio di motivazione: sebbene la norma preveda che l’importo della condanna è determinato in relazione alla gravità dell’offesa e alla diffusione dello stampato, la sentenza valorizza,invece della diffusione del quotidiano, la sua "autorità storica", riferendosi al calo delle copie diffuse "per il mutare della temperie politica". La corte territoriale inoltre non ha tenuto conto che la condanna alla riparazione pecuniaria non può essere inflitta al direttore per omesso controllo, in quanto la S.C. ha stabilito che la sanzione pecuniaria si aggiunge e non si sostituisce al risarcimento del danno causato dalla diffamazione, nel caso in cui sia accertato il concorso del direttore nel reato di diffamazione.

I ricorrenti chiedono anche la sospensione, ex art. 612 c.p.p., dell’esecuzione delle statuizioni civili, in quanto è possibile il grave e irreparabile danno.

3. vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura uguale per entrambi gli imputati, sebbene la legge preveda diverse pene edittali, in quanto per quella da infliggere al direttore responsabile è prevista la riduzione di un terzo rispetto a quella a quella applicata all’autore dello scritto diffamatorio.

Manca inoltre una motivazione sulla quantificazione delle due pene, ridotta a una formula di stile nella sentenza della corte di appello, del tutto mancane nella sentenza di primo grado.

Le argomentazioni critiche contenute nel primo motivo non sono fondate.

Dalle sentenze dei giudici di merito – che costituiscono un unicum in quanto fondate su un comune apparato logico argomentativo – emergono i seguenti fatti.

Alla scadenza del contratto con la Rai il conduttore televisivo B.P. – che aveva brillantemente condotto la trasmissione (OMISSIS) – ha stipulato nuovo contratto con la concorrente rete televisiva Mediaset; si è profilato inoltre il pericolo che il format (OMISSIS) passasse ugualmente alla Mediaset.

In queste narrazione, l’autore dell’articolo, J.A., ha inserito alcune informazioni ricevute dal consigliere R., sulla procedura seguita per la scelta del nuovo conduttore, concernenti a) l’iniziativa di D.N. di sottoporre a provini i candidati alla gestione del programma, sebbene fossero di alta professionalità;

provini, per di più non praticabili per l’avvenuto smantellamento dello studio;

b) la previsione nel contratto con la ENDEMOL, ditta produttrice di (OMISSIS), del diritto di condizionare la scelta del nuovo conduttore; c) altri veti su possibili candidati alla successione di B..

Alla narrazione di questi fatti, non contestati nella loro corrispondenza alla verità, è seguita un’indicazione della loro causa, che è stata ritenuta diffamatoria, da parte del querelante e dei giudici di merito. Causa di questa scarsa celerità e delle difficoltà nell’espletamento della procedura funzionale alla scelta del nuovo conduttore è stata individuata dallo J. nell’atteggiamento scorretto, doppiogiochista del direttore della rete televisiva Rai 1, in favore della concorrente Mediaset. Di qui il beffardo invito al proprietario e comunque titolare di fatto dell’impresa di emittenza televisiva privata: " Be. assumilo a casa tua come colf, se c’è uno che lo merita è lui".

Non è assolutamente invocatole l’esercizio del diritto di critica – nella forma della satira – in quanto l’istruttoria dibattimentale ha dimostrato che queste censure estremamente offensive hanno trovato spunto nella ultima parte della narrazione (il sabotaggio degli interessi della Rai, consumato da un suo alto dirigente), la qual è stata creata in via esclusiva dal giornalista, in maniera nettamente e inequivocabilmente contraria alla verità. I testi escussi ( Pr.Lu., manager di B., Pa.Gu., direttore della Comunicazione – Relazioni Esterne della Rai, lo stesso B.) hanno cioè consentito una ricostruzione dei fatti assolutamente contrastante con la tesi colpevolista proposta dal giornalista, così articolata:

1. il D.N. si prodigò affinchè B. e il format (OMISSIS) rimanessero alla Rai.

2. il pericolo che la ENDEMOL stipulasse con altra impresa il contratto relativo al format, derivava da interventi, anche anomali, del direttore generale C.F., nella stesura del contratto (prevedendo,tra l’altro,la clausola del gradimento della ENDEMOL sul nuovo conduttore);

3. era stata attivata in Rai una ricerca affannosa per trovare un conduttore gradito all’altro contraente;

4. C. e D.N. erano in dissidio,in quanto quest’ultimo desiderava fortemente la permanenza di B. in Rai per la prosecuzione della trasmissione suddetta.

La chiara esposizione dei fatti, da parte dei testi, e la loro univoca interpretazione hanno consentito ai giudici di escludere sia la sussistenza della verità, anche sotto il profilo putativo, della notizia sul doppio gioco del querelante, sia la necessità di accedere all’eccezionale istituto della riapertura dell’istruttoria dibattimentale.

I giudici di merito hanno quindi correttamente concluso che D. N. è stato accusato infondatamente di tenere un preciso comportamento ostativo alla prosecuzione di un programma estremamente vantaggioso per la rete Rai 1 di cui era direttore, e di aver creato il pericolo che la società produttrice del format non rinnovasse il contratto e ne stipulasse un altro per il suo passaggio all’emittente privata.

Non è invocabile l’esimente del diritto di critica nella forma satirica, cioè l’esimente dell’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, esternato con la forma dell’irrisione, dell’ironia, del sarcasmo, in quanto è da escludere il requisito della verità nelle affermazioni dell’imputato: la critica a sfondo scherzoso e ironico dello J.C. è stata fondata su dati storicamente falsi; falsità accertabile con un’indagine facilmente e doverosamente praticabile dall’autore di accuse di così forte carica diffamatoria.

Tale esimente può ritenersi sussistente quando l’autore presenti, in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione delle persone di alto rilievo, una situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa.

Nel caso in esame è stata data invece notizia ai cittadini del "doppio gioco" del dirigente Rai, presentandolo nella veste di servo del più illustre protagonista della televisione privata – tanto da renderlo degno di un meritato ingresso nella sua struttura imprenditoriale – in un contesto pienamente verosimile: la incuria nella gestione degli interessi dell’emittente pubblica, a fronte della concorrenza, sempre più forte e invasiva, dell’emittenza privata.

Questa informazione si è rivelata falsa e la veste ironica e scherzosa con cui è stata presentata ai cittadini non ne esclude la rilevanza penale, a norma dell’art. 595 c.p.: lo scherzo sulla serietà e sull’onestà del dirigente Rai si è rivelato privo della necessaria base veritiera su cui deve poggiare qualsiasi manifestazione dell’informazione: chi si cimenta in questa funzione, fondamentale per rendere i cittadini consapevoli degli accadimenti che li riguardano, ha l’obbligo di narrare e valutare fatti veri.

Ugualmente è infondata la censura sulla determinazione della pena inflitta al direttore responsabile del quotidiano: come ha razionalmente osservato la sentenza impugnata,il giudice di merito, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, seguendo i parametri fissati dall’art. 133 c.p., può stabilire una pena superiore al minimo edittale, tanto da rendere la sanzionale penale pari a quella inflitta all’autore dell’articolo, in considerazione del grado di colpa particolarmente elevato che ha caratterizzato l’omissione di controllo.

Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha evidentemente tenuto conto anche della capacità a delinquere del P., richiamando, in premessa al calcolo del trattamento sanzionatorie il suo precedente penale.

Quanto al motivo concernente la riparazione pecuniaria, va rilevato che non esiste alcuna normativa o logica interpretazione ostative all’accoglimento della richiesta della parte civile, diretta al direttore responsabile del periodico, per ottenere la riparazione L. n. 47 del 1948, ex art. 12: a detta riparazione è tenuto non solo l’autore dello scritto diffamatorio, ma chiunque abbia contribuito a cagionare l’evento, sia in concorso, sia per omissione del doveroso controllo, diretto ad evitare che – con il periodico – si leda la reputazione di altri cittadini (sez. 5, n. 13198 del 5.3.10, rv 246904).

Appare invece fondata la censura sulla motivazione della misura della riparazione pecuniaria: la norma dispone che, il giudice nel determinarne l’importo, deve tener conto sia della gravità dell’offesa, sia della diffusione del periodico. Sotto quest’ultimo profilo, la sentenza impugnata elude questo criterio, appellandosi impropriamente all’autorità storica della testata che, pur innegabile, non può certamente supplire al riconosciuto calo del numero dei lettori, determinato dal "mutare della temperie politica nazionale". La legge chiede di modulare la riparazione del danno alla reputazione sulla base del dato quantitativo dei lettori e non sulla base di un dato qualitativo (autorità storica, spessore culturale autorevolezza politica, nitore etico e simili) della fonte della infedele informazione.

Pertanto la sentenza impugnata va annullata limitatamente a questo punto, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Roma.

Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, si dichiara la compensazione tra le parti delle spese sostenute dalla parte civile, nella misura di un terzo; per i restanti due terzi le spese sono a carico dei ricorrenti in solido, liquidate in Euro 1.200 per onorari, oltre accessori come per legge. Alla luce di quest’ultima decisione, è da considerare superata la questione concernente la sospensione dell’esecuzione della condanna al pagamento della somma a titolo di riparazione pecuniaria.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’entità della riparazione pecuniaria, con rinvio per nuovo esame, ad altra sezione della corte di appello di Roma. Rigetta nel resto.

Dichiara compensate tra le parti, per un terzo, le spese sostenute dalla parte civile e pone gli alni due terzi a carico dei ricorrenti in solido, liquidati detti due terzi in Euro 1.200 per onorari oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.