Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-07-2011) 07-11-2011, n. 40115

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- E.L. ed E.R. ricorrono avverso l’ordinanza del 17 dicembre 2010, con cui il Tribunale del Riesame di Napoli aveva confermato il provvedimento in virtù del quale quel GIP aveva disposto la loro carcerazione cautelare, perchè indagati in ordine al tentativo di omicidio di P.S., nonchè alla detenzione ed al porto delle armi usate nella circostanza.

I gravi indizi di colpevolezza che avevano legittimato la cautela erano stati tratti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia M.E.Z., M.G. e Ma.Mi., rei confessi del delitto, che il Tribunale aveva ritenuto sostanzialmente convergenti, ad onta di talune discordanze nelle loro deposizioni, valutate dal Tribunale, in considerazione del tempo trascorso, che sbiadisce il ricordo dei particolari, assolutamente marginali, nonchè dalle propalazioni dello stesso P., che aveva sostenuto di aver riconosciuto fra i suoi attentatori gli attuali ricorrenti, nonostante il loro volto fosse coperto da un casco.

Deducono i ricorrenti l’inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, che aveva fondato la validità del quadro indiziario sulle dichiarazioni dei collaboranti di giustizia, pur fra loro abbastanza divergenti.

Il ricorso provvede pertanto ad accurata disamina delle suddette dichiarazioni, al fine di porne in luce discrasie e contraddizioni che avrebbero dovuto renderle inattendibili.

2.- Il ricorso è destituito di fondamento, atteso che il Tribunale ha ritenuto del tutto affidabili le dichiarazioni del M. G., M.E.Z. e Ma.Mi., che riferiscono di fatti cui avevano partecipato direttamente, anche perchè sostanzialmente confermate da quanto aveva riferito lo stesso P. in ordine all’attentato subito.

Il Tribunale peraltro ha dato esauriente contezza delle ragioni che l’avevano indotto a ritenere che le differenze tra quanto avevano riferito i propalanti M. e Ma. con quanto aveva dichiarato il P. non fossero significative, e tali da indurre dubbi sulla loro attendibilità, ed in particolare una spiegazione logica e ragionevole l’ordinanza impugnata aveva dato in ordine all’uso, per il tentativo di omicidio, della stessa arma che, come era stato accertato con perizia balistica, era stata usata proprio contro coloro che l’avevano poi utilizzata per l’attentato al P..

Il ricorso sostiene sul punto l’assurdità della ricostruzione della vicenda che il Tribunale aveva fatto, proponendo versione dei fatti alternativa, ma con il ricorso va dedotta l’erroneità intrinseca, per illogicità o contraddittorietà, della ricostruzione fatta propria dal provvedimento impugnato, non prospettata altra e diversa versione, caratterizzata più o meno dalla stessa plausibilità che connota quella condivisa dall’ordinanza impugnata, atteso che a questa sede di legittimità compete non lo scrutinio nel merito della validità degli indizi, ma solo la ragionevolezza delle valutazioni che ne sono state fatte.

Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-11-2011) 24-11-2011, n. 43350

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Taranto, con ordinanza in data 18 giugno 2011, rigettava il ricorso, col quale era stata richiesta la dichiarazione di perdita di efficacia del provvedimento di fermo, proposta da S.J., a cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in quanto indagato, in concorso, nel delitto di rapina aggravata ai danni della gioielleria Ars Aurea di S.A..

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in quanto il provvedimento di fermo, disposto dalla Procura di Taranto, era stato eseguito in Brindisi (a seguito di presentazione spontanea dello S.) e convalidato dal GIP presso il Tribunale di Brindisi, mentre, essendo stato disposto dal PM di Taranto/doveva essere convalidato dal Tribunale di Taranto, rilevando il decorso dei termini per la convalida.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’art. 390 c.p.p. competente a decidere sulle richieste di convalida del fermo è il GIP del luogo dove il fermo è state eseguito. La competenza per la convalida va, quindi, individuata, con carattere di inderogabilità, in capo al gip del Tribunale di Brindisi, luogo dove il fermo è stato eseguito, trattandosi di previsione finalizzata ad esigenze di celerità del controllo (Sez. 2, Sentenza n. 5226 del 16/11/2006 Cc. (dep. 07/02/2007) Rv. 235813.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-01-2011, n. 17

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto che alla pubblica udienza del 12/1/2011 il Difensore dell’appellante – su eccezione di controparte – ha chiesto di essere autorizzato a integrare il contraddittorio per pubblici proclami ai sensi dell’art. 129 C.P.A.;

Considerato che – trattandosi di controversia introdotta prima dell’entrata in vigore del C.P.A. – il Collegio ritiene di accogliere tale richiesta ai sensi dell’art. 150 cod. proc. civ. e di autorizzare quindi la notifica per pubblici proclami con pubblicazione sulla G.U.R.S. dell’appello in estratto con indicazione nominativa dei controinteressati;

Considerato che la parte appellante deve provvedere all’incombente nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza con deposito delle prove nel termine dei giorni 15 (quindici) successivi presso la Segreteria;

Precisato che l’integrazione del contraddittorio va disposta nei confronti di ciascuno dei Consiglieri eletti al Consiglio Provinciale nella tornata del giugno 2008 e di quelli eventualmente subentrati.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, dispone l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei modi e nei tempi indicati in motivazione.

Fissa l’udienza del 6 aprile 2011 per il seguito dell’esame.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo il 12 gennaio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Antonino Anastasi, Presidente f.f. ed estensore, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

Depositata in Segreteria il 14 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 19-01-2011, n. 492

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con provvedimento n. 8229 del 30 aprile 2008, XXX ha disposto nei confronti del ricorrente, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 252 del 1998:
– l’interdizione alla stipula di contratti e subcontratti;
– l’inibizione all’ottenimento di autorizzazioni, concessioni ed erogazioni;
– la cessazione di tutti i pagamenti;
– il blocco informatico da parte dell’Ufficio contabilizzazione pagamenti Bilancio comunitario di XXX.
Stesso provvedimento è stato adottato nei confronti della società cooperativa XXX di cui fa parte il ricorrente, sul presupposto, quindi, che vi fossero tentativi di infiltrazione mafiosa nella predetta società veicolati dai suoi componenti tra i quali il P.R..
Avverso tale atto, ha proposto impugnativa l’interessato chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, e la condanna di XXX al risarcimento dei danni, per i seguenti motivi:
1) illegittimità del provvedimento impugnato per illogicità manifesta e falsa applicazione di legge, avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. d) ed e), e dall’art. 10, comma 1, lett. b) del DPR n. 252 del 1998 e dell’art. 4, commi 1, 4, 5 e 6, del D.lgs n. 490 del 1994.
Il provvedimento impugnato è stato adottato sulla base di una informativa prefettizia il cui effetto è rimesso alla valutazione all’amministrazione destinataria della comunicazione.
Altresì, la predetta informativa ha come oggetto l’attività della società cooperativa XXX in relazione alla quale l’XXX non aveva alcuna altra valutazione da effettuare rispetto a quanto contenuto nell’atto prefettizio.
Ciò che si contesta è che, oltre ad interdire la XXX per una serie di attività, XXX ha, in via automatica, esteso gli effetti di tale provvedimento interdittivo nei confronti di tutti i componenti del consiglio di amministrazione della cooperativa.
A ciò si aggiunga che il ricorrente ha percepito, nel 2007, erogazioni da parte di XXX pari a circa 52mila euro, ovvero ben al di sotto del limite imposto dal DPR n. 252 del 1998 (circa 154mila euro) per poter richiedere la informativa prefettizia;
2) eccesso di potere nella forma dell’illogicità per contraddizione con il provvedimento prefettizio n. 28837/08 emesso in data 18 aprile 2008; travisamento dei fatti e abnormità del provvedimento.
Sebbene l’informativa di che trattasi abbia carattere interdittivo, va rilevato che tale effetto automatico riguarda la sola società XXX e non può essere estesa oltre l’ambito di accertamento al quale essa si riferisce.
Il tentativo di estendere a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione della predetta società è illegittimo in quanto, trattandosi di una misura ad alto contenuto preventivo, non può essere oggetto di una applicazione estensiva;
3) eccesso di potere per difetto di istruttoria; difetto di legittimazione a procedere e carenza di interesse pubblico.
Atteso lo scopo mutualistico della cooperativa XXX, le vicende che riguardano la predetta società non possono riverberarsi sui soci ed, in particolare, sul ricorrente il cui certificato del casellario giudiziale è negativo e non risultano nei suoi confronti carichi pendenti;
4) eccesso di potere per carenza di motivazione del provvedimento.
Posto che non vi è alcun obbligo di estensione delle risultanze emerse nell’informativa a carico dei singoli componenti del consiglio di amministrazione della società cooperativa XXX, XXX non ha provveduto ad inserire nel provvedimento impugnato alcuna motivazione in grado di far comprendere le ragioni della estensione degli effetti interdittivi nei confronti del ricorrente nella sua qualità di imprenditore agricolo individuale.
Si è costituita in giudizio XXX per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 5043/2008, è stata respinta la domanda di sospensiva (confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 2251/09 del 5 maggio 2009).
Con ordinanza istruttoria n. 2411/2010, sono stati disposti incombenti istruttori, adempiuti dall’Agenzia resistente.
In prossimità della trattazione del merito, la ricorrente ha depositato memoria argomentando ulteriormente ed insistendo nell’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 7 dicembre 2010, la causa, dopo la discussione della parte ricorrente, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
1. Va, anzitutto, precisato quanto segue:
– l’informativa prefettizia del 18 aprile 2008, sulla base della quale è stato adottato il provvedimento impugnato a carico del ricorrente, è stata richiesta da XXX nell’ambito dell’istruttoria relativa all’istanza di liquidazione di contributi richiesta dalla società cooperativa XXX;
– la circostanza che ha indotto la Prefettura di Reggio Calabria a ritenere che la società XXX fosse esposta a rischi di infiltrazione mafiosa va individuata nel rapporto di parentela, ovvero di frequentazione, di alcuni consiglieri della Cooperativa con soggetti ritenuti appartenenti ad organizzazioni mafiose;
– in particolare, il ricorrente, componente del consiglio di amministrazione della società cooperativa XXX, è stato "controllato" in cinque occasioni insieme ad altrettanti esponenti di cosche mafiose della zona (cfr. relazione della Questura di Reggio Calabria del 4 aprile 2008).
2. Ciò posto, il Collegio è consapevole che, con sentenze rese dal TAR Calabria – sez. Reggio Calabria (nn. 405/2008 e 97/2009), il provvedimento impugnato è stato annullato in parte qua con riferimento ad altri soggetti inseriti nella compagine societaria, sul presupposto che l’informativa prefettizia dell’aprile 2008 si riferiva alla sola società Cooperativa XXX
Pur tuttavia, il Collegio ritiene che la fattispecie non sia analoga a quella esaminata dal Tribunale calabrese proprio in relazione alla circostanza di fatto appena richiamata: a differenza dei soggetti ricorrenti in quelle controversie, il P.R. risulta essere stato "controllato" in diverse occasioni insieme ad esponenti di cosche mafiose della zona.
Da tale attività di controllo è emerso un quadro indiziario tale che la valutazione effettuata dalla Prefettura di Reggio Calabria non risulta inficiata da palese irragionevolezza.
È noto, invero, che, nelle valutazioni di che trattasi, è richiesto un attendibile "giudizio di possibilità secondo la nozione di pericolo" (Cons. St., Sez. VI, 25 dicembre 2008, n. 5780; 11 settembre 2001, n. 4724), per il quale non occorre "che sia provata l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa essendo invece sufficiente, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, ancorché ragionevole e circostanziato, la mera possibilità di interferenze malavitose rivelata da fatti idonei a configurarne il substrato" (Sez. V, 23 giugno 2008, n. 3090; cfr., inoltre, Sez. VI: 12 novembre 2008, n. 5665; 17 marzo 2010, n. 1559), con un accertamento, perciò, di grado inferiore e diverso da quello richiesto per l’individuazione di responsabilità penali (Cons. St., Sez. VI, l febbraio 2007, n. 413; Sez. IV, n. 7362 del 2004, cit.).
Da ciò deriva che il sindacato giurisdizionale è esercitabile solo nei casi di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, nel cui ambito è da riscontrare se la valutazione del Prefetto sia sorretta "da uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali" (Cons. St., Sez. VI, n. 1559 del 2010 cit.).
Ciò posto, va poi osservato che, sebbene la richiesta di XXX sia stata rivolta alla Prefettura di Reggio Calabria in occasione della procedura di liquidazione di contributi pubblici in favore della società cooperativa CASO, non può revocarsi in dubbio che la valutazione negativa dell’organismo di controllo è stata effettuata su una serie di comportamenti posti in essere da soggetti – come il ricorrente – che rivestono cariche di responsabilità nella predetta compagine societaria tanto che riesce difficile scindere, pur in presenza di uno schermo societario, tra le valutazioni svolte nei confronti della XXX da quelle effettuate a carico dei singoli consiglieri.
Di certo, la pluralità di condotte poste in essere da vari consiglieri della XXX hanno indotto la Prefettura di Reggio Calabria a desumere un rischio di infiltrazione mafiosa nella società di che trattasi, ma ciò non esclude certo che tali rischi di collusione possano allo stesso modo rilevarsi nei confronti dei singoli consiglieri sulla base del quadro indiziario emerso a seguito dei controlli svolti dagli organi di polizia.
Né può ritenersi, come vorrebbe la ricorrente, che l’accertamento debba limitarsi alla sola società Cooperativa XXX in quanto, posto l’accertamento svolto dalla Questura di Reggio Calabria e considerate le conseguenti valutazioni operate dalla locale Prefettura, l’art. 10, comma 2, del DPR n. 252 del 1998 autorizza l’attivazione delle misure interdittive una volta acquisiti "elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa".
Nel caso di specie, come detto in precedenza, sono emersi rischi di infiltrazione mafiosa oltre che nella società XXX anche con riferimento ad alcuni consiglieri della cooperativa, peraltro titolari, come il ricorrente, di imprese agricole individuali, anch’esse destinatarie, negli anni, di contributi pubblici.
Ora, attesa la finalità preventiva della normativa citata, sarebbe paradossale operare una distinzione tra i rischi di infiltrazione mafiosa a carico della società XXX e non nei confronti dei consiglieri che, proprio attraverso le loro condotte (cinque controlli, nel caso di specie), hanno consentito alla Prefettura di Reggio Calabria di determinarsi nel modo sintetizzato nella nota dell’aprile 2008.
Ciò posto, a nulla vale quanto da ultimo riferito dal ricorrente circa il recente rinnovo della licenza di porto d’armi posto che la valutazione censurata in questa sede si riferisce a risultanze emerse nel 2008, tempo al quale deve farsi riferimento per valutare, in ossequio al principio "tempus regit actum", la legittimità del provvedimento impugnato.
3. In ragione di quanto sopra esposto, le doglianze dedotte nel ricorso in esame (esaminate congiuntamente in quanto profili diversi di un’unica censura) risultano infondate e, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
4. Le spese di giudizio vanno, tuttavia, compensate tra le parti, attese le peculiarità emerse nella valutazione della fattispecie in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.