Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-07-2011) 19-09-2011, n. 34328

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 24 marzo 2011 il Tribunale di Napoli in sede di riesame confermava l’ordinanza di applicazione della misura cautelate degli arresti domiciliari nei confronti di P.L., sottoposta ad indagini in ordine ai reati di truffa aggravata, anche tentata, e alterazione e contraffazione di documentazione medica e cartelle cliniche riguardanti la figlia minore. La P., secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbe utilizzato in plurime occasioni documentazione medica contraffatta per ottenere in favore della figlia "l’indennità di frequenza", inducendo in errore la commissione sanitaria invalidi civili della A.S.L. di Napoli, e per ottenere inoltre, non riuscendovi, dai sanitari dell’ospedale Meyer la diagnosi di una grave malattia (sindrome del lobo medio) che avrebbe reso necessario per la bambina un costoso intervento da effettuare a Houston (Texas) per il quale aveva iniziato una raccolta di fondi partecipando anche a trasmissioni televisive.

Avverso la predetta ordinanza l’indagata ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione.

Con il ricorso si deduce la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale, l’illogicità e contraddittorietà della motivazione; si sostiene, in particolare, che il Tribunale non avrebbe tenuto in adeguato conto gli elementi sopravvenuti che consentivano di ritenere affievolite le esigenze cautelari, e quindi:

a) l’eco mediatica nazionale della vicenda relativa all’arresto e l’inverosimiglianza che la P. potesse essere ospitata nuovamente in trasmissioni televisive per proseguire nella condotta truffaldina o presentarsi presso strutture ospedaliere per far ricoverare la figlia, proseguendo nell’attività di contraffazione delle cartelle cliniche, b) l’ammissione dei fatti e il contributo fornito allo sviluppo delle indagini; c) l’allontanamento dalla madre della figlia minore per effetto del provvedimento del Tribunale minorile che aveva disposto il collocamento della bambina in una casa famiglia, con divieto assoluto di incontro con i genitori; d) la stretta connessione tra i reati e i rapporti madre – figlia, venuti meno almeno nella quotidianità, che impedivano di ritenere concreto e attuale il pericolo della reiterazione della condotta criminosa. La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe contraddittoria sul punto relativo alla particolare condizione psicologica della ricorrente.

Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze riproducono infatti pedissequamente gli argomenti prospettati con la richiesta di riesame, ai quali il Tribunale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera nè specificatamente censura. Il giudice di merito per affermare l’infondatezza della tesi difensiva dell’affievolimento delle esigenze cautelari per effetto di fatti sopravvenuti all’esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari ha infatti, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, evidenziato che "…l’indagata ha mostrato notevole pervicacia e solido spirito organizzativo, avendo dipanato la presenza propria e della figlia lungo un periodo di tempo assai consistente in numerose occasioni, pubbliche e private … riuscendo a farsi ospitare in numerose trasmissioni televisive di rilevanza nazionale, giungendo a scrivere dei libri ed a reperirne l’editore e provvedendo ad un continuo aggiornamento delle certificazioni false che dispensava in giro. Non ha esitato a fare reiteratamente ricoverare la figlia ed a farla sottoporre ad altrettanto reiterati accertamenti, anche invasivi…". quanto al preteso effetto deterrente dell’esposizione mediatica conseguente alla vicenda giudiziaria in cui la P. è stata coinvolta, il Tribunale del riesame ha evidenziato, con argomentazione logicamente coerente, che la donna, anche dopo la trasmissione televisiva del (OMISSIS) nel corso della quale erano stati per la prima volta denunciati i raggiri da lei posti in essere, aveva fatto ricoverare la figlia presso l’ospedale Meyer simulando un attacco respiratorio della bambina e aveva incontrato alcuni sostenitori della cd. causa (OMISSIS), ai quali aveva esibito documentazione medica contraffatta. Inoltre il Tribunale del riesame ha posto in rilievo, relativamente al provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare della bambina disposto dal Tribunale per i minorenni, che il provvedimento in questione era stato emesso in via provvisoria ed urgente ed era pertanto suscettibile di revoca o modifica. Quanto, infine, all’ammissione dei fatti da parte dell’indagata nel corso dell’interrogatorio resto al giudice per le indagini preliminari, il Tribunale del riesame ha opportunamente rilevato che il comportamento in questione non poteva essere considerato segno di resipiscenza in quanto le ammissioni non avevano apportato elementi di novità "al cospetto del solido compendio probatorio già ricostruito".

Tale specifica e dettagliata motivazione – in cui venivano messe in risalto la spregiudicatezza della P., al di là della "condizione psicologica larvatamente adombrata dal dr. Pu."- nel ricorso non viene nemmeno presa in considerazione, essendo solo ribadita la tesi già esposta nei motivi della richiesta di riesame e confutata, con diffusione e ragionevoli argomentazioni, nell’ordinanza impugnata.

La Corte osserva, inoltre, che il Tribunale del riesame ha puntualmente valutato la sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa desumendolo, come espressamente previsto dall’art. 274 c.p.p., lett. c), dai comportamenti e dagli atti concreti dell’agente quale specifico elemento significativo per valutare la personalità dell’agente (Cass. Sez. 6, 2 ottobre 1998 n. 2856, Mocci; sez. 6, 21 novembre 2001 n. 45542, Russo; sez. 3, 13 novembre 2003 n. 48502, Plasencia; sez. 4, 6 novembre 2003 n. 12150, Barbieri; sez. 5, 5 novembre 2004 n. 49373, Esposito; sez. 3, 18 marzo 2004 n. 19045, Ristia; sez. 4, 19 gennaio 2005 n. 11179, Mirando; sez. 4, 3 luglio 2007 n. 34271, Cavallari). Deve infine rilevarsi, quanto alle ulteriori doglianze difensive, che l’art. 274 c.p.p., lett. c), non riguarda, comunque, il rischio di commissione di ulteriori reati con i medesimi concorrenti e secondo le stesse modalità, ma fa riferimento alla probabile commissione di reati della stessa specie, cioè di reati che offendono lo stesso bene giuridico e non già di fattispecie omologhe a quelle per cui si procede Cass. Sez. 1, 22 settembre 2006 n. 33928, Failla).

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-04-2011) 03-10-2011, n. 35704

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Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Venezia con sentenza emessa il 20 maggio 2010, in parziale riforma della sentenza del 20 settembre 2009 del G.U.P. ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di R.A., condannato per il reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 2, n. 3 commesso in (OMISSIS), dal (OMISSIS), perchè in qualità di titolare dell’Hotel (OMISSIS) tollerava abitualmente la presenza di varie donne, che all’interno di camere dell’hotel previo pagamento del compenso pattuito per 50.000/70.000 lire per 15/20 minuti si davano alla prostituzione.

L’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi:

1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento alla L. n. 75 del 1958, art. 3 e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto le donne ascoltate a s.i.t. non si davano alla prostituzione, nè compivano condotte di adescamento nell’hotel; le stesse si limitavano come gli altri clienti a richiedere le stanze fornendo le generalità. Il tribunale avrebbe errato nell’applicare le regole di giudizio di cui all’art. 192 c.p.p..

2. Erronea determinazione della pena a seguito dell’applicazione dell’istituto della continuazione: il reato contestuale è abituale.

3. Inosservanza della legge penale, in riferimento all’art. 157 c.p.p. connesso alla L. n. 251 del 2005, art. 10 che dovrebbe essere applicata anche ai processi già pendenti in grado di appello, seguendo un’interpretazione conforme ai principi CEDU e alla sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006.

Motivi della decisione

1. In tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Il primo motivo di ricorso presentato dal R. è infondato e peraltro ripete argomentazioni difensive avanzate con i motivi di appello ai quali la sentenza impugnata ha già fornito puntuale risposta. Il ricorrente ha cercato di suggerire una diversa lettura del materiale probatorio acquisito nel processo, mentre la decisione impugnata, nel confermare le valutazioni espresse in primo grado quanto alla sussistenza del delitto di tolleranza abituale della prostituzione all’esercizio del meretricio nell’hotel gestito dal ricorrente, ha precisato la concordanza delle dichiarazioni rese dalle numerose prostitute – le quali si rivolgevano in un linguaggio "in codice" al R., per l’utilizzo delle camere per il tempo prestabilito, entrando con il cliente dall’ingresso posteriore dell’hotel – ritenendo compiutamente realizzata la abitualità della condotta del ricorrente.

2. Data la premessa, risulta invece evidente che è fondato il secondo motivo di ricorso: l’abitualità nel reato esclude che possa ritenersi applicabile l’istituto della continuazione, connesso alla diversità delle prostitute che esercitavano il meretricio nelle stanze dell’albergo, per cui la sentenza deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente all’aumento stabilito in relazione all’art. 81 cpv. c.p., e la pena inflitta deve essere rideterminata, attese la determinazioni della sanzione indicata nella parte motiva nel modo seguente: pena base, anni 2, mesi 6 di reclusione e 3.300 Euro di multa, diminuita per le generiche ad anni 1, mesi 8 di reclusione ed Euro 2.200 di multa, diminuita per il rito abbreviato, ad anni 1, mesi 1, giorni dieci di reclusione ed Euro 1.460 di multa, dovendosi ritenere l’importo della pena pecuniaria indicato nel dispositivo letto all’udienza del 20 maggio, frutto di errore materiale e dovendo prevalere il computo svolto in motivazione.

3. Il terzo motivo deve essere rigettato. La disposizione di cui alla L. n. 251 del 2010, art. 10, che stabilisce l’inapplicabilità del nuovo regime prescrizionale ai reati il cui processo fosse già pendente in grado di appello al momento di entrata in vigore della legge, è stata recentemente ritenuta perfettamente compatibile con i principi costituzionali e con l’art. 7 della CEDU (invocabile attraverso il parametro dell’art. 117 Cost.) dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 236 del 2011, che ha anche precisato che il principio di retroattività della lex mitior riconosciuto dalla Corte di Strasburgo riguarda in via esclusiva la fattispecie inerì mi natrice e la pena, mentre restano estranee all’ambito di operatività di tale principio, le situazioni nelle quali il mutamento non riguarda la valutazione del fatto, quali la disciplina della prescrizione modificata dalla legge richiamata che ha disposto la riduzione del tempo occorrente ad estinguere il reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla ritenuta continuazione e elimina la relativa pena, rideterminando quella inflitta in un anno, un mese e giorni dieci di reclusione, nonchè Euro millequattrocentosessanta di multa. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 03-04-2012, n. 5303 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che G.E., con ricorso del 27 settembre 2010, ha impugnato per cassazione il decreto in data 7 settembre 2009, con il quale la Corte d’appello di Napoli, pronunciando sul ricorso del G. volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, ha rigettato la domanda;

che il Ministro dell’economia e delle finanze non ha resistito con controricorso;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 6.000 per l’irragionevole durata del processo presupposto – era fondata sui seguenti fatti: a) il G. aveva proposto, con ricorso del 20 novembre 1998, domanda di riconoscimento, ai fini pensionistici e della indennità di servizio, della retribuzione di risultato attribuitagli come dipendente della Regione Campania; b) la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, aveva definito il giudizio il 23 ottobre 2007;

che la Corte d’appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato, ha respinto la domanda, osservando che la domanda nel giudizio presupposto era stata rigettata, non possedendo l’emolumento di cui trattasi i caratteri di fissità, stabilità e continuità richiesti, in tal senso essendosi espressa anche la giurisprudenza di altre sezioni giurisdizionali della Corte dei conti;

che la Corte territoriale ha ritenuto che sussistesse la consapevolezza dell’istante in ordine alìinaccoglibilità della sua domanda.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che, con il motivo di censura, viene denunciata come illegittima l’affermata piena consapevolezza della manifesta infondatezza della pretesa fatta valere dinanzi al giudice contabile;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – come nella specie – sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6^-1, 6 dicembre 2011, n. 26283);

che, nella specie, i giudici a quibus hanno sostanzialmente – ed erroneamente – fondato la ratio decidendi sull’esito del giudizio presupposto, senza accertare la sussistenza dei presupposti della fattispecie di abuso del processo sulla base delle prove eventualmente dedotte dal Ministro resistente;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo presupposto de quo ha avuto una durata complessiva di otto anni e undici mesi (dal 20 novembre 1998, data del ricorso introduttivo del processo presupposto, al 23 ottobre 2007, data del deposito del ricorso per equa riparazione);

che questa Corte, sussistendo il diritto alla riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, considera equa, in linea con i criteri costantemente applicati, la liquidazione del danno non patrimoniale in Euro 5.250 per i nove anni circa di irragionevole durata, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che le spese del giudizio – sia di legittimità che di merito – seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 5.250, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140, di cui Euro 50 per esborsi, Euro 490 per diritti ed Euro 600 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 965, di cui Euro 100 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9674

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione degli Affari esteri in data 20 maggio 2011 e depositato il successivo 17 giugno 2011 il ricorrente impugna il diniego di visto oppostogli dall’Amministrazione, in quanto risulterebbe segnalato nel sistema SIS e vi sarebbero ragioni di sicurezza in base alla segnalazione di uno degli Stati membri.

Avverso tale provvedimento l’interessato con il ricorso principale oppone:

1.violazione dell’art. 2, par. 19 del Regolamento n. 562/2006, eccesso di potere per contraddittorietà.

2. eccesso di potere per difetto di istruttoria e per erroneità dei presupposti:

3. violazione di legge per omissione dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990:

4. eccesso di potere per irrazionalità, illogicità manifesta e difetto di istruttoria:

5. violazione di norme di rango superiore con specifico riferimento agli articoli 24 e 11 Cost.:

Conclude per l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

L’Amministrazione degli Affari Esteri si è costituita in giudizio rassegnando le sue opposte considerazioni con due relazioni.

Pervenuto il ricorso per la decisione dell’istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 5 luglio 2011, parte ricorrente ha chiesto termini per la proposizione di motivi aggiunti.

Con essi l’interessato impugna la ridetta relazione del 27 maggio 2011 proponendo avverso di essa:

1. eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, motivazione contraddittoria ed illogica;

2. eccesso di potere per difetto di istruttoria e per erroneità dei presupposti: con detta censura insiste negli aspetti precedentemente prospettati;

3. violazione di legge del combinato disposto della legge 241 del 1990, dell’art. 8 comma 5 lett. a) del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, nonché della giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia;

4. violazione di norme di rango superiore con specifico riferimento agli articoli 24, 111 e 117 Cost.:

Conclude per l’accoglimento dell’istanza cautelare e dei motivi aggiunti.

Pervenuto il ricorso alla Camera di Consiglio del 27 luglio 2011 il Collegio non lo ha ritenuto ancora pronto per la decisione, apparendo una discrasia tra le motivazioni del diniego di visto e disponendo quindi un’istruttoria.

Eseguiti gli incombenti con nota dell’Ambasciata d’Italia in Teheran in data 11 agosto 2011 a prot. n. 1167, il ricorrente ha impugnato questa ulteriore nota con ulteriori motivi aggiunti con i quali fa valere:

1. eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, motivazione contraddittoria ed illogica;

2. eccesso per difetto di istruttoria e per erroneità dei presupposti;

3. violazione di legge nel combinato disposto: a) della legge n. 241/1990; b) dell’art. 8, comma 5 lettera a) del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352; c) nonché della giurisprudenza rilevante della Corte di Giustizia;

4. violazione di norme amministrative di rango superiore, con specifico riferimento agli articoli 24, 11 e 117 Cost.

Conclude con richiesta di ulteriori provvedimenti istruttori e chiedendo la sospensione di tutti i provvedimenti impugnati e l’accoglimento del ricorso.

Quest’ultimo è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata alla Camera di Consiglio del 6 dicembre 2011, avvertitene all’uopo le parti costituite.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Come esposto in narrativa, con esso l’interessato impugna il diniego di visto, motivato come segue: sarebbe stata emessa "nel sistema di informazione Schengen (SIS) una segnalazione a suo carico ai fini della non ammissione" sul territorio dello Stato e in quanto "la sua presenza rappresenta, secondo uno o più Stati membri, una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica quale definita all’articolo 2, paragrafo 19 del Regolamento CE n. 562/2006 (Codice frontiere Schengen) o per le relazioni internazionali di uno o più Stati membri".

Con la relazione in data 27 maggio 2011, impugnata con i motivi aggiunti, l’Amministrazione ha precisato che il visto era stato negato "per motivi ostativi riconducibili all’art. 5 comma 1 lett. e) della Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen e non sulla base della consultazione dell’archivio SIS ex articolo 5, comma 1 lett. d) della suddetta Convenzione" ed ha altresì rappresentato che "le autorità di sicurezza di uno o più partner Schengen, consultate in via telematica, hanno comunicato parere negativo all’ingresso del soggetto nell’area comune" e di non essere "a conoscenza delle motivazioni alla base del parere negativo, essendo la materia di esclusiva competenza delle autorità di sicurezza".

Con la relazione impugnata con i secondi motivi aggiunti l’Amministrazione ha insistito nella rappresentazione già effettuata.

2. Le censure, che verranno separatamente esposte possono essere congiuntamente esaminate.

Con il ricorso principale il ricorrente lamenta che il visto sarebbe stato rifiutato per una segnalazione al SIS da parte di uno Stato membro, mentre l’art. 2, par. 19 del Regolamento non riguarda questa ipotesi, attinendo piuttosto alla circostanza che il soggetto potrebbe essere portatore di malattie epidemiche, laddove l’interessato non è affetto da alcuna particolare patologia.

Oppone che il provvedimento è frutto di uno scambio di persone, egli non è mai stato condannato per nessun reato privativo della libertà personale; non vi è alcun elemento atto a comprendere quale sia lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione. Egli ha pure chiesto l’accesso per comprendere quale fosse lo Stato membro che aveva effettuato la segnalazione, ma non gli è pervenuta alcuna risposta.

Lamenta che se lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione dovesse essere l’Italia egli non ha ricevuto il preavviso di provvedimento negativo.

Con la quarta censura insiste che si tratta di uno scambio di persona;

Osserva infine che non essendo comprensibile quale sia lo Stato membro che ha informato il SIS, ciò si traduce in una carenza di tutela poiché egli non è in grado neppure di individuare il giudice competente.

2.1 Con i primi motivi aggiunti sostiene l’interessato che il Ministero ha adottato due motivazioni contrastanti ed in due momenti diversi per il diniego di visto, dal primo si evincerebbe che l’interessato è stato segnalato nel sistema SIS dal secondo si evincerebbe che egli è un soggetto pericoloso per l’ordine pubblico, motivi che ancorché in connessione tra loro non trovano fondamento nella realtà, dato che egli da molti anni viaggia per lavoro (2001 – 2010) senza mai aver trovato difficoltà ai fini dell’ottenimento del visto; l’unico episodio che può avere destato una qualche preoccupazione è consistito nel fermo subito in Germania perché era in possesso di una somma di danaro superiore ai 10.000 Euro, questione di certo non attinente alla sicurezza nazionale; la precisazione contenuta nella relazione in ordine alla presunta indicazione di un motivo di diniego – quella dell’iscrizione nel sistema SIS – erronea rispetto a quella relativa alla pericolosità segnalata da uno Stato membro non è riconducibile alle cause per le quali può essere negato il visto e per di più costituisce integrazione postuma del provvedimento oltre che del tutto contraddittoria rispetto alla stesura originaria.

Anche la circostanza che qualunque indagine sarebbe preclusa all’Amministrazione perché si tratta di informazioni sottratte al diritto all’accesso ex DM n. 604/1994 non appare congrua.

Con la terza censura dei motivi aggiunti osserva che, seppure si dovesse accedere alla posizione del Ministero degli affari esteri circa l’esclusione dall’accesso degli atti che riguardano le ragioni per cui gli è stato rifiutato il visto, poiché il ricorso ed i motivi aggiunti sono stati anche notificati al Ministero dell’Interno questi aveva il dovere di esibirli, dal momento che il regolamento di cui al DM n. 604/1994 è da considerarsi superato alla stregua dei principi di diritto comunitario (sentenza "Kadi" adottata della Corte di Giustizia europea in data 3 settembre 2008).

Infine insiste con la censura pure proposta col ricorso principale, secondo la quale il nuovo provvedimento gli impedisce la tutela giurisdizionale della sua posizione.

2.2 Con i secondi motivi aggiunti l’interessato, premesso che il tenore della risposta all’istruttoria impugnata con essi, non pare assolutamente fornire i chiarimenti richiesti dal Collegio, sostiene in primo luogo che la motivazione fornita dall’Ambasciata e che cioè il diniego del visto di affari è stato originato dal parere negativo delle Autorità di sicurezza di un partner Schengen non aggiunge nulla alle ragioni precedentemente sostenute dall’Amministrazione, e che si presentano come del tutto contraddittorie rispetto alla circostanza per cui egli dal 2001 al 2010 ha sempre usufruito di visti di ingresso almeno annuali e per di più risultano adottate in momenti successivi al provvedimento originario. Insiste pertanto nella circostanza che tale operato concretizza motivazione postuma del diniego.

Col secondo motivo sostiene che l’unico motivo per cui ha avuto contatti con uno Stato membro è quello della segnalazione della Germania per motivi legati alle pratiche del commercio e che quindi nulla hanno a che vedere con la sicurezza e l’ordine pubblico ed osserva che anche il diniego opposto all’accesso alla documentazione, siccome fondato sul D.M. del Ministero degli Affari Esteri n. 604 del 1994 non sembra che precluda la possibilità di conoscere la provenienza della segnalazione, di verificarne la fondatezza, di consentire l’esercizio di un legittimo diritto di difesa giurisdizionale.

Col terzo motivo insiste sulla illegittimità del diniego anche all’accesso oppostogli, dal momento che l’accesso ad una segnalazione, presumibilmente di competenza dagli uffici del Ministero dell’Interno non poteva essergli negato sulla base di un regolamento del Ministero degli Affari Esteri e che comunque deve essere sempre salvaguardata la effettività della tutela in giudizio (sentenza della Corte di Giustizia 3 settembre 2008, Kadi vs. Consiglio e Commissione). Conclude il motivo chiedendo la disapplicazione del DM n. 604/1994.

Col quarto motivo lamenta che il nuovo provvedimento di diniego omette di specificare le circostanze essenziali ai fini di una corretta ricostruzione della vicenda e quindi gli impedisce l’esercizio del diritto di difesa in giudizio.

3. Tutte le censure vanno respinte.

3.1.La censura di contraddittorietà pure insistita con entrambi i motivi aggiunti, per avere l’Amministrazione degli Esteri sostanzialmente adottato il visto secondo due motivazioni che ancorché congiunte, riposano su due differenti normative, la prima quella per cui il ricorrente risulterebbe iscritto nel SIS ex art. 5, comma 1 lett. d) della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e la seconda per la segnalazione effettuata da uno dei partner Schengen ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera e) della predetta Convenzione, appare superata dalla relazione del 31 maggio 2011, successiva a quella impugnata dal ricorrente con i motivi aggiunti con la quale l’Amministrazione degli Esteri ha rappresentato che, per mero errore materiale l’Ambasciata d’Italia in Teheran ha apposto la crocetta sul modulo di visto nella casella riguardante l’iscrizione nel sistema informativo SIS, mentre il visto doveva intendersi rifiutato ai sensi dell’art. 32, p.2 lett. a) del Regolamento "essendo il richiedente considerato "una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica…, o per le relazioni internazionali di uno degli Stati membri". E tale doglianza, insistita anche con i secondi motivi aggiunti, appare smentita anche dalla relazione con essi impugnata laddove l’Amministrazione chiarisce in maniera che non può lasciare adito a dubbi che il "diniego di visto per affari (è stato) originato dal parere negativo delle Autorità di sicurezza di un Partner Schengen" e che per mero errore materiale era stata barrata anche la casella relativa al punto 5) concernente l’ipotesi del diniego per segnalazione al SIS, nel caso insussistente.

3.2. L’aspetto della censura per la quale tale argomentazione dell’Amministrazione costituirebbe motivazione postuma del provvedimento, in patente violazione dei principi di correttezza che devono reggere il procedimento amministrativo, non appare condivisibile nella considerazione che il provvedimento contiene già in sé la motivazione dell’atto, che seppure va circoscritta solo al secondo dei due motivi opposti dall’Amministrazione ha consentito, comunque, al ricorrente di formulare le sue difese in giudizio, come in effetti ha effettuato impugnando l’esplicitazione che l’Amministrazione ne ha svolto con la relazione del 27 maggio 2011 ed altresì con quella dell’11 agosto 2011.

E per pacifico principio giurisprudenziale non costituisce motivazione postuma "una difesa dell’amministrazione la quale si limiti a rendere esplicite ragioni del provvedimento già sinteticamente enunciate nel medesimo", (TAR Lombardia, Milano, sezione 13 aprile 2011, n. 552).

3.3. Merita anche una qualche osservazione l’argomentazione relativa al diritto all’accesso, escluso dall’Amministrazione nella relazione impugnata con i motivi aggiunti e per questo con essi pure insistita, come pure effettuato anche con i secondi motivi aggiunti.

Al riguardo l’Amministrazione, con la relazione del 27 maggio 2011, ha pure rappresentato che i documenti adottati dalle autorità di sicurezza alla base del motivo per cui il visto è stato negato sono sottratti all’accessibilità dall’art. 2 del D.M. n. 604/1994 ed in tale ragione non appare sussistere alcuna illegittimità, dal momento che è la stessa legge 7 agosto 1990, n. 241 ad elencare tra le categorie di documenti sottratti all’accesso quelli relativi "alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali," (art. 24, comma 6 lett. a) della legge n. 241 del 1990) esattamente come stabilito dal menzionato articolo 2 del Regolamento di cui al D.M. n. 604 del 1994, il quale peraltro, ancorché adottato prima della riscrittura dell’art. 24/L. n. 241 dalla legge n. 15 del 2005 rispecchiava in questa disposizione quanto stabilito dallo stesso articolo 24 della L. n. 241, ma al comma 2.

Se pure si volesse argomentare come fa il ricorrente con i secondi motivi aggiunti che del tutto logicamente la documentazione richiesta con l’accesso non poteva essere fornita dal Ministero degli Affari Esteri, ma dal Ministero dell’Interno, in quanto agganciata ad un provvedimento dell’autorità di sicurezza, occorre osservare che l’esclusione dall’accesso alla documentazione relativo a ragioni di sicurezza e difesa nazionale recata dalla legge n. 241 del 1990 e s.m.i., opera per tutte le Amministrazioni pubbliche, nessuna esclusa, sicchè anche l’amministrazione dell’Interno, alla quale il ricorso è stato notificato, come pure i motivi aggiunti, ben poteva opporre il silenzio sulla richiesta oppure disporne negativamente.

3.4 Qualche notazione merita pure la censura con la quale parte ricorrente fa valere che seppure vi è stata una qualche segnalazione da parte di uno Stato membro gli era dovuto il preavviso di provvedimento negativo, onde essere posta in condizione di rappresentare le proprie posizioni.

Al riguardo costante è la giurisprudenza che osserva come il provvedimento di diniego di visto sia un atto vincolato a fronte del quale non sono ipotizzabili utili apporti dell’interessato al procedimento, ancorché esso sia ad iniziativa di parte; e che osserva pure l’analogia tra la comunicazione di avvio del procedimento ed il preavviso di provvedimento negativo al fine di dell’applicazione dell’art. 21 octies della medesima legge n. 241 del 1990, laddove l’Amministrazione abbia dimostrato in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato (della sezione I quater, 20 gennaio 2011, n. 620 e la giurisprudenza ivi citata: TAR Sardegna, Cagliari, sezione II, 31 agosto 2010, n. 2158).

3.5 L’osservazione in base alla quale il ricorrente, anche con i motivi aggiunti, nota che gli verrebbe impedito di difendersi adeguatamente in giudizio appare smentita dalla superiore ricostruzione della vicenda ed appare adeguatamente opposta dall’Amministrazione nella nota impugnata con i primi motivi aggiunti e stante la quale soltanto in un caso la Rappresentanza italiana all’estero potrebbe rilasciare un visto nonostante il parere negativo di un partner Schengen e cioè quando, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della Convenzione di applicazione del Trattato ricorrano motivi umanitari, interesse nazionale o obblighi nazionali, visto che verrebbe rilasciato con validità per il solo territorio nazionale, motivi che comunque parte ricorrente non ha dimostrato.

4. Contrariamente, quindi, a quanto opposto col ricorso principale e con i motivi aggiunti i provvedimenti vanno trovati scevri dalle dedotte censure ed il ricorso va, pertanto, respinto in ogni sua parte.

5. La delicatezza delle questioni trattate impone la compensazione della spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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