T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-12-2011, n. 10259

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Roma in data 12 aprile 2007 e depositato il successivo 9 maggio i ricorrenti impugnano la determinazione in epigrafe con la quale il Comune ha ingiunto loro la demolizione delle opere meglio oltre indicate.

Avverso tale provvedimento gli interessati deducono:

1. violazione dell’art. 34 del d.lgs. 6 giugno 2001, n. 380

2. violazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Concludono con istanze istruttorie e chiedendo l’annullamento della determinazione impugnata, con conseguente irrogazione della sola sanzione pecuniaria, in luogo della demolizione.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 17 novembre 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso i ricorrenti impugnano la determinazione a demolire le seguenti opere realizzate senza permesso a costruire: "Al piano seminterrato dell’appartamento contraddistinto con int. 3, che da concessione in sanatoria n. 36957 del 14 giugno 1997 doveva misurare mq. 32 con destinazione d’uso non residenziale, in realtà misura mq. 42 circa con altezza di m. 2,70 e risulta suddiviso in due vani di cui uno ammobiliato con tavolo e sedie, mobilia varia, n. 1 forno ed un camino e l’altro comunicante a mezzo porta, adibito a ripostiglio. Il citato locale risulta altresì ampliato, mediante scavo del terrapieno in corrispondenza del vialetto laterale ricavando n. 3 locali, uno adibito a cucina completo di mobili, uno adibito a bagno ed uno adibito a cantina per complessivi mq. 18 circa con altezza di mt. 2,00; tutti comunicanti con il locale principale. Opere ultimate in ogni parte compresi gli impianti tecnologici.".

2. Avverso tale determinazione, con una prima doglianza, gli interessati lamentano che l’irrogazione della misura demolitoria della parte abusiva del manufatto non può essere disposta senza tenere conto dell’eventuale pregiudizio che verrebbe cagionato alla struttura dalla eliminazione delle parti abusive. Le opere realizzate sono per l’appunto collocate al piano seminterrato ed in parte nel terrapieno laterale, sicché la demolizione ingiunta comporterebbe la rovina ed il crollo dei due piani soprastanti, già ritenuti a norma dal Comune.

Con la seconda censura osservano che per gli impianti tecnologici, poiché non sono suscettibili di autonoma utilizzazione, sarebbe necessario un titolo abilitativo diverso dal permesso a costruire, in assenza del quale il Comune avrebbe dovuto disporre il pagamento della sanzione pecuniaria, trattandosi fra l’altro di opere pertinenziali.

3. Le censure non possono essere condivise.

L’art. 34, comma 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che consente, nell’impossibilità di demolire opere abusive senza pregiudizio della restante eseguita in conformità, l’applicazione della sanzione pecuniaria, si applica all’ipotesi contemplata dalla rubrica della stessa norma di parziale difformità dal permesso a costruire, in questo caso rilasciato in sanatoria nel 1997 dall’Amministrazione comunale, come è dato evincere dalla stessa determinazione impugnata.

Nel caso in esame la difformità non è parziale, in quanto i ricorrenti oltre a realizzare lo scavo del terrapieno in corrispondenza del vialetto laterale dell’appartamento situato al piano seminterrato in Roma, Via E. Florian, hanno anche realizzato un ampliamento dello stesso che nella concessione in sanatoria è stato condonato per mq. 32, mentre in realtà misura mq. 42, sostanzialmente cumulando abuso su abuso e con conseguente inapplicabilità dell’art. 34, comma 2 del decreto presidenziale menzionato ed applicabilità, invece, dell’art. 33, come correttamente riportato dall’Amministrazione comunale nel provvedimento impugnato. Sostanzialmente l’intervento edilizio in questione, comportando una modifica della superficie e della volumetria di quello precedentemente assentito, ha portato alla realizzazione di un organismo edilizio in parte diverso dal precedente, secondo la definizione datane dall’articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente necessità del permesso a costruire, nell’ipotesi proprio mancante.

In ordine alla valutazione relativa alla applicazione della sanzione pecuniaria, piuttosto che la demolizione, come opposto in ricorso dall’interessato è pure da osservare che, come chiarito dalla giurisprudenza in analoghe occasioni: "L’ingiunzione di demolizione costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo, in quanto ha natura di diffida e presuppone solo un giudizio di tipo analitico- ricognitivo dell’abuso commesso, mentre il giudizio sinteticovalutativo, di natura discrezionale, circa la rilevanza dell’abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria (disciplinato dall’art. 33 comma 2, e 34 comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001) può essere effettuato soltanto in un secondo momento, cioè quando il soggetto privato non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione e l’organo competente emana l’ordine (questa volta non indirizzato all’autore dell’abuso, ma agli uffici e relativi dipendenti dell’Amministrazione competenti e/o preposti in materia di sanzioni edilizie) di esecuzione in danno delle ristrutturazioni realizzate in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire o delle opere edili costruite in parziale difformità dallo stesso; pertanto, soltanto nella predetta seconda fase non può ritenersi legittima l’ingiunzione a demolire sprovvista di qualsiasi valutazione intorno all’entità degli abusi commessi e alla possibile sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, così come previsto dagli artt. 33 comma 2, e 34 comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001. Valutazione che deve essere effettuata mediante apposito accertamento da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, d’ufficio o su richiesta dell’interessato." (TAR Campania, Napoli, 14 giugno 2010, n. 14156), con la conseguenza che trovandoci, nel caso in esame, in una fase ancora prodromica alla constatazione di inesecuzione dell’ingiunzione a demolire la doglianza non appare condivisibile.

Ma anche la seconda censura con la quale gli interessati fanno valere la natura pertinenziale degli impianti tecnologici quali cucine, bagni, lavatoi nonché delle pertinenze edilizie quali vani caldaia, ripostigli o altro non può essere condivisa, perché nel caso in esame le cosiddette pertinenze poste in evidenza nella determinazione impugnata e pure sopra riportata evidenziano un cambio di destinazione di uso con opere dell’immobile di proprietà dei ricorrenti che aveva ottenuto la sanatoria "con destinazione di uso non residenziale", con la conseguenza che esse appaiono invece realizzate in funzione del cambio della destinazione del bene e che pertanto, incidendo anch’esse sul carico urbanistico sarebbero dovute rientrare in un necessario permesso a costruire, che invece è mancato.

Anche in questo caso conforme è la giurisprudenza in materia che pone l’accento sulla differenza tra pertinenza civilistica e pertinenza urbanistico – edilizia, la quale ultima comportando, malgrado la sua natura accessoria, un appesantimento del carico urbanistico necessita di idoneo titolo abilitativo. (TAR Lazio, sezione I quater, 22 dicembre 2010, n. 38196 e T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 03 dicembre 2010, n. 26788).

4. Per le superiori considerazioni il provvedimento impugnato va trovato scevro dalle dedotte censure ed il ricorso va, pertanto, respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti S.A. e T.G. al pagamento di Euro 2.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore di Roma Capitale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-07-2012, n. 11222 Rinunzia all’impugnazione

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 22.4.2009, la Corte di Appello di Caltanissetta rigettava il gravame proposto da M.P. avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso proposto dalla predetta nei confronti del M.I.U.R. inteso al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutti i sevizi di ruolo e non di ruolo prestati anteriormente al 1.9.2000 nell’Area D2 con il profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ai sensi del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, come richiamato dall’art. 66, comma 6, c.c.n.l. Comparto scuola del 4.8.1995, nonchè al riconoscimento dell’anzianità di servizio consequenziale e del diritto alla ricostruzione della carriera, in seguito all’inquadramento nella posizione stipendiale di responsabile amministrativo.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la M., con tre motivi.

Resiste con controricorso il M.I.U.R..
Motivi della decisione

Posto quanto sopra, rileva il Collegio che la ricorrente, con atto in data 4.5.2012, sottoscritto dal proprio legale, ha rinunciato al ricorso proposto, notificando l’atto all’Avvocatura Generale dello Stato quale procuratore costituito del Ministero nonchè al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio, per effetto delle intervenuta rinunzia, debitamente notificata alle altre parti, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c.; si rinvengono giusti motivi, in relazione all’oggetto della controversia, per compensare tra le parti costituite le spese di lite.
P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per rinunzia e compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-07-2012, n. 13500

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 23/02/05, depositata il 2.3.05, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, con la quale era stato accolto parzialmente il ricorso proposto da O.R. nei confronti dell’avviso di accertamento con il quale l’amministrazione aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF ed ILOR, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, ricavi costituiti da versamenti non contabilizzati e prelevamenti corrispondenti a costi non documentati, effettuati dal contribuente sui propri conti bancari.

2. La CTR – dopo avere rigettato, in via pregiudiziale, l’eccezione di ultrapetizione proposta dall’Agenzia delle Entrate – riteneva ingiustificato il recupero a tassazione anche dei prelevamenti, operato – a suo dire – sulla base della mera supposizione che gli stessi corrispondessero a ricavi non contabilizzati. Il giudice di appello reputava, inoltre, fondato il richiamo, operato dal primo giudice, alla dichiarazione giustificativa del contribuente in ordine ai rilievi verbalizzati nel processo verbale di constatazione, dichiarazione da presumersi – a parere della CTR – sussistente, per il solo fatto che la possibilità per il contribuente di muovere contestazioni ai rilievi dell’Ufficio è prevista, in via generale, dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e sebbene – nella specie – alcuna giustificazione sottoscritta dall’ O. fosse concretamente riscontrabile in atti.

3. Per la cassazione della sentenza n. 23/02/05 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

1.1. Ritiene l’amministrazione che il giudice di appello abbia erroneamente rigettato la censura dell’Ufficio appellante circa l’extrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice, essendosi quest’ultimo pronunciato sul recupero a tassazione, sia dei ricavi, costituiti da versamenti non contabilizzati in conto corrente, sia dei prelevamenti dal medesimo conto, ritenuti dall’Ufficio corrispondenti a costi non documentati; e ciò, ancorchè il contribuente non avesse proposto doglianza alcuna al riguardo.

Quest’ultimo, a parere dell’Agenzia delle Entrate, si sarebbe, invero, limitato ad una generica contestazione dell’accertamento operato dall’Ufficio, sicchè il richiamo dal medesimo effettuato all’imputazione a ricavi dei versamenti e dei prelievi, operata dall’amministrazione finanziaria, equivarrebbe all’esposizione di un mero dato di fatto, del tutto privo della valenza di una censura all’atto impositivo.

L’ O. avrebbe, difatti, incentrato – ad avviso della ricorrente – le sue contestazioni sull’inesistenza stessa di un’attività fonte di reddito, ed in particolare di un’attività di impresa, presupposto per l’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2).

1.2. La censura è infondata.

1.2.1. Dall’esame del motivo di ricorso formulato, in prime cure, dall’ O. – e trascritto dall’Agenzia ricorrente – si desume, infatti, che il contribuente aveva censurato dinanzi alla CTP, sia pure in maniera molto sintetica, non solo l’inapplicabilità della norma (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2) fondante il potere impositivo esercitato nel caso di specie, per la pretesa insussistenza di un’attività di impresa, ma anche la metodologia stessa seguita dall’amministrazione nella determinazione del reddito di impresa.

Ed invero, tale determinazione sarebbe stata erroneamente effettuata dall’Ufficio – secondo il contribuente – considerando le risultanze del conto corrente bancario, ed -in particolare – "accertando come ricavi sia i versamenti effettuati che i prelevamenti annotati nei conti". L’ O. aveva, pertanto, espressamente richiesto, nel giudizio di primo grado, che venisse "riconosciuta l’illegittimità del procedimento adottato" dall’amministrazione finanziaria.

Ne discende, dunque, che del tutto legittimamente il giudice di prime cure si è pronunciato su tale aspetto della domanda, e del tutto correttamente il giudice di appello ha disatteso la censura di extrapetizione mossa, al riguardo, dall’Ufficio appellante.

2. Con il secondo e terzo motivo di ricorso – da trattarsi congiuntamente, attesa la loro evidente connessione – l’amministrazione finanziaria denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e degli artt. 2697 e 2727 e ss.

c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

2.1. Avrebbe, invero, errato la CTR, ad avviso della ricorrente, ad escludere dal calcolo dei ricavi recuperati a tassazione i prelevamenti operati dall’ O. sul conto corrente bancario, sulla base della "mera supposizione" – come si esprime il giudice di secondo grado – che ad essi corrispondessero costi non documentati e, quindi, sostenuti "in nero". La norma dell’art. 32 del decreto cit., per contro, porrebbe – a parere dell’Agenzia delle Entrate – una specifica presunzione ex lege dell’equivalenza dei prelievi ad acquisti "in nero", superabile soltanto dalla prova, del pari specifica, che il contribuente sarebbe tenuto a fornire circa la destinazione delle somme prelevate a finalità diverse dall’attività di impresa svolta, ovvero in ordine alla corrispondenza dei prelevamenti medesimi ad operazioni regolarmente contabilizzate. E tuttavia, siffatta dimostrazione non sarebbe stata, in alcun modo, fornita – nel caso concreto – dal contribuente.

2.2. Invero, a parere dell’amministrazione, tale prova non potrebbe certamente ravvisarsi nel richiamo – operato dal primo giudice e condiviso da quello di appello – alla dichiarazione giustificativa che il contribuente avrebbe reso, circa i rilievi operati dai verbalizzanti nel processo verbale di constatazione. Tale dichiarazione, invero, secondo l’asserto del tutto illogico ed incoerente della CTR, dovrebbe presumersi sussistente, in base alla mera considerazione dell’astratta previsione della possibilità per il contribuente di rendere giustificazioni, contenuta nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1, n. 2, ed ancorchè di tali pretese giustificazioni dell’ O. non vi sia traccia alcuna in atti.

Di qui anche la denuncia del vizio motivazionale, dal quale – ad avviso dell’Agenzia – sarebbe affetta la decisione di seconde cure.

2.3. La censura è fondata.

2.3.1. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, infatti, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi, ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, essendo, tra l’altro, le presunzioni inserite a pieno titolo nel catalogo delle prove tipiche disponibili per il giudice, attesa la loro collocazione nel titolo 2^ del libro 6^ (tutela dei diritti) del codice di rito, dedicato alle "prove". Anche se è evidente che le presunzioni in materia dovranno essere sottoposta ad un’attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti evidenziati dal contribuente, dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (sempre che sia grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati (cfr. Cass. 25502/11).

2.3.2. Senonchè, nel caso di specie, a fronte del predetti elementi presuntivi desumibili dai conti correnti in titolarità dell’ O., nessuna prova di segno contrario, neppure sul piano presuntivo, risulta avere offerto il contribuente. Per cui deve ritenersi sia incorsa nel denunciato vizio di violazione del disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 la CTR che abbia, erroneamente, escluso che la norma in questione si applichi anche ai prelevamenti effettuati dal contribuente sul proprio conto corrente bancario.

2.3.3. Quanto alla pretesa giustificazione dei pagamenti "in nero" che il contribuente avrebbe fornito, osserva la Corte che la motivazione dell’impugnata sentenza sul punto si palesa affetta da vizi logici, tali da inficiarne del tutto la validità.

La CTR – condividendo quanto già statuito in prime cure – ha, per vero, ritenuto sussistente una giustificazione del contribuente, circa i pagamenti non contabilizzati, da una presunta dichiarazione giustificativa dell’ O. non riscontrabile in atti, ma ritenuta – nondimeno – esistente dal giudice di appello, per il solo fatto che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 ne prevede l’astratta possibilità.

Ebbene, la motivazione in esame, oltre che del tutto scevra da logicità e congruenza, è altresì del tutto priva di riferimenti alle fonti dalle quali il giudice avrebbe tratto il convincimento di una giustificazione dell’ O. circa i rilievi formulati dall’Ufficio, palesandosi, pertanto, anche del tutto apodittica.

Per tali ragioni, pertanto, la proposta censura non può che essere accolta, anche sotto il profilo del vizio di motivazione.

3. L’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 1, rigetta il ricorso introduttivo proposto da O.R..

4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’intimato soccombente, nella misura di cui in dispositivo.

Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei giudizi di merito.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; condanna l’intimato alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 13 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012
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Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-07-2010, n. 16070 IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale veniva rettifica del reddito di impresa per l’anno 1990 attraverso una ricostruzione indiretta e induttiva dei ricavi dell’attività di bar ristorante e pizzeria, operata mediante un confronto tra acquisti e rimanenze e sulla base della determinazione di una media dei consumi pro capite.

1 La Commissione adita accoglieva il ricorso, ma la decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, la quale, in parziale accoglimento dell’impugnazione dell’Ufficio rideterminava in L. 95.408.000 i ricavi omessi.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste l’amministrazione con controricorso.

Motivi della decisione

Preliminarmente dato atto che l’Avvocatura dello Stato ha escluso che la lite sia stata definita ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 va rilevato che con i tre motivi di ricorso il contribuente, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver fatto erroneamente applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 – sexies relativamente ad un anno di imposta anteriore all’entrata in vigore della norma e per non aver tenuto conto del fatto che l’accertamento era fondato su presunzioni non gravi, nè precise e concordanti, oltre che su una inammissibile catena di presunzioni.

Il ricorso è infondato. Quanto alla presunta violazione di legge consistente nell’aver ritenuto applicabile le disposizioni di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 – sexies relativamente ad un anno di imposta anteriore all’entrata in vigore della norma, questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, che il Collegio condivide, secondo cui: "In tema d’accertamento delle imposte, ai sensi del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 – sexies convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, gli accertamenti del reddito d’impresa delle persone fisiche, di cui nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e dell’IVA, a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore elaborati ai sensi dello stesso D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis; la norma, avendo palesemente natura procedimentale, è certamente applicabile anche ai periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore, analogamente ai coefficienti presuntivi di reddito, introdotti dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 1" (Cass. n. 1797 del 2005; v. anche Cass. nn. 21165 del 2005, 25684 del 2006, SU 26635 del 2009).

Quanto alle restanti censure. si tratta della riproposizione delle questioni di merito già analiticamente esaminate dal giudice di appello, che, con un accertamento di fatto congruamente motivato, ha notevolmente ridotto "i ricavi omessi", proprio tenendo conto di tutti quegli elementi (mancato scorporo dell’IVA, composizione del "pasto tipo", mancata valutazione degli "sfridi" e "cali usuali") nei quali si sostanzia la contestazione del contribuente, in questa sede meramente replicata.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. La formazione del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.