Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione III Sentenza n. 47277 del 2005 deposito del 29 dicembre 2005

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Osserva

Con ordinanza 3.05.2005 il Tribunale di Vicenza revocava il decreto di sequestro di pezzi lavorati di pellame emesso dal PM in data 14.04.2005 nel procedimento a carico di B? G?, indagato per i reati di cui agli artt. 33,51,52 comma 1 lett. a) d. 1gs. n. 22/1997; 76 d.P.R. n. 445/2000 e 483 cod. pen.

Osservava che il provvedimento cautelare era basato sull’asserita violazione della normativa sulla smaltimento dei rifiuti in tema d’adozione della procedura semplificata; che risultava dal verbale della Guardia di Finanza che l’attività riscontrata consisteva nella cernita di parti di pellame già lavorato, come scarto di lavorazione, con la suddivisione in diversi contenitori delle parti recuperate secondo le grandezze; che tale attività corrispondeva a quella denunciata e autorizzata dalla Provincia di Vicenza.

Proponeva ricorso per cassazione il PM, il quale denunciava violazione di legge in ordine alla ritenuta insussistenza del fumus commissi delicti alla stregua delle disposizioni del decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998, che integra il d. lgs. n. 22/1997, che nell’allegato n.1 menziona i rifiuti derivati dalla lavorazione del cuoi e del pellame (paragrafo 8) stabilendo le modalità del recupero (paragrafo 8.5.3) e la tipologia dei prodotti recuperati (paragrafo 8.5.4).

Non avendo rispettato tale normativa, l’indagato, che non disponeva degli impianti richiesti per il recupero dei rifiuti, non poteva usufruire della procedura semplificata.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

Con memoria depositata il 24.05.2005, l’indagato chiedeva che il ricorso venisse dichiarato inammissibile o rigettato.

Il ricorso è infondato.

Premesso che il controllo della Corte deve essere limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute in sede di merito e che esse non si sottraggono al sindacato di legittimità se il processo formativo del convincimento del giudice sia stato condizionato da un procedimento induttivo contraddittorio o illogico, ovvero da un esame incompleto e impreciso, va puntualizzato che, nel procedimento incidentale di sequestro, l’imposizione della misura cautelare reale è subordinata al controllo del fumus commissi delicti, ossia all’accertamento dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito all’agente in una determinata ipotesi di reato, non occorrendo l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza.

Nello stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, il giudice, pur dovendosi limitare ad una presa d’atto della tesi accusatoria, non può, però, prescindere dall’individuazione di concreti elementi di fatto che, in tema di reati ambientali, attengono anche alla natura delle sostanze indicate come rifiuti, sicché su tale base fattuale deve essere operata la verifica dell’astratta possibilità di inquadrare il fatto attribuito all’indagato nelle ipotesi di reato enunciate.

Nel caso in esame, la società B? r.l. risulta iscritta [al n. 354] sin dall’ 11.07.2002, nel registro relativo alle operazioni di recupero rifiuti, con procedura semplificata, tenuto dall’Amministrazione provinciale di Vicenza.

Il recupero ha ad oggetto "trucioli, ritagli e altri rifiuti di cuoio" e "scarti conciati al vegetale" e l’attività di recupero consiste nella "messa in riserva, selezione e cernita".

Le materie prime ottenute consistono in "trucioli e ritagli selezionati per il riutilizzo tali quali nell’industria manifatturiera della pelletteria in genere per l ‘ottenimento di manufatti vari".

Dagli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza è emerso che la società effettua carico e scarico di scarti, cascami, ritagli di pelli finite e cernita manuale del pezzate da selezionare e imbustare in sacchi di plastica e da spedire alla clientela prevalentemente estera, sicché correttamente è stato ritenuto che tali attività rispettino i parametri stabiliti dagli art. 31 e 33 del d. 1gs. n. 22/1997 come individuati dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 al n. 8 dell’allegato 1.

Coincidono, infatti, la tipologia, la provenienza, le attività di recupero e le caratteriste delle materie prime ottenute previste dal decreto del Ministero dell’ambiente e quelle verificate dai verbalizzanti.

Ne consegue che per la messa in riserva, selezione e cernita di residui di pellame (attività comprese nell’allegato 1 del DM ai punti 8.5 e 8.6) effettuate dall’indagato è consentita la procedura semplificata di cui all’art. 33 del d. lgs. 22/1997, essendo state rispettate le condizioni di cui all’art. 6 dello stesso DM.

Pertanto non è puntuale il ricorso del PM [secondo cui non sarebbero state rispettate le modalità di recupero (paragrafo 8.5.3) e la tipologia dei prodotti recuperati (paragrafo 8.5.4)] risultando, invece, che veniva svolta attività di recupero mediante "riutilizzo tal quale nell’ industria manifatturiera e della pelletteria" (paragrafo 8.5.3 lettera b) effettuando, cioè, la selezione e la cernita manuale [non occorrendo alcun macchinario, come sostenuto in ricorso] del pezzame; la collocazione dei ritagli di uguale dimensione in buste e la spedizione del prodotto, costituito da "pelle di limitate dimensioni"’ (paragrafo 8.5.4), alla clientela estera.

Il ricorso va, quindi, rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 13-01-2011, n. 10 Aggiudicazione dei lavori Contratto di appalto

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – Con bando del 13 marzo 2009 il Comune di Ugento ha bandito una gara per lavori di adeguamento e ampliamento della rete di fognatura pluviale esistente.

Con il ricorso in epigrafe l’impresa B.C., quale partecipante alla gara ha impugnato l’aggiudicazione provvisoria alla S. srl., deducendo con un unico articolato motivo la violazione del bando e del disciplinare di gara e l’eccesso di potere sotto i diversi profili dell’illogicità manifesta, carenza di istruttoria, carenza di motivazione in relazione all’offerta S..

1.1 – A seguito del ricorso, il Responsabile del procedimento, che ha pure svolto il ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice, ha richiesto un parere tecnico ad un esperto della materia, l’ing. Primo Stasi, "al fine di consentire all’ufficio di procedere, con le dovute garanzie, all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in argomento".

Tale parere evidenziava l’inaffidabilità della soluzione proposta dalla S.. sotto diversi profili e in ragione di ciò il Responsabile si è determinato, con provvedimento n. 1359 del 1 dicembre 2009, a non approvare i verbali di gara e a rimettere gli atti alla Commissione osservando che l’offerta della S. non corrisponde alle finalità dell’intervento "perché pregiudica il corretto funzionamento dei recapiti finali".

1.2 – Atteso il rifiuto della commissione di pronunciarsi nuovamente, è stata deliberata la nomina di una nuova commissione giudicatrice, "per le valutazioni delle offerte tecniche".

2. – Con motivi aggiunti del 23 febbraio 2010 la ricorrente impugna la nomina di una nuova commissione di gara denunziando i vizi di eccesso di potere, violazione dei principio di autotutela, violazione dei principi di economicità e celerità dell’azione amministrativa, illogicità e contraddittorietà manifesta.

2.1 – Peraltro la formazione di una nuova commissione giudicatrice è risultata impossibile per l’assoluta indisponibilità dei soggetti nominati; conseguentemente l’Amministrazione ha ritenuto di aggiudicare definitivamente l’appalto alla S. con determinazione n. 715 del 16 giugno 2010.

3. – Con motivi aggiunti del 23 giugno 2010 la ricorrente impugna l’aggiudicazione definitiva alla So.Ge.mi. replicando i motivi articolati con il ricorso introduttivo e inoltre deducendo:

– Violazione dell’art. 86 D.lgs. 163/2006. Violazione del bando e del disciplinare di gara. Eccesso di potere. Illogicità manifesta. Carenza istruttoria e carenza di motivazione;

– Eccesso di potere e violazione dei principi di autotutela, economicità e celerità dell’azione amministrativa; illogicità e contraddittorietà manifesta.

4. – Si è costituita la controinteressata chiedendo la reiezione del ricorso e proponendo ricorso incidentale per i seguenti motivi:

a) Illegittimità del verbale n. 2 del 16 aprile 2009 nella parte in cui non è stata comminata l’esclusione dell’ATI B.S./Fratelli C. per mancata dimostrazione della certificazione di qualità. Violazione dell’art. 4, comma 3, DPR 34/2000, violazione della lex specialis di gara, eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria.

b) Violazione del disciplinare di gara. Violazione del principio dell’autovincolo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta illogicità.

Con motivi aggiunti al ricorso incidentale tali censure vengono replicate anche in relazione alla determinazione 715/2010 di aggiudicazione definitiva, impugnata con motivi aggiunti.

5.- Si è costituito il Comune, evidenziando la correttezza del proprio operato e, nella memoria conclusiva, rimettendo a questo Tribunale la decisione in ordine alla fondatezza delle reciproche censure.

Con ordinanza 480/2010 è stata negata la tutela cautelare ritenendo, ad una sommaria delibazione, "fondate le censure sollevate dalla ricorrente incidentale in ordine: a) alla assenza della certificazione di qualità in capo alla ricorrente alla data della gara (14 aprile 2009) dato che la relativa attestazione riportata nella certificazione SOA (presentata ai fini della gara) indicava come termine di validità il 22 giugno 2008,così venendo ad essere violata la statuizione di cui all’art. 4, primo comma, e alla " Tabella requisiti qualità’" – Allegato 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 (secondo la quale l’attribuzione della classifica III e successive è subordinata, a regime, al possesso del sistema di qualità aziendale; nella specie i lavori affidati rientrano nella categoria OG 6 – classifica IV);

b) all’assenza nel computo metrico dei dati relativi alle varianti proposte: strada,dimensioni del dissabbiatore,misure finalizzate alla mitigazione dell’impatto ambientale;assenza negli elaborati grafici delle modifiche proposte quanto agli impianti elettrici ed agli impianti di illuminazione. Tali carenze determinano la violazione della previsione contenuta a pag. 16,punto 82, del disciplinare di gara."

All’udienza pubblica del 9 dicembre 2010, fissata per la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. – Il Collegio, melius re perpensa, ritiene che il ricorso incidentale, il cui esame è prioritario rispetto al gravame principale, non possa essere accolto.

6.1 – In ordine al primo motivo, con cui la controinteressata deduce l’assenza in capo alla ricorrente di una valida certificazione di qualità alla data del 14 aprile 2009, termine per la presentazione delle offerte va infatti rilevato quanto segue:

a) l’attestazione SOA della ricorrente allegata all’offerta riporta l’esistenza della certificazione di qualità con scadenza il 22 giugno 2008 rilasciata dall’organismo di certificazione Certiquality;

b) la ditta B.C. ha prodotto in gara, unitamente all’attestazione SOA, copia conforme autenticata del certificato di qualità rilasciato dalla stessa Certiquality in data 29 aprile 2008 con scadenza 28 aprile 2011, attesa l’impossibilità oggettiva di presentare una SOA completa di tutte le informazioni recenti non avendo ancora ottenuto l’aggiornamento della propria attestazione alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

c) la dichiarazione datata 28 giugno 2010 dell’organismo di attestazione attesta, infatti, che "alla data del 14 aprile 2009 il procedimento per il rilascio dell’attestazione da parte di questa società era in fase di istruttoria";

d) risulta pertanto per tabulas che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte l’impresa ricorrente aveva già rinnovato la certificazione di qualità e che tale circostanza era nota alla stazione appaltante emergendo dai documenti allegati alla offerta.

In considerazione di ciò deve conseguentemente ritenersi la sussistenza di una certificazione di qualità in corso di validità allegata agli atti di gara.

Osserva in proposito il Collegio che l’art. 4, comma 3, DPR 34/2000 (secondo cui "il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA) non debba essere letto in chiave eccessivamente formalistica, potendo l’impresa partecipante, oggettivamente impedita dal provare l’esistenza del certificato di qualità dalla pendenza della procedura di aggiornamento dell’attestazione, provare l’esistenza della qualificazione con mezzi idonei che garantiscano un soddisfacente grado di certezza.

6.2 – Anche il secondo motivo del gravame incidentale con cui si deduce l’inaffidabilità e l’incoerenza dell’offerta tecnica dell’ATI B.C./C., tali da determinare l’esclusione dalla gara non è fondato.

La controinteressata lamenta incoerenze tra gli elementi che compongono l’offerta (relazione tecnica, elaborati grafici, computo metrico estimativo).

Il Collegio rileva, prima facie, che le deduzioni avanzate non appaiono meritevoli di accoglimento.

Peraltro, in merito alla specifica questione si osserva che nelle procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici l’esame delle offerte tecniche, con le relative varianti presentate, e della loro ammissibilità rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, per cui soltanto in caso di macroscopiche illogicità, vale a dire di gravi e palesi errori di valutazione, evidenti discrasie tra computo metrico ed elaborati grafici – peraltro non sussistenti nel caso di specie – il giudice della legittimità può intervenire, restando per il resto la capacità di giudizio confinata entro i limiti dell’apprezzamento tecnico tipico di tale tipo di discrezionalità.

Tale valutazione potrà dunque essere ripetuta dall’Amministrazione in sede di rinnovo delle operazioni di gara conseguenti alla pubblicazione della presente sentenza.

7. – Accertata l’infondatezza del ricorso incidentale, può ora esaminarsi il ricorso principale.

7.1 – Con il primo motivo di doglianza la ricorrente principale lamenta la contraddittorietà e l’illogicità del provvedimento di aggiudicazione.

La censura è fondata.

Con l’aggiudicazione definitiva 715/2010 viene approvata definitivamente l’aggiudicazione provvisoria alla ditta S..

La determina dirigenziale, dando conto del tortuoso iter procedimentale seguito, espone nella parte motiva le risultanze della consulenza richiesta all’Ing. Primo Stasi in merito alle varianti e alle migliorie proposte dalla ditta aggiudicataria.

Vengono dunque riportate nell’atto impugnato, senza alcuna contestazione o precisazioni, quali premesse del provvedimento, le conclusioni del citato studio e in particolare che la realizzazione dei recapiti finali, ovvero l’oggetto principale dell’appalto, da parte dell’aggiudicataria non appare affidabile in quanto:

– il sistema di drenaggio proposto non è idoneo allo scopo; la stessa ditta produttrice non ne consiglia l’uso per le finalità del progetto di gara; lo stesso sistema non ha i requisiti necessari di mantenibilità;

– i valori delle portate di smaltimento sono errati per eccesso;

– i volumi di accumulo previsti sono insufficienti al fine di garantire il corretto funzionamento della rete.

Viene altresì dato conto dell’impossibilità, data l’indisponibilità dei nominati, a comporre una nuova Commissione valutatrice.

Infine, pur rimanendo ferme le criticità riscontrate che renderebbero inaffidabili i lavori appaltati, ci si determina di approvare i verbali di gara e affidare l’appalto "al fine di evitare la perdita del finanziamento" regionale, in scadenza al 30 giugno 2010.

7.2 – Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che l’irragionevolezza e la contraddittorietà dell’iter argomentativo della determina di aggiudicazione siano evidenti.

Come emerge da una piana lettura della determina di aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento dapprima accerta, in base agli atti e valutazioni acquisiti al procedimento, che la Commissione ha erroneamente ammesso l’offerta tecnica della controinteressata; quindi evidenzia che il progetto proposto non è affidabile in quanto le finalità dell’opera non sarebbero soddisfate, risultando problematiche tecniche ed errori progettuali di natura essenziale; infine, nonostante l’inutilità, o peggio la dannosità dell’opera, delibera di affidare comunque l’appalto al solo scopo di non perdere il finanziamento regionale.

E’ evidente che un simile iter argomentativo contraddice l’interesse pubblico alla realizzazione di un’opera utile alla collettività, che costituisce la finalità primaria della procedura di appalto; né ovviamente, la perdita del finanziamento regionale è una giustificazione ammissibile, atteso che l’impiego di risorse pubbliche non può che essere diretto al benessere collettivo e non alla realizzazione di opere inutilizzabili.

L’Amministrazione avrebbe perciò dovuto trarre dalle suindicate premesse di fatto le dovute conseguenze logiche e sulla base dei risultati della propria indagine negare l’approvazione degli atti di gara.

7.3 – In proposito va inoltre precisato che ai sensi dell’art. 12, D.lgs. 163/2006, l’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione della stazione appaltante e che il provvedimento di approvazione non costituisce un atto vincolato.

Come sottolineato in giurisprudenza, l’approvazione non può essere ricompresa nella nozione di controllo in senso stretto, ma si risolve in una revisione interna della correttezza del procedimento connessa alla responsabilità unitaria del procedimento spettante alla figura dirigenziale (Cfr. Consiglio di Stato 3890/2010).

All’Amministrazione, quindi, è concesso di svolgere nuove e autonome considerazioni rispetto all’aggiudicazione provvisoria esprimendo un’ulteriore valutazione circa la regolarità nello svolgimento della procedura e la convenienza della stipulazione del contratto.

7.4 – Tanto basta a ritenere il provvedimento di aggiudicazione definitiva illegittimo.

8. – Con la memoria conclusiva del 23 novembre 2010 l’Amministrazione ha reso noto che il contratto è stato stipulato alla data del deposito della memoria stessa e che i lavori non sono stati avviati.

Alla luce dell’interesse al subentro nel contratto di appalto, manifestato nel ricorso introduttivo, occorre dunque esaminare gli effetti dell’illegittimità dell’aggiudicazione sul contratto già stipulato.

Al riguardo, attesa l’illegittimità dell’aggiudicazione, il Collegio ai sensi dell’art. 245ter D.lgs 163/2006 ora trasfuso nell’art. 122 cod. proc. amm. – in considerazione che è interesse dell’Amministrazione ottenere un’esecuzione dei lavori a regola d’arte, che il contratto non ha ancora avuto, allo stato degli atti, un principio di esecuzione, e che è ancora possibile per il ricorrente realizzare il proprio interesse, esplicitato nel ricorso, al conseguimento dell’aggiudicazione e al subentro nel contratto – dichiara l’inefficacia del contratto stipulato il 23 novembre 2010 tra stazione appaltante e S.. srl con effetto dalla data della sottoscrizione.

9. – In conclusione e in ragione di quanto precede, il Collegio respinge il ricorso incidentale, accoglie l’impugnativa proposta in via principale e per l’effetto annulla l’aggiudicazione in favore della controinteressata S.. e dichiara il contratto stipulato inefficace dalla data della sottoscrizione. Assorbite le ulteriori censure presentate in via principale.

9.1 Peraltro, in ragione della peculiarità delle questioni affrontate sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando:

– respinge il ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti.

– accoglie il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

– dichiara l’inefficacia del contratto stipulato tra l’Amministrazione e la S. srl con effetto dalla data della sua sottoscrizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 27-01-2011, n. 173 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In accoglimento della domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno e la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione dello stesso, con sentenza n. 2300/10 questo Tribunale ha previsto che l’Amministrazione dovesse, previamente, esprimersi in ordine alla permanenza dell’interesse pubblico alla conservazione dell’opera e, quindi, calcolare il risarcimento del danno dovuto in base ai parametri assegnati.

L’amministrazione, nonostante l’intervenuta notifica della sentenza, non ha provveduto alla valutazione dell’interesse pubblico all’acquisizione al patrimonio comunale del bene occupato e, conseguentemente, non ha adottato il provvedimento strumentale ad ottenere tale risultato ed ora si trova nell’impossibilità di farlo, per effetto della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 del DPR 327/01 che consentiva la regolarizzazione della situazione proprietaria dei beni occupati senza titolo.

Ciononostante, considerato che la ricorrente non ha chiesto la restituzione dei fondi, il venir meno della norma non preclude di per sé il soddisfacimento della domanda risarcitoria, ma impone di individuare una soluzione che consenta di ottenere, a fronte della corresponsione del risarcimento del danno, un titolo legittimante il Comune alla trascrizione della proprietà dei terreni occupati, laddove lo stesso intenda mantenere nella disponibilità pubblica i terreni in questione.

Come già evidenziato nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione (invero, la domanda di sospensione della stessa, proposta dal Comune di Treviglio è stata dichiarata inammissibile con Ordinanza 15 dicembre 2010, n. 5730 della Sez. IV del Consiglio di Stato), il primo, fondamentale ed ineliminabile (in quanto necessariamente prodromico alla corretta quantificazione del risarcimento del danno) adempimento imposto al Comune è rappresentato dalla valutazione della sussistenza di un interesse pubblico, concreto ed attuale, ad acquisire al patrimonio comunale i terreni di cui la ricorrente lamenta l’illegittima occupazione. Rientra nella facoltà del Comune, infatti, laddove ciò risulti meglio rispondere all’interesse pubblico, restituire ai proprietari i terreni occupati, nello stato in cui versavano al momento dell’occupazione. In tal caso il risarcimento non potrà che essere commisurato al danno subito negli ultimi cinque anni di occupazione antecedenti la proposizione della domanda risarcitoria, a condizione, però, che risulti dimostrato che l’occupazione abbia effettivamente comportato l’impossibilità per la proprietà di trarre l’utilità derivante dalla disponibilità dei beni secondo la specifica destinazione degli stessi: condizione, quest’ultima, piuttosto difficile da provarsi nel caso di superfici già originariamente destinate dai proprietari ad uso strada e successivamente adibite a viabilità anche a seguito dell’occupazione.

Pertanto si ribadisce l’obbligo, per il Comune intimato, di provvedere, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, all’adozione di un atto di accertamento dell’eventuale permanenza dell’interesse pubblico a mantenere la disponibilità del terreno.

In caso di manifestazione di una volontà positiva in tal senso, il Comune dovrà provvedere, entro i successivi 30 giorni, alla redazione di una stima del risarcimento del danno, dando applicazione ai criteri risarcitori già puntualmente previsti nella sentenza n. 2300/10 con riferimento all’ipotesi dell’eventuale adozione di un provvedimento sanante ai sensi dell’art. 43 del DPR 327/01 (punto a) della motivazione).

Peraltro, non essendo più possibile adottare un atto di tale contenuto ed essendo comunque necessario che alla corresponsione del danno in misura pari al valore del terreno, corrisponda anche il trasferimento della proprietà del medesimo a favore dell’ente pubblico, all’atto della comunicazione della misura del risarcimento come sopra determinata dovranno essere assegnati 20 giorni entro i quali il soggetto proprietario dei terreni dovrà manifestare la propria disponibilità a sottoscrivere un atto di trasferimento della proprietà, a fronte della corresponsione del risarcimento del danno, gli oneri fiscali connessi al quale dovranno essere posti a carico dell’Amministrazione, con la sola eccezione della ritenuta fiscale del 20 % dovuta dal cedente sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno per le aree classificate come edificabili.

A questo punto si arrestano le attività esecutive della pronuncia n. 2300/10, potendo gli atti di definitivo trasferimento della proprietà essere giuridicamente portati a conclusione solo a intervenuta formazione del giudicato, salvo diversa volontà, in funzione lato sensu transattiva, delle parti.

Nel caso in cui il Comune, invece, manifestasse (entro i trenta giorni sopra indicati) la volontà di procedere alla reintegrazione della proprietà a favore della ricorrente, con conseguente assunzione degli oneri di riduzione in pristino stato ovvero la odierna ricorrente non intendesse trasferire la proprietà dei terreni occupati, a quest’ultima dovrà essere corrisposto un risarcimento pari al danno subito dalla ricorrente per la sola illegittima occupazione patita, escluso il controvalore dell’area che verrà restituita nella disponibilità del proprietario e nei limiti in cui sia possibile ritenere che l’occupazione pubblica abbia effettivamente precluso l’utilizzazione dei beni rispetto al’uso cui gli stessi erano destinati al momento dell’occupazione medesima.

Considerato che parte ricorrente non ha in concreto fornito alcun principio di prova di un maggiore danno, esso dovrà essere quantificato in misura corrispondente all’interesse legale sul valore delle aree in questione, determinato ai sensi del punto a) della motivazione della sentenza n. 2300/10, oltre al rimborso delle eventuali spese necessarie al ripristino delle aree, previa presentazione della documentazione comprovante la spesa a tal fine sostenuta dalla ricorrente, laddove le stesse non vengano sostenute direttamente dall’ente.

L’offerta del risarcimento così determinato dovrà avvenire entro i venti giorni successivi alla suddetta manifestazione di volontà.

Decorso inutilmente anche uno solo dei termini posti a carico dell’Amministrazione come sopra indicati, gli atti in questione saranno adottati da un commissario ad acta fin da ora individuato, anche alla luce della funzione di coordinamento attribuita alla Regione dall’art. 4 della L.R. n. 3/2009, nel responsabile dell’Ufficio espropriazioni della Regione Lombardia, cui sono state attribuite le funzioni di autorità espropriante ai sensi del terzo comma dell’art. 3 della L.R. n. 3/2009 o un suo delegato.

Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Ordina all’Amministrazione resistente di provvedere agli adempimenti in motivazione indicati, nel rispetto dei termini ivi previsti, disponendo, fin da ora, in caso di ulteriore inadempienza e quindi di mancato rispetto di detti termini, la nomina di un commissario ad acta per l’adozione degli atti necessari, nella persona del responsabile dell’Ufficio espropriazioni della Regione Lombardia o un suo delegato.

Condanna il Comune al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore della ricorrente, in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad IVA, C.P.A., al rimborso forfetario delle spese, nonché al rimborso del contributo unificato dalla stessa anticipato ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7331 Plusvalenze

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Svolgimento del processo

1. – B.S. impugnava l’atto impositivo con cui l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Salerno,. accertava l’omessa denuncia delle plusvalenze derivanti dalla cessione di un terreno – effettuata con atto pubblico in data 11 maggio 1995 – nei cui confronti era ritenuta applicabile la disposizione contenuta nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, lett. B), ( T.U.I.R.).

1.1 – La Commissione tributaria provinciale di Salerno accoglieva il ricorso, principalmente in relazione al denunciato vizio di motivazione dell’avviso di accertamento. La Commissione tributaria regionale della Campania, con la decisione indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio, affermando la legittimità della pretesa fiscale in considerazione della qualità di "imprenditore agricolo" facente capo all’acquirente e aggiungendo, in relazione all’edificabilità del terreno, contestata dal B., che il certificato di destinazione urbanistica dallo stesso esibito non era idoneo allo scopo della dimostrazione della non edificabilità, in quanto rilasciato in data 9 gennaio 2002, cioè in epoca successiva alla vendita.

1.2 – Per la cassazione di tale decisione il contribuente propone ricorso, fondato su tre motivi ed illustrato con memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso in quanto spedito dal difensore con lettera raccomandata, senza che ricorressero i presupposti di cui alla L. n. 53 del 1994.
Motivi della decisione

2. – Deve in primo luogo rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la mancanza di autorizzazione,in capo al difensore munito di procura, relativamente all’attività di notificazione ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, non da luogo ad inesistenza, bensì a nullità, sanata, come nel caso di specie, dalla rituale costituzione della parte intimata, vale a dire dall’accertato conseguimento dello scopo della notificazione stessa (Cass., Sez. un., 1 dicembre 2000, n. 1242; Cass., 22 giugno 2001, n. 8592; Cass., 5 agosto 2004, n. 15081).

3. I motivi di ricorso presentano tratti comuni, consistenti nella denuncia di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 81 e 82 anche in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, rispettivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 3 e n. 5.

In particolare, con il primo mezzo si censura la decisione per aver trascurato il dato fondamentale ai fini della realizzazione della plusvalenza, vale a dire la destinazione urbanistica dell’area alienata in base agli strumenti vigenti al momento della cessione, disattendendo la documentazione all’uopo prodotta; con il secondo le medesime doglianze vengono prospettate in relazione alla violazione del principio dell’onere della prova, con il terzo, infine, si assume l’omessa considerazione delle questioni ribadite in via incidentale e, in ogni caso, l’irrilevanza della natura imprenditoriale di una delle parti, per altro non emergente dal tenore dell’atto pubblico di vendita.

3.1 – Detti motivi,che possono essere congiuntamente esaminati per lo loro intima connessione, sono fondati nella misura e per le ragioni che seguono.

Nella decisione impugnata, e vergata a mano con grafia abbastanza comprensibile, si afferma che "risulta oggettivamente incontestabile l’omessa dichiarazione di una plusvalenza a seguito di compravendita effettuata dal signor B. al signor V.F. nella qualità di imprenditore agricolo in data 19 maggio 195 per l’importo di L. 30.000.000. Pertanto legittima è la pretesa fiscale".

Più avanti si precisa che "il certificato di destinazione urbanistica del terreno alienato, esibito dal contribuente, non è idoneo a provare la inedificabilità del terreno, perchè reca la data di rilascio del 9 gennaio 2002". Prescindendo dal richiamo, privo di qualsiasi autosufficienza, all’omesso esame di doglianze riproposte in appello dal contribuente, le esposte censure sono condivisibili Nella sentenza scrutinata manca all’evidenza qualsiasi riferimento alla natura del terreno (o di parte di esso) quale determinata dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione: tale circostanza, che costituisce l’ubi consistaiti della vicenda processuale in esame, avrebbe dovuto essere dimostrata dall’Ufficio, e, in ogni caso, accertata dalla Commissione, sulla base delle documentazione acquisita, non escluso il ricorso a un’eventuale attività integratrice ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 1.

Attesa la debole rilevanza del riferimento alla qualità di "imprenditore agricolo" dell’acquirente, appare poi scarsamente intellegibile il riferimento alla data di rilascio del certificato di destinazione urbanistica prodotto dal B.: era compito del giudicante accertare il contenuto di tale certificazione, che non deve necessariamente coincidere con la data in cui la stessa sia stata rilasciata, tanto più che il ricorrente deduce di aver prodotto un secondo documento, completamente negletto dalla Commissione tributaria regionale, con l’attestazione del periodo – anteriore all’atto di cessione del terreno – in cui risultava adottato il P.R.G. del Comune di Vibonati.

3.2 – All’accoglimento del ricorso nei limiti sopra enunciati consegue la cassazione della decisione impugnata, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, che, previo accertamento della natura dell’area in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, ne verificherà la suscettibilità ad utilizzazione edificatoria, tenendo presente che – secondo un orientamento consolidato di questa Corte – è sufficiente la previsione del P.R.G. indipendentemente dalla predisposizione degli strumenti attuativi, e provvederà, altresì, al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa le sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

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