Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-05-2011, n. 9770 Sanzioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 28 novembre 2007, la Corte d’Appello di Milano accoglieva il gravame svolto da M.R. ed altri 2 contro la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi proposti dalla spa Poste Italiane volti alla declaratoria di legittimità delle sanzioni disciplinari inflitte ad alcuni portalettere.

2. La Corte territoriale puntualizzava che la contestazione – in tema di inosservanza del sistema di consegna della corrispondenza detta ad areole, in base al quale il singolo operatore è tenuto alla consegna non solo della corrispondenza della zona di sua competenza, ma anche, in quota, della corrispondenza di altra zona ricompresa nel medesimo raggruppamento di zone (areola), in caso di assenza dell’operatore assegnato a quella zona – concerneva l’esercizio del diritto di sciopero e non già il rifiuto di una prestazione.

3. La Corte, a sostegno del decisum, escludeva la violazione procedimentale per mancata audizione dei lavoratori, L. n. 300 del 1970, ex art. 7, sul presupposto che non esistesse un diritto dei lavoratori di essere ascoltati sul posto e nell’orario di lavoro anzichè presso l’ufficio del contenzioso dell’azienda; riteneva illegittime le sanzioni inflitte sul presupposto che:

a) i lavoratori non avevano dato esecuzione ad un accordo autonomo, modificativo dell’originario contratto di lavoro, che prevedeva prestazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, con un compenso destinato a remunerare il protrarsi di due ore dell’orario giornaliero;

– b) ricorreva il requisito della sinallagmaticità nel senso della sospensione di entrambe le prestazioni come effetto naturale dell’esercizio del diritto di sciopero;

– c) l’esercizio dello sciopero in tempi non perfettamente collimanti con i perieli della proclamazione e l’eventuale irregolarità per tale profilo non assumeva rilevanza;

d) quanto al profilo della proporzionalità rilevava l’esistenza di uno stato di agitazione al quale i lavoratori si erano attenuti con la loro astensione.

4. Poste italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorre per cassazione articolando quattro motivi, illustrati con memoria. Gli intimati hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato. La società ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

5. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perchè proposti avverso la medesima sentenza.

6. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5) deducendo che il rifiuto di prestazioni ordinarie da parte del dipendente configura responsabilità contrattuale e disciplinare del dipendente. Il motivo si conclude con la formulazione del momento di sintesi.

7. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver la corte di merito delimitato il thema decidendum come indicato nel punto 2 che precede, omettendo di considerare le prove in atti. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

8. Con il terzo e quarto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 Cost. e della L. n. 146 del 1990, artt. 1 e 2, per aver la Corte di merito riconosciuto come legittimo esercizio del diritto di sciopero il rifiuto di eseguire una parte delle mansioni legittimamente richiedibili al lavoratore senza perdita della retribuzione, pur se attuato al di fuori dei periodi proclamati di astensione collettiva, ovvero senza la preventiva comunicazione prevista dalla L. n. 146 del 1990. I motivi si concludono con la formulazione dei quesiti di diritti.

9. I motivi devono essere trattati congiuntamente per la loro logica connessione.

10. Come già ritenuto da questa Corte in altre controversie in parte sovrapponibili al presente giudizio, con decisione alla quale il Collegio intende uniformarsi (v. Cass. 547/2011), la prima questione, in ordine logico sistematico, è quella di stabilire se l’astensione dal lavoro di cui si tratta rientri o meno nel concetto di sciopero.

Ciò perchè se il comportamento dei lavoratori che hanno aderito all’astensione proclamata dal Cobas è una forma di sciopero, la sanzione disciplinare è illegittima, in quanto lo sciopero è un diritto costituzionalmente sancito e il suo esercizio sospende il diritto al corrispettivo economico, ma rende immune il comportamento da sanzioni. Se, al contrario, non è sciopero, il rifiuto della prestazione costituisce inadempimento parziale degli obblighi contrattuali e l’applicazione della sanzione disciplinare è legittima.

11. Invero, non esiste una definizione legislativa dello sciopero. I lineamenti del concetto sono stati individuati sul piano giuridico tenendo conto della storia e delle prassi delle relazioni industriali. Peraltro, la stessa dottrina che chiede all’interprete questa attenzione al dato storico-sociologico ed una particolare duttilità ermeneutica, al tempo stesso precisa che non può essere definita sciopero ogni manifestazione di lotta che i soggetti agenti designino come tale.

12. Lo sciopero si risolve, nei fatti, nella mancata esecuzione in forma collettiva della prestazione lavorativa, con corrispondente perdita della relativa retribuzione. La mancata esecuzione si estende per una determinata unità di tempo: una giornata di lavoro, più giornate, oppure periodi di tempo inferiori alla giornata, sempre che non si vada oltre quella che viene definita "minima unità tecnico temporale", al di sotto della quale l’attività lavorativa non ha significato esaurendosi in un’erogazione di energie senza scopo.

13. In tale logica, la giurisprudenza, dopo alcune oscillazioni, riportò entro la nozione di sciopero anche la mancata prestazione del lavoro straordinario (Cass., 28 giugno 1976, n. 2480).

L’astensione anche in questo caso ha una precisa delimitazione temporale e concerne tutte le attività richieste al lavoratore.

14. Al contrario, ci si colloca al di fuori del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere. E’ il caso del c.d. sciopero delle mansioni, comportamento costantemente ritenuto estraneo al concetto di sciopero e pertanto illegittimo dalla giurisprudenza (Cass., 28 marzo 1986, n. 2214).

15. Il rifiuto di effettuare la consegna di una parte della corrispondenza di competenza di un collega assegnatario di altra zona della medesima area territoriale, in violazione dell’obbligo di sostituzione previsto dal contratto collettivo, non e astensione dal lavoro straordinario, nè astensione per un orario delimitato e predefinito, ma è rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute. Situazione assimilabile a quella del c.d. sciopero della mansioni perchè, all’interno del complesso di attività che il lavoratore è tenuto a svolgere, l’omissione concerne un aspetto specifico di tali obblighi.

16. L’astensione, pertanto, non può essere qualificata sciopero e resta un mero inadempimento parziale della prestazione dovuta. Di conseguenza, la sanzione disciplinare non è illegittima.

17. Questa conclusione non solo è in linea con le coordinate generali prima tracciate, ma anche con la specifica giurisprudenza di legittimità sull’argomento: Cass. 25 novembre 2003, n. 17995, occupandosi di una situazione analoga, concernente il sistema di sostituzioni entro l’ambito della c.d. areola (antecedente dell’area territoriale nell’organizzazione delle Poste), ha affermato che il rifiuto di effettuare la sostituzione del collega assente, è "rifiuto di esecuzione di una parte delle mansioni, legittimamente richiedibili al lavoratore" e "non costituisce esercizio del diritto di sciopero", con la conseguenza che deve escludersi l’antisindacalità della scelta datoriale di applicare una sanzione disciplinare.

18. Escluso, pertanto, che si sia trattato, nella specie, di esercizio del diritto di sciopero, tutte le altre censure sollevate da parte ricorrente rimangono assorbite.

19. Quanto alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver la Corte di merito delimitato il thema decidendum come indicato nel punto 2 che precede, omettendo di considerare le prove in atti, deve essere dichiarata l’inammissibilità del mezzo atteso che l’erronea valutazione dei risultati ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi di prova, disciplinata dalle citate disposizioni del codice di rito, ridonda quale vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (ex multis, Cass. 2707/2004), ma parte ricorrente ha, nella specie, del tutto omesso di specificare il profilo alla stregua del quale la sentenza è censurata, così precludendo alla Corte di delineare chiaramente l’esame devolutole.

20. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato i lavoratori denunciano violazione degli artt. 2106, 1175 e 1375 c.c. e L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 116 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3), per aver la Corte di merito negato il diritto dei lavoratori di essere ascoltati a difesa sul posto e nell’orario di lavoro. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se costituisca lesione del diritto di difesa disporre l’audizione in sede disciplinare, richiesta dai dipendenti con l’assistenza del rappresentante sindacale, in luogo diverso da quello della prestazione lavorativa e al di fuori dell’orario contrattuale, sì da rendere gravoso l’esercizio del diritto, violando i principi generali, essendo il potere disciplinare interno al rapporto di lavoro.

21. Osserva il Collegio che tra le garanzie dell’esercizio del diritto di difesa del lavoratore non è previsto il diritto del lavoratore alla previa audizione sul posto e nell’orario di lavoro.

22. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che la specifica garanzia della previa audizione a difesa opera non già indistintamente, ma solo se il lavoratore abbia espressamente chiesto di essere sentito (Cass. 4435/2004). Formulata la richiesta, la previa audizione costituisce indefettibile presupposto procedurale che legittima l’adozione della sanzione disciplinare anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, contestualmente alla richiesta di audizione a difesa, abbia comunicato al datore di lavoro giustificazioni scritte, destinate ad integrarsi con le giustificazioni che il lavoratore stesso, eventualmente, aggiunga o precisi in sede di audizione (Cass. 6845/2010; Cass. 21899/2010).

23. Nessuna fonte normativa o pattizia prevede che l’audizione debba aver luogo nell’orario e nella sede di lavoro, nè contempla il diritto del lavoratore di essere sentito a difesa condizionato, nel quando e nel quomodo, dal tempo e luogo della prestazione lavorativa, onerando il datore di lavoro di consentire l’esercizio del diritto di difesa del lavoratore alle condizioni da questi richieste, sì che l’inottemperanza possa assurgere a violazione delle garanzie procedimentali.

24. Il denunciato profilo non rileva, per quanto detto, agli effetti della validità della sanzione disciplinare, nè ritiene il Collegio che, ai fini della validità della sanzione disciplinare, la discrasia denunziata tra tempi e modalità dell’audizione e tempi e luogo della prestazione lavorativa possa assumere rilevanza nel ritenere la condotta datoriale non informata ai principi di correttezza e buona fede.

25. Di certo non appare gravoso l’esercizio del diritto dei lavoratori con le modalità temporali e di luogo indicate dal datore di lavoro, tenendo conto del congruo margine temporale assegnato per permettere loro di raggiungere, dalla sede di lavoro, la sede centrale di svolgimento dell’audizione (fissata alle 14,30, dopo la fine del turno di lavoro delle ore 13, presso la sede di (OMISSIS), ove si trova la Direzione risorse umane, raggiungibile dalla sede di lavoro in (OMISSIS)), onde la condotta datoriale non appare censurabile neanche sul piano della correttezza e buona fede.

26. Ne consegue il rigetto del ricorso incidentale condizionato.

27. All’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, respinti per il resto il ricorso principale e l’incidentale condizionato, segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. La Corte, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, dichiara legittima la sanzione disciplinare inflitta agli intimati.

28. Le spese dei gradi di merito vanno compensate in considerazione dell’esito alterno dei giudizi; le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il terzo motivo del ricorso principale, respinge per il resto il ricorso principale e l’incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara legittima la sanzione disciplinare inflitta agli intimati. Compensa le spese dei gradi di merito; condanna i lavoratori al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate complessivamente in Euro 46,00 per spese, oltre Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per onorario, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 15-03-2011, n. 2325 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con atto (n. 591/1993) il sig. S.D., insegnante di ruolo presso il Conservatorio "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara dal 1982 al 1988, ha adito questo Tribunale per l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di mantenimento e corresponsione in suo favore delle spettanze retributive che assume dovute in qualità di docente di ruolo con esonero degli obblighi di servizio, ex art. 65 del d.P.R. n. 417/1974, per il periodo (1.10.1984 – 31.5.1985) prestato presso la Harvard University of Cambridge nel Massachussets quale assegnatario di borsa di studio relativa ad un corso di specializzazione.

2. Espone di aver prestato anche nell’anno precedente (19831984) la propria attività presso la citata Università in quanto vincitore della predetta borsa di studio e di aver percepito per tale anno dall’Amministrazione di appartenenza il proprio trattamento retributivo ai sensi dell’art. 65 del d.P.R. n. 417/1974.

Espone, altresì, che tali emolumenti retributivi non gli sono stati corrisposti in relazione al secondo anno (1.10.1984- 31.5.1985) di borsista presso la Harvard University of Cambridge nel Massachussets e di aver proceduto a diffidare, in data 19.11.1988, il Ministero del tesoro a corrispondere quanto spettantegli per tale periodo.

A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione a provvedere sulla sua istanza, il sig. D. ha adito questo Tribunale deducendo l’illegittimità del silenzio:

a) per violazione dell’art. 65, commi 6 e 7 del d.P.R. n. 417/1974, atteso il suo diritto agli emolumenti per il periodo 1.10.1984- 31.5.1985 con conseguente inapplicabilità al caso in esame della disposizione di cui al comma 8, in quanto riferibile ai soli incarichi e non anche alle borse di studio; b) mancata applicazione della disposizione di cui al comma 6 del citato art. 65, che riconosce ed equipara i periodi di borse di studio a servizio d’istituto.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca.
Motivi della decisione

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio il sig. D., insegnate di ruolo presso il Conservatorio Girolamo Frescobaldi" di Ferrara dal 1982 al 1988, chiede l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di mantenimento e corresponsione in suo favore delle somme che assume spettategli in qualità di docente di ruolo con esonero degli obblighi di servizio, ex art. 65 del d.P.R. n. 417/1974, per il periodo (1.10.1984 – 31.5.1985) durante il quale ha prestato la sua attivita" di borsista di un corso di specializzazione presso la Harvard University of Cambridge nel Massachussets.

Lamenta, al riguardo, la violazione del diritto a percepire il trattamento retributivo, già riconosciutogli dall’Amministrazione di appartenenza per il precedente anno accademico (19831984) per la medesima borsa di studio, anche per l’anno successivo.

In particolare, afferma l’inapplicabilità al caso di specie della disposizione di cui all’art. 65, comma 8 del d.P.R. n. 417/1974, e deduce la mancata equiparazione dell’attività prestata a titolo di borsa di studio con quella di servizio, a norma del comma 6 del citato articolo.

2. Il ricorso è infondato e, per tale ragione, deve essere respinto.

3. Giova premettere che al ricorrente, vincitore di una borsa di studio presso il succitato Ateneo nell’anno 19831984, è stata confermata dalla medesima Università l’assegnazione di tale borsa anche per il successivo periodo (1.10.1984 – 31.5.1985).

Giova, altresì, rilevare, che riguardo alla prima assegnazione della borsa di studio (13.1. 1984 – 31.5.1984) il sig. D. è stato destinatario di specifico provvedimento ministeriale, adottato in data 12.1.984, depositato in atti, con cui è stato autorizzato ad usufruire, ex art. 65, di tale beneficio, con esonero dagli obblighi di servizio quale docente di ruolo presso il Conservatorio di Ferrara, e con riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione per il periodo trascorso presso l’Ateneo sopra indicato.

Il predetto provvedimento risulta essere stato adottato, su istanza del ricorrente, in applicazione dell’art. 65 (Incarichi e borse di studio, congedi per attività artistiche e sportive), comma 1 del decreto presidenziale n. 417/1974, recante "Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato" il quale dispone che il personale, che abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministro della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad accettare incarichi temporanei per l’espletamento di attività di studio, di ricerca presso amministrazioni statali, Stati o enti stranieri.

La disposizione normativa de qua, ai successivi commi disciplina in modo articolato e puntuale il regime ed i limiti normativi cui soggiacciono i richiamati incarichi.

Difatti, dispone che gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell’anno scolastico nel quale sono stati conferiti e che non possono essere confermati oltre l’anno scolastico successivo (comma 4); che non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell’ultimo incarico conferito (comma 5); che il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dallo stesso art. 65 è valido a tutti gli effetti come servizio prestato presso la scuola o l’istituto (comma 6).

Nel caso in esame, il ricorrente con nota del 15.5.1987 ha inoltrato al Ministero della pubblica istruzione apposita istanza di corresponsione delle somme relative al periodo 1.10.1984 – 31.5.1985, ed ha quindi diffidato con atto del 19.11.1988 il Ministero del tesoro a prestare il suo concerto per il pagamento di detti emolumenti.

Senonche’, osserva il Collegio che le somme stipendiali relative ad un periodo 1.10.1984 – 31.5.1985 della cui manata corresponsione il sig. D. si duole si riferiscono al periodo di conferma della borsa di studio presso la Harvard University of Cambridge nel Massachussets.

Si tratta, in particolare, di un periodo che si aggiunge al primo, annuale, regolarmente remunerato per la stessa borsa di studio.

Ne consegue che, alla luce della dsciplina sopra richiamata, la domanda attorea non può che ritenersi infondata, per il fatto che riguarda somme relative ad un periodo temporale di conferma della borsa di studio (1.10.1984 – 31.5.1985), per il quale il sig. D., in contrasto con quanto prescritto dalla succitata normativa, non ha chiesto, né ottenuto dall’Amministrazione di appartenenza la preventiva autorizzazione necessaria, ai sensi del richiamato art. 65, al fine di ottenere anche l’equiparazione ai fini economici (comma 8) dell’attività di borsa di studio con quella di servizio. La proposizione di una domanda volta ad ottenere un’autorizzazione postuma rispetto al periodo temporale in cui il ricorrente ha svolto l’attività relativa alla borsa di studio in luogo della sua attività di istituto, non consente, dunque, secondo quanto disposto dalla disciplina sopra citata, di conseguire quell’utilità di natura economica alla quale il ricorrente stesso tende.

Peraltro, rinviando ad un insegnamento giurisprudenziale del giudice amministrativo, dal quale il Collegio ritiene non doversi discostare, in carenza di un provvedimento che consenta al pubblico dipendente di non prestare servizio ai sensi dell’art. 65 del d.P.R. n. 417/1974 l’assenza non può che essere ritenuta ingiustificata, con la conseguenza che alcun emolumento stipendiale può essere oggetto di pretesa da parte del dipendente stesso (in tal senso C. Stato, Sez. VI, 5.12.2008, n. 6022).

Le considerazioni che precedono, conducono alla reiezione del ricorso.

Sussistono, in considerazione della peculiarità della fattispecie in esame, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 05-04-2011, n. 13676 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato, a seguito di richiesta di archiviazione del pubblico ministero e di opposizione delle parti offese B.A., C.M., C.S. e T.C., dette opposizioni venivano dichiarate inammissibili e si riteneva comunque infondata la notizia di reato per mancanza di una valida querela, disponendosi di conseguenza de plano l’archiviazione del procedimento penale nei confronti di C.A. e M.A. per il reato di cui all’art. 595 c.p. commesso fra il (OMISSIS) in danno di B.A., presidente dell’Ordine degli Architetti di Bergamo, e dei consiglieri dello stesso ordine tramite interventi pubblicati sul sito (OMISSIS).

Il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione e mancanza ed illogicità della motivazione sulla dichiarata improcedibilità del reato.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Nel provvedimento impugnato si osservava che gli atti di opposizione presentati erano inammissibili in quanto negli stessi non veniva richiesta la prosecuzione delle indagini e non venivano indicati l’oggetto delle ulteriori investigazioni e gli elementi di prova come richiesto dall’art. 410 c.p.p., comma 1; che le querele presentate l’una dal B. in proprio e quale presidente del consiglio dell’ordine e l’altra dallo stesso e dai consiglieri recavano la sottoscrizione degli interessati, il timbro di deposito apposto dal funzionario della Procura della Repubblica e l’annotazione a penna "depositata dall’Avv. Fedora Rota", ma non l’autenticazione della sottoscrizione dei querelanti, richiesta dall’art. 337 c.p.p., comma 1 laddove, come nel caso di specie, l’atto non è depositato personalmente dall’interessato ma recapitato, e non erano accompagnate dal contestuale deposito dell’atto di nomina del difensore di fiducia con firma autenticata; e che tanto, secondo la prevalente giurisprudenza, comportava improcedibilità del reato riflettendosi sulla garanzia di sicura provenienza dell’atto dal titolare del diritto di querela.

Il ricorrente rileva in primo luogo, quanto alla mancata indicazione di atti di indagine suppletiva, che attesa la completezza delle indagini l’oggetto dell’opposizione era inevitabilmente limitato alla richiesta di fissazione dell’udienza ed alla formulazione dell’imputazione ai sensi dell’art. 409 c.p.p., commi 2 e 5; e che l’art. 410 c.p.p., comma 1 disciplina espressamente le più frequenti ipotesi di opposizione all’archiviazione motivate dall’incompletezza delle indagini, ma rende comunque possibile una censura limitata alla non infondatezza della notizia di reato.

L’argomentazione difensiva è corretta.

Alla parte offesa deve infatti essere riconosciuta la facoltà di contrastare la richiesta di archiviazione non solo per il profilo della completezza delle Indagini, ma anche per quello della fondatezza della notizia di reato; e ciò comporta che, laddove non vi sia luogo ad ulteriori accertamenti, le censure dell’opponente possono essere comunque rivolte al contenuto della richiesta in ordine a quest’ultimo aspetto. L’indicazione di investigazioni suppletive non è pertanto condizione necessaria di ammissibilità dell’opposizione (Sez. 6, n.19039 del 14.1.2003, imp. D’Angiolella, Rv.225248); e la mancanza di detto elemento non esaurisce di conseguenza l’onere motivazionale sull’adozione de plano del provvedimento di archiviazione.

La motivazione del decreto impugnato si estendeva in realtà, come si è detto, anche alla fondatezza della notizia di reato con riferimento alla sussistenza delle condizioni di procedibilità.

E sul punto il ricorrente, premesso che l’art. 337 c.p.p. richiede non l’autenticazione, ma l’autenticità della sottoscrizione della querela, rileva che a quest’ultima nel caso in esame erano allegate una lettera del 16.2.2007 e una delibera del 19.9.2005, sottoscritte dal B. con firma corrispondente a quella della querela e dunque sufficienti ad escludere dubbi su siffatta autenticità; che peraltro la giurisprudenza esclude la necessità dell’autenticazione per le querele presentate da enti pubblici, quali devono essere ritenuti gli ordini professionali degli architetti in quanto sottoposti alla vigilanza del Ministero della Giustizia; che il provvedimento oggetto di ricorso non motivava su questi rilievi difensivi, limitandosi a richiamare la giurisprudenza sulle formalità di presentazione della querela; e che il provvedimento stesso è in conclusione illegittimo per la mancata fissazione dell’udienza camerale a seguito dell’opposizione e la conseguente violazione dei principi del contraddicono e dell’obbligatorietà dell’azione penale, considerato altresì che il pubblico ministero dapprima riteneva implicitamente la fondatezza della notitia criminis nel momento in cui emetteva l’avviso ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p. e solo successivamente riteneva insussistente la condizione di procedibilità.

La lamentata carenza motivazionale è invero sussistente. Il riferimento del provvedimento impugnato ai principi in tema di necessaria autenticazione della querela, quale garanzia di sicura provenienza dell’atto dal titolare del relativo diritto (Sez. 6, n.21447 del 19.2.2008, imp. De Angelis, Rv.240063), non risponde adeguatamente ai dettagliati rilievi dell’opponente sulla possibilità di sopperire nel caso concreto alla mancanza di una formale autenticazione con dati desumibili da altri atti del procedimento e, soprattutto, sulla effettiva indefettibilità dell’autenticazione per la querela presentata nell’interesse di un ente pubblico e sulla riconducibilità della situazione in esame a tale fattispecie; e ciò a maggior ragione in presenza di orientamenti giurisprudenziali tendenti, pur non univocamente, ad affermare la validità ex se della querela proveniente dal rappresentante dell’ente pubblico (Sez. 6, n.7567 del 2.5.1996, imp. Amadio, Rv.205884; Sez. 6, n.9444 del 10.7.2000, imp. Pallotta, Rv.217706; contra Sez. 6, n.710 del 28.11.1996, imp. Mascioletti, Rv.208659; Sez. 6, n. 12339 del 15.10.1998, imp. Tarantino, Rv.212321).

Il decreto oggetto di gravame è pertanto privo della specifica motivazione sull’inammissibilità dell’opposizione e sull’infondatezza della notizia di reato richiesta per l’emissione senza contraddicono del provvedimento di archiviazione (Sez. 5, n.16505 del 21.4.2006, imp. De Bellis, Rv.234453) e deve di conseguenza essere annullato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso del procedimento.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-01-2011) 21-04-2011, n. 16067

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 6.10.09 il tribunale di Termini Imprese, sezione di Cefalù, ha confermato la sentenza 3.10.08 del giudice di pace di Cefalù, con la quale F.R. era stata condannata alla pena di Euro 400 di multa perchè ritenuta responsabile del reato di ingiuria in danno di M.S.. Il difensore ha presentato ricorso, per violazione di legge in riferimento all’art. 599 c.p., comma 2, in quanto le prove emerse nel giudizio di primo grado hanno dimostrato la sussistenza dei parametri normativi e giurisprudenziali idonei a far dichiarare la F. non punibile. La circostanza che tra l’imputata e la persona offesa intercorrevano rapporti conflittuali, che le stesse erano solite ingiuriarsi reciprocamente, la contemporaneità delle frasi profferite dalla F. rispetto alle offese ricevute, i rapporti di parentela dovevano indurre i giudici ad astenersi da una pronuncia di condanna.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si articola in censure manifestamente infondate e prive di specificità. Infatti la ricorrente propone una serie di critiche a valutazioni fattuali contenute nella decisione impugnata, assolutamente immeritevole di censura in sede di giudizio di legittimità, in virtù della sua fedele corrispondenza alle risultanze processuali e della loro razionale interpretazione. Il giudice di appello ha riconosciuto spessore dimostrativo alle dichiarazioni della persona offesa, la cui credibilità è stata sottoposta a un controllo effettuato in maniera esaustiva e logicamente convincente e pertanto le conclusioni che ne ha tratto in merito alla responsabilità dell’imputata non sono meritevoli di alcuna censura in sede di legittimità. L’invocata esimente della reciprocità è stata già ritenuta insussistente, con adeguato apparato logico argomentativo, dal tribunale, che ha rilevato l’assenza di dimostrazione probatoria e comunque il particolare spessore offensivo delle espressioni della ricorrente, dirette sulla menomazione fisica della persona offesa. La mera ripetizione di tale argomentazione, senza specifiche critiche alla decisione impugnata, rende l’impugnazione del tutto generica La genericità del motivo di gravame va intesa non solo come indeterminatezza, ma anche come mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione in sede di legittimità, in quanto queste ultime non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza impugnata, ma ripetono la critica formulata nei confronti della decisione del giudice di primo grado.

Va inoltre rilevato, a conferma della inconsistenza dei motivi del ricorso, che è stata posta, tra l’altro, a loro fondamento una sentenza che tratta il tema della provocazione, assolutamente estraneo ai precedenti argomenti difensivi. (sez. 5, n. 8097 dell’11.1.07, sulla reazione per stato d’ira determinato da fatto ingiusto altrui).

Il ricorso è quindi inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

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