Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-04-2011) 09-05-2011, n. 18015 Violazioni di carattere penale

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e.
Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata in data 23 giugno 2010, depositata in cancelleria il 6 luglio 2010, la Corte di Appello di Genova, confermava la sentenza 18 novembre 2009 del Tribunale di San Remo, sezione distaccata di Ventimiglia che aveva dichiarato D.S. R. responsabile del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 12 condannandolo alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 5.000,00 di ammenda.

1.1. – Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata D.S.R. aveva occupato alle sue dipendenze per l’esecuzione di attività edilizie il lavoratore rumeno D. I.C..

1.2. – Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalle note investigative della polizia municipale e dei Carabinieri, i quali avevano reperito, all’interno della roulotte del cantiere del D.S., usata come ufficio, i documenti identificativi del rumeno D. il quale peraltro, all’arrivo delle forze dell’ordine, si era allontanato per poi farvi ritorno con ciò dimostrando di aver concluso quantomeno un accordo verbale di assunzione con il datore, tanto è vero che era stato lo stesso straniero ad affermare che gli era stato indicato un lavoro da svolgere, ancorchè lo stesso non fosse stato poi in concreto effettuato.

2. – Avverso tale decisione, tramite il proprio difensore avv. Marco Bosio, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il D. S. chiedendone l’annullamento per i seguenti profili:

a) mancanza degli elementi di cui all’ipotesi contravvenzionale D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 22, comma 12, con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c); in concreto nella fattispecie non vi era stato lo svolgimento di alcun rapporto lavorativo essendo stato provato che lo straniero non aveva potuto lavorare tanto da non essere stato pagato. b) veniva altresì rilevata l’ipotesi di abolitio criminis posto che il B. è rumeno e la Romania è entrata recentemente a far parte della Unione Europea eliminando così il disvalore penale del fatto.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

3.1 – Il reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 1, prevede come reato l’indebita assunzione di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno da parte di qualsiasi datore di lavoro (anche non imprenditore) che gestisce professionalmente un’attività di lavoro organizzata (Cass., Sez. 1, 12 aprile 2005, n. 16431, rv. 231576).

Sulla base dell’interpretazione letterale e logico-sistematica della norma è possibile affermare che il concetto di "occupazione", contenuto nel testo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12, si riferisce all’instaurazione di un rapporto di lavoro che già di per sè integra gli estremi di una condotta antigiuridica qualora il soggetto assunto sia un cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno, indipendentemente da qualunque definizione temporale dell’attività in questione (Sez. 1, 26 marzo 2008, n. 15463, P.M. in proc. Zhao, rv. 239618) e a prescindere dall’espletamento effettivo del lavoro affidato e del pagamento della retribuzione. In altri termini la normativa sanziona anche il rapporto di lavoro di fatto per la sola circostanza cioè che vi sia da parte del datore di lavoro assunzione (ancorchè irregolare e informale) di forza lavoro non consentita.

3.2 – Anche il secondo motivo di gravame è privo di pregio e va rigettato.

3.2.1 – Questa Corte, a Sezioni Unite, ha stabilito il principio diritto, cui il Collegio intende aderire, secondo il quale, a seguito dell’ingresso della Romania nell’Unione Europea a decorrere dal 1 gennaio 2007, non trova applicazione l’art. 2 c.p. per reati propri commessi da cittadini extracomunitari prima della data indicata (Cass. SS. UU. 27 settembre 2007, P.G. in proc. Magera Paul nello stesso senso anche Cass., Sez. 1, 11 gennaio 2007, Ferlazzo, rv 236028). Si deve infatti ritenere che l’adesione di un paese alla Unione Europea costituisce una vicenda successoria di norme extrapenali, non integratrici del precetto penale nè modificatrici della sanzione, restando immutato di disvalore penale del fatto anteriormente commesso (Sez. 1, 28 novembre 2007, n. 47459, P.M. in proc. Valle, rv. 238707).

4. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-09-2011, n. 19808 Responsabilità civile per ingiurie e diffamazione

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sibile per C..
Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Trieste ha confermato la prima sentenza che aveva condannato il D.A. (esponente di partito politico), il C., il T. e la soc. Editrice Nuovo Friuli a risarcire il danno da diffamazione a mezzo stampa cagionato allo Z. (altro esponente politico) attraverso la pubblicazione su di un periodico locale dell’intervista concessa dal primo dei menzionati, in cui era contenuta una frase (re dei cojon) ritenuta offensiva dell’onore e della reputazione dello Z.. Propone ricorso per cassazione la Editoriale Nuovo Friuli a mezzo di tre motivi. Risponde con controricorso lo Z.. Propongono ricorso incidentale il D.A. ed il C..
Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

IL RICORSO PRINCIPALE DELLA EDITORIALE FRIULI. Il primo motivo chiede di sapere se l’interesse della collettività sia limitato alla conoscenza del pensiero degli esponenti di partito o si estenda alle espressioni offensive che questi possano scambiarsi.

Il secondo motivo chiede di sapere se la neutralità del cronista che riporti le dichiarazioni offensive di un terzo debba ritenersi sempre compromessa qualora in una consultazione elettorale la candidatura del giornalista sia opposta a quella del destinatario dell’offesa.

Il terzo motivo censura il vizio della motivazione in relazione al punto della sentenza nel quale s’afferma che l’offesa in questione è avulsa dal contesto politico di riferimento dell’intervista.

IL RICORSO INCIDENTALE DEL C..

Il primo motivo chiede di sapere se il giudizio sulla capacità offensiva delle espressioni usate debba essere rilevato dal contesto del discorso in cui la parola è inserita. Il secondo motivo tratta della scriminante del diritto di cronaca con particolare riferimento alla fedele pubblicazione di un’intervista.

Il terzo motivo tratta della posizione di terzietà ed imparzialità del giornalista nel riportare l’intervista di un personaggio politico.

Il quarto motivo tratta della medesima questione dell’imparzialità e terzietà del giornalista sotto il profilo del vizio della motivazione.

Il quinto motivo censura il punto della sentenza in cui s’afferma che l’offesa in questione è avulsa dal contesto politico di riferimento dell’intervista.

Il sesto motivo censura la sentenza nel punto in cui afferma che nella fattispecie manca il requisito della continenza.

IL RICORSO INCIDENTALE DEL D.A..

L’unico motivo censura la sentenza nel punto in cui ha escluso la tesi difensiva del D.A., il quale nel giudizio di merito ha negato di essere stato consapevole del fatto che il giornalista C. (suo interlocutore telefonico) avrebbe pubblicato le sue espressioni sotto forma di intervista giornalistica. Sostiene, dunque, che il giudice avrebbe fatto illegittimo uso delle presunzioni. I motivi di tutti i ricorsi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati e vanno respinti.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, questa Corte ha già avuto occasione di spiegare che è applicabile la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca alla condotta del giornalista che, pubblicando "alla lettera" il testo di una intervista, riporti dichiarazioni del soggetto intervistato oggettivanente lesive dell’altrui reputazione, a condizione che la qualità dei soggetti coinvolti, la materia della discussione ed il più generale contesto in cui le dichiarazioni sono state rese presentino, sulla base di una valutazione riservata al giudice di merito (insindacabile in sede di legittimità se sorretta da logica ed adeguata motivazione), indiscutibili profili di interesse pubblico all’informazione, tali da far prevalere sulla posizione soggettiva del singolo il diritto di informare del giornalista (Cass. nn. 20686/08, 5066/10).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio ora enunciato, fornendo una motivazione congrua e logica in ordine alle ragioni che portano ad escludere la scriminante del diritto di cronaca, invocata dai convenuti, per la mancanza dell’interesse pubblico a conoscere della contumelia personale rivolta dall’intervistato nei confronti dello Z..

In particolare, la sentenza individua nel contesto dell’intervista il giudizio politico espresso dal D.A. intorno ad una locale vicenda elettorale e rileva che l’uso della frase offensiva sposta l’attenzione del lettore dalla contesa tra i due partiti all’incapacità personale dell’esponente di uno di essi (lo Z.) di cogliere la necessità di percorsi politici comuni.

Altro punto fondamentale della motivazione è costituito dall’accertamento della mancanza di neutralità del cronista, siccome politicamente opposto, in quelle elezioni, allo Z., nonchè della mancanza di continenza e di pertinenza della critica.

Quanto alla tesi del D.A. circa la sua inconsapevolezza della circostanza che le sue dichiarazioni sarebbero state pubblicate, si tratta di questioni di fatto in ordine alle quali il giudice ha fornito motivazione altrettanto logica e congrua.

In conclusione, tutti i ricorsi devono essere respinti. L’inserimento della vicenda in un contesto politico locale già segnato da accesa dialettica consiglia l’intera compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-10-2011, n. 20927 Correzione di errori materiali

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Svolgimento del processo

M.L. chiede la correzione dell’errore materiale dal quale sarebbe affetta l’ordinanza di questa Corte n. 24964/2008 per avere indicato nel dispositivo il nome di M.G. invece di quello di M.L..
Motivi della decisione

La richiesta è fondata perchè è pacifico, risultando dal decreto della corte d’appello di Torino del 20 aprile 2006, nei cui confronti è stato presentato il ricorso deciso con l’ordinanza 24964/2008, che l’effettiva beneficiarla della condanna è M.L., anche se nell’epigrafe del decreto a suo tempo impugnato, a differenza che nella motivazione e nel dispositivo, la parte è indicata come M.G.. L’errore del decreto impugnato, peraltro, è alla base di quello dal quale è affetto l’ordinanza di questa Corte.
P.Q.M.

Dispone che nell’ordinanza 10 ottobre 2008 n. 24964 nell’epigrafe, nella parte motiva e nel dispositivo al posto delle parole " M. G." siano poste le parole " M.L.".

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Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-06-2011, n. 3843 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza n. 664 del 2006 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto, sotto i profili dell’errore sul presupposto, della carenza i motivazione e dell’irragionevolezza, il ricorso proposto da Larenza Angelo avverso il provvedimento di non ammissione all’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza ed atti presupposti, ritenendo che "in disparte ogni considerazione circa la mancata prova che lo "spinello" fumato nella circostanza sopra descritta contenesse realmente una sostanza allucinogena, e circa il fatto che in quell’occasione nessuno dei giovani identificati era risultato in possesso di sostanze stupefacenti, la situazione addotta a unica motivazione dell’impugnata esclusione non risulta essere stata adeguatamente e compiutamente valutata dall’Amministrazione, in relazione all’esigenza di accertare, alla stregua delle vigenti disposizioni, una condotta morale incensurabile.".

L’Amministrazione in epigrafe ha proposto appello, richiamando le previsioni del bando di concorso, le informazioni raccolte nel caso di specie, giurisprudenza in tema di esclusione dal reclutamento e sostenendo la non con divisibilità delle considerazioni espresse dal Tar.

Resiste l’appellato.

Con ordinanza n. 3608 del 14.7.2006 è stata respinta l’istanza cautelare.

E’ stata successivamente dimessa nota del Comando generale della GdF di data 24.8.2006 nella quale si evidenzia che l’aspirante Angelo Larenza era risultato collocato nella graduatoria redatta ai fini dell’arruolamento nel Corpo al posto n. 296, a fronte dei 150 posti disponibili per il concorso in questione, e non poteva pertanto essere avviato alla frequenza del relativo corso di formazione.

L’appellato, in memoria, evidenzia il proprio transito in servizio permanente effettivo nell’Esercito dal 2008.

Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 29.3.2011.

L’appello, a prescindere da considerazioni in ordine alla permanenza dell’interesse, risulta chiaramente infondato, in quanto si sostanzia, al di là di citazioni giurisprudenziali, nel rilievo che la non idoneità deriva dall’applicazione diretta del bando di arruolamento e che il requisito della condotta incensurabile non lascia margini di apprezzamento tali da escludere una valutazione negativa dell’episodio accaduto all’aspirante. Trattasi di critica alquanto generica poiché, premesso che il bando (incontestatamente) prevedeva il possesso del requisito della condotta incensurabile e fermo restando il prioritario interesse pubblico di operare il reclutamento di giovani irreprensibili, non affronta l’aspetto, rimarcato nella sentenza impugnata, della mancanza di una motivazione sulla ricorrenza in concreto del presupposto esclusivo, in relazione alle specificità dell’episodio, anche in relazione al profilo della stessa sussistenza di elementi di prova di una condotta censurabile.

Risulta, pertanto, condivisibile nella specie il sopra riferito avviso dei primi giudici, che le critiche proposte non riescono a scalfire.

L’appello va, quindi, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte appellante a rifondere all’appellato le spese del giudizio che liquida in Euro 3.000,00 oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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