T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 31-10-2011, n. 8328 Prodotti agricoli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con il ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente, nella sua qualità di primo acquirente nell’ambito del sistema nazionale delle c.d. "quote latte", ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti emessi da AIMA (ora AGEA) relativi alla procedura di compensazione del prelievo supplementare inerenti le consegne del periodo 1995/1996 e 1996/1997 ex art. 1 del D.L. n. 43 del 1999 nonché gli atti a questi consequenziali e connessi;

– che, con ordinanza n. 3529/1999, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare;

– che AIMA (ora AGEA) si è costituita in giudizio per resistere al ricorso;

– che, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2011, il Collegio, dopo aver eccepito d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, dell’allegato 1 del D.lgs n. 104 del 2010, per mancanza di legittimazione della ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione;

– che la questione relativa alla legittimazione del primo acquirente ad impugnare le richieste di prelievo supplementare è stata già affrontata dalla Sezione e dal Consiglio di Stato, tanto che sussistono i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo, attraverso il richiamo a precedenti giurisprudenziali conformi;

– che il Collegio, al riguardo, non ha motivi per discostarsi da quanto già espresso sul punto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 176; 19 giugno 2009, n. 4134; TAR Lazio, sez. II Ter, 22 gennaio 2004, n. 610 e, da ultimo, 7 luglio 2011 nn. 6027 e 6028), che ha ritenuto i soggetti primi acquirenti dei prodotti lattierocaseari privi di legittimazione ed interesse ad impugnare gli atti applicativi del complesso meccanismo del prelievo supplementare, nell’ambito del mercato regolamentato di tale settore;

– che a nulla vale invocare l’art. 1, comma 15, del D.L. n. 43 del 1999 (convertito, con modificazioni, in legge n. 118 del 1999) in quanto la norma collega la responsabilità dell’acquirente (in proprio ed) in solido con il produttore nel solo caso in cui il primo abbia omesso di comunicare ad AGEA il mancato pagamento della quota di prelievo non versato da parte del secondo;

– che la questione relativa alla facoltà (e non obbligo) del primo acquirente di trattenere le somme a titolo di prelievo è stata allo stesso modo vagliata dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, Cons. St, sez. VI, 9 giugno 2009, n. 4125) ma ciò non ha comunque evitato la declaratoria di mancanza di legittimazione ad agire;

– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile mentre le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, anche in ragione dell’esito della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-09-2011) 19-10-2011, n. 37748 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano – accogliendo la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione subita da R.C. a seguito dell’applicazione della misura cautelare, prima in carcere, dal 18 gennaio 2006 al 18 aprile 2007 e poi, sino all’1 ottobre dello stesso anno agli arresti domiciliari- liquidava a favore del medesimo la somma di Euro 50.000.

Il R. era stato accusato del reato di cui all’art. 600 c.p., commi 1, 2 e 3, per avere ridotto e mantenuto la minore G. D. in uno stato di costante soggezione, rendendola oggetto di aggressioni fisiche ed atti sessuali violenti, costringendola a continue vessazioni e ad esercitare l’accattonaggio.

Con l’ordinanza impugnata la Corte di merito ha riconosciuto il diritto alla riparazione argomentando che l’istante era stato assolto dal reato contestato con la formula perchè il fatto non sussiste, sia pure ex art. 530 c.p.p., comma 2, perchè la richiesta di assistenza giudiziaria internazionale alle autorità rumene per procedere all’audizione della parte offesa e dei genitori non aveva avuto alcun esito nonostante i molteplici solleciti effettuati ed il quadro probatorio contraddittorio (costituito dalle dichiarazioni inizialmente rese dalla parte offesa e dai genitori nonchè da quelle rilasciate dai testi della difesa) non consentivano di pervenire ad un giudizio di colpevolezza. Erano, inoltre, da escludere la sussistenza della colpa grave e del dolo, ostativi del diritto alla riparazione, dal momento che i provvedimenti restrittivi erano fondati sui fatti riferiti dalla parte offesa che, una volta intervenuta la pronuncia di assoluzione, non potevano più essere presi in considerazione nell’ambito del procedimento per la riparazione dall’ingiusta detenzione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite l’Avvocatura dello Stato, propone ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza articolando due motivi, strettamente connessi, con i quali lamenta la violazione dell’art. 314 c.p.p., comma 1, e la contraddittorietà della motivazione, sotto il profilo della ritenuta insussistenza della colpa grave. Sul punto si censura l’ordinanza impugnata sul rilievo che il giudice della riparazione si era astenuto dal prendere posizione sul quadro indiziario presente al momento della misura custodiate, fondato sulla circostanziata denuncia della giovane, vittima di sorpresi e violenze sessuali da parte del R., a seguito delle quali, aveva perso il bambino che aspettava, nonchè sulle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, il quale non aveva negato di costringere la ragazza ad una vita di sacrifici ed accattonaggio. Si lamenta, inoltre, sotto altro profilo, l’entità della somma liquidata.

Il ricorso è fondato, in conformità alle conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, che ha evidenziato la carenza motivazionale in ordine alla incidenza causale del comportamento del R. in riferimento all’emissione della misura cautelare.

La questione da esaminare nel caso in esame, rilevante ai fini della decisione, è se il giudice della riparazione possa fondare la colpa grave dell’istante sulle dichiarazioni della parte offesa e su quelle rese dai genitori della medesima, pur in presenza di una rogatoria internazionale non andata a buon fine.

Sul punto, quanto alla utilizzabilità del materiale probatorio, va osservato che la procedura riparatoria presenta connotazioni di natura civilistica, e, quindi, nel suo ambito non possono operare automaticamente i divieti previsti dal codice di rito esclusivamente per la fase processuale penale dibattimentale, e tra di essi, il divieto di utilizzo degli atti delle indagini, ben potendo invece trovare ingresso nell’alveo di una causa con impronta civilistica, quali fonti di prova inquadrabili nella categoria delineata dall’art. 2712 c.c.. Tale possibilità però incontra due limiti:

– il primo è costituito dalla inutilizzabilità patologica di atti probatori assunti in violazione di espressi divieti di legge ( art. 291 c.p.p.), come ad esempio intercettazioni captate illegalmente ( art. 271 c.p.p.: sul punto v. Sez. unite, 30 ottobre 2008, Racco, rv. 241667):

– il secondo è costituito dalla verifica che gli elementi di prova acquisiti nelle indagini e da utilizzare nel procedimento riparatorio, non siano smentiti (non semplicemente non confermati) inequivocabilmente da acquisizioni del processo dibattimentale. In tal caso, infatti, la verità acclarata nel pieno contraddittorio tra le parti deve avere la prevalenza sulle acquisizioni probatorie captate nella fase inquisitoria.

Nel caso di specie, il giudice della riparazione ha evidenziato che I’ assoluzione del R. era stata determinata dal fatto che la richiesta di assistenza giudiziaria internazionale alle autorità rumene per procedere alla audizione della parte offesa e dei genitori non aveva avuto alcun esito nonostante i molteplici solleciti effettuati.

Dette dichiarazioni, però, in quanto non affette da cd. inutilizzabilità patologica, alla luce dei principi sopra esposti, possono essere utilizzate nel giudizio riparatorio, sicchè la Corte territoriale erroneamente non ha tenuto conto delle stesse al fine di valutare l’eventuale configurabilità nella condotta del R. di una colpa grave, sinergica all’adozione della misura cautelare ed al suo mantenimento e, quindi, ostativa al riconoscimento dell’equo indennizzo. L’ordinanza gravata, in questa prospettiva, si limita a trasferire la condotta esaminata in sede penale, e in quella sede ritenuta meritevole di soluzione liberatoria, sul piano della riparazione senza approfondire l’eventuale incidenza della condotta tenuta dall’istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale sulla privazione della libertà personale.

In conclusione, la doglianza dell’Amministrazione ricorrente è fondata laddove lamenta che l’ordinanza impugnata ha del tutto trascurato di analizzare la gravità degli elementi indiziari in merito all’eventuale contributo dell’istante alla determinazione della detenzione.

La carenza di motivazione comporta l’annullamento con rinvio al giudice a quo del provvedimento impugnato, cui demanda anche il regolamento delle spese per questo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7389 Esenzioni Esportazioni e importazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. In fattispecie di cessioni all’esportazione effettuate nel 2000 nei confronti di preteso esportatore abituale (Soc. Aerclima Import- Export di Voi Antonino & C.), con sentenza del 9 luglio 2009, la CTR- Veneto (sez. Mestre) ha rigettato l’appello dall’Agenzia delle entrate nei confronti della Soc. Master, confermando all’annullamento dell’avviso di accertamento (IVA) emesso in danno della cessionaria (Master) e aderendo alla decisione in tal senso pronunziata dal giudice di prime cure.

B. Propone ricorso per cassazione, affidato a tre mezzi e memoria, l’Agenzia delle entrate; la contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

C. Con il primo mezzo, denunciando plurime violazioni di legge (D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 8 e 17; D.L. n. 746 del 1983, art. 1, comma 1, lett. c), la ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui afferma:

"la sentenza di primo grado appare correttamente motivata nella parte in cui evidenzia che nessuna norma vigente all’epoca dei fatti imponeva un obbligo di verifica".

D. Con gli altri due mezzi – deducendo insufficiente motivazione su fatti decisivi della controversia, relativi all’assenza della qualità di esportatore abituale in capo alla cessionaria Aerclima e alla consapevolezza di ciò in capo alla cedente Master – la ricorrente critica la sentenza d’appello, lamentando che la commissione regionale si fosse semplicemente riportata alla motivazione della commissione provinciale senza dare conto d’aver valutato le specifiche censure svolte con l’appello.

E. Denuncia, in particolare, che la commissione regionale non aveva preso in considerazione, al fine di stabilire la responsabilità fiscale della contribuente cedente, gli argomenti impugnatori relativi tanto alle dichiarazioni rese dall’ex legale rappresentante sulla prassi aziendale di procedere a preventive visure camerali sui clienti, quanto alle visure camerali attestanti (1) la costituzione della società cedente (Aerclima) il 10 febbraio 2000, (2) l’inizio dell’attività il 13 febbraio 2000 e (3) l’iscrizione del registro delle imprese il 24 febbraio 2000, il tutto a fronte di una lettera d’intento datata 13 febbraio 2000.

F. Il ricorso è fondato; i mezzi possono essere esaminati congiuntamente.

G. In via di prima approssimazione, si è affermato nella giurisprudenza di questa Corte che la non imponibilità delle cessioni all’esportazione fatte nei confronti di esportatori abituali – prevista dal l’art. 8, comma 1, lett. c) d.iva – è subordinata, nella disciplina del D.L. n. 746 del 1983, all’emissione di specifica "dichiarazione d’intento" da parte dell’esportatore (art. 1, comma 1, lett. c), mentre il soggetto cedente, una volta riscontratane la conformità alle disposizioni di legge, non è tenuto ad eseguire alcun altro controllo, rimanendo a carico di chi emette tale dichiarazione la responsabilità, anche penale, derivante dall”eventuale falsità (C. 21956/2010).

H. Si è, inoltre, precisato che, solo quando la dichiarazione stessa esista e non sia ideologicamente falsa o, comunque, il cedente non sia consapevole di tale falsità (cioè non abbia la consapevolezza che l’operazione non sia destinata all’esportazione, ma abbia una destinazione nazionale), per detta cedente l’operazione deve ritenersi non imponibile, a prescindere dalla prova dell’effettiva avvenuta esportazione della mercè (ult. cit.).

I. In caso contrario, viene meno la fattispecie delineata dall’art. 8 d.iva per mancanza originaria dell’elemento che caratterizza quel modello legale; ciò comporta che l’operazione commerciale posta in essere, non potendosi considerare in regime di esenzione, obblighi il cedente, ai sensi dell’art. 17 d.iva, a versare egli stesso l’imposta (cfr. anche C. 16819/2008).

J. Più di recente, si è approfonditamente chiarito che, la non imponibilità delle cessioni di beni asseritamente destinati all’esportazione, subordinata alla dichiarazione scritta di responsabilità del cessionario sulla destinazione del bene fuori del territorio comunitario e al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, viene meno qualora si accerti che i beni non siano stati effettivamente esportati e che tale dichiarazione sia ideologicamente falsa. In questo caso l’obbligo del cedente di assolvere successivamente l’IVA su tali beni può essere escluso solo nella misura in cui risulti provato che egli abbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere, al fine di assicurarsi che la cessione effettuata non lo conducesse a partecipare alla frode (C. 12751/2011, arg. ex Corte Giust. CE, 27 settembre 2007, C-409/04, 68 e 72, in tema cessione e acquisto intracomunitari).

K. Sulla scorta di questi ultimi principi, completamente trascurati dal giudice d’appello, va saggiata la tenuta motivazionale della sentenza di secondo grado, allorquando si limita ad affermare: "la commissione osserva che condivide le argomentazioni e conclusioni della sentenza appellata".

L. Costituisce principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità (SU 5612/1999; C. 2196/2003) che la motivazione "per relationem" della sentenza pronunciata in sede di gravame possa dirsi adeguata solo se il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronunzia circa i motivi d’impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze sia appagante e corretto (C. 2268/2006).

M. Deve, viceversa, essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di apprezzare le "rationes decidendi" poste alla base dell’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado, sicchè resti oscuro se il giudice di appello sia pervenuto a tale conclusioni attraverso il reale esame e l’effettiva e argomentata valutazione d’infondatezza dei motivi del gravame.

N. Nel caso di specie, a fronte della prospettazione in appello di specifiche circostanze, addotte per ottenere un diverso apprezzamento, sul piano logico e circostanziale, circa la falsità ideologica della dichiarazione d’intento della cessionaria e la ragionevole consapevolezza di ciò in capo alla cedente (v. sopra sub lett. E), la CTR si è limitata ad affermare che "la commissione osserva che condivide le argomentazioni e conclusioni della sentenza appellata".

O. La CTR, invece, quand’anche gli argomenti evidenziati con l’appello fossero stati già esaminati dalla CTP, avrebbe dovuto esporre le ragioni per le quali fosse da condividere la valutazione di prime cure. Da tale grave mancanza deriva l’accoglimento del ricorso anche per vizio motivazionale.

P. In conclusione, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla CTR-Veneto (sez. Mestre) che, in diversa composizione, dovrà decidere la vertenza attenendosi al principio di diritto sopra enunciato sub lett. J) e riesaminando, alla luce di esso, i rilievi fattuali sopra indicati sub lett. E).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Veneto (sez. Mestre).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-06-2012, n. 9116 Servitù coattive di passaggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 18 aprile 2000, T.G. e C.M.G. assumevano di essere proprietari di un fondo in (OMISSIS) al quale poteva accedersi da un viottolo pedonale – largo due metri e per circa settanta metri con pendenza del 30% – che si dipartiva dalla strada vicinale (OMISSIS), attraversava la proprietà di V.F. e si snodava lungo il confine con la proprietà di T.G. e C. R..

Premessa, quindi, la difficoltà del passaggio e la non accessibilità dello stesso a mezzi meccanici convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, D.G.A. e S.C., al fine di ottenere la costituzione di servitù coattiva di passaggio sul loro terreno attraverso la costruzione di una strada che potesse collegare il proprio fondo ad una strada pubblica denominata fondo Petix.

Si costituivano i convenuti contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 23 maggio 2006, il Tribunale di Palermo -sezione distaccata di Monreale, premesso che la via Fondo Petix, oggi via C3, doveva ritenersi di uso pubblico e che non era quindi necessario evocare in giudizio tutti i proprietari dei fondi sui quali la stessa insisteva, riteneva che il fondo degli attori dovesse essere qualificato come intercluso perchè l’accesso a detto terreno tramite il sentiero descritto in citazione non era fondato su un diritto di servitù; riteneva altresì che il percorso indicato dagli attori fosse quello praticabile; costituiva, quindi, servitù coattiva di passaggio sulle particelle 665 e 301 dei convenuti, sul percorso indicato dal consulente tecnico d’ufficio; determinava infine l’indennità da porre a carico degli attori.

I soccombenti proponevano appello eccependo preliminarmente la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari della via C3, che era una strada privata e non pubblica o di uso pubblico e rilevando, tra l’altro, che non sarebbe stato possibile costituire una servitù coattiva atteso che il passaggio sarebbe sfociato su una via privata.

Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto del gravame.

Con sentenza depositata il 1 dicembre 2009, la Corte d’appello di Palermo riformava la sentenza impugnata rigettando la domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio proposta dagli originari attori.

La Corte d’appello rigettava in primo luogo le eccezioni di nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio, rilevando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento della servitù coattiva non richiede la partecipazione al giudizio di tutti i proprietari dei fondi interessati dal passaggio. Rilevava, peraltro, che la via C3 doveva ritenersi di natura privata, essendo rimasta del tutto sfornito di prova l’acquisto da parte dell’ente pubblico territoriale della strada per usucapione, e non essendo stato dimostrato il pubblico transito per il periodo necessario ad usucapire.

La Corte d’appello rigettava poi il motivo con il quale gli appellanti sostenevano la mancanza di uno dei requisiti imposti dall’art. 1051 cod. civ. per la costituzione della servitù di passaggio – e cioè l’arrivo del passaggio su una via pubblica – rilevando che il tragitto individuato dal consulente tecnico sfociava nella SP via (OMISSIS), dovendosi ritenere del tutto irrilevante la circostanza che detto sbocco risultasse al momento impedito da un cancello apposto tra la via pubblica PG3 e la via C3, trattandosi di modifica dello stato dei luoghi posta in essere nel corso del giudizio di primo grado, artatamente effettuata allo scopo di paralizzare la domanda attrice.

La Corte territoriale riteneva invece fondato il motivo di gravame con il quale gli appellanti avevano censurato la sentenza di primo grado per non avere tenuto conto della esenzione prevista dall’art. 1051 cod. civ., u.c., posto che il passaggio si svolgeva a pochi metri da una cucina all’aperto. Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, la Corte d’appello rilevava che la strada insisteva in una zona inquadrabile sia come cortile che come giardino, sicchè il passaggio individuato nella sentenza di primo grado risultava illegittimo.

Da ultimo, la Corte d’appello rilevava che vi era la possibilità di tracciare un percorso alternativo su fondi di proprietà di terzi, il che comportava il rigetto della domanda.

Per la cassazione di questa sentenza ricorrono T.G. e C.M.G. sulla base di cinque motivi; gli intimati hanno resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., insufficienza e contraddittorietà della motivazione nonchè nullità della sentenza, dolendosi del fatto che la Corte d’appello, pur in mancanza di qualsivoglia domanda in tal senso, si sia espressa e-scludendo che la via C3 fosse pubblica o asservita ad uso pubblico. Tutte le eccezioni in proposito erano state prospettate al fine di valutare l’ammissibilità o meno della eccezione di non integrità del contraddittorio e comunque sempre in relazione all’applicazione dell’art. 1051 cod. civ.; in ogni caso, sostengono i ricorrenti, la motivazione addotta dalla Corte d’appello per affermare la natura privata di quella via era del tutto illogica è contraddittoria.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge chiaramente che le argomentazioni svolte dalla Corte d’appello in ordine alla natura della strada denominata via C3 altro non costituiscono che un obiter dictum, in quanto tale inidoneo a costituire ratio decidendi e ad assumere, così come paventato dai ricorrenti, efficacia di giudicato.

Invero, la Corte era stata chiamata a valutare la questione se fosse o no necessario integrare il contraddittorio con i proprietari dei fondi interessati dal passaggio della detta via; e su tale motivo di gravame, la risposta è stata offerta dalla Corte in via dirimente, nel senso della adesione all’indirizzo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui "qualora il passaggio a favore di fondo intercluso debba essere costituito, ai sensi dell’art. 1051 cod. civ., su più fondi appartenenti ad altri proprietari,questi ultimi non sono litisconsorti necessari nel relativo procedimento, giacchè il riconoscimento della servitù coattiva non è impedita dalla loro mancata partecipazione al giudizio; infatti, l’attore può provvedere nei loro confronti con domande separate o con accordi distinti, restando solo precluso al giudice di imporre un vincolo su detti fondi" (Cass. n. 6069 del 2006; Cass. n. 13101 del 2011) .

Dopo aver risolto la questione a sè devoluta circa la non necessità della integrazione del contraddittorio, la Corte ha soggiunto argomentazioni in ordine alla natura della strada sulla quale avrebbe dovuto essere esercitata la servitù di passaggio che non assumono alcun autonomo rilievo ai fini della decisione in ordine alla suindicata questione e che non appaiono dunque idonee ad assumere alcuna efficacia di giudicato sul punto.

Ne consegue la inammissibilità del motivo per difetto di interesse.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 cod. civ., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che l’esenzione di cui all’art. 1051 cod. civ., u.c., non opererebbe nel solo caso in cui l’interclusione del fondo non possa essere altrimenti rimediabile, e cioè quando esista una possibilità di un percorso alternativo.

La Corte d’appello, sostengono i ricorrenti con la complessa censura, non avrebbe tenuto conto della situazione di interclusione assoluta del fondo di loro proprietà ed avrebbe omesso ogni comparazione tra le esigenze del fondo soggetto alla esenzione di cui all’art. 1051 cod. civ., u.c., e quelle del fondo intercluso, al fine di non imporre inutili sacrifici nè all’uno nè all’altro. In proposito, i ricorrenti – dopo aver richiamato il principio per cui in materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell’art. 1051 cod. civ., comma 4, non prevede un’esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree -, sostengono che la Corte territoriale, omettendo di chiarire la natura della interclusione del proprio fondo, avrebbe ritenuto che l’esenzione di cui al citato art. 1051 cod. civ., comma 4, sarebbe invece sempre operativa e applicabile, essendo sempre ipotizzabile un percorso alternativo rispetto a quello che possa interessare le aree indicate nella citata disposizione.

I ricorrenti censurano ancora la sentenza impugnata, sempre in ordine al mancato riconoscimento della situazione di assoluta interclusione del fondo di loro proprietà, sottolineando, con particolare riferimento alla affermata esistenza di un percorso alternativo, la carenza della motivazione che non avrebbe tenuto conto delle risultanze istruttorie, dalle quali emergeva invece una situazione del tutto diversa da quella ritenuta provata dalla Corte d’appello.

Questa, infatti, avrebbe recepito acriticamente le conclusioni del c.t.u., omettendo di considerare che il percorso indicato come alternativo interessava una strada della quale il c.t.u. non aveva indicato la larghezza, la pendenza e la praticabilità, specialmente nei mesi invernali. In realtà, il percorso alternativo non presentava affatto gli stessi requisiti richiesti per la costituzione di un passaggio coattivo, in quanto non costituiva il collegamento più breve con la via pubblica, non consentiva di contemperare nel modo migliore le esigenze del fondo dominante e di quello servente, non sarebbe risultato sicuro e cioè percorribile senza ostacoli o pericoli e, soprattutto, non era al momento esistente. Nella sentenza impugnata difetterebbe poi ogni valutazione comparativa tra il percorso richiesto da essi ricorrenti e quello individuato come alternativo dal c.t.u..

2.1. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello, condividendo le conclusioni del c.t.u., ha ritenuto che il tragitto individuato dal Tribunale, che prevedeva il passaggio sul fondo degli appellanti, odierni resistenti, andava ad interessare un’area soggetta all’esenzione di cui all’art. 1051 cod. civ., u.c.. Senza incorrere nella denunciata violazione di legge, ha poi ritenuto che la detta esenzione potesse essere superata solo nella eventualità in cui non fosse ipotizzabile un percorso alternativo.

Ha quindi verificato, sulla base delle conclusioni del c.t.u., l’esistenza di un possibile percorso alternativo, dando atto che, secondo l’apprezzamento del tecnico, ribadito anche con un supplemento di indagini a seguito delle critiche sollevata da parte attrice, il percorso alternativo era di lunghezza analoga a quella del percorso individuato dal Tribunale sul fondo degli appellanti, aveva una consistenza tale da consentirne la utilizzazione anche con mezzi meccanici, non presentava pendenze non consentite dalla normativa, e non diveniva impraticabile in inverno.

L’iter logico seguito dalla Corte d’appello appare dunque coerente con la giurisprudenza di questa Corte, nella quale si è affermato che la disposizione dell’art. 1051 cod. civ., comma 4, non prevede un’esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree (Cass. n. 12340 del 2008); in altri termini, "l’esonero dei cortili (oltre che delle case, dei giardini e delle aie) dalla servitù coattiva, sancita dalla norma di cui all’art. 1033 cod. civ., non opera in presenza di situazioni di interclusione assoluta non altrimenti eliminabile" (Cass. n. 8426 del 1995; Cass. n. 5223 del 1998) . In sostanza, "l’esenzione dalla servitù di passaggio coattivo, stabilita dall’art. 1051 cod. civ., u.c., per le case, i cortili, i giardini e le aie ad essi attinenti, è limitata al caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse;

conseguentemente la norma indicata non trova applicazione allorchè, rispettando l’esenzione, l’interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l’interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili" (Cass. n. 6814 del 1988;

Cass. n. 832 del 1993).

In tale contesto, le censure dei ricorrenti, lungi dall’evidenziare violazioni di legge o insufficienze della motivazione della sentenza impugnata, si risolvono nella richiesta di un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, adeguatamente valutate dalla Corte d’appello, la quale ha valorizzato tutti gli elementi emergenti dagli elaborati tecnici, anche in replica alle deduzioni degli appellati, odierni ricorrenti, in ordine alla esistenza e alla praticabilità di un percorso alternativo, che non andasse ad interessare, sui terreni di proprietari diversi da quelli appartenenti agli odierni resistenti, case, cortili, giardini e aie ad esse attinenti.

E’ noto, del resto, che "con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (v., da ultimo, Cass. n. 7941 l del 2011).

3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata; nullità della stessa ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, I ricorrenti sostengono che nessuna delle parti in causa abbia mai chiesto nè in via principale nè in via incidentale l’individuazione di un percorso alternativo a quello da essi richiesto con l’atto introduttivo. La Corte d’appello sarebbe quindi incorsa nel denunciato vizio, in quanto ha accertato in maniera incontrovertibile un unico percorso alternativo, da costituirsi in sostituzione a quello richiesto.

3.1. Il motivo è infondato.

La verifica della esistenza o no di un percorso alternativo, allorquando la richiesta servitù di passaggio interferisca con i beni per i quali opera l’esenzione di cui all’art. 1051 cod. civ., u.c., invero, costituisce proprio l’oggetto dell’accertamento devoluto al giudice, come affermato dalla citata sentenza n. 12340 del 2008. Questa Corte ha del resto avuto modo di affermare che "ai fini della costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo intercluso, il proprietario di quest’ultimo è tenuto soltanto a provare lo stato di interclusione, spettando poi al giudice di merito il compito di accertare e determinare in concreto il luogo di esercizio della servitù. A tal fine devono essere contemperati il criterio della maggiore brevità di accesso alla pubblica via con quello del minor aggravio per il fondo servente, con una valu-tazione che – ove la soluzione più conveniente riguardi il proprietario di un fondo non parte in causa – non presuppone la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo" (Cass. n. 10045 del 2008).

L’accertamento della esistenza di un percorso alternativo, dunque, si pone come condizione preclusiva della costituzione coattiva di una servitù di passaggio allorquando questa interferisca con case, cortili, giardini e aie ad esse attinenti che si trovino sul fondo che si pretende di asservire. Ben poteva quindi la Corte d’appello, a prescindere da una domanda in tal senso, che peraltro, ove proposta, avrebbe determinato la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi interessati, accertare l’esistenza di un percorso alternativo onde escludere la costituzione coattiva della richiesta servitù di passaggio.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano ancora violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 cod. civ. e insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere affermato che l’area del fondo degli appellanti, odierni resistenti, godesse della esenzione di cui all’art. 1051 cod. civ., u.c..

In particolare, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’appello non abbia considerato nè la circostanza che la cucina, la cui esistenza era stata valorizzata ai fini dell’applicazione dell’art. 1051 cod. civ., u.c., fosse stata realizzata dagli appellanti successivamente alla introduzione del giudizio, nè il fatto che, in realtà, il terreno degli appellanti non costituisse un giardino, trattandosi invece di un orto.

4.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha infatti accertato che il passaggio richiesto attraverserebbe un luogo attualmente utilizzato come cucina all’aperto, insistente su uno spazio costituente cortile recintato e tenuto a giardino.

Ne deriva, per un verso, che non sono censurabili in questa sede le assorbenti valutazioni di merito circa la ricorrenza dei requisiti (cortile, giardino e cucina) in base ai quali possa essere ritenuta operante l’esenzione di cui all’art. 1051 cod. civ., u.c., e cioè la valutazione se un determinato luogo abbia le caratteristiche del giardino o del cortile, come ritenuto dalla Corte d’appello sulla base delle risultanza della c.t.u. e della documentazione, anche fotografica, in atti. Mentre, per altro verso, stante le su dette destinazioni dello spazio da attraversare, risulta irrilevante che la cucina sia stata realizzata dopo l’inizio della causa. Considerato anche che "l’art. 1051 cod. civ., u.c., che esenta dalla servitù coattiva di passaggio le case, i cortili, i giardini e le aree ad esso attinenti, contiene un’elencazione tassativa che trova la sua ratto nell’esigenza di tutelare l’integrità delle case di abitazione e degli accessori che le rendono più comode e quindi, per stabilire se sussista o meno l’ipotesi del cortile o del giardino occorre aver riguardo alla loro destinazione non soltanto attuale, ma anche potenziale, desumibile dalla situazione dei luoghi. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto che sussisteva la condizione ostativa alla Costituzione della servitù di passaggio in un’ipotesi in cui l’area, su cui l’attore aveva domandato la Costituzione della servitù, era stata destinata dal convenuto a giardino dopo la notifica dell’atto di citazione)" (Cass. n. 2367 del 1988).

Risulta, dunque, priva di rilievo la circostanza, evidenziata dai ricorrenti, che dopo la proposizione della domanda volta alla costituzione coattiva della servitù di passaggio, i proprietari del fondo abbiano realizzato una cucina all’aperto.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 112 e 91 cod. proc. civ., nonchè vizio di omessa motivazione, dolendosi del fatto che la Corte d’appello, nel rideterminare le spese del giudizio di primo grado, abbia proceduto ad una liquidazione diversa e superiore rispetto a quella disposta dal Tribunale.

5.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l’onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite (Cass. n. 18837 del 2010;

Cass. n. 7486 del 2006).

Nel procedere alla rideterminazione delle spese, il giudice di appello che abbia accolto il gravame, e che quindi debba condannare l’appellato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, non deve tuttavia attenersi agli importi già liquidati dal giudice di primo grado in favore della parte allora vincitrice, ma risultata soccombente all’esito del giudizio di gravame. Ben poteva, dunque, la Corte d’appello determinare le spese del giudizio di primo grado in misura superiore a quella indicata dal Tribunale, con l’unico limite, valido in ogni caso di determinazione delle spese da parte del giudice, di non violare i limiti massimi della tariffa professionale per lo scaglione applicabile. E nella specie, i ricorrenti non deducono che, nel rideterminare le spese del giudizio, la Corte d’appello sia incorsa in tale violazione.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro e in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.