Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-10-2011) 14-12-2011, n. 46497

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. M.F. ricorre per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice ha convalidato il suo arresto, deducendo due motivi.

Con il primo si assume la perdita efficace dell’arresto stesso essendo decorso un periodo superiore a 48 ore tra la messa a disposizione del Tribunale da parte del pubblico ministero, avvenuta alle ore 10.35 del 16 luglio 2011, e la pronunzia dell’ordinanza di convalida. L’ora di effettivo inizio dell’udienza di convalida del 18 luglio 2011 non è anteriore alle ore 10.48, sicchè in quel momento il termine era già decorso. D’altra parte l’inizio dell’udienza è cosa diversa da ciò che il Tribunale ha voluto strumentalmente e fittiziamente chiamare "apertura del verbale" al solo scopo di tentare di interrompere termini che peraltro erano già decorsi al momento dell’apertura del verbale di un processo immediatamente dopo sospeso per far posto alla celebrazione di altro procedimento. Lo stato delle cose è documentato dal fatto che l’ordinanza di convalida è stata pronunciata in udienza alle 14.00.

Quanto alla formula "apertura del verbale" utilizzata dal Tribunale si rileva che la giurisprudenza di legittimità richiamata dal Tribunale intanto è invocabile in quanto l’udienza di convalida si svolga senza soluzione di continuità tra l’inizio del processo e la pronunzia dell’ordinanza. Nel caso in esame, invece, l’udienza è iniziata, è stata diverse volte sospese e ripresa infine alle 14.00 circa.

Con il secondo motivo si eccepisce incompetenza funzionale e circoscrizionale del Tribunale di Bari. Il processo attiene a fatti commessi in (OMISSIS) e deve essere quindi celebrato innanzi alla sezione distaccata di Rutigliano. Erroneamente il giudice ha fatto riferimento ad atti del CSM che non possono derogare alla legge.

3. Il ricorso è infondato.

Quanto all’osservanza dei termini di legge l’ordinanza impugnata rileva che, per consolidata giurisprudenza, è legittimo il provvedimento di convalida emesso successivamente alla scadenza del termine di 48 ore dalla richiesta di convalida purchè l’udienza abbia avuto inizio entro tale termine. Nel caso in esame come documentato dal verbale, l’inizio dell’udienza ha avuto luogo alle ore 10,25.

Tale enunciazione è effettivamente aderente alla condivisa giurisprudenza di questa Corte (ad es. 4^, 17 febbraio 2009, rv.

243980). Nè d’altra parte è qui possibile porre in discussione l’orario riportato in atto fidefaciente quale il verbale d’udienza, per prestar credito ad opinabili prospettazioni difensive. Infine, contrariamente a quanto dedotto, l’esame dello stesso verbale da conto della sospensione temporanea dell’udienza per corrispondere a formale richiesta di uno dei difensori dovuta a concomitante impegno;

sicchè è pure del tutto gratuita la prospettazione di una studiata, fittizia sospensione della procedura.

Per ciò che attiene alla eccepita incompetenza funzionale in ordine alla convalida ed al successivo giudizio direttissimo, il giudice osserva che, ai sensi dell’art. 163 bis disp. att. cod. proc. pen., la questione non attiene alla competenza del giudice ma solo all’attribuzione degli affari e alla ripartizione di essi tra sede centrale e sede distaccata, che nel caso di specie ha avuto un’esplicita previsione tabellare approvata dal Consiglio superiore della magistratura. Pure a tale riguardo l’atto non è censurabile.

Nè va dimenticato che il richiamato art. 163 bis prevede una specifica procedura non contenziosa per l’individuazione della sezione distaccata competente.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-01-2013) 18-03-2013, n. 12575

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 19 maggio 2011, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Roma del 10 dicembre 2009 che aveva condannato D.G.G. per il delitto di ingiurie e minacce in danno di F.V..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il D. G., a mezzo del proprio difensore, sostenendone l’illogicità della motivazione in ordine all’affermazione della propria penale responsabilità.

3. Risulta, però, pervenuta copia del verbale dell’intervenuta remissione della querela con contestuale accettazione della stessa ad opera dell’imputato.

Motivi della decisione

1. L’intervenuta remissione della proposta querela e la consequenziale accettazione della stessa rendono annullabile senza rinvio l’impugnata decisione, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. a).

2. Tali atti, invero, risultano compiuti nel rispetto delle norme di cui agli artt. 152 e 155 cod. pen. e art. 340 cod. proc. pen. e determinano, essendo i reati ascritti punibili a querela della persona offesa (minacce non aggravate e ingiurie), l’estinzione dei reati stessi.

3. Le spese del procedimento, infine, ai sensi dell’art. 340 c.p.p., comma 4 sono a carico del querelato, come disposto dalla legge.

P.Q.M.

La Corte, annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè i reati addebitati sono estinti per intervenuta remissione di querela. Spese a carico del querelato.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-07-2010, n. 16054 IMPOSTA SUCCESSIONE E DONAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La Commissione Regionale dell’Emilia Romagna con sentenza dep. il 16/05/2005 ha, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ufficio di Bologna, riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna che aveva accolto il ricorso di S.M.G. in ordine all’avviso di rettifica del valore di immobili venduti negli ultimi sei mesi di vita della defunta M.M.M.. la CTR, in particolare, aveva ritenuto corretto il riferimento ai valori indicati nell’atto pubblico, non potendosi fare riferimento al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34 che voleva evitare il ricorso alla valutazione del valore venale ove il valore dichiarato non fosse inferiore a quello catastale. Per la cassazione di detta sentenza il ha proposto ricorso il contribuente, affidandolo a tre motivi fondati su violazione e falsa applicazione di legge e vizio motivazionale.

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha resistito con controricorso.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Motivi della decisione

La controversia in esame ha per oggetto la questione se, ai fini della valutazione degli immobili alienati negli .. ultimi sei mesi di vita del de cuius, possa farsi riferimento al valore dichiarato nell’atto di vendita (evidentemente, nel caso in esame, superiore al valore catastale) come ritiene la CTR che ha accolto la tesi dell’Ufficio, ovvero se la indicazione nella denuncia di successione di un valore non inferiore al valore catastale precluda, anche in questo caso, ogni possibilità di accertamento di diverso valore.

Con il primo motivo il S. deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 346 del 1990, artt. 14 e 34 in quanto nessuna delle disposizioni in esame faceva riferimento al valore risultante dall’atto, dovendo invece l’Ufficio arrestarsi dinanzi ad una dichiarazione di valore non inferiore a quella desumibile dalla rendita, nonchè vizio motivazionale.

Col secondo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 346 del 1990, art. 34, comma 5 sotto altro profilo e cioè che, nonostante l’Ufficio avesse sostenuto di non avere effettuato una vera rettifica del valore ma di avere attribuito il valore indicato dal de cuius nell’atto in realtà, ci si trovava, invece, dinanzi ad un vero e proprio atto di accertamento, con il superiore limite alla possibilità di accertare il valore venale dell’immobile in caso di dichiarazione di valore non inferiore quello risultante applicando la valutazione catastale.

Col terzo e ultimo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 346 del 1990, art. 10, comma 1 e art. 9, comma 2 in quanto, a seguire la tesi dell’Ufficio e cioè che il valore tassabile fosse quello indicato negl’atto, vi sarebbe una doppia tassazione.

I motivi per la stretta connessione logica devono essere trattati congiuntamente.

Questa Corte, con sentenza n. 12169/2009, ha recentemente affrontato il caso in esame, osservando: "Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 10 poi abrogato dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 69, comma 1, lett. d), – con previsione sostanzialmente identica a quella già dettata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 9 -, a proposito dei "beni alienati negli ultimi sei mesi" di vita del de cuius, dispone:

– al comma 1, che "si considerano compresi nell’attivo ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta alienati a titolo oneroso dal defunto" nel semestre detto;…. …Il tenore logico, oltre che quello (imprescindibile) propriamente letterale (che parla di beni e diritti "alienati" e mai di corrispettivi, men che meno di corrispettivi effettivamente percepiti), del combinato disposto di tali previsioni – quale emerge univocamente, in particolare, dalla individuazione legislativa (contenuta, nel comma 3) del … valore dei beni e dei diritti, oltre che dalla considerazione generale del rilevo solo marginale (peraltro, in danno del contribuente: cfr.

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 72, a proposito delle conseguenze giuridiche connesse all’occultazione, totale o parziale, dello stesso) del corrispettivo, di contro all’importanza fondamentale che, invece, assume (ai fini delle imposte sugli atti aventi ad oggetto un trasferimento di beni, cioè di una operazione dimostrativa di un passaggio di ricchezza) sempre e solo il valore del bene alienato (cfr. D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51) : ciò specificamente, in tema di imposta sulle successioni, per il disposto del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 14 (compreso nella sezione Seconda, alle cui norme il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 10 detto impone di fare riferimento), il quale prescrive di considerare sempre e solo il "valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione" dei beni -, esclude fondamento giuridico alla tesi, sostenuta dai ricorrenti, secondo cui ©il legislatore, quando si è riferito ai trasferimenti a titolo oneroso effettuati dal de cuius nel semestre anteriore alla morte, lo ha fatto tenendo presente, come parte dell’asse ereditario, non il valore dei beni ceduti bensì il corrispettivo della loro alienazione". Dall’analisi ermeneutica che precede discende che la norma …. tendente (Corte Cost., 16 maggio 1997 n. 137, sia pure in riferimento al citato D.P.R. n. 637 del 1972, art. 7) a "scongiurare depauperamenti dell’attivo ereditario, preordinati, in virtù della loro collocazione temporale, a ridurre il carico impositivo dell’erede" e (Corte Cost., 19 ottobre 1988 n. 982, in relazione allo stesso art. 9) "palesemente non irragionevole", corrispondendo "a concreti indici di verosimiglianza presumere… che le alienazioni compiute negli ultimi sei mesi di vita del de cuius siano intese a far eludere l’imposta di successione" – obbliga a considerare (iuris et de iure) "compresi nell’attivo ereditario" il valore dei beni o dei diritti (sempre che, altrimenti, "soggetti ad imposta"), trasferiti a terzi, a titolo oneroso, nel semestre anteriore alla morte del dante causa, e non già il corrispettivo pattuito o ricavato dall’afferente negozio traslativo….. In definitiva, va confermato il principio (già enunciato da Cass., trib., 29 febbraio 2008 n. 5475) della irrilevanza giuridica, ai fini dell’imposta di successione, del "prezzo effettivamente incassato" dall’alienazione rispetto al "valore da assegnare ai beni venduti, secondo la specifica disciplina fiscale" perchè, come ivi osservato, "diversamente opinando… risulterebbe leso il principio… d’inclusione nell’attivo ereditario, secondo il loro proprio valore, di beni e diritti venduti nel semestre precedente l’apertura della successione".

Tale indirizzo, seguito in precedenza anche da Cass. n. 5475 del 2008, ritiene di fare proprio questa Corte, non risultando nè essendo stati dedotti validi argomenti in contrario.

L’accoglimento della superiore interpretazione, esaustiva risposta ai primi due motivi di ricorso, è assorbente delle ragioni di cui al terzo motivo.

Non necessitando di ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso del contribuente.

Ricorrono giusti motivi per la particolarità delle questioni trattate per compensare le spese dello intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso del contribuente. Compensa le spese dello intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. V 07-12-2005 (03-06-2005), n. 44689 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – DELITTI – FALSITÀ IN ATTI – FALSITÀ IDEOLOGICA

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 7 maggio 2002, il Tribunale di Genova dichiarava F.R. colpevole dei reati a lui ascritti (ai sensi degli artt. 110 e 81 c.p., artt. 476-482 c.p., art. 61 c.p., n. 2, e artt. 110 e 640 c.p., comma 1 e 2, n. 9) limitatamente al periodo di tempo indicato (giorni 6, 8 e 11 ottobre 1999) e, riqualificata la prima imputazione ai sensi degli artt. 479 e 483 c.p., lo condannava – con la continuazione e le attenuanti generiche – alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 500 di multa nonché al risarcimento dei danni materiali e morali in favore dell’A.S.L. Genova 3, costituitasi parte civile, da liquidarsi in separata sede, oltre consequenziali statuizioni.

I fatti oggetto di contestazione erano i seguenti.

Il F., dipendente della stessa ASL, era accusato di avere in più occasioni – e segnatamente nei giorni anzidetti – in concorso con G.L. che provvedeva alla materiale timbratura del cartellino per la rilevazione meccanica dell’orario di lavoro, formato un falso atto pubblico attestando falsamente la propria presenza in servizio. L’ulteriore addebito riguardava la truffa in danno della stessa ASL in quanto, con le anzidette falsità, induceva in errore la detta amministrazione, procurandosi un ingiusto profitto consistito nella percezione indebita dello stipendio senza aver prestato la corrispondente attività lavorativa, con l’aggravante di rivestire la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Pronunciando sul gravame proposto dall’imputato, la Corte di Appello di Genova, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava l’impugnata decisione, con ulteriori consequenziali statuizioni.

Avverso l’anzidetta decisione il difensore del F. ha proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura dedotte in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, parte ricorrente denuncia l’assenza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione del dibattimento, ritualmente formulata nei motivi di appello. L’istanza d’integrazione probatoria era intesa all’acquisizione di documenti relativi alle domande di straordinario da parte del F. ed era giustificata dall’assoluta rilevanza e decisività di quanto richiesto, posto che il dirigente sanitario dell’ASL dr. P.S., aveva dichiarato al dibattimento che lo straordinario deve essere preventivamente autorizzato per essere riconosciuto e che non gli risultava che il F. avesse chiesto l’autorizzazione al pagamento di straordinari in via preventiva. Tali circostanze sarebbero valse a dimostrare la mancanza di ogni interesse da parte dell’imputato all’anticipata timbratura di un cartellino che avrebbe registrato l’effettuazione di uno straordinario non retribuibile. Nessuna motivazione era stata resa al riguardo, né la stessa era enucleabile per implicito dalla valutazione degli elementi di prova già acquisiti. Peraltro, la rinnovata istruttoria si rendeva necessaria alla luce della deposizione della dipendente G., preposta al pagamento degli straordinari, la quale aveva dichiarato che, se aveva ammesso al pagamento lo straordinario a fine mese, era perché, evidentemente, così le era stato detto, ma non c’era nulla di scritto, tanto più che l’ammissione al pagamento dello straordinario era avvenuta quando l’imputato era stato già denunciato e sospeso dal servizio proprio per l’asserita impropria timbratura dei cartellini ed era impensabile che lo stesso avesse chiesto oralmente il pagamento degli straordinari risultanti da un cartellino già sequestrato (il 13 ottobre).

Il secondo motivo deduce illogicità, carenza ed illogicità della motivazione, sul rilievo che il giudice di appello non aveva reso una motivazione logica ed adeguata a sostegno della ricostruzione dei fatti prescelta, ma era incorso anche in evidente travisamento, attraverso una distorta lettura delle risultanze testimoniali, segnatamente quella del teste B., del teste R., e dei verbalizzanti, maresciallo A. e brigadiere P..

Il terzo motivo deduce erronea applicazione ed interpretazione dell’articolo 640 cpv c.p., sul riflesso che, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti della ritenuta contestazione, specie con riferimento all’insussistente induzione in errore della parte offesa, alla luce della decisiva considerazione che lo straordinario era stato pagato dopo il sequestro del cartellino e dopo l’avvio delle indagini accertate sulle circostanze, note all’Amministrazione, che non fossero state effettuate le ore di straordinario. Il giudice di appello avrebbe potuto, al più, ritenere ipotizzabile il solo delitto di tentata truffa e rilevarne poi l’insussistenza in concreto, posto che, alla luce delle dichiarazioni del dirigente sanitario, le ore di straordinario, senza una preventiva richiesta, non erano remunerabili. Un’esatta configurazione giuridica della fattispecie e la valutazione di inidoneità alla commissione del reato degli atti compiuti si sarebbero inevitabilmente riverberati anche sul reato di falso, che avrebbe dovuto essere ritenuto innocuo.

Il quarto motivo deduce erronea applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 9, sul rilievo che, contraddittoriamente, il primo giudice, qualificando diversamente l’originario titolo di contestazione, aveva ritenuto che il F., dipendente ASL, fosse assimilabile al privato ed aveva poi ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 9, che implica che l’imputato non sia considerato un mero dipendente assimilabile al privato, ma un incaricato di pubblico servizio.

Il quinto motivo denuncia l’omessa applicazione dell’art. 69 c.p., sul rilievo che, nel rapporto di bilanciamento delle generiche, non era stata considerata l’ipotesi del secondo comma dell’art. 640 c.p., che notoriamente, prevede non un’autonoma figura di reato, ma un’aggravante speciale del reato di truffa. Stante l’obbligatorietà del giudizio di comparazione, i giudici di merito avrebbero dovuto procedere al detto giudizio tra tutte le aggravanti contestate e le concesse attenuanti generiche e dare contezza delle ragioni per le quali, ritenute prevalenti le circostanze attenuanti sulle aggravanti, avevano ritenuto congrua, come pena base, una pena doppia della minima edittale in un caso, come quello di specie, nel quale, tra l’altro, sussisteva un danno di particolare tenuità.

2. – La prima censura è priva di fondamento in quanto la complessiva motivazione resa dal giudice di appello rende di per sé ragione dei motivi per i quali è stata disattesa la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Ed infatti, costituiva dato pacifico in processo che, indipendentemente da una formale, previa, autorizzazione, il F. era stato ammesso al pagamento degli straordinari sulla scorta di una falsa attestazione di orari di lavori compiuti, oltre alle normali ore lavorative, grazie alla fraudolenta timbratura del cartellino. Sostenere che, di norma, l’ammissione al pagamento deve essere preceduta da apposita autorizzazione non giova comunque alla linea difensiva dell’imputato, se è vero che dall’escussione della teste G. emergeva, comunque, che, anche indipendentemente da un’autorizzazione scritta di volta in volta, i dipendenti potevano essere ammessi al pagamento dello straordinario effettuato.

La seconda censura va disattesa, posto che attinge a questioni di merito. Peraltro, è priva di fondamento in quanto la valutazione delle risultanze di causa che traspare dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta immune da vizi od incongruenze di sorta, avendo esaurientemente indicato gli elementi di prova (gli eseguiti accertamenti di p.g. e le dichiarazioni testimoniali in atti) e dato atto di avere correttamente apprezzato tali emergenze processuali. ÿ appena il caso di osservare, poi, che in questa sede non sono praticabili ricostruzioni alternative di una vicenda che il giudice di merito ha delineato in termini chiari e puntuali, sulla base della versione dei fatti emersa dalle acquisizioni probatorie.

Per quanto concerne le restanti censure, vale sicuramente il rilievo pregiudiziale della loro novità, che è causa di inammissibilità, posto che non risulta che le relative questioni siano state sollevate nei motivi di gravame. Ad ogni buon conto, nei limiti in cui le stesse doglianze afferiscano a profili di qualificazione giuridica del fatto rilevabili ex officio, si osserva che non è ravvisabile contraddizione alcuna nell’inquadramento giuridico della vicenda, con riferimento alla contestata aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 9 (aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio?). Nessuna incongruenza è dato, infatti, riscontrare nel percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito che ha assimilato il dipendente di azienda sanitaria, come tale parte di un rapporto pubblico di servizio, ad un soggetto privato. Ed infatti, il dipendente in questione è, certamente, incaricato di pubblico servizio, ma, nell’atto di timbrare il cartellino di presenza, non pone in essere, in qualità di pubblico ufficiale, un falso in atto pubblico, incompatibile con l’aggravante in contestazione, giacché agisce come privato. E come privato è stato, correttamente, considerato dal giudice di primo grado, che ha riqualificato l’originaria imputazione, espressa ai sensi dell’art. 476-482 c.p., nei termini della diversa fattispecie penale prevista dagli artt. 483-479 c.p..

3. – Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.