Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-02-2011, n. 2968

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’11/2/09 la Corte d’Appello di Caltanisetta rigettò l’appello proposto il 21/2/08 dalla RESAIS s.p.a. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Enna con la quale era stato accolta la domanda di C.F., ex dipendente dell’Ente Minerario Siciliano in prepensionamento dall’1/6/90, diretta alla riliquidazione dell’indennità di prepensionamento attraverso il computo del compenso per lavoro supplementare svolto nel mese di riferimento ai sensi della L.R. n. 42 del 1975, art. 6.

La Corte territoriale addivenne al rigetto del gravame dopo aver rilevato l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, ritenendo che la stessa era stata interrotta per effetto del riconoscimento derivato dalla Delib. Ente Minerario Siciliano n. 182 del 1993, e dopo aver accertato la computabilità dell’indennità per lavoro supplementare svolto in quella di prepensionamento. Inoltre, la stessa Corte osservò che la norma di cui alla L.R. n. 46 del 1984, art. 10 aveva attribuito ai lavoratori interessati la facoltà di scegliere uno qualsiasi dei mesi precedenti la data di risoluzione del rapporto come termine di riferimento per il calcolo della retribuzione globale da utilizzare per la determinazione dell’indennità di prepensionamento, per cui era da considerare come ipotesi di mera irregolarità quella della mancata indicazione del mese di riferimento da parte del ricorrente, dal momento che quest’ultimo aveva, comunque, provato di aver svolto in modo continuativo ore di lavoro supplementare, contrassegnate nelle buste paga prodotte con il numero di codice (OMISSIS).

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la RESAIS – Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliana S.p.A., affidando l’impugnazione a tre motivi di censura. Resiste con controricorso l’Assessorato all’Industria della Regione siciliana ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva e depositando, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Anche la Resais s.p.a. deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Col primo motivo di censura la RESAIS s.p.a. deduce la insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), dolendosi del fatto che la Corte d’appello avrebbe malamente motivato la propria decisione nel ritenere che l’omessa indicazione, da parte dell’ex dipendente, del mese di riferimento ai fini della individuazione della base per la determinazione della retribuzione globale di fatto costituiva solo una mera irregolarità, quando, invece, una tale omissione aveva reso impossibile ad essa ricorrente di assolvere all’onere di provare che il lavoratore non aveva prestato lavoro supplementare nel mese prescelto.

Tale motivo è infondato.

Occorre, anzitutto, partire dalla premessa che il giudice d’appello rilevò che la mancata indicazione del mese di riferimento prescelto dal lavoratore per il ricalcolo dell’indennità in esame rappresentava una mera irregolarità, come tale non assimilabile all’ipotesi di carenza degli elementi essenziali del ricorsi ai sensi degli artt. 414 e 415 c.p.c., in quanto si trattava di un dato nella piena conoscenza della società e considerato che il C. aveva provato di aver svolto in modo continuativo ore di lavoro supplementare, contrassegnate nelle buste paga prodotte con il numero di codice (OMISSIS).

Se ne deduce che la società ricorrente, nel proporre la suddetta censura, non tiene conto soprattutto di quest’ultimo dato positivo emerso dagli atti di causa e sulla cui base il giudice ha fondato in maniera logica il proprio convincimento, vale a dire la prova dello svolgimento continuativo di ore di lavoro supplementare contrassegnate con una precisa sigla di identificazione nelle buste paga prodotte in atti, dati, questi, che, in quanto provenienti dalla stessa società, non potevano esserle ignoti, con l’inevitabile conclusione che alla mancata indicazione del mese relativo al compenso segnalato non poteva che attribuirsi il significato di una mera irregolarità.

In pratica, l’argomentazione logica adottata dalla Corte d’appello riposa su uno specifico dato emerso dal procedimento, vale a dire la prova fornita dal lavoratore in ordine alla percezione dei compensi per lavoro supplementare svolto, così come risultante dalle buste paga contenenti la relativa indicazione con uno specifico numero di codice dedicato, per cui la ricorrente avrebbe dovuto farsi carico di impugnare tale specifica motivazione spiegandone la illogicità o la contraddittorietà, mentre ciò non è avvenuto. Infatti, la difesa della Resais spa si è limitata a sindacare solo il risultato finale della suddetta motivazione, cioè la equiparazione della mancata indicazione del mese di riferimento ad una ipotesi di mera irregolarità insuscettibile di produrre effetti negativi per l’ex dipendente e a richiamare il documento denominato "foglie notizie" che altro non è che un tabulato riepilogativo, cioè un documento di parte, per giunta diverso da quelli (buste-paga) presi come riferimento dalla Corte territoriale ai fini del riconoscimento del diritto reclamato. Inoltre, la necessità di una censura specifica alla suddetta motivazione del giudice d’appello si imponeva anche in base al rilievo che il medesimo organo giudicante aveva giustamente posto in risalto, in maniera altrettanto logica, che il dato rappresentato dalla prova dei compensi percepiti per lo svolgimento di lavoro supplementare non poteva non essere noto alla datrice di lavoro nella sua veste di erogatrice diretta dell’emolumento in questione, a prescindere, quindi, dal fatto che il ricorrente non avesse poi indicato formalmente il mese di riferimento.

2. Col secondo motivo la ricorrente denunzia la insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), contestando che ricorressero nella fattispecie i requisiti della continuità e stabilità del lavoro supplementare, come richiesti dalla Delib. Commissario Straordinario Ente Minerario Siciliano n. 182 del 1993, e facendo rilevare che dal "foglio notizie" relativo al biennio 1987-88 si evinceva l’esiguità di tale tipo di prestazione. Anche tale motivo è infondato.

Invero, la L.R. n. 42 del 1975, art. 6, comma 2, nel testo modificato dalla legislazione successiva, ai fini della determinazione dell’indennità di prepensionamento spettante ai dipendenti dell’E.M.S., dispone che "è corrisposta a carico della Regione, e fino ai raggiungimento dell’età pensionabile, un’indennità mensile pari all’80 per cento della retribuzione globale di fatto percepita il mese precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro …"; detta norma indica chiaramente la volontà del legislatore di computare nella retribuzione da porre a base dell’indennità di prepensionamento tutti i compensi corrisposti ai dipendenti, con la sola esclusione di quelli espressamente indicati (compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo, indennità di vestiario e di trasporto e ogni altra indennità non derivante da accordi sindacali collettivi), la cui elencazione è stata ritenuto tassativa e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Cass. S.U. n. 8562 del 1990, Cass. n. 898 del 1991, Cass. n. 11030 del 1991). In merito alla nozione di lavoro supplementare ed alla sua inclusione nella base di computo dell’indennità supplementare di cui trattasi questa Corte ha già avuto modo di precisare che "la nozione di lavoro straordinario, il cui compenso è escluso dalla base di computo dell’indennità prevista dalla L.R. Sicilia 6 giugno 1975, n. 42, art. 6 a favore dei lavoratori minerari prepensionati, deve essere desunta dalla specifica disciplina collettiva del settore in tema di orario di lavoro; ove questa stabilisca il normale orario di lavoro giornaliero in misura inferiore a quello massimo di otto ore previsto dalla legge, la prestazione eccedente l’orario concordato, ma inferiore al limite massimo legale (cosiddetto lavoro supplementare) deve essere qualificata come ordinaria – con conseguente inclusione del relativo compenso nella retribuzione ordinaria – ove sia accertata l’esistenza di una volontà delle parti, manifestata anche tacitamente, diretta a modificare detta regolamentazione con il prolungamento dell’orario normale di lavoro.

(Nella specie, è stata confermata la decisione dei giudici di merito che in base a tale regolamentazione pattizia ha incluso nella base di calcolo della indennità in questione i compensi per lavoro supplementare). (Cass. sez. lav. n. 11161 del 12/11/1993).

Inoltre, il fatto che alcune erogazioni possano, in ipotesi, non essere continuativamente presenti nella retribuzione mensile del lavoratore, non costituisce ragione giuridicamente valida per escluderne la computabilità nella indennità di prepensionamento, una volta che il legislatore regionale, con la L. 10 agosto 1984, n. 46, art. 10 (aggiuntivo di un comma nella L. n. 42 del 1975, art. 6), ha attribuito all’interessato la facoltà di scegliere uno qualsiasi dei mesi precedenti la data di risoluzione del rapporto come termine di riferimento per calcolare la retribuzione globale di fatto da utilizzare per la determinazione dell’indennità medesima, in tal modo dando rilievo a tutti i compensi di natura retributiva corrisposti in quel mese, eccettuati beninteso quelli espressamente esclusi (Cass. n. 4536 del 2000).

Questa Corte (Cass. sez. lav. n. 15058 del 28/11/01) ha, altresì, ribadito che ai fini della determinazione dell’indennità di prepensionamento spettante ai dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano per l’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, L.R. Sicilia 10 agosto 1984, n. 46, ex art. 10 occorre riferirsi alla retribuzione globale di fatto riscossa dal lavoratore in relazione all’attività prestata nel mese prescelto, essendo irrilevante che tale retribuzione sia stata materialmente corrisposta per intero nel detto mese o se il pagamento di una parte di essa – per la necessità di un completo conteggio delle voci variabili afferenti l’attività prestata – sia avvenuto in un mese successivo, (v. in tal senso anche Cass. sez. lav. n. 27460 del 22/12/06).

Appare, quindi, evidente, secondo la stessa letterale formulazione della suddetta disposizione regionale, che i parametro è la retribuzione globale di fatto riscossa dal lavoratore in relazione alla attività prestata nel mese prescelto, non potendo interessare se materialmente la stessa gli sia stata corrisposta interamente in questo o se il pagamento di una parte di essa – per la necessità di un completo conteggio delle voci variabili afferenti la attività stessa – sia materialmente avvenuto in un momento successivo. In ogni caso si tratterebbe pur sempre di una interpretazione della opzione effettuata dal soggetto, la cui indagine il giudice di merito ha correttamente operato sotto il profilo logico.

Nel caso in esame vi è poi da rilevare che il documento denominato "foglie notizie", cui la difesa della Resais allude per sostenere la presunta sporadicità dello svolgimento di lavoro supplementare, altro non è che un tabulato riepilogativo, cioè un documento di parte, per giunta diverso da quelli (buste-paga) presi come riferimento dalla Corte territoriale nell’addivenire al convincimento della fondatezza della domanda; inoltre, la difesa della Resais s.p.a. avrebbe dovuto dimostrare che la eccepita carenza probatoria era riferibile proprio al mese di riferimento prescelto, mentre ciò non è chiarito.

Pertanto, l’interpretazione che la Corte territoriale ha dato della norma regionale, per essere congruamente motivata e priva di vizi logici, non è suscettibile di riesame in sede di legittimità. 3. Col terzo motivo si deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 2944 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nel senso che si pone in evidenza l’erroneità della decisione nella parte in cui si è ritenuto che la Delib. 30 dicembre 1993, n. 182 del Commissario Straordinario dell’Ente Minerario Siciliano dovesse essere interpretata come atto di riconoscimento del diritto dotato di efficacia interruttiva ai sensi dell’art. 2944 c.c..

Il quesito di diritto che viene posto dalla ricorrente a conclusione del motivo è il seguente:- "Se, in base all’intenzione dell’autore e all’interpretazione complessiva, risulti o meno qualificabile come atto di riconoscimento del debito la delibera di un ente pubblico che – per essere rivolta indistintamente alla generalità dei prestatori di lavoro e per la presenza di specifica riserva di valutazione della prestazione individuale di ciascuno dei destinatari e per la necessità di essere integrata aliunde – non riveli piena e completa "conoscenza" o "consapevolezza" di ogni singolo (e diverso) rapporto di lavoro al quale il contenuto normativo dell’atto sia riferibile".

Per una corretta disamina di tale motivo è opportuno trascrivere il contenuto della delibera in questione che è il seguente: "il Commissario straordinario vista la L.R. n. 2 del 1963; visti il D.P.Reg. siciliana 13 ottobre 1992, n. 170 e la L.R. 11 maggio 1993, n. 15, art. 35; considerato l’interesse dell’Ente a dirìmere l’annoso contenzioso avente per oggetto la richiesta di riconoscimento del compenso prestato a titolo supplementare nell’indennità di prepensionamento e/o una tantum; ritenuto il prevalente orientamento giurisprudenziale intervenuto sulla materia che afferma il principio che ai prepensionati L.R. n. 42 del 1975, ex art. 6 e successive va computato il compenso per lavoro supplementare prestato in corso di rapporto nella determinazione dell’indennità di prepensionamento e/o una tantum; preso atto del parere favorevole del Direttore Generale: Delib. (n. 182 del 1993 CS) 1) riconoscere agli aventi diritto il compenso per lavoro supplementare prestato in corso di lavoro quale voce componente la retribuzione globale di fatto sulla quale determinare la indennità di prepensionamento e/o una tantum, purchè lo stesso sia stato svolto in modo continuativo e stabile in condizioni di eccezionalità e occasionalità, fatte salve ovviamente le decadenze e le prescrizioni intervenute; 2) definire secondo i criteri di cui al precedente punto "1" il contenzioso pendente sulla materia autorizzando il servizio legale ad operare di conseguenza al meglio nell’interesse dell’Ente. La presente delibera viene trasmessa ai sensi della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, art. 13".

Ciò premesso, si osserva, anzitutto, che è da ritenere assolutamente corretto l’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta natura assistenziale dell’indennità in esame ed alla conseguente applicazione del regime prescrizionale ordinario in ossequio ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato di questa Corte, atteso che il fine perseguito dal legislatore regionale era quello di creare una erogazione sostitutiva del reddito di lavoro, di cui i minatori siciliani erano stati privati per ragioni di economia pubblica, cosicchè tale indennità non poteva non essere inquadrata tra le prestazioni di assistenza sociale, alle quali hanno diritto, a norma dell’art. 38 Cost., comma 1, i cittadini inabili al lavoro o privi dei mezzi necessari per vivere.

Come, infatti, ha avuto già modo di statuire questa Corte (Cass. sez. lav. n. 12944 del 22/11/99), "l’indennità cosiddetta di prepensionamento che, ai sensi della L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6 è prevista, nell’ambito della ristrutturazione del settore estrattivo, in favore dei dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano in relazione alla anticipata risoluzione dei loro rapporti di lavoro, non è assimilabile ad un credito di lavoro, ma ha natura assistenziale e pertanto il diritto alla relativa prestazione si prescrive in dieci anni, e in cinque anni quello relativo ai ratei già maturati, senza che possa avere rilievo la circostanza che, per le pensioni dei pubblici dipendenti, sia previsto da una norma speciale il termine di prescrizione di cinque anni, giacchè, attesa la diversa natura del diritto in oggetto, deve applicarsi il termine di prescrizione ordinario di cui all’art. 2946 cod. civ., norma che, per espressa previsione, si applica a tutti i casi in cui, come quello in esame, la legge non abbia disposto diversamente, (in senso conf. C. Sez. lav. n. 9042 del 6/7/2000, nonchè Cass. sez. lav. n. 177 del 9/1/02 e C. sez. lav. n. 11105 del 26/7/2002 anche in materia di indennità "una tantum").

La natura assistenziale dell’indennità in esame è un aspetto decisamente importante per l’esatta comprensione della delibera sopra riportata, in quanto il significato ricognitivo di debito che le è stato riconosciuto dalla Corte territoriale, ai fini dell’efficacia interruttiva della prescrizione, implica anche la valutazione della natura della prestazione sulla quale il contenuto giuridico dell’atto stesso andava ad incidere: invero, trattasi di prestazione che, pur traendo lo spunto da un rapporto di lavoro è, però, essenzialmente assistenziale per le ragioni sopra esposte, con la altrettanto implicita considerazione che il Commissario Straordinario non poteva non essere consapevole della vasta portata degli effetti della delibera che in quel momento emanava, effetti destinati ad incidere in maniera automatica su tutte le posizioni di indennità di prepensionamento interessate dallo stesso atto, fatte salve, ovviamente, le ipotesi di prescrizione e decadenza già maturate.

D’altronde, il significato letterale delle espressioni adoperate nella suddetta delibera con riferimento ad entrambe le prestazioni (indennità di prepensionamento ed indennità una tantum), oltre che alle finalità perseguite dall’Ente (interesse alla soluzione dell’annoso contenzioso determinato dalla richiesta di riconoscimento di un determinato emolumento nel calcolo di altri istituti indiretti), nonchè l’ampio richiamo sia al prevalente orientamento giurisprudenziale formatosi in materia in tutte le sue articolazioni che al parere favorevole del Direttore Generale, sono tutti elementi che nel loro insieme inducono ragionevolmente a ritenere che l’atto deliberativo in questione era diretto a tutti i lavoratori minerari interessati dal fenomeno del prepensionamento ed era, altresì, idoneo ad incidere sul calcolo delle singole prestazioni di natura assistenziale non ancora travolte da decadenza o prescrizione, la qual cosa non poteva non essere nota all’autorità che l’aveva emanata al precipuo fine di dirimere il correlato contenzioso.

Pertanto, il quesito di diritto posto dalla ricorrente appare essere alquanto assertivo, dal momento che nello stesso, per come è formulato, è dato per scontato che l’autore della delibera in esame non avesse completa conoscenza o consapevolezza dell’incidenza del contenuto della stessa sui singoli rapporti generatori della prestazione di cui trattasi a prescindere dal fatto che riguardassero l’incidenza sul trattamento di prepensionamento di uno piuttosto che di un altro degli elementi retributivi dell’intercorso rapporto di lavoro. In tal modo la ricorrente finisce per omettere di esplicitare le sue censure avverso l’iter logico-argomentativo complessivamente seguito dal giudice d’appello, sia nella qualificazione della natura della prestazione, sia nella individuazione del regime prescrizionale applicabile, sia nell’accertamento dell’efficacia interruttiva della stessa ad opera del suddetto atto deliberativo, rispetto al cui contenuto non può aprioristicamente escludersi la consapevolezza del suo autore di incidere indistintamente per il suo tramite su tutte le posizioni di prepensionamento ancora da definirsi, in guisa tale da interrompere il loro corso prescrizionale. In definitiva, non può non evidenziarsi una incompletezza della censura a causa del fatto che la stessa trascura il dato della verosimile consapevolezza della piena efficacia ricognitiva del debito da parte dell’autore della delibera in esame, per cui deve rilevarsi un profilo di inammissibilità del relativo motivo, inidoneo, per come strutturato, ad incidere sul percorso logico-argomentativo che ha condotto il giudice d’appello a riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione al suddetto atto.

In ogni caso, non può non sottacersi che in ultima analisi finisce per perdere rilevanza la sola questione dell’efficacia interruttiva della prescrizione della predetta delibera, posto che la domanda fu, comunque, proposta dal C. nel termine ordinario della prescrizione decennale. Infatti, è incontestato che il ricorso di primo grado risale al febbraio del 1996 a fronte di un diritto maturato nel 1989, per effetto della risoluzione anticipata in quell’anno del rapporto di lavoro secondo l’indicazione fornita dalla stessa ricorrente.

Infine, quanto alla ribadita eccezione del difetto di legittimazione passiva ad opera del costituito Assessorato all’Industria della Regione Siciliana non può che ritenersi fondato il relativo ragionamento ad essa sotteso, vale a dire l’assenza nel presente ricorso di qualsiasi contestazione, ad opera della Resais s.p.a., sulla sua carenza di legittimazione passiva, così come accertata in prime cure e non fatta oggetto di specifico gravame nel successivo giudizio d’appello. Tra l’altro, si osserva che al riguardo la difesa della Resais s.p.a. ha precisato, nella propria memoria conclusiva, di aver citato il predetto Assessorato Regionale al solo fine della "litis denuntiatio" atta a garantire alla difesa dello stesso ente la possibilità di una eventuale proposizione di impugnazione in via incidentale nello stesso processo.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

La mancata costituzione del C. comporta che nessuna statuizione delle spese va adottata nei confronti di quest’ultimo.

Motivi di equità, dovuti alla natura delle questioni trattate ed alla mancanza di un sostanziale contrasto tra la ricorrente e gli altri due enti intimati in alcune di dette questioni, inducono la Corte a ritenere compensate tra queste parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese nei confronti del C.. Compensa le spese del presente giudizio tra la ricorrente, l’Ente minerario siciliano e l’Assessorato all’industria della Regione siciliana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-03-2011, n. 5227 Ripartizione dell’attivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nella procedura di espropriazione immobiliare pendente avanti al Tribunale di Vercelli a carico di Punto Pesca S.n.C., all’udienza del 28-1-2003, fissata ai sensi dell’art. 596 c.p.c., era sorta tra il Fallimento Punto Pesca ed il San Paolo IMI, entrambi creditori intervenuti, una controversia in sede di distribuzione ai sensi degli artt. 598 e 512 c.p.c..

Il Giudice dell’esecuzione aveva, pertanto, sospeso il processo esecutivo e disposto l’iscrizione a ruolo della causa di cognizione ex art. 512 c.p.c..

Nessuna delle parti, però, provvedeva all’incombente, ed entrambe davano atto di avere raggiunto un accordo per la definizione amichevole della controversia.

A seguito di ciò, lo stesso Fallimento, unitamente alle altre parti della procedura esecutiva, con istanza in data 18-4-2003, chiedeva al G.E. di "fissare nuova udienza per l’approvazione del piano di. riparto", premettendo che le parti "hanno raggiunto un accordo nella ripartizione del ricavato ed è, pertanto, cessata la materia del contendere".

Su tale istanza, il G.E. fissava l’udienza del 21-10-2003, nella quale il Fallimento contestava però il raggiungimento dell’affermato accordo.

Successivamente, il San Paolo IMI, con istanza depositata il 7-11- 2003, chiedeva la riattivazione del processo esecutivo sospeso, sul rilievo che la controversia ex art. 512 c.p.c. non era stata coltivata dalle parti e che le stesse avevano raggiunto un accordo al riguardo.

A seguito di tale istanza il G.E. nell’udienza del 16-12-2003 disponeva la distribuzione del ricavato della vendita dei beni, in conformità al progetto di distribuzione depositato in data 12-9-2003 nella procedura stessa.

Il Fallimento Punto Pesca proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso il detto provvedimento.

Il Tribunale di Vercelli accoglieva l’opposizione ritenendo che non si era verificato alcun fatto idoneo a determinare la cessazione della disposta sospensione del processo esecutivo non essendo stata dichiarata l’estinzione del processo ex art. 512 c.p.c..

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il San Paolo IMI spa sulla base di quattro motivi cui resiste con controricorso il fallimento Punto Pesca.
Motivi della decisione

La banca ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso la nullità della sentenza per extrapetizione in quanto l’oggetto della opposizione riguardava la contestazione del piano di riparto mentre, invece, la sentenza del tribunale ha ritenuto che l’opposizione riguardasse il provvedimento di distribuzione del ricavato.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha chiaramente precisato che l’opposizione era stata proposta avverso il provvedimento del 16.12.03 che aveva disposto la distribuzione del ricavato della vendita dei beni e, del resto, l’opponente con l’atto di opposizione del 22.12.03 aveva esplicitamente chiesto di "dichiarare nullo e privo d’effetto il provvedimento con cui è stato disposto il riparto del ricavato della vendita dell’immobile oggetto di esecuzione".

Deve pertanto escludersi l’esistenza di un vizio di ultra petizione.

Con il secondo motivo deduce l’omessa motivazione sulla eccezione di decadenza del fallimento dal diritto di proporre opposizione agli atti esecutivi per inosservanza del termine di cinque giorni ex art. 617 c.p.c..

L’infondatezza di tale motivo deriva da quella del primo. La banca ricorrente, parte infatti dal presupposto che l’atto opposto sia il progetto di ripartizione delle somme e deduce il mancato rispetto del termine ex art. 617 c.p.c., in relazione a tale atto, quando, invece, l’atto effettivamente impugnato era quello di approvazione del progetto di distribuzione, come evidenziato in relazione al primo motivo.

Con il terzo motivo la banca ricorrente deduce l’omessa motivazione sulla dedotta insussistenza dei requisiti per la proposizione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., e, in particolare, la mancata deduzione di vizi formali.

Il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza.

La banca ricorrente, avrebbe, infatti, dovuto riportare il testo dell’atto di opposizione per consentire a questa Corte, cui è inibito l’accesso agli atti della fase di merito, di prendere contezza della fondatezza o meno della doglianza.

Con il quarto motivo il San Paolo IMI spa assume che erroneamente il tribunale ha ritenuto che la cessazione del processo esecutivo non era venuta meno non essendo stata ritualmente dichiarata con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, perdurando la sospensione, non poteva procedere alla ripartizione delle somme ricavate dalla vendita. Sostiene la banca ricorrente che il giudizio ex art. 512 c.p.c., non era stato iscritto a ruolo e nessuna delle parti si era costituita onde lo stesso si era estinto e che fu proprio il fallimento che, a seguito dell’intervenuto accordo aveva dichiarato che era cessata la materia del contendere, aveva chiesto la fissazione di nuova udienza per la approvazione del piano di riparto onde il processo.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di dichiarare che il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione provvede in ordine alla sospensione del processo esecutivo – concedendola, negandola o revocandola – è modificabile e revocabile da parte dello stesso giudice che lo ha emesso, per cui, ad esempio, può ritenersi legittimamente esercitato dal giudice dell’esecuzione il potere di revoca dell’ordinanza di sospensione dell’esecuzione a seguito di mancata riassunzione del giudizio di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. civ., nel testo originario. (Cass 24736/07; Cass 15220/05).

Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ,avendo rilevato, a seguito della istanza da parte del fallimento, che la causa di merito ex art. 512 c.p.c., non era stata iscritta a ruolo e le parti non si erano costituite, ha evidentemente in modo implicito revocato sulla base di tale inattività processuale la sospensione della fase esecutiva di distribuzione (v. Cass 24736/07). Quest’ultima deve ritenersi avvenuta fin dal provvedimento di fissazione dell’udienza del 21.10.03 a seguito della predetta istanza da parte del fallimento.

Tale provvedimento del giudice dell’esecuzione doveva essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi alla stessa stregua dei provvedimenti che concedono o rigettano la sospensione Cass. 15220/05) secondo la disciplina applicabile ratione temporis (art. 617 c.p.c, anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. c), convertito nella L. n. 80 del 2005, e successivamente modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 18, che ha previsto il reclamo, a norma dell’art. 669 terdecies c.p.c.) (Cass 5342/09), ma tale impugnazione non è stata proposta da alcuna delle parti.

Del tutto correttamente pertanto il giudice dell’esecuzione ha provveduto alla ripartizione dei proventi della vendita.

Discende da ciò che, in assenza di attivazione da parte dei soggetti interessati, il Tribunale non poteva d’ufficio valutare la questione relativa alla avvenuta o meno dichiarazione di estinzione del processo in quanto detta questione era ormai preclusa dovendo la stessa semmai essere fatta valere dalle parti tramite opposizione avverso il provvedimento di revoca implicita della sospensione del processo esecutivo e di fissazione di udienza per la prosecuzione della fase esecutiva.

Il motivo va pertanto accolto.

La sentenza va di conseguenza cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Vercelli in diversa composizione.
P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo del ricorso, rigettati i primi due e dichiarato inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Vercelli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-01-2011) 21-02-2011, n. 6282

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, in data 24 giugno 2008, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati appellanti perchè estinti i reati di calunnia ed ingiuria loro ascritti per prescrizione e per l’effetto revocava le statuizioni civili pronunciate in favore delle parti civili V.R. e M.R..

2. La Corte riteneva che il termine della prescrizione, pari nel massimo ad anni sette e mesi si era maturato anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado, dato che non poteva tenersi conto della sospensione disposta per l’impedimento del difensore, astenutosi per una agitazione di categoria, che non configurava un legittimo impedimento; il rinvio del dibattimento era stato infatti determinato dalla concomitante assenza di testi e prevaleva sulla prima causa di sospensione della prescrizione, con conseguente influenza sul termine finale.

3. Ricorrono le parti civile e ricomputano i periodi di sospensione, che deducono essere pari ad un anno e mesi 8 e gg 7, calcolando la più lunga sospensione per l’impedimento del difensore per adesione alla astensione che ritengano prevalente su quello determinato dal rinvio per esigenze istruttorie.

4. In ogni caso rilevano che la contestata, ancorchè non ritenuta, recidiva per l’imputato G.V. importava per costui più lungo termine.
Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

E’ acquisito alla giurisprudenza di questa corte che in tema di prescrizione del reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al difensore, l’altro ad esigenze di acquisizione della prova ( art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a), la predominante valenza di quest’ultima preclude l’operatività del disposto dell’art. 159 cod. pen. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione (Sez. 6, Sentenza n. 41557 del 05/10/2005 e Sez. 5 Sentenza n. 49647 del 02/10/2009 in un caso del tutto analogo di rinvio disposto per impedimento del difensore che aveva aderito ad una iniziativa di categoria di astensione dalle udienze e per l’escussione di un teste assente). Infatti, le cause di sospensione della prescrizione sono di stretta interpretazione, sicchè una volta verificatosi il rinvio per le esigenze probatorie esso comunque prevale sull’altro concomitante fatto legittimante il rinvio del dibattimento, come è intuibile non solo dal tenore letterale della norma di cui all’art. 304 c.p.p., lett. A, ma anche dalla ratio alla stessa sottesa, non dovendo ricadere sull’imputato le conseguenze della eventuale lentezza del dibattimento.

Parimenti infondata è la seconda censura, relativa all’incidenza della recidiva sul computo del termine prescrizionale, dato che qualora la recidiva, pur oggetto di contestazione, non sia stata comunque valutata dal giudice nella quantificazione della pena inflitta, non si può, in difetto di specifica impugnazione sul punto, tener conto, ai fini del calcolo del tempo necessario perchè maturi la prescrizione del reato, dell’aumento di pena ad essa collegato (Sez. 2, Sentenza n. 18595 del 08/04/2009).

Tale principio si attaglia perfettamente alla fattispecie in esame:

infatti, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, nei confronti del G.V., la contestata recidiva è stata esplicitamente esclusa dal giudice di prime cure e sul punto, in assenza di appello da parte del PM, si era formato in grado di appello il giudicato, con conseguente preclusione di ogni ulteriore valutazione.

In conclusione non ricorrono le violazioni indicate nei motivi dai ricorrenti.

In conseguenza i ricorsi sono da rigettare e le Ricorrenti sono da condannare al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-02-2011) 04-03-2011, n. 8733 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso I.M., avverso la sentenza di patteggiato emessa nei suoi confronti dal gip del Tribunale di Roma il 12.10.20.0, per i reati in materia di, armi, ricettazione altro contestatigli come in atti.

Deduce con un unico motivo il difetto di motivazione della sentenza impugnata, che si sarebbe limitata ad un "semplice riferimento alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto ed alle circostanze prospettate dalle parti senza alcun riferimento alla concreta fattispecie oggetto del giudizio".

Il ricorso è inammissibile per la sua manifesto genericità, ed è comunque palesemente infondato, dal momento che nel provvedimento impugnato è contenuta una ricostruzione dei fatti addirittura più ampia di quanto non lo richiederebbe il modello tipico della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p..

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condona del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.