T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 15-03-2011, n. 2339

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che la ricorrente impugna il provvedimento emesso il 26 novembre 2010 con cui l’Ambasciata d’Italia a Mosca ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro autonomo presentata dalla predetta;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con la prima censura la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 26 d. lgs. n. 286/98 e 39 d.p.r. n. 394/99 nonché eccesso di potere perché la ricorrente sarebbe in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per il rilascio del visto d’ingresso;

Ritenuta l’infondatezza del motivo in esame;

Considerato che dall’esame del provvedimento impugnato emerge che l’Ambasciata ha respinto la richiesta di visto sia perché l’attività che l’esponente vorrebbe svolgere in Italia non sarebbe d’interesse per l’economia nazionale sia perché sussistono dubbi circa il vero scopo del viaggio e del soggiorno;

Considerato, pertanto, che il gravato diniego di visto si fonda su più motivazioni autosufficienti ognuna delle quali è idonea a giustificare la portata dispositiva del provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di potere prescindere, ai fini della decisione, da ogni riferimento al D.P.C.M. del 1 aprile 2010;

Considerato, infatti, che il diniego risulta legittimamente emesso in relazione ai dubbi esistenti circa le finalità dell’ingresso;

Considerato, in particolare, che, come statuito in più occasioni da questo Tribunale, ai fini della concessione del visto d’ingresso, l’amministrazione deve valutare la presumibile veridicità delle finalità dichiarate a fondamento della richiesta onde escludere la sussistenza del c.d. "rischio migratorio" (in questo senso TAR Lazio – Roma n. 12817/09; TAR Lazio – Roma n. 8583/09; TAR Lazio – Roma n. 6319/09);

Rilevato che, a tal fine, l’interessato deve comprovare all’amministrazione competente l’esistenza delle condizioni che giustificano le finalità del soggiorno e dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere l’interesse dello straniero a fare rientro nel Paese d’origine;

Considerato, pertanto, che la presenza di fondati dubbi sulle effettive finalità del soggiorno e la carenza di elementi comprovanti che nel Paese di provenienza lo straniero abbia significativi interessi economici dimostrano nella fattispecie l’esistenza del c.d. "rischio migratorio";

Considerato, in particolare, che nella vicenda oggetto di causa la non veridicità delle finalità dichiarate (ingresso per motivi di lavoro autonomo) è stata correttamente desunta dalla mancanza di specifica esperienza pregressa nell’attività lavorativa da espletare in Italia e dalla natura dell’attività (vendita di frutta) espletata nel Paese di origine, per altro, non comprovante un significativo interesse a rientrare in Patria;

Ritenuta, poi, infondata la seconda censura con cui è stata prospettata la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90;

Considerato, infatti, che il vizio in esame è inidoneo, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, a comportare l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale dello stesso, come in precedenza evidenziato;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che la ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna la ricorrente a pagare, in favore del Ministero degli Esteri, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro settecentocinquanta/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 30-03-2011, n. 846

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui gli era stata negata la conversione del permesso per lavoro stagionale in lavoro subordinato a tempo indeterminato esponendo due motivi di ricorso.

Il primo lamenta una carenza di motivazione poiché nell’atto contestato si afferma che non sarebbe stata documentata la nuova attività lavorativa, mentre, invece, alla domanda era stato allegato il contratto di soggiorno stipulato in data 4.5.2010.

Il secondo motivo contesta la violazione degli artt. 6 e 7 L. 241\90 per non aver ricevuto l’avviso di avvio del procedimento impedendo il regolare svolgersi del contraddittorio.

La Questura di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

Secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 24 D.lgs. 286\98 e 38 DPR 394\99 per poter convertire il permesso di lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo indeterminato è necessario aver fruito di un primo permesso per lavoro stagionale alla scadenza del quale è necessario far rientro nel paese di origine.

Laddove faccia nuovo ingresso in Italia per lavoro stagionale può richiedere la conversione del permesso.

Nel caso di specie il ricorrente al termine del periodo di soggiorno per lavoro stagionale non ha fatto ritorno nel suo paese ma si è trattenuto illegalmente in Italia e quindi non ponendo in essere le condizioni cui la legge subordina la possibilità di convertire il permesso di soggiorno.

Trattandosi di provvedimento vincolato non rileva ex art. 21 octies L. 241\90 la mancata comunicazione di avio del procedimento.

Per ragioni di equità sostanziale si possono compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 20-04-2011, n. 353 Infermità per causa di servizio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre la sig.ra M. per avversare gli atti ed i provvedimenti delle Autorità intimate, con i quali è stata respinta la propria istanza per ottenere i benefici di legge, in conseguenza del decesso in servizio del proprio coniuge, sig. I.A., dipendente del Comune di Santo Stefano d’Aspromonte con qualifica di "fontaniere".

Espone che il proprio marito è deceduto il 12 giugno 1986; che la CMO con verbale nr. 91 del 26.1.1988 ha accertato la dipendenza dell’evento da causa di servizio, ascrivibile, ai fini dell’equo indennizzo, alla I° ctg di pensione, TAB A DPR 834/81 nella misura massima; che, in conformità, il Comune di S. Stefano ha chiesto il parere relativo all’equo indennizzo al CPPO con delibera nr. 93 del 20.6.1991; che il CPPO ha espresso parere negativo con il provvedimento nr. 27422/91 del 28.10.1991; e che il Comune di Santo Stefano vi si è conformato con deliberazione nr. 49/1994.

Avverso gli atti menzionati, la ved. Iatì ha proposto l’odierno gravame che affida alle seguenti censure: eccesso di potere per difetto di motivazione sulla ritenuta prevalenza del parere del CPPO su quello della CMO (I censura); illegittimità per difetto assoluto di motivazione (II censura) e per vizio del procedimento (III censura); difetto di motivazione del parere del CPPO.

Alla pubblica udienza del 10 aprile 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso va respinto, secondo la giurisprudenza più recente, che ha statuito che "il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (Cppo), anche per la variegata e qualificatissima estrazione tecnica dei suoi componenti, fornisce, a livello centrale, ogni auspicabile garanzia circa l’attendibilità della determinazione assunta in materia di equo indennizzo o di pensione privilegiata mentre il parere espresso dalla competente Commissione medica ospedaliera si considera definitivo solo ai fini del rimborso delle eventuali spese di cura, ricovero e protesi di vario genere, ma non per l’ottenimento dell’equo indennizzo (cfr. art. 5 bis, l. n. 472/1987); ne consegue che il C.p.p.o. risulta di regola determinante (né, d’altra parte, la p.a. è tenuta ad annullare in sede di autotutela il diversificato parere della Commissione medica ordinaria (Cmo), che conserva la sua definitiva operatività ai limitati fini di cui si è detto in precedenza, mentre la stessa amministrazione ben può disconoscere, invece, tale dipendenza d’infermità da causa di servizio in ossequio al parere del C.p.p.o., ove ritenuto decisivo, secondo quanto rilevato in precedenza). E, del resto, l’amministrazione ha l’onere di motivare non quando il provvedimento adottato sia conforme al parere del C.p.p.o., ma solo in caso di disaccordo; con la conseguenza che un obbligo di motivazione in capo alla p.a. è ipotizzabile solo per l’ipotesi in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non poter aderire al suo parere, che è obbligatorio, ma non vincolante" (Consiglio Stato, sez. VI, 17 ottobre 2008, n. 5054; in senso conforme vedasi anche T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 29 novembre 2008, n. 917 e T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 12 gennaio 2009, n. 25).

A tale indirizzo, peraltro, il Tribunale si è già uniformato con sentenza nr. 463 del 12 settembre 2008 e con sentenza nr. 30 dicembre 2009, nr. 1371, nelle quali è stato meglio chiarito, rispetto ai principi prima esposti e richiamati, che nel procedimento finalizzato alla liquidazione dell’equo indennizzo, l’Amministrazione non dispone, ope legis, di due pareri tecnici (della Commissione medica ospedaliera e del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) da valutare agli effetti della determinazione da assumere e fra i quali scegliere motivatamente, ove di segno opposto; la Commissione è, infatti, l’organo che l’Amministrazione ha l’obbligo di interpellare nel procedimento preordinato ad accertare la dipendenza dell’infermità da causa di servizio ed il suo giudizio ha carattere di definitività (vd. art. 5 bis l.472/1987 cit), ma non può intervenire in quello successivo, relativo all’accertamento della conseguente menomazione, ai fini dell’equo indennizzo, da parte del Comitato; è per tale ragione, dunque, che, l’Amministrazione, ove ritenga di uniformarsi al parere motivato del Comitato, non è tenuta a sua volta a motivare sull’eventuale difformità di quest’ultimo rispetto a quello emesso dalla Commissione (cfr., ex plurimis, Cons. St., VI, 11 febbraio 2002 n. 779; cfr. anche, Tar Reggio Calabria, 6 febbraio 2002 n. 59).

Nel caso all’esame del Collegio, peraltro, si deve rilevare che il giudizio della CMO, sulla base del quale parte ricorrente fonda la propria pretesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso del coniuge, è espresso in termini dubitativi e possibilistici, difettando, dunque, di ogni reale accertamento medico legale, circostanza questa che, puntualmente, la CPPO ha preso in considerazione al fine di negare la sussistenza di cause o concause efficienti tra i fattori perfrigeranti ambientali cui il dipendente è stato esposto durante la sua carriera, e l’insorgenza della specifica patologia tumorale che l’ha condotto al decesso.

In questo senso, le doglianze del ricorso sono anche generiche, in quanto tendono a contestare l’esito di un giudizio medicolegale specialistico, privo di incongruenze o di contrasti logici, senza addurre anche un sia pur minimo elemento tecnico o medico legale di riscontro che consenta di dubitare della sua correttezza nel merito.

Il ricorso pertanto va respinto; sussistono comunque giustificate ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti,
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-05-2011, n. 4017 Demolizione di costruzioni abusive

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omune resistente, come da verbale d’udienza;
Svolgimento del processo

Il ricorrente è proprietario di un terreno ubicato in Roma, via Chivasso s.n.c., sul quale è stato rinvenuto un manufatto in blocchetti di cemento di 30 mq, realizzato in assenza di permesso di costruire,.

Il Sig. L. asserisce che su detto terreno avrebbe già in passato insistito un manufatto fatiscente in blocchetti in tufo, adibito a ricovero attrezzi agricoli ed a riparo dei braccianti agricoli, che sarebbe stato rifatto con la medesima cubatura.

In data 9.12.2004 risulta essere stata presentata dal Sig. L. istanza di condono edilizio, assunta al protocollo al n. 602168/0, ai sensi dell’art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito dalla legge 24.11.2003, n. 326; sono state depositate in giudizio anche le ricevute dei versamenti a titolo di oblazione, comprensiva della maggiorazione regionale, per intero, e di oneri concessori, la prima rata.

Con determinazione dirigenziale 2.2.2006, n. 200, prot. n. 6395 del 2.2.2006, notificata il 28.2.2006, è stata ingiunta la demolizione del fabbricato de quo, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Il richiamato provvedimento è stato gravato con il presente ricorso, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposto e per illogicità e contraddittorietà – violazione degli artt. 32 e 41 della legge n. 1150/1942 e dei principi di correttezza dell’azione amministrativa: ove fosse stato eseguito il necessario accertamento tecnico (tale non essendo, secondo la prospettazione di parte ricorrente, il verbale della Polizia municipale), si sarebbe verificato che il manufatto di che trattasi era già esistente in epoca di gran lunga antecedente, essendo quello rinvenuto solo una ricostruzione, senza aumento di cubatura e di superficie utile, di quanto già esistente; inoltre, all’epoca dell’acquisto del terreno, da parte del dante causa del ricorrente, la superficie sarebbe stata sufficiente per la costruzione di detto immobile.

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio, depositando documentazione conferente.

Con ordinanza 15.6.2006, n. 3476, è stata accolta la domanda incidentale, avanzata in via incidentale.

Il ricorrente ha depositato una memoria e documentazione ed il Comune resistente ha prodotto una memoria, in vista della pubblica udienza del 31.3.2011, nella quale il ricorso è stato introitato per la decisione.
Motivi della decisione

1 – Con il presente gravame si censura il provvedimento del Comune di Roma, i cui estremi sono riportati in epigrafe, recante ingiunzione di demolizione di un manufatto abusivo, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

2 – Preliminarmente va disattesa l’eccezione di genericità del ricorso, per mancata esplicita indicazione dei vizi dedotti e delle norme violate, sollevata dalla richiamata Amministrazione.

Al riguardo deve rilevarsi che, affinché il ricorso non sia affetto da genericità, è sufficiente, come nella specie, che dalla lettura di ogni singola parte, anche in fatto, emergano le doglianze mosse.

3 – Nel merito non sussistono dubbi in ordine alla circostanza che, per il medesimo immobile oggetto del predetto provvedimento, secondo quanto risulta nella descrizione in fatto dell’atto di ricorso e dalla documentazione in atti, in data 9.12.2004 il ricorrente ha presentato domanda di condono edilizio, per la quale risulta che lo stesso ha provveduto a versare per intero il quantum dovuto a titolo oblazione, ivi compresa la maggiorazione regionale e, limitatamente alla prima rata, l’importo quale oneri concessori.

3.1 – Pertanto l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto non già sanzionare l’abuso, così come invece ha fatto, ma sospendere il relativo procedimento, in attesa di pronunciarsi sulla menzionata domanda di condono edilizio, avente lo stesso oggetto, ovviamente eseguendo un’adeguata ed approfondita istruttoria circa l’effettiva anteriore realizzazione (come assume parte ricorrente) o meno del manufatto in parola rispetto alla data del 31.3.2003, fissata quale termine utile ex lege per terminare le opere di cui chiedere il condono edilizio.

In proposito occorre, infatti, richiamare l’art. 32, comma 25, del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.11.2003, n. 326, il quale prevede espressamente l’applicabilità, per le opere ultimate entro il 31.3.2003, dei Capi IV e V della L. 28.2.1985, n. 47. Ai sensi dell’art. 38 della legge menzionata in ultimo, che è collocato proprio nel Capo IV, la presentazione della domanda di condono edilizio sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative, impedendo, perciò, l’irrogazione di tali sanzioni per il relativo abuso.

4 – Ne deriva che, sotto il profilo evidenziato, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento, oggetto del medesimo, fatti salvi naturalmente gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione civica all’esito del procedimento introdotto dall’istanza di condono edilizio.

5 – Per quanto riguarda le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa, in considerazione delle ragioni dell’accoglimento del gravame, si ravvisano i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione resistente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.