Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-12-2011, n. 27157 Competenza delle Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società contribuente propose ricorso avverso cartella di pagamento con la quale il Comune di Rodengo Saiano le intimava il pagamento della t.a.r.s.u. per l’anno 1999 in relazione ad ufficio e magazzino di sua pertinenza.

A fondamento del ricorso, la società contribuente deduceva, tra l’altro, l’illegittimità della cartella, in quanto basata su Tariffa illegittimamente definita dalla Giunta comunale (anzichè dal Consiglio), e perchè nel magazzino si formavano soltanto rifiuti speciali, definibili come "rifiuti di imballaggi terziari", che, dal 01.01.1998, non potevano più essere conferiti al servizio Comunale di raccolta rifiuti urbani, dovendo a ciò provvedere direttamente i produttori;

L’adita commissione provinciale accolse il ricorso e annullò la cartella. In particolare, ritenne: la propria competenza a decidere, in via incidentale e ai fini della disapplicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, u.c., sulla dedotta illegittimità per incompetenza dell’atto amministrativo presupposto; la illegittimità della Delib.

Giunta municipale n. 725 del 1996 per incompetenza dell’organo deliberante in violazione del disposto di cui alla L. n. 142 del 1990, art. 32, lett. g) con sua conseguente disapplicazione; la conseguente illegittimità della cartella.

La decisione del primo giudice fu confermata dalla commissione regionale, in sede di rinvio a seguito della riassunzione dell’appello operato dal Comune (dopo che questa Corte aveva dichiarato la nullità del giudizio di appello precedentemente instaurato).

Nel suo nucleo essenziale, la decisione dei giudici di appello risulta così testualmente motivata: "… Per i suesposti principi normativi questa Commissione ritiene che la competenza a deliberare in materia di Tariffazione dei Servizi comunali e di Imposizione di tributi ai cittadini fosse esclusivamente rimessa al Consiglio comunale al tempo corrente 1996 e 1999; ciò sino alla emanazione ed alla entrata in vigore del Testo Unico degli Enti locali n. 267 del 2000, col quale sono state attribuite alla Giunta Comunale funzioni, competenze e conseguenti responsabilità amministrative di governo dell’Ente (quali la adozione di oneri tributar o di costi di servizi, da imporre alla comunità amministrata); soltanto col successivo D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 36 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, la Giunta comunale è uno degli organi di governo del Comune, ente locale previsto dall’art. 114 Cost. Repubblica Italiana. Tale assunto trascina con sè la illegittimità delle procedure e dei criteri di determinazione, nella specie trattata, della Assimilazione di alcuni rifiuti speciali industriali/aziendali, ai R.S.U., applicati alla ricorrente ITAP spa.

In conclusione non è legittima la applicazione delle Tariffe in oggetto: le Delib. Giunta comunale di Rodengo Salano n. 75 del 1996 e Delib. n. 58 del 1998 debbono essere da questa Commissione "disapplicate", a sgravio della contribuente, annullando la imposizione di cui alla cartella esattoriale opposta dalla contribuente".

Avverso la decisione di appello, il Comune propone ricorso per cassazione in quattro motivi.

Il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, in due motivi.

Motivi della decisione

I due ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale, il Comune deduce "difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie in tema di impugnazione delle delibere comunali in ordine all’istituzione e ordinamento di tributi e fissazione delle tariffe applicabili".

Con il secondo motivo di ricorso, il Comune deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 142 del 1890, art. 32, del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59" e formula il seguente quesito di diritto: "Voglia la Corte statuire in ordine alla competenza rispettivamente del Consiglio Comunale o della Giunta Municipale, della L. n. 142 del 1990, ex art. 32 e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69 nel senso che spetta al primo disciplinare la "istituzione e l’ordinamento in generale della tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solido urbani e assimilati, potere estrinsecatesi nella approvazione degli atti fondamentali e dei regolamenti attuativi", e, alla seconda, la determinazione e fissazione della tariffa da applicare, ovvero, subordinatamente che è di competenza della Giunta Comunale la "revisione e l’aggiornamento" della tariffa vigente, se già approvata dal Consiglio Comunale, per adeguarla all’aumento del costo del servizio".

Con il terzo motivo di ricorso, il Comune deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatto, controverso e decisivo, che la delibera della giunta avrebbe semplicemente revisionato (e non definito) la Tariffa.

Con il quarto motivo di ricorso, il Comune deduce "omessa pronunzia e conseguente omessa motivazione circa i motivi di appello proposti …" e formula il seguente quesito di diritto: "se la sentenza impugnata violi l’art. 211, secondo cui il Collegio nel deliberare deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni definendo il giudizio, in quanto la Commissione Regionale, ha omesso di esaminare eccezioni, domande o ragioni ritualmente proposte dal Comune di Rodengo Salano".

Le doglianze vanno, tutte, disattese.

La prima – oltre che preclusa nella prospettiva di cui a Cass. 24883/08 e 26019/08, alla luce del complessivo sviluppo del processo e delle deduzioni svolte dalle parti nei pregressi gradi e fasi del giudizio – si rivela radicalmente infondata, posto che, nel disattendere la Tariffa definita con Delibera della Giunta comunale, il giudice tributario non ha operato alcuna interferenza con la giurisdizione del giudice amministrativo (così non dando luogo ad alcuna questione di giurisdizione), ma si è limitato ad operare la disapplicazione di detta delibera al ristretto fine della risoluzione di controversia di sua cognizione, così come, del resto, esplicitamente legittimato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 (cfr.

Cass., ss.uu., 14386/07).

Il secondo ed il terzo motivo – che, per la stretta connessione, possono essere congiuntamente esaminati – si rivelano infondati alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte (da cui non vi è motivo di discostarsi). Questa Corte ha, invero, reiteratamente affermato che – ai sensi della L. n. 142 del 1990, art. 32, lett. g, (vigente sino all’entrata in vigore del cit. t.u. n. 267 del 2000 e, quindi, applicabile ratione temporis alla fattispecie), che demanda alla competenza dei consigli comunali "l’istituzione e l’ordinamento dei tributi" – competente in via esclusiva ad adottare provvedimenti relativi alla determinazione e all’adeguamento delle aliquote del tributo è il predetto organo consiliare, sicchè la delibera della Giunta comunale di variazione delle tariffe t.a.r.s.u. emanata nella vigenza della L. n. 142 del 1990, su cui risulti basato l’atto impositivo impugnato dall’interessato, deve ritenersi illegittima, in quanto affetta da incompetenza funzionale, e va disapplicata dal giudice tributario D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, comma 5, con consequenziale travolgimento dell’atto applicativo (cfr. Cass. 23836/09, 17524/09, 21310/04, 16870/03).

Il quarto motivo di ricorso principale del Comune è inammissibile.

Vertendosi in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello pubblicata dopo il 1.3.2006 (e prima del 4.7.2009), ne va invero, prioritariamente, rilevata l’inammissibilità, per inidoneità del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. Ai sensi di tale disposizione invero, i quesiti di diritto – dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non possono essere meramente generici e teorici (come quelli che correda la doglianza in esame, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sola relativa lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v. Cass. s.u.

3519/08).

Il motivo appare, peraltro, del tutto carente sul piano dell’autosufficienza, non fornendo descrizione alcuna circa le "eccezioni, domande o ragioni" non esaminati dal giudice a quo nè fornendo indicazione alcuna in merito alle modalità di loro deduzione.

Il ricorso incidentale condizionato della società contribuente, in quanto ricorso di parte integralmente vittoriosa in appello, va dichiarato inammissibile.

Secondo il consolidato orientamento di questa corte, invero, il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza (non ricorrendo altrimenti l’interesse processuale a proporre ricorso per cassazione), cosicchè è inammissibile il ricorso incidentale, con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito perchè non esaminate o ritenute assorbite, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (v. Cass. 17.201/04, 12.680/03, 3341/01, 3908/00).

Alla stregua della considerazioni che precedono, s’impongono il rigetto del ricorso principale e la declaratoria d’inammissibilità di quello incidentale.

Per la soccombenza, il Comune ricorrente principale va condannato al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna il Comune alla refusione delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (di cui Euro 1.400,00, per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 14-09-2011, n. 1617 Avanzamento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente rivendica il diritto alla promozione al grado superiore di Capitano di Vascello Farmacista ed all’ulteriore grado di Contrammiraglio.

1.1. A sostegno del ricorso sono dedotte le seguenti censure:

Violazione di legge ( d.lgs. 30 dicembre 1997 n. 490 artt.47, 62 commi 5 e 6); erronea applicazione di legge ( d.lgs. 30 dicembre 1997 n. 490 artt. 47, 62 commi 5 e 6); violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A. ( art. 97 Costituzione); eccesso di potere e straripamento di potere; irragionevolezza.

1.2. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio insistendo per la reiezione dl ricorso.

1.3. Nella pubblica udienza del 7 luglio 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.

2. In via preliminare, deve osservarsi che nelle procedure di avanzamento dei militari, non sono configurabili posizioni di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, ad eccezione dei diritti collegati alla corresponsione degli emolumenti dovuti successivamente al conferimento del grado (Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2005, n. 7036).

La pretesa alla promozione costituisce un interesse legittimo del militare interessato e non un suo diritto soggettivo, trattandosi di materia caratterizzata dalla presenza di atti autoritativi nei confronti dei quali sono ravvisabili esclusivamente posizioni di interesse legittimo, la cui tutela può essere fatta valere solo mediante la tempestiva impugnazione del provvedimento lesivo e come tale non può costituire oggetto di un’azione di accertamento.

Ne consegue che, a fronte del potere di promuovere esiste, nell’interessato, soltanto un interesse legittimo (C.d.S. sez. IV, 5 aprile 2005 n. 1552 e n. 1553).

2.1. Effettuata tale premessa deve rilevarsi che il ricorrente si duole del fatto che, essendosi classificato al 3° posto della graduatoria di merito dal 1998 al 2002, nell’anno 2000 doveva essere promosso a Capitano di Vascello.

Tale circostanza evidenzia come, in applicazione dei principi suindicati, vantando il ricorrente un mero interesse legittimo alla promozione, avrebbe dovuto impugnare gli atti organizzativi adottati dall’Amministrazione intimata nel 2000.

In proposito, risulta difatti convincente la tesi sostenuta dalla P.A. nella memoria del 6 giugno 2011 a dire della quale il provvedimento immediatamente lesivo nei confronti del P. sia la mancata promozione al grado di Capitano di Vascello a far data dal 1 luglio 2000, con la conseguenza che lo stesso avrebbe dovuto impugnare il foglio d’ordini della Marina (o comunque altro atto equipollente) contenente l’esito del giudizio di avanzamento di tale anno.

2.2. A superare tale ostacolo non può sovvenire l’atto di diffida intimato dal ricorrente in data 14 novembre 2009, al quale la P.A. ha risposto con nota del 6 agosto 2010, richiamando gli atti adottati a suo tempo per la formazione dell’aliquota di avanzamento degli ufficiali di Capitano di Vascello, essendo quest’ultima, in assenza di alcun procedimento istruttorio, atto meramente confermativo ed esecutivo.

3. Le considerazioni citate comportano l’infondatezza del ricorso atteso che la lamentata illegittimità degli atti di inquadramento del ricorrente nel grado di Capitano di Fregata Farmacista non sussiste.

3.1. Vi sono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2012, n. 1026

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Svolgimento del processo

Il 15 febbraio 2002 il Tribunale di Taranto aveva accolto la domanda del Fallimento STAGE proposta contro il Comune di Taranto, che condannava al pagamento della somma di L. 71.726.00, ceduta con atto notarile debitamente notificato, come da 32 fatture non pagate dal Comune per l’occupazione dei locali dell’Hotel Terminal a favore di famiglie sfrattate e cedute dal titolare dell’Hotel.

Su gravame del Comune, la Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – il 25 gennaio 2006 ha confermato la sentenza di primo grado.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il Comune, affidandosi ad un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso il Fallimento STAGE – Società turistica alberghiera gestione s.r.l..

Le parti costituite hanno depositato rispettive memorie.

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1.- Per una esatta comprensione della vicenda va posto in rilievo che la Curatela fallimentare della STAGE, in quanto quest’ultima cessionaria di n. 32 fatture dall’importo di L. 77.726.900 da parte del titolare dell’Hotel Terminal convenne in giudizio il Comune di Taranto, che aveva occupato l’immobile per alloggiarvi famiglie sfrattate, per ottenerne il pagamento sul presupposto che la cessione era stata notificata al Comune medesimo.

Appellando la sentenza di primo grado, che accolse la domanda, il Comune evidenziava la nullità e/o inesistenza della cessione, in quanto, a suo avviso, il credito non era sorretto dal requisito della forma scritta, richiesta ad substantiam, la sola che avrebbe potuto impegnare l’ente territoriale.

Per questo motivo l’ente non aveva riconosciuto le somme di cui alle fatture nn. (OMISSIS) perchè relative a servizi mai autorizzati.

Il giudice dell’appello, preso atto della mancanza di forma scritta, come evidenziato dal Comune, qualificava la domanda come da ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..

Il Comune ricorrente, con l’unico motivo si duole di questa decisione, assumendo che non aveva mai autorizzato i servizi fatturati come sarebbe risultato anche dalle deposizioni dei dipendenti comunali (p.5 ricorso).

2.-Ciò posto osserva il Collegio che la censura (violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) va disattesa.

Di vero, il giudice dell’appello, premesso che l’azione va qualificata tenendo conto della prospettazione datane dall’attore, dopo avere letto il libello introduttivo, ha escluso in maniera categorica che si trattasse di azione contrattuale.

E ciò, sia perchè le fatture esibite si riferivano all’occupazione dei locali sia perchè non ha rinvenuto riferimento ad alcun accordo tra Comune e Hotel Terminal, per cui si trattava di azione ex art. 2041 c.c. proprio per la circostanza sopra evidenziata, anche perchè proprio la carenza di forma scritta, quale requisito essenziale per far nascere una obbligazione contrattuale per la P.A. rendeva proponibile l’azione di ingiustificato arricchimento.

In altri termini, la curatela agiva semplicemente per la corresponsione di somme a lei dovute a seguito della occupazione da parte del Comune dei locali dell’hotel e che tali somme non erano state versate come testimoniato dal ragioniere capo del Comune.

Peraltro, l’utilizzazione dei locali non è stato mai oggetto di contestazione.

Ne consegue che la decisione è corretta, perchè conforme ai canoni giuridici e ai criteri interpretativi seguiti e va confermata in ogni sua parte, non potendosi tralasciare una osservazione.

Nella censura in cui si indicano le tre fatture che il Comune disconosce non si allega nemmeno di quali "servizi" si tratti.

Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente alle spese del presente giudizio per cassazione, che liquida in Euro 2.700, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-02-2012, n. 3034 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Lecce, pubblicata il 20 dicembre 2007, che ha rigettato l’appello nei confronti della decisione di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato il loro ricorso nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonchè del Centro servizi amministrativi di Lecce (ufficio scolastico provinciale di Lecce).

2. Il ricorso è articolato in tre motivi.

3. Le amministrazioni si sono costituite al solo scopo di depositare i fascicoli relativi alle fasi precedenti e di ottenere la comunicazione dell’udienza di discussione. Non hanno depositato controricorso nè hanno discusso in udienza.

4. I ricorrenti sono dipendenti del Centro servizi amministrativi di Lecce, inquadrati nell’area B, posizione economica intermedia B2, prevista dall’art. 13 del ccnl Comparto Ministeri 1998/2001. 5. L’art. 17 del medesimo ccnl prevede: "Nelle aree A e B è previsto uno sviluppo economico per la posizione apicale. Analogo sviluppo è previsto anche per la posizione economica iniziale e per quella apicale dell’area C. Tali sviluppi, come indicato nella tabella C, sono denominati "super", assumendo rispettivamente la sigla "A1 S", "B3 S", "C1 S", "C3 S". Gli sviluppi economici sono progressione della posizione economica apicale o iniziale di riferimento e sono attribuiti sulla base di criteri – definiti nel contratto collettivo integrativo di amministrazione – ispirati alla valutazione dell’impegno, della prestazione e dell’arricchimento professionale acquisito, anche attraverso interventi formativi e di aggiornamento". 6. I ricorrenti si trovano in posizione intermedia B2 e quindi per loro non è prevista la posizione "super". Chiesero al giudice del lavoro, previa declaratoria di nullità della disposizione del ccnl, il riconoscimento del diritto ad accedere allo sviluppo economico "super" ed il risarcimento dei danni per il mancato riconoscimento.

7. Tribunale e Corte d’appello di Lecce hanno respinto la domanda.

8. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 3, 36 e 37 Cost. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, commi 2 e 3.

Nel relativo quesito chiedono di accertare se sia legittimo rispetto alle norme costituzionali su indicate e rispetto al principio di parità di trattamento previsto dall’art. 45 cit., la previsione collettiva nella parte in cui non stabilisce per loro la possibilità di sviluppo economico che prevede per le posizioni A1, B3, C1, C3. 9. Il motivo non è fondato. Quella di prevedere uno sviluppo economico peculiare per la posizione apicale e per la posizione iniziale e di non prevedere uno sviluppo analogo per coloro che, come i ricorrenti, si trovano nella posizione intermedia è una scelta della contrattazione collettiva.

10. La tesi dei ricorrenti che in tal modo sarebbero stati violati gli artt. 3, 36 e 37 Cost. ed il principio della parità di trattamento previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 (T.U. sul pubblico impiego) non è fondata.

11. I principi costituzionali vengono invocati in modo generico e la questione posta si risolve nel denunziare una pretesa violazione del principio di parità di trattamento, espressamente regolato, per i dipendenti pubblici, dall’art. 45 cit..

12. Tale norma stabilisce, come prima regola, che "il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi". Quindi la competenza a regolare il trattamento economico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è affidato dalla legge all’autonomia collettiva.

13. Il comma 2, si rivolge alle amministrazioni pubbliche imponendo loro di garantire ("garantiscono") ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

14. Destinatane dell’obbligo sono pertanto le amministrazioni pubbliche. Il contenuto dell’obbligo consiste nel rispettare le disposizioni dell’autonomia collettiva secondo una duplice declinazione: 1) deve essere garantita ai lavoratori parità di trattamento economico; 2) in ogni caso il trattamento non può essere inferiore a quello previsto dai contratti collettivi.

15. Qui non si discute di una violazione delle regole fissate dai contratti collettivi, che sono state pacificamente rispettate. Si chiede, al contrario, di modificare tali regole assumendo che il contratto collettivo avrebbe violato il principio di parità di trattamento. La tesi non può essere condivisa perchè la parità di trattamento, tanto come principio generale dell’ordinamento, quanto nella versione delineata dall’art. 45, deve essere correlata alle posizioni lavorative. Quindi, il trattamento deve essere paritario se, e a condizione che, le posizioni lavorative siano paritarie. Se le pozioni sono differenti manca il presupposto della parità di trattamento economico. Le scelte in materia sono affidate, come si è visto, in via esclusiva all’autonomia collettiva.

16. Questo assetto del sistema non può comportare, pertanto, per tornare al caso in esame, che le amministrazioni, in presenza di una chiara regola dettata dal contratto collettivo, debbano o possano unilateralmente modificarla riconoscendo anche a dipendenti in posizione intermedia sviluppi economici che la contrattazione collettiva prevede solo per le posizioni apicali o iniziali.

17. Un tale intervento non solo non è dovuto, perchè il contratto collettivo regola la materia diversamente, ma sarebbe in contrasto con le disposizioni dettate dall’art. 45 del T.U. perchè le amministrazioni in materia di trattamento economico non possono applicare regole diverse da quelle fissate dal contratto collettivo, cui è devoluta la disciplina della materia, (cfr., Cass. 3 marzo 2011, n. 5139).

18. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano un’omissione di motivazione in quanto nella sentenza non vi sarebbe alcuna considerazione dell’art. 45, comma 2, T.U. cit., che impone di trattare in maniera paritaria i propri dipendenti. A parte le assorbenti considerazioni già svolte sul tema, che è in realtà trattato nella motivazione della sentenza impugnata, deve rilevarsi l’inammissibilità del motivo perchè il vizio di omissione di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve concernere un fatto, controverso e decisivo e quello indicato non è un fatto.

19. Con il terzo motivo si denunzia falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, nella parte in cui la sentenza afferma, in via incidentale, che vi sono profili di inammissibilità della domanda in quanto l’art. 2, comma 3, T.U. impedirebbe al giudice di operare un intervento additivo nei confronti del contratto collettivo. L’analisi del motivo è superflua, perchè, come i ricorrenti stessi riconoscono, si tratta di argomentazione incidentale, che si aggiunge a quella su cui è basata la motivazione della cui fondatezza si è detto.

20. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nulla sulle spese perchè le amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2012

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