T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 18-11-2011, n. 930 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con l’originario ricorso il signor S.P. ha impugnato l’ingiunzione con cui il comune di Fondi gli ha ordinato la demolizione delle seguenti opere, in quanto realizzate senza titolo edilizio: "realizzazione in stabilizzato di cava di un piazzale avente superficie di mq. 1500 con al di sopra una struttura metallica delle dimensioni di mt. 22 * 9,50 * 4 circa".

Nel ricorso era denunciato che le opere in questione erano da lungo tempo esistenti e che ci si era limitati semplicemente a uno "spostamento della preesistente struttura"; di conseguenza, se per siffatto intervento fosse stata necessaria la semplice autorizzazione, l’ingiunzione alla demolizione sarebbe illegittima venendo in rilievo un’opera assoggetta a regime sanzionatorio diverso dalla demolizione; ove invece "fosse stata necessaria la concessione edilizia nulla quaestio"; in ricorso era comunque puntualizzato che "ad ogni buon conto" per le opere era stata già proposta una domanda di accertamento di conformità ex articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 con conseguente inefficacia dell’ingiunzione impugnata.

2. Si costituiva in giudizio il comune di Fondi che evidenziava, da un lato, la legittimità dell’ingiunzione, dato che le opere eseguite per la loro rilevanza dovevano senz’altro ritenersi soggette a concessione e che il ricorrente non aveva fornito prova alcuna della loro preesistenza per quanto in posizione diversa, e, dall’altro, che sulla domanda di accertamento di conformità, peraltro presentata da soggetto non legittimato (si tratta del soggetto che conduce il suolo in locazione ivi svolgendovi un’attività commerciale), si era già formato il silenzio rigetto, essendo decorsi 60 giorni dalla sua presentazione.

3. Con ordinanza n. 767 del 11 ottobre 2001 la sezione respingeva l’istanza di tutela cautelare, applicando la nota giurisprudenza in materia di effetti della presentazione della domanda di accertamento di conformità.

4. In data 22 ottobre 2009 si sono costituite in giudizio le signore Anna e L.P. nella asserita qualità di eredi legittimi del signor S.P..

5. Il ricorso è inammissibile. Anche a prescindere dal rilievo che, in data persino anteriore alla notificazione del ricorso, è stata proposta istanza di accertamento di conformità, peraltro da soggetto diverso dal ricorrente, rileva il Collegio che le censure recate dal ricorso sono dedotte in via generica e in modo sostanzialmente dubitativo e ipotetico, con conseguente violazione della regola che impone alla parte ricorrente la puntuale specificazione dei motivi di ricorso.

6. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-07-2011) 07-11-2011, n. 40091

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Svolgimento del processo

M.G. propone ricorso contro la sentenza del 7 ottobre 2010 con la quale la Corte d’appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Gela il 5 febbraio 2009, condannava l’imputato al pagamento in favore di D.D. C. della somma di Euro 20.000 a titolo di provvisionale da imputarsi sulla liquidazione definitiva del danno.

Nel ricorso vengono evidenziati tre motivi:

1. manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 420 ter c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. c). Sotto questo profilo viene ribadita l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione delle suddette norme in quanto il giudice di primo grado aveva rigettato l’istanza di rinvio, formulata per l’udienza dell’8 novembre 2007, per impedimento del difensore dell’imputato.

2. Violazione dell’art. 191 c.p.p. in relazione all’art. 198 c.p.p., comma 2 e art. 63 c.p.p., nonchè contraddittorietà, illogicità e-o apparenza di motivazione; per questo motivo viene eccepita la inutilizzabilità delle dichiarazioni asseritamente autoaccusatorie (nella parte in cui ha affermato di avere fatto uso dell’arma) del coimputato P.;

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 585 c.p. nonchè illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 45 c.p.; secondo il ricorrente il colpo che ha colpito all’occhio il D.D. partì accidentalmente ed era imprevedibile che l’uso di un giocattolo potesse cagionare una lesione gravissima come la perdita della vista.

Per questo motivo il ricorrente chiede la derubricazione del reato a quello di cui all’art. 590 c.p..

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 420 ter c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. c), ribadendo l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione delle suddette norme, in quanto il giudice di primo grado aveva rigettato l’istanza di rinvio formulata per l’udienza dell’8 novembre 2007, per impedimento del difensore dell’imputato. Il motivo è infondato; la Corte d’appello ha specificamente e correttamente motivato in ordine all’inesistenza della lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, in quanto a quell’udienza non è stata svolta alcuna attività processuale, essendo stata rilevata la nullità del decreto di citazione a giudizio per il coimputato, con conseguente rinvio preliminare del dibattimento (1. Trattasi di affermazione tutt’altro che contraddittoria, essendo essa riferibile all’odierno ricorrente, mentre a nulla rileva che vi sia stata attività processuale per qualcun altro degli imputati. Per il M. l’effetto fu comunque eguale a quello che avrebbe ottenuto con il rinvio dell’udienza per impedimento del suo difensore, come richiesto).

Alla successiva udienza il procedimento è stato nuovamente rinviato in accoglimento della richiesta del difensore dell’odierno imputato, mentre all’udienza del 17 gennaio 2008, alla presenza del difensore di fiducia dell’odierno ricorrente, che nulla eccepiva, veniva aperto il dibattimento. La Corte d’appello ha anche dato atto che per tutte le suddette udienze risulta essere stata disposta la traduzione dell’imputato, il quale ha sempre fatto pervenire dichiarazione di rinunzia. Le affermazioni della Corte d’appello sono conformi alla giurisprudenza di questa Corte e devono pertanto essere confermate (si vedano in proposito le sentenze richiamate alla pagina sei della sentenza impugnata).

Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 191 c.p.p. in relazione all’art. 198 c.p.p., comma 2 e art. 63 c.p.p., nonchè contraddittorietà, illogicità e-o apparenza di motivazione; con questo motivo viene eccepita la inutilizzabilità delle dichiarazioni asseritamente autoaccusatorie (nella parte in cui ha affermato di avere fatto uso dell’arma) del coimputato P.. Anche questo motivo è infondato, oltre che generico; il P. non ha reso alcuna dichiarazione auto accusatoria, non essendo tale quella di avere utilizzato l’arma giocattolo nel momento in cui questa veniva diretta contro le angurie e non contro le persone.

Inoltre, versandosi nell’ipotesi di cui all’art. 63, comma 1, le dichiarazioni del P. sarebbero comunque inutilizzabili solamente nei suoi confronti e non invece per sostenere l’accusa dell’odierno imputato. Anche su questo punto, comunque, la Corte ha motivato in modo specifico alla pagina 10 della sentenza impugnata.

Viene dedotta, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 585 c.p., nonchè illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 45 c.p.; secondo il ricorrente il colpo che ha colpito all’occhio il D.D. partì accidentalmente ed era imprevedibile che l’uso di un giocattolo potesse cagionare una lesione gravissima come la perdita della vista. Per questo motivo il ricorrente chiede la derubricazione del reato a quello di cui all’art. 590 c.p.. Anche quest’ultimo motivo di censura non può essere accolto, essendo relativo a questioni di merito ed alla ricostruzione del fatto, correttamente effettuata dai giudici nisseni, i quali hanno dato ampia e coerente motivazione (cfr. pag. 11 della sentenza) in ordine alla volontarietà del fatto da parte dell’imputato.

Si deve infine rilevare come il ricorrente sollevi in questa sede le stesse questioni già addotte con l’atto di appello, sulle quali la Corte di appello di Caltanissetta ha già specificamente risposto.

Orbene, come questa Corte ha già avuto modo più volte di affermare, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità" (in termini, Sez. 4, N. 256/98 – ud. 18/9/1997 – RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 – ud. 15/12/1992 – RV. 193046). Nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del proprio convincimento, dovendosi anche tener conto che le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Cassazione penale, sez. 2, 15 maggio 2008, n. 19947).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-11-2011) 24-11-2011, n. 43427

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Svolgimento del processo

B.H. ricorre personalmente innanzi a questa Corte, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancata concessione delle attenuanti generiche, avverso la sentenza del 28 dicembre 2010, con la quale la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova di sua condanna alla pena di giustizia, siccome ritenuto responsabile del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter (violazione dell’ordine impartitogli dal Questore di Genova notificatogli il 14 aprile 2006, di lasciare il territorio dello Stato);

Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata da B.H. va annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e art. 2 c.p., comma 2. 2. Va invero rilevato che il 28 aprile 2011 è stata depositata la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel procedimento C-61/11 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, formulata ai sensi dell’art. 267 TFUE dalla Corte d’appello di Trento nell’ambito del procedimento a carico di H. E.D., imputato del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, in relazione alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 16 dicembre 2008, recante "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". 3. Con detta sentenza la Corte europea ha affermato che la fattispecie di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal competente Questore, ordine emesso nella specie prima della scadenza dei termini previsti per il recepimento nel nostro ordinamento della citata direttiva 2008/115/CE (16 dicembre 2008), deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, siccome incompatibile con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili all’abolitio criminis, con conseguente necessità di dichiarare nei giudizi di cognizione che il fatto non è più previsto dalla legge come reato e di applicare in sede di esecuzione, in via di interpretazione estensiva, la norma di cui all’art. 673 c.p.p. (cfr. Cass. Sez. 1 n. 22105 del 28/04/2011 dep. 01/06/2011 imp. Tourghi).

4. Va inoltre rilevato che il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni, nella L. 2 agosto 2011, n. 129, recante disposizioni urgenti per completare l’attuazione della direttiva comunitaria concernente la libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi irregolari, ha proceduto ad una nuova formulazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, la quale non può dirsi in continuità normativa con la precedente versione, in tal modo confermando l’avvenuta abolitio criminis, non solo per il distacco temporale intercorso fra la sua emanazione e l’emissione della direttiva comunitaria anzidetta, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta richiesta per integrare l’illecito penale in esame.

Invero, in base alla nuova normativa, all’intimazione di allontanamento può pervenirsi solo dopo l’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria e solo dopo che sia spirato il periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato.

E’ pertanto da ritenere che ci si trovi innanzi ad una nuova incriminazione, applicabile come tale solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della normativa anzidetta.

5. Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto ascritto all’imputato non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 14-01-2011, n. 132

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 518 dell’anno 2008, i ricorrenti impugnavano i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle loro doglianze, premettevano:

– di essere proprietari di un fabbricato sito in S. Antonio Abate alla via (omissis), ricadente in zona agricola del vigente Piano di Fabbricazione ed in zona 7 del PUT;

– di aver chiesto al Comune un permesso di costruire per la realizzazione di un sottotetto termico sul loro edificio, al fine di migliorarne l’isolamento;

– che il Comune rilasciava l’autorizzazione paesaggistica n. 68 in data 27.08.2007, ma che la Soprintendenza l’annullava, sostenendo che in zona agricola, non essendo il Comune di S. Antonio Abate dotato di PRG né di carta dell’uso agricolo, non era consentito, ai sensi dell’art. 5 l. reg. 35/1987, il rilascio di permessi di costruire.

Instavano quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 16.12.2010, il ricorso è stato assunto in decisione.
Motivi della decisione

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 146 e 159 d.lgs. 42/2004, atteso che la Soprintendenza poteva esprimersi solo su aspetti di carattere paesaggistico e non poteva annullare l’autorizzazione per ragioni di natura edilizia; 2) la Soprintendenza ha effettuato una valutazione di merito che le è preclusa; 3) violazione della legge reg. 38/1994, che ha allentato le maglie della legge reg. 35/1987, consentendo interventi prima preclusi; in forza di tale intervento legislativo, in zona 7 del PUT sono ammissibili interventi quali quello richiesto dai ricorrenti; 4) la carta dell’uso agricolo è necessaria solo per gli interventi in zona E, e poi non si tratta di realizzare un edificio ex novo; 5) difetto di istruttoria; 6) disparità di trattamento con altre fattispecie analoghe; 7) violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90, attesa l’omessa comunicazione, prima dell’adozione del provvedimento di diniego, dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

L’Amministrazione eccepiva che l’intervento di cui è causa è tra quelli che necessitano, ai sensi del D.P.R. 380/2001, del permesso di costruire; e che, essendo il Comune di Sant’Antonio Abate sprovvisto di P.R.G. adeguato al P.U.T. nonché privo di carta dell’uso agricolo del suolo e delle attività colturali, l’intervento non poteva essere assentito (art. 5 co. 1 della L.R. n. 35/1987 con la quale è stato approvato il P.U.T dell’area SorrentinoAmalfitana).

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

Come già affermato in altra pronunzia di questa Sezione, "La questione verte sull’interpretazione dell’art. 1 legge reg. Campania n. 38/94, che ha sostituito l’art, 1 L.R. n. 22/93 aggiungendo diversi commi all’art. 5 della legge reg. Campania n. 35/87. Per la precisione, la norma esclude dal divieto di cui al comma 1 le concessioni relative alla realizzazione "di interventi nei comuni ricadenti nella zona territoriale 7 di cui all’ art. 17, dotati di strumento urbanistico generale, il rilascio delle concessioni in zona agricola avverrà nel rispetto del contenuto della carta dell’ uso agricolo del suolo e delle attività colturali in atto redatta da un agronomo e dalle disposizioni di cui al punto 1.8, titolo II, dell’ allegato alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 e successive modificazioni" (lett. d).

La norma precisa inoltre che "Il divieto non si applica neppure agli interventi subordinati ad autorizzazione, a quelli per i quali non sono necessari né la concessione né l’autorizzazione nonché alle opere pubbliche da realizzare nei comuni, ricadenti nella zona territoriale 7, sprovvista di strumento urbanistico generale".

Dunque, secondo la ricostruzione (convincente e condivisibile) dell’Avvocatura dello Stato, occorre distinguere tra i comuni il cui territorio ricada nella zona 7 e dotati di strumento urbanistico generale; e comuni il cui territorio ricada nella zona 7 e non dotati di strumento urbanistico generale. Nei primi è possibile il rilascio di permessi di costruire solo nella zona agricola alle condizioni previste, come si evince dal fatto che la norma parla espressamente di "concessioni in zona agricola"; nei secondi sono ammissibili solo interventi che non esigono il permesso di costruire.

Per strumento urbanistico generale deve intendersi il PRG, e non basta il piano di fabbricazione: altrimenti, sarebbe in primo luogo vanificato l’obbligo dei Comuni di dotarsi di PRG adeguato al PUT; in secondo luogo si determinerebbe una non giustificabile difformità tra zona agricola (in cui sarebbe comunque necessario adeguare lo strumento urbanistico generale esistente) e zona urbana (in cui sarebbe possibile consentire ogni tipo di intervento, purché conforme ad uno piano di fabbricazione preesistente alla L.R. n. 35/87).

L’interpretazione in questione appare confermata anche alla luce della ratio della L.R. n. 38/94, che intendeva restringere le ipotesi di deroga all’art. 5 L.R..

Né vale in contrario osservare che molte autorizzazioni non sono state annullate in casi analoghi; infatti l’Amministrazione ben può correggere i propri errori nell’applicazione di una norma, anche se ciò pregiudica gli interessi del destinatario dell’atto.

Non condivisibile, infine, è l’assunto in forza del quale la Soprintendenza non potrebbe effettuare valutazioni di carattere urbanistico: la Soprintendenza può annullare l’autorizzazione paesaggistica per vizi di legittimità, e l’errata applicazione dell’art. 1 legge reg. Campania n. 38/94 costituisce vizio di legittimità che legittima la Soprintendenza ad adottare un atto di annullamento". (Tar Campania, Napoli, sez. VII, n. 1478/2008).

Il rinvio alla motivazione sopra riportata consente di ritenere infondate la prima, la terza, la quarta e la sesta censura; quanto alla seconda (la Soprintendenza avrebbe effettuato una valutazione di merito che le è preclusa), risulta palesemente infondata, atteso che l’autorizzazione è stata, con tutta evidenza, annullata per un vizio di legittimità; quanto alla quinta (difetto di istruttoria), anch’essa risulta infondata perché, alla luce della sopra indicata ricostruzione del quadro normativo (che preclude il rilascio del permesso di costruire), non si vede quale istruttoria avrebbe dovuto essere effettuata dalla Soprintendenza.

Infine, deve ritenersi infondata anche la settima censura, atteso che – come già ritenuto da questo Tribunale – "La disposizione di cui all’art. 10 bis l. n. 241 del 1990 non è applicabile al procedimento statale di verifica della legittimità dell’autorizzazione paesaggistica comunale, dal momento che la relativa comunicazione ha ad oggetto "i motivi che ostano all’accoglimento della domanda", laddove la funzione del potere di cui costituisce espressione il decreto di annullamento di un’autorizzazione paesaggistica, siccome riconducibile alla tipologia dei procedimenti di secondo grado, non è quella di verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti il rilascio del provvedimento favorevole, ma quella di scrutinare la legittimità dell’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione comunale" (Tar Campania, Napoli, sez. IV, n. 2667/2009).

Sussistono giusti motivi, atteso che, quando il ricorso è stato proposto, la questione era ancora molto incerta, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Respinge il ricorso n. 518 dell’anno 2008;

2. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.