Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-03-2011) 25-05-2011, n. 20926

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Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino in data 11.8.2010, con la quale veniva respinta la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di M.N. per il reato di cui all’art. 648 ter c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, commesso fino al (OMISSIS) fornendo a S.C., S.F. e D. S.M., per l’acquisizione del 43,86% del capitale sociale della s.r.l. Parco degli Ulivi di Amelia, denaro proveniente dal patrimonio di M.P., già a capo dell’omonima cosca ‘ndranghetista originaria di (OMISSIS) ed operativa in (OMISSIS); per il reato di cui all’art. 648 bis c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, commesso fino al (OMISSIS) occultando la provenienza delittuosa di terreni in (OMISSIS), acquistati con proventi di attività di traffico di stupefacenti e sequestri di persona riferibili a M.P., fittiziamente intestati alla s.r.l.

Green Farm; e per il reato di cui all’art. 648 ter c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, commesso dal (OMISSIS) investendo denaro proveniente dalle descritte attività criminose di M. P. nell’acquisto della s.r.l. Camerino 98 di (OMISSIS).

La sussistenza dei gravi indizi a carico dell’indagato era in particolare ritenuta sulla base delle dichiarazioni del collaboratore M.R. e degli elementi di riscontro emergenti da intercettazioni telefoniche ed ambientali, dall’annotazione in un’agenda di S.C. del numero di un’utenza telefonica di (OMISSIS) associata a M.N. e dalla partecipazione societaria di quest’ultimo nella Camerino 98. 2. Il ricorrente deduce:

2.1. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi a carico dell’indagato, denunciando il carattere apparente di detta motivazione nel richiamare dichiarazioni di M.R. che evidenzierebbero meri sospetti sul coinvolgimento di M.N. nella gestione del patrimonio di M.P., la non significatività dei contenuti delle intercettazioni e della partecipazione societaria dell’indagato e la mancata valutazione delle condizioni personali del predetto, incensurato, laureato e residente in luogo lontano da quelli di radicamento degli interessi familiari;

2.2. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, lamentando la mancata considerazione a questi fini delle descritte condizioni personali dell’indagato e la valorizzazione per contro di dati non rilevanti quali la dichiarazione dell’indagato di estraneità alle attività criminali dei familiari, illogicamente assunta a dimostrazione della sua fedeltà all’incarico di custodire i proventi illeciti di questi ultimi, e l’intestazione a M.N. di un conto corrente bancario in (OMISSIS), acceso in anni lontani e privo di movimenti finanziari significativi.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono entrambi inammissibili.

Detti motivi ripropongono invero in questa sede censure avanzate contro il provvedimento reiettivo di una richiesta di revoca della misura cautelare, e fondate non su elementi sopravvenuti rispetto a quelli esaminati nel provvedimento applicativo della misura, ma su una mera critica degli argomenti posti a sostegno di detto provvedimento; il che non consente in questa sede l’esame di tali censure, precluso da giudicato cautelare costituitosi sugli argomenti di cui sopra (Sez. 6, n.5374 del 25.10.2002, imp. Ricceri, Rv.223654;

Sez. 5, n.43068 del 13.10.2009, imp. Bosi, Rv.245092).

I motivi si risolvono peraltro in rilievi di merito comunque non consentiti sulla valutazione in tema di gravità indiziaria dei contenuti delle dichiarazioni di M.R., delle conversazioni intercettate e degli ulteriori elementi documentali indicati nel provvedimento impugnato, e in tema di esigenze cautelari delle dichiarazioni dell’indagato e dei rapporti bancari facenti capo allo stesso, in ordine ai quali il provvedimento impugnato motiva dettagliatamente; nonchè, per entrambi i temi, in censure manifestamente infondate in ordine alla mancata valutazione di elementi quali le condizioni personali dell’indagato ed il preteso distacco dagli interessi dei familiari, a fronte degli specifici riferimenti del provvedimento impugnato a dati viceversa indicativi di consapevolezza e coinvolgimento in tali interessi.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-04-2011) 08-06-2011, n. 23077 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 27/04/010, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, in data 15/01/2009, appellata da D.S.A., imputato, fra l’altro, dei reati di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, lett. a), e condannato alla pena di mesi cinque e gg. 10 di reclusione; pena sospesa, subordinatamente alla pubblicazione per estratto della sentenza sul quotidiano "Il Mattino".

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare, il ricorrente esponeva:

1. che nella sentenza de qua non erano riportate le conclusioni delle parti, con conseguente nullità, ex art. 546 c.p.p.;

2. che, in riferimento alla sentenza di 1 grado, non erano stati depositati i verbali di udienza redatti con la stenotipia; il tutto in relazione all’epoca della proposizione dell’atto di impugnazione;

3. che la decisione impugnata non era congruamente motivata, sia quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato, sia quanto all’eccezione di rito sollevata nel corso del processo;

4. che era illegittima la statuizione inerente alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza;

5. che i reati erano estinti per prescrizione.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 27/04/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, fatta eccezione per la sola statuizione inerente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza di condanna.

La Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato sulla responsabilità dell’imputato.

In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, hanno accertato che D.S.A. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva realizzato abusivamente un muro di contenimento in elevazione di circa 12 mt., con blocchetti di cell- block; materiale difforme da quello dichiarato dallo stesso nella DIA, sia dalle prescrizioni vigenti nel PTP (che prevedeva la pietra locale, ossia tufo giallo non squadrato); il tutto in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 19 giugno 1958.

Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, come contestato in atti.

Le censure dedotte nel ricorso – fatta eccezione per quella attinente all’art. 165 c.p.. sono infondate.

Per quanto attiene alle eccezioni di rito, si rileva:

a) che l’omessa indicazione, nella intestazione della sentenza di 2 grado, delle conclusioni delle parti costituisce mera irregolarità non determinante alcuna nullità;

b) che il ritardo nel deposito del verbale stenotipico relativo alle udienze del giudizio di 1 grado, non costituisce motivo di nullità.

Detto ritardo, tutt’al più, autorizzava la difesa dell’imputato a chiedere rinvio della discussione e/o la proroga del termine per l’impugnazione. Facoltà di cui non si è avvalsa la difesa, che ha espletato per intero le sue facoltà, concludendo in primo grado e presentando tempestiva, ampia ed esaustiva impugnazione di Appello.

Quanto alle censure attinenti al merito della responsabilità dell’imputato, le stesse sono sostanzialmente ripetitive di quelle già esposte nel giudizio di 2 grado. Sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito.

Sono errate in diritto poichè il muro di contenimento realizzato dal D.S., in difformità delle prescrizioni di cui al PTP, costituiva opera che incideva sull’assetto paesaggistico di una zona dichiarata di notevole interesse pubblico (sotto il profilo paesistico), in ordine alla quale era necessaria specifica autorizzazione, D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 146.

Poichè i fatti in esame sono stati commessi sino al 05/04/07 (data dell’accertamento) il termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei) non è tuttora ancora maturato.

Va accolta, invece, la censura relativa alla norma di cui all’art. 165 c.p..

La subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione dell’estratto della sentenza di condanna sul quotidiano "Il Mattino" costituisce statuizione illegittima. Invero, non è stato argomentato ed evidenziato dai giudici di merito alcun rapporto di pertinenza tra la pubblicazione della sentenza e la riparazione di eventuale danno conseguente alla violazione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, come richiesto dalla norma ex art. 165 c.p.. Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza; subordinazione che va eliminata.
P.Q.M.

La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza; subordinazione che elimina.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-11-2011, n. 23044 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

1. L.L. e S.R.M. avevano adito la Corte d’appello di Roma chiedendo la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 in relazione a un giudizio promosso dinanzi al TAR del Lazio, avente ad oggetto l’accertamento del proprio diritto ad ottenere l’adeguamento dell’indennità giudiziaria. La Corte d’appello, con decreto depositato il giorno 23 aprile 2008, liquidava a ciascuna parte la somma di Euro 8.000,00 oltre interessi legali dalla data del decreto. Liquidava le spese nella misura di Euro 600,00 per onorari, 350,00 per diritti e 23,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore degli avv.ti Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate. L.L. e S.R.M. hanno proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto con atto notificato il giorno 8 giugno 2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri formulando due motivi. La parte intimata resiste con controricorso.

Il collegio dispone che si dia luogo a motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ. per non essere stati gl’interessi sulla somma attribuita liquidati dalla domanda e non dalla data del decreto, stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 90 c.p.c. – dell’art. 91 c.p.c., commi 4, 5 e 6 della tariffa professionale, per essere stati i diritti liquidati in misura inferiore a quella di legge.

Entrambi i motivi sono accompagnati dai prescritti, idonei quesiti.

2. Il primo motivo va accolto in relazione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, gl’interessi vanno liquidati dalla domanda (ex multis Cass. 11 aprile 2005, n. 7389; 27 gennaio 2004, n. 1405; 17 febbraio 2003, n. 2382).

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, riguardante le spese. Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione alla decorrenza degli interessi ed alle spese.

Sussistono le condizioni per la decisione della causa nel merito, attribuendo alle parti ricorrenti gl’interessi sulla somma liquidata dalla domanda, oltre alle spese dei due gradi di giudizio, che si liquidano come in dispositivo con distrazione quanto al primo grado degli avv.ti Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate e quanto al giudizio di cassazione di quest’ultimo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato in relazione alla decorrenza degl’interessi ed alle spese in esso liquidate. Decidendo nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dalla data della domanda giudiziale degl’interessi legali sulla somma di Euro 8.000,00 liquidata dalla Corte d’appello a ciascuna delle parti ricorrenti. Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con distrazione in favore degli avv.ti Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura complessiva di Euro 600,00 per onorari, 700,00 per diritti, 23,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge nonchè, con distrazione in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-03-2011) 08-07-2011, n. 26791 Esercizio dell’azione civile

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.R., giudicato del per il delitto di cui all’art. 646 c.p. ("perchè si appropriava di un lettore DVD Samsung di proprietà di B.A., titolare dell’esercizio commerciale Donald Duck in (OMISSIS), del quale aveva il possesso per contratto in data 17.1.2003. In (OMISSIS)"), personalmente ricorre per Cassazione avverso la decisione 15.3.2010 con la quale la Corte d’Appello di Ancona ha confermato la decisione 22.4.2005 del Tribunale di Camerino condannandolo alla pena di gg. 15 di reclusione e Euro 200,00 di multa nonchè al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 300,00.

Il ricorrente richiede l’annullamento della sentenza impugnata, deducendo:

1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, perchè la Corte territoriale non ha accolto la denunciata violazione dell’art. 158 c.p.p., comma 2, con conseguente nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio ex art. 179 c.p.p..

Sul punto l’imputato espone che, nel corso del giudizio di primo grado, il decreto di citazione a giudizio gli stato notificato presso la residenza della madre e non già in osservanza dell’art. 158 c.p.p., comma 2, svolgendo all’epoca il servizio militare.

La Corte territoriale, investita della questione, ha rilevato la regolarità della notificazione del decreto di citazione a giudizio avanti il Tribunale, siccome effettuata in (OMISSIS), presso G.M.R. (madre dell’imputato), essendo quello il domicilio eletto dal ricorrente in data 7.4.2004 con dichiarazione resa alla polizia giudiziaria nel corso della perquisizione domiciliare.

La doglianza è manifestamente infondata, essendo pienamente corretta la decisione del giudice dell’impugnazione, avendo l’imputato "dichiarato" al momento della perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria, il domicilio per le successive notificazioni, ed essendo stata colà effettuata quella del decreto di citazione avanti il Tribunale.

2) con un secondo motivo l’imputato deduce l’intervenuta decadenza della parte civile non avendo quest’ultima formulato le proprie conclusioni definitive e non avendo presenziato al giudizio di appello.

La doglianza è infondata, perchè: "La mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio dell’immanenza della costituzione, non può essere interpretata come revoca tacita o presunta di questa; la disposizione di cui all’art. 82 c.p.p., art. 29 c.p.p., comma 2, vale, infatti, solo per il processo di primo grado ove, in mancanza delle conclusioni non si forma il petitum sul quale il giudice possa pronunziarsi, mentre invece le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo". Cass. pen., sez. 2^, 20.5.2008 in Ced Cass., rv. 240616; Cass. Sez. 6^, 11.3.2009 in Ced Cass. rv.

242931. 3) con un terzo motivo il ricorrente lamenta il vizio di carenza di motivazione in ordine alla denunciata mancanza di prova circa il dolo di appropriazione indebita.

In particolare, il ricorrente censura l’affermazione con la quale la Corte d’appello dimostra di avere desunto la prova dell’atto di interversione del titolo del possesso (nucleo dell’elemento oggettivo del delitto di appropriazione indebita) dalla mancata restituzione del videoregistratore noleggiato, da parte dell’imputato successivamente al ricevimento della richiesta formulata dal legale del negoziante, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La doglianza è fondata e va accolta.

Dalla motivazione della decisione impugnata e da quella di primo grado emerge che l’imputato in data 17.1.2003 ha noleggiato presso il centro commerciale DONALD DUCK di B.A. un video- registratore, prorogando, con il consenso del titolare del negozio, il contratto per ulteriori periodi fino al 24.6.2003.

Successivamente alla suddetta data, fra le parti non sarebbero state formalizzate ulteriori proroghe, pur avendo il M. trattenuto il video-registrato fino all’aprile del 2004.

Dalla motivazione della decisione qui impugnata, si desume che decorsi circa nove mesi, la parte offesa avrebbe richiesto, tramite il proprio legale, a mezzo lettera raccomandata al M. la restituzione del video-registratore e il pagamento delle somme maturate per la locazione. La difesa dell’imputato con i motivi di gravame ha rilevato la mancanza della prova che tale missiva fosse pervenuta all’imputato.

La Corte territoriale ha ritenuto il fatto della ricezione della suddetta missiva provata attraverso la condotta processuale della difesa del prevenuto, che non avrebbe neppure posto della specifiche domande sul punto nel corso del giudizio.

La circostanza in sè è rilevante riguardando il punto essenziale sul quale si fonda il giudizio di responsabilità dell’imputato.

Peraltro la risposta fornita dalla Corte dall’obbiezione difensiva non appare adeguata, siccome carente e manifestamente illogica. La rilevanza della prova, attinente inoltre alla dimostrazione di uno degli elementi costitutivi del reato, doveva essere oggetto di più attenta valutazione e la prova dell’elemento costitutivo del delitto contestato all’imputato, non può essere desunta dalla diligenza processuale del difensore dell’ imputato che, nel caso, tra l’altro, risulta essere stato assistito da un legale nominato ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, in sostituzione del difensore di ufficio, assente proprio il giorno del dibattimento.

Pertanto la motivazione della Corte Anconetana è carente, perchè non risulta accertato, in termini oggettivi, che la raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dall’avvocato della parte offesa, sia stata effettivamente consegnata alla residenza dell’imputato.

Il ricorso va quindi accolto e la decisione deve essere annullata, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia per un nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia.

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