T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19-01-2011, n. 144

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Svolgimento del processo
Riferiscono le ricorrenti di essere proprietarie di alcuni terreni siti in Provincia di XXX, facenti parte un tempo dell’unico fondo rustico denominato "XXX", situato per la maggior parte nei Comuni di XXX de" XXX e XXX. Detto fondo, sempre secondo la ricostruzione esponente, verrebbe irrigato dalla Roggia XXX, della quale vi sarebbero più utenti, in regime di comunione fra loro (appunto, la comunione degli utenti della Roggia, in assenza della formalizzazione fra gli stessi di un consorzio).
Le ricorrenti sarebbero, dunque, coutenti della Roggia e parteciperebbero alle spese di gestione e manutenzione della stessa in ragione dei rispettivi millesimi pari, per ciascuna, a 124,2.
La ridetta Roggia, precisano ancora le istanti, scorrerebbe per un lungo tratto in fregio ad una zona facente parte di due ambiti territoriali estrattivi (ATE), denominati ATE g20 e ATE g21, entrambi inseriti nel Piano Cave della Provincia di XXX, adottato con deliberazione 27 luglio 2004 n.32 del Consiglio provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia in data 20 febbraio 2007 (n. VIII/344).
L’ATE g20 sarebbe già stato oggetto di escavazione da parte della Inerti rivolta srl per la sua quasi totalità, rimanendo da escavarsi solo la porzione corrispondente alla zona degli impianti e dei depositi della società. Sennonché, in data 30.10.2008 il Responsabile dell’U.S. Gestione attività estrattive e controlli di polizia mineraria della Provincia di XXX avrebbe richiesto agli utenti della Roggia XXX (ad esclusione delle attuali ricorrenti) di esprimere il proprio parere sulla richiesta formulata dalla I.R. srl, di avvicinare il ciglio superiore della scarpata di cava ad una distanza minima di metri 1,15 dalla Roggia, richiesta di parere rinnovata il 20.01.2009.
Di tale iniziativa le ricorrenti ne avrebbero appreso notizia soltanto in occasione della comunicazione del decreto di deroga delle distanze, qui impugnato, effettuata con lettera inviata il 21.05.2009 al Consorzio di Roggia XXX.
I motivi di gravame fanno essenzialmente leva sulla violazione di legge e l’eccesso di potere sotto più profili.
Si sono costituite la Provincia di XXX e la I.R. srl, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.
Alla pubblica udienza del 9.11.2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisone.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso le esponenti deducono la violazione degli artt. 10, 11 e 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Cave della Provincia di XXX; la violazione degli artt. 104 e 105 del d.P.R. n. 128/1959 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità ed erronea rappresentazione della situazione di fatto e di diritto.
In sostanza, a mente delle ricorrenti, la contestata deroga avrebbe consentito l’avvicinamento alla Roggia XXX, non già, alla distanza richiesta dalla I.R. srl di m. 1,15, ma, addirittura, a m. 0,00, così annullando del tutto la fascia di rispetto. In tale evenienza, sempre secondo la difesa esponente, l’alveo della Roggia risulterebbe intaccato, con conseguente riduzione della capacità della Roggia medesima. Da ciò, quindi, la violazione delle norma di attuazione del Piano Cave, che prevedono delle distanze minime inderogabili, atteso che l’art. 11 cit. porrebbe una distanza minima tra il ciglio di scavo ed il perimetro dell’area in disponibilità di 10 m. e, qualora l’altezza dello scavo sia inferiore a 10 m., fisserebbe la distanza minima in misura pari alla profondità e, comunque, non inferiore a 4 m., da misurarsi in orizzontale e con la garanzia della stabilità delle scarpate, per le quali, in ogni caso, sarebbe richiesta la relativa verifica geotecnica. Nel caso in esame, affermano le ricorrenti, poiché la profondità/altezza dello scavo dell’ATE g20 è pari a 9 m, la distanza minima, ai sensi dell’art. 11 cit., avrebbe dovuto essere non inferiore, appunto, ai 9 m., cioè alla profondità dello scavo; invece, con l’impugnata deroga tale distanza sarebbe stata violata e, con essa, l’obbligo di salvaguardare l’integrità della sponda. Ancora, sottolinea la stessa difesa, la motivazione del provvedimento sarebbe del tutto carente, come pure la fase istruttoria: non vi sarebbe alcun riferimento, in esso, alla verifica geotecnica relativa alla stabilità della scarpata, né vi sarebbe stata la prescritta audizione del Comune, prevista dall’art. 105 d.P.R. n. 128/1959. La richiesta di parere al Consorzio, poi, sarebbe avvenuta in epoca antecedente ad una diversa domanda formulata dalla I.R. il 03.02.2009, di contenuto ignoto. Infine, nel medesimo decreto si farebbe riferimento ad un’altra determinazione, la n. 1179 dell’11.08.2008, che pure è stata oggetto d’impugnazione con l’odierno ricorso, anche se di contenuto – allo stato – ignoto, per cui è stata fatta riserva di motivi aggiunti.
2. La difesa provinciale, dopo avere precisato – in punto di fatto – che i terreni delle ricorrenti si troverebbero a valle, sia rispetto al senso di deflusso della Roggia, che rispetto alle aree ricomprese nell’ATE g20, dalle quali disterebbero circa 2 km, ha posto documentate precisazioni in ordine alla vicenda di che trattasi, che si possono di seguito, riepilogare, nel senso che:
– già nell’istanza di deroga del rispetto delle distanze sarebbe stato presente un aggiornamento della relazione tecnica del progetto di gestione dell’ambito, nel contesto del quale era puntualmente e dettagliatamente verificata la stabilità della scarpata;
– tale relazione sarebbe stata sottoposta sia al vaglio tecnico dei competenti uffici provinciali che all’attenzione del legale rappresentante degli utenti della Roggia;
– in data 3.02.2009 la Inerti avrebbe presentato alla Provincia domanda ex art. 14 L.R. 14/1998 di autorizzazione alla coltivazione della cava, con contestuale domanda di autorizzazione paesaggistica, ove si sarebbe evidenziato che la previsione progettuale circa lo scavo in fregio alla Roggia servisse anche a garantire l’uniformità della coltivazione con quella già in precedenza autorizzata, con continuità morfologica dello stato dei luoghi. Proprio tale aspetto sarebbe stato valorizzato dall’U.O. a Tutela del Paesaggio, ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione, poi effettivamente rilasciata con provvedimento n.5/2009 del 26.02.2009;
– la Provincia avrebbe, quindi, adottato il 18.03.2009 il decreto di deroga alle distanze, qui gravato e, contestualmente, l’autorizzazione n.14/2009 alla coltivazione della cava, approvandone il relativo progetto che, conformemente a quanto previsto dal piano di gestione dell’ATE g20 e dall’autorizzazione paesistica, prevede lo scavo in fregio alla Roggia;
– le ricorrenti avrebbero impugnato soltanto l’autorizzazione in deroga ma non quella all’espletamento dell’attività di cava e neppure l’autorizzazione paesistica sul medesimo progetto.
3. Tanto premesso, la predetta Provincia eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e di legittimazione ad esso, nonché, un ulteriore profilo di inammissibilità per mancata impugnazione dell’autorizzazione all’espletamento dell’attività di cava e di quella paesistica, vertenti sul medesimo progetto. Ancora, la Provincia deduce la inammissibilità della censura che fa leva sulla violazione dell’art. 11 delle NTA del Piano Cave, atteso che le ricorrenti non sarebbero proprietarie di alcun terreno che confini con le aree oggetto delle autorizzazioni gravate e, neppure, di terreni interessati dall’alveo della Roggia, i quali apparterrebbero ai frontisti, che sono gravati di servitù a favore degli utenti della Roggia.
4. Nel merito, poi, la Provincia rivela come l’adeguatezza della sponda, prevista dal progetto di escavazione in deroga, sarebbe dimostrata in virtù del fatto che, anche dopo gli interventi effettuati sui terreni già scavati, in forza di analoghe autorizzazioni in precedenza rilasciate e non gravate dalle istanti, non si sarebbero mai verificati fenomeni di esondazioni. L’art. 11, poi, sarebbe stato erroneamente invocato, trovando qui applicazione l’art. 104 d.P.R. cit., che prevedrebbe esplicitamente la possibilità di una deroga. Nessuna discrasia vi sarebbe, infine, fra la domanda della controinteressata e la risposta della Provincia, atteso che, la prima avrebbe riferito i m. 1,15 alla colonna delle lunghezze parziali, la seconda, invece, alla colonna delle differenze altimetriche: i due punti sarebbero però, di fatto, perfettamente coincidenti.
5. In prossimità della data fissata per l’udienza la difesa provinciale ha prodotto una relazione del responsabile dell’U.O.C. Attività estrattive, in cui si precisa che – all’atto del sopralluogo del 01.08.2009 – sarebbe stato riscontrato che la quantità d’acqua defluente attraverso la Roggia risulterebbe di gran lunga superiore (circa 1000 1/s) rispetto alla quantità concessionata (302 1/s) e che, ciò nonostante, non sussisterebbero problemi di esondazione nei fondi limitrofi alla Roggia.
6. La società controinteressata, oltre ad eccepire gli stessi profili di inammissibilità dedotti dalla Provincia, ribadisce la inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, poiché il pregiudizio per le ricorrenti avrebbe potuto prodursi già con gli scavi precedenti, con cui era già stata autorizzata la escavazione con abbassamento dell’argine, restando a tal fine ininfluente l’odierna autorizzazione al completamento dell’escavazione, per la conformità morfologica dell’ambito. In ogni caso, le ricorrenti non avrebbero fornito alcuna dimostrazione di come l’autorizzazione in deroga di che trattasi avrebbe influito sulla portata della Roggia, in pregiudizio del loro diritto.
7. Il Collegio ritiene di potere prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, stante l’infondatezza nel merito dell’odierno gravame.
8. In tal senso, non si può non rilevare come le doglianze di parte ricorrente, specie laddove evidenziano il rischio di una riduzione della capacità della Roggia in conseguenza dell’autorizzazione qui contestata, si scontrino con la realtà della situazione in atto, caratterizzata dalla presenza di pregresse autorizzazioni con deroghe dello stesso tenore di quella odierna, senza che sia mai stato riscontrato alcun pregiudizio alla capacità della Roggia in questione. Tanto è nei fatti scongiurato il rischio dei paventati pregiudizi che, come chiaramente emerge dall’ultimo sopralluogo commissionato dall’ente resistente, la stessa Roggia viene ad oggi utilizzata per una quantità d’acqua notevolmente superiore a quella oggetto di concessione. D’altra parte, la documentazione allegata tanto al decreto impugnato, quanto all’autorizzazione n.14/2009 all’esercizio dell’attività estrattiva (non impugnata), pone bene in evidenza come – anche dopo l’attuazione del progetto di escavazione in deroga – la sponda sia rimasta adeguata a contenere il deflusso delle acque. Né le ricorrenti si premurano di esporre le ragioni per le quali l’odierna autorizzazione, analoga a quelle in precedenza rilasciate rispetto all’ATE g20 (che, come mostrano di sapere le ricorrenti, è lambito "per circa 900 m." dalla Roggia Cascinassa, "di cui 600 m corrispondono a zone già scavate e circa 300 all’ultima zona da scavare". Cfr. pg. 5 del ricorso introduttivo), dovrebbe pregiudicare, diversamente da quanto accaduto sino ad ora con l’attività estrattiva già effettuata, le condizioni di stabilità e di capacità dell’alveo in questione.
Non convince neppure il richiamo all’art. 11 delle NTA del Piano Cave che, disciplinando le distanze del "ciglio di scavo" dai "confini di proprietà" o dal "perimetro dell’area in disponibilità", risulta inconferente rispetto al caso in esame, dove si discute di distanze dello scavo rispetto ad un corso d’acqua. Tale fattispecie, infatti, è prevista dall’art. 104 del d.P.R. cit., il quale espressamente prevede la possibilità di deroga, con l’unico limite della salvaguardia delle "condizioni di sicurezza" (cfr. art. 105 cit.). Né sussiste la lamentata incongruenza tra quanto richiesto dalla ditta controinteressata e quanto autorizzato dalla Provincia, atteso che, il decreto di deroga nel porre la distanza di m. 0,00 rinvia alla Tavola della Relazione del geologo M., ove detta misura viene riferita (nel disegno relativo al progetto di coltivazione), alla differenza altimetrica mentre, nello stesso punto, ove si guardi alla "lunghezza parziale", si vede come la stessa indichi il dato di m.1,15. Ne consegue che la lamentata discrasia è da imputare unicamente all’utilizzazione di un diverso parametro per individuare lo stesso dato di fatto e di progetto.
Infine, deve respingersi la censura afferente il difetto di motivazione e di istruttoria dell’atto impugnato, tenuto conto che il decreto qui in contestazione si colloca nell’ambito di una più ampia vicenda, quella, cioè, afferente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, di cui al decreto n.14/2009.
Nel procedimento preordinato all’adozione della predetta autorizzazione, che le ricorrenti non si sono premurate di impugnare pur vertendo la stessa sul medesimo progetto di coltivazione redatto dal geologo M. e allegato all’istanza di autorizzazione in deroga, oltre a darsi atto dell’esistenza del decreto di autorizzazione in deroga, si indicano tutti i passaggi del più ampio iter autorizzativo concernente l’attività in questione, a cui risultano avere dato il proprio apporto tutti gli enti a vario titolo interessati (la Provincia di XXX per l’autorizzazione paesistica e il Comune di XXX per la vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dalla I.R. srl con la convenzione stipulata in data 05.02.2009, nonché, sul rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte con la medesima autorizzazione n.14 cit.).
Nessun vizio di eccesso di potere, così come sopra genericamente dedotto da parte ricorrente, risulta pertanto affliggere gli atti come sopra gravati.
9. Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso in epigrafe specificato deve essere respinto.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Pone le spese di lite a carico della parte ricorrente e a favore delle parti intimate, nella misura di euro 1.250,00= per ciascuna, per complessivi euro 2.500,00= oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario, Estensore
Ugo De Carlo, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 07-07-2010, n. 16034 CASSAZIONE CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso alla Corte di Cassazione ex art. 111 Cost., u.c., proposto contro il Consiglio Superiore della Magistratura e nei confronti di M.C.F., L.M.G., V.U., D.M.G., C.S., D.N.L. F., D.R.G., A.G., R. B. ha impugnato la sentenza del Consiglio di Stato del 17 novembre – 18 dicembre 2009 con la quale detto giudice ha respinto l’appello avverso la sentenza n. 5064/2009 con la quale il T.A.R. Lazio aveva respinto il ricorso del R.B. avverso i verbali e la delibera di conferimento delle funzioni direttive superiori di presidente di sezione della Corte di Cassazione ai summenzionati magistrati. Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione

Il ricorrente lamenta: omesso esercizio della giurisdizione da parte del Consiglio di Stato in s.g., sezione 4^, con riferimento alla propria decisione n. 8368/2009 – Violazione e falsa applicazione dei disposti costituzionali di cui agli artt. 24,97, 101, 103, 111 e 113 – (art. 111 Cost., u.c.).

Deduce il ricorrente che detta sentenza del Consiglio di Stato sarebbe l’effetto di una illegittima omissione della funzione giurisdizionale in sede di appello; che egli, nell’impugnare gli atti e i provvedimenti illegittimamente adottati dal C.S.M. nella procedura valutativa per il conferimento dell’ufficio direttivo superiore di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, aveva censurato sotto più profili l’operato dell’organo di autogoverno, riferendosi in particolar modo alla illegittima comparazione che era stata fatta tra egli stesso e tutti gli altri candidati, che all’esito della procedura erano risultati "prevalenti" quanto ad idoneità complessiva, e ciò in maniera oltremodo arbitraria quanto illogica ed irragionevole; che la impugnata decisione non avrebbe considerato detta censura relativamente alla posizione di taluni controinteressati: C., D.N., D.R. e A., che, pur essendo stati regolarmente evocati in giudizio, erano rimasti contumaci; che detta omissione costituirebbe mancato esercizio della funzione giurisdizionale che il Consiglio di Stato è deputato primariamente a svolgere; che omettendo di esercitare sul punto la propria funzione giurisdizionale il Consiglio di Stato avrebbe violato principi, dai quali sarebbe permeata tutta la Carta Costituzionale e, precisamente, il diritto di difesa di cui all’art. 24, nonchè i principi di cui agli artt. 97, 101, 103, 111 e 113, ponendo così i presupposti per l’applicabilità dell’art. 111 Cost.;

che sarebbe stata imprescindibile la considerazione critica della posizione del Cons. R.B. rispetto a tutti gli altri candidati, con la conseguenza che l’avere omesso tale considerazione, sotto il profilo formale dell’esercizio giurisdizionale, avrebbe di fatto negato al ricorrente un "giusto processo" ai sensi dell’art. 111 Cost.. Il ricorso è inammissibile.

Osserva il collegio che l’art. 111 Cost. dispone: al comma 1, che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge ed, al comma 2, che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale e che la legge ne assicura la ragionevole durata.

Come è dato rilevare dal tenore delle riportate disposizioni, perchè un processo possa ritenersi giusto è necessario che vengano rispettati il diritto di difesa di tutte le parti ed il principio del contraddittorio e che il processo si svolga dinanzi ad un giudice terzo, il che richiede che sia precostituito per legge, ed imparziale, vale a dire estraneo alla vicenda sottoposta al suo giudizio e che si trovi in condizione di poterla esaminare senza essere fuorviato da situazioni particolari o rapporti personali che potrebbero nuocere alla imparzialità del giudizio.

La sussistenza di dette condizioni, perchè un processo possa essere ritenuto giusto, attengono all’esercizio in concreto della giurisdizione nel singolo processo, ma non riguardano i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice ordinario o dei giudici speciali. Pertanto non si può invocare la violazione dei principi del giusto processo, che riguardano il modo di esercizio della giurisdizione, per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice chiamato a decidere una determinata controversia, che sussiste soltanto qualora il giudice abbia superato limiti esterni della stessa. Questa Suprema Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui il controllo di legittimità riservato alla Corte di cassazione sulle pronunce giurisdizionali del Consiglio di Stato è limitato all’accertamento dell’eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del massimo organo di giustizia amministrativa, restando, per converso, escluso ogni sindacato sui limiti interni di tale giurisdizione (cfr. per tutte, tra le molte: Cass. sez. un. n. 17099 del 2003). Nel caso che ne occupa il ricorrente lamenta il vizio di omesso esame di una censura con la quale, pur prospettandosi un rifiuto di esercizio della giurisdizione, in realtà si vuole provocare il (non ammissibile) sindacato della Suprema Corte sulla sussistenza di un "error in iudicando" (cfr. tra le molte: Cass. sez. un. n. 8882 del 2005; Cass. sez. un. n. 14211 del 2005; Cass. sez. un. n. 1853 del 2009 secondo cui il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, con il quale si deduce l’omessa pronuncia su una domanda, può integrare motivo inerente alla giurisdizione solo se il rifiuto della giurisdizione è giustificato dalla ritenuta estraneità della domanda alle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, non quando si prospettino come omissioni dell’esercizio del potere giurisdizionale errori "in iudicando" o "in procedendo").

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcuna pronuncia sulle spese non essendosi le controparti difese dinanzi a questa Suprema Corte.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezioni Unite Sentenza n. 4444 del 2005 deposito del 29 novembre 2005 INDAGINI PRELIMINARI REATO IN GENERE SICUREZZA PUBBLICA SPORT

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Fatto

Con provvedimento del 26 gennaio 2005, emesso ai sensi dell’art. 6 legge 13 dicembre 1989 n. 401, e notificato all’interessato il successivo 9 febbraio, alle ore 13.20, il Questore di Bolzano disponeva nei confronti di G? M? il divieto di assistere, per la durata di un anno, agli incontri sportivi della H. M.o e dell’ H. B., nonché di accedere a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale, ospitanti le suddette squadre di hockey, compresi i luoghi interessati alla sosta, transito e trasporto dei partecipanti o assistenti alle competizioni medesime. Con lo stesso provvedimento era prescritto al G? di presentarsi presso la Questura di Milano mezz?ora prima dell’inizio delle partite di campionato – in sede o in trasferta – delle suddette squadre, ovvero mezz?ora dopo l’inizio degli incontri in caso di orario posticipato o anticipato o di partita agonistica fuori campionato.

Il provvedimento veniva adottato dopo che il predetto era stato segnalato dalla P.S. quale autore di episodi di violenza verificatesi nel corso dell’incontro di hockey tra H. B. e H. M. o il 4 gennaio 2005 presso il locale palazzo del ghiaccio.

Nel provvedimento era dato avviso all’interessato della facoltà di presentare memorie e deduzioni al gip entro le 48 ore successive dalla data di notifica.

In data 11 febbraio 2005, il Gip del Tribunale di Bolzano, su richiesta del P.M. del 10 febbraio, convalidava i provvedimenti del Questore, così motivando: «ritenuto che sussistono i presupposti di cui alla legge 401/89 e successive modifiche, che legittimano i provvedimenti del Questore».

In data 17 febbraio era notificato all’interessato il provvedimento di convalida.

Avverso l’ordinanza di convalida del Gip, con atto depositato il 23 febbraio 2005 presso la cancelleria del Tribunale di Udine, ricorreva per cassazione l’avv. R. B. del foro di Verona, difensore di fiducia di G?, deducendo:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 3 l. 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., sotto i profili del difetto di motivazione del decreto del P.M. contenente la richiesta di convalida del provvedimento del questore e del rispetto dei termini per la convalida;

2) difetto o mancanza di motivazione della convalida del Gip, in ordine ai presupposti prescritti e alla pericolosità del soggetto interessato;

3) difetto di motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione della misura;

4) difetto di motivazione in merito all’adeguatezza del contenuto ed alle modalità applicative (posto che le partite di hockey vengono disputate nei giorni lavorativi ed essendo pertanto sufficiente a svolgere una funzione preventiva la presenza del suo assistito sul posto di lavoro).

Ciò premesso, il ricorrente chiedeva l’annullamento con ogni conseguenza di legge dell’ordinanza gravata.

La terza Sezione, assegnataria del ricorso, con ordinanza pronunciata all’udienza camerale del 4 luglio 2005, ne rimetteva la decisione alle Sezioni Unite penali.

La Corte osservava preliminarmente come il ricorso si presentasse fondato prima facie limitatamente alle carenze motivazionali del provvedimento di convalida, siccome non recante alcuna valutazione, neppure generica, in ordine ai presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge per l’imposizione dell’obbligo di cui al secondo comma dell’art. 6 della l. 401/1989. Richiamava a tal riguardo gli arresti giurisprudenziali formatisi in ordine alla necessità di un?adeguata verifica dei presupposti giustificativi dell’atto, ovvero delle ragioni di necessità e di urgenza, della pericolosità concreta ed attuale del soggetto, dell’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e della loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma, (presupposti indicati in particolare da Sez. Un. 27/10/2004, dep. 12/11/2004, n. 44273, ric. Labbia).

La stessa Corte, peraltro, osservava che l’annullamento del provvedimento, a causa della strutturale carenza motivazionale, poneva il giudice di legittimità di fronte ad un?opzione circa la tipologia della relativa pronuncia – annullamento «con» o «senza» rinvio – in merito alla quale erano state adottate da parte della Corte Suprema divergenti soluzioni interpretative.

Con decreto del 28 luglio 2005 il Primo Presidente assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone la trattazione all’udienza camerale del 29 novembre 2005.

Diritto

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 3 l. 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., sotto i profili del difetto di motivazione del decreto del P.M. contenente la richiesta di convalida del provvedimento del questore e del rispetto dei termini per la convalida.

Per vero, per quanto concerne quest?ultimo profilo, nel ricorso lo stesso è meramente enunciato ma non riceve alcuno sviluppo. E, in effetti, nella specie, la mancata indicazione dell’ora nella richiesta del P.M. e nel successivo provvedimento di convalida non determina alcuna incertezza sul rispetto dei termini di legge, posto che la richiesta risulta avanzata il giorno successivo alla notifica del provvedimento del Questore e la convalida risulta messa il giorno successivo alla richiesta del P.M.

Circa, invece, l’eccezione di invalidità della richiesta del P.M., sotto il profilo del difetto di motivazione, si osserva che la stessa è sollevata in modo generico e ipotetico, in quanto si ammette nel ricorso la non cognizione del decreto del P.M.

Nella ratio della norma decadenziale in esame, peraltro, è evidente lo scarso rilievo che assume la motivazione (solo incidentalmente prevista) del provvedimento di richiesta del P.M., che è un mero atto di impulso, inteso a innescare, con le scansioni perentorie prescritte, il pronto e completo controllo del giudice sulla sussistenza dei presupposti per la limitazione della libertà personale del destinatario del provvedimento del Questore.

Il P.M., in definitiva, non deve far altro che svolgere una sommaria delibazione sulla sussistenza di tali presupposti, al solo fine di verificare se inoltrare o no la richiesta di convalida al giudice. Dal suo decreto deve pertanto semplicemente risultare che tale delibazione è stata effettuata, e tanto è dato riscontrare in atti con riferimento al caso di specie.

Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari, esaminiamo ora i rilievi attinenti al provvedimento del GIP.

Al riguardo il ricorrente lamenta in particolare la carenza di motivazione dell’ordinanza di convalida, in ordine alla verifica dei presupposti (ivi compresi quelli della pericolosità del soggetto interessato e delle ragioni di necessità ed urgenza) richiesti per l’applicazione della misura.

Le censure appaiono fondate.

l’ordinanza impugnata, invero, reca la seguente motivazione: «ritenuto che sussistono i presupposti di cui alla legge 401/89 e successive modifiche, che legittimano i provvedimenti del Questore».

Tale motivazione è sicuramente carente rispetto a quanto imposto dalla ?ratio? e dallo scopo dell’intervento giurisdizionale in questione, così come definitivamente puntualizzati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Il Giudice delle leggi ha avuto modo di qualificare la misura prevista dal comma 2 dell’art. 6 L. 301/1989 come un provvedimento di tipo preventivo «idoneo ad incidere sulla libertà personale del soggetto tenuto a comparire, facendola pertanto rientrare a pieno titolo nelle previsioni dell’art. 13 della Costituzione (sentenza n. 193 del 1996).

Nel sottolineare (nella sentenza n. 143 del 1996) la sostanziale analogia fra la procedura prescelta dal legislatore per disciplinare le modalità della convalida della misura prevista dall’art. 6 comma 2 l. cit. e quella prevista dall’artt. 390 c.p.p. per la convalida dell’arresto o del fermo, la stessa Corte ha precisato che il giudizio di convalida effettuato dal giudice per le indagini preliminari deve presentare le seguenti caratteristiche: deve concretarsi in un controllo pieno, ovvero tale da coinvolgere la personalità del destinatario, le modalità di applicazione (sentenza n. 143 cit.), la ragionevolezza ed "esigibilità" della misura (sentenza n. 136 del 1998), e deve svolgersi nel rispetto delle garanzie della difesa (sentenza n. 144 del 1997).

Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 27/10/2004, n. 44273, ric. Labbia, nel comporre il contrasto che si era profilato in giurisprudenza in ordine ai limiti del controllo devoluto al giudice della convalida del provvedimento adottato dal questore (era in particolare controverso se tale controllo dovesse estendersi o meno alla verifica della pericolosità del soggetto interessato), hanno fatto proprie le indicazioni ermeneutiche del Giudice delle leggi (sent. n. 136 del 1998 cit. e sent. n. 512 del 2002), assegnando al controllo del giudice carattere «pieno», ossia esteso alla verifica in concreto, anche sotto il profilo della sufficienza indiziaria, dell’esistenza dei presupposti richiesti dalla legge. Secondo la ricostruzione della S.C., la prescrizione imposta dal Questore ai sensi dell’art. 6, comma 2 l. 401/1989 deve qualificarsi come «misura di prevenzione» (diretta in particolare ad evitare la consumazione di reati attinenti alla tutela dell’ordine pubblico in occasione di manifestazioni di carattere sportivo da parte di soggetti che, per precedenti condotte, siano ritenuti socialmente pericolosi), che – come tutti i provvedimenti provvisori restrittivi della libertà che l’autorità di polizia può adottare a norma dell’art. 13, terzo comma, Cost. – deve avere natura necessariamente «servente» rispetto all’intervento di competenza dell’autorità giudiziaria, da identificarsi nel controllo di legalità devoluto al giudice della convalida. In tale ricostruzione, solo l’atto motivato dell’autorità giudiziaria viene a costituire il provvedimento idoneo a incidere definitivamente sulla posizione soggettiva della persona, mentre quello dell’autorità di polizia, in quanto servente, non può che avere «effetti anticipatori e preparatori».

La convalida, quindi, non può che rivestire la natura di «pieno controllo di legalità sull’esistenza dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli che la natura di misura di prevenzione richiede», non differenziandosi, nella sostanza, da quello previsto per altri provvedimenti provvisori attribuiti alla competenza dell’autorità amministrativa (quale in particolare quello avente ad oggetto l’arresto operato dalla polizia).

I presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento del questore, sulla cui sussistenza deve esplicarsi il controllo giudiziale sono stati dalla S.C. individuati segnatamente: nel «fumus» di attribuibilità delle condotte alla persona sottoposta alla misura; nella riconducibilità di tali condotte alle ipotesi previste dalla norma; nelle ragioni di «necessità ed urgenza» che hanno indotto il questore ad adottare il provvedimento; nella valutazione di sussistenza della pericolosità del soggetto cui è applicata la misura (il giudice della convalida dovrà in particolare verificare se i fatti indicati dal questore possano costituire indice sicuro della pericolosità intesa nella particolare accezione che risulta dal testo dell’art. 6 della l. 401/1989). Inoltre, il giudice della convalida deve procedere alla valutazione circa la «congruità» della durata della misura, potendo, ove la ritenga eccessiva, ridurla. La stessa Corte ha poi ribadito il principio secondo cui, anche in questa materia, il giudice della convalida può legittimamente avvalersi della motivazione per relationem, purché dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento richiamato, non potendosi risolvere la motivazione in una acritica recezione del provvedimento amministrativo.

Per procedere a tale penetrante controllo il Gip deve disporre della documentazione su cui è fondato il provvedimento del questore, che dovrà, pertanto, essergli trasmessa dal pubblico ministero.

Risulta chiaro, alla stregua di quanto sopra, come la surriportata lapidaria locuzione posta a base dell’ordinanza di convalida oggetto di impugnazione non risponda al compiuto obbligo di motivazione cui il GIP era tenuto.

Né può nell’ordinanza ravvisarsi una valida motivazione per relationem, limitandosi essa a riportare sinteticamente il solo dispositivo del provvedimento questorile, senza alcuna notazione atta a dar ?conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento richiamato?.

l’impugnata ordinanza deve, pertanto, essere annullata.

Si pone a questo punto il problema che ha determinato la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite: se cioè l’annullamento debba essere senza rinvio o con rinvio.

La formula dell’annullamento senza rinvio, oltre ad essere pacificamente adottata dalla S.C. in presenza di profili di illegittimità afferenti direttamente al provvedimento del questore o nei casi di convalida intervenuta tardivamente (Sez. VI, 23/10/1998, dep. 19/11/1998, n. 3195, ric. Azzolin; Sez. I, 22/3/1999, dep. 10/5/1999, n. 2401, ric. Cori; Sez. I, 15/6/2004, dep. 2/7/2004, n. 29113, ric. Arnese), ricorre prevalentemente anche in presenza di vizi relativi alla procedura o al provvedimento di convalida. Si tratta tuttavia di scelte quasi sempre non supportate da specifiche argomentazioni.

Per quanto riguarda i vizi della procedura, tale formula è stata costantemente pronunciata con riferimento ad un provvedimento di convalida adottato da giudice incompetente (Sez. 28/11/1995 – 20/12/1995, n. 3874, ric. Tortora; Sez. I, 23/09/1996 – 04/10/1996, n. 4688, ric. De Risi; Sez. I, 5/10/2004, dep.2/11/2004, n. 42584, ric. Del Zoppo; Sez. I, 22/9/2004, dep. 30/9/2004, n. 38661, ric. Buono); ovvero in violazione dei diritti di difesa (si è ravvisato in tal caso una nullità assoluta dell’ordinanza di convalida per violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p.: Sez. I, 16/11/1998, dep. 15/1/1999, n. 5624, ric. Piscitelli; Sez. I, 15/3/1999, dep. 10/5/1999, n. 2158, ric. Smeragliuolo; Sez. I, 22/4/1999, dep. 15/6/1999, n. 3215, ric. Furnari; Sez. I, 28/1/2000, dep. 6/3/2000, n. 686, ric. Bucciarelli; Sez. I, 6/10/2000, dep. 29/11/2000, n. 5566, ric. Cacciotti; Sez. III, 10/12/2001, dep. 16/1/2002, n. 1671, ric. Carlomagno; Sez. I, 23/10/2002 – 21/11/2002, n. 39340, ric. Alunni; Sez. I, 27/10/2004 – 22/11/2004, n. 45183, ric. Faustini; Sez. I, 5/11/2003, dep. 30/1/2004, n. 3851, ric. Ecchili; Sez. I, 15/6/2004, dep. 20/7/2004, n. 31571, ric. Coppari; Sez. I, 27/10/2004, dep. 22/11/2004, n. 45184, ric. Martinello; Sez. I. 2/11/2004, dep. 26/11/2004, n. 46032, ric. Ranno; Sez. I, 25/1/2005, dep. 22/2/2005, n. 6783, ric. Purpura). In particolare, nelle citate sentenze Piscitelli, Cacciotti, Faustini, Martinello, Coppari, Ecchili e Purpura si fa osservare che l’annullamento dell’ordinanza impugnata «non può che essere disposto senza rinvio, non potendo la convalida stessa più essere validamente rinnovata», essendo ormai spirato il termine perentorio previsto dalla legge, a pena di inefficacia del provvedimento stesso.

In merito alle carenze motivazionali del provvedimento di convalida, la prevalente giurisprudenza della S.C. si è espressa per la formula dell’annullamento senza rinvio, nella maggior parte dei casi senza particolari argomentazioni circa la scelta operata e la sorte del provvedimento del questore. In tal senso, Sez. I, 20 novembre 2003, dep. 20 gennaio 2004, n. 1359, ric. Canato; Sez. I, 511/2003, dep. 30/1/2004, n. 3852, ric. Chiafalà; Sez. I, 20/1/2004, dep. 30/1/2004, n. 3876, ric. Di Lonardo; Sez. I, 18/2/2004, dep. 2/3/2004, n. 9670, ric. Ottaviani; Sez. I, 18/2/2004, dep. 2/3/2004, n. 9671, ric. Nastasi; Sez. I, 19/2/2004. dep. 2/3/2004, n. 9680, ric. Ferretti; Sez. I, 2/11/2004, dep. 12/11/2004, n. 44364, ric. Camiolo; Sez. I, 4/11/2004 dep. 26/11/2004, n. 46062, ric. Mirulla; Sez. I, 4/11/2004, dep. 26/11/2004, n.46061, ric. Mascari; Sez. I, 23/2/2005, dep. 2/3/2005, n. 8116, ric. Ceccato.

Soltanto alcune pronunce, però, dichiarano espressamente la cessazione dell’efficacia delle prescrizioni imposte dal questore (Sez. III, 4/12/2001, dep. 28/1/2002, n. 3053, ric. Coppola; Sez. III, 4/12/2001, dep. 28/1/2002, n. 3054, ric. Chiorino; Sez. III, 10/12/2001, dep. 16/1/2002, n. 1671, ric. Carlomagno; Sez. I, 19/2/2004, dep. 9/3/2004, n. 11065, ric. Caporossi), ovvero prendono specifica posizione sui motivi della scelta della formula dell’annullamento senza rinvio. l’argomento su cui viene fondata tale scelta è anche qui essenzialmente quello della impossibilità di rinnovare la convalida, una volta spirato il termine perentorio previsto dall’art. 6 l. cit. Così Sez. I, 23/1/2004, dep. 9/3/2004, n. 11039, ric. Fattori, nella quale si è affermato che poiché, nel termine perentorio stabilito dall’ultima parte del comma 3 dell’art. 6 legge 401/1989, non era intervenuto un valido provvedimento del giudice (nel caso di specie, per difetto assoluto di motivazione), l’ordinanza impugnata doveva essere annullata senza rinvio con la conseguenza prevista da detta norma, consistente nella perdita di efficacia della prescrizione del questore; Sez. I, 25/1/2005, dep. 10/5/2005, n. 17644, ric. Todisco, secondo cui l’annullamento doveva essere disposto senza rinvio, poiché, una volta trascorso il termine per la convalida, il provvedimento del questore aveva perso efficacia. Nei medesimi termini, si rinviene Sez. I, 22/9/2004, dep. 8/10/2004, n. 39580, ric. Caldarella.

In favore dell’annullamento con rinvio, si può anzitutto richiamare la succitata sentenza Labbia delle SS.UU., che – pur senza supportare con specifiche considerazioni la propria scelta -, dopo aver rilevato che nel caso di specie il giudice della convalida aveva del tutto omesso di motivare sui presupposti legittimanti l’adozione della misura da parte del questore, essendosi limitato ad un controllo meramente formale del provvedimento, ha significativamente disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata «con rinvio» al giudice della convalida che avrebbe dovuto uniformarsi, nella valutazione della richiesta di convalida, ai principi enunciati.

In precedenza, talune sentenze della S.C., in presenza di carenze motivazionali dell’ordinanza di convalida, avevano disposto l’annullamento con rinvio, peraltro senza particolari argomentazioni. Così Sez. I, 10/1/1997, n. 284, ric. Nucciarelli; Cass. I, 27/1/2000, n. 576, ric. Nicolini; Sez. III, 14/2/2003, n. 18075, ric. Innaro.

Da ultimo, questa scelta è stata seguita da Sez. III, 4/2/2005, n. 8871, ric. Norice; Sez. III, 4/2/2005, n.10893, ric. Donnarumma; Sez. III, 4/2/2005, n.10892, ric. Astarita.

Un approfondimento della questione, con particolare riguardo al correlato problema della efficacia delle prescrizioni questorili oggetto della convalida annullata in sede di legittimità, è venuto da Sez. I, 18 novembre 2004, dep. 15 dicembre 2004 n. 48369, ric. Morelli, che, nel conformarsi alla scelta della formula della decisione indicata dalle Sezioni unite, si è soffermata sulle conseguenze del disposto annullamento con rinvio, pervenendo alla conclusione che la pronuncia di annullamento con rinvio dell’ordinanza di convalida «tempestivamente» adottata, ma non sostenuta da congrua motivazione, non può comportare la perdita di efficacia delle prescrizioni imposte dal questore, conseguente soltanto alla «mancata adozione» del provvedimento di convalida entro il termine prescritto. Una volta tempestivamente adottato il provvedimento di convalida, la perdita di efficacia delle prescrizioni non può pertanto più aver luogo, anche nel caso in cui detto provvedimento venga, a seguito di ricorso per cassazione, annullato «con rinvio» per vizio di motivazione o per altra causa. La Corte, nel fondare questa affermazione, ha richiamato l’analoga situazione dell’annullamento con rinvio dell’ordinanza del tribunale del riesame confermativa della misura cautelare personale, per violazione dei termini perentori previsti dall’art. 309, comma 9, c.p.p., in merito alla quale le Sezioni unite avevano costantemente escluso la perdita di efficacia della misura cautelare, conseguente soltanto, ai sensi del comma 10 del citato art. 309 c.p.p., al mancato intervento di qualsiasi decisione del tribunale del riesame entro il termine prescritto (Sez. Un., 12/2/1993, dep. 6/5/1993, n. 2, ric. Piccioni; Sez. Un., 12/10/1993, dep. 8 novembre 1993, ric. Durante).

Ad avviso del Collegio, è da condividere l’orientamento a favore dell’annullamento con rinvio.

La tesi contraria, come si è visto, si basa essenzialmente sul rilievo che la caducazione dell’ordinanza di convalida si risolverebbe nel mancato rispetto del termine perentorio fissato per la sua adozione, con correlativa immediata perdita di efficacia della misura e conseguente inutilità di un nuovo intervento del giudice.

Non c?è dubbio che il problema relativo alla determinazione del tipo di annullamento (con o senza rinvio) da disporre in caso di vizio dell’ordinanza del GIP è connesso a quello inerente agli eventuali effetti ? che a tale vizio si ricolleghino – di caducazione della misura applicata. In presenza di tale situazione, infatti, una nuova deliberazione in sede di rinvio appare preclusa, non solo e non tanto dall’intervenuta cessazione in sé della misura (posto che una residua utilità della nuova deliberazione potrebbe comunque riconoscersi sotto il profilo dell’accertamento della legittimità originaria dell’azione dell’autorità di polizia, come ad es. è espressamente previsto, in tema di convalida dell’arresto e del fermo, dall’art. 121 disp. att. c.p.p., nel caso in cui la persona sia stata nel frattempo liberata, per vizi non attinenti alla illegittimità o all’efficacia della restrizione della libertà), quanto dalla circostanza che, se si ritiene nella sostanza scaduto il termine per l’intervento del giudice, questi non avrebbe più alcuna legittimazione a provvedere.

Per escludere la caducazione della misura, la giurisprudenza ha fatto leva sugli argomenti usati dalla giurisprudenza delle Sezioni unite al fine di giustificare la perdurante efficacia della misura coercitiva in caso di pronuncia, affetta da nullità, adottata dal tribunale del riesame entro il termine prescritto dall’art. 309, commi 9 e 10, c.p.p. Il percorso motivazionale seguito al riguardo dalla sentenza 12 febbraio 1993, dep. 6 maggio 1993, n. 2, ric. Piccioni, veniva a fondarsi sulla distinzione dei concetti di inesistenza e di invalidità: l’inesistenza sarebbe di per sè irrimediabile, ma non così l’invalidità processuale, che potrebbe risultare invece priva di conseguenze se non fatta valere con i rimedi previsti dalla legge. Si affermava pertanto che l’effetto caducatorio previsto dal comma 10 della citata norma («Se la decisione? non interviene entro il termine prescritto»), avendo la funzione di garantire nel breve termine un controllo sul provvedimento coercitivo, faceva riferimento soltanto alla mancanza e non alla invalidità del provvedimento.

Tali principi risultavano riaffermati dalle Sezioni unite in successive pronunce: nella sentenza 17/4/1996, dep. 3/7/1996, n. 6, ric. Pagnozzi, con riferimento all’inosservanza del termine di tre giorni liberi previsto dall’art. 309, comma ottavo, c.p.p. (anche in tal caso insistendosi sulla distinzione tra il concetto di inesistenza, comportante la perdita di efficacia dell’ordinanza dispositiva della misura coercitiva e l’impossibilità di reiterazione della decisione nel rispetto del termine, ormai decorso, e quello di nullità, postulante invece la esistenza giuridica del provvedimento, pur meritevole di annullamento con conseguente necessità di un nuovo esame); nella sentenza 12/10/1993, dep. 8/11/1993, n. 20, ric. Durante, con riferimento all’erronea declaratoria di inammissibilità dell’istanza di riesame per carenza di interesse; nella sentenza 22/11/1995, dep. 7/3/1996, n. 40, ric. Carlutti, con riferimento alla mancata traduzione, perché non disposta o non eseguita, dell’indagato all’udienza di riesame o di appello cautelare.

Ora, non c?è dubbio che l’analogia tra la situazione esaminata dalle SS.UU. e quella oggetto di ricorso è, come correttamente rilevato in dottrina, solo parziale. Nel caso dell’ordinanza del riesame, infatti, per impedire la perdita di efficacia della misura, è sufficiente, a norma del comma 10 dell’art. 309 c.p.p.., l’intervento nei termini di una qualsiasi ?decisione sulla richiesta di riesame?, mentre, per impedire la perdita di efficacia della misura preventiva di cui in causa, è necessario che, nel termine previsto, intervenga un positivo controllo giurisdizionale di merito sul provvedimento del Questore. Ne consegue che se tale intervento risulti inficiato da vizi che avrebbero precluso in radice il valido passaggio all’esame del merito da parte del GIP, la loro rilevazione, facendo venir meno in toto e ab origine l’espletato controllo giurisdizionale, non può che comportare l’annullamento senza rinvio del provvedimento di convalida, con correlativa decadenza della misura preventiva, posto che un eventuale annullamento con rinvio si risolverebbe nell’abilitare il GIP a svolgere per la prima volta quel controllo di merito, ormai definitivamente precluso dall’intervenuto decorso del termine.

In queste situazioni, correlate a vitia in procedendo, il rinvio ha in effetti, per usare una terminologia più diffusa nella dottrina processual-civilistica, un carattere tipicamente ?restitutorio?: espressione con cui si vuole appunto significare la riconduzione della causa al giudice di merito nella stessa posizione in cui si trovava al momento del verificarsi del vizio. Per evidenziare tale particolarità, si usa talvolta nella prassi di questa Corte la formula dell’annullamento senza rinvio, con contestuale ordine di trasmissione degli atti al giudice di merito per l’ulteriore corso.

Ora, è chiaro che quando il detto ?riposizionamento? è precluso, come nel caso in esame, da una decadenza esplicitamente prevista, la rilevazione del vizio determina inevitabilmente un annullamento senza rinvio. Una situazione di questo tipo venne correttamente ravvisata dalle Sezioni unite nella sentenza 25/6/1997, dep. 19/7/1997, ric. Gattellaro, in riferimento a una ipotesi di nullità, derivante da omesso rispetto dei diritti di difesa e quindi inficiante in radice il passaggio del giudice all’esame del merito, del provvedimento di proroga di una misura cautelare, che poteva essere mantenuta in vita solo da un positivo provvedimento di proroga tempestivamente assunto.

Il discorso sopra svolto non vale però per i cc.dd. errores in judicando e, in particolare, per i vizi di motivazione. Qui infatti l’esistenza dei presupposti per il legittimo passaggio all’esame del merito non è in discussione e, quindi, tale esame è stato validamente intrapreso, anche se poi, nel suo concreto svolgimento ed esito, si è rivelato viziato. In questo caso l’esame stesso va sì rifatto, e in maniera esente dal precedente errore, ma ciò nell’alveo di un fisiologico prosieguo di una procedura ritualmente sviluppatasi. In tal senso si può correttamente parlare di rinvio in funzione ?prosecutoria?.

Le conseguenze delle considerazioni che precedono sul tema che ci occupa sono evidenti. Se il positivo controllo giurisdizionale di merito, che l’ultima parte del comma 3 dell’art. 6 della L. 401/1989 richiede a pena di decadenza della misura, è intervenuto in maniera proceduralmente valida nel termine prescritto, il conseguente realizzarsi della condizione voluta dalla legge, in ossequio al principio di cui al comma 3 dell’art. 13 della Costituzione, per evitare l’immediata decadenza della misura restrittiva, non può essere eliso dagli interventi caducatori, che, senza rilevare vizi implicanti la formale originaria carenza del controllo stesso, siano diretti solo ad assicurarne la completa e corretta effettuazione: attenendo ciò non più alla predetta garanzia della libertà personale nei confronti dei provvedimenti provvisori di polizia, bensì al naturale svolgersi dell’iter impugnatorio previsto, nell’ambito del sistema di tutela nei confronti dei provvedimenti giurisdizionali.

Escluso, quindi, che, in tale ipotesi, la rilevazione del vizio del provvedimento di convalida determini la caducazione della misura e la connessa preclusione di un nuovo intervento del giudice di merito, nulla osta a che l’annullamento derivante dalla rilevazione anzidetta sia disposto, quando la relativa causa lo richieda in relazione ai limiti propri del sindacato di legittimità (ed è la regola per i casi di vizio della motivazione), con rinvio al GIP, che andrà legittimamente a svolgere la sua nuove (ma non ?prima?, agli effetti che qui interessano) valutazione di merito.

E? opportuno sottolineare, sotto un profilo sistematico, che la questione qui affrontata, e risolta nel senso della utilità, e conseguente necessità, dell’annullamento con rinvio dell’ordinanza di convalida affetta da vizio di motivazione, va tenuta distinta da quella relativa alla sorte della esecutività del provvedimento nel periodo intercorrente fra l’annullamento e il nuovo provvedimento adottato in sede di rinvio.

Tale questione si pone in effetti per tutte quelle situazioni, nelle quali un unico provvedimento immediatamente incidente sulla libertà personale sia soggetto a diretto ricorso per cassazione. Basti pensare al settore dell’esecuzione o alla adozione di una misura di prevenzione personale intervenuta per la prima volta in sede di appello. In questi casi, in cui, come in quello oggetto del nostro discorso, è escluso dalla legge l’effetto sospensivo del ricorso per cassazione, non c?è dubbio che l’intervento rescindente della Suprema Corte toglie al titolo annullato la possibilità di essere posto a base di una restrizione in atto della libertà personale. Ciò però non può essere, e non è mai stato in effetti, considerato preclusivo in sé di un rinvio al giudice di merito, per una rinnovata deliberazione, intesa a correggere, quando possibile, i vizi del provvedimento annullato, con ricostituzione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido e operativo: essendo, una simile conseguenza, intrinsecamente inerente all’esigenza di concludere l’iter impugnatorio che il sindacato di legittimità abbia, per i limiti che lo connotano, lasciato incompleto.

Né, a confutazione della linea argomentativa esposta, appare utile il richiamo alla fattispecie dell’annullamento, da parte del giudice di legittimità, della misura cautelare personale impugnata per saltum ai sensi dell’art. 311, comma 2 c.p.p., in relazione alla quale la S.C. ha affermato che, una volta accertata la mancanza di motivazione dell’ordinanza cautelare e, pertanto, la nullità del provvedimento, va dichiarato l’annullamento senza rinvio e la cessazione dell’efficacia della custodia cautelare (Sez. I, 4/8/1998, dep. 19/8/1998, n. 4942, ric. Sesana; Sez. VI, 14/8/1998, dep. 11/3/1999, n. 4007; Sez. I, 14/12/1994, dep. 11/02/1995, n. 6039, ric. Bisogno).

Ci si trova dinanzi a una situazione del tutto particolare, di un ricorso diretto, che, previsto in via alternativa avverso un provvedimento avente la sua naturale sede di ri-valutazione del merito nel procedimento di riesame, diviene, una volta proposto, preclusivo per legge di quest?ultimo: all’annullamento del detto provvedimento, derivante anche da vizi della motivazione, manca dunque, in conseguenza del sistema scelto, una utile sede per la ri-deliberazione (eventualmente correttiva) del merito, non essendo a tanto legittimato il GIP, per il ruolo esclusivo istituzionalmente assegnato al riguardo al tribunale del riesame, e non potendo più neppure quest?ultimo essere chiamato a intervenire, per l’effetto preclusivo derivante dalla scelta del ricorso diretto.

Da tutto quanto sopra consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al GIP del Tribunale di Bolzano per nuova deliberazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 623 c.p.p..,

annulla l’impugnata ordinanza e rinvia al GIP del Tribunale di Bolzano per nuova deliberazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-11-2010) 14-01-2011, n. 776

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30 settembre 2009 la Corte d’appello di Napoli confermava la penale responsabilità di M.F. per due delitti di rapina aggravata e un delitto di estorsione, tutti con aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, nonchè per un delitto di armi.

Propone ricorso il M., deducendo:

1)- violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto di estorsione, ritenuta pur in assenza di minacce o violenze;

2)- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 ritenuta in base a un mero vincolo parentale;

3)- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione dell’attenuante del risarcimento del danno, ribadita nonostante la prova fornita in atti.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Per quanto concerne, invero, il motivo di cui sopra sub 1), si osserva che l’impugnata sentenza ha illustrato in modo logico e corretto le ragioni della ritenuta sussistenza dell’estorsione, alla stregua del contesto interpersonale di realizzazione della condotta (appartenenza dell’imputato a una nota famiglia mafiosa della zona e sua pregressa disinvoltura nell’uso della prepotenza prevaricatrice), ben noto ai protagonisti, e consapevolmente utilizzato dal prevenuto come implicito ma univoco veicolo comunicativo, perfettamente percepito dalle vittime (cfr., fra le altre, Cass sent. 19724 del 2010).

Quanto al motivo di cui sopra sub 2), la sussistenza dell’aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 è stata motivata dal giudice d’appello in maniera logica ed esauriente, con riferimento non al mero vincolo parentale ma al consapevole utilizzo del contesto interpersonale di cui si è sopra detto e al correlato assoggettamento delle vittime.

In ordine, infine, al motivo di cui sopra sub 3), il ricorrente pretende di accreditare l’esistenza dell’avvenuto risarcimento del danno (argomentatamente negata dal giudice d’appello) in base al generico riferimento a documentazione prodotta in sede di incidente de liberiate.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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