Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-06-2011, n. 14417 Insegnanti elementari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La parte qui ricorrente, insegnante di ruolo di scuola elementare presso un istituto del secondo circolo didattico di Trani, ha convenuto in giudizio il Ministero della Pubblica istruzione chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore di una determinata somma a titolo risarcitorio.

Ha esposto che il circolo didattico di appartenenza, individuato come scuola situata in zona a rischio, era stato coinvolto dal Provveditorato agli studi di Bari nella relativa attività progettuale; che essa, pertanto, a richiesta del Ministero aveva assunto il formale impegno di rimanere in servizio presso il circolo anzidetto per tutta la durata del progetto e comunque per non meno di tre anni; che nel corso dell’anno scolastico 2001-2002 il Ministero aveva tuttavia comunicato che il progetto, come originariamente presentato e successivamente integrato secondo le indicazioni dello stesso Ministero, doveva ritenersi non confermato.

Su tali premesse, deducendo di aver subito un grave danno professionale ed economico dalla mancata approvazione al progetto, essendole stati negati il diritto alla mobilità, visto l’impegno a permanere nella medesima sede, ed il compenso accessorio annuo spettante sulla base dell’art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 31 agosto 1999 ha chiesto che la somma corrispondente al compenso perduto le fosse riconosciuta a titolo di risarcimento del danno.

La domanda, accolta in primo grado è stata rigettata dalla Corte d’appello di Bari sulla base di considerazioni così riassumibili.

Il comportamento del Ministero, essendo riconducibile alle determinazioni assunte dagli organi preposti alla gestione del rapporto di lavoro con le capacità e i poteri del datore di lavoro, deve essere valutato secondo le norme civilistiche.

In base all’art. 4, comma 13, del contratto collettivo nazionale di lavoro il collegio dei docenti entro il mese di giugno di ogni anno valuta lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento, ancorchè parziale, degli obiettivi fissati. La valutazione viene inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione da effettuarsi ogni anno, anche per mezzo della consulenza CEDE, al fine della conferma o meno del progetto.

L’art. 14 del contratto (recte: l’art. 13, comma 14 del contratto) prevede che i progetti possano essere confermati ovvero integrati e modificati in relazione alle risultanze emerse nel corso della loro applicazione, alla disponibilità complessiva di risorse, alla certificazione CEDE ed al numero delle scuole sulle quali intervenire.

Secondo il contratto collettivo, quindi, dopo il primo anno, il Ministero ha il potere di confermare o no il progetto in relazione alle risorse disponibili e a seconda dello stato di realizzazione del medesimo.

Perciò, il diritto all’indennità, mentre per il primo anno sorge senz’altro in favore dell’insegnante, per gli anni successivi matura solo se il progetto, confermato dal Ministero, viene ulteriormente realizzato.

D’altra parte, nel confermare o no il progetto il Ministero non esercita un potere assoluto ma deve tenere conto delle condizioni dettate dall’articolo sopra richiamato.

Occorre quindi verificare la conformità dell’operato del Ministero alle norme contrattuali ed al dovere di buona fede e correttezza, invocati dalla parte appellante.

In proposito, la nota 21 settembre 2001 n. 279 del Ministero contiene doglianze circa il livello di informazione in alcune sezioni della cosiddetta "griglia strutturata".

Esse riguardano le informazioni sulla scuola e gli elementi indicativi del grado di dispersione scolastica da contenere, la situazione di disagio sociale del territorio nel quale si trova la scuola, la rete di collaborazione con l’ente locale, le istituzioni e le associazioni; l’assenza di indicazioni sui profili di apprendimento e sul comportamento degli alunni; l’assenza di flessibilità didattica e organizzativa per il biennio trascorso e/o di indicazioni previsionali di diversa articolazione didattica per l’ultimo anno del progetto; l’assenza di riscontro di un qualsivoglia intervento sulle modalità di verifica e valutazione dei processi di insegnamento-apprendimento e di monitoraggio dell’intero processo a fronte del dato costante di assenza di abbandoni; il carattere meramente formale del rapporto con le famiglie.

Con la successiva nota del 4 dicembre 2001 n. 793 il Ministero ha poi comunicato che, nonostante l’integrazione del progetto, predisposta dal collegio dei docenti, a seguito dell’esame del gruppo tecnico istituito con decreto del direttore generale 19 luglio 2001, sulla prosecuzione dell’attività nell’anno scolastico 2001/2002 è stato espresso parere sfavorevole.

Il Ministero evidenzia in tale nota le ragioni di detto parere, pur dopo le modifiche e le integrazioni al progetto, e si esprime in senso negativo sul permanere delle condizioni che negli anni scolastici precedenti avevano fatto indicare nel secondo circolo didattico di Trani la struttura idonea all’attivazione del progetto medesimo.

Non vi sono ragioni per ritenere che tale parere sia illogico, erroneo o incongruo, nè d’altra parte sono state allegate le specifiche inadempienze dell’amministrazione o il modo con cui in concreto sarebbe stato violato il dovere di correttezza, non essendo sufficiente a tal fine la circostanza che le verifiche effettuate nell’aprile 2001 dagli ispettori circa l’esecuzione del progetto si fossero concluse positivamente. Del resto, secondo il contratto collettivo la valutazione dei progetti deve esser fatta entro il mese di giugno da parte del collegio dei docenti e per mezzo di una griglia strutturata predisposta dal Ministero, sicchè il parere reso dagli ispettori, anteriormente alla anzidetta scadenza e con modalità diverse da quelle fissate dalla contrattazione collettiva, non assume rilievo come elemento indicativo di violazione del dovere di correttezza.

Il docente propone ricorso sulla base di due motivi. Il Ministero resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro.

La parte ricorrente si duole dell’interpretazione data dalla sentenza impugnata all’art. 4 del contratto collettivo nazionale integrativo comparto scuola del 31 agosto 1999, sostenendo che nel ritenere che, in base a tale disposizione, l’insegnante abbia diritto solo all’indennità stabilita per il primo anno, mentre per gli anni successivi il compenso dipenderebbe dalla conferma del progetto da parte del Ministero e dalla esecuzione dello stesso, il giudice di merito avrebbe trascurato la formulazione testuale della norma che conferisce al Ministero il potere di confermare il progetto dopo il primo anno senza nulla disporre per gli anni successivi, assegnando in ogni caso all’amministrazione solo il potere di certificare la correttezza della valutazione espressa dal collegio dei docenti, unico organo legittimato a valutare lo stato di attuazione del progetto pluriennale ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il secondo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso il decisivo per il giudizio.

La parte ricorrente critica la sentenza per aver omesso di motivare adeguatamente sulla dedotta correttezza dell’operato del Ministero, trascurando di considerare i profili risarcitori collegati alla circostanza che i docenti avevano mantenuto l’impegno assunto per il triennio ed avevano saputo solo nel corso del terzo ed ultimo anno che l’attività svolta non sarebbe stata riconosciuta.

La parte ricorrente critica, inoltre, come illogica l’affermazione della sentenza secondo cui non erano stati addotti dalle parti attrici elementi tali da far ritenere che il parere negativo espresso dall’amministrazione fosse affetto da errore o travisamento dei fatti o inesatta applicazione dei criteri tecnici di valutazione, non considerando che non era compito del singolo insegnante denunziare tali vizi, essendo sufficiente considerare che ai docenti non era stata contestata alcuna inadempienza e che essi, ove l’amministrazione avesse ritenuto di non proseguire nel progetto, avevano comunque diritto di essere compensati per il lavoro espletato ed indennizzati per il vincolo triennale assunto, con perdita di diverse alternative.

La parte ricorrente critica, infine, la sentenza come contraddittoria nella parte in cui, dato atto del carattere privatistico delle reciproche obbligazioni delle parti, addebita al docente "una (inesistente) responsabilità processuale come se la singola insegnante avesse avuto la possibilità formale e materiale di conoscere le effettive ragioni della decisione del MIUR", in palese contrasto con la situazione reale e considerando comunque le scelte strategiche del Ministero come condizione essenziale per il diniego di diritti già riconosciuti.

I due motivi, fra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente. La Corte li giudica infondati.

Preliminarmente occorre mettere in evidenza che il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Comparto scuola per gli anni 1998- 2001, firmato il 31 agosto 1999 (e pubblicato nel Supplemento ordinario alla GU 9 settembre 1999, n. 212) è contratto collettivo nazionale integrativo del contratto di comparto e non è quindi contratto decentrato, sicchè esso rientra fra quelli la cui violazione e falsa applicazione può esser direttamente denunziata a questa Corte (v. art. 63, comma 5, in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40).

L’art. 4 del citato contratto collettivo, sotto la rubrica "Scuole situate nelle zone a rischio" dispone testualmente quanto segue:

"1. Le norme contenute nel presente articolo intendono incentivare, sostenere e retribuire lo specifico impegno del personale disponibile ad operare nelle scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile, caratterizzate da dispersione scolastica sensibilmente superiore alla media nazionale, e a permanervi per la durata prevista dal progetto e, comunque, per non meno di tre anni, al fine di sperimentare, attraverso specifici progetti da ampliare successivamente in relazione a ulteriori risorse, interventi mirati al contenimento e alla prevenzione dei fenomeni descritti. Le aree a rischio sono individuate nell’Intesa allegata al presente contratto integrativo intervenuta tra il Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..

2. Il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle risorse disponibili invita, per il tramite dei competenti Provveditori agli studi, che a tal fine sottoscrivono intese con i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., un numero limitato di scuole appartenenti ai vari ordini e gradi situate nelle predette zone a rischio a presentare uno specifico progetto di durata pluriennale, finalizzato a sostenere e ad ampliare nelle situazioni individuate la scolarizzazione, la socializzazione, la formazione personale degli alunni e conseguentemente il successo scolastico.

3. Le risorse ammontano, in ragione d’anno, a 93 miliardi disponibili sulla base del C.C.N.L., a partire dall’anno scolastico 1999-2000 più eventuali ulteriori finanziamenti e risorse messi a disposizione dei progetti da parte degli Enti Locali, dalle autorità sanitarie, dagli uffici dei giudici dei minori, dalle associazioni di assistenza sociale, dagli altri soggetti interistituzionali interessati e dall’Unione Europea.

4. I progetti delle scuole invitate devono essere presentati entro il 30 settembre 1999 per l’a.s. 1999-2000 ed entro il 31 dicembre per l’anno scolastico successivo.

5. Il progetto da presentare entro il 31 dicembre 1999 per l’anno scolastico 2000-2001, può confermare, con eventuali modifiche ed integrazioni, il progetto elaborato nel precedente mese di settembre.

6. Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di cui al comma precedente, ad eccezione delle situazioni disciplinate dall’art. 3 della citata Intesa allegata al presente accordo, può essere superiore del 30% rispetto al numero massimo delle scuole tra le quali è possibile ripartire, secondo le modalità fissate nell’art. 2 dell’Intesa allegata, le risorse previste dal presente contratto, al fine di indirizzare le scelte verso progetti ritenuti particolarmente idonei. Ciò consentirà di predisporre una mappa delle istituzioni scolastiche nelle aree individuate, in modo tale da poter coinvolgere ulteriormente nel programma di interventi contro la dispersione scolastica gli Enti locali e gli altri soggetti menzionati nel precedente comma 3. In relazione alla disponibilità manifestata dagli altri Enti e soggetti interessati saranno posti in essere accordi di programma per l’assegnazione e la migliore utilizzazione di ulteriori risorse professionali, finanziarie, strumentali e logistiche.

7. I progetti devono indicare gli obiettivi che si intendono perseguire e contenere la previsione di attività d’insegnamento da svolgere in modo flessibile con arricchimento delle modalità e dei tempi di funzionamento delle scuole interessate sia sulla base dell’orario antimeridiano sia su orario prolungato pomeridiano e in collegamento con specifiche iniziative poste in essere parallelamente e congiuntamente dagli enti locali e dagli altri soggetti citati nel comma 3, che nel loro insieme concretizzino un sostanziale arricchimento dell’offerta formativa e l’individuazione di specifiche strategie. L’orario prolungato pomeridiano deve essere utilizzato per l’arricchimento delle attività destinate agli alunni, evitando l’appesantimento dei loro impegni e cercando di favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle finalità del progetto. Nei progetti devono essere indicate, inoltre, le unità di personale docente ed a.t.a. chiamate a svolgere – ai vari livelli di responsabilità e funzione – le attività previste e le connesse prestazioni esigibili. Tutto il personale in servizio nell’istituzione può essere coinvolto nel progetto.

8. I progetti devono contenere proposte di specifiche attività formative modulari, da finanziare con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione e da far svolgere con le modalità previste dall’art. 18 del presente accordo, rivolte a tutto il personale coinvolto nel progetto e con precedenza a quello di nuova nomina o al primo anno di trasferimento.

9. Entro 30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero sceglie i progetti da finanziare nel limite delle disponibilità finanziare previste dal comma 3 e sulla base dei crateri generali stabiliti nel precedente comma 7 e comunica alle scuole che li hanno predisposti le risorse assegnate. Una parte delle risorse disponibili fino al 10 percento è destinata a finanziare i progetti eventualmente presentati dalle scuole di cui all’art. 3 dell’Intesa.

10. In relazione alle finalità del contenimento della dispersione scolastica e alla necessità di una azione volta soprattutto alla prevenzione dei fenomeni descritti, saranno prioritariamente finanziati con le specifiche risorse contrattuali progetti redatti da scuole dell’infanzia e da scuole della fascia dell’obbligo in continuità e, in genere, progetti che prevedano il coinvolgimento dell’intera istituzione scolastica e di tutto il personale in servizio.

11. Il personale impegnato nelle attività di progetto deve dichiararsi disponibile a permanere in servizio nella scuola, anche a seguito di assunzione a tempo indeterminato o di provvedimento di mobilità territoriale e professionale, per la durata del progetto medesimo e, comunque, per non meno di tre anni. In caso di esubero, con la contrattazione decentrata e nell’ambito della diffusione dell’organico funzionale, saranno disciplinate forme di permanenza del personale in servizio impegnato nel progetto e per la durata del progetto medesimo.

12. Entro il mese di giugno, in sede di verifica delle attività del Piano Offerta Formativa (P.O.F), il collegio dei docenti valuta sulla base di una relazione redatta dal Capo d’istituto con la collaborazione degli insegnanti titolari delle funzioni obiettivo di cui all’art. 37 del presente contratto, lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento, anche se parziale, degli obiettivi fissati. Le valutazioni sono espresse per mezzo di una griglia strutturata, predisposta dal Ministero della pubblica istruzione entro il 30 gennaio del 2000, nella quale sono illustrati gli elementi posti alla base della valutazione medesima ed altri indicatori quali il numero degli alunni iscritti nelle varie classi, le attività svolte anche nel settore degli interventi didattici educativi integrativi, le unità di personale coinvolto nel progetto, le ore di servizio anche in eccedenza al normale orario prestato da ciascuna di esse, la percentuale di riduzione degli abbandoni rispetto alla media degli anni scolastici precedenti.

13. La valutazione del progetto è comunicata dal capo di istituto al Provveditore agli studi entro il 30 giugno di ogni anno e da questo inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione che sarà ogni anno effettuata anche per mezzo della consulenza del CEDE, al fine della conferma o meno del progetto medesimo.

14. Il capo d’istituto dispone entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto il pagamento in unica soluzione del compenso accessorio annuo al personale coinvolto nel progetto, purchè esso sia stato effettivamente in servizio a scuola per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico di riferimento. Il compenso è pari a:

L. 5.000.000 per i capi d’istituto;

L. 4.500.000 per i docenti impegnati nel progetto per l’intero orario settimanale di insegnamento;

L. 2.500.000 per il responsabile amministrativo;

L. 1.200.000 per il restante personale.

Lo svolgimento delle attività aggiuntive da parte del personale impegnato nella realizzazione del progetto è retribuito con le risorse del fondo di istituto, in aggiunta ai predetti compensi accessori specifici, purchè in relazione al particolare impegno orario aggiuntivo ciò sia previsto dal P.O.F. e dal progetto medesimo.

In relazione alla disponibilità complessiva di risorse, della certificazione del CEDE di cui al comma 13 e del numero delle scuole sulle quali intervenire, i progetti possono essere confermati. Essi possono anche essere integrati e modificati in relazione alle risultante emerse nel corso della sua applicazione".

Il carattere non automatico della prosecuzione dei progetti per le aree a rischio dopo il primo anno risulta palese dalla considerazione dei commi 13 e 14, ultima parte, del testo sopra riportato. La prima disposizione è esplicita nel prevedere che la valutazione del progetto sia comunicata al fine della sua "conferma o meno", l’art.15 prevede la possibilità di conferma indicando in proposito i parametri da tenere in considerazione.

D’altra parte, che l’unità temporale di riferimento del progetto sia l’anno emerge altrettanto chiaramente dall’art. 4, comma 3 letto in relazione al comma 9, nonchè dal riferimento del comma 15 alla misura annuale del compenso accessorio.

Secondo le parti qui ricorrenti tuttavia la norma contrattuale da un lato conferirebbe al Ministero il potere di confermare il progetto dopo il primo anno senza nulla disporre per gli anni successivi, e dall’altro, assegnerebbe in ogni caso all’amministrazione solo il potere di certificare la correttezza della valutazione espressa dal collegio dei docenti, unico organo legittimato a valutare lo stato di attuazione del progetto pluriennale ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Tali affermazioni non sono condivisibili.

Quanto alla prima, essa trascura il testo dell’art. 4, comma 13 del contratto, laddove esso prevede che il Provveditore deve inviare al Ministero "entro il 30 giugno di ogni anno" la valutazione del progetto da parte del collegio dei docenti, al fine della conferma o meno, il che mostra che il potere di conferma riguarda tutto il triennio e non il solo primo anno.

Quanto alla seconda, essa priva di contenuto l’attribuzione al Ministero del suddetto potere di conferma, attribuitogli per contro esplicitamente dal contratto, riducendolo ad una insignificante "presa d’atto" di quanto deciso dall’anzidetto collegio, in palese contrasto con l’evidenza testuale del comma 14 che indicando la "disponibilità complessiva di risorse", la "certificazione del CEDE di cui al comma 13" ed il "numero delle scuole sulle quali intervenire" ancora la decisione di conferma del progetto a parametri che vanno complessivamente valutati ad un livello più elevato di quello del ripetuto collegio.

Così stando le cose, non è dato comprendere quale fondamento normativo possa avere la pretesa di vedersi assicurato anche per gli anni successivi al primo, in assenza di progetto da eseguire, il compenso previsto per l’anno in cui il progetto ha avuto esecuzione.

Poichè a tale pretesa le parti qui ricorrenti hanno dato un fondamento risarcitorio, la Corte di merito indagando su tale tema ha correttamente messo in luce che la previsione contrattuale non poteva risolversi in una sorta di clausola meramente potestativa in favore dell’Amministrazione ma ha anche verificato che la correttezza dell’operato di quest’ultima in sostanza non era messa in discussione dalle parti attrici.

Questa affermazione però non riceve adeguata censura nel ricorso in esame, visto che, come emerge dai due motivi sinteticamente riferiti, le parti qui ricorrenti ritengono che il loro diritto al compenso, e quindi il diritto al risarcimento del danno per non averlo conseguito, prescinda dalla verifica della condotta dell’Amministrazione, che in sostanza costituirebbe un fatto meramente interno alla medesima, irrilevante rispetto alla sua relazione contrattuale con i docenti.

Poichè, per contro, questa relazione deve esser valutata in riferimento alle previsioni del contratto collettivo e poichè queste ultime da un lato non consentono di configurare un diritto soggettivo al rinnovo del progetto e dall’altro prevedono per tale rinnovo un procedimento articolato, è del tutto condivisibile, anche sotto il profilo metodologico, l’approccio della Corte territoriale che ha verificato la correttezza del modo di agire dell’amministrazione, ed ha conseguentemente rigettato la domanda.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese del giudizio, stante la novità e complessità della questione.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-07-2011, n. 15901 Opposizione all’esecuzione procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

corso.
Svolgimento del processo

Ad istanza della società Recreb s.r.l. e in virtù di decreto ingiuntivo definitivo viene notificato alla debitrice C. P. precetto di pagamento della somma di Euro 2.313,73.

Il precetto, nel quale la società intimante aveva eletto domicilio in Roma, presso il suo difensore Avvocato Caracciolo, veniva notificato alla debitrice P.C. nel suo domicilio di (OMISSIS).

Con citazione innanzi al tribunale di Vicenza, notificata alla società Recreb s.r.l. presso la cancelleria del giudice adito ai sensi dell’art. 480 cod. proc. civ., COMMA 3 proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. la intimata P.C..

Il tribunale, giudicando nella contumacia della società creditrice procedente, accoglieva l’opposizione alla minacciata esecuzione ritenuto che il credito, di cui al precetto, si era prescritto.

La sentenza era notificata alla soccombente società presso la cancelleria del tribunale di Vicenza in data 2 febbraio 2009.

Avverso la predetta sentenza la società Recreb s.r.l. in liquidazione, con ricorso consegnato per la notificazione all’ufficiale giudiziario il giorno 11 giugno 2009 e notificato in data 16 giugno 2009, ha proposto impugnazione per cassazione sulla scorta di un unico articolato mezzo doglianza.

Ha resistito con controricorso P.C., la quale – preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso siccome tardivamente proposto oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza avvenuta presso la cancelleria del tribunale in data 2 febbraio 2009 – contrasta, nel resto l’impugnazione.
Motivi della decisione

Con il motivo d’impugnazione – deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui all’art. 489 c.p.c., comma 3 e all’art. 292 c.p.c., comma 4, nonchè il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia – la società ricorrente denuncia che non si sarebbe dovuto procedere nella sua contumacia, essendo nulla nei suoi confronti la notificazione della citazione del giudizio di opposizione all’esecuzione effettuata presso la cancelleria dell’adito tribunale di Vicenza, quando invece l’atto le si sarebbe dovuto notificare nel luogo nel quale essa istante, nell’atto di precetto, aveva eletto domicilio.

Assume, di conseguenza, che, stante la illegittima dichiarazione della sua contumacia, del giudizio di opposizione all’esecuzione, svolto nella sostanziale sua involontaria contumacia, essa istante non aveva avuto conoscenza, onde era abilitata proporre l’impugnazione per cassazione.

Aggiunge, inoltre, che la sentenza conclusiva del giudizio di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., svoltosi nella sua contumacia, doveva esserle notificata personalmente anche ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione e che, non potendo all’uopo venire in rilievo la notificazione effettuata presso la cancelleria del tribunale di Vicenza, non si era verificata la decadenza ex art. 326 cod. proc. civ. La censura nel suo complesso è fondata, onde per le considerazioni seguenti, il ricorso è accolto.

1. La notificazione dell’opposizione a precetto, nel quale era stata effettuata l’elezione di domicilio del creditore precettante, doveva essere effettuata non presso la cancelleria del giudice adito, ma proprio nel domicilio eletto, siccome definitivamente risulta dalla sentenza interpretativa n. 480 del 2005 della Corte costituzionale.

La quale ha chiarito che il debitore precettato, nel rispetto del fondamentale principio del contraddittorio e del diritto di difesa, ben può proporre la sua opposizione al giudice del luogo di notifica del precetto ogni volta che egli deduca (anche implicitamente) l’inesistenza di suoi beni (o della residenza di suoi debitori) in altro luogo, ma egli può notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice solo quando il creditore precettante abbia del tutto omesso la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio; ove tale dichiarazione o elezione vi sia, anche se in luogo che, secondo il debitore, mai potrebbe essere quello "dell’esecuzione", la notificazione dell’opposizione deve necessariamente farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. L’esigenza di interpretare l’art. 480 c.p.c., comma 3, alla luce dei ricordati principi costituzionali – ha, altresì precisato il Giudice delle leggi – è resa ancor più evidente dal riconoscimento in termini generali del potere cautelare al giudice dell’opposizione a precetto secondo la previsione del primo comma, secondo periodo, dell’art. 615 cod. proc. civ., come novellato dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80 del 2005. 2. La contumacia involontaria del creditore precettante, cui l’atto introduttivo dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. non era stato ritualmente notificato nel domicilio eletto in precetto, comportava che la notificazione della sentenza decisiva dell’opposizione all’esecuzione doveva essere effettuata alla parte personalmente, dato che l’elezione di domicilio, di cui al precetto, esauriva i suoi effetti per detto atto e doveva essere ritenuta irrilevante ai fini dello stesso giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c..

3. Poichè la sentenza contumaciale non risulta essere stata notificata personalmente al contumace, la diversa notificazione presso la cancelleria del giudice dell’opposizione non era idonea a fare decorrere il termine breve dell’impugnazione per cassazione, onde ammissibile è il proposto ricorso per cassazione, rispettoso del termine breve quando questo lo si faccia decorrere dalla notificazione personale della sentenza e del precetto, avvenuta il 14 aprile 2009. 4. Di conseguenza, se il ricorso per cassazione non è tardivo per la parte contumace, esso è da accogliere proprio per quanto ha stabilito la predetta sentenza n. 480 del 2005 della Corte costituzionale.

5. Il che comporta che l’impugnata sentenza, stante la nullità della notificazione della citazione, deve essere cassata con rinvio per nuovo esame al medesimo tribunale (art. 354 cod. proc. civ.), che dovrà ordinare la rinnovazione della notificazione (art. 291 cod. proc. civ.) alla società Recreb s.r.l. e dovrà, all’esito del giudizio, provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-09-2011, n. 18005 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Dominia s.r.l. ricorre per cassazione avverso il decreto del Tribunale che ha rigettato la sua opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento in epigrafe con il quale è stata respinta la domanda di ammissione di un credito per risarcimento dei danni conseguiti all’inesatta esecuzione da parte della fallita Icomil s.p.a. di un contratto di appalto per la costruzione di alcuni edifici.

Vengono dedotti cinque motivi: nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, dal momento che, mentre nella prima si professa adesione alle conclusioni del CTU che aveva quantificato in Euro 64.590,14 l’importo necessario ad eliminare i vizi dell’opera riscontrati, il secondo si limita a respingere l’opposizione anche sul punto; contraddittoria motivazione in ordine alla riconosciuta esistenza di un danno per i vizi riscontrati e la mancata ammissione del relativo credito; omesso esame di un fatto controverso in relazione alla ritenuta impossibilità di ascrivere alla condotta della fallita i vizi scoperti dopo il deposito della domanda di insinuazione al passivo; carenza di motivazione in ordine alla ritenuta assenza di ritardi nella consegna delle opere; carenza di motivazione in relazione alla ritenuta mancanza di prova circa i danni all’immagine commerciale conseguenti all’inesatto adempimento da parte dell’appaltatrice fallita.

Resiste l’intimata curatela con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

Con il primo e il secondo motivo di ricorso, che per la loro complementarietà possono essere esaminati congiuntamente, si deduce la nullità (parziale) del decreto impugnato e comunque la carenza della sua motivazione per la sua inidoneità ad individuare la statuizione del giudice per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo.

La censura è fondata. A fronte del motivo di opposizione concernente il mancato riconoscimento, tra l’altro, del risarcimento del danno conseguente all’esistenza di vizi nelle opere oggetto dell’appalto per la costruzione di immobili stipulato tra la ricorrente e l’impresa fallita il Tribunale osserva in motivazione che il CTU "ha sostanzialmente confermato la tesi del fallimento, quantificando in Euro 64.590,14, oltre imposte, l’importo necessario ad eliminare i vizi riscontrati" ma in dispositivo ha rigettato l’opposizione, ritenendo dunque non dovuta neppure tale voce di danno. Sussiste pertanto il denunciato insanabile contrasto tra parte motiva e parte dispositiva in quanto, prescindendo dal rilievo che l’affermazione, contenuta nel decreto, secondo cui la tesi del fallimento (che aveva riconosciuto dovuti, come riferito in narrativa, Euro 34.500) aveva trovato conferma nella relazione del CTU appare incomprensibile, posto che quest’ultimo ha quantificato il danno nel maggior importo sopra indicato, non vi è alcun elemento che possa attribuire prevalenza alla motivazione che conferma l’esistenza di un credito e il dispositivo che, rigettando l’opposizione, la nega.

Nè il contrasto, come sostiene la curatela, è solo apparente in quanto in realtà il Tribunale avrebbe rigettato l’opposizione ritenendo il credito oggetto della domanda compensato con il maggior credito vantato dal fallimento in quanto di tale affermazione, che sarebbe stata ovviamente dovuta per giustificare il dispositivo, non vi è la minima traccia, tale non essendo certo il mero rilievo dell’inammissibilità della riconvenzionale spiegata dalla procedura.

Il terzo motivo attiene all’omessa motivazione circa un fatto decisivo e censura la condivisione operata da giudice del merito circa il rilievo del CTU secondo il quale non sarebbe possibile addebitare all’impresa appaltatrice determinati vizi dell’opera scoperti in un momento successivo alla proposizione della domanda, potendo questi essere la conseguenza dei lavori effettuati dalla committente o da altre imprese intervenute dopo l’abbandono dei cantieri da parte dell’appaltatrice.

Il motivo è inammissibile in quanto non viene dedotto alcun vizio logico della motivazione ma solo richiesta una diversa valutazione degli elementi in atti, senza oltretutto che venga indicata alcuna circostanza di fatto che dovrebbe portare ad una diversa conclusione.

Con il quarto motivo si deduce difetto di motivazione in ordine all’interpretazione del contratto concluso tra le parti con particolare riferimento alle modalità con cui computare il termine entro il quale avrebbero dovuto essere conclusi i lavori e consegnate le opere, essendo intervenuta contestazione sia in ordine alla scadenza di tale termine in assenza di giustificate ragioni di ritardo sia in ordine alla ricorrenza di queste ultime.

Il motivo è inammissibile.

Dispone l’art. 366 c.p.c., che "il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: … 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda".

E’ stato precisato che "il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, a pena di improcedibilità del ricorso – di indicare esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorsd’ (Sez. L, Sentenza n. 2966 del 7/02/2011) ma le richieste indicazione non si rinvengono nel ricorso che pure è basato, quanto al motivo in esame, sull’interpretazione, che si assume erronea, di clausole di un contratto concluso tra le parti.

Inammissibile è infine il quinto motivo con cui si deduce carenza di motivazione circa l’affermazione del tribunale in ordine alla mancanza di prova che dai ritardi nella consegna sia derivato alla committente un danno patrimoniale quale conseguenza del pregiudizio all’immagine commerciale; la censura, infatti, è del tutto generica e si limita a ribadire l’esistenza del discredito ma non porta alcun elemento in base al quale sia possibile giudicare incongrua la valutazione del tribunale circa l’effettiva esistenza di un qualche conseguente danno apprezzabile sotto il profilo patrimoniale, risolvendosi quindi in una non consentita richiesta di diversa valutazione degli elementi probatori in atti.

Il ricorso deve dunque essere accolto limitatamente al primo motivo con conseguente cassazione del decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto, apparendo motivate le conclusioni del CTU alla luce delle stesse argomentazioni del tribunale, disposta l’ammissione allo stato passivo del fallimento del credito della ricorrente per l’importo necessario per l’eliminazione dei vizi riscontrati nell’opera oggetto dell’appalto.

Le spese della fase di merito e di quella di legittimità possono essere compensate in ragione di un terzo in considerazione dell’accoglimento solo parziale delle domanda con conseguente condanna della curatela soccombente alla rifusione del residuo liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.

la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, ammette allo stato passivo del fallimento Icomil s.p.a. il credito della ricorrente di Euro 64.590,14; condanna l’intimata al pagamento in favore della ricorrente dei due terzi delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida in complessivi Euro 6.285,50, di cui Euro 3.800,00 per onorari e Euro 2.142,50 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, quanto al giudizio di primo grado, e in complessivi Euro 1.730,00 di cui Euro 1.600,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, per questa fase, compensato il residuo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 25-05-2011, n. 325 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o Paola per il Comune resistente;
Svolgimento del processo

La sig.ra M.L.C., avendo variato la destinazione d’uso da cantina ad abitazione del piano seminterrato di un edificio di suo proprietà sito in Pescara in via D’Avalos, 223, con istanza presentata il 28 marzo 1986 ha chiesto il rilascio di concessione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della L. 28 febbraio 1985, n. 47. Tale richiesta è stata accolta ed il Dirigente del Settore edilizia privata del Comune ha assentito la concessione edilizia in sanatoria 27 aprile 2005, n. 6944, rilevando, tra l’altro, che – pur essendo l’edificio ricompreso nella Riserva naturale di interesse provinciale "Pineta Dannunziana", nel frattempo istituita con le LL.RR. 96/2000 e 19/2011 – non era richiesto, in relazione all’abuso da sanare, il parere dell’organo di gestione della Riserva.

Con il ricorso in esame la società ricorrente, che aveva acquistato nel 1999 l’immobile in questione, è insorta dinanzi questo Tribunale avverso la nota 15 febbraio 2008, n. 2291, con la quale il Dirigente dell’Area tecnica urbanistica del Comune di Pescara le ha comunicato che era in corso di riesame la concessione edilizia in sanatoria, in quanto era stata erroneamente ignorata la circostanza che il fabbricato era ubicato all’interno della predetta Riserva, per cui ha chiesto di far pervenire copie autentiche delle originarie planimetria catastali di tutti i piani del fabbricato per poter poi acquisire il parere del Comitato di Gestione della riserva.

Ha dedotto le seguenti censure:

1) che l’atto impugnato, che presupponeva l’avvenuto annullamento d’ufficio della concessione in sanatoria, non era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento di autotutela;

2) che tale comunicazione avrebbe dovuto essere inviata anche alla sig.ra Cucullo, dante causa della ricorrente;

3) che non era stato assunto un espresso provvedimento di annullamento d’ufficio della concessione e che tale annullamento era privo di idonea motivazione;

4) che l’Amministrazione, in sede di rilascio della concessione in sanatoria, aveva in realtà considerato che l’edificio era ubicato all’interno della Riserva; peraltro, il parere del Comitato di Gestione della Riserva non era necessario in quanto si trattava di una variazione d’uso che non aveva modificato il volume, l’altezza e/o l’ingombro del fabbricato;

5) che, in ogni caso, era ingiusto gravare il privato della inerzia del Comune, che aveva atteso venti anni prima di esaminare la domanda, relativa ad un fabbricato che ben quindici anni dopo esecuzione delle opere da sanare era stato incluso nella Riserva.

Il Comune di Pescara si è costituito in giudizio e con memoria depositata l’11 aprile 2011 ha pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto l’atto impugnato era in realtà privo di contenuto provvedimentale; nel merito, dopo aver evidenziato che la concessione in sanatoria non era stata annullata, ha poi diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.

La parte ricorrente con memoria di replica depositata il 20 aprile 2011 ha contestato tale eccezione.

Alla pubblica udienza del 12 maggio 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso in esame – così come puntualmente eccepito dalla Amministrazione resistente – è inammissibile per essere diretto avverso un atto endoprocedimentale privo di diretta capacità lesiva.

Premesso che in base all’art. 100 del codice di procedura civile, applicabile anche al processo amministrativo, può ritenersi sussistente l’interesse a ricorrere solo quando si sia verificata una lesione, diretta ed attuale, della situazione soggettiva protetta, va rilevato che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente escluso l’immediata impugnabilità degli atti endoprocedimentali perché privi di autonoma capacità lesiva, con la sola esclusione di quelli che producono un definitivo arresto procedimentale.

Ciò posto, va, innanzi tutto premesso che – così come ha espressamente chiarito il Comune – la concessione edilizia in sanatoria 27 aprile 2005, n. 6944, assentita alla dante causa della società ricorrente non è mai stata annullata dell’ufficio; mentre, con l’atto impugnato l’Amministrazione, al fine di sanare eventuali possibili vizi di legittimità che avrebbero potuto inficiare la legittimità di tale titolo edilizio (in quanto era stata erroneamente considerata la circostanza che il fabbricato era ubicato all’interno della predetta Riserva), si è limitata a comunicare di aver dato inizio ad un procedimento di riesame di tale concessione edilizia in sanatoria, per cui ha chiesto all’attuale proprietaria dell’immobile di far pervenire copie autentiche delle originarie planimetria catastali di tutti i piani del fabbricato per poter poi acquisire il parere del Comitato di Gestione della riserva.

Tale atto impugnato, ad avviso del Collegio, è un atto privo di diretta capacità lesiva.

Quanto, invero, alla circostanza che era stato inizio ad un procedimento di riesame della concessione in parola (che avrebbe potuto concludersi o con un atto di annullamento d’ufficio o con un atto di sanatoria del titolo edilizio in questione), va osservato che tale atto ha, come unica funzione, quella di portare a conoscenza del soggetto destinatario del futuro provvedimento amministrativo l’inizio nei suoi confronti dell’iter procedimentale all’esito del quale, mediante l’adozione dell’atto conclusivo di tale sequenza, si potrebbero produrre effetti giuridici pregiudizievoli per la sua situazione giuridica soggettiva. È, dunque, solo quest’ultimo provvedimento che, ove assunto, dovrà essere impugnato perché è l’unico dal quale potrebbero derivare effetti lesivi per il suo destinatario (T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. III, 7 giugno 2010, n. 15699).

Di conseguenza l’atto con cui si è dato inizio ad un procedimento non è di certo idoneo a produrre alcuna lesione agli interessi del destinatario, in quanto tale lesione può, in ipotesi, derivare solo dall’atto conclusivo del procedimento (annullamento d’ufficio), che nella specie è pacifico che non sia ancora intervenuto.

Quanto, invece, alla richiesta di integrazione documentale, va ricordato che per costante giurisprudenza anche di questa Sezione (cfr., da ultimo, le sentenze 23 settembre 2011, n. 196, e 11 gennaio 2011, n. 22) il ricorso giurisdizionale proposto avverso tale richiesta non può non essere dichiarato inammissibile in quanto tale atto è privo di attuale lesività della situazione giuridica dell’interessato. Infatti, la richiesta di integrazione documentale formulata nell’ambito del procedimento sopra indicato è un mero atto interlocutorio, non avente alcuna efficacia lesiva immediata e quindi non è impugnabile, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.