T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 855 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’impugnato provvedimento il Questore di Bergamo si è pronunciato sfavorevolmente sulla richiesta presentata dal cittadino marocchino Sig. H.O., regolarmente in Italia dal 1998 a seguito di rilascio dei permessi di soggiorno negli anni 2000 e 4000. In data 20 giugno 2006 presentava nuova domanda di rinnovo, respinta con il provvedimento emesso in data 26 gennaio 2007 ed impugnato con l’odierno ricorso.

Il diniego si fonda sulla condanna (ex artt.444 e 445 cpp) ad un anno di reclusione, e 14.000 euro di multa pronunciata dal Tribunale di Bergamo in data 21/3/2006 per il reato di cessione illecita di sostanza stupefacente (cocaina), emessa a seguito di arresto in flagranza di reato.

Risulta, inoltre, dagli atti depositati da parte della Questura che il ricorrente era stato deferito nel 1999 all’A.G. per falso, nonché nel 2005 per mancata esibizione dei documenti personali.

Ciò dà conto del mancato inserimento del ricorrente nel contesto sociale e sull’omesso svolgimento nel frattempo di attività lavorativa malgrado fosse già in possesso di un titolo di soggiorno.

Con il ricorso all’esame, il ricorrente deduce in primo luogo la violazione degli artt. 4, 5, 6 e 13 del D. Lgs. 286/98 e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, inadeguatezza della motivazione, in quanto l’amministrazione non avrebbe effettuato alcun valido accertamento sulla personalità del soggetto e sulla attuale pericolosità sociale dello stesso.

In secondo luogo deduce eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, soprattutto con riferimento alla patologia medica denunciata (diabete mellito) che l’aveva costretto a raggiungere la sua patria di origine per sottoporsi a migliori accertamenti, nonché con riferimento al nuovo posto di lavoro conquistato nel 2007.

Alla Camera di Consiglio del 18/10/2007 (ord. n. 801/07) è stata motivatamente respinta l’istanza di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo la reiezione del gravame.

Il ricorso è infondato nel merito.

1. Come affermato ripetutamente da questa Sezione (sentenze 29/8/2008 n. 911; 2/10/2008 n. 1134; 17/10/2008 n. 1337; 9/12/2008 n. 1725; 13/2/2009 n. 267; 26.2.2009, n. 468), il gravame deve essere respinto alla luce della sentenza 16/5/2008 n. 148 della Corte Costituzionale.

Dopo aver ribadito che "la regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l’ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione e tale ponderazione spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede in materia un’ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità alla Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli", la Corte ha rilevato che non risulta manifestamente irragionevole "condizionare l’ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo, osservando che la condanna per un delitto punito con la pena detentiva, la cui configurazione è diretta a tutelare beni giuridici di rilevante valore sociale – quali sono le fattispecie incriminatrici prese in considerazione dalla normativa censurata – non può, di per sé, essere considerata circostanza ininfluente ai fini di cui trattasi". E ciò in quanto il rifiuto del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce sanzione penale, sicché il legislatore ben può stabilirlo per fatti che, sotto il profilo penale, hanno una diversa gravità, valutandolo misura idonea alla realizzazione dell’interesse pubblico alla sicurezza e tranquillità, anche se ai fini penali i fatti stessi hanno ricevuto una diversa valutazione.

Riguardo ad eventuali valutazioni di diversa natura effettuate dall’autorità penale, la Corte – statuendo sull’ipotesi di eventuale concessione del beneficio della sospensione della pena – ha osservato che "il fatto che la prognosi favorevole in merito all’astensione del condannato, nel tempo stabilito dalla legge, dalla commissione di ulteriori reati sia condotta, ai fini della non esecuzione della pena, con criteri diversi da quelli che presiedono al giudizio di indesiderabilità dello straniero nel territorio italiano, non può considerarsi, di per sé, in contrasto con il principio di razionalitàequità, attesa la non coincidenza delle due suddette valutazioni".

La Corte ha poi affermato che "… l’inclusione di condanne per qualsiasi reato inerente agli stupefacenti tra le cause ostative all’ingresso e alla permanenza dello straniero in Italia non appare manifestamente irragionevole qualora si consideri che si tratta di ipotesi delittuose spesso implicanti contatti, a diversi livelli, con appartenenti ad organizzazioni criminali o che, comunque, sono dirette ad alimentare il cosiddetto mercato della droga, il quale rappresenta una delle maggiori fonti di reddito della criminalità organizzata", mentre il cosiddetto automatismo espulsivo, che prescinde da uno specifico giudizio di pericolosità sociale "altro non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa (ordinanza n. 146 del 2002)".

In definitiva la condanna per spaccio di sostanza stupefacenti costituisce un elemento ostativo alla permanenza del ricorrente sul territorio nazionale.

2. Deve infine essere respinto il primo profilo di gravame, in quanto il provvedimento impugnato si fonda su un preciso elemento ostativo, il quale non può essere inciso dal dedotto svolgimento di attività lavorativa successiva, ovvero dalla patologia medica denunciata.

L’Amministrazione sostiene infine la pericolosità sociale del cittadino marocchino, dando conto con descrizione sufficientemente dettagliata della pessima condotta morale e civile, dell’abituale frequentazione di soggetti pregiudicati nella comunità locale, dell’appartenenza a gruppi dediti alla commissione di reati e dei numerosi pregiudizi penali. In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-06-2011, n. 25041

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avellino ha affermato la colpevolezza di S.C. in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 113 c.p. e del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, a lui ascritto perchè, in qualità di legale rappresentante della ditta NITA S.r.l., esercente lavori di recupero abitativo del sottotetto di un immobile, in cooperazione con M.C., quale esecutore dei lavori, effettuava nell’area di cantiere un deposito incontrollato di rifiuti di demolizioni edilizie in violazione delle disposizioni sul deposito temporaneo di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. m).

Il giudice di merito ha affermato il concorso dello S. nella commissione del reato in considerazione della sua qualità di responsabile della ditta appaltatrice dei lavori, eseguiti in subappalto dalla ditta del M., e di direttore dei lavori.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, dell’art. 192 c.p.p., nonchè difetto logico della motivazione della sentenza.

In estrema sintesi si deduce che il giudice di merito, avendo accertato che i lavori edili erano stati affidati dalla ditta di cui è legale rappresentante l’imputato a quella del M., non poteva affermare la colpevolezza dello S. in ordine all’operato del subappaltatore. Si deduce inoltre che la sentenza non ha tenuto conto delle risultanze delle dichiarazioni del teste C., il quale ha riferito di non avere avuto mai rapporti con lo S. e di avere sollecitato varie volte la ditta subappaltatrice a rimuovere i materiali di risulta delle demolizioni, da cui doveva desumersi che l’imputato aveva ignorato la stessa esistenza del deposito.

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente la Corte rileva che tuttora non si è verificata la prescrizione del reato, essendone stata accertata dalla sentenza la commissione fino al 21 marzo 2007.

In ogni caso i motivi di ricorso, che sostanzialmente hanno ad oggetto solo una questione di diritto, devono essere esaminati ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha già reiteratamente affermato che entrambe le qualità, di committente, cui deve essere equiparata quella di appaltante nell’ipotesi del subappalto, e di direttore dei lavori, non determinano alcun obbligo di legge di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta appaltatrice o subappaltatrice ovvero di garantire che la stessa venga effettuata correttamente.

E’ stato, infatti, affermato da questa Corte che "In materia di rifiuti, il committente dei lavori edili e il direttore dei lavori non possono essere ritenuti responsabili a titolo di concorso con l’appaltatore per la raccolta e lo smaltimento abusivi dei rifiuti non pericolosi connessi all’attività edificatoria: infatti nessuna fonte legale, nè scaturente da norma extrapenale (ossia ricavabile dalle disposizioni del D.Lgs. n. 22 del 1997), nè da contratto, pone in capo a tali soggetti l’obbligo di garanzia in relazione all’interesse tutelato ed il correlato potere giuridico di impedire che l’appaltatore commetta il reato di abusiva gestione dei rifiuti." (sez. in, 22.9.2004 n. 40618, Bassi e altro, RV 230181; sez. 3, 28.1.2003 n. 15165, Capecchi Massimo, RV 224706, con specifico riferimento alla posizione del committente dei lavori).

In particolare, è stato osservato, con riferimento alla posizione del committente e del direttore dei lavori, che i doveri di controllo imposti a tali soggetti, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 6 ed attualmente del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29 riguardano esclusivamente la conformità della costruzione alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, al permesso di costruire, nonchè l’osservanza delle altre prescrizioni contenute nel testo unico per l’edilizia, mentre nessun obbligo è imposto dalla legge a tali soggetti riguardo alla osservanza della disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti, (sez. 3 21.10.2009 n. 44457, Leone, RV 245269; sez. 3, 21.1.2000 n. 4957, Rigotti e altri, RV 215945).

Nè dai principi generali che regolano i compiti del direttore dei lavori o i rapporti tra la ditta appaltante e quella appaltatrice o subappaltatrice derivano obblighi di intervenire per il rispetto da parte della ditta esecutrice dei lavori della normativa in materia di rifiuti.

Sicchè, salva l’ipotesi di un diretto concorso nella commissione del reato, non può ravvisarsi alcuna responsabilità a carico di tali soggetti, ai sensi dell’art. 40 c.p., comma 2, per non essere intervenuti al fine di impedire violazioni della normativa in materia di rifiuti da parte della ditta appaltatrice.

Orbene, il giudice di merito ha affermato la colpevolezza dell’imputato soltanto in considerazione delle predette qualità, non risultando dalla sentenza alcun coinvolgimento diretto dello S. nelle operazioni di gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta del M..

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, perchè il ricorrente non ha commesso il fatto.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il ricorrente non ha commesso il fatto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 12-07-2011, n. 1875 Comune

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Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato la Provincia di Milano ha intimato al Comune ricorrente di procedere al ripopolamento ittico della "Roggia Rivoltana", tramite l’immissione nella stessa di 200 Kg. di trote iridee e 50 Kg di anguille, con le dimensioni minime indicate.

L’impugnata disposizione n. 141/2001 richiama a sua volta quella n. 27/2001, con la quale erano state dettate le regole da seguirsi a seguito del prosciugamento ("asciutta") della Roggia Rivoltana, a cui procede ogni anno il Comune, onde poter eseguire lavori di manutenzione.

Il provvedimento in questione, pur dando atto che il Comune ha correttamente adempiuto alle prescrizioni impartite con la disposizione n. 141/2011, ha osservato, tuttavia, che lo svuotamento del canale ha comunque comportato "danni all’ittiofauna nonché impoverito l’originaria consistenza del patrimonio ittico recuperato ed immesso in altri corsi d’acqua".

Sulla base di siffatte premesse in fatto, ed in relazione ai poteri conferiti alla Provincia dall’art. 22 della L.r. 26.5.1982, n. 25, si è disposto il ripopolamento, contestato con il presente ricorso.

Motivi della decisione

Premette la Sezione che la "Roggia Rivoltana" è pacificamente alimentata soltanto dall’Adda, come del resto attesta la presenza di una fauna ittica esclusivamente proveniente dallo stesso fiume: torna dunque applicabile l’art. 22 della L.r. 25/82, non rilevando in contrario il fatto che il Comune ricorrente proceda periodicamente al suo prosciugamento, ben potendo far seguito a ciò il suo ripopolamento a suo carico.

Quest’ultimo lamenta, tuttavia, che, nonostante le operazioni di recupero della fauna ittica si siano svolte senza significative perdite (pari a circa 2 Kg), il provvedimento impugnato, anziché essere finalizzato alla mera ricostituzione della situazione preesistente, abbia imposto al Comune l’obbligo di un incremento della fauna ittica in precedenza presente.

La Provincia contesta tale argomento osservando che, a causa dell’asciutta, cui si associa il pressoché totale recupero del pesce, si registrerebbe un’ulteriore perdita dovuta alla mancata riproduzione delle specie presenti "sia per la grave alterazione dell’habitat, sia per l’eliminazione fisica dei riproduttori": da ciò conseguirebbe la necessità che la quantità di pesce da reintrodurre dovrebbe tener conto "anche della mancata produttività teorica".

Il Collegio condivide in linea generale tali osservazioni. Tuttavia, né nel provvedimento impugnato, né nelle difese, la Provincia ha giustificato i maggiori quantitativi a tal fine imposti, che paiono peraltro non soltanto immotivati, ma obiettivamente non proporzionati allo scopo da perseguire.

La Provincia ha giustificato la previsione di un quantitativo di pesce da reinserire nella roggia pari a 250 Kg, che conseguirebbe dalla riduzione del 60% di 630 Kg, a sua volta derivante dalla somma di 576 Kg (pesce recuperato) e di 54 Kg (mancata produttività teorica). Tuttavia, poiché la stessa Provincia da atto che le operazioni di recupero si sono svolte correttamente, il parametro principale del quantitativo di pesce da rimettere nel canale, non può che essere costituito dalla mancata produttività, salve ulteriori motivazioni, tuttavia non espresse. Conseguentemente, il quantitativo da rimettere nella roggia avrebbe dovuto essere di soli 54 Kg, e non di 250 Kg, come indicato nel provvedimento impugnato.

La carenza istruttoria emerge, inoltre, con riferimento alla qualità della fauna ittica reimmessa nel canale, come evidenziato nella perizia di parte prodotta dal ricorrente, in cui si afferma, senza che la Provincia smentisca puntualmente tale circostanza, che le trote non sono abitualmente presenti nella Roggia.

Nessuna rilevanza può assumere, infine, il riferimento al canale Retorello, operato dalla resistente, nel cui ambito si avrebbero ulteriori perdite ittiche a causa del prosciugamento de quo; il provvedimento impugnato non contiene, infatti, alcun riferimento al detto canale.

Parimenti non merita accoglimento l’ulteriore argomento della Provincia, secondo cui il ripopolamento avrebbe potuto essere comunque imposto a prescindere dalla necessità di rimpiazzare la fauna perita o danneggiata. Nel provvedimento impugnato si fa peraltro riferimento solo alle operazioni di asciutta, ed ai relativi "danni", non invece alla generale necessità di ripopolare il corso d’acqua a prescindere dalle dette circostanze.

Il ricorso va pertanto accolto, nei limiti di cui sopra.

Le spese, liquidate in Euro 3.000,00 seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione.

Condanna la resistente al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 3.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato, del 12,5% delle spese fortetariamente calcolate, all’I.V.A. e al C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-05-2011) 22-07-2011, n. 29512 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 1/06/08, confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Palermo in data 20/06/07, appellata da G.D., imputato del reato di cui all’art. 609 bis c.p., commi 1 e 2, art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1 (come contestato in atti) e condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed c).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che il riconoscimento da parte della minore, persona offesa era avvenuto in violazione della norma di cui all’art. 213 c.p.p., con conseguente nullità dell’atto;

2. che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto di minore gravità, ex art. 609 bis c.p.p., comma 3; nonchè quanto al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, di cui all’art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19/05/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1^ grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione. In particolare i giudici del merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, hanno accertato che G.D. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva commesso, mediante violenze reiterate, abusi sessuali in danno di D. M.M. (di anni 12 all’epoca dei fatti); abusi consistenti in toccamenti lascivi del seno, dei genitali della minore; nonchè in atti masturbatori imposti alla ragazza.

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie, senza ombra di dubbio, gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di violenza sessuale aggravata, come contestato in atti.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale. Sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.

Dette doglianze, peraltro – quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato – costituiscono eccezioni in punto di fatto, non consentite in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina normativa di cui all’art. 606 cpp Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. I Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. V Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. V Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381. Ad abundantiam si osserva:

a) che il riconoscimento fotografico /o diretto effettuato in modo certo ed univoco dalla minore, D.M.M., è un atto legittimo e del tutto valido, distinto dalla ricognizione personale disciplinato dall’art. 213 c.p.p.. Il riconoscimento non formale (come quello operato dalla minore) è inquadratole tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all’art. 189 c.p.p., pienamente utilizzabili in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice Giurisprudenza di legittimità consolidata Cass. Sez. 5 Sent. n. 22612 del 29/05/09, rv 244197; Cass. Sez. 2 Sent. n. 8315 del 24/02/09, rv 243301; Cass. Sez. 4 Sent. n. 45496 del 09/12/08, rv 242029; Cass. Sez. 1 sent. n. 3642 del 02/02/05, rv 237081;

b) che la Corte Territoriale ha indicato con precisione le ragioni ostative sia all’applicazione dell’attenuante del fatto di minore gravità (art. 609 bis c.p., comma 3) sia al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante ex art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1, ed ossia: la gravità dei fatti in esame, la reiterazione delle condotte abusanti, il grave turbamento psichico subito e patito dalla minore D.M.M., giovane ragazza di anni dodici all’epoca dei fatti.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da G.D. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.