Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-12-2011, n. 29360 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 26.11.1992 la s.a.s. Meccanica Lucchino proponeva opposizione avverso il D.I. n. 2978 del 1992, emesso a suo carico del Presidente del Tribunale di Catanzaro, su istanza del Consorzio Agrario Provinciale di Catanzaro in liquidazione coatta amministrativa e con cui gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di L. 111.505.380, oltre interessi e spese, quale residuo importo per capitale ed interessi rinveniente da n. 5 fatture.

Sosteneva l’opponente di essere debitore della minor somma di L. 43.224.057 e che non erano dovuti gli interessi in misura superiore a quella legale.

Si costituiva in giudizio l’opposto chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Lamezia Terme, sez. stralcio, con sentenza 1.2.2003,rigettava l’opposizione condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale decisione proponeva appello la s.a.s. Meccanica Lucchino, in persona del liquidatore, assumendo una serie di pagamenti a mezzo assegni, depositati in copia fotostatica.

L’appellato chiedeva il rigetto del gravame.

Con sentenza 4.10.2005 la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale accoglimento dell’appello, condannava la s.a.s. Meccanica Lucchino al pagamento, in favore del Consorzio Agrario Provinciale di Catanzaro in l.c.a., della somma di Euro 57.587,72 (pari a L. 11 1.505.380), riconoscendo, sull’importo stesso, solo gli interessi al tasso legale e compensando interamente fra le parti le spese del grado. Rilevava la Corte di merito che non vi era prova della pattuizione di interessi convenzionali al tasso del 19% e che la domanda di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria non poteva ritenersi implicita nella semplice richiesta di interessi.

Tale decisione è impugnata con ricorso per cassazione dalla Ditta Meccanica Lucchino s.a.s. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il Consorzio Agrario Provinciale di Catanzaro, in persona del Commissario Governativo.

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 230 e 244 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; il Tribunale aveva erroneamente disatteso la istanza di interrogatorio formale deferito al Consorzio sul capitolo: "vero che al Consorzio Agrario Provinciale sono state pagate tutte le somme portate dai dodici assegni depositati all’udienza del 15.6.93" e la Corte di merito aveva immotivatamente disatteso la reiterata richiesta di interrogatorio e prova testimoniale su detto capitolo;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2730 c.c. e art. 2724 c.c., n. 1 nonchè degli artt. 112, 115 e 245 c.p.c., ed omessa contraddittoria motivazione;

la Corte territoriale, pur in assenza del deposito del fascicolo di parte opponente, contenente gli assegni di pagamento emessi in favore dell’opposto e dallo stesso mai contestati, aveva respinto l’appello senza argomentare sulle superfluità o irrilevanza delle prove dedotte, dirette a provare l’avvenuto pagamento del debito in questione;

3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, posto che il parziale accoglimento dei motivi di opposizione avrebbe dovuto comportare la compensazione delle spese processuali anche del giudizio di primo grado.

Il ricorso è infondato.

La prima doglianza è inammissibile, non avendo la ricorrente alcun interesse a far valere la mancata ammissione di mezzi istruttori (interrogatorio formale e prova per testi), diretti a provare il pagamento delle somme portate da dodici assegni di cui l’omesso rideposito del fascicolo di parte non consentiva di verificare l’esistenza. Per la medesima ragione è pure inammissibile la seconda censura, posto che, come rilevato nella sentenza impugnata, non avendo l’appellante provveduto a restituire il fascicolo di parte, contenente la documentazione (copie assegni), difettava la prova in ordine all’oggetto della censura posta a fondamento dell’impugnazione. Non è dato, quindi, ravvisare alcuna violazione del disposto dell’art. 2724 c.c., trattandosi di prova inammissibile ai sensi dell’art. 2726 c.c. e non essendo stati dedotti particolari motivi di deroga all’applicazione di tale norma.

Il terzo motivo è infondato in quanto la compensazione delle spese processuali di secondo grado non è avvenuta fuori dei casi previsti dall’art. 92 c.p.c. e, comunque, la statuizione risulta adeguatamente motivata con riferimento all’esito complessivo della lite(parziale accoglimento dell’appello).

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Consegue, secondo il criterio della soccombenza, la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 2.700,00 oltre Euro 200,00 per spese ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-06-2011) 19-09-2011, n. 34308 Prova penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.P., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 5.10.2010 con la quale la Corte d’Appello di Firenze, confermando la decisione 7.10.2009 del Tribunale della medesima città, lo ha condannato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per i seguenti delitti:

"…b) del reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., art. 628 c.p., comma 3, n. 1, perchè in concorso morale e materiale fra loro (con G.V. sottoposto a diverso giudizio con il rito abbreviato) i introducevo all’interno dell’ufficio postale di (OMISSIS) e mediante minaccia compiuta impugnando un manganello e un taglierino, si impossessavano della somma di Euro 16.500,00 sottraendola dalla cassa dell’ufficio postale.

Con le ulteriori aggravanti di avere agito in più persone riunite e travisati con passamontagna.

In (OMISSIS).

"c) del reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., art. 628 c.p., comma 3, n. 1, perchè in concorso morale e materiale fra loro, si introducevano all’interno dell’ufficio postale di (OMISSIS) frazione di (OMISSIS) e mediante minaccia compiuta impugnando un manganello (con il quale, tra l’altro percuotevano C.S., cliente ivi presente) e un taglierino, si impossessavano della somma di Euro 4.600,69 sottraendola alla Cassa dell’Ufficio postale.

Con le ulteriori aggravanti di avere agito in più persone riunite e travisati con passamontagna. In (OMISSIS)." La difesa del ricorrente richiede l’annullamento della sentenza impugnata deducendo: 1) vizio di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso del giudizio, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d). La difesa sostiene: 1) che l’imputato, il (OMISSIS) (giorno della rapina di cui al capo b) si era sottoposto a visita medica, circostanza sulla quale poteva testimoniare il medico curante dr. G.M.; 2) di avere sollecitato, vanamente, il Tribunale perchè disponesse, ex art. 507 c.p.p. l’audizione del testimone; 3) di avere reiterato la richiesta anche in sede di giudizio di appello e che la Corte territoriale ha respinto l’istanza con motivazione erronea affermando che l’istante non aveva formulato la richiesta tempestivamente nel corso del giudizio di primo grado.

La doglianza è infondata alla luce della perspicua motivazione resa dalla Corte territoriale la quale ha affermato che: 1) la audizione testimoniale del dr. G. poteva ben essere richiesta dalla difesa entro i termini di cui all’art. 491 c.p.p., trattandosi di circostanza nota e non emersa nel corso del giudizio; 2) i contenuti della prova richiesta non erano definiti non essendo state indicate le circostanze di tempo relative alla visita medica; 3) la mancanza delle indicazioni di cui sopra non consentivano di stabilire se la prova richiesta avesse carattere risolutivo; 4) la decisione del tribunale era del tutto corretta alla luce della precedente considerazione; 5) non emergevano fatti o circostanze per le quali dovesse essere assunta nel corso del giudizio di appello una decisione diversa.

La motivazione resa dalla Corte territoriale appare del tutto congrua, con la conseguenza che nessuna censura può essere mossa alla decisione impugnata sotto il profilo della adeguatezza e della logicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Peraltro, il tema decidendum introdotto dal ricorso deve essere riguardato anche sotto il diverso profilo di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), per la prospettata violazione del diritto alla assunzione di una prova decisiva. Anche sotto questo punto di vista la doglianza è infondata.

Con l’art. 507 c.p.p. il legislatore ha temperato i caratteri del modello processuale accusatorio, conferendo al giudice, in via del tutto eccezionale e residuale un potere di indagine ex officio finalizzato ad un accertamento, in quanto possibile, di una verità sostanziale, intesa quale verifica della coincidenza del verum processuale con quello storico. In forza di tale regola, è stato più volte affermato in sede di legittimità (v. già Cass. Sez. 1, 12.5.1995, Baggi; Cass. Sez. 3, 19.6.1998, Brotini; Cass. Sez. 6, 11.10.2005, Tiranti) che il giudice ben possa disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 c.p.p., anche con riferimento a quelle prove che le parti (come per esempio nel caso di specie) avrebbero dovuto richiedere e non hanno richiesto (v. in tal senso Cass. SU 17.10.2006 in Ced Cass. Rv 234907; e sotto il profilo della legittimità ex art. 111 della citata interpretazione v. Corte Cost. ord. 10.3.2006 n. 92 e da ultimo Corte Cost. 26.2.2010 n. 73).

Peraltro, l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 507 c.p.p., anche se derivante da una richiesta formulata dalla parte ex art. 495 c.p.p., comma 2, rimane comunque sempre limitato e vincolato dal carattere di "assoluta necessità" dell’assunzione del nuovo mezzo di prova. L’assoluta necessità, cui il legislatore fa riferimento, è da correlarsi al carattere di "decisività" della prova, cioè nella sua idoneità a ribaltare l’esito dell’attività istruttoria. La valutazione del carattere della decisività di una prova è aspetto che attiene al merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità, quando la motivazione del giudice nell’ammettere o nell’escludere sia adeguata e sorretta da un logico apparato argomentativo, soprattutto nel caso in cui il giudice decida di omettere l’esercizio di detto potere in seguito ad istanza di parte (Cass. Sez. 3, 19.6.1998 cit.; Cass. Sez. 4, 14.10.1997 in Ced Cass. Rv 211576).

Nel caso in esame, la Corte d’appello ha adeguatamente giustificato le ragioni per le quali non ha ritenuto di accedere alla sollecitazione istruttoria formulata dalla difesa ex art. 603 c.p.p., (così assolvendo al proprio dovere come stabilito da Cass. Sez. 3, 25.10.2007 in Ced Cass. Rv 238273) rilevando in particolare come risultasse indimostrata la decisività della escussione del testimone. Infatti, l’assunzione d’ufficio (anche se sollecitata dalle parti) di nuovi mezzi di prova da parte del giudice del dibattimento, in entrambi i gradi di giudizio di merito, si caratterizza comunque per l’assoluta necessità ai fini della decisione, sicchè essa presuppone l’assoluta impossibilità per il giudice di decidere allo stato degli atti; di qui consegue che la parte sollecitando le nuove indagini e i nuovi mezzi di prova, deve fornire un tema probatorio completamente definito nei suoi contenuti al fine di permettere al giudice di valutare e decidere in modo compiuto sulla rilevanza e sulla decisività della prova richiesta, da correlarsi con il materiale probatorio già acquisito agli atti del giudizio. Come già osservato dalla Corte territoriale tale aspetto non è stato compiutamente illustrato e dedotto dalla difesa, e la doglianza oggi sostanzialmente riproposta in questa sede appare infondata.

2) Vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle prove ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e per violazione degli artt. 189 e 213 c.p.p. e ss.. La difesa lamenta la mancanza di un corredo probatorio che consenta di affermare la penale responsabilità dell’imputato sia in relazione al delitto avvenuto il giorno stesso del suo arresto, siccome trovato sulla vettura condotta dal coimputato G. (sottoposto a procedimento separato), sia in relazione al precedente delitto. La difesa sostiene che la decisione di merito si è fondata su elementi indizianti equivoci quali: 1) il rinvenimento, a bordo della vettura del G., di un giubbotto contenente la refurtiva della rapina del giorno in cui è avvenuto l’arresto, nonchè di un manganello adoperato nel corso dell’esecuzione del precedente delitto; 2) la ricognizione effettuata in modo del tutto anomalo nel corso dei giudizio perchè l’imputato sarebbe stato sottoposto a riconoscimento "diretto" da parte dei testimoni, in aula, senza le garanzie previste dall’art. 213 c.p.p., essendo invece acclarato che, nel corso delle rapine i volti dei rapinatori non erano riconoscibili perchè travisati con calze di donna. A completamento della illustrazione delle ragioni poste a sostegno del motivo, la difesa rileva ancora come lo imputato sia da anni un collaboratore di giustizia.

La doglianza è infondata perchè riguardante il merito della valutazione dei mezzi di prova senza evidenziare aspetti censurabili in diritto della motivazione, ed è eccentrica rispetto al contenuto della motivazione della decisione impugnata.

In particolare, con riferimento al giubbotto rinvenuto sulla vettura del G., a bordo della quale è stato sorpreso l’odierno ricorrente, il giorno della rapina commessa in (OMISSIS), la difesa omette di considerare, come rilevato dalla Corte Territoriale, il "piumino beige" (contente la somma di Euro 3.250.000 e la ulteriore somma di Euro 540,00 in monete confezionate in tubetti), al momento del controllo di polizia, fosse indossato proprio dall’imputato e che quest’ultimo è stato trovato in possesso di un trincetto, essendo stato appurato che la rapina era stata compiuto con l’uso di un taglierino. Si tratta di circostanze di fatto, debitamente valutate dalla Corte di merito, che, con una motivazione non manifestamente illogica, ha indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto di credere alla versione fornita dall’imputato, circa l’occasionalità del suo incontro con il G..

In tale contesto la Corte territoriale ha preso in considerazione, anche le ricognizioni avvenute in aula. Il giudice dell’appello pur convenendo con la difesa circa la "anomala" assunzione della prova come raccolta, ne ha comunque posto in evidenza la legittimità e la sua congruenza con il restante materiale probatorio. Sotto il profilo di stretto diritto, la decisione è corretta; l’art. 189 c.p.p. non escludendo la possibilità di ricorrere alla c.d. prova atipica (cioè a quelle non disciplinate dalla legge) si limita a porre due condizioni: 1) la idoneità della prova ad assicurare l’accertamento dei fatti; 2) la prova non pregiudichi la libertà morale della persona.

Il riconoscimento dell’imputato, quale autore del reato, in aula, nel corso dei dibattimento, da parte di un testimone pur non rivestendo il carattere proprio della ricognizione, è pur sempre una prova ammissibile nei limiti dettati dall’art. 189 c.p.p. in quanto la ricognizione formale disciplinata dall’art. 213 c.p.p. non è, per il principio di non tassatività dei mezzi di prova, l’unico strumento probatorio idoneo al suddetto fine (v. da ultimo Cass, Sez. 5, 13.1.2010 n. 18057 in Ced Cass. Rv 246862; va inoltre aggiunto che l’atto del riconoscimento operato in udienza, è atto di identificazione diretta mediante dichiarazione orale che non richiede le formalità previste per la ricognizione vera e propria (Cass. Sez. 2, 23.9.2003 n. 46285 in Ced Cass. Rv 227605). Sul punto pertanto la doglianza è infondata, anche perchè la censura si appunta su considerazioni di merito circa la valenza del riconoscimento, che è questione di puro fatto sottratta al sindacato in questa sede.

Con riferimento al delitto di cui al capo B), la Corte territoriale ha fondato il proprio giudizio non solo in base al rinvenimento di un manganello (dalla foggia particolare, di colore rosso e con una scritta visibile) a bordo della vettura del G., sulla quale viaggiava il ricorrente (circostanza in sè non definitivamente concludente nel senso dell’affermazione della responsabilità dell’imputato), ma anche in base alle ricognizioni formali e fotografiche cui era stato sottoposto l’imputato nel corso del giudizio. Anche in tale caso la Corte territoriale ha fornito precisa indicazione degli elementi di prova presi in considerazione e la difesa, a sua volta, non ha indicato in modo specifico i punti censurabili della motivazione attraverso l’indicazione dei passi dei verbali ritenuti rilevanti, ai fini della dimostrazione della illogicità della motivazione stessa. Le circostanze riguardanti il ruolo di collaboratore dell’imputato o del suo erroneo riconoscimento per un diverso episodio di rapina, di per sè non hanno incidenza alcuna con riferimento ai fatti oggetto del giudizio. Per tali ragioni il motivo è infondato.

3) la difesa lamenta l’inosservanza dell’art. 62 bis c.p., perchè la Corte territoriale ha escluso la concessione delle attenuanti generiche traendo la giustificazione della decisione dalla condotta processuale. La censura è generica, ed è attinenti ad aspetti di fatto e a valutazioni il cui merito non è sindacabile nella presente sede attesa la adeguatezza della motivazione sul punto. La Corte d’Appello ha ritenuto che la pena irrogata, prossima ai minimi edittali sia adeguata in ragione dei numerosi precedenti penali del prevenuto e della gravità dei fatti che si sono concretati in rapine a mano armata. Il riferimento alla gravità dei fatti e alla pericolosità dell’imputato (desunta dai precedenti penali "numerosi") valutati in riferimento all’atteggiamento processuale, costituisce motivazione idonea e sufficiente a giustificare la decisione assunta.

Per le suddette ragioni il ricorso va quindi rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-06-2010) 03-10-2011, n. 35743

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 12 aprile del 2010, in parziale riforma di quella pronunciata con il rito abbreviato il 7 dicembre del 2007 dal giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Vibo Valentia accogliendo l’impugnazione del pubblico ministero, escludeva l’attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3. Riconosciuta dal primo giudice, e rideterminava in anni due e mesi quattro di reclusione la pena che era stata inflitta a D. G., quale responsabile di abuso sessuale continuato in danno di I.V., di anni diciassette all’epoca del fatto, abuso commesso fino al 14 marzo del 2006. Confermava la condanna del prevenuto al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, nei confronti della costituita parte civile ed applicava le pene accessorie previste dalla legge.

Secondo la ricostruzione fattuale contenuta in sentenza, D. G., carabiniere in servizio a Tropea e amico di lunga data della famiglia I. (la minore V. era compagna di scuola e amica del cuore della figlia, ed era stata cresimata dalla moglie), aveva indotto in quattro occasioni la ragazza, con minacce e costrizione fisica, a subire toccamenti, rapporti orali e un rapporto sessuale completo. I fatti emergevano dalle dichiarazioni rese dalla minore il 16, 17, 20 marzo e 10 aprile 2006 e dall’interrogatorio reso dal D. il 14 aprile 2006, nel corso del quale l’imputato dapprima aveva negato l’addebito e poi, di fonte alla richiesta di acconsentire alla comparazione del proprio DNA con quello del liquido seminale rinvenuto sul maglione della ragazza, aveva ammesso di avere avuto con lei un rapporto orale il precedente 14 marzo, sostenendo tuttavia essersi trattato di un rapporto consenziente, e di avere mentito per l’imbarazzo dovuto alla situazione e ai rapporti con la famiglia I.. Il primo di tali episodi era avvenuto quattro mesi prima della denuncia-querela sporta il 18 marzo del 2006. In tale occasione il prevenuto accompagnando a casa la minore con la propria macchina aveva deviato dall’ordinario percorso e si era fermato in luogo appartato dove all’improvviso aveva cominciato a palpeggiare la minore. La ragazza si era ribellata, ma l’imputato l’aveva minacciata dicendole che avrebbe riferito a tutti, a cominciare dalla propria figlia, che era stata lei a toccarlo e quindi l’avrebbe svergognata. Nel successivo mese di gennaio l’imputato era andato a prelevare a scuola la figlia e la I. e, dopo avere accompagnato a casa la figlia, per la seconda volta si era appartato con la ragazza ed in questa seconda circostanza l’aveva indotta a masturbarlo e praticargli un rapporto orale tenendole la testa abbassata sul proprio pene. La terza volta, dopo avere prelevato le ragazze a scuola e dopo avere accompagnato la propria figlia a casa, si era appartato con la I. e, sempre con la minaccia che avrebbe riferito a tutti che era stata lei a molestarlo, l’aveva indotta ad un rapporto orale ed a toccamenti vaginali. La quarta volta con le modalità innanzi descritte aveva avuto un rapporto vaginale completo. Dopo qualche giorno da tale ultimo rapporto la minore ha denunciato il fatto alla madre perchè questa si era resa conto che la figlia non era più vergine.

Nel corso delle indagini preliminari, con incidente probatorio, erano disposte sulla vittima due perizie: una ginecologica e l’altra psicologica. La prima confermava che la minore aveva avuto rapporti sessuali completi ( D. aveva ammesso un mero rapporto orale);

la seconda aveva stabilito che la ragazza (di anni 17 anni all’epoca del fatto) era normalmente dotata sul piano percettivo e cognitivo, ma presentava una personalità ingenua e acerba, mancante di intraprendenza e acutezza, e un’età psicologica apparentemente minore della reale.

Tanto premesso in fatto, la Corte, al pari del giudice di primo grado, ritenne attendibile la vittima. In proposito osservava che la maturità psicologica ed emotiva della parte lesa, pur non integrante una condizione di infermità psichica, poteva giustificare l’incidenza su di lei delle minacce del prevenuto come quella che l’avrebbe "svergognata" dicendo a tutti che era stata lei a molestarlo, se non avesse accondisceso alle sue pretese; che la ragazza non aveva denunciato prima il fatto per l’imbarazzo di indicare la ragione per la quale non gradiva più di essere accompagnata a casa dal padre dell’amica.

Ricorre per cassazione l’imputato per mezzo del proprio difensore sulla base di due motivi.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della parete lesa, in merito alla denunciata costrizione. Assume che l’attendibilità della vittima non era stata vagliata in modo sufficientemente critico e non consentiva di pervenire alla conclusione sicura che i rapporti fossero stati coartati anzichè consenzienti (come alla fine ammesso dal D.). La ragazza aveva riferito di quattro episodi di violenza, tutti avvenuti in occasioni nelle quali era venuta a trovarsi sola in macchina con l’imputato:

non quindi un episodio isolato, nel quale la ragazza poteva essere stata sorpresa dall’iniziativa del padre dell’amica, ma episodi plurimi, nei quali lei non aveva fatto nulla per evitare di rimanere da sola con l’uomo a bordo dell’autovettura; nè la ragazza aveva riferito nulla in famiglia di quanto accaduto, se non quando, dopo il quarto incontro, la madre si era accorta (ed era riuscita a farle ammettere) che non era più vergine, ed era sorta la necessità di giustificare la cosa agli occhi della famiglia; tanto meno era credibile che potesse avere fatto presa su una persona di quasi 18 anni, normalmente dotata sul piano percettivo e cognitivo (come era stata giudicata dalla psicologa che l’aveva esaminata in incidente probatorio), la sola minaccia dell’uomo di accusarla falsamente, se non avesse accondisceso alle sue pretese, di averlo provocato e circuito. Lo stesso GUP si era accorto della incongruenza, riconoscendo che si trattava di minaccia non idonea a coartare "una persona sufficientemente matura e consapevole" fino a indurla a soggiacere a rapporti non voluti, ma aveva attribuito ugualmente attendibilità al narrato della ragazza, in ragione di una sua presunta "ingenuità" e immaturità emotiva, che poteva avere reso efficace la minaccia. Tale valutazione non aveva però fondamento dal punto di vista psicologico e psichiatrico. Al contrario dalla mancanza di indicatori di abuso sessuale, riconosciuta dallo stesso peritoci desumeva che i rapporti erano stati consensuali. Anche la consulenza ginecologica non aveva confermato la presenza di segni di violenza.

Con il secondo motivo lamenta illogicità della motivazione in merito all’esclusione dell’attenuante della minore gravità del fatto.

Sostiene che il Giudice dell’udienza preliminare aveva concesso l’attenuante essendo mancata "una vera e propria violenza fisica" mentre la corte aveva trasformato in violenza fisica quella che la stessa vittima aveva qualificato pressione psicologica. Inoltre la Corte, in contrasto con le risultanze processuali aveva affermato che il rapporto con la sessualità era stato segnato negativamente in modo duraturo, mentre lo stesso perito aveva affermato che all’epoca la ragazza sembrava indenne.

Il ricorso, al limite dell’ammissibilità perchè si risolve sostanzialmente in censure in fatto in ordine all’apprezzamento delle prove, è comunque infondato e va pertanto disatteso.

Premesso che le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, essendo conformi si integrano a vicenda, va ricordato che la Corte di Cassazione nel controllare la logicità della motivazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (cfr. per tutte Cass. sez. 4 9.2.2006 Vescio). Essa deve annullare soltanto quando le regole di esperienza poste dal giudice del merito a fondamento della decisione impugnata risultino universalmente e sicuramente rifiutate o manifestamente inaccettabili o palesemente contraddette da conoscenze tecniche e scientifiche. Non può quindi annullare la decisione sotto il profilo dell’illogicità per la possibile ed astratta sussistenza di una ricostruzione alternativa della vicenda. La regola di giudizio dell’"oltre ogni ragionevole dubbio" introdotta con la L. n. 46 del 2006, nulla aggiunge dal punto di vista prescrittivo a quanto già desumibile dal sistema.

Fatta questa premessa i giudici del merito hanno indicato le ragioni per le quali la parte lesa era credibile, precisando in particolare che l’immaturità psicologica ed emotiva della vittima, ancorchè non integrante una condizione d’infermità psichica, aveva potuto giustificare, in un piccolo centro, l’idoneità della minaccia a coartare la volontà della ragazza. Siffatta idoneità va invero valutata, non secondo criteri astratti, ma in base alle modalità del fatto, alle caratteristiche della persona offesa ed ai rapporti tra offeso ed offensore. Nello specifico si è sottolineato che trattatasi di soggetto con età psicologica inferiore a quella effettiva avente personalità fragile, emotivamente immatura, mancante di intraprendenza ed acutezza. D’altra parte il primo atto sessuale era stato imposto con violenza, posta in essere nella forma della repentinità, approfittando peraltro del disorientamento della vittima che non si aspettava tale comportamento dal padre di una sua amica e suo padrino. Invero la violenza richiesta per l’integrazione del reato non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell’impossibilità di opporre resistenza, ma anche quella che si manifesta con il compimento dell’atto in maniera insidiosa e rapida in modo da neutralizzare la contraria volontà della vittima. Dopo quel primo atto di violenza ha coartato la volontà della vittima con la minaccia alla quale prima si è fatto riferimento.

La Corte ha altresì chiarito che il fatto non era stato denunciato prima per l’imbarazzo della ragazza di dovere giustificare il rifiuto a farsi accompagnare a casa dal proprio padrino.

Anche in merito al diniego dell’attenuante della minore gravità del fatto la motivazione non presenta errori giuridici o incoerenze, avendo la Corte valutato globalmente il fatto tenendo conto della modalità dell’azione, della reiterazione dei fatti e dell’incidenza negativa di tali rapporti sulla sessualità della vittima.

Non esiste alcuna incompatibilità logica tra il diniego dell’attenuante della minore gravità del fatto e la concessione delle generiche per l’assenza di precedenti penali, in quanto mentre l’incensuratezza attiene alla personalità del reo, l’attenuante speciale della minore gravita del fatto riguarda la condotta in concreto posta in essere (cfr. cass. sez. 3 19 maggio del 2008, rv 240047).

P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p.;

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso di quelle sostenute in questo grado dalla parte civile liquidate in complessivi Euro 1800.00 oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-04-2012, n. 5279 U. S. L. trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 9.7.2000 il Tribunale di Torino, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Z.A., medico chirurgo in regime di convenzione con la ASL n. (OMISSIS) (già ASL n. (OMISSIS)) di Chieri, condannava quest’ultima a corrispondere allo Z. la somma di cui in sentenza a titolo di compenso aggiuntivo previsto dall’art. 2 ACNL recepito nel D.P.R. n. 484 del 1996 e riferibile ai periodi dal 1.1.1995 al 31.12.1999 e dal 11.10.2003 al 30.3.2004.

Sull’appello della Ausl n. 5 la Corte di appello lo rigettava;

rilevava la Corte territoriale che il Protocollo di intesa intervenuto tra la Regione Piemonte e i sindacati, recepito con delibera regionale del 2.3.2004 che stabiliva la spettanza del compenso aggiuntivo per intero, non costituiva la fonte del diritto in questione già stabilito dall’ACNL di categoria (art. 45) recepito con DPR 484/96 e quindi era un mero atto applicativo di quanto già disposto in precedenza. La delibera era quindi un mero atto di indirizzo alle AA.SS.LL. finalizzato all’adempimento di quanto già previsto, e circa la copertura, questa era pacificamente avvenuta.

Per la cassazione di tale decisione ricorre l’ASL n. (OMISSIS) Chieri con due motivi, resiste con controricorso lo Z. che ha proposto anche ricorso incidentale condizionato sul quale si è difesa la ricorrente in via principale con controricorso. Lo Z. ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce la violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 484 del 1996, art. 45, comma 2, lett. c). Non spettava il compenso aggiuntivo nella misura integrale alla luce delle stesse fonti normative richiamate dalla Corte di appello, come stabilito dalla Suprema Corte.

Con il secondo motivo si allega l’omessa ed insufficiente motivazione del provvedimento impugnato: la sentenza impugnata non si spiegava la ragione per cui si sia ritenuto spettasse l’intero compenso aggiuntivo. Non era stata indagata la reale volontà delle parti collettive in rapporto all’ACN del 1996.

I due motivi possono essere esaminati insieme vertendo sulla stessa materia e nel loro complesso appaiono fondati.

Come accennato in premessa la Corte di appello ha ritenuto che fonte dell’attribuzione al ricorrente dei crediti vantati per compenso aggiuntivo (nella misura integrale) non fosse la delibera della Giunta Regionale del Piemonte del 2.3.2004 con cui veniva approvato il Protocollo d’Intesa fra l’Assessore alla Sanità e le 00.SS concernente la misura dovuta del "compenso aggiuntivo", ma direttamente l’ACL di categoria ed in particolare l’art. 45, recepito dal D.P.R. n. 484 del 1996 e che quindi la Delibera avesse una mera natura di atto applicativo di quanto già stabilito, senza implicare – come dedotto dalla ASL – alcuna indebita ingerenza nell’ambito dell’autonomia e della sfera decisionale della stessa ASL. Sul punto questa Corte si è già espressa (anche con riferimento alla medesima ASL di Chieri ed allo stesso Protocollo di intesa tra Regione Piemonte e 00.SS) con un orientamento che questo Collegio condivide in toto: si è nella sentenza n. 26365/2009 a tal proposito osservato che: "va premesso che, ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 48 (richiamato dalla legislazione successiva), è riservata esclusivamente alla contrattazione collettiva, mediante accordi resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica, la disciplina uniforme del trattamento economico e normativo del personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Ne deriva l’irrilevanza delle prassi applicative seguite dalle diverse amministrazioni e delle circolari interpretative eventualmente emanate, dovendosi procedere all’individuazione della regola di giudizio sulla base di norme di diritto. Per ulteriore conseguenza deve ritenersi infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse svolta dai controricorrenti in relazione alla dedotta stipulazione tra le Regione Piemonte e le organizzazione sindacali dei medici convenzionati di un Protocollo, asseritamente relativo alla ritenuta spettanza del compenso aggiuntivo per cui è causa, nella sua interezza, anche ai medici convenzionati titolari di pensione, recepito con DGR della Regione Piemonte, non essendo le intese in tal modo raggiunte idonee a introdurre una regolamentazione della materia in ipotesi difforme da quella stabilita dagli accordi nazionali resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica.

3. Va ancora ricordato, in linea con il prevalente orientamento di questa Corte, che le clausole dei predetti accordi, siccome acquistano efficacia soltanto con l’inserimento nel decreto presidenziale, hanno natura giuridica regolamentare, con la conseguenza che l’interpretazione data dal giudice del merito a tali accordi può essere denunciata in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e che la Corte regolatrice può sottoporre a diretto esame esegetico le relative norme in base ai criteri fissati dall’art. 12 preleggi per l’interpretazione delle leggi (cfr. Cass., SU, n. 12595/1993, e le successive, numerose, decisioni conformi)……. La questione oggetto del primo motivo di ricorso è già stata oggetto di disamina da parte della giurisprudenza di legittimità, con enunciazione del principio secondo cui qualora un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale goda anche di trattamento pensionistico erogato dall’Inpdap, quest’ultimo comprensivo dell’indennità integrativa speciale, il compenso aggiuntivo professionale previsto dal D.P.R. n. 484 del 1996, art. 45, comma 2, lett. c, – che rimanda, per la sua determinazione, ai criteri di cui al D.P.R. n. 314 del 1990, art. 41, comma 1, lett. F, ove si fa riferimento alle quote mensili di carovita – spetta con le limitazioni indicate dalla citata lett. F), punto d), D.P.R. n. 314 del 1990, in quanto la formulazione letterale della norma, che rinvia "ai criteri" di determinazione delle quote di carovita, va intesa come rinvio globale, cioè comprensivo anche delle condizioni di attribuzione del compenso medesimo (cfr. Cass. nn. 15005/2007;

9342/2007; nonchè, seppure in fattispecie diversa, Cass., n. 24164/2006; contra Cass., n. 4412/2006). Ed invero è stato condivisibilmente osservato che la formulazione letterale normativa, nella parte in cui rinvia ai "criteri" di determinazione delle quote di carovita, senza alcuna limitazione, non consente la lettura riduttiva secondo la quale i "criteri richiamati sarebbero solo quelli relativi al calcolo, o determinazione, restando estranei a tale richiamo le condizioni di attribuzione del compenso, poichè i criteri di cui alla lett. f non possono che essere tutti quelli precisati nelle lett. a – d, cosicchè la norma ha reso chiaramente applicabile nella sua interezza il regime giuridico già vigente per l’istituto delle quote di carovita, regime perfettamente compatibile con il nuovo meccanismo di incrementi automatici del compenso (ancorchè non più collegati all’aumento del costo della vita), restando escluso ogni profilo di carenza di regolamentazione. Inoltre la diversa lettura riduttiva non risulta neppure confortata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 – nel testo vigente ratione temporis – nella parte in cui, nell’ambito dei criteri direttivi dettati in ordine ai contenuti della normazione secondaria, formata dagli accordi sindacali da recepire nei D.P.R., prevedono (comma 1, lett. d) che debba essere ridefinita la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa e una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi e per particolari attività, nonchè (alla lett. h, comma 1) che si proceda all’abbandono di istituti normativi previsti dalle vigenti convenzioni, riconducibili direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro dipendente; infatti i criteri direttivi sono stati rispettati con l’eliminazione dell’istituto delle quote di carovita, sostituito dal compenso aggiuntivo, nel mentre, facendo parte l’erogazione in oggetto dei compensi fissi, ben poteva stabilirsi una limitazione dell’erogazione, confermando, per coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi, la disciplina già operante per il soppresso istituto delle quote di carovita" (cfr. anche cass. n. 6368/2011). Pertanto deve escludersi per le ragioni prima indicate che il D.P.R. n. 484 del 1996, richiamato art. 45 possa costituire titolo per l’attribuzione allo Z. dell’intero compenso così come richiesto, nè possono esserlo, a fortiori, Accordi stipulati, con la sola Regione che non sono stati recepiti (nè potevano esserlo per ovvie ragioni di estraneità al sistema contrattuale che regola i compensi del personale medico convenzionato, come affermato anche dalla Suprema Corte nella decisione già citata) in D.P.R. e che non sono stati sottoscritti dalla ASL chiamata in giudizio, che non hanno alcuna base nelle fonti contrattuali, come si è visto, che disciplinano la materia di cui è processo.

Va ritenuto assorbito il ricorso incidentale condizionato (non formulato con un espresso motivo, ma ricavabile in base al quesito ed alle argomentazioni svolte) con cui si chiede che la Corte consideri il detto Protocollo come fonte di attribuzione dei crediti vantati in quanto trattamento di miglior favore in sede di contrattazione decentrata.

In conclusione, in accoglimento del ricorso principale (assorbito quello incidentale), va cassata la sentenza impugnata e, potendo la controversia essere decisa nel merito non necessitando di ulteriori approfondimenti istruttori, va rigettata la domanda.

Stante la complessità della vicenda e la presenza di precedenti anche di legittimità di segno contrario (cass. n. 4412/2006) possono compensarsi le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte: Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale, cassa in relazione al ricorso accolto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda.

Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.