T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9658

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con determinazione del Capo dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero Giustizia la ricorrente è stata esclusa dall’assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria perché risultata non idonea (in ragione della presenza di un tatuaggio).

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Violazione errata interpretazione della norma di cui all’art. 123, c), D. Lgs. 443/92; eccesso di potere per motivazione impropria ed apodittica, disparità di trattamento.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Il ricorso è fondato.

In particolare:

a). ai sensi della normativa in materia (art. 123 D.lgs. 443/1992) costituiscono causa di non idoneità

i tatuaggi quando "per la loro sede o natura siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme";

b). alla luce della norma indicata, la Commissione medica non poteva fondare, così come ha fatto, il giudizio di inidoneità sulla semplice presenza di un tatuaggio in una zona del corpo ma doveva darsi carico di accertare se a causa del rilevato tatuaggio la cute del ricorrente risultasse alterata, ovvero se dalla forma e dalle dimensioni delle figure incise sulla pelle potesse attribuirsi al deducente una personalità abnorme, motivazione, questa, che, come già rilevato, manca del tutto.

In conclusione, il ricorso è meritevole di accoglimento e, conseguentemente, deve essere annullato il provvedimento di esclusione della procedura concorsuale, con ogni effetto in ordine alla prosecuzione da parte della ricorrente dell’iter concorsuale.

Restano salvi gli ulteriori provvedimenti adottabili dall’Amministrazione.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-12-2011, n. 10285

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 16 maggio 2011 e depositato il successivo 25 maggio il Consorzio P.Q. impugna il provvedimento indicato in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Deduce:

1. inesistenza della dedotta omessa produzione documentale; illogica e restrittiva interpretazione dell’art. 6, punto A/3 ed omessa applicazione dell’art. 8 da parte della Commissione.

Assume il ricorrente Consorzio che l’art. 6 del Capitolato, al punto A3) individua nelle imprese i soggetti chiamati al rispetto dei requisiti richiesti e ciò in quanto saranno proprio le imprese, ancorché consorziate, a doversi occupare della fornitura oggetto della gara. Inoltre, l’art. 8 del Capitolato sanziona con l’esclusione l’omissione della produzione documentale e, nel contempo, impone alla Commissione di formulare richiesta di integrazione nel caso di documentazione imprecisa.

Orbene, le singole imprese partecipanti al Consorzio hanno debitamente depositato la documentazione richiesta e quand’anche la documentazione fosse stata ritenuta incompleta, la Commissione avrebbe dovuto chiedere l’integrazione, con la conseguenza che nel caso de quo illegittimamente è stata disposta l’esclusione dalla gara;

2. ulteriori motivi di illegittimità del provvedimento di esclusione; omessa motivazione; eccesso di potere; violazione di legge ed inopportunità.

L’operato dell’Amministrazione appare, altresì, lesivo dei principi pubblicistici che presiedono alle procedure di gara.

In particolare, i ricorrenti deducono che comunque la Commissione avrebbe dovuto applicare l’art. 8 del Capitolato, richiedendo l’integrazione della documentazione, posto che il rigore formalistico delle prescrizioni della lex specvialis deve essere rapportato ai principi di ragionevolezza e di libera e ampia partecipazione alle pubbliche gare;

3. Sulla natura giuridica del Consorzio.

Assume il ricorrente che i consorzi sono sforniti di personalità giuridica pur operando quali mandatari dei consorziati. Consegue che la mancanza di personalità giuridica fa sì che essi partecipano alla gara alle stesse condizioni dei raggruppamenti temporanei di imprese, per i quali il possesso dei requisiti va verificato in capo alle singole imprese riunite.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, conclude per l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. 2099 del 2011 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione.

All’Udienza del 19 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Come esposto in narrativa oggetto del presente gravame è il provvedimento di esclusione del Consorzio ricorrente dalla gara per la fornitura triennale di manufatti odontotecnici in ragione della mancata produzione di documenti di cui al p. A3) dell’art. 6 del Capitolato speciale di gara.

Il ricorso è improcedibile.

La intimata Azienda USL ha rappresentato che con deliberazione n. 586 del 5 agosto 2011 ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore delle Società O. S.r.l. e Odontotecnica Lepini.

Poste siffatte evenienze, appare sufficiente richiamare il costante orientamento (tra le tante: T.a.r. Abruzzo, Pescara, I, 28 gennaio 2010, n. 87; T.a.r. Basilicata, Potenza, I, 21 dicembre 2009, n. 886; T.a.r. Lombardia, Milano, III, 12 novembre 2009, n. 5023; Consiglio di Stato, V, 26 novembre 2008, n. 5845; Consiglio di Stato, V, 8 novembre 2008, n. 4241) per il quale, alla mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, segue l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse.

Per completezza di esposizione deve tuttavia osservarsi che il ricorso è anche infondato nel merito.

Dagli atti di causa (verbale n. 1) si rileva che in relazione alla documentazione di cui al punto A3) dell’art. 6 del Capitolato d’Oneri speciale è stata prodotta documentazione esclusivamente riferita alle società componenti il Consorzio, mentre in relazione al punto A2) quest’ultimo aveva prodotto documentazione relativa sia al Consorzio medesimo che ai singoli consociati. Da detto verbale emerge, altresì, che la Commissione ha rilevato che il Consorzio ha, rispetto alle singole società consorziate, assunto piena autonomia, tanto da aver prodotto offerta autonomamente, sicché ha ritenuto la documentazione amministrativa incompleta nel punto A3) dell’art. 6 del Capitolato, decidendo di valutarne successivamente la posizione, eventualmente sanando la situazione tramite integrazione documentale.

Nella successiva seduta (cfr. verbale n. 2) la Commissione, dopo aver rilevato che "la documentazione del Consorzio è incompleta quanto al punto A3) dell’art. 6 del Capitolato d’oneri speciale, per essere stata prodotta documentazione esclusivamente riferita alle società componenti il Consorzio e che l’art. 46 d. lgs. n. 163 del 2006 – richiamato dall’art. 8 del Disciplinare di gara – non può essere utilizzato per l’omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara, in quanto ciò determinerebbe il venir meno del principio di parità di trattamento e della certezza delle regole", decideva di non ammettere il predetto Consorzio alla fase successiva per mancata produzione documentale.

Dalla breve ricostruzione della vicenda così come emerge dagli atti di causa è agevole ritenere che correttamente l’Amministrazione ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla gara.

Nel caso di specie va rilevato che non sussistono incertezze sulla natura del ricorrente Consorzio, poiché dall’atto costitutivo e dallo Statuto si evince che esso ha la natura di Consorzio stabile di cui all’art. 36 del d. lgs. n. 163 del 2006, in quanto è composto da almeno tre consorziati, ha la durata di 50 anni e si propone di partecipare in proprio alle gare indette da Enti pubblici.

Invero, diversamente da quanto afferma il Consorzio nel primo motivo circa la carenza di personalità giuridica del medesimo, il quale partecipa alle pubbliche gare alle stesse condizioni delle associazioni temporanee di imprese, dovendo quindi essere prodotta la documentazione richiesta al p. A3) del Capitolato solo in relazione alle singole imprese partecipanti, si osserva che il rapporto che lega le imprese consorziate alla struttura consortile è un rapporto di tipo organico, sicché unico soggetto interlocutore dell’Amministrazione appaltante è il consorzio stesso, che assumerà la veste di parte del contratto, con la relativa assunzione in proprio di tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità.

Come è noto l’art. 36 del Codice dei contratti si riferisce alle sole gare per l’affidamento di appalti di lavori, mentre negli altri casi (appalti di servizi e forniture) si applica il precedente art. 35, secondo cui i requisiti per l’ammissione alle gare devono essere posseduti e comprovati dai Consorzi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera e all’organico medio annuo, i quali solo sono computati cumulativamente in capo al Consorzio, ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Ciò posto, tuttavia, deve ulteriormente osservarsi che l’art. 35 del d. lgs. n. 163 del 2006 fa riferimento ai soli requisiti di idoneità tecnica e finanziaria richiesti per la partecipazione alle gare, facendo intendere che la diversa categoria relativa ai requisiti di carattere generale segua una diversa regolamentazione. Ed invero la giurisprudenza ha ritenuto che a prescindere dal tipo di Consorzio, sia esso stabile o ordinario, è fuori discussione che i requisiti di ordine generale debbano essere verificati anche nei confronti di tutti i consorziati che vengano individuati come esecutori delle prestazioni scaturenti dal contratto." (Consiglio di Stato, Sezione IV, 07 aprile 2008, n. 1485 e Sezione IV n. 1778/2008).

Nella specie, tuttavia, la documentazione richiesta riguardava non solo quella attestante i requisiti di carattere generale, ma anche documentazione comprovante la capacità tecnica, come ad esempio, la certificazione CE, come da Direttiva 93/42 CEE, a dimostrazione della capacità tecnica, sicché il Consorzio non avrebbe dovuto limitarsi a presentare la documentazione riguardante le sole imprese partecipanti al Consorzio, ma avrebbe dovuto produrre la documentazione richiesta dall’art. 6, punto A3) anche con riferimento allo stesso Consorzio, quale autonomo centro di rapporti giuridici.

Consegue che l’omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara, non può che comportare l’esclusione dalla gara del Consorzio inadempiente, non potendosi fare ricorso all’art. 46 del d. lgs. n. 163 del 2006, richiamato dall’art. 8 del Disciplinare per non incorrere nella violazione il principio della par condicio. L’istituto della regolarizzazione postuma, previsto dal citato art. 46, infatti, si riferisce al completamento ed al chiarimento del contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni prodotti dalle imprese concorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti di ammissione. Viceversa, l’omessa allegazione di documenti previsti a pena di esclusione non può considerarsi alla stregua di una irregolarità sanabile e, quindi, è preclusa l’integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali.

Nel caso di specie, infatti, non ricorre l’ipotesi di regolarizzazione della documentazione prodotta, bensì la diversa ipotesi di omessa produzione documentale, che, come tale, non è suscettibile di regolarizzazione.

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse.

Stimasi equo disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-07-2012, n. 11412 Confessione stragiudiziale Intermediazione finanziaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I.M. conveniva in giudizio la s.p.a. Cassa di Risparmio di Firenze per aver acquistato, per mezzo dell’intermediazione finanziaria della parte convenuta, obbligazioni Del Monte e Cirio per un importo di oltre 31.000 Euro, rivelatasi del tutto infruttuose a causa dello stato d’insolvenza delle società emittenti. Denunciava di non essere stato informato del rischio connesso all’acquisto di tali obbligazioni e chiedeva che fosse dichiarata la nullità, l’annullamento o la risoluzione del contratto, con conseguente condanna dell’istituto bancario alla restituzione della somma investita o al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda di risoluzione del contratto di acquisto delle obbligazioni sopra indicato per difetto d’informazione dell’investitore e condannava la banca alla restituzione degli importi versati dal cliente per tale acquisto. La Corte d’Appello, investita dell’impugnazione proposta dalla Cassa di Risparmio di Firenze confermava la sentenza di primo grado.

A sostegno della decisione affermava:

a) la dichiarazione inserita nei singoli ordini di acquisto del seguente tenore: "Si da atto che mi avete fornito le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del grado di rischiosità della presente operazione" è del tutto inidonea ad assolvere gli oneri informativi posti a carico dell’intermediario dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e dall’art. 29 del Reg. Consob n. 11522 del 1998;

b) non è credibile che l’intermediario non conoscesse la condizione di decozione del gruppo Parmalat al momento della sottoscrizione degli ordini di acquisto in contestazione (obbligazioni Del Monte 27/9/2001; obbligazioni Cirio 24/5/2002), dal momento che la situazione di grave crisi finanziaria era, a quell’epoca, ampiamente conosciuta ed il ricorso massiccio al credito obbligazionario doveva servire proprio a ridurre l’esposizione bancaria divenuta insostenibile. Pertanto, l’omessa informazione di tale situazione, costituiva una sostanziale confessione dell’inadempimento della banca, c) il difetto d’informazione, secondo l’orientamento delle S.U. (sent. 26725 del 2007), contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante può determinare la risoluzione per inadempimento sia del contratto quadro che del singolo ordine di acquisto.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa di Risparmio di Firenze affidandosi a due motivi. Hanno resistito con controricorso gli eredi di I.M.. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere affrontata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per nullità della procura derivante dalla mancata indicazione dei poteri rappresentativi in capo alla persona fisica conferente. L’eccezione, comunque da disattendere in quanto nè dedotta nè allegata l’assenza dei poteri rappresentativi di colui che ha conferito la procura, è del tutto superata dal deposito, ammissibile ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., di copia della procura notarile in questione.

Riscontrata l’ammissibilità del ricorso, nel primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 2735 cod. civ., nonchè il vizio di motivazione in ordine all’errata mancata qualificazione come confessione stragiudiziale della dichiarazione sottoscritta dal cliente, relativa alle informazioni riguardanti gli acquisti di obbligazioni dedotti nel presente giudizio. Al riguardo, la parte ricorrente osserva che la seguente dichiarazione di scienza "si da atto che mi avete fornito le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del grado di rischiosità della presente operazione" ha l’inequivoco valore di confessione stragiudiziale in quanto resa direttamente nei confronti della parte in conflitto d’interessi con il confidente. Essa, pertanto, avendo la stessa efficacia della confessione giudiziale, costituisce prova legale dei fatti sfavorevoli al confidente ed è vincolante nei confronti della parte e del giudice, trattandosi di un atto giuridico in senso stretto, non valutabile liberamente. A differenza della c.d.

"clausola di stile" che è generica e decontestualizzata, in quanto priva di un aggancio concreto all’atto in cui è inserita, la dichiarazione in contestazione si riferisce sia pure sinteticamente ad aspetti significativi dell’atto cui accede ed è in esso organicamente inquadrata. Sotto il profilo della carenza motivazionale, risulta contraddittorio ed illogico, aver dedotto, dal valore attribuito dalla banca alla predetta dichiarazione, una sostanziale confessione d’ inadempimento informativo, perchè così ragionando il giudice di secondo grado ha indebitamente sovrapposto il piano dell’informazione fornita ex ante dalla banca, alla luce dei dati conosciuti e conoscibili, con le certezze conoscitive pervenute ex post. Infine, sottolinea l’istituto ricorrente, non sono state indicate le ragioni per le quali la dichiarazione in questione dovrebbe ritenersi "di stile".

Nel secondo motivo viene censurata, sotto il duplice profilo della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e del difetto di motivazione, la dichiarazione di risoluzione per inadempimento, contenuta nella motivazione della sentenza di secondo grado, in quanto estesa non soltanto ai singoli ordini di acquisto ma anche al contratto quadro. Osserva il ricorrente che, come già accertato nella sentenza di primo grado, la domanda di risoluzione era stata formulata soltanto nei confronti dei contratti esecutivi del contratto quadro, con conseguente palese vizio di ultrapetizione della sentenza di secondo grado.

Entrambi i motivi sono infondati.

Il D.Lgs n. 58 del 1998, art. 21, nella formulazione ratione temporis applicabile, stabilisce, nel comma 1, lett. b) che gli intermediari devono acquisire le informazioni necessarie ai clienti e operare in modo che essi siano sempre informati. Nell’art. 28 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 si precisa ulteriormente il contenuto di tale obbligo contrattuale posto a carico dell’intermediario e si afferma che gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione (dei portafogli individuali) se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, i rischi e la implicazione della specifica operazione o servizio la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevolmente scelte d’investimento o disinvestimento.

Dall’esame delle due disposizioni, aventi un contenuto conformativo delle condotte che gli intermediari devono tenere in fase precontrattuale ed in fase attuativa degli ordini di acquisto, possono individuarsi gli elementi costitutivi dell’obbligo informativo che, in esecuzione del generale principio di buona fede, su di essi incombe al fine di limitare l’asimmetria conoscitiva che caratterizza le operazioni d’investimento finanziario in modo ancora più incisivo dei contratti di consumo in senso stretto, destinati ad altre merci e servizi.

In primo luogo, si tratta di un obbligo il cui adempimento è accertabile e valutabile esclusivamente sulla base delle concrete informazioni, relative al singolo contratto, fornite al cliente.

In secondo luogo le norme parametro evidenziano un contenuto dinamico di tale obbligo che accompagna l’investitore nella scelta finale e che, conseguentemente non è riconducibile ad una generica dichiarazione di conoscenza, non riferibile al contenuto dell’operazione.

In terzo luogo, come desumibile anche dal successivo art. 29 del Regolamento Consob che, con riferimento alle "operazioni non adeguate", richiede l’ordine scritto o la registrazione su nastro magnetico, in caso d’insistenza del cliente, al fine di verificare l’adempimento dell’obbligo informativo, è sempre necessario, per tutte le operazioni, il riscontro probatorio del contenuto specifico delle informazioni fornite al singolo cliente, risultando, conseguentemente, del tutto inidonea una dichiarazione riassuntiva e generica dell’avvenuta completezza dell’informazione, sottoscritta dal cliente. Peraltro, una dichiarazione che si limiti ad affermare "si da atto che mi avete fornito le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del grado di rischiosità" non può essere qualificata come confessione stragiudiziale neanche alla stregua del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, essendo necessaria a tal fine la consapevolezza e la volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all’altra parte che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio (Cass. 16127 del 2002; 23495 del 2010). Quest’ultimo requisito, in particolare, esclude l’applicabilità dell’art. 2735 cod. civ., alla dichiarazione in questione. Essa, infatti, essendo contestuale al perfezionamento del vincolo contrattuale di acquisto, non può comprendere la consapevolezza del probabile pregiudizio economico connesso al risultato finanziario dell’investimento e, conseguentemente, attesta esclusivamente che la sottoscrizione dell’ordine può essere stata preceduta da un’informazione relativa alla tipologia del prodotto finanziario ed al rischio ad esso generalmente riconducibile. Entro questi limiti nessun contenuto confessorio può riconoscersi ad una dichiarazione ricognitiva di una scansione necessaria, antecedente al contratto, predisposta in ottemperanza (formale) ad obblighi posti dalla legge a carico dell’intermediario. Per poter attribuire a tale dichiarazione un’efficacia realmente confessoria sarebbe stato necessario quanto meno dimostrare che nell’adempimento dello specifico obbligo informativo contrattuale, l’intermediario avesse illustrato, in concreto, le condizioni economico finanziarie del "gruppo" dal quale provenivano le obbligazioni acquistate e l’effettivo potenziale di redditività e di rischio ad esse correlato. Peraltro, attesa la presumibile riconducibilità di un acquisto di tal genere nella categoria delle operazioni non adeguate, regolate dall’art. 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, sarebbe stato necessario uno specifico ordine scritto o la registrazione telefonica di esso. Deve essere, infine, osservato che l’adempimento di un obbligo informativo in un settore negoziale ad alto contenuto tecnico quale quello dell’intermediazione finanziaria (o nelle prestazioni medico-sanitarie), non può mai essere dimostrato mediante la sottoscrizione di dichiarazioni generiche, unilateralmente predeterminate e predisposte in via generale e modulare, essendo necessaria l’allegazione e la prova del contenuto e delle concrete modalità di trasmissione e conoscenza delle informazioni relative alla specifica operazione proposta.

Esclusa l’applicabilità dell’art. 2735 cod. civ., alla dichiarazione esaminata, deve osservarsi che la sentenza impugnata ha riferito, con argomentazione non contestata sul punto, che nessun altro elemento di prova, ad integrazione del modulo d’acquisto, è stata fornita dall’istituto bancario al fine di dimostrare l’adempimento all’obbligo informativo su di essa incombente. Correttamente, pertanto, il giudice d’appello, ha fatto conseguire da tale inadempimento la risoluzione dei contratti d’acquisto. Al riguardo, le S.U. della Corte di Cassazione hanno definitivamente precisato (S.U. n. 26724 del 2007) che in tema d’intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d’informazione del cliente riguardante le singole operazioni d’investimento e disinvestimento attuate in esecuzione del contratto quadro, può dar luogo a responsabilità contrattuale e condurre alla risoluzione del contratto. L’indirizzo è stato di recente ribadito ed ulteriormente arricchito in ordine al contenuto dell’onere della prova incombente sulle parti del contratto, nella sentenza n. 22147 del 2010, così massimata:

In tema d’intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d’informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d’investimento e disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l’investitore alleghi da parte dell’intermediario l’inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento;

l’intermediario ha invece l’onere di provare di aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta.

Il secondo motivo, volto a censurare il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata per avere affermato in motivazione che la risoluzione per inadempimento riguardava anche il contratto quadro, è inammissibile. La pronuncia di primo grado, come riferito dalla parte ricorrente nella formulazione del motivo di ricorso, aveva espressamente escluso dalla propria statuizione la risoluzione del contratto quadro in quanto non oggetto di una specifica domanda della parte attrice.

Essa, pertanto, avrebbe dovuto formare oggetto di specifica impugnazione incidentale da parte degli appellati, in mancanza della quale, deve ritenersi coperta da giudicato. A questa conclusione è pervenuta anche la Corte d’Appello che nel dispositivo della sentenza si è limitata alla conferma della pronuncia di primo grado. In questo contesto il motivo di ricorso difetta radicalmente d’interesse.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese del presente grado.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-07-2012, n. 13484

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Svolgimento del processo
1. – La XXX s.p.a. acquistò, fino all’anno 2 004, quantitativi di merce (capi di maglieria) di asserita provenienza giamaicana, scortati da apposito certificato Eur 1 e quindi soggetti a esenzione dal trattamento daziario in base all’accordo di partenariato del 23.2.2000 (cd. accordo di Cotonou) tra la Comunità Europea e i paesi della cd. area ACP (Africa, Caraibi e Pacifico).
A seguito di indagini eseguite dall’organismo comunitario Olaf, le autorità giamaicane attestarono l’irregolarità dei redatti certificati Eur 1 in ordine all’origine preferenziale (giamaicana) della merce in questione; donde l’amministrazione doganale provvide alla revisione degli accertamenti quanto all’importazione effettuata, notificando alla società importatrice, in funzione di recupero dei tributi doganali, i previsti avvisi di rettifica di cui all’art. 78 del Regolamento n. 2913/92 CE (codice doganale comunitario).
2. – La società impugnò gli avvisi dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Milano, per quanto ancora rileva contestando il difetto di motivazione dell’atto (in quanto basato su un verbale della missione dell’Olaf non sufficientemente determinato in ordine all’individuazione degli specifici certificati ritenuti invalidi) e l’omessa considerazione della preclusione alla contabilizzazione postuma di cui all’art. 220, par. 2, lett. b) del codice doganale comunitario.
3. – Tali censure furono accolte dalla commissione provinciale adita.
La decisione venne però riformata, su gravame dell’amministrazione, dalla commissione tributaria regionale della Lombardia. La quale sostenne che l’atto impositivo dovevasi ritenere sufficientemente motivato per relationem al verbale dell’Olaf (previamente notificato), poichè questo aveva consentito alla parte di individuare i motivi posti al fondo dell’operata rettifica; e quindi di esercitare il diritto di difesa.
Evidenziato che alle risultanze dell’attività investigativa dell’Olaf dovevasi attribuire, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento n. 1073/99 CE, valore di elemento di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari degli Stati membri, e che l’efficacia probatoria poteva essere altresì assicurata dalla documentazione raccolta nel corso della eseguita verifica, non potendosi ammettere l’antiteticità tra la verbalizzazione delle indagini svolte dall’Olaf e le conclusioni contenute nella relazione finale redatta dal medesimo organismo, la commissione regionale ritenne, nel merito:
(a) che contrariamente a quanto sostenuto dalla società importatrice, il rapporto finale dell’Olaf non era affatto risultato indeterminato quanto alle svolte conclusioni, essendosi affermato, non solo che le autorità giamaicane non erano state in grado di confermare l’origine preferenziale delle merci, ma anche che tutti i prodotti esportati verso la Comunità Europea – così come riconosciuto dalla locale dogana – erano risultati fabbricati (recte, composti) non esclusivamente da filati, sì da non poter essere considerati originari della Giamaica;
(b) che il divieto di contabilizzazione a posteriori dei dazi non potevasi considerare nella specie operante, giacchè la mancata tempestiva contabilizzazione non era stata ascrivibile a errore dell’autorità doganale italiana, ma all’apparente validità dei certificati preferenziali Eur 1; nè potevasi discorrere di buona fede dell’importatore, stante l’obbligo, su di lui incombente, di verificare il corretto comportamento dei partner commerciali, con soggezione al rischio di eventuali loro illegalità.
Infine la commissione, richiamando la sentenza 9.3.2006 della Corte di giustizia CE (causa C-293/04, Beemsterboer), osservò che le società esportatricì non avevano conservato, per il previsto periodo, alcuna documentazione probatoria, così finendo per versare nella situazione di negligenza descritta dalla citata decisione, determinativa della inversione dell’onere della prova riguardo alla esattezza della situazione di fatto attestata dai certificati preferenziali. E che tale onere – in difetto di documentazione idonea a evidenziare la situazione di fatto riferita dall’esportatore per ottenere il certificato Eur 1 – non era stato adempiuto.
In conclusione, la commissione regionale considerò legittima la contabilizzazione dei dazi operata a posteriori; e accolse l’appello dell’amministrazione doganale.
4. – La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
L’intimata ha replicato con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato una memoria.
Motivi della decisione
1. – I motivi di ricorso risultano formulati secondo l’ordine che segue.
(i) Il primo e il secondo motivo attengono, nel contesto di censure prospettate ai sensi, rispettivamente, dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e dell’art. 360 c.p.c., n. 5, all’assunto valore probatorio del verbale della missione dell’Olaf.
Si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 9, par. 1 e 2, del Reg. n. 1073/1999 CE, 7, della L. n. 212 del 2000, e D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5-bis, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso decisivo per il giudizio. E si addebita al giudice tributario: (a) di avere erroneamente attribuito valore probatorio non solo al rapporto finale elaborato dall’Olaf all’esito delle svolte indagini, ma anche a qualsiasi atto o documento endoprocedimentale necessario per la redazione del rapporto medesimo; tale essendo il verbale della missione effettuata; nonchè (b) di aver ritenuto l’atto di accertamento correttamente motivato col mero richiamo al contenuto del ridetto verbale, nonostante che questo fosse basato sul fatto che "la gran parte dei prodotti tessili esportati dalla Giamaica (..) erano rappresentati da capi ottenuti dall’unione di parti finite o da capi pronti di origine cinese e, pertanto, non avevano titolo per l’acquisizione dell’origine preferenziale giamaicana". In tal modo – sostiene la ricorrente – non si sarebbe tenuto in conto che una simile motivazione per relationem non era in verità univoca e idonea a consentire di comprendere su quali basi fosse stato ritenuto che proprio i capi da essa contribuente importati facessero parte di quelli sopra detti, in quanto neppure il verbale dell’Olaf aveva recato elementi intesi a identificare i certificati invalidi rispetto a quelli validi.
(ii) Il terzo mezzo, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso decisivo, censura la sentenza per aver affermato, in aderenza alla decisione della Corte di giustizia in data 9.3.2006 (causa C-293/04, Beemsterboer), e per il caso di inadempimento dell’obbligo di conservazione della documentazione probatoria dell’origine preferenziale delle merci, la spettanza al debitore dell’onere dimostrativo circa l’avvenuto rilascio dei certificati di origine sulla base di una esatta rappresentazione dei fatti.
La tesi esposta nel motivo è che l’inversione dell’onere della prova è invece legittima nel diverso caso in cui, a seguito di negligenza imputabile al solo esportatore, le autorità doganali si trovino nell’impossibilità assoluta di fornire la prova richiesta dall’art. 220, par. 2, lett. b) del codice doganale comunitario.
(iii) Il quarto mezzo denunzia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e sulla scorta della medesima premessa di cui al motivo che precede, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 220, par. 2, lett. b), del codice doganale comunitario.
Si afferma che, non essendo individuabile, nel caso di specie, alcuna negligenza imputabile all’esportatore, in relazione alla custodia della documentazione relativa ai certificati Eur 1, non poteva trovare applicazione l’assunto criterio di ripartizione (e di inversione) dell’onere della prova circa l’esatta rappresentazione dei fatti. Donde la commissione regionale avrebbe errato nell’applicare la disposizione citata, ritenendo gravata dell’onere di produzione documentale la società importatrice, in quanto, alla luce ripetuta sentenza C-293/04 della Corte di giustizia, l’onere detto derivava dal fatto dell’esportatore che non avesse rispettato l’obbligo di conservazione dei documenti comprovanti l’origine preferenziale delle merci.
Il quesito di diritto, che traduce infine la censura, chiede alla Corte di dire "se, ai sensi dell’art. 220, par. 2, lett. b) del codice doganale comunitario, nella parte in cui disciplina le conseguenze del rilascio, da parte dell’autorità doganale competente, di un certificato inesatto in ordine all’assoggettabilità delle merci al regime preferenziale, la contabilizzazione a posteriori dell’importo esatto dei relativi dazi doganali sia sempre consentita per il semplice fatto che il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall’esportatore; oppure se, pur in presenza di tale inesatta rappresentazione della situazione fattuale da parte dell’esportatore, la contabilizzazione a posteriori sia invece inibita quando risulti che le autorità che hanno rilasciato il certificato erano informate o avrebbero ragionevolmente dovuto essere informate che le merci non avevano diritto al regime preferenziale e tale errore non era rilevabile dall’importatore di buona fede che abbia rispettato tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana".
(iv) il quinto motivo denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 220, par. 2, lett. b) del codice doganale comunitario sotto il concorrente profilo degli obblighi di verifica in capo all’importatore.
Posto che la norma (v. Corte giust. 27.6.1991, in causa C-348/89) ha l’obiettivo di tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza dell’insieme degli elementi che intervengono nella decisione di recupero del dazio, e che – si dice – la società era stata rafforzata nella sua buona fede dall’esito positivo di numerosi controlli effettuati negli anni, dalle autorità giamaicane, sui certificati di origine, la ricorrente chiede di stabilire "se, ai sensi dell’art. 220, par. 2, lett. b), del codice doganale comunitario il dichiarante abbia in ogni caso l’obbligo di verificare il corretto comportamento dei soggetti con i quali intrattiene rapporti di affari e debba comunque sopportare le conseguenze di eventuali illegalità poste in essere per ottenere il rilascio dei certificati; oppure se la sua buona fede sia integrata dalla diligenza dimostrata, quando nutra dubbi, nell’assumere i chiarimenti del caso e nel fornire tutte le informazioni necessarie previste dalle norme nazionali e comunitarie alle competenti autorità doganali, nei limiti dei dati e dei documenti che l’operatore può ragionevolmente conoscere ed ottenere".
(v) Col sesto motivo si deduce la violazione, ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 112 c.p.c., sul rilievo di avere la commissione regionale preso in considerazione la condotta delle autorità italiane, ai fini dell’individuazione dell’esistenza di un "errore delle autorità doganali" ai sensi dell’art. 220, par.
2, lett. b), del codice doganale comunitario, piuttosto che la posizione delle autorità doganali giamaicane in effetti dedotta, dalla società importatrice, nelle controdeduzioni all’appello dell’agenzia fiscale.
In tal modo si afferma essere la commissione incorsa nel vizio di omessa pronuncia.
(vi) Col settimo motivo si deduce il vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere la commissione regionale omesso di esaminare la documentazione prodotta in allegato alle controdeduzioni in appello, al fine di affermare la sussistenza dell’errore (o addirittura del dolo) delle autorità giamaicane nell’ottica di cui all’art. 220, par. 2, lett. b), 3 co., del citato codice doganale comunitario.
La tesi esposta nel motivo è che l’anzidetta documentazione, ove esaminata, avrebbe dovuto indurre la commissione a ritenere che le autorità giamaicane avevano rilasciato i contestati certificati Eur 1 sapendo, o dovendo ragionevolmente sapere, che non esistevano, in verità, i presupposti per il rilascio.
2. – I sopra riassunti motivi, afferendo a questioni connesse, impongono alcune considerazioni di ordine generale sui principi che governano la materia.
3/a. – E’ rilievo preliminare che, in base all’accordo di Cotonou, di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità Europea e i suoi Stati membri, dall’altro, i prodotti originari dei suddetti Stati ACP sono ammessi all’importazione nella Comunità Europea "in esenzione da dazi doganali e da tasse d’effetto equivalente".
In proposito, secondo il protocollo n. 1 dell’allegato V dell’accordo, si considerano originari degli Stati ACP i prodotti interamente ottenuti negli Stati detti e i prodotti ottenuti nei medesimi in cui siano incorporati materiali non interamente ottenuti sui loro territori a condizione che codesti siano stati oggetto, negli Stati de quibus, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’art. 4 del medesimo protocollo.
La prova dell’origine, secondo quanto ancora stabilito nel titolo 4^ del ridetto protocollo n. 1, devesi ricavare in linea generale dal certificato di circolazione – cd. Eur 1 – rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore in base ai documenti intesi a comprovare, a onere dell’impresa esportatrice, il carattere originario dei prodotti in questione.
Il profilo controverso riguarda le condizioni per il recupero del dazio (cd. contabilizzazione a posteriori) nel caso in cui la concessione di un trattamento preferenziale, subordinato – come nel caso di specie – alla presentazione di certificati di origine della merce esportata (Eur 1), risulti invalidata dal successivo riscontro di irregolarità dei certificati stessi quanto alle caratteristiche della merce.
Nel caso concreto è stato accertato dal giudice del merito, alla luce delle risultanze degli atti ispettivi allegati e richiamati in esito alle indagini eseguite dall’Olaf, che le partite di merce esportata verso la Comunità Europea, non costituite esclusivamente da filati, non potevano essere ritenute originarie della Giamaica; e che i certificati afferenti, seppure "autentici" quanto ai prodotti spediti (nel senso di coerenti all’oggetto materiale della spedizione), si erano rivelati inesatti quanto all’origine effettiva dei medesimi, così come riconosciuto dall’autorità doganale giamaicana a conclusione della missione dell’Olaf.
3/b. – Conformemente all’art. 220 del codice doganale comunitario oggi abrogato dall’art. 186 del Regolamento (CE) n. 450 del 23-4-2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio – recante il cd. codice doganale aggiornato – ma nella fattispecie applicabile ratione temporis, "quando l’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale non sia stato contabilizzato ai sensi degli artt. 218 e 219 o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all’importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l’autorità doganale si è resa conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l’importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (contabilizzazione a posteriori). Questo termine può essere prorogato conformemente all’art. 219".
In tali casi, il par. 2, lett. b), del citato art. 220 – nel testo sostituito dall’art. 1 del Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2700 del 16-11-2000 che qui in ogni caso rileva, trattandosi di fattispecie venute in essere tra il 2002 e il 2004 fermo restando che – come stabilito da Corte giust. 9.3.2006, causa C- 293-04 – le relative disposizioni, ancorchè di natura sostanziale, restano applicabili anche alle obbligazioni sorte anteriormente, stante il carattere essenzialmente interpretativo delle stesse, in funzione della certezza del diritto e del rafforzamento di tutela dell’operatore economico – soggiunge che non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando "l’importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana"; con la precisazione, però, che "quando la posizione preferenziale di una merce è stabilita in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese terzo, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato, ove esso si riveli inesatto, costituisce, ai sensi del primo comma, un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto".
Prosegue la norma affermando che "il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore in tal senso se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall’esportatore, salvo se, in particolare, è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato erano informate o avrebbero ragionevolmente dovuto essere informate che le merci non avevano diritto al regime preferenziale".
Sempre in base alla citata lett. b) dell’art. 220, par. 2, del codice doganale comunitario, "la buona fede del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale". Ma "il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione Europea abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee un avviso in cui sono segnalati fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese beneficiario".
3/c. – La disposizione traduce principi affermati nella giurisprudenza comunitaria (v., oltre alla già citata sent.
Beemsterbeoer, C. giust. 4.11.2002, c-251/00; C. giust. 19.10.2000, C- 15/99; C. giust. 14.5.1996 C-153/94 e C-204/94), e già da questa sezione accolti finanche in fattispecie anteriori al ripetuto Regolamento n. 2913/92. Alla stregua di codesti principi (v. in particolare Corte giust. 14.11.2002, causa C-251/00; Corte giust.
9.3.2006, causa C-293/04 e da ultimo Corte Giust. 15.12.2011, causa C- 409/10) è da ritenere in definitiva consolidato che: (i) le conclusioni del controllo a posteriori di certificati Eur 1 rilasciati dallo Stato di esportazione (art. 32 del prot. 1 dell’allegato V dell’accordo citato) – controllo effettuabile non soltanto quando lo Stato membro di importazione lo richieda, ma anche in via generale tutte le volte in cui esistano indizi idonei a far ritenere esistente una irregolarità sull’origine delle merci importate (cfr. Corte giust. 9.2.2006, cause riunite C-23/04 e C- 25/04) – si impongono alle autorità dello Stato membro di importazione alla stregua di valutazioni legalmente effettuate e accettate (v. Corte giust. 25.2.2010, causa C-386/08).
Donde non rilevano previsioni di ordine formale, dal momento che il verbale d’indagine condotto al riguardo dall’Olaf, sottoscritto per conto dello Stato ACP di esportazione, contenente la constatazione che i certificati Eur 1 sono inesatti (e quindi nulli), ha l’effetto di rendere siffatti risultati opponibili alle (e vincolati per le) autorità dello Stato membro di importazione (così Corte giust.
15.12.2011, causa C-409/10).
(ii) In tali casi, l’importatore non può opporsi al recupero a posteriori del dazio facendo valere che non può escludersi che talune delle merci abbiano avuto, in realtà, l’origine preferenziale indicata nei certificati (e difatti in tal senso Corte giust.
15.12.2011, causa C-409/10).
(iii) Può rilevare, in senso favorevole all’importatore, soltanto il divieto di contabilizzazione a posteriori di tributi doganali di cui al più volte citato art. 220, par. 2, lett. b), del codice doganale comunitario. Il quale però suppone la concorrente esistenza di tutte le condizioni ivi previste (v. Cass. n. 8481/2010; n. 15297/2008).
E in tale prospettiva (v. Corte giust. 9.3.2006 C-293/04 Beemsterboer, adottata giustappunto in sede di rinvio pregiudiziale di interpretazione ex art. 234 del Trattato) spetta alle autorità doganali – conformemente alle regole tradizionali di ripartizione dell’onere della prova dimostrare che il rilascio di certificati inesatti, che danno diritto al recupero daziario, è imputabile all’inesatta presentazione dei fatti da parte dell’esportatore; il che esclude l’errore "attivo" dell’autorità competente quale causa esimente della contabilizzazione a posteriori, e rende irrilevante la protesta di buona fede dell’importatore.
Ove una tale dimostrazione non sia possibile per fatto dell’esportatore stesso, e segnatamente per la mancata conservazione della documentazione giustificativa, l’onere si inverte ed è il debitore che deve provare essenzialmente e innanzi tutto che i certificati rilasciati dalle autorità dei paesi terzi erano fondati su una esatta rappresentazione di quei fatti.
(iv) Spetta così, in linea di principio, alle autorità doganali fornire la prova che il rilascio dei certificati inesatti è imputabile all’inesatta presentazione dei fatti da parte dell’esportatore.
E tuttavia, qualora a seguito di una negligenza imputabile soltanto all’esportatore le autorità doganali si trovino nell’impossibilità di fornire la prova necessaria del fatto che il certificato di circolazione delle merci Eur 1 è stato rilasciato sulla base della presentazione esatta o inesatta dei fatti da parte dell’esportatore stesso, incombe al debitore dei dazi dimostrare che tale certificato, rilasciato dalle autorità del paese terzo, si basava su una esatta presentazione dei fatti.
4. – Tali essendo le uniformità – normative e giurisprudenziali – dalle quale la fattispecie è regolata, può osservarsi quanto segue.
(a) I primi due motivi dell’odierno ricorso non sono fondati, giacchè, per quanto detto e in ogni caso alla luce del consolidato orientamento di questa sezione, in materia di tributi doganali non solo la relazione finale dell’Olaf, ma in generale gli accertamenti compiuti dal detto organo esecutivo della commissione Europea (di propria iniziativa o su segnalazione degli Stati membri), ai sensi del Reg. n. 1073/1999 CE, a posteriori o quando comunque vi sia motivo di dubitare dell’autenticità della documentazione relativa all’origine preferenziale della merce, hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari instaurati all’interno dei singoli Stati dell’Unione; sicchè possono essere posti a fondamento dell’avviso di recupero dei dazi, spettando al contribuente – che ne contesti le risultanze – fornire la prova di elementi contrari, idonei a far ritenere comunque sussistenti le condizioni di applicabilità del regime agevolativo (v. tra le tante Cass. n. 4997/2009; n. 23985/2008).
Il giudice d’appello, d’altronde, ha ritenuto non indeterminate le conclusioni raggiunte dall’Olaf a seguito della svolta attività d’indagine, considerate le caratteristiche dei prodotti importati, non composti esclusivamente da filati e quindi non originari della Giamaica. E puingj’ ha coerentemente concluso che simili risultanze potevano costituire valida fonte di prova. La conclusione è giuridicamente corretta, per quanto esposto a riguardo della valenza delle risultanze degli atti ispettivi dell’organismo antifrode, allegati o richiamati nell’avviso di recupero.
Mentre la valutazione del risultato probatorio è questione di merito, sottratta al sindacato della Corte se non nel profilo della logicità e adeguatezza della motivazione. La via prescelta dalla ricorrente per contrastare l’apprezzamento della commissione regionale risulta incentrata sulla contestazione del contenuto del verbale dell’Olaf richiamato nell’atto impositivo, siccome asseritamente equivoco quanto alla riferibilità ai capi da essa importati. Ma in proposito la doglianza si risolve nella prospettazione di profili di merito attinenti al risultato e alla valutazione della prova, preclusi in sè dinanzi a questa Corte di legittimità, e in ogni caso non consentiti dal sopra esposto vincolo derivante dalle conclusioni dell’Olaf circa l’irregolarità dei certificati Eur 1; rispetto alle quali conclusioni l’importatore non è ammesso a far valere che non si può escludere che talune delle merci importate abbiano avuto l’origine preferenziale attestata dal certificato.
(b) Il terzo motivo è inammissibile in quanto non traduce un vizio coerente con il richiamato art. 360 c.p.c., n. 5. Questa norma suppone che oggetto di critica sia la motivazione in fatto dell’impugnata sentenza, non anche un costrutto giuridico qual è quello nella specie correlato alla ripartizione dell’onere della prova inter partes.
La denuncia del vizio di motivazione impone, in apposita sintesi conclusiva (per le cause soggette, come quella in esame, all’abrogato art. 366-bis c.p.c.), la chiara enunciazione e del fatto controverso (sul quale la motivazione sarebbe da ritenere deficitaria) e delle specifiche ragioni di decisività di quel fatto.
La ricorrente sostiene che il fatto controverso, decisivo per il giudizio, sarebbe qui rappresentato da "la conservazione oppure no, da parte delle società del gruppo Afasia" esportatrici, per il periodo di tre anni, dei "documenti comprovanti l’origine giamaicana delle merci per cui è causa e la possibilità del loro esame al fine dei controlli da parte dell’Olaf e/o della dogana italiana".
Ma è di tutta evidenza che quello anzidetto non è il fatto controverso cui l’art. 360, n. 5, allude, sebbene la questione sottostante il corrispondente profilo giuridico, collegato (per quanto già visto) alle conseguenze dell’inosservanza dell’onere di conservazione quanto all’onere della prova ribaltabile sul debitore.
Per "fatto decisivo" (o, nell’anteriore formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per "punto decisivo") deve invece intendersi – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 22979/2004; n. 10156/2004; n. 1595/2000; ancora da ultimo, in motivazione, Cass. n. 802/2011) – quello specifico fatto, vale a dire quella specifica risultanza, dalla cui differente considerazione da parte del giudice di merito (o dalla cui considerazione, laddove la motivazione sia al riguardo denunciata come omessa) sarebbe discesa con ragionevole certezza una diversa decisione.
E tale fatto non risulta indicato in seno alla censura.
(c) E’ infondato il quarto motivo, che invero si risolve nella solo generica prospettazione del fatto identificativo dell’errore attivo ("che le autorità che hanno rilasciato il certificato erano informate o avrebbero dovuto essere informate che le merci non avevano diritto al regime preferenziale"); errore certo ostativo al recupero a posteriori, ma che nella specie non risulta dal giudice di merito affatto accertato; e che dunque è in questa sede solo affermato dalla ricorrente in base a una unilaterale e distinta ricostruzione della vicenda;
(d) Si rivela inammissibile e comunque privo di fondamento il quinto motivo, posto che la buona fede del dichiarante, di cui all’annesso quesito, non rileva nel senso ivi genericamente prospettato, in quanto il semplice stato soggettivo dell’importatore al fine della debenza del tributo non ha valenza esimente in se stesso, ove non sia inquadrabile nelle situazioni di fatto individuate dalla normativa comunitaria.
Tra queste spicca – come sopra evidenziato – l’errore incolpevole imputabile a un comportamento attivo delle autorità doganali nel rilasciare le certificazioni all’esito dei controlli che esse erano tenute a fare sulle dichiarazioni di provenienza degli esportatori (v. Cass. n. 13680/2009; n. 7837/2010; n. 1583/2012; n. 4022/2012).
Per cui l’importatore può utilmente invocare il legittimo affidamento di cui al già visto art. 220 del codice doganale comunitario soltanto ove (i) il rilascio irregolare dei certificati sia previamente dovuto a un errore delle autorità doganali, (ii) non determinato da una situazione inesatta riferita dall’esportatore, (iii) a sua volta non ragionevolmente rilevabile dal debitore di buona fede il quale (iv) abbia comunque osservato tutte le prescrizioni della normativa in vigore (cfr. Corte giust. 14.5.1996, cause riunite C-153/94 e C-204/94; Corte giust. 3.3.2005, causa C- 499/03; Corte giust. 18.10.2007, causa C-173/06; infine Corte giust.
15.12.2011 cit.). Tanto si rivela risolutivo per disattendere il sesto mezzo, non essendovi prova dell’errore attivo. In ogni caso lo stato soggettivo di buona fede è dalla ricorrente apoditticamente affermato in virtù di fatti (l’assunzione costante di chiarimenti e di informazioni alle competenti autorità doganali) che dalla sentenza non risultano, e il cui accertamento viene inammissibilmente richiesto in questa sede di legittimità.
Val bene osservare che il fondamento della esaminata regola ex art. 220 del codice dogale comunitario è che l’importatore – quale dichiarante della merce importata – è in ogni caso responsabile del pagamento del dazio anche quando la merce sia scortata da certificati contraffatti a sua insaputa, giacchè la Comunità Europea non è tenuta a sopportare le conseguenze eli comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini rientranti nel rischio dell’attività commerciale, contro il quale gli operatori economici possono premunirsi solo nell’ambito dei loro rapporti negoziali (Corte giust.
17.7.2007, C-97/95; Corte giust. 26.11.1998, C-370/96). Sicchè semmai spetta agli operatori economici adottare, nell’ambito dei loro rapporti contrattuali, le misure necessarie per premunirsi contro i rischi dell’azione di recupero (v. C. giust. 12.5.1998, C-366/95;
17.7.1997, C-97/95).
(e) Diviene praticamente irrilevante, e semplicemente suscettibile di correzione in questa sede nei termini dianzi esposti, l’errore argomentativo dell’impugnata sentenza, denunciato nel sesto motivo, a proposito dell’autorità doganale al cui comportamento si doveva far riferimento al fine specifico di escludere l’errore attivo.
L’errore argomentativo non costituisce il vizio di omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c..
(f) Risulta inammissibile il settimo motivo, a misura della mancata indicazione del fatto controverso e delle ragioni della sua asserita decisività per il giudizio finale.
La sintesi redatta in fondo all’esposizione ancora una volta non enuncia il fatto, sebbene la questione sottesa; e, quanto alle risultanze mentovate nell’esposizione medesima che pur non rilevano, secondo la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte, ove non autonomamente sintetizzate – in maniera da non ingenerare incertezze – a conclusione della stessa (v. per tutte sez. un. 20603/2007), non è chiarito in qual senso dalle medesime si sarebbe dovuta trarre l’affermazione che le autorità giamaicane sapevano, o avrebbero dovuto sapere, al momento del visto sui certificati Eur 1 (che unicamente rileva ai fini dell’errore attivo), che le merci esportate non rispondevano alle condizioni di preferenza tariffaria di cui all’accordo di Cotonou.
5. – Per le ragioni complessivamente esposte, il ricorso, conclusivamente, è rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 6.000,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

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